2. LE NOVITA DELLA LEGGE NR. 228 DEL 24 DICEMBRE 2012 (LEGGE DI STABILITA )



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02 2013 09 Gennaio 1. PAGAMENTI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI 2. LE NOVITA DELLA LEGGE NR. 228 DEL 24 DICEMBRE 2012 (LEGGE DI STABILITA ) 3. NOVITA DEL DECRETO CRESCITA BIS 1. PAGAMENTI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI Si ricorda a tutti i clienti che hanno assegnato compensi ai componenti dell organo amministrativo delle proprie società che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione (c.d. criterio di cassa). Gli importi dovuti pertanto agli amministratori o liquidatori dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 12 gennaio 2013, termine per consentirne la deducibilità dal reddito d impresa del 2012. 2. LE NOVITA DELLA LEGGE NR. 228 DEL 24 DICEMBRE 2012 (LEGGE DI STABILITA ) 2.a) NOVITA IVA INCREMENTO DELL ALIQUOTA ORDINARIA IVA (ART.1, CO.480) A decorrere dal 1 luglio 2013 l aliquota ordinaria Iva, pari ad oggi al 21%, viene incrementata al 22%. SOGGETTI PASSIVI ART 1 CO 325 LETT B (INTEGRAZIONE FATTURA ART 17 CO.2 DPR 633/72) La procedura di integrazione della fattura viene prevista in tutti i casi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell Unione Europea. Il cessionario committente adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46-47 del DL 331/93 (integrazione della fattura). CONTENUTO DELLA FATTURA ART 1 CO. 325 LETT D) A seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura: - la partita iva del cessionario/committente (cliente) nazionale o UE ovvero il codice fiscale del soggetto nazionale che agisce in veste privata, C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n 1

- il numero progressivo di univoca identificazione della fattura. EMISSIONE FATTURA ART 1 CO. 325 LETT C), D) E CO 328 (FATTURAZIONE DIFFERITA E CUMULATIVA MENSILE PER SERVIZI) Per effetto delle modifiche apportate all art.21, co.4 del DPR n.633/72 viene estesa la possibilità della fatturazione differita e cumulativa mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche per le prestazioni di servizi, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione. Sempre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all imposta si sensi dell art.7-ter del DPR n.633/72. OBBLIGO DI EMISSIONE FATTURA SENZA IMPOSTA ART. 1 CO. 325, LETT. D) Modifiche all art. 21 co. 6 DPR 633/72. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate, di cui fino ad oggi non sussisteva l obbligo, e contiene, in luogo dell ammontare dell imposta, le seguenti annotazioni: Operazioni non imponibili (ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater) Operazioni esenti (ex art. 10 eccetto quelle al n. 6 ) Regime del margine (DL 41/95) operazione non imponibile operazione esente : - regime del margine beni usati - regime del margine oggetti d arte - regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ART. 1 CO. 325 LETT D) Il nuovo art.21, co.6-bis del DPR n.633/72 introduce, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l obbligo di emissione della fattura anche quando si pongono in essere le operazioni sotto riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia): a) OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI UE Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, l obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi generiche, ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni. Per tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l annotazione inversione contabile. Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura inversione contabile. b) OPERAZIONI EXTRA-UE Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l annotazione operazione non soggetta C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n 2

Riepilogo: Cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da art. 10 c.1-4 e 9 nei confronti soggetto passivo UE Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate Extra UE inversione contabile operazione non soggetta CESSIONI E ACQUISTI INTRA UE (MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE) ART. 1 CO. 326 LETT B) Ai sensi del nuovo art.39 del D.L. n.331/93 l acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce che il momento di effettuazione sia della cessione che dell acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 2, non rilevano eventuali pagamenti anticipati. VOLUME D AFFARI ART. 1 CO. 325, LETT. C) E 329 L.228/2012 In seguito alla modifica dell art. 20, le prestazioni di servizi generiche di cui all art. 7-ter nonché le operazioni extraterritoriali soggette ad obbligo di fatturazione entrano a far parte del volume d affari ai fini IVA. Tale ampliamento potrà avere effetto su alcune situazioni in cui viene considerato il volume d affari (ad esempio limite per applicazione regime iva per cassa, ecc ), tranne il plafond per il quale le operazioni non territoriali vengono espressamente escluse dal calcolo (viene modificato l art. 1 del DL 746/83) 2 b) IMPOSTE IMPOSTE RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ART.1, CO.473 Intervenendo sull art.2, co.2 del D.L. n.282/02 vengono riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenuti non in regime di impresa al 1 gennaio 2013. I nuovi termini per procedere al versamento dell imposta sostitutiva sono individuati nel 1 luglio 2013, cadendo il 30 giugno di domenica. I nuovi termini riguardano: - i beni che devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2013; - il versamento dell'imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 (in unica soluzione, ovvero in due o tre rate come previsto dalla norma); - le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2013 (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001); - la data di riferimento dei valori che è quella del 30 giugno 2013. Oggetto di rivalutazione possono essere: C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n 3

- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all 1.1.2013, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; - le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati possedute all 1.1.2013, a titolo di proprietà e usufrutto detenuti da persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali, non in regime d impresa. Non sono, invece, interessate le imprese e le società commerciali di ogni tipo. DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA ART 1 CO 483 La legge di stabilità modifica l art. 12 del Tuir relativo alle detrazioni Irpef per carichi di famiglia Con decorrenza 1 gennaio 2013 vengono incrementate le detrazioni per carichi di famiglia che passano a: - 950 per ciascun figlio, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi e affidati; - 1.220 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni. Viene incrementa a 400 la maggiorazione per ogni figlio portatore di handicap. DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO (ART 1 CO. 501) Dal 1 gennaio 2013 cambierà la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli strumentali di imprese e autonomi e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti: deduzione fino al 31.12.2012 Autoveicoli strumentali 40% 20% Fringe benefit (assegnate) 90% 70% dal 1 gennaio 2013 Non cambierà il tetto di deducibilità per i costi di acquisto fissato ad euro 18.076,00 (25.882,84 per gli agenti). Non cambia nulla per: agenti e rappresentanti (80%); tassisti, imprese di autonoleggio, autoscuole (100%); dipendenti e collaboratori autorizzati a utilizzare per le trasferte veicoli di loro proprietà o noleggiati (limite tabella ACI relativa ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o 20 se diesel). 2.c) RISCOSSIONE ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI ART 1 CO. 527 Decorsi 6 mesi dall entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 (01/01/2013) verranno annullate le cartelle di pagamento contenenti cifre non superiori a 2.000,00 euro (comprensivi di quota capitale, interessi e sanzioni) relative a ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999. C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n 4

3. NOVITA DEL DECRETO CRESCITA BIS L. 221/2012 Pagamenti elettronici Art 15 Le Pubbliche Amministrazioni, le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi sono tenuti, a decorrere dal 1 giugno 2013, ad accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l uso delle tecnologie dell informazione. Conseguentemente dovranno: - pubblicare sul proprio sito i codici Iban e quelli identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento e - avvalersi di prestatori di servizi di pagamento. Con decreto interministeriale, da adottare entro il 17 marzo 2013 saranno estese le modalità di pagamento alle tecnologie mobili. A decorrere dal 1 gennaio 2014 coloro che effettuano attività di vendita di beni o servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito. PEC Art 5 L obbligo di possesso della posta elettronica certificata (Pec) è esteso anche alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro imprese o all albo delle imprese artigiane a decorrere dal 19 dicembre 2012. In caso di mancata indicazione, l ufficio, in luogo della sanzione di cui all art.2630 c.c., sospende la domanda fino ad integrazione e comunque per 45 giorni, decorsi i quali senza che vi sia stata la dovuta integrazione, l istanza si considera come non presentata. Per le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali è individuato nel 30 giugno 2013 il termine per procedere al deposito presso l ufficio del registro imprese competente della propria Pec. Entro il 15 giugno 2013 è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico che, entro il 15 febbraio 2103, definirà con proprio regolamento termini e modalità di accesso per le Pa, i professionisti e le imprese. Distinti saluti. Studio Malacarne C.so Matteotti, 141 - Via Guerrazzi, 7 PONTEDERA (Pisa) Tel. 0587 57267 - Fax 0587 57304 Pagina n 5