Indice 1. PROFILI GENERALI DEL RUP



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Indice 1. PROFILI GENERALI DEL RUP 1.1. Dal Project Manager al Responsabile del Procedimento.................... 9 1.2. Il Responsabile del Procedimento nella legge 241/1990..................... 11 1.3. Il Responsabile Unico del Procedimento nei lavori pubblici.................. 14 1.4. Le fondamentali funzioni nella fase esecutiva............................. 16 1.5. I requisiti professionali............................................... 30 1.6. La nomina......................................................... 35 1.7. L ufficio del RUP e le attività di supporto................................. 43 2. IL RUP E LA CONTABILITÀ 2.1. La contabilizzazione dei lavori......................................... 49 2.2. Gli atti contabili.................................................... 50 2.2.1. Il giornale dei lavori............................................ 51 2.2.2. Il libretto delle misure........................................... 51 2.2.3. Le liste settimanali............................................. 55 2.2.4. Il registro di contabilità.......................................... 55 2.2.5. Il sommario del registro di contabilità............................... 58 2.2.6. Lo stato di avanzamento dei lavori................................. 58 2.2.7. Il certificato di pagamento....................................... 60 2.2.8. Il conto finale................................................. 60 2.3. La partita provvisoria................................................ 64 2.4. Il pagamento del corrispettivo......................................... 64 2.5. Gli interessi sui ritardati pagamenti..................................... 66 2.7. Il RUP e la contabilità................................................ 73 3. IL RUP NELLA CONSEGNA DEI LAVORI 3.1. Lineamenti generali................................................. 77 3.2. La consegna sotto riserve di legge..................................... 81 3.3. La consegna parziale dei lavori........................................ 83 3.4. Le funzioni del RUP nella consegna.................................... 85 4. IL RUP E I TEMPI DELL APPALTO 4.1. Tempo contrattuale, cronoprogramma e programma esecutivo............... 89 4.2. Alterazione dei programmi: novazione, proroga, protrazione.................. 93 4.3. La penale......................................................... 95 4.4. Il premio di accelerazione............................................. 97 4.5. L ultimazione dei lavori............................................... 98 4.6. Le funzioni del RUP sui tempi dell appalto................................ 104

6 INDICE 5. IL RUP E LA SOSPENSIONE DEI LAVORI 5.1. Profili generali..................................................... 107 5.2. La sospensione legittima............................................. 113 5.3. La sospensione legittima che diviene illegittima............................ 114 5.4. La sospensione illegittima............................................ 115 5.5. La sospensione illegittima indotta...................................... 118 5.6. La sospensione parziale............................................. 118 5.7. Le funzioni del RUP in caso di sospensione.............................. 119 6. IL RUP E LE VARIANTI IN CORSO D OPERA 6.1. Profili generali...................................................... 123 6.2. I limiti di introduzione................................................ 123 6.3. L ammissibilità...................................................... 127 6.4. Le varianti per forza maggiore......................................... 131 6.5. Le varianti per migliorie all opera....................................... 137 6.6. Le varianti per errore progettuale....................................... 138 6.7. Le varianti non varianti: risoluzione aspetti di dettaglio...................... 139 6.8. Le varianti non autorizzate............................................ 140 6.9. Le funzioni del RUP nelle varianti....................................... 141 7. IL RUP NEL RECESSO E NELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE 7.1. Il recesso......................................................... 147 7.2. La risoluzione..................................................... 148 7.3. Provvedimenti a seguito della risoluzione................................ 151 7.4. Le funzioni del RUP................................................. 152 8. IL RUP E LE RISERVE 8.1. La riserva nei lavori pubblici.......................................... 155 8.1.1. Principi e finalità............................................... 155 8.1.2. Modalità e sede di formulazione.................................. 156 8.1.3. Tempestività e decadenza....................................... 158 8.1.4. Circostanze di carattere continuativo............................... 159 8.2. Le riserve al verbale di consegna...................................... 160 8.3. Le riserve al verbale di sospensione e di ripresa........................... 163 8.4. Le riserve al certificato di ultimazione................................... 167 8.5. Le riserve al conto finale............................................. 168 8.6. Le riserve al certificato di collaudo...................................... 169 9. IL RUP E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 9.1. L accordo bonario in corso d opera...................................... 171 9.2. L accordo bonario nella fase finale..................................... 179 9.3. Il ricorso all arbitrato................................................ 185 9.4. Le funzioni del RUP................................................. 190

INDICE 7 10. IL RUP E IL COLLAUDO DEI LAVORI 10.1. Oggetto e scopo del collaudo.......................................... 193 10.2. Termini e atti del procedimento di collaudo............................... 198 10.3. Gli avvisi ad opponendum............................................ 202 10.4. Carattere provvisorio del certificato di collaudo............................ 203 10.5. Le funzioni del RUP................................................. 205 APPENDICI A) Provvedimenti dell Autorità di Vigilanza................................... 213 Determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001................................ 213 Determinazione n. 5 del 27 marzo 2002................................... 218 Deliberazione n. 122 del 29 aprile 2002................................... 223 Deliberazione n. 205 del 16 luglio 2002................................... 225 B) Modelli di riferimento.................................................. 227 1. Verbale di consegna dei lavori....................................... 227 2. Verbale di consegna d urgenza dei lavori............................... 229 3. Revoca delle limitazioni di cui al verbale di consegna d urgenza............. 230 4. Verbale di consegna definitiva dei lavori................................ 231 5. Giornale dei lavori................................................. 232 6. Invito alla firma del conto finale....................................... 233 7. Allegati al conto finale.............................................. 234 8. Relazione del RUP al conto finale..................................... 235 9. Ordine di servizio del Direttore dei lavori............................... 243 10. Schema di atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.................... 244 11. Verbale di concordamento nuovi prezzi................................ 246 12. Concessione di proroga............................................ 247 13. Certificato di ultimazione dei lavori.................................... 248 14. Verbale di sospensione dei lavori..................................... 249 15. Verbale di ripresa dei lavori.......................................... 250 16. Verbale di sospensione parziale dei lavori.............................. 251 17. Verbale di ripresa parziale dei lavori................................... 252 18. Verbale di accordo bonario in corso d opera (> 10 mln di euro).............. 253 19. Verbale di accordo bonario in corso d opera (< 10 mln di euro).............. 255 20. Verbale di accordo bonario in fase finale............................... 257 21. Richiesta pubblicazione avviso ai creditori.............................. 259 22. Avviso ai creditori................................................. 260 23. Verbale di presa in consegna provvisoria delle opere..................... 261 24. Certificato di regolare esecuzione.................................... 262 BIBLIOGRAFIA........................................................ 271

CAPITOLO 1 PROFILI GENERALI DEL RUP 1.1. DAL PROJECT MANAGER AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Nel settore delle costruzioni e, ancor più in particolare nella gestione dei processi costruttivi, ha assunto sempre maggiore importanza il cosiddetto project manager. In qualità di rappresentante del committente o della società incaricata di realizzare l intero progetto ha obiettivi ben chiari: rispetto di costi, tempi, qualità e, soprattutto, soddisfazione del proprio mandatario. A prescindere dal campo di realizzazione, il bravo project manager è abile nell interpretare gli obiettivi al punto da perseguirli nel pieno rispetto delle aspettative rappresentate dal committente. Svolge, in sostanza, un ruolo di gestione operativa come responsabile unico della valutazione, della pianificazione, della realizzazione e del controllo del progetto. Gli sono pertanto affidati: 1) la valutazione economico-finanziaria 2) la pianificazione tecnico-finanziaria 3) la programmazione temporale 4) il coordinamento e la gestione del processo. In ragione di tali compiti assume un ruolo più che centrale nelle fasi di attuazione del progetto, sia in quelle propriamente tecniche che in quelle amministrative. La sua attività trova comunque massima rilevanza nei compiti di coordinamento e gestione. Il principale obiettivo del project manager è, infatti, quello di gestire il progetto utilizzando un insieme di metodologie finalizzate all ottimizzazione degli aspetti qualitativi, economici e temporali attraverso un attività di controllo, coordinamento e completamento dell intero processo. In fase preventiva mediante la valutazione della progettazione e, quindi, dell opera da realizzare, la formazione del contratto di appalto, l organizzazione della struttura produttiva; in fase esecutiva mediante il coordinamento delle diverse figure interessate dal processo (progettista, direttore dei lavori,

