LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA: DL 6.7.2011, n. 98



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Circolare n. 16 del 11 luglio 2011 A tutti i Clienti Loro sedi LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA: DL 6.7.2011, n. 98 Recentemente è stato approvato il Decreto contenente la c.d. Manovra correttiva, nell ambito della quale le novità fiscali di maggior rilievo riguardano: la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta applicabile alle imprese per i lavori che consentono al cliente di usufruire, per la spesa sostenuta, delle detrazioni del 36% - 55%; la possibilità di riporto illimitato delle perdite fiscali negli esercizi successivi, sia pure entro il limite dell 80% del reddito conseguito; il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore; l introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività d impresa / lavoro autonomo; - la possibilità di definire le liti fiscali pendenti all 1.5.2011 di importo non superiore a 20.000. Ai singoli argomenti di seguito esaminati saranno dedicate prossimamente specifiche Informative. 1

INTERESSI E CANONI CORRISPOSTI A SOGGETTI UE Art. 23, commi da 1 a 4 Con l introduzione del nuovo comma 8-bis all art. 26-quater, DPR n. 600/73 che disciplina l esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in uno Stato UE al ricorrere delle specifiche condizioni previste dal comma 4 dello stesso art. 26- quater, è disposto che, qualora vengano meno le condizioni di cui alla lett. c) del citato comma 4 (la società non residente non è beneficiaria effettiva dei canoni/compensi erogati) va applicata una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti al soggetto non residente a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori negoziati in mercati regolamentati di uno Stato UE ovvero degli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo e garantiti dalla società che corrisponde gli interessi, dalla società capogruppo controllante ovvero da una società controllata dalla stessa controllante. L atto di garanzia è in ogni caso soggetto all imposta di registro nella misura dello 0,25%. Per espressa previsione del comma 2, tale ritenuta si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). Il comma 4 prevede infine la possibilità di applicare la nuova disciplina anche agli interessi già corrisposti per i prestiti in corso al 6.7.2011 a condizione che il sostituto d imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali. In tal caso l imposta è dovuta nella misura del 6% e la stessa è sostitutiva anche dell imposta di registro sull atto di garanzia. NUOVA ALIQUOTA IRAP BANCHE E ASSICURAZIONI Art. 23, commi 5 e 6 Con l introduzione del comma 1-bis all art. 16, D.Lgs. n. 446/97 sono fissate specifiche aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari nonché delle imprese di assicurazione individuati dagli artt. 6 e 7 del citato Decreto. In particolare: - Banche e altri enti e società finanziarie ex art. 6, D.Lgs. n. 446/97: aliquota Irap 4,65% - Imprese di assicurazione ex art. 7, D.Lgs. n. 446/97: aliquota Irap 5,90%. Le nuove aliquote sono applicabili a decorrere dal periodo d imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia, in generale, dal 2011. IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI Art. 23, comma Con l introduzione del nuovo comma 2-bis all art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 sono previsti nuovi importi dell imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato: PER OGNI ESEMPLARE: Fino al 2012, a prescindere dal valore del deposito: - annuale 120; - semestrale 60; - trimestrale 30; - mensile 10. 2

Dal 2013: a) se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca < 50.000 - annuale 150; - semestrale 75; - trimestrale 37,50; - mensile 12,50. b) se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca ε 50.000 - annuale 380; - semestrale 190; - trimestrale 95; - mensile 31,66. RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% Art. 23, comma 8 È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d acconto introdotta a decorrere dall 1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all atto dell accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per: interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%; interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%. PERDITE FISCALI Art. 23, comma A seguito della modifica dei commi 1 e 2 dell art. 84, TUIR, è ora previsto che la perdita fiscale conseguita in un periodo d imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi: in misura non superiore all 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta, per l intero importo che trova capienza in tale ammontare; entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. In sostanza, rispetto all attuale formulazione normativa in base alla quale il riporto delle perdite è consentito non oltre il 5 periodo successivo (salvo il riporto illimitato per le perdite conseguite nei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva), è ora ammesso il riporto illimitato delle perdite a prescindere dal periodo d imposta di conseguimento delle stesse, sia pure, se non relative ai primi 3 periodi d imposta, nel limite dell 80% del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse. 3

N.B.: Il Decreto in esame interviene esclusivamente sull art. 84, TUIR, applicabile alle perdite realizzate dalle società di capitali mentre non apporta alcuna modifica all art. 8, TUIR che disciplina il trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di persone, per le quali pertanto il riporto dovrebbe rimanere consentito entro il 5 anno successivo per l intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato in caso di perdite conseguite nei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione). AMMORTAMENTO BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI Art. 23, commi 10 e 11 Per effetto dell integrazione del comma 2 dell art. 104, TUIR, è previsto che per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, la quota di ammortamento finanziaria non può essere superiore all 1% del costo di tali beni. Tale percentuale è applicabile a prescindere dalla modalità di determinazione delle quote di ammortamento e pertanto sia che le stesse siano calcolate in quote costanti ex comma 1 del citato art. 104 che calcolate ai sensi degli artt. 102 e 103, TUIR. Le predette modifiche: hanno effetto anche con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all esercizio di opere pubbliche, per le quali la specifica disciplina contenuta nel comma 4 dell art. 104 è stata abrogata; si applicano dal periodo d imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO Art. 23, commi da 12 a 15 La possibilità di riallineamento dei valori civili e fiscali introdotta dall art. 15, DL n. 185/2008 mediante il pagamento di un imposta sostitutiva del 16% è estesa anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d impresa e altre attività immateriali. Tale previsione, le cui modalità attuative sono demandate ad un apposito Provvedimento, è applicabile: anche alle partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d azienda o di partecipazioni; alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso al 31.12.2010 e nei precedenti. N.B.: Per le operazioni effettuate in periodi d imposta antecedenti a quello in corso all 1.1.2011 (in generale 2010 e precedenti), l imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.11.2011. Il riallineamento ha effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (in generale dal 2013). 4

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Art. 23, co. da 17 a 20 In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale è eliminato l obbligo, previsto rispettivamente dal comma 2 dell art. 8, D. Lgs. n. 218/97 e dal comma 3 dell art. 48, D. Lgs. n. 546/92 di prestazione della garanzia qualora l importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000. Per effetto di ciò il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia). Inoltre, a seguito della modifica dei commi 3-bis dei citati artt. 8 e 48, è ora previsto che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sanzione ex art. 13, D. Lgs. n. 472/97 sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. N.B.: Le predette novità non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ex art. 15, D. Lgs. n. 218/97 e alle conciliazioni giudiziali già perfezionale, anche con la prestazione della garanzia, al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). SUPER BOLLO AUTOVEICOLI Art. 23, comma 21 Dal 2011 è introdotta un addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo ): per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; pari a 10 per ogni kw di potenza superiore a 225 kw. L omesso / insufficiente versamento dell addizionale comporta l applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato. Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento. REVOCA PARTITA IVA Art. 23, comma 22 Per le partite IVA inattive da tempo, per effetto dell introduzione del nuovo comma 15-quinquies all art. 35, DPR n. 633/72, è ora prevista la revoca d ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato: non ha esercitato l attività d impresa / lavoro autonomo; ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie. REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ - Art. 23, co.23 I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell attività entro 30 giorni possono regolarizzare tale violazione con il versamento, entro il 4.10.2011 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), di un importo pari a 129, a condizione che la stessa non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. 5

RICHIESTA DI INFORMAZIONI A ENTI ASSICURATIVI Art. 23, commi 24 e 25 In materia di accertamento, tra i soggetti ai quali l Ufficio non può richiedere informazioni relative ai contribuenti sono ora ricomprese anche le società e gli enti di assicurazione relativamente alle attività finanziarie. Anche a tali soggetti le informazioni possono essere richieste soltanto ai sensi del n. 7 del comma 1 dell art. 32, DPR n. 600/73 e del n. 7 del comma 2 dell art. 51, DPR n. 633/72 previa autorizzazione del direttore centrale / regionale dell accertamento o, per la GdF, del comandante regionale. Le predette informazioni possono ora riguardare anche le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. STUDI DI SETTORE - Art. 23, comma 28 Il DL in esame introduce una serie di disposizioni al fine di razionalizzare la disciplina degli studi di settore, intervenendo, in particolare, sulle sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del relativo modello. Più specificamente: all art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012: - gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 del periodo d imposta nel quale entrano in vigore ; - eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 del periodo d imposta successivo a quello della loro entrata in vigore ; il comma 1 dell art. 8, D.Lgs. n. 471/97 è stato modificato prevedendo che in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore se l adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato, anche a seguito di specifico invito da parte dell Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima ( 2.065); al comma 2 dell art. 39, DPR n. 600/73 è stata aggiunta la lett. e) in base alla quale è stata estesa la possibilità di effettuare l accertamento induttivo anche nelle ipotesi di: - omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal citato modello per la comunicazione ai fini degli studi di settore; - indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La disposizione in commento opera a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2- bis dell art. 1, D. Lgs. n. 471/97 applicabili nel caso in cui il maggior reddito d'impresa / lavoro autonomo, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. In pratica l accertamento induttivo a causa dell infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore è possibile solo qualora l errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito; al comma 4-bis dell art. 10, Legge n. 146/98 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni semplici nella motivazione dell atto l Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le 6

risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente; la sanzione per infedele dichiarazione è elevata del 50% (diventa 150%) nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore se l adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell invito da parte dell Ufficio. Analoga maggiorazione è prevista ai fini IVA mediante la modifica dell art. 5, D.Lgs. n. 471/97 e ai fini IRAP mediante la modifica dell art. 32, D. Lgs. n. 446/97. IRROGAZIONE SANZIONI Art. 23, comma 29 Il DL in esame introduce una serie di disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. In particolare: con l introduzione, all art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di accoglimento da parte dell Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6.7.2011 nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso; è stato modificato il comma 1 dell art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. In merito si evidenzia che le parole possono essere presenti nel previgente testo della norma sono state sostituite dalla parola sono. Per effetto di tale modifica, applicabile agli atti emessi dall 1.10.2011, l irrogazione delle sanzioni deve ora essere effettuata con atto contestuale all accertamento mentre nella precedente formulazione normativa tale modalità rappresentava, per l Ufficio, una mera facoltà. DECORRENZA ESECUTIVITÀ AVVISI DI ACCERTAMENTO Art. 23, comma 30 Con la modifica del comma 1 dell art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall 1.7 all 1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l esecutività dell avviso di accertamento. SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI Art. 23, c.31 Per effetto della modifica del comma 1 dell art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall amministrazione finanziaria. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso. 7

CONTESTAZIONE CREDITI DA PARTE DI CREDITORI PRIVILEGIATI Art. 23, co. da 37 a 40 Sono state apportate alcune modifiche in merito al grado dei privilegi riferiti ai crediti tributari vantati dallo Stato nei confronti del debitore. In particolare, oltre ad abrogare l art. 2771, C.c. relativo ai Crediti per le imposte sui redditi immobiliari, sono state modificate le seguenti disposizioni: art. 2752, comma 1, C.c. denominato Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali, prevedendo l estensione del privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato oltre che per le imposte anche per le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ; art. 2776, comma 3, C.c. denominato Collocazione sussidiaria degli immobili, prevedendo che anche i crediti di cui al citato comma 1 dell art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. N.B.: Tali disposizioni trovano applicazione anche per i crediti sorti anteriormente al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame). Nel caso in cui, a seguito delle predette modifiche, i crediti vantati dallo Stato siano anteposti nel grado del privilegio ai crediti dei soggetti intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare anteriormente al 6.7.2011, questi possono contestare tali crediti, avvalendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'art. 512, C.p.c., oppure dell'impugnazione prevista dall'art. 98, comma 3, RD n. 267/42, nel termine di cui all'art. 99 dello stesso Decreto (entro 30 giorni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo). ELENCHI CLIENTI FORNITORI COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI FINANZIARI CHE EMETTONO CARTE DI CREDITO, DI DEBITO E PREPAGATE Art. 23, comma 41 In merito all obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a 3.000 / 3.600 al lordo IVA in base al Provvedimento 22.12.2010 ed al comma 1-bis) dell art. 21, DL n. 78/2010 le operazioni eseguite nei confronti di privati (non soggetti passivi IVA) sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite: carte di credito; carte di debito; pre-pagate; emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (Informativa SEAC 1.6.2011, n. 133). Ora ai sensi del nuovo comma 1-ter) del citato art. 21 introdotto dal Decreto in esame, i predetti operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi. 8

ADEMPIMENTI IN MERITO AL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI Art. 23, comma 42 Con lo scopo di razionalizzare gli adempimenti in merito al noleggio di autoveicoli è previsto che: ai soggetti che esercitano l attività ex art. 84, D. Lgs. n. 285/92 Locazione senza conducente non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 9, Legge n. 413/91, in base alle quali è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura e pertanto tali soggetti possono certificare le operazioni esclusivamente con l emissione della fattura; l'azienda di noleggio deve riportare in fattura gli estremi identificativi del contratto di noleggio; la fattura va consegnata direttamente al cliente qualora l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda e la stessa sia in grado di emettere il documento. IMPRENDITORE AGRICOLO IN CRISI Art. 23, comma 43 Fino a quando la disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi non sarà oggetto di una revisione complessiva e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi o di insolvenza possono accedere: agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, RD n. 267/42; alla transazione fiscale ex art. 182-ter, RD n. 267/42. DESTINAZIONE 5 PER MILLE Art. 23, comma 46 A decorrere dal 2012 il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al 5 dell IRPEF anche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme saranno individuate con un apposito DPCM. REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI Art. 23, comma 47 A decorrere dal 2013, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in modo da individuare: attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti; attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento. 9

NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE Art. 27 Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese ed in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro è introdotto un nuovo regime delle nuove iniziative che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007. Dal 2012 l attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d imposta di inizio dell attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo; l hanno intrapresa dal 2008. N.B.: Va evidenziato che rispetto alla bozza di Decreto il testo definitivo non prevede alcuna limitazione all applicazione del nuovo regime in esame in base all età del contribuente. Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni: a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d impresa, anche in forma associata o familiare; b) l attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell esercizio dell arte / professione; c) qualora l attività sia il proseguimento di un impresa esercitata da un altro soggetto, l ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d imposta precedente non sia superiore a 30.000. L imposta sostitutiva dell IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%. Ai soggetti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato prevedendo l esonero dall obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA. Ciò comporta per tali soggetti l assoggettamento ad IVA delle relative operazioni con versamento annuale dell IVA e applicazione dell IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP. Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal regime semplificato con effetto dall anno successivo nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 del citato art. 1 (conseguimento di ricavi /compensi superiori a 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.). Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l applicazione del regime ordinario. L opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa. Il Decreto in esame infine abroga in particolare il secondo periodo del comma 117 del citato art. 1 che prevedeva la non rilevanza della disciplina del regime dei minimi in caso di passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi. Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell Agenzia delle Entrate. 10

RECLAMO E MEDIAZIONE Art. 39, commi da 9 a 11 Per le controversie relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate notificati dall 1.4.2012 di valore non superiore a 20.000 il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale / regionale che ha emanato l atto le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili. In merito alla suddetta nuova procedura si evidenzia che: il reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione della controversia; l Amministrazione destinataria del reclamo se non intende accogliere la proposta del contribuente formula d ufficio una proposta di mediazione; decorsi 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso. Da tale data decorrono i termini ex artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 546/92, rispettivamente per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente; in caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in commento. DEFINIZIONE LITI PENDENTI Art. 39, comma 12 Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie il contribuente che ha proposto l atto introduttivo del giudizio può chiudere / definire le liti fiscali pendenti alla data dell 1.5.2011: dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario (in ogni grado del giudizio / anche a seguito di rinvio); in cui è parte l Agenzia delle Entrate; di valore non superiore a 20.000; con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell art. 16, Legge n. 289/2002. MODALITÀ DELLA DEFINIZIONE In merito alla definizione delle liti fiscali pendenti il Decreto in esame dispone che: le somme dovute vanno versate in un unica soluzione entro il 30.11.2011; la domanda di definizione va presentata entro il 31.3.2012; e liti fiscali che possono essere definite in base alla disciplina in commento sono sospese fino al 30.6.2012; alla medesima data sono altresì sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, contro-ricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio ; gli Uffici entro il 15.7.2012 devono, in particolare, trasmettere ai competenti organi giurisdizionali un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30.9.2012. Entro la medesima data gli Uffici devono altresì depositare la comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto o l eventuale diniego della definizione; non sono interessate dalla definizione in commento le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; e modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall Agenzia delle Entrate mediante specifici Provvedimenti. 11

COSTO DELLA DEFINIZIONE Il comma 1 del citato art. 16 individua la misura delle somme da versare al fine della definizione delle liti pendenti, differenziata a seconda del valore della lite: VALORE DELLA LITE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI 2.000 150 > 2.000 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell Amministrazione finanziaria nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione 30% del valore della lite in caso di lite pendente in 1 grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione Cordiali Saluti. Mantova, lì 11 giugno 2011. Studio di Consulenza Tributaria e Aziendale Cressoni - Ghizzi - Zeni (dott. Massimiliano Ghizzi) 12