La nuova procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento



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La nuova procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento delle PMI SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Sovraindebitamento. Presupposti di ammissibilità. 4. Contenuto dell accordo. 5. Procedimento. 6. Omologa, esecuzione, risoluzione dell accordo. 7. Organismo di composizione della crisi. 1. Introduzione La legge 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012, recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e le cui modifiche sono in vigore dal 18 gennaio 2013) oltre a prevedere una serie di disposizioni di contrasto all usura e all estorsione, introduce una rilevante novità per le piccole imprese in crisi, non assoggettabili a procedure concorsuali e quindi finora esposte alle sole azioni esecutive individuali. Tali soggetti, dalla data di entrata in vigore della legge - fissata per il 29 febbraio 2012 potranno fronteggiare una situazione di sovraindebitamento concordando con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che potrà consentire loro di usufruire di una sospensione delle azioni esecutive. La legge riprende pressoché integralmente il concordato per la composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotto dal Decreto legge n. 212 del 2011, già in vigore dal 23 dicembre 2011, convertito nella legge 17 febbraio 2012 n. 10. Quest ultimo decreto presenta tuttavia un ambito applicativo più ampio, in quanto prevede che il concordato con i creditori possa essere utilizzato non solo dalle imprese ma anche dai consumatori. 2. Sovraindebitamento (art. 1). La situazione di sovra-indebitamento, che costituisce il presupposto della nuova procedura, è definita all art. 6 comma 2 della L. n. 3/2012 come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. La nozione di sovraindebitamento il cui esatto inquadramento è importante, al fine di evitare possibili abusi nell accesso alla procedura (la quale consente notevoli benefici al debitore) - abbraccia dunque due diverse situazioni, analogamente a quanto previsto dall art. 160 della Legge fallimentare per il concordato preventivo.

La prima consiste in uno squilibrio non momentaneo tra patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte dal debitore, cioè tra le passività e l attivo realizzabile in tempi brevi. Quest ultimo potrà a sua volta consistere in liquidità immediata, strumenti finanziari, magazzino merci e prodotti finiti; più difficilmente (o comunque con valutazione da effettuarsi attentamente e caso per caso) potrà trattarsi di altri beni quali immobili, immobilizzazioni immateriali, impianti e macchinari, materie prime, crediti. Si tratta di una situazione verosimilmente non coincidente con la vera e propria insolvenza, ma consistente in uno sbilancio patrimoniale che, seppure non transitorio, non presenta il carattere dell irreversibilità; dunque uno stato di forte tensione finanziaria, non episodica ma neppure irreversibile, che potrebbe sfociare (ma non necessariamente) nella insolvenza. La seconda situazione, consistente nella definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, coincide invece con la vera e propria insolvenza. Quest ultima può essere definita come una disfunzione della programmazione (o pianificazione finanziaria) nei piani degli incassi e dei pagamenti futuri; un imprenditore può dirsi dunque insolvente quando, dall analisi della sua pianificazione, emerga che ad una certa data non sarà più in grado di far fronte alle passività correnti. 3. Presupposti di ammissibilità Possono accedere al procedimento per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento tutti coloro che non possono accedere a procedure concorsuali, cioè tutti i soggetti che non possono essere dichiarati falliti, né chiedere un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 1 L. fall.). Prima della innovazione legislativa, a tali soggetti non restava che restare esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, oppure cercare un accordo stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento in assenza delle tutele per i creditori aderenti previste dalle procedure ora richiamate. Per esclusione, le norme sul sovra-indebitamento contenute nella legge riguardano anzitutto tutti quei soggetti che, pur essendo qualificabili come imprenditori (individuali o collettivi) - non raggiungano le soglie dimensionali previste dall art. 1, comma 2 della L. fallimentare e la soglia minima di indebitamento prevista dall art. 15 della medesima legge. Si tratta quindi delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica assunta per l'esercizio dell'attività d'impresa (società, associazioni, fondazioni e consorzi, associazioni sportive etc.), possiedano almeno uno dei seguenti requisiti: a) un attivo patrimoniale, negli ultimi tre esercizi, di ammontare complessivo annuo inferiore a 300.000,00 Euro; b) ricavi lordi, nel medesimo periodo, di ammontare complessivo annuo inferiore a 200.000,00 Euro; c) debiti complessivi di importo inferiore a 500.000,00 Euro e debiti scaduti e non pagati di importo inferiore a 30.000,00 Euro. Sono inoltre interessati alla proceduta introdotta dalla nuova legge, oltre agli enti pubblici, le imprese non commerciali (quali le imprese agricole), i professionisti i quali prestano opera intellettuale in qualità di persone fisiche e le società di professionisti.

4. Contenuto dell accordo La proposta di composizione delle crisi da sovra-indebitamento può avere qualunque contenuto, nel senso che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma. La proposta può ad esempio prevedere la cessione dei redditi futuri, o il conferimento di beni o redditi di terzi che garantiscano la fattibilità del piano, o l eventuale limitazione all accesso al mercato del credito al consumo, all utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. La proposta di accordo con continuazione dell attività di impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In ogni caso, il piano deve prevedere: a) il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell art. 545 del codice di procedura civile (crediti alimentari, sussidi di grazia o di sostentamento); b) la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi; c) l indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l adempimento dei debiti e le modalità per la eventuale liquidazione dei beni. Qualora i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. Per quanto concerne i tributi costituenti risorse proprie dell Unione Europea, i.v.a. e le ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. 5. Procedimento La proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza o la sede principale, mentre il consumatore la deposita presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito in Tribunale (e comunque non oltre tre giorni), deve essere presentata, a cura dell organismo d composizione della crisi, all agente di riscossione e agli ufficio fiscali. Assieme alla proposta devono essere depositati i seguenti documenti: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; b) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; c) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

d) se il debitore che svolge attività d'impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, o gli estratti conto bancari, unitamente a una dichiarazione di conformità all'originale. Il giudice fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all art. 11 comma 1, ai creditori, e dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e, qualora il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese. Tra il giorno di deposito della documentazione e l udienza non devono decorrere più di 60 giorni. All udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto che ha disposto l udienza e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cancellazione di ogni altra pubblicità disposta. A decorrere dalla data del provvedimento e sino all omologazione dell accordo gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione compiuti senza l autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. 6. Omologa, esecuzione, risoluzione dell accordo L accordo si intende raggiunto se abbiano fatto pervenire all'organismo di composizione della crisi, almeno dieci giorni prima dell udienza, (vedi oltre) una dichiarazione di consenso alla proposta i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Non sono computati ai fini di raggiungimento della maggioranza i creditori privilegiati, per i quali la proposta prevede l integrale pagamento del credito, il coniuge del debitore e i parenti affini fino al quarto grado. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle menzionate percentuali, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice omologa l accordo e ne dispone l immediata pubblicazione quando, risolta ogni contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale richiesta e l idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei tributi. L accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto; i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. L omologazione deve intervenire entro il termine di sei mesi dalla presentazione della proposta. L accordo si risolve: a) in caso di sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore; b) se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; c) se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; d) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo o dolosamente simulate attività inesistenti; e) Se il debitore non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo; f) se le garanzie promesse non vengono costituite; g) se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

7. Organismo di composizione della crisi Un ruolo di primo piano nella nuova procedura di ristrutturazione è rivestito dall Organismo di composizione della crisi, organo le cui funzioni sono state ritagliate essenzialmente su quelle del commissario giudiziale nel concordato preventivo (art. 185 L. fallimentare). I compiti di tale Organismo sono i seguenti: a) proposta circa la nomina del liquidatore; b) ricezione delle dichiarazioni di consenso dei creditori; c) trasmissione ai creditori di una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale, nonché trasmissione al giudice di una relazione contenente le eventuali contestazioni dei creditori e l attestazione della fattibilità del piano; d) risoluzione di eventuali difficoltà nell esecuzione dell accordo e vigilanza sull esatto adempimento dello stesso; e) iniziative funzionali alla predisposizione del piano, al raggiungimento dell accordo e alla riuscita dello stesso, nonché collaborazione con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano; f) verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta; g) effettuazione della pubblicità della proposta, dell accordo e delle comunicazioni del giudice. Tra tali compiti spiccano quelli relativi alla attestazione della fattibilità del piano proposto dal debitore attestazione che presuppone implicitamente un coinvolgimento dell Organismo nella predisposizione del piano stesso, e dunque una collaborazione con il debitore fin dalle prime fasi della procedura e alla verifica della veridicità dei dati contenuti nel piano stesso, che richiamano da vicino i compiti del professionista chiamato ad intervenire nell ambito dei piani di risanamento attestati e negli accordi di ristrutturazione. Connessi a tali delicate funzioni è l art. 15 comma 10, il quale prevede che per lo svolgimento dei compiti e delle attività sopra indicate il giudice e, previa autorizzazione di quest ultimo, gli organismi di composizione della crisi possano accedere ai dati contenuti nell anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali Il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi (OCC), approvato con D.M. n. 202/2014, ha sancito l istituzione di un registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, che viene tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tale regolamento disciplina, inoltre, anche l articolazione soggettiva degli OCC in due grandi gruppi. Il registro è così composto da: a) Organismi iscritti di diritto, su semplice domanda, nel registro. Essi sono le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, i Segretariati Sociali. b) Organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dalle Università Pubbliche. Ai fini dell espletamento dell attività dell Organismo, a seguito dell incarico del debitore interessato, viene nominato un gestore della crisi, che materialmente si occuperà di dirigere la procedura. A tal fine è previsto che la designazione dei gestori venga effettuata equamente tra i professionisti iscritti nell apposito elenco interno. Il gestore della crisi nominato, deve anzitutto rilasciare una dichiarazione di indipendenza, con riferimento all assenza di preesistenti rapporti con il debitore, egli deve altresì astenersi dall accettare incarichi connessi all affare affidato.

Corso Milano, 27 20900 Monza (MB) Tel. 039-2726476 Fax 0399462219

Tra tali compiti spiccano quelli relativi alla attestazione della fattibilità del piano proposto dal debitore attestazione che presuppone implicitamente un coinvolgimento dell Organismo nella predisposizione del piano stesso, e dunque una collaborazione con il debitore fin dalle prime fasi della procedura e alla verifica della veridicità dei dati contenuti nel piano stesso, che richiamano da vicino i compiti del professionista chiamato ad intervenire nell ambito dei piani di risanamento attestati e negli accordi di ristrutturazione. Connessi a tali delicate funzioni è l art. 15 comma 10, il quale prevede che per lo svolgimento dei compiti e delle attività sopra indicate il giudice e, previa autorizzazione di quest ultimo, gli organismi di composizione della crisi possano accedere ai dati contenuti nell anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali Il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi (OCC), approvato con D.M. n. 202/2014, ha sancito l istituzione di un registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, che viene tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tale regolamento disciplina, inoltre, anche l articolazione soggettiva degli OCC in due grandi gruppi. Il registro è così composto da: c) Organismi iscritti di diritto, su semplice domanda, nel registro. Essi sono le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, i Segretariati Sociali. d) Organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dalle Università Pubbliche. Ai fini dell espletamento dell attività dell Organismo, a seguito dell incarico del debitore interessato, viene nominato un gestore della crisi, che materialmente si occuperà di dirigere la procedura. A tal fine è previsto che la designazione dei gestori venga effettuata equamente tra i professionisti iscritti nell apposito elenco interno. Il gestore della crisi nominato, deve anzitutto rilasciare una dichiarazione di indipendenza, con riferimento all assenza di preesistenti rapporti con il debitore, egli deve altresì astenersi dall accettare incarichi connessi all affare affidato. Corso Milano, 27 20900 Monza (MB) Tel. 039-2726476 Fax 0399462219