& PARTNERS commercialisti revisori contabili Dott. ALDO BOIDI DOTT. PROF. MARIO BOIDI DOTT. PROF. MASSIMO BOIDI DOTT. FABIO PASQUINI Dott. VALTER RUFFA Dott. ALESSANDRO MARTINI Dott. CAROLA ALBERTI Dott. GIULIANA BARONIO Dott. STEFANO BO Dott. LUCA GAUDINO Dott. FLAVIO MAZZIERI Dott. MARZIA NICELLI Dott. RENATO STRADELLA Dott. ALESSANDRA VASCONI Dott. WALTER VILARDI 10123 TORINO Via Andrea Doria, 15 Tel. 011 8126767 r.a. Fax 011 8122300 C.F. e P.IVA: 04762040014 sito: www.studioboidi.it e-mail: info@studioboidi.it Torino, lì 6 ottobre 2010 CIRCOLARE N. 11/2010 Oggetto: Novità in materia di comunicazione all Agenzia delle Entrate delle operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali INDICE 1 Premessa... 2 Soggetti tenuti all obbligo di comunicazione... 3 Individuazione dei paradisi fiscali... 4 Individuazione delle operazioni da comunicare... 4.1 Esclusioni dall obbligo in relazione a specifici settori di attività... 4.2 Estensione dell obbligo in relazione a specifici settori di attività... 4.3 Importazioni... 5 Contenuto delle comunicazioni... 5.1 Dati anagrafici della controparte... 5.2 Dati relativi alle operazioni effettuate... 6 Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni... 6.1 Obbligo di invio telematico... 6.2 Periodicità... 6.3 Termini... 7 Regime sanzionatorio... 7.1 Esclusione del cumulo giuridico... 7.2 Presentazione di comunicazioni correttive nei termini... 7.3 Regolarizzazione entro il mese successivo... S Y N E R G I A C O N S U L T I N G G R O U P A L L E A N Z A P R O F E S S I O N A L E www.synergiaconsulting.it 20121 Milano Via Monte di Pietà 21 e-mail info@synergiaconsulting.it STUDIO BOIDI & PARTNERS Torino STUDIO BORTOLOMIOL Treviso STUDIO CAPRA & ASSOCIATI Verona STUDIO CASTELLENGO Alba STUDIO ASSOCIATO DE VECCHI Milano STUDIO FAZZINI & PARTNERS Firenze STUDIO FIORENTINO Napoli STUDIO FRASNEDI MONTANARI CECCHETTI & ASSOCIATI Bologna STUDIO GAROZZO Catania STUDIO GERLA ASSOCIATI Milano STUDIO HOLZMILLER & PARTNERS Milano STUDIO MANCINELLI Ancona STUDIO COMMERCIALISTI MODENA ROSSINI ORIENTI BARALDI & PARTNERS Modena STUDIO MTEA Roma STUDIO PALEA Torino Milano STUDIO PIANA ILLUZZI QUEIROLO TRABATTONI Genova STUDIO PREVERIN LOVECCHIO E ASSOCIATI Bari
1 PREMESSA Come già anticipato nella nostra Circolare 07/2010, l art. 1 co. 1-3 del DL 25.3.2010 n. 40, convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, ha stabilito che i soggetti IVA italiani che intrattengono rapporti con controparti localizzate in paradisi fiscali sono tenuti a comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali transazioni. Secondo quanto stabilito dal DM 30.3.2010, provvedimento attuativo del suddetto art. 1: tali soggetti devono inviare telematicamente all Agenzia delle Entrate apposite comunicazioni contenenti i dati della controparte estera e gli estremi dell operazione, con cadenza mensile o trimestrale, entro la fine del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento; il nuovo obbligo di comunicazione si applica dalle operazioni effettuate dall 1.7.2010. Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 è stato invece approvato il modello, con le relative istruzioni, per effettuare le suddette comunicazioni telematiche. A modifica ed integrazione di tale disciplina, con il DM 5.8.2010 (pubblicato sulla G.U. 17.8.2010 n. 191): è stato prorogato il termine di presentazione delle prime due comunicazioni mensili; sono state previste alcune esclusioni dal nuovo obbligo di comunicazione; il nuovo obbligo di comunicazione è stato esteso ad altre particolari fattispecie. Di seguito si riepilogano gli aspetti principali della disciplina in esame, alla luce delle novità intervenute, in attesa di ulteriori chiarimenti che dovrebbero essere esplicati in una circolare dell Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. 2 SOGGETTI TENUTI ALL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.). 3 INDIVIDUAZIONE DEI PARADISI FISCALI Devono essere comunicate le sole operazioni (attive e passive) effettuate con i soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. paradisi fiscali, intendendosi per tali gli Stati o territori
ricompresi nelle black list contenute: nel DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche che si siano trasferite in tali Stati; nel DM 21.11.2001, emanato ai fini dell applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC). Secondo l orientamento dell Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere contenuto nella circolare di prossima emanazione, dovrebbe essere sufficiente, per la sussistenza dell obbligo di comunicazione in esame, la sola menzione di un Paese in una delle suddette due liste. Alderney (Isole del Canale) Andorra PAESI a FISCALITÀ PRIVILEGIATA Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code) Anguilla Antigua Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein Barbados Barbuda Belize Bermuda Brunei Costarica Dominica Ecuador Emirati Arabi Uniti Filippine Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act) Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo (solo per D.M. 21.11.2001 con riferimento alle società holding di cui alla locale L. 31.7.1929) Macao Maldive Malesia Mauritius Monaco Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama Polinesia Francese Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993) Saint Kitts e Nevis Saint Lucia
Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini Britanniche Isole Vergini Statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones) Saint Vincent e Grenadine Salomone Samoa San Marino Sant'Elena Sark (Isole del Canale) Seychelles Singapore Svizzera Taiwan (Chunghua MinKuo) Tonga Turks e Caicos Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay Vanuatu Esclusione di Cipro, Malta e Corea del Sud Il DM 27.7.2010 (pubblicato sulla G.U. 4.8.2010 n. 180) ha escluso Cipro, Malta e la Corea del Sud dalle liste dei Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Conseguentemente, il DM 5.8.2010 ha escluso dall obbligo di comunicazione le operazioni effettuate: con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a Cipro, a Malta e nella Corea del Sud; dall 1.7.2010 al 4.8.2010. Per le operazioni con tali Stati, pertanto, non vi è più alcun obbligo di comunicazione, con effetto retroattivo dalla data di decorrenza della disciplina in esame. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE Devono essere comunicate all Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori: le cessioni di beni; le prestazioni di servizi rese; gli acquisti di beni; le prestazioni di servizi ricevute.
In generale, l obbligo vige a condizione che le suddette operazioni siano registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA italiana. 4.1 Esclusioni dall obbligo in relazione a specifici settori di attività Per effetto del DM 5.8.2010, vengono escluse dall obbligo di comunicazione le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini IVA, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa degli adempimenti di cui all art. 36-bis del DPR 633/72 (tipicamente le operazioni effettuate da banche, società finanziarie e assicurazioni). Resta fermo l obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell ambito di dette attività. Decorrenza Le esclusioni in esame si applicano alle operazioni effettuate dall 1.7.2010, quindi con effetto retroattivo dalla data di decorrenza della disciplina in esame. 4.2 Estensione dell obbligo in relazione a specifici settori di attività Per effetto del DM 5.8.2010, l obbligo di comunicazione viene invece esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano agli effetti dell IVA e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi ricompresi nelle suddette black list. Infatti, poiché il DM 30.3.2010 prevede che oggetto di comunicazione siano solo le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, ciò avrebbe comportato l esclusione dall obbligo di comunicazione delle prestazioni di servizi che non devono essere fatturate e registrate. Decorrenza Le estensioni in esame, avendo carattere innovativo, si applicano alle operazioni effettuate dall 1.9.2010. 4.3 Importazioni Le istruzioni al modello di comunicazione sembrano escludere dall obbligo di monitoraggio le importazioni. Si tratterebbe di una semplificazione di rilievo, dato che la maggior parte degli Stati indicati dai DM 4.5.99 e 21.11.2001 non fanno parte dell Unione europea. Se la suddetta esclusione verrà confermata, non dovranno essere comunicate, ad esempio, le importazioni di beni da Hong Kong, Singapore, Malaysia, ecc.
5 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Nel modello di comunicazione occorre indicare: i dati anagrafici della controparte localizzata nel paradiso fiscale ; i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti. 5.1 Dati anagrafici della controparte Nelle comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero: il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo; se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero. Inoltre, le istruzioni al modello di comunicazione richiedono non solo il codice fiscale estero, ma anche un codice IVA estero (di fatto, la partita IVA se esistente). 5.2 Dati relativi alle operazioni effettuate Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore: l importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato: operazioni imponibili; operazioni non imponibili; operazioni esenti; operazioni non soggette; relativamente alle operazioni imponibili, l importo complessivo dell IVA; le note di variazione emesse e ricevute, con l indicazione della relativa imposta. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 6.1 Obbligo di invio telematico Le comunicazioni in esame devono essere presentate all Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, comprese le società del gruppo).
6.2 Periodicità Le comunicazioni sono presentate con periodicità: trimestrale, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un volume trimestrale di operazioni per un controvalore non superiore a 50.000,00 euro; mensile, negli altri casi. I trimestri di riferimento sono quelli solari (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre). 6.2.1 Superamento della soglia Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, le comunicazioni devono essere presentate con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia. Per i periodi mensili già trascorsi occorre presentare le relative comunicazioni, appositamente contrassegnate. 6.2.2 Inizio attività I soggetti che hanno iniziato l attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti. In pratica, i soggetti che iniziano l attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia. 6.2.3 Opzione per la presentazione mensile Il soggetto trimestrale può comunque decidere di presentare le comunicazioni con cadenza mensile. Tale scelta è però vincolante per l intero anno solare. 6.3 Termini Le comunicazioni devono essere inviate entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. I termini del 31.8.2010 e del 30.9.2010 sono stati prorogati al 2.11.2010 ad opera dell art. 4, co. 3, D.M. 5.8.2010. La tabella seguente riassume i termini di presentazione degli elenchi relativamente alle operazioni del 2010.
MODELLO di COMUNICAZIONE TERMINI di PRESENTAZIONE Data di effettuazione delle operazioni luglio 2010 agosto 2010 settembre 2010 Termine di presentazione per i mensili ottobre 2010 30.11.2010 novembre 2010 31.12.2010 dicembre 2010 31.1.2011 Termine di presentazione per i trimestrali 2.11.2010 2.11.2010 31.1.2011 Le comunicazioni mensili in esame devono comunque essere predisposte separatamente, in relazione a ciascun periodo di riferimento. 7 REGIME SANZIONATORIO Per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97). 7.1 Esclusione del cumulo giuridico La suddetta sanzione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa (c.d. cumulo materiale ). Viene infatti espressamente esclusa l applicazione della disciplina del c.d. cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97), cioè l applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni, qualora: con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni, anche relative a differenti tributi; con più azioni od omissioni, avvengano plurime violazioni della medesima disposizione; vengano commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo; violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d imposta diversi. 7.2 Presentazione di comunicazioni correttive nei termini È possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. correttiva nei termini ). La nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.
7.3 Regolarizzazione entro il mese successivo Scaduto il termine di presentazione, è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa: a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata; entro l ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria. Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti. Restiamo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per predisporre e trasmettere in via telematica le comunicazioni in esame, Vi porgiamo con l occasione i migliori saluti. STUDIO BOIDI & PARTNERS Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo