NOTA ILLUSTRATIVA SULL UNIFICAZIONE NORMATIVA



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ACCORDO 20 GENNAIO 2008 NOTA ILLUSTRATIVA SULL UNIFICAZIONE NORMATIVA 1. PREMESSA La riformulazione della Disciplina del rapporto individuale di lavoro derivante dall unificazione delle precedenti Discipline Speciali, distinte in Parte Prima, Seconda e Terza, costituisce la parte dell accordo di maggiore novità. Con essa si realizza il superamento delle differenze normative e di trattamento economico tra gli addetti all industria metalmeccanica e dell installazione d impianti e, nel contempo, una drastica semplificazione del testo contrattuale. Al di là del confronto più squisitamente politico svolto durante le trattative, riguardante l individuazione delle soluzioni per superare le differenze di trattamento normativo tra le categorie di operaio e di impiegato, sul piano tecnico si sono dovute comparare clausole contrattuali, per molti versi non omogenee sia per formulazione che per contenuto, spesso risalenti nel tempo e mai toccate nel corso dei vari rinnovi contrattuali e, per alcuni aspetti, anche oggetto di contenziosi interpretativi. Si è pervenuti, alla fine, ad una disciplina unificata che ha come base di riferimento principale la vecchia Disciplina speciale Parte terza, integrata, di volta in volta, da specifiche norme della Parte prima, ma in alcuni punti anche innovata attraverso l individuazione di nuove formulazioni. Il risultato più immediatamente percepibile è, sicuramente, il consistente ridimensionamento del testo contrattuale che ne renderà più semplice ed agevole l applicazione. Con la fase di stesura del Ccnl 20 gennaio 2008, in corso di definizione, le parti stipulanti provvederanno a riorganizzare l intero testo del Ccnl anche da un punto di vista logico-funzionale; sarà nostra cura, come sempre, dare informazione puntuale sull avvenuta sottoscrizione del testo definitivo del Ccnl. Nella sostanza, dal 1 gennaio 2008 (salvo, come vedremo di seguito, le decorrenze posticipate previste per alcuni istituti), si applica un unica disciplina del rapporto individuale di lavoro non avendo più rilevanza, ai fini contrattuali, la distinzione tra operai, impiegati e intermedi. Per quanto riguarda, invece, il sistema di classificazione del personale compresi i criteri di inserimento in azienda e di mobilità professionale di cui all art. 4, Disciplina generale Sezione terza, nulla è stato innovato e, dunque, le professionalità riconducibili agli operai, impiegati e gli equiparati o intermedi continuano ad essere individuate sulla base degli alinea con cui sono suddivise le declaratorie (e relativi profili professionali ed esemplificazioni) d inquadramento dei lavoratori. In proposito, è opportuno sottolineare che le differenze di categoria giuridica continuano a mantenere i loro effetti sul piano legale e, principalmente, ai fini assicurativi; le norme vigenti prevedono, infatti, per i lavoratori dell industria appartenenti alla categoria di operaio l obbligo del datore di lavoro dell assicurazione di malattia presso l I.N.P.S. (altra prestazione che riguarda esclusivamente gli operai è costituita dall assegno per congedo matrimoniale). A tali fini, in fase di assunzione dei dipendenti, è necessaria l individuazione della categoria giuridica come espressamente indicato nella disciplina contrattuale (art. 1, Disciplina generale,

sezione terza) appositamente modificata in tal senso; inoltre, l espressa identificazione della categoria giuridica sarà anche necessaria qualora nel corso del rapporto di lavoro essa si modifichi. Sul piano contrattuale, non avendo, al contrario, più rilievo la differenza tra operai, impiegati e intermedi, non sono state più riportate le clausole di valutazione convenzionale dell anzianità di servizio maturata sotto la vecchia Disciplina speciale Parte prima (e Parte seconda), in caso di passaggio alla categoria giuridica di impiegato e, dunque, a partire dal 1 gennaio 2008, il riferimento, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, è all intera anzianità aziendale maturata dal lavoratore. Unica eccezione, come vedremo dopo, riguarda l anzianità di servizio da valutare ai fini del riconoscimento delle ferie aggiuntive in caso di passaggio di categoria giuridica da operaio ad impiegato. Infine, in considerazione del fatto che attraverso l unificazione delle Discipline speciali si è innovato sostanzialmente l impianto del Ccnl procedendo ad una complessiva riformulazione della Disciplina del rapporto individuale di lavoro, le Parti stipulanti, nel Protocollo allegato ad ogni effetto al Ccnl 20 gennaio 2008, hanno ritenuto opportuno esplicitare, quale principio generale di raccordo tra la fonte contrattuale nazionale e quella aziendale, che con tale riformulazione non si è inteso