Focus di pratica professionale di Fabio Garrini Il nuovo quadro LM per i contribuenti minimi Nuova denominazione, ma poche novità sostanziali: questo potrebbe essere in estrema sintesi il commento riassuntivo osservando il nuovo quadro LM. Si tratta, infatti, di un prospetto che in larga parte assomiglia al precedente quadro CM utilizzato sino allo scorso anno. D altro canto era lecito attendersi che le modalità espositive fossero tutto sommato analoghe a quelle già sperimentate negli scorsi anni visto che il nuovo regime, vigente dal periodo d imposta 2012, è del tutto analogo al precedente sotto il profilo della determinazione dell imposta e della liquidazione del tributo (salvo la novità riguardante la riduzione del prelievo dal 20% al 5%, ma questo ha rilievo sostanziale e scarso impatto operativo). Le importanti modifiche introdotte dall art.27 del D.L. n.98/11, ampiamente commentate nel corso degli ultimi due anni, hanno interessato soprattutto i requisiti di accesso, ma queste sono valutazioni preliminari che non impattano sulla quantificazione né del reddito da dichiarare né dell imposta da liquidare. Sul punto, in via preliminare, si deve osservare come tale provvedimento introduce in realtà due diversi istituti: un primo regime, previsto ai co.1 e 2 del richiamato art.27 del D.L. n.98/11, che di fatto si pone in continuità con il vecchio regime introdotto dalla L. n.244/07. Seppur con requisiti di accesso più stringenti, esso ha le medesime caratteristiche del precedente, eccettuando la sostitutiva che è stata ridotta al 5%. I contribuenti che hanno utilizzato nel corso del 2012 tale regime devono compilare il quadro LM nel modello Unico 2013; un secondo regime, previsto al successivo co.3, del tutto marginale rispetto al precedente, che presenta ben pochi aspetti di vantaggio visto che il reddito dichiarato viene assoggettato a Irpef (quindi con aliquote progressive) e l imposta si determina con le regole del Tuir in ragione della specifica categoria reddituale. I contribuenti che avessero deciso di utilizzare tale soluzione (presumibilmente pochi) dovranno compilare lo specifico quadro nel quale rientra il reddito dichiarato (un professionista compilerà quindi il quadro RE, un impresa in contabilità semplificata si interesserà invece del quadro RG). Determinazione del reddito Premesso che si tratta di un regime incardinato su di un rigoroso principio di cassa, vediamo di analizzare le principali voci di cui si compone il modello. Spicca il fatto che la determinazione del reddito da dichiarare si sviluppa davvero in una manciata di righi. Componenti positivi Nel rigo LM 2 vanno allocati tutti i componenti positivi conseguiti da tali contribuenti: l ammontare dei ricavi (cessioni di beni e prestazioni di servizi); 28
l'ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione (a esempio dottori commercialisti che amministrano una società) o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (a esempio i compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). Nel caso si tratti di un professionista che addebita la maggiorazione 4% ai sensi della L. n.662/96, visto che tale importo non assume natura previdenziale ma reddituale, deve essere incluso in tale rigo (al contrario, il contributo integrativo addebitato dai professionisti iscritti ad una cassa previdenziale, ha natura previdenziale e deve essere escluso); le sopravvenienze attive realizzate; le plusvalenze conseguite, tanto per le imprese quanto per i professionisti (questi ultimi in ragione delle cessioni di beni mobili, oltre che di beni immobili acquisiti dal 2007 al 2009, situazione quest ultima non troppo frequente visto che i contribuenti minimi hanno quale requisito di accesso il limite di 15.000 all acquisto di beni strumentali nel triennio precedente). In applicazione del principio di cassa, la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime dei minimi sarà pari all'intero corrispettivo di cessione (questo perché il bene al momento dell acquisto è stato interamente dedotto all atto del pagamento, quindi non presenta residuo contabile), da tassare in ragione dell incasso. In caso di cessione di beni strumentali acquistati prima dell accesso al regime, la plusvalenza sarà invece ridotta del residuo contabile di tale bene (da quando il contribuente è divenuto minimo, non ha più rilevato quote di ammortamento); anche in questo caso la tassazione avviene in ragione dell incasso del corrispettivo di vendita. Un contribuente (minimo dal 2010) ha conseguito nel 2012 20.000 di ricavi. Nel medesimo periodo d imposta cede un bene acquistato nel 2010 a fronte di un corrispettivo di 11.000 incassato in due rate di pari importo ( 5.500 ciascuna) una nel 2012, e una nel 2013. Il valore residuo contabile del bene al 31.12.09 era pari ad 1.000. La plusvalenza tassabile, determinata secondo quanto disposto dall art.86 del Tuir (in quanto si tratta di un bene acquistato prima dell ingresso nel regime dei minimi), è pari ad 10.000. Poiché il corrispettivo non è stato interamente incassato nel 2012, si rende necessario determinare la quota di plusvalenza tassabile in proporzione alla parte incassata: si deve, innanzitutto, determinare la quota di residuo contabile riferibile alla prima rata di corrispettivo percepito: 1000*(5.500/11.000)= 500; si scomputa la quota di costo ammortizzabile proporzionato all incassato dal corrispettivo percepito: (5.500-500)= 5.000 quota di plusvalenza che concorrerà alla determinazione dei componenti positivi del soggetto minimo per il 2012 (componente positivo da indicare nel rigo LM2). Nel 2013 avremo un componente positivo di pari importo. 25.000 Nel caso di cessazione dell attività si deve tenere in giusta considerazione un interessante chiarimento offerto dalla C.M. n.17/e/13 che permette di risolvere un frequente problema operativo: si pensi al caso di cessazione della partita Iva di un contribuente minimo. In particolare, la questione si pone per quel contribuente che ha chiuso l attività entro il 31/12/12 ma a quella data presentava ancora costi da pagare o, (soprattutto) corrispettivi da incassare. In questa situazione l Agenzia ha affermato che il contribuente è ordinariamente tenuto a rispettare gli adempimenti dichiarativi sino a 29
conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti (quindi, in via generale, dovrebbe mantenere in vita la partita Iva). Viene però offerta un alternativa: in un ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell impresa e, in particolare, dall esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l attività, è rimessa alla scelta del contribuente la possibilità di determinare il reddito relativo all ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell anno manifestazione finanziaria. Pertanto, nel caso in cui al 31/12/12 fosse ancora da incassare una fattura, basterà indicare tale importo a incremento dei componenti positivi effettivamente incassati già ricompresi al rigo LM2: questo permetterà di evitare di dover gestire tale incasso nel 2013. Un contribuente minimo ha chiuso la partita Iva nel 2012. Fatture emesse per 5.000, di cui incassati 4.000. Dichiarando nel 2012 ricavi per 5.000 si potrà considerare definita la tassazione del contribuente senza avere strascichi nel 2013. Rimanenze Il rigo LM3 è dedicato alle rimanenze finali. Come affermato, nell ambito del regime dei minimi i costi devono essere dedotti in ragione del principio di cassa, ossia al momento del pagamento della fattura di acquisto: questo ovviamente sta a significare che in vigenza di regime non vengono mai rilevate rimanenze finali. In questo rigo devono essere infatti indicate rimanenze che sono state rilevate in un precedente periodo d imposta, al termine di un esercizio nel quale il contribuente era in regime ordinario (es: contabilità semplificata) e nell ambito del regime dei minimi vengono dedotte dai componenti positivi. Un contribuente è entrato nel regime dei minimi nel 2012. Al termine del 2011 aveva rilevato rimanenze finali per 7.000. Nel 2012 ha conseguito ricavi per 10.000. Il quadro verrà così compilato: Nel caso in cui l ammontare delle rimanenze riportate fosse superiore ai componenti positivi dichiarati nel periodo d imposta (rigo LM3 > rigo LM2) allora la differenza non capiente va indicata nel rigo LM18 (eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3). Le rimanenze eccedenti non possono infatti determinare una perdita di periodo (il rigo LM4 non può mai assumere valore negativo), ma vengono rinviate al successivo periodo d imposta. 5.000 10.000 7.000 3.000 Supponendo invece che le rimanenze finali 2011 ammontino ad 12.000 la situazione sarà la seguente: l eccedenza tra LM3 e LM2 pari ad 2.000 deve essere indicata nel rigo LM18. 10.000 12.000 0 Tale eccedenza potrà essere portata in diminuzione dei componenti positivi nell esercizio successivo. 2.000 30
Se il contribuente nel 2011 fosse stato minimo, nel 2012 potrebbero essere riportate eventuali rimanenze non dedotte nel precedente periodo d imposta (da verificare nel rigo CM20). Componenti negativi I componenti negativi (costo di acquisto delle materie e delle merci, nonché costo per l acquisto dei servizi) sono deducibili in ragione del principio di inerenza (nel senso che vengono dedotte interamente tutte le spese inerenti); i costi promiscui sono deducibili al 50%. Per i contribuenti minimi si presumono sempre a uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia, pertanto tutte le spese a essi inerenti (lubrificanti, manutenzioni, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia) sono deducibili al 50%. Vengono poi dedotti i canoni di leasing pagati nel presente periodo d'imposta (50% se beni a uso promiscuo), senza comunque tener conto della durata fiscale ordinariamente prevista dal Tuir per imprese e professionisti. Le spese per omaggi, vitto e alloggio sono dedotte per l'intero importo pagato se inerenti all'esercizio dell'attività. Le minusvalenze sono deducibili se realizzate mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni (quindi non nel caso di autoconsumo, regola peraltro analoga a quella prevista per la generalità dei professionisti e delle imprese). Nel regime dei minimi l Iva è indetraibile, quindi rimane a carico del contribuente, ragion per cui l eventuale imposta assolta sugli acquisti deve essere indicata in tale rigo e portata in deduzione del reddito da dichiarare. Contributi previdenziali Per espressa previsione normativa contenuta nel co.104, art.1, L. n.244/07 sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare ai sensi dell art.12 del Tuir. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori. Al riguardo, il decreto attuativo ha precisato che i contributi previdenziali e assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all art.10 del Tuir (quindi può essere riportata nel quadro RP tra gli oneri deducibili, al rigo RP 21) previa indicazione nel rigo LM19. Mario Rossi ha pagato nel corso del 2012 contributi previdenziali per 3.000. Il reddito d impresa lordo 2012 è pari ad 2.000. I contributi andranno ad abbattere il reddito nel quadro LM sino ad azzerarlo, l eventuale eccedenza potrà essere utilizzata nel quadro RP. 3.000 2.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000 31
Perdite Dopo aver dedotto i contributi previdenziali, dal reddito del contribuente vengono scomputate (nel rigo LM9) le perdite riportate dai precedenti periodi d imposta. Nel caso in cui, invece, nel periodo d imposta 2012 si registri una perdita (rigo LM6), questa può essere riportata, previa indicazione nel rigo LM20, compilando: colonna 1 se la stessa è riportabile negli anni successivi ai sensi dell art.8, co.3 del Tuir colonna 2 se essa è riportabile senza limite di tempo ai sensi dell art.84, co.2 del Tuir, richiamato dall art.8, co.3 del Tuir Si deve, in particolare, ricordare che, a norma del co.108 dell art.1, L. n.244/07, le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi, tenendo comunque conto della possibilità di riportare illimitatamente per perdite conseguite nei primi 3 periodi d imposta. Sul tema delle perdite consta un importante chiarimento dell Agenzia delle Entrate recato dalla R.M. n.123/e/10 che ha esteso il riporto delle perdite maturate nel regime dei minimi anche dopo la fuoriuscita. Il caso di specie riguardava un professionista che, causa acquisto di un ufficio il cui costo andava ben oltre la soglia dei 15mila euro (limite massimo di investimenti nel triennio), si era trovato a dover fuoriuscire dal regime. Tale immobile era stato acquistato, pagato e quindi dedotto interamente nel periodo d imposta (la fuoriuscita in questo caso avviene dall esercizio successivo), con la conseguenza che tale annualità finiva in forte perdita (attenzione però, la deduzione dell immobile per il professionista era ammessa perché l acquisto era avvenuto nel 2009, mentre dal 2010 il costo di acquisto di un immobile non è più deducibile per i professionisti). Nel richiamato documento di prassi l Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità di tutto il costo pagato, precisando che la norma che regolamenta il riporto delle perdite fiscali generatesi nel corso dell applicazione del regime dei minimi computate in diminuzione del reddito conseguito nell esercizio d impresa, arte o professione dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l intero importo che trova capienza in essi, oppure illimitatamente se realizzate nei primi 3 esercizi di una nuova attività trova applicazione anche nel caso in cui si verifichi poi la fuoriuscita dal regime. Liquidazione dell imposta L unica modifica sostanziale intervenuta sul regime dei contribuenti minimi riguarda la consistente riduzione dell imposta sostitutiva applicabile al reddito determinato, imposta che viene ridotta dalla precedente misura del 20% alla nuova del 5%. Da tale importo vengono scomputati crediti d imposta, ritenute e acconti, determinando l effettiva imposta a debito (da versare utilizzando il codice tributo 1795) o a credito (da indicare al rigo RX13). 32
A seguito della riduzione dell imposta sostitutiva, il provvedimento attuativo n.185820 del 22 dicembre 2011 ha stabilito che i ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti minimi non sono assoggettati a ritenuta d acconto da parte del sostituto di imposta. Di conseguenza, il nuovo quadro LM non prevede alcuna collocazione per le ritenute (ma solo per i crediti d imposta), a differenza di quanto avveniva lo scorso anno (per i proventi percepiti sino al 2011 la ritenuta era invece obbligatoria). Nel modello di quest anno il rigo LM 13 è dedicato alle sole ritenute cedute dal consorzio. Non è del tutto chiaro ove collocare eventuali ritenute comunque subite dal contribuente (o per errore, ovvero perché comunque il committente ha operato le ritenute come nel caso dei condomini, ovvero perché la ritenuta è stata operata dalla banca in quanto la prestazione del contribuente minimo riguarda interventi per cui il committente ha fruito della detrazione 36%/50% ovvero 55%). Ci si interroga sulla possibilità di indicare tali importi nel rigo LM13 (che però quest anno è dedicato alle ritenute cedute dal consorzio) ovvero nel rigo RN32 colonna 2 denominato altre ritenute (queste però da scomputare dall IRPEF). La C.M. n.17/e/12 si era espressa solo per il caso di fattura emessa con indicazione della ritenuta, ma con corrispettivo non pagato:.. se il corrispettivo non è stato ancora riscosso, il contribuente può rettificare la fattura emessa, nella quale ha indicato la ritenuta d acconto non più dovuta. Ma come comportarsi oggi, a posteriori, quando ci si trova di fronte a una ritenuta che è stata operata dal committente? Sarebbe opportuno che l Amministrazione Finanziaria si esprimesse circa la modalità compilative da rispettare in una tale situazione. 33