NOTA INFORMATIVA N. 09/2008. MANOVRA D ESTATE 2008 (D.L. 112/2008 convertito in legge in data 05/08/08) PRINCIPALI NOVITA FISCALI



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Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: prof. dott. GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona commercialista revisore contabile dott. CLAUDIO UBINI commercialista revisore contabile dott. ALBERTO CASTAGNETTI commercialista revisore contabile COLLABORATORI: dott.ssa ELISABETTA UBINI commercialista dott. CLAUDIO TODESCO dottore in economia dott.ssa RITA MAGGI dottore in economia LUNGADIGE SAMMICHELI 3, 37129 VERONA C.F. e PARTITA IVA: 01832950230 TELEFONO: 045/597825-8000933 TELEFAX: 045/8010330 Verona, 12 settembre 2008 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 09/2008 MANOVRA D ESTATE 2008 (D.L. 112/2008 convertito in legge in data 05/08/08) PRINCIPALI NOVITA FISCALI Con la presente segnaliamo sinteticamente alla Vostra attenzione le principali novità introdotte dal D.L. 112/2008, cosiddetta Manovra d estate 2008. ESENZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN L articolo 3 del D.L. 112/2008 ha modificato il testo dell articolo 68 del TUIR, mediante l introduzione del comma 6 bis. La nuova norma prevede l esenzione dalla tassazione, ai fini dell imposta sui redditi, per le plusvalenze da cessione di partecipazioni, ovvero da cessione di strumenti finanziari e dei contratti di cui all art. 67 comma 1 lettere c e c-bis del TUIR. L esenzione è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti: - la partecipazione deve essere riferita a società diverse dalla società semplice - la società partecipata deve essere costituita da non più di 7 anni e la partecipazione risultare posseduta da almeno 3 anni - la plusvalenza deve essere reinvestita, entro 2 anni, in una società costituita da non più di 3 anni, e che svolga la medesima attività della precedente. L importo dell esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo dei costi sostenuti dalla società (le cui partecipazioni sono oggetto della cessione) per acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di

beni immateriali ammortizzabili, di spese di ricerca e sviluppo, nei 5 anni che precedono la vendita. PRIVACY SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI I soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli relativi allo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero relativi all adesione a organizzazioni sindacali di carattere sindacale, non sono più obbligati alla tenuta ed aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.), purché sia predisposta un autocertificazione, da parte del titolare del trattamento dei dati sensibili. Nell autocertificazione il titolare del trattamento deve dichiarare di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre norme di sicurezza previste dal Codice della privacy. È stata inoltre prevista un ulteriore semplificazione in merito alla notifica del trattamento dei dati al Garante della privacy. Secondo la nuova formulazione dell art. 38 del D.Lgs.196/2003 viene confermata la validità della comunicazione se trasmessa attraverso il sito del garante, mediante l utilizzo di un apposito modello. PAGAMENTI TRAMITE ASSEGNI O CONTANTE Il limite massimo consentito per la circolazione di denaro contante e dei libretti di deposito al portatore torna ad essere rapportato ad importi pari o superiori ad euro 12.500. La disposizione ha validità dal 25 giugno 2008. A decorrere dalla medesima data, inoltre, gli assegni bancari e postali possono essere emessi, per importi inferiori ad euro 12.500, senza l indicazione della clausola non trasferibile. A partire dalla medesima data, infine, non è più necessario indicare il codice fiscale del girante, in caso di girata dell assegno. COMPENSI A LAVORATORI AUTONOMI A partire dal 25 giugno 2008 i lavoratori autonomi non sono più obbligati ad utilizzare un conto corrente dedicato per gli incassi da attività professionale. Inoltre non è più previsto l obbligo di incassare compensi di importo pari o superiore ad euro 1.000 unicamente tramite strumenti finanziari rintracciabili. STUDI DI SETTORE La pubblicazione degli studi di settore deve avvenire entro il 31/12/2008 per il 2008, mentre, a partire dal 2009, la pubblicazione dovrà avvenire entro il 30 settembre del periodo d imposta nel quale entreranno in vigore. La nuova norma prevede che gli accertamenti da studi di settore siano consentiti a partire solamente dal periodo d imposta dal quale entreranno in vigore gli studi stessi. foglio n. 2

ELENCHI CLIENTI-FORNITORI A partire dall anno 2008 l obbligo di presentazione degli elenchi è stato abolito. Sono inoltre state soppresse le sanzioni per omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi presentati nel 2007 (riferiti al 2006) e 2008 (riferiti al 2007). TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL È ammesso il deposito presso il registro delle imprese da parte di intermediari abilitati (tra gli altri: dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) dei contratti di trasferimento di quote di s.r.l.. Per l applicabilità della norma è richiesto che il contratto risulti sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale. STOCK OPTION Il regime agevolato previsto dall art. 51 comma 2 lettera g-bis del T.U.I.R. per le azioni riservate ai dipendenti risulta abrogato a partire dal 25 giugno 2008. SOCIETA COOPERATIVE - Le cooperative a mutualità prevalente che hanno un debito per finanziamento contratto con i soci in misura superiore a 50 milioni di euro, (purché tale debito sia superiore al patrimonio netto compreso l utile d esercizio), devono destinare il 5% dell utile netto annuale (per l esercizio in corso al 25/06/08 e il successivo) ad un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Le modalità del versamento saranno stabilite con apposito decreto. - Sugli interessi percepiti dai soci che siano persone fisiche derivanti da finanziamenti concessi alle società cooperative e loro consorzi la ritenuta viene aumentata al 20%. (Tale norma non si applica se la società cooperativa o il consorzio risponde ai requisiti della definizione di piccole e micro imprese - raccomandazione 2003/361/Ce). REDDITOMETRO Durante il periodo 2009-2011 è previsto un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro. Saranno selezionati, ai fini del controllo, in via prioritaria, i contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi un debito d imposta, ma per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva. ADESIONE AI PVC E consentito ai contribuenti di definire i processi verbali di constatazione (p.v.c.) contenenti i rilievi che permettono l emissione di accertamenti parziali in materia di imposte dirette e di I.V.A., ottenendo in tal modo la riduzione delle sanzioni foglio n. 3

ad 1/8 della misura edittale, a condizione che l adesione del contribuente sia relativa a tutti i rilievi contenuti nel p.v.c.. Il contribuente è tenuto a comunicare al competente ufficio o reparto della guardia di finanza l adesione al verbale entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, mediante apposito modulo. RATEAZIONE DEI RUOLI Per la richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo superiori ai 50.000 euro non è più necessario fornire garanzie fideiussorie. NUOVO REGIME PER SPESE DI VITTO E ALLOGGIO Imposta sul valore aggiunto. E stato abolito il regime della indetraibilità dell I.V.A. relativa a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, a partire dal 1 settembre 2008, purché inerente all attività (sulla scorta dei principi dell art. 19 del D.P.R. 633/72). Pertanto l I.V.A. relativa a tali operazioni effettuate a decorrere dal 01/09/08 diviene totalmente detraibile. La detrazione dell imposta presuppone il possesso della fattura (non si potranno pertanto ritenere utili diversi documenti quali scontrini fiscali o ricevute fiscali). La procedura di registrazione delle fatture di importo inferiore ad euro 154,94 può essere effettuata con modalità semplificata mediante la predisposizione di un documento unico riepilogativo nel quale vengono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l ammontare complessivo delle operazioni e l ammontare dell imposta. Le singole fatture, numerate, vanno allegate al documento unico riepilogativo che viene registrato ai fini dell imposta sul valore aggiunto. L I.V.A. sulle prestazioni di vitto e alloggio con finalità di rappresentanza rimane invece tuttora indetraibile. Imposte sui redditi. La deducibilità delle spese per vitto e alloggio è ammessa, salvo alcune restrizioni, nella misura del 75%, purché la spesa sia inerente all attività. Si sottolinea che le modifiche alla deducibilità delle spese in oggetto entreranno in vigore dal 1 gennaio 2009, e delle stesse si dovrà tener conto nel calcolo degli acconti dovuti per il 2009. Si evidenzia la necessità di documentare le spese in questione attraverso una fattura, intestata al committente del servizio, con indicazione del/dei fruitori dello stesso. L indicazione del fruitore è indispensabile per individuare la corretta forma di deducibilità, scindendo tra: - spese di vitto e alloggio diverse da quelle di rappresentanza e da quelle per lavoratori dipendenti; foglio n. 4

- spese di vitto e alloggio sostenute verso dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi; - spese di vitto e alloggio rientranti tra le spese di rappresentanza. Si veda nel dettaglio: Spese sostenute da lavoratori autonomi, nell esercizio di arti e professioni: La modifica all articolo 54 del TUIR prevede la deducibilità per spese di vitto e alloggio, purché inerenti all attività artistica o professionale, nella percentuale del 75% della spesa, fino alla soglia del 2% del totale dei compensi percepiti nel periodo cui le spese si riferiscono. Le spese di vitto e alloggio con funzione di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75%, in quanto tale limitazione trova generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa viene sostenuta. A tale importo, inoltre, dovranno essere applicate le norme generali relative alla deducibilità delle spese di rappresentanza (il rispetto cioè dell ulteriore limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta). Spese sostenute nell esercizio di attività d impresa da parte di società ed enti commerciali: a) Spese di vitto e alloggio diverse da quelle di rappresentanza e da quelle per lavoratori dipendenti. Le spese di vitto e alloggio, diverse da quelle di rappresentanza e da quelle per prestazioni di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito imponibile per un importo pari al 75% delle spese stesse. b) Spese di vitto e alloggio rientranti nella categoria delle spese per prestazioni di lavoro (art. 95, c.3, TUIR). Rientrano in tale categoria le spese di vitto e alloggio, sostenute per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le spese per vitto e alloggio rientranti in questa classificazione sono totalmente deducibili fino a concorso dell importo massimo giornaliero di euro 180,76 (elevato ad euro 258,23 per trasferte all estero). Suggerimenti operativi in caso di spese sostenute da un dipendente in trasferta: - il lavoratore dipendente dovrà ottenere una fattura intestata direttamente all impresa per la quale sta usufruendo del servizio. Sulla fattura dovrà essere evidenziato, oltre al numero e alla data della stessa, la natura e qualità del servizio reso e nome del dipendente; - il dipendente consegnerà all impresa la fattura insieme alla propria nota spese; - l impresa liquiderà le spese al dipendente, riportandole in busta paga e annotandole nei libri del personale. foglio n. 5

c) Spese di vitto e alloggio rientranti nella categoria delle spese per rappresentanza Le spese di vitto e alloggio aventi natura di rappresentanza sono deducibili nella misura del 75%, in quanto tale limitazione trova generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa viene sostenuta. A tale importo, inoltre, dovranno essere applicate le norme generali relative alla deducibilità delle spese di rappresentanza. * * * Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento è gradito inviare il migliore saluto. Studio Alberti Ubini Castagnetti foglio n. 6