superare eventuali condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi aziendali che, dunque, rimangono in vita a tutti gli effetti fermo restando, naturalmente, che le stesse condizioni migliorative sono assorbite, fino a concorrenza, dalle modifiche introdotte dal Ccnl. Tale operazione di assorbimento risulterà, evidentemente, molto semplice quando si tratta di confrontare soluzioni omogenee tra quanto previsto in sede aziendale e quanto definito in sede nazionale riguardo ai singoli istituti oggetto di modifica da parte del Ccnl; nel caso, invece, di trattamenti aziendali più articolati ma comunque migliorativi rispetto a quanto introdotto dal Ccnl, si potrà rendere necessario un accordo di armonizzazione in sede aziendale verificando le condizioni complessive in essere alla luce di quanto definito dall accordo di rinnovo. Ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere in azienda in fase di applicazione della riformulata Disciplina del rapporto individuale di lavoro, è demandata all esame delle Parti stipulanti al fine di trovare un adeguata composizione ed evitare ogni possibile contenzioso giudiziario. 2. LE PRINCIPALI MODIFICHE CONTRATTUALI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2008 2.1. ASSUNZIONE Come sopra richiamato, poiché la categoria giuridica d appartenenza dei lavoratori continua ad avere rilievo sul piano legale, le parti hanno provveduto ad adeguare la disciplina contrattuale riguardante l assunzione; in particolare, al numero 5) dell art. 1, Disciplina generale, sezione terza, si è previsto espressamente che all atto dell assunzione l azienda comunicherà al lavoratore per iscritto: ( ) la categoria giuridica d appartenenza, per i soli fini previsti dalla legislazione vigente (compresa quella riguardante l assicurazione malattia e il congedo matrimoniale). Con l occasione, al fine di rendere più chiari gli elementi da riportare nella lettera di assunzione, sono state precisate anche le indicazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell articolo citato, ora riferite alla sede di lavoro ovvero alle caratteristiche o alla descrizione sommaria del lavoro. 2

2.2. ENTRATA ED USCITA La disciplina contrattuale sull entrata e l uscita dei lavoratori, definita con l unificazione delle Discipline speciali 1, rimanda espressamente alle disposizioni aziendali la determinazione dell orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro. La nuova disciplina definisce, comunque, il principio generale secondo cui, nel momento fissato come inizio dell orario di lavoro, il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro e conferma, inoltre, la regola sul conteggio delle ore di lavoro, in caso di ritardo, ai fini della relativa trattenuta retributiva. 2.3. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO E RECUPERI Cancellata la norma contrattuale, risalente al Ccnl 25 giugno 1948, riservata agli impiegati (e agli intermedi) 2, che aveva determinato un contenzioso interpretativo, anche di un certo rilievo, quando fu esteso il ricorso alla cassa integrazione a questa categoria di lavoratori. Rimane, ora, come unica disciplina contrattuale applicabile sia agli impiegati che agli operai, quanto previsto nel previgente Ccnl agli artt. 4 e 6, Disciplina speciale Parte prima, riguardante i casi di sospensione ed interruzione dell attività lavorativa dovute a causa di forza maggiore e la facoltà dell azienda di disporre il recupero dell attività produttiva perduta. 2.4. PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI L unificazione delle discipline speciali ha comportato, in questo caso, una composizione tra quanto precedentemente previsto per gli impiegati e per gli operai 3 con particolare riguardo all individuazione dei periodi di tempo di disimpegno di mansioni superiori, sia continuativi che non continuativi, che danno diritto al passaggio a categoria superiore. In sostanza, al di là di alcuni aggiustamenti riguardanti una diversa quantificazione dei suddetti periodi di tempo e l adeguamento a 6 mesi del limite per la sostituzione in caso di richiamo alle armi che, peraltro, oggi, non ha più pratica rilevanza, nulla è cambiato rispetto alle modalità di applicazione già previste sia per gli operai che per gli impiegati. 2.5. MALATTIA ED INFORTUNIO Nel caso di questi due istituti, che erano regolati contrattualmente già in modo sostanzialmente identico sia per gli operai che per gli impiegati, l unificazione normativa ha comportato unicamente 1 Nel previgente contratto era prevista una specifica disciplina solo per gli operai (art. 3, Disciplina speciale Parte prima) risalente al Ccnl 25 giugno 1948. 2 Nella specie, gli artt. 3 e 5, Disciplina speciale, rispettivamente Parte seconda e terza. 3 Entrambe le discipline di cui agli artt. 9 e 8, Disciplina speciale rispettivamente Parte prima e terza, ricalcavano quanto disposto dall art. 13 dello Statuto dei lavoratori introducendo alcune condizioni di miglior favore; in particolare, il termine di tre mesi, previsto dalla legge per l assegnazione alla categoria superiore, risultava migliorato per gli operai mentre, per gli impiegati, limitatamente al passaggio alla 6 e 5 categoria; inoltre, rispetto al caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, si riconosceva il passaggio definitivo del sostituto alla categoria superiore in caso di non riammissione in servizio del sostituito. 3

l adozione del riferimento al normale trattamento complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato per calcolare l ammontare del trattamento economico di malattia o di infortunio da corrispondere 4. In pratica, l adozione di tale riferimento costituisce un mero adattamento formale che non modifica in nulla la nozione di retribuzione utilizzata, a tali fini, dalle previgenti norme contrattuali; per il resto rimane tutto inalterato compresi, naturalmente, i criteri e i limiti del trattamento economico contrattuale che per, gli assicurati Inail in caso di infortunio, e per gli operai in caso di malattia, continua ad essere corrisposto ad integrazione di quanto erogato dai relativi Istituti. 2.6. LAVORO NOTTURNO Con specifico riferimento a questo istituto, che il Ccnl definisce ai soli fini retributivi 5, le modifiche da sottolineare attengono, da un lato, all estensione anche agli impiegati (per i quali precedentemente valeva una definizione fissa di notturno di 9 ore comprese fra le ore 21 e le 6 del mattino) di un periodo di notturno di 12 ore decorrenti dall inizio del turno del mattino e, dall altro, all inserimento della specificazione che il periodo di notturno va calcolato con riferimento a ciascun gruppo lavorativo di appartenenza. Con tale precisazione, si è voluto confermare che la regola della decorrenza del notturno dalle 12 ore successive all inizio del turno del mattino, risalente al Ccnl 25 giugno 1948, deve essere interpretata nel senso che il parametro di riferimento per definire il notturno è costituito dall inizio del lavoro del mattino di ciascun gruppo di lavoratori addetti a reparti diversi o a linee di attività diverse (ad esempio, per i turnisti che iniziano normalmente a lavorare alle 6 di mattina, il notturno decorre dalle 18.00, mentre per i c.d. normalisti che iniziano a lavorare alle 8 di mattina, dalle 20.00). La precisazione introdotta è tanto più necessaria se si considera che tale riferimento mobile è, ora, applicabile anche agli impiegati che, in genere, hanno un orario d inizio del lavoro diverso sia dai lavoratori turnisti che dai c.d. normalisti (anche se, in pratica, tale estensione potrà avere rilevanza nei confronti dei soli impiegati inseriti in attività organizzate su turni di lavoro). In proposito, dobbiamo sottolineare che nel caso in cui l azienda abbia adottato il c.d. notturno di stabilimento fissando, cioè, il medesimo orario di inizio del lavoro notturno per tutti gli addetti alle attività produttive o tecniche a prescindere dall effettivo orario di inizio del lavoro del mattino di ciascun gruppo lavorativo, questo non può ritenersi automaticamente esteso anche agli impiegati ovviamente, qualora e nella misura in cui ne erano esclusi - per i quali, invece, valgono le norme del Ccnl 20 gennaio 2008; in tal caso, può essere valutata l opportunità di procedere ad un armonizzazione delle regole in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 4 In proposito, si ricorda che nei previgenti articoli 18 e 19 Disciplina speciale Parte prima, l ammontare del trattamento economico dell operaio era riferito espressamente al normale trattamento complessivo netto che l impiegato, di eguale anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio avrebbe globalmente percepito. 5 Nel previgente Ccnl, la disciplina del lavoro straordinario, notturno e festivo era riportata agli articoli 8 e 7 Disciplina speciale, rispettivamente Parte prima e terza. 4

2.7. FERIE AGGIUNTIVE Riguardo alla disciplina delle ferie 6, l unificazione normativa ha riguardato principalmente la quota di ferie aggiuntive, oltre le quattro settimane, già riconosciute agli impiegati (un giorno in più di ferie dopo 10 anni di anzianità di servizio e una settimana in più di ferie dopo 18 anni di servizio). Tale questione è stata risolta attraverso l introduzione di due specifiche norme transitorie; la prima, di carattere generale, stabilisce che gli operai in forza al 31 dicembre 2007 iniziano a maturare dal 1 gennaio 2008 l anzianità utile ai fini delle ferie aggiuntive e, dunque, senza alcuna considerazione della precedente anzianità di servizio. Ciò comporta che a questi lavoratori sarà riconosciuto il giorno aggiuntivo di ferie, dal 1 gennaio 2018, e la settimana aggiuntiva di ferie, dal 1 gennaio 2026. La seconda norma transitoria definisce, invece, un regime speciale a favore di quei soli lavoratori che per età anagrafica sarebbero stati esclusi da quanto stabilito nella prima norma transitoria; in particolare, è attribuito un giorno aggiuntivo di ferie agli operai in forza al 31 dicembre 2007 che, a partire dal 1 gennaio 2008, abbiano 55 anni di età e almeno 10 anni di anzianità aziendale. Vale la pena precisare che per questi lavoratori, il giorno aggiuntivo di ferie deve essere riconosciuto dal momento in cui si realizzano entrambi le condizioni richieste e, dunque, o direttamente dal 1 gennaio 2008 o successivamente a tale data, fermo restando che per tutti i lavoratori l eventuale riconoscimento della settimana aggiuntiva di ferie decorrerà, comunque, dal 1 gennaio 2026. Si sottolinea, inoltre, che i giorni di ferie aggiuntive si maturano, così come le quattro settimane di ferie, su base annua. Nel caso di passaggio alla categoria giuridica di impiegato, l anzianità di servizio che potrà essere valutata ai fini del riconoscimento delle ferie aggiuntive è quella decorrente dal 1 gennaio 2008 e, cioè, l anzianità effettivamente maturata a tali fini dagli operai in forza al 31 dicembre 2007. Per il resto, le altre modifiche derivanti dall unificazione, che vale la pena evidenziare, riguardano l introduzione, ai fini di una maggiore chiarezza, di una diversa formulazione per individuare i giorni lavorativi corrispondenti a ogni settimana di ferie, ora direttamente fissati in 5 o 6 giorni lavorativi, a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale del singolo lavoratore sia, rispettivamente, su 5 o 6 giorni; inoltre, con riferimento alla quantificazione della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, rispetto alle due diverse dizioni utilizzate dai previgenti articoli, è stata scelta la dizione già prevista per gli operai 7. 2.8. TREDICESIMA MENSILITÀ 6 Nel previgente Ccnl, la disciplina delle ferie era contenuta negli articoli14 e 12, Disciplina speciale rispettivamente Parte prima e terza. 7 Nel nuovo testo sulle ferie derivato dall unificazione normativa si fa espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie. Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. 5

Una prima modifica di rilievo da segnalare riguarda la previsione che il periodo di prova, anche non seguito da conferma, è utile ai fini del calcolo dell istituto. Ciò costituisce un innovazione rispetto a quanto espressamente stabilito nella previgente disciplina contrattuale degli impiegati 8 ed è correlata con l individuazione, come vedremo successivamente, di più ampi periodi di prova per gli operai 9. Con riferimento all estensione della mensilizzazione della retribuzione anche agli operai, a partire dal prossimo 1 gennaio, come vedremo successivamente, è opportuno sottolineare che fino al 31 dicembre 2008, per la quantificazione di questo istituto occorre far riferimento alla dizione utilizzata nell art. 15 della precedente Disciplina speciale Parte prima che, riferendosi appunto agli operai pagati sulla base delle ore di competenza del mese solare, determinava la gratifica natalizia sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto. A partire, invece, dal 1 gennaio 2009, valendo, sia per gli operai che per gli impiegati, la medesima regola del pagamento della retribuzione in misura fissa mensile, il riferimento adottato dal testo derivante dall unificazione normativa è alla tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto, così come già previsto per gli impiegati e che, di fatto, non cambia nulla del precedente criterio utilizzato per gli operai corrispondendo sempre una mensilità a 173 ore di retribuzione. 2.9. TRASFERTA L unificazione normativa riguardante l istituto della trasferta è stata realizzata estendendo sostanzialmente la disciplina contrattuale degli operai, abbastanza complessa ed articolata, anche agli impiegati 10 opportunamente integrata da alcune modifiche. In particolare, sono da segnalare: l espressa esclusione del personale direttivo dall applicazione del tempo di viaggio in coerenza con quanto previsto dalla legge in materia di orario di lavoro 11 e l inserimento del chiarimento riguardante la conferma che "il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo delle retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge". Le altre modifiche da evidenziare attengono ad alcuni aggiustamenti apportati alla previgente formulazione contrattuale degli operai riguardanti la possibilità per l azienda di sostituire 8 L art. 13, Disciplina speciale Parte terza, prevedeva espressamente che il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per (Nd.R.) la tredicesima mensilità. Per gli operai, invece, l art. 15 Disciplina speciale Parte prima, nulla stabiliva in quanto la durata assai limitata del periodo di prova non determinava alcuna pratica rilevanza. 9 In proposito va anche ricordato che la giurisprudenza di merito più volte ha contestato la legittimità delle clausole contrattuali che escludono la maturabilità dell istituto nel caso di dimissioni del lavoratore durante il periodo di prova. 10 L art. 20 della precedente Disciplina speciale Parte terza, che riproduceva testualmente l art. 14 del Contratto collettivo per gli impiegati dell industria 5 agosto 1937, si limitava a prevedere il rimborso delle spese sostenute o, in alternativa, il riconoscimento di una diaria, rinviando in entrambi i casi agli importi definiti in sede aziendale. 11 L art. 17, 5 comma, del D.Lgs. n. 66/2003, esclude dall applicazione, tra gli altri, degli articoli 3 (Orario normale di lavoro), 4 (Durata massima dell orario di lavoro) e 5 (Lavoro straordinario), i lavoratori la cui durata dell orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo ( ). 6

l indennità di trasferta con il rimborso delle spese sostenute (per i pasti ed il pernottamento), sulla falsariga di quanto prevedeva, su questo punto, la previgente formulazione contrattuale degli impiegati. In concreto, è stato eliminato il tetto massimo stabilito per il rimborso a piè di lista (che era pari agli importi dell indennità di trasferta stabiliti dal Ccnl maggiorati del 15%) demandando la quantificazione dei rimborsi, che possono sostituire in tutto o in parte l indennità di trasferta giornaliera (ad esempio il solo pernottamento e non i pasti), ai trattamenti definiti in azienda (siano essi di origine unilaterale che concordati). Per il resto si tratta di semplici chiarimenti formali (ad esempio il richiamo ai mezzi di trasporto messi a disposizione dall'azienda) che non comportano alcun cambiamento nell'applicazione della normativa. 3. MODIFICHE CONTRATTUALI CON DECORRENZA 1 FEBBRAIO 2008 3.1. PERIODO DI PROVA La disciplina unificata del periodo di prova risulta sostanzialmente migliorata con riferimento alle nuove durate previste per gli operai. Si passa infatti dai precedenti 12 giorni di effettivo lavoro a periodi di calendario pari a 1 mese, per la 1 a categoria professionale, 1 mese e ½, per la 2 a e 3 a categoria professionale, e 3 mesi per la 4 a e 5 a categoria professionale. Per gli impiegati è prevista una leggera riduzione nel caso della 2 a e 3 a categoria professionale. Riguardo, invece, alla eventuale riduzione del periodo di prova, secondo i limiti espressamente indicati nel testo contrattuale, il già previsto caso di cui alla precedente Disciplina speciale Parte terza, è stato riformulato facendosi ora riferimento all eventuale lavoro già svolto per almeno un biennio presso altre aziende con le identiche mansioni di assunzione. A questo è stata aggiunta l ipotesi del completamento presso altre aziende del periodo complessivo di apprendistato con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione. Per poter fruire della riduzione del periodo di prova, i lavoratori hanno l onere di presentare, all atto dell assunzione, idonea documentazione. Altra innovazione apportata, giustificata anch essa dallo scopo cui è finalizzato il periodo di prova stesso, attiene all introduzione della regola generale che i periodi di lavoro a termine o di somministrazione a termine svolti precedentemente presso la stessa azienda e per le medesime mansioni, nel caso di assunzione a tempo indeterminato entro 12 mesi dalla scadenza dell ultimo contratto, si computano ai fini della prova; in pratica, se la somma di tali precedenti periodi di lavoro è pari o superiore al periodo di prova previsto per categoria professionale di assunzione, la prova non può essere apposta, se la somma è inferiore il periodo di prova si riduce della stessa misura. Vale la pena infine sottolineare che riguardo all assunzione in prova dell apprendista rimangono fermi gli specifici periodi di prova previsti dal Contratto Nazionale per la Disciplina dell Apprendistato Professionalizzante, in particolare, all art. 7. 3.2. PREAVVISO 7

Coerentemente con la nuova quantificazione dei periodi di prova si è proceduto a rimodulare, secondo lo schema riportato nella prima tabella del nuovo testo contrattuale come integrato il 9 aprile u.s., i periodi di preavviso in funzione delle diverse categorie professionali; i periodi indicati in giorni, in quanto inferiori al mese, sono da intendersi come giorni di calendario. Nel contempo, sono stati unificati i criteri di computo dei termini di disdetta che, ora, anche per gli impiegati, decorrono dal giorno del ricevimento dell atto di dimissioni o di licenziamento e si calcolano dal giorno successivo 12. Inoltre, le parti, in considerazione dei nuovi parametri di computo del preavviso, hanno ritenuto utile individuare espressamente, nella seconda tabella del nuovo testo contrattuale, le misure dell indennità sostitutiva rapportandole al mese, al fine di facilitarne la determinazione 13. Nel caso di interruzione anticipata del preavviso lavorabile secondo il periodo contrattualmente previsto occorrerà calcolare i giorni/mesi di calendario residui; se questi risultano coincidenti con i periodi già quantificati nella prima tabella, per la determinazione dell indennità sostitutiva del preavviso si deve far riferimento alle corrispondenti misure individuate nella seconda tabella. Nel caso in cui occorra aggiungere o sottrarre giorni di calendario, il coefficiente da utilizzare è pari a 0,033 mensilità per 1 giorno. Infine, si sottolinea che la norma transitoria prevista per gli operai che avevano la possibilità di accedere al pensionamento del 1 aprile 2008, non sarà più riportata nel testo di stesura avendo esaurito la sua funzione. 3.3. AUMENTI PERIODICI D ANZIANITÀ Con l unificazione della disciplina contrattuale si è proceduto ad una forte semplificazione dell istituto: sono state superate le diversità di trattamento riguardanti il passaggio di categoria professionale a seconda se riferite a professionalità operaie o impiegatizie 14, stabilendo come unica regola quella che in caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità nonché il numero degli stessi il cui valore sarà ragguagliato agli importi previsti per la categoria di arrivo. In pratica, a partire dai passaggi di categoria professionale intervenuti successivamente al 31 gennaio 2008, anche qualora coincidenti con una modifica della categoria giuridica d appartenenza, il lavoratore conserva l anzianità e il numero degli aumenti periodi già maturati secondo le vecchie regole e prosegue nella maturazione di 10 anni massimi di anzianità per 12 In merito alle dimissioni volontarie, a seguito dell entrata in vigore della legge n. 188 del 2007 e del decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, si rimanda alle indicazioni fornite dalla Confindustria nella circolare del 17 aprile scorso. 13 In proposito, si ricorda, che l art. 2121 c.c. stabilisce che l indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando ogni compenso che abbia carattere continuativo. 14 In particolare, si prevedeva o l azzeramento degli scatti già maturati e nuova decorrenza dell anzianità ai fini degli scatti nella nuova categoria di assegnazione, con riporto al 50% dell importo degli scatti già maturati riservato solo agli impiegati, oppure il mantenimento dell anzianità e degli scatti già maturati e ricalcolo al valore della nuova categoria. 8

completare il ciclo di 5 scatti cui ha diritto 15. Al momento del passaggio, gli importi degli scatti già maturati andranno rivalutati ai valori previsti per la categoria di arrivo, mentre rimangono fermi e consolidati gli eventuali riporti al 50% della cifra degli scatti già riconosciuti agli impiegati durante la previgente disciplina. 4. MODIFICHE CONTRATTUALI CON DECORRENZA 1 MAGGIO 2008 4.1. BASE DI CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Con l unificazione normativa si è pervenuti ad una nuova formulazione della base di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, che supera le due diverse nozioni già previste per gli operai e per gli impiegati 16, entrambe risalenti al Ccnl del 1948 e mai aggiornate nonostante l evidente scarto venutosi a creare con quanto effettivamente applicato dalla generalità delle aziende 17. In particolare, anche seguendo l obiettivo della semplificazione, si è provveduto ad adeguare la disciplina contrattuale utilizzando, per definire la base di calcolo delle maggiorazioni, il medesimo parametro di calcolo previsto per definire la quota oraria di retribuzione come disciplinato nell articolo sulla Mensilizzazione e, cioè, dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici d anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc.. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo e per i concottimisti la suddetta base di calcolo deve essere aumentata, rispettivamente, della percentuale minima contrattuale di cottimo e delle percentuali di partecipazione al cottimo come definite dal Ccnl. La decorrenza della previsione contrattuale riguardante la base di calcolo delle maggiorazioni è stata posticipata al 1 maggio 2008 per consentire alle aziende di aggiornare i programmi di elaborazione delle paghe dovendo, laddove risulti necessario, conformarsi alla nuova definizione 15 È opportuno sottolineare che per quanto riguarda i lavoratori in forza alla data del 16 luglio 1979 rimangono inalterate le specifiche norme transitorie previste rispettivamente per gli impiegati, intermedi ed operai. 16 In proposito, si ricorda, che per gli operai si faceva riferimento alla paga base che equivaleva ai minimi tabellari, integrata, in virtù del richiamo operato alla sua entità di fatto, da eventuali superminimi individuali e/collettivi (questi ultimi indicati anche come terzo elemento secondo la terminologia tradizionalmente utilizzata negli accordi aziendali) ed esclusi gli aumenti periodici d anzianità ai sensi del secondo comma dell art. 16, Disciplina speciale Parte prima; per gli impiegati, invece, si utilizzava un elencazione di voci costituite dalla quota oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti periodici d anzianità. 17 Dalle verifiche svolte durante le trattative è emerso che generalmente le aziende hanno assunto, rispetto alle due diverse definizioni utilizzate per gli operai e per gli impiegati dal previgente Ccnl, la medesima base di calcolo che risulta di miglior favore in entrambi i casi e, ciò, anche a seguito di contenziosi, evidenziatisi soprattutto nel passato meno recente, circa la computabilità di voci retributive aziendali definite con formule non sempre di chiara interpretazione. In merito agli istituti retributivi definiti in sede aziendale, si è tradizionalmente sostenuto che il vecchio premio di produzione concordato in cifra percentuale oppure corrisposto in entità variabile in rapporto alle ore di prestazione effettiva (ed a quelle equiparate per legge o per contratto) nel mese di riferimento, realizzando un rapporto diretto di causalità ed essenzialità tra unità di lavoro ed unità di retribuzione, fosse da includere nella base di calcolo delle maggiorazioni; a soluzione opposta, salvo diverse indicazioni desumibili dagli accordi aziendali, si perveniva nel caso del premio di produzione concordato in cifra fissa (annua o mensile), a prescindere dalle modalità di erogazione, in quanto quantificato nella sua entità massima. 9

contrattuale prestando particolare attenzione alla prevista inclusione degli aumenti periodici d anzianità anche per le professionalità operaie.. È opportuno sottolineare che per quanto riguarda l E.D.R. previsto dal Protocollo del 31 luglio 1992, pari a 10,33 euro, in base alle istruzioni fornite da Confindustria con la circolare prot. n. 12148 del 21 dicembre 1992 18, questo continua ad essere escluso dalla base di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. 5. MODIFICHE CONTRATTUALI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2009 5.1. MENSILIZZAZIONE E CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Un altra novità di rilievo derivante dall unificazione normativa attiene, senza dubbio, all introduzione, per tutti gli addetti del settore, della determinazione in misura fissa mensile della retribuzione. Ne consegue che tutte le quote di retribuzione eventualmente riconosciute in azienda in valore orario dovranno essere trasformate in valore mensile secondo il parametro convenzionale pari a 173 ore, fermo restando che lo stesso parametro continua ad essere utilizzato come divisore quando si deve determinare la retribuzione oraria come, ad esempio, ai fini dello straordinario. Si supera, in tal modo, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la regola contrattuale prevista per le professionalità operaie che prescriveva il pagamento della retribuzione in funzione delle ore effettivamente lavorate o comunque dovute nei singoli mesi dell anno 19. Tale scelta normativa ha determinato il riconoscimento, esclusivamente nei confronti dei lavoratori operai in forza alla data del 31 dicembre 2008, di una somma annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti 20 per compensare il differenziale economico che tali lavoratori avrebbero subito passando dal sistema di retribuzione sulla base delle ore di effettiva competenza del mese solare a quello in misura fissa mensile. Pertanto, le aziende, a partire dal 2009, dovranno prevedere, per i soli operai già in forza al 31 dicembre 2008, l erogazione della somma annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti; tale somma, 18 Nella citata circolare, Confindustria precisava che l E.D.R. è frazionabile a giornata ed a ora sulla base dei coefficienti previsti dai singoli contratti collettivi e deve essere corrisposto soltanto agli effetti degli istituti indicati del testo dell art. 7 dell Accordo interconfederale del 25 gennaio 1975 e, cioè, ai soli effetti della 13ma mensilità o gratifica natalizia; delle ferie godute; delle festività godute, festività lavorate (per la sola quota base), festività cadenti di domenica; del preavviso o indennità sostitutiva; del T.f.r.; dei permessi retribuiti. 19 In proposito, si ricorda che con il Ccnl 1 maggio 1976, si è stabilita per gli operai una mensilizzazione del salario di natura puramente contabile; in particolare si modificò esclusivamente l unità temporale di liquidazione della retribuzione precedentemente ragguagliata a settimana oppure a quindicina, rimanendo salva comunque l eventualità che allo scadere della prima quindicina, secondo le consuetudini aziendali, venisse corrisposto un acconto pari al 90 per cento della retribuzione spettantegli per detto periodo. In base alla regola della mensilizzazione contabile della retribuzione, il lavoratore con professionalità operaia, a differenza di quanto tradizionalmente applicato agli impiegati, non percepiva necessariamente una retribuzione uniforme, mese per mese, né una retribuzione pari se non per pura casualità a quella convenzionalmente ragguagliata a 173 ore in quanto la sua retribuzione doveva essere comunque corrispondente alle ore di lavoro di competenza dei singoli mesi dell anno; di conseguenza, a seconda delle modalità di pagamento in atto in azienda, erano previsti meccanismi di conguaglio successivi. 20 Le 11 ore e 10 minuti costituiscono la quota media annua, nel ciclo completo di 28 anni, delle ore di retribuzione perse con il passaggio al sistema di retribuzione fissa mensile. 10

espressamente definita non assorbibile, dovrà essere corrisposta, a titolo di Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex Ccnl 20 gennaio 2008, con la retribuzione del mese di dicembre di ogni anno al valore orario in atto nel medesimo mese (la prima erogazione avverrà con la retribuzione del mese di dicembre 2009). Il suddetto Elemento individuale annuo di mensilizzazione, è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento del pagamento della retribuzione del mese di dicembre, l Elemento individuale annuo di mensilizzazione deve essere riproporzionato in dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero) e corrisposto all atto della liquidazione delle competenze. È necessario precisare che qualora in sede aziendale fosse stato già adottato, anche per gli operai, il sistema di retribuzione in misura fissa mensile 21, occorrerà verificare quanto stabilito dagli accordi aziendali di riferimento e procedere all armonizzazione sulla base dei criteri indicati nel Protocollo sulla Disciplina del Rapporto individuale di lavoro allegato ad ogni effetto al Ccnl 20 gennaio 2008. In particolare, nel caso in cui le soluzioni definite in azienda siano di miglior favore rispetto a quanto stabilito dal Ccnl, queste rimangono in vita a tutti gli effetti fermo restando che le stesse saranno assorbite fino a concorrenza dalla somma ragguagliata a 11 ore e 10 minuti. Al fine di evitare ogni eventuale contenzioso interpretativo futuro, è opportuno che in sede aziendale, si esplicitino le modalità applicative della suddetta operazione di assorbimento soprattutto nel caso in cui le soluzioni individuate nell accordo o negli accordi di riferimento non siano direttamente comparabili con quanto definito dal Ccnl. Riguardo, infine, alle modalità di corresponsione della retribuzione, nell articolo contrattuale di riferimento, sono state espressamente mantenute in vita le prassi aziendali in essere comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle ferie (collettive e/o continuative) all inizio del godimento delle stesse, già previste per gli operai nella precedente Disciplina speciale Parte prima. Tale soluzione, che si spiega soprattutto per l opportunità di favorire la transizione degli operai al sistema di retribuzione in misura fissa mensile, non esclude la possibilità di valutare l estensione, anche a questi lavoratori, qualora non vi siano interessi contrari, delle stesse modalità temporali di pagamento già in atto per gli impiegati. 5.2. FESTIVITÀ L estensione della regola della retribuzione in misura fissa mensile per tutti gli addetti del settore ha comportato, conseguentemente, l adozione dei medesimi criteri di pagamento delle festività già previsti per gli impiegati. 21 È bene sottolineare che deve trattarsi di un effettivo passaggio al conteggio della retribuzione degli operai in misura fissa mensile e, cioè, senza successivi conguagli, mensili o ad altre cadenze in funzione delle ore lavorate o ad esse equiparate di competenza dei singoli mesi dell anno perché in tal caso si tratterebbe comunque dell applicazione delle regole contrattuali di cui agli artt. 12 e 13 della precedente Disciplina speciale Parte prima. 11

In particolare, a decorrere dal prossimo 1 gennaio, solo le festività cadenti di domenica daranno luogo al pagamento di una quota giornaliera aggiuntiva alla normale retribuzione mensile, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Per le festività cadenti in giorno infrasettimanale, invece, in base alla regola opportunamente specificata nel testo contrattuale e fino ad ora ricavabile attraverso il combinato disposto delle norme contrattuali e legali in materia, la retribuzione sarà ricompresa nella normale retