Errato intervento estetico / Crioterapia Cicatrici ipocromiche multiple Omesso consenso informato Presunta colpa medica



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Transcript:

Errato intervento estetico / Crioterapia Cicatrici ipocromiche multiple Omesso consenso informato Presunta colpa medica IL CASO LA PRESUNTA COLPA MEDICA IL RISARCIMENTO La Crioterapia (o terapia mediante il freddo) è una metodica efficace per il trattamento di lesioni cutanee superficiali di natura benigna, estetica, pre-maligna e (in alcuni casi selezionati) anche maligna. Può essere usato come trattamento di scelta, come metodo alternativo e in aggiunta ad altre terapie. La terapia si basa sull applicazione a livello cutaneo di azoto liquido, un gas che viene refrigerato fino alla temperatura di -196 C. Posto a contatto con la cute tramite apposito dispositivo, l azoto liquido congela istantaneamente la lesione da trattare. Con la crioterapia possono essere trattate lesioni/inestetismi (quali ad es. macchie - lentigo solari o senili), per i quali possono essere necessari una o più sedute. Per tutte le lesioni da trattare è sempre necessaria una valutazione preliminare attenta sulla loro natura, numero, dimensioni, spessore e localizzazione per raggiungere il miglior risultato clinico e cosmetico possibile. IL CASO Nel settembre 2007 la signora Anna notava la comparsa di piccole aree discromiche irregolarmente rotondeggianti (macchie), localizzate a livello della superficie antero-superiore del torace, per cui, nell ottobre dello stesso anno, in occasione delle visite ambulatoriali che sua figlia stava effettuando, periodicamente, presso l ambulatorio della Clinica Dermatologica dell Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli, Università di Napoli Federico II, per la cura dell acne giovanile, decise anch ella di rivolgersi alla medesima struttura ed al medesimo sanitario per la diagnosi e la cura delle riscontrate aree discroniche, tant è che lo stesso sanitario le programmava, quale soluzione risolutiva, un intervento di crioterapia. La sig.ra Anna, quindi, in data 13.12.07 si rivolgeva alla Clinica Dermatologica - Dermatologia

Correttiva e Terapia Strumentale - dell Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, per effettuare il trattamento crioterapico programmato, corrispondendo la quota prevista per tale trattamento, così come risulta dalla ricevuta-bolletta, emessa dalla suddetta struttura per il pagamento della relativa prestazione ambulatoriale. Il trattamento crioterapico veniva, quindi, eseguito in data 13/12/2007, personalmente dal suddetto sanitario, che lo aveva consigliato, mediante ripetute applicazioni di azoto liquido sulle aree discromiche presenti sul decolté della sig.ra Anna, senza informare la paziente circa il tipo di trattamento, gli eventuali rischi e/o conseguenze connesse, nonché le eventuali terapie alternative, di guisa che la stessa potesse esprimere e sottoscrivere un valido e consapevole consenso (informato) al trattamento da eseguirsi. Il medico in data 13/02/2007, successivamente al trattamento effettuato, su carta intestata della Divisione di Dermatologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II prescriveva alla paziente della Fertomicidina, quale farmaco da applicare sulle macchie trattate con crioterapia, per 4-5 sere, rinviando la stessa ad un successivo controllo da effettuarsi il 14/02/2008 in occasione della concomitante visita da eseguirsi sulla persona della figlia, anch ella paziente. Nei due mesi successivi, la superficie crostosa delle sedi cutanee trattate con crioterapia, andò progressivamente scomparendo, lasciando il campo, però, a residue cicatrici che il medico, che aveva esguito il trattamento crioterapico, esaminava in data 14.02.08, in occasione del controllo da eseguirsi sulla persona della figlia della sig.ra Anna. In quella circostanza, il medico non rilasciava alcuna certificazione, pur avendola visitata, ma la invitava però ad un successivo intervento ambulatoriale di miglioramento estetico, sempre di tipo crioterapico, ancora una volta non meglio precisato. La paziente, temendo ulteriori complicanze, decideva di non sottoporsi alla ulteriore terapia crioterapica consigliata, praticando, invece, successivi controlli presso il centro CUTIS di Napoli, dove veniva

trattata solo con terapia locale a base di creme protettive della cute fino al 28.4.11. La sig.ra Anna, visto il risultato peggiorativo ottenuto con il citato intervento crioterapico ed avendo perso ogni fiducia nell operato del medico, prima di affidarsi alle cure di altro professionista e prima di ogni altro trattamento crioterapico, eseguiva, in data 24/01/2012, una visita presso l Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli di Napoli - Divisione di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, ove veniva certificato che le lesioni cutanee riscontrate, in regione toracica, non sono suscettibili di alcun miglioramento chirurgico. Alla luce di quanto certificato dalla suddetta divisione di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e stante la presenza di tali lesioni, che la condizionano a causa del danno estetico residuato, con ovvie e secondarie ripercussioni sui rapporti relazionali e sentimentali, decideva di richiedere un parere medico-legale sull operato del sanitario che aveva eseguito il trattamento crioterapico e che aveva alterato il suo stato fisico. LA PRESUNTA COLPA MEDICA Nel caso illustrato si ravvisa una presunta COLPA MEDICA. Con l autorevole parere medico-legale di un professionista, specialista in medicina legale, è emerso chiaramente l inadempimento del sanitario, e per esso della struttura sanitaria di appartenenza, che visitò ed esegui il trattamento crioterapico sulla sig.ra Anna, per aver con il suo comportamento violato i doveri inerenti lo svolgimento dell attività professionale. Infatti è emerso chiaramente che, il trattamento risultava in contrasto con i corretti e routinari indirizzi clinici, tanto da determinare un risultato peggiorativo rispetto alla situazione iniziale, con un danno all integrità psico-fisica della paziente. Dalla relazione tecnica di parte, emerge che il trattamento medico era stato praticato con grave negligenza ed imperizia, determinando, così, non solo l inutilità del trattamento medesimo, ma anche

lesioni personali fonte di un grave danno all integrità psico-fisica con mancanza tra l altro, di un effettiva e corretta informazione, circa le terapie applicate, con l assenza del relativo consenso informato. Più specificamente il consulente di parte officiato, dall esame clinico eseguito e dalla documentazione esibita, rilevava che a fronte di banali discromie cutanee relative al fisiologico invecchiamento della pelle, per l evidente e grave inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti dal medico, e per essa dalla struttura sanitaria, Azienda ospedaliera Universitaria Federico II, la sig,ra Anna si vede attualmente portatrice di esiti estetici significativi, che vengono a determinare un danno biologico apprezzabile, con secondarie ripercussioni sulle proprie abitudini di vita. Generalmente, l inadempimento del sanitario preposto e per esso della struttura sanitaria è costituito non già dall esito sfortunato della terapia e dal mancato raggiungimento della guarigione del paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell attività professionale, tranne alcune attività in cui la dottrina e la Giurisprudenza hanno ravvisato un obbligazione di risultato, come la chirurgia estetica, l anestesia, l aborto, le protesi sostitutive, gli esami di laboratorio, la diagnosi istopatologica, la trasfusione di sangue, ecc. Nella fattispecie: - La prestazione sanitaria de quo offerta al paziente era del tutto routinaria e priva di qualunque carattere di sperimentalità e/o di eccezionalità. - Tale prestazione aveva l obbligo di risultato e non di mezzi. Dall esame della vicenda si rileva una chiara responsabilità del medico e per esso della struttura sanitaria cui apparteneva in virtù del rapporto di immedesimazione organica, per la sua imperizia, imprudenza e negligenza in quanto questi: - Non precedeva l intervento dall esaustiva informazione sul trattamento da eseguirsi, e sulle possibili ed eventuali conseguenze allo stesso connesse, né sulle terapie alternative eventuali, pur essendo gravato, quale

chirurgo che stava per praticare un intervento estetico, di un dovere di informazione più ampio ed articolato, rispetto ad interventi chirurgici urgenti o strettamente necessari. Infatti, nella chirurgia estetica, il medico ha, più di ogni altro, il dovere di informare il paziente anche sulle eventuali ragioni che possono rendere inutile la sua prestazione in relazione al risultato sperato. In particolare, per il chirurgo estetico, detto dovere comprende, oltre la prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito, anche la effettiva conseguibilità o meno del miglioramento estetico desiderato dal paziente, in relazione alle sue esigenze di vita professionale e relazionale. In tal modo, il paziente sarà in gradi di poter decidere tra l opportunità di poter decidere all intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi. - Non raccoglieva, quindi, il consenso informato al trattamento. - Eseguiva incautamente l intervento, determinando un danno cicatriziale assai evidente, a fronte di pre-esistenti piccole aree discromiche cutanee. La sua prestazione si discostava, quindi, senza alcun motivo logico, dalle direttive teoriche e pratiche scientificamente collaudate. A questo punto, va evidenziato che il sanitario intervenuto non rilasciava alcuna certificazione relativa alla prestazione eseguita, ad eccezione di una semplice prescrizione farmacologica. Inoltre, il caso clinico non presentava alcuna difficoltà, né vi erano circostanze di tempo e di luogo tali da rendere possibile l errore tecnico. Tenuto conto dei rapporti contrattuali che legavano la struttura alla paziente, è evidente l inadempienza della stessa nell osservare gli obblighi assunti (responsabilità contrattuale). A tal proposito si ricorderà che, nel caso di specie, tali obblighi riguardavano: - La corretta ed esaustiva informazione. - L adeguato trattamento delle discromie.

- La garanzia del risultato. - Il rilascio della certificazione relativa alla prestazione eseguita. Trattandosi, quindi, di responsabilità contrattuale, incombe su detta struttura e/o sanitario l onere della prova. Le inadempienze già individuate hanno comportato danni irreversibili alla salute della paziente, caratterizzate da cicatrici ipercromiche multiple sulla superficie antero-superiore del torace, con innegabili riflessi non solo estetici, ma anche sulla vita di relazione e su quella sentimentale. IL RISARCIMENTO Le inadempienze così individuate hanno comportato danni irreversibili alla salute del paziente, meritevoli di valutazione. Ai fini della determinazione del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della obbligazione contrattuale, anche alla luce delle esperite consulenze medico legali di parte, la percentuale di danno non patrimoniale patita dalla sig.ra Anna, sia come danno da invalidità temporanea totale e parziale e sia come danno biologico permanente, nella sua più ampia accezione, come lesione dell'integrità psico-fisica, nonché come danno morale, danno estetico e danno alla vita di relazione, sebbene tali espressioni di danno vadano tutte comprese nell'unico ampio genus del danno biologico, ma con le opportune maggiorazioni del caso di specie, previste dai coefficienti di maggiorazione, così come richiamato nelle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, occorre riconoscere e quantificare le seguenti voci di danno risarcibile: Voci di danno risarcibile 1) Danno emergente relativo alle spese sostenute e da sostenersi in futuro. 2) Danno biologico temporaneo orientativamente limitabile a giorni 30 (trenta) al 25%. 3) Danno biologico permanente iatrogeno valutabile nell ordine dell 8% (otto per cento) relativo sia al danno estetico in sé, sia ai secondari riflessi relazionali e sentimentali.

4) Danno non patrimoniale da valutarsi in via equitativa, ma in misura sicuramente proporzionata, tenuto conto che, in virtù del complesso menomativo attuale, la sig.ra Anna vede significativamente alterate le proprie dinamiche, affettive, sessuali, sociali, relazionali e ludiche. Napoli, 23 giugno 2012 Il Presidente Avv. Elviro Raimondi