10 CAPITOLO 1 Responsabile Unico del Procedimento, impresa, stazione appaltante), il controllo della produzione e, quindi, il rispetto delle previsioni tecniche ed economiche; in fase conclusiva mediante la definizione di tutte le pendenze tecniche ed economiche fino e oltre il collaudo per eventuali contenziosi. In considerazione che ogni realizzazione costruttiva coinvolge necessariamente una pluralità di professionalità, tutte a diverso titolo e con compiti differenti, il project manager deve avere quindi una formazione, una cultura e un esperienza tale da garantire il coordinamento e l interazione funzionale di tutte le dette individualità. Negli ultimi anni, dopo che tale figura è entrata a pieno titolo negli organici delle imprese, anche la Pubblica Amministrazione ha avvertito l esigenza di poter gestire i propri processi con taglio imprenditoriale. In funzione di ciò il legislatore, con una serie di riforme susseguitesi sin dai primi anni novanta, ha tentato di modernizzare i processi della Pubblica Amministrazione. Fra i provvedimenti più significativi si possono citare: a) la legge 142/1990 sull ordinamento degli enti locali (generalizzata ed esplicita introduzione della dirigenza negli enti locali e del principio di separazione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa); b) la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti (introduce la figura del responsabile del procedimento); c) il DLgs 29/1993 di riforma del pubblico impiego (privatizzazione dell impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e definitiva consacrazione del principio di separazione fra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa); d) il DLgs 77/1995 di riforma del bilancio degli enti locali (trasformazione del bilancio in uno strumento di programmazione generale, con riduzione delle unità fondamentali di spesa e di entrata e decisivo aumento della discrezionalità dei centri di spesa); e) la legge 127/1997 (decisivo rafforzamento della separazione fra politica e amministrazione negli enti locali, anche di piccole dimensioni, con attribuzione ai responsabili di servizio non aventi qualifica dirigenziale delle funzioni decisionali e delle relative responsabilità); f) il DLgs 80/1998 e il DLgs 387/1998, sul pubblico impiego (seconda riforma della dirigenza con modifiche radicali al DLgs 29/1993, mediante l attribuzione delle risorse finanziarie per obiettivi ai singoli dirigenti e la definitiva consacrazione della responsabilità per risultati, anche attraverso la durata a tempo determinato e per fini individuati nel contratto individuale degli incarichi); g) la legge 265/1999 (modifiche all ordinamento degli enti locali con riordinamento della legge 142/1990 alla luce delle novità introdotte dalla Bassanini bis ); h) il DLgs 286/1999 di riordino dei meccanismi di valutazione e controllo nella Pubblica Amministrazione (predisposizione di strumenti e meccanismi idonei a verificare e a misurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti); i) il DLgs 300/1999 e il DLgs 303/1999 di riordino dell amministrazione dello Stato

PROFILI GENERALI DEL RUP 11 (adeguamento delle strutture amministrative ai nuovi principi di separazione fra politica e amministrazione e alla responsabilità dirigenziale); j) legge 109/1994 che introduce la figura del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici; k) l art. 10 del DLgs 163/2006 che disciplina la figura del Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con funzione integrativa rispetto al contenuto della legge 241/1990, prevedendo una nutrita serie di compiti specifici che contraddistinguono in modo peculiare il responsabile di un procedimento volto all affidamento di un contratto pubblico rispetto al responsabile di un generico procedimento amministrativo, come disciplinato dalla stessa legge 241/1990; la specialità di tale istituto giuridico, nell ambito dei contratti pubblici, è rilevabile già nella determinazione secondo la quale il coordinamento procedimentale deve essere unitario e inscindibile, essendo previsto testualmente come unico per le distinte fasi del procedimento (progettazione, affidamento, esecuzione). l) il DLgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, successivamente integrato dal DLgs n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutti provvedimenti che hanno certamente segnato il passo verso il concetto di responsabilità del pubblico dipendente introdotto con la legge 7 agosto 1990, n. 241. 1.2. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA LEGGE 241/1990 L art. 4 della legge 241/1990 1 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale. In termini di incombenza il nominato Responsabile del procedimento è garante: a) per la Pubblica Amministrazione, della cura dell interesse pubblico attraverso l organizzazione degli uffici e il raggiungimento degli obiettivi assegnati; b) per i privati, della soddisfazione degli interessi e dei diritti. Come accennato, l art. 4 della legge 241/1990 obbliga le amministrazioni a indicare, 1 Art. 4 legge 241/1990 e s.m. e i. Unità organizzativa responsabile del procedimento 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma primo sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

12 CAPITOLO 1 per ciascun procedimento, l unità organizzativa responsabile. Il successivo art. 5 2, al comma 1, obbliga il dirigente delle stesse unità alla precisa identificazione del responsabile dell istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, mediante assegnazione a sé o ad altro componente. Il comma 2 di quest ultimo articolo prescrive poi che, in mancanza di individuazione, la responsabilità di tutti i procedimenti assegnati all unità organizzativa è del dirigente che vi sta a capo. La distribuzione delle competenze e delle responsabilità procedimentali avviene, quindi, secondo i seguenti passi: 1) l amministrazione adotta il regolamento di organizzazione tramite il quale individua i procedimenti e li distribuisce alle diverse unità organizzative in cui è suddivisa; 2) i direttori delle unità organizzative assegnano a sé o a propri subordinati la responsabilità dei singoli procedimenti; 3) il nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 3 dell art. 3, viene comunicato a tutti i soggetti coinvolti dal processo e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse. La legislazione successiva alla legge 241/1990, ha introdotto diverse figure di responsabile del procedimento in funzione delle singole materie e specializzazioni. L art. 8 della legge 675/1996 cosiddetta legge sulla privacy ha introdotto, ad esempio, il Responsabile del trattamento dati; l art. 15 della legge 675/1996 ha introdotto invece il Responsabile della sicurezza; l art. 12 del DPR 428/1998 ha introdotto il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico; la legge 109/1994 (di seguito legge 109/94) ha introdotto la figura del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici. Con l introduzione di questa ultima figura, la Pubblica Amministrazione tenta di avvicinarsi come accennato al modello gestionale del project manager. In tale ottica l attività del Responsabile del Procedimento è finalizzata, non solo a fornire garanzie alle imprese dimostrando che l azione amministrativa è espletata senza privilegi e parzialità, ma anche ad assicurare una seppur minima forma di imprenditorialità all attività della Pubblica Amministrazione. Inoltre, a differenza delle altre unità organizzative, per quelle che gestiscono i lavori pubblici viene introdotta la novità in base alla quale il soggetto responsabile da nominare deve essere unico. Ciò per precisare che il Responsabile del Procedimento è il medesimo per le diverse fasi del processo esecutivo: progettazione, affidamento, esecuzione. 2 Art. 5 legge 241/1990 e s.m. e i. Responsabile del Procedimento 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all unità la responsabilità dell istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma primo dell art. 4. 3. L unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

PROFILI GENERALI DEL RUP 13 SCHEDA 1 - La figura del RUP La figura del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È introdotta dalla legge 241/1990 sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 4. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Art. 5. 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del Responsabile del Procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

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