COMUNE di VIGONOVO *** Provincia di Venezia



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COMUNE di VIGONOVO *** Provincia di Venezia REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA COSTITUZIONE DELLE CONSULTE Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 12.04.2006 1

Indice Titolo I - ALBO Articolo 1 - Istituzione dell'albo comunale delle libere forme associative Articolo 2 - Requisiti per l'iscrizione all'albo Articolo 3 - Iscrizione, cancellazione, decadenza Articolo 4 - Rinnovo dell'iscrizione Titolo II - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE Articolo 5 - Consultazione Titolo III - SOSTEGNI ECONOMICI Articolo 6 - Forme di sostegno economico Articolo 7 - Agevolazioni Articolo 8 - Convenzioni Titolo IV - CONSULTE Articolo 9 - Istituzione e composizione Articolo 10 - Compiti e durata Articolo 11 - Funzionamento Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 - Disposizioni finali 2

Titolo I - ALBO Articolo 1 Istituzione dell'albo comunale delle libere forme associative 1. Il Comune di Vigonovo in attuazione dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative promuovendone la partecipazione ed il coinvolgimento attivo all'esercizio della funzione amministrativa, istituisce l'"albo comunale delle libere forme associative" di seguito denominato per brevità "Albo" 2. L'Albo è conservato presso la Segreteria del Comune di Vigonovo e può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi. 3. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: a) Sport e tempo libero, cultura e ambiente - attività sportive e ricreative - cultura e beni culturali - protezione civile - tutela dell ambiente e delle specie animali - valorizzazione dell immagine paesana - festeggiamenti e tradizioni b) Attività sociali e assistenziali - attività sociali - attività assistenziali - interventi sanitari e socio-sanitari - organizzazioni religiose - impegno civile in campo nazionale o internazionale 4. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione tematica. Articolo 2 Requisiti per l'iscrizione all'albo 1. All'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative che: a) non abbiano fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo; b) operino effettivamente nel territorio comunale e abbiano quindi la sede operativa nel Comune di Vigonovo; c) abbiano un numero di soci o aderenti non inferiore a cinque. 2. Potranno pertanto essere iscritte, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1: a) le associazioni che abbiano acquisito la personalità giuridica, mediante riconoscimento determinato dall iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, ai sensi del DPR 361/2000; b) le associazioni non riconosciute ai sensi del DPR 361/2000 ed i comitati, di cui al libro I, capo III, del Codice Civile, che abbiano tuttavia provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo e dello Statuto; 3. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una domanda in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, su modulo predisposto dal Comune, nella quale il richiedente deve dichiarare: a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla, la sede legale, l'eventuale sede presente nel territorio comunale, il codice fiscale, l'eventuale partita I.V.A., il recapito telefonico e il numero degli associati residenti, distinto da quello complessivo; b) il nominativo del rappresentante legale e di un eventuale referente per i rapporti con l'amministrazione comunale; c) l'oggetto e le finalità sociali; 3

d) l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale; e) il possesso dei requisiti di cui al comma 1; f) le eventuali attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune; g) la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento. 4. Alla dichiarazione dovranno essere allegati: - una relazione sull'attività svolta; - l'atto costitutivo e lo statuto o, per le sole organizzazioni informali, l'accordo registrato costitutivo dell'associazione, sottoscritto dalle parti, ove risultino espressamente lo scopo dell'attività e l'assenza di fini di lucro. 5. Il Responsabile del Servizio competente, accerterà il possesso dei requisiti richiesti e provvederà all'iscrizione all'albo dei soggetti richiedenti. Articolo 3 Iscrizione, cancellazione, decadenza 1. L'Albo ha validità triennale dal 1 giugno al 31 maggio del terzo anno successivo. Entro detto termine si provvederà al rinnovo dell'albo secondo le modalità previste all'art. 4. Sono ammesse iscrizioni anche nel corso del triennio e in tal caso queste avranno scadenza coincidente con il termine originario di vigenza dell'albo. 2. Ciascun anno, entro il 31 maggio e il 31 ottobre, sarà adottato apposito provvedimento per: - l'iscrizione di quanti abbiano presentato istanza entro il mese precedente i predetti termini (30 aprile ovvero 30 settembre); - la cancellazione nei casi di perdita accertata delle condizioni previste dal presente regolamento; 3. L'eventuale atto di diniego dell'iscrizione dovrà essere debitamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2. 4. Del provvedimento di iscrizione, cancellazione, decadenza, dev'essere data immediata comunicazione al soggetto interessato. Articolo 4 Rinnovo dell'iscrizione 1. Entro il 30 aprile dell'anno in scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti all'albo devono, a pena di decadenza, presentare espressa dichiarazione di conferma sul modulo predisposto dal Comune. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel triennio o periodo precedente. Entro il successivo 31 maggio sarà emesso apposito provvedimento d'iscrizione, di diniego d'iscrizione, ovvero di decadenza in caso di mancata comunicazione di conferma. 2. Ciascuna forma associativa iscritta all'albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma. Non debbono tuttavia essere comunicate le variazioni del numero dei soci o aderenti fatto salvo il caso in cui il numero di essi diventi inferiore a cinque. 3. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del triennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di reiscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 2. La reiscrizione può essere richiesta in qualunque momento e sarà disposta rispettivamente entro il 31 maggio o il 31 ottobre. Qualora venga modificata la sola denominazione sociale il soggetto iscritto dovrà trasmettere apposita comunicazione allegando l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati. Il Responsabile del Servizio provvederà a prenderne atto aggiornando di conseguenza l'albo. 4

Titolo II - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE Articolo 5 Consultazione 1. L'Amministrazione comunale, al fine di rendere effettiva la partecipazione delle libere forme associative e degli organismi di partecipazione dei cittadini, disciplina le modalità di funzionamento delle Consulte secondo le previsioni di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11. 2. L'Amministrazione comunale in fase di elaborazione di bilancio di previsione e degli obiettivi programmatici annuali, per ciascun settore d'intervento potrà accettare una lista di priorità dall'apposita Consulta in merito alle linee guida della programmazione, che dovrà essere presentata entro la data del 30 settembre di ogni anno. 3. Ciascuna Consulta avrà inoltre facoltà di presentare all'amministrazione comunale nel corso dell'esercizio amministrativo varie proposte, e/o suggerimenti. Titolo III - SOSTEGNI ECONOMICI Articolo 6 Forme di sostegno economico 1. I soggetti iscritti all'albo potranno richiedere contributi economici, in accordo con il principio di sussidiarietà, per lo svolgimento delle proprie attività, dietro presentazione di progetti. 2. L'erogazione di contributi economici da parte del Comune viene di norma concessa a favore dei soggetti iscritti all'albo. La priorità al sostegno economico verrà data a quelle iniziative per le quali il Comune ha la competenza e tra queste, compatibilmente con le risorse disponibili e gli indirizzi politico-amministrativi assunti, alle attività che coinvolgono più soggetti iscritti all'albo o a progetti che coinvolgano altri enti. 3. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi e/o agevolazioni sono tenute a depositare annualmente copia del bilancio consuntivo approvato dai propri organismi deliberativi, entro trenta giorni dall approvazione dello stesso. 4. Eventuali contributi a favore di soggetti non iscritti dovranno essere disposti sulla base di motivazioni adeguate, a sostegno di iniziative di riconosciuta rilevanza per la cittadinanza e comunque nel rispetto dell'art. 12 della legge n. 241/90. 5. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese. Articolo 7 Agevolazioni 1. Per i soggetti iscritti all'albo possono essere previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale, sempre comunque nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche. In particolare: a) la fruizione di spazi per affissioni, già a disposizione del Comune (bacheche comunali, locali del Municipio) per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica. b) La concessione per l'occupazione temporanea agevolata di spazi di suolo pubblico per attività informative e promozionali comunque prive di rilevanza economica. 5

Articolo 8 Convenzioni 1. Le attività delle forme associative prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, potranno essere regolamentate tra le parti mediante stipulazione di convenzione, previa approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di accordo. Titolo IV - CONSULTE Articolo 9 Istituzione e composizione 1. In attuazione dello Statuto Comunale, al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa da parte delle libere forme associative ed organismi di cittadini sono istituite le seguenti Consulte: a) Consulta dello Sport, Tempo libero, Cultura e Ambiente b) Consulta delle attività assistenziali, famiglia e volontariato 2. I componenti di ciascuna Consulta sono eletti ogni tre anni dai rappresentanti delle libere forme associative iscritte nella rispettiva sezione tematica dell'albo. Il rappresentante di ciascuna associazione iscritta ha diritto di esprimere un voto. 3. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla costituzione dell'albo convoca, per ciascuna Consulta, i rappresentanti delle associazioni iscritte per l'elezione dei componenti della Consulta in numero corrispondente ad un terzo dei soggetti aventi diritto al voto, arrotondato per eccesso nel caso in cui gli aventi diritto al voto siano in numero non divisibile per tre. In ogni caso ciascuna Consulta dev'essere formata da almeno cinque componenti. L'elezione avviene a scrutinio segreto. 4. Fa parte di diritto della consulta di cui al presente articolo, comma 1, lettera a), il rappresentante della Pro Loco, in aggiunta ai cinque componenti sopra indicati. 5. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte. 6. Alla Consulta possono intervenire, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Responsabile del Servizio interessato, o loro delegati, nonché i cittadini associati. 7. Ciascuna Consulta, elegge al suo interno nella prima riunione successiva a quella di insediamento, come primo punto all'ordine del giorno, con separata votazione palese e a maggioranza di voti dei presenti, il proprio Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e nomina la persona incaricata a svolgere le funzioni di Segretario. Tale prima riunione è convocata dal Sindaco entro trenta giorni dalla costituzione delle Consulte. Articolo 10 Compiti e durata 1. Le Consulte sono organismi consultivi e propositivi dell'amministrazione comunale ed esercitano le attività previste dal vigente Statuto. Durano in carica tre anni a decorrere dal momento dell'elezione dei rispettivi componenti e sono rinnovate entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine su convocazione del Sindaco dei rappresentanti delle associazioni, analogamente a quanto disposto dall'articolo precedente per la prima istituzione. 2. Qualora, nel corso del triennio, ciascuna Consulta dovesse perdere uno o più dei suoi componenti, si provvederà alla sostituzione con i soggetti non eletti alla medesima Consulta, 6

individuati tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti riportati nella graduatoria redatta a seguito delle elezioni. 3. Ciascuna Consulta provvede in particolare a svolgere i seguenti compiti: - raccogliere le istanze che pervengono dagli iscritti all'albo e dai rappresentanti dei gruppi e presentarle ai competenti organi istituzionali; - esprimere le liste di priorità richieste dall'amministrazione, che potranno essere discusse con gli Assessorati di riferimento. Articolo 11 Funzionamento 1. Le Consulte sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto o per via telematica o mediante servizio postale, almeno otto giorni prima della seduta. In caso di urgenza la riunione è convocata mediante comunicazione telefonica, almeno 24 ore prima. 2. Le Consulte si riuniscono almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente per fornire indicazioni in ordine alla definizione degli obiettivi programmatici, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre quinti dei componenti la Consulta. 3. Ogni Consulta è regolarmente costituita con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Ai fini della validità delle sedute è indispensabile la presenza del Presidente o del Vice Presidente della Consulta stessa. 4. Le riunioni delle Consulte sono pubbliche. Il Presidente può richiedere l'intervento di funzionari dell'amministrazione con competenze in ordine agli argomenti trattati. 5. Le votazioni hanno luogo in forma palese, eccetto le votazioni riguardanti persone. Le proposte o i pareri s'intendono espressi quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 6. Per gli incontri delle Consulte il Comune metterà a disposizione degli spazi su richiesta scritta del Presidente della Consulta. 7. Le spese per il materiale di cancelleria e per gli invii postali delle comunicazioni relative all attività interna delle consulte saranno a carico del Comune, rimborsabili per un massimo di euro 500,00 annui. Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 Disposizioni finali 1. Entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento verrà pubblicato apposito avviso per la prima iscrizione all'albo e le relative domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto avviso. La procedura per l'iscrizione all'albo dovrà concludersi entro il novantesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande. 2. Integrano il presente Regolamento, in quanto non contrastanti, le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali inerenti la materia trattata. 3. Il presente Regolamento entra in vigore a conseguita esecutività della deliberazione di approvazione. 7