REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994 del 27 ottobre 2004) Art. 1 Corsi per Master Universitari 1. L Università promuove secondo la normativa vigente corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 2. Le denominazioni Master universitario di I livello e Master universitario di II livello si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi dell art. 3, comma 8 e dell art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, dell art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto del Decano n. 1374/2001 del 15/10/2001 e del presente Regolamento. Nelle disposizioni che seguono si intendono con Corsi per Master i corsi che portano al rilascio del Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello. 3. I Corsi per Master, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o laurea specialistica, sono finalizzati a formare sia figure professionali altamente specializzate che figure professionali caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite. 4. I Corsi per Master sono comprensivi di attività di didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. All insieme delle attività suddette, integrate da un periodo di attività pratiche funzionali ai medesimi obiettivi e dall impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, per un totale di almeno 1500 ore, corrisponde l acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica, distribuiti nell arco di non meno di un anno. 5. Il Comitato Scientifico, di cui al successivo comma 8, può riconoscere come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, attività formative e di perfezionamento precedentemente seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del corso per master e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso per master. Il numero massimo dei CFU riconoscibili è pari a 1/3 di quelli del relativo corso per master. 6. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria, per almeno i 2/3 delle attività didattiche salvo nel caso di master in cui sono previste attività formative a distanza. 7. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite. Il conseguimento del Master Universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività pratiche.
8. La responsabilità del coordinamento di ciascun Corso per Master è assunta da un Direttore, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti di ruolo dell Ateneo. Possono inoltre fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, e esperti esterni. Il Direttore del Corso, che deve essere docente di ruolo dell Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono designati dal Consiglio di Facoltà. Nel caso di corsi per master interfacoltà il Direttore ed il Comitato scientifico vengono nominati con delibere concordate tra le Facoltà proponenti. 9. Le proposte di istituzione dei Corsi per Master sono avanzate dalle Facoltà, di norma, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno. 10. Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, di norma, entro il 30 giugno ed il 30 novembre successivi. 11. Le iscrizioni ai corsi approvati entro il 30 giugno possono essere accettate entro il 31 dicembre successivo. Le iscrizioni ai corsi approvati entro il 30 novembre possono essere accettate entro il 31 marzo successivo. Le pre-iscrizioni possono prevedere date diverse ma comunque antecedenti. 12. Le domande di iscrizione ai corsi debbono essere presentate alla Segreteria Studenti della Facoltà che ha proposto il corso. 13. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dalle Facoltà che hanno proposto l attivazione del corso. 14. Le proposte di attivazione di Corsi per Master devono illustrarne gli obiettivi formativi specifici e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono. Ciascuna proposta deve altresì indicare, rispettando quanto indicato nella nota di indirizzo per l attivazione dei corsi per master e di perfezionamento: - i componenti del Comitato Scientifico e il Direttore; - il collegio dei docenti (con la indicazione di almeno il 50% dei titolari dei corsi); - l indirizzo completo della sede amministrativa del corso, nonché la sede o le sedi di svolgimento dello stesso; - il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche e della prova o delle prove finali; - il numero massimo dei posti disponibili e il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato; - le modalità di ammissione al master; - i titoli di studio richiesti per l ammissione; - la tassa di iscrizione, con le modalità di pagamento; - le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli; - il periodo di svolgimento; - gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; - il piano finanziario che evidenzi le entrate e le spese afferenti al corso. Il piano deve prevedere una quota di spese generali spettanti all Ateneo pari al 20% delle entrate realizzate a qualsiasi titolo dal corso. Il piano deve dimostrare l equilibrio finanziario dell iniziativa anche se si raggiunge il numero minimo degli iscritti previsti.
- Per i corsi finanziati dal F.S.E. o da altri enti che non autorizzano la rendicontazione di voci di spesa che permettano di addebitare per spese generali somme fino alla quota predetta, l importo del prelievo a favore dell Ateneo, da far gravare sul contributo F.S.E. o di altri enti o sulle entrate derivanti dalle tasse di iscrizione ai Master, è fissato da un Decreto Rettorale. - I rendiconti dei Master finanziati dalla Regione Marche sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio Finanze. 15. La tassa di iscrizione può essere differenziata per i diversi Corsi per Master sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi. La tassa di iscrizione è onnicomprensiva per lo studente; può essere previsto un versamento, aggiuntivo e non rimborsabile, di 25 Euro, all atto della pre-iscrizione. 16. La copertura finanziaria delle spese necessarie all attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata: - dalle tasse di iscrizione; - da erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni, eventualmente mediante stipula di apposita convenzione; - da risorse eventualmente assicurate dal Consiglio di Facoltà proponente. 17. Gli incarichi di insegnamento nei corsi per master vengono attribuiti dal Direttore del corso, sentito il Comitato scientifico. 18. Ai docenti in servizio presso l Ateneo verranno riconosciuti compensi aggiuntivi secondo quanto programmato nel piano finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del corso, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici determinati dalle Facoltà nei vari corsi di studio. 19. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi è eseguita direttamente con ordini del Direttore sulla base delle entrate effettivamente realizzate. 20. Concluso il corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte da trasmettere al Magnifico Rettore e al Preside di Facoltà. Nel caso in cui venga richiesta l attivazione del medesimo corso per master per l anno accademico successivo, la relazione va allegata alla relativa proposta trasmessa per l approvazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. La relazione contiene la dimostrazione dei risultati finanziari. 21. I corsi per master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri. 22. Alla fine del corso per master viene rilasciato, a firma del Rettore, del Direttore Amministrativo e del Direttore del Corso, il Diploma di Master. 23. I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di: - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99; - qualsiasi laurea quadriennale o quinquennale; - altro titolo di studio universitario di durata almeno triennale dichiarato equivalente ai fini accademici;
- titolo rilasciato all estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell iscrizione al corso. 24. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di: - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99; - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99; - titolo rilasciato all estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell iscrizione al corso. 25. Nel caso in cui i corsi per Master ottengano finanziamenti da parte dell Unione Europea il Magnifico Rettore può delegare il Dirigente del Servizio Finanze alla firma degli atti amministrativi necessari alla rendicontazione delle spese sostenute nell ambito dei suddetti corsi per Master. Il Direttore Amministrativo controfirmerà il rendiconto finale dei predetti Master. Art. 2 Corsi di Perfezionamento e Corsi di aggiornamento professionale. 1. Ai sensi dell art. 6 della legge 341/90, dell art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e dell art. 3, comma 8, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 l Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. 2. La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche e si conclude con il rilascio di un attestato, corredato dell attribuzione dei crediti universitari acquisiti in seguito al superamento di esami o di altra forma di verifica del profitto. 3. Le proposte di istituzione dei Corsi di cui al comma 1 sono avanzate dalle Facoltà, di norma, entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. 4. Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, di norma, entro il 30 giugno ed il 30 novembre successivi. 5. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, che possono prevedere disposizioni particolari purché nel rispetto dei principi previsti dal presente regolamento. Esse sono finanziate con i contributi richiesti agli iscritti e con gli eventuali apporti degli enti e soggetti esterni, secondo le disposizioni previste dal Regolamento d Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità, anche prevedendo agevolazioni per i partecipanti meritevoli. 6. Gli incarichi di insegnamento nei Corsi di perfezionamento vengono attribuiti dal Direttore del Corso, sentito il Comitato scientifico. 7. Ai docenti in servizio presso l Ateneo verranno riconosciuti compensi aggiuntivi, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici determinati dalle Facoltà nei vari corsi di studio, secondo le modalità di cui all art. 1.
8. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi è eseguita direttamente con ordini del Direttore sulla base delle entrate effettivamente realizzate. 9. La responsabilità del coordinamento di ciascun Corso di perfezionamento è assunta da un Direttore, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti di ruolo dell Ateneo. Possono inoltre fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, e esperti esterni. Il Direttore del Corso, che deve essere docente di ruolo dell Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono designati dal Consiglio di Facoltà. Nel caso di Corsi di perfezionamento interfacoltà il Direttore ed il Comitato scientifico vengono nominati con delibere concordate tra le Facoltà proponenti. 10. I corsi di perfezionamento sono aperti a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli universitari: diploma universitario, laurea, laurea specialistica. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale sono aperti ai possessori di diploma di scuola media superiore. 11. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni di cui all art. 1. Art. 3 Non sono ammessi ai Corsi per Master, ai Corsi di Perfezionamento e ai Corsi di aggiornamento professionale coloro che sono contemporaneamente iscritti a dottorati di ricerca. Art. 4 Coloro che sono iscritti ai Corsi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento non sono tenuti al pagamento del rimborso spese di 150 Euro per la partecipazione a tirocini formativi (di cui alla delibera n 20 del Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio 2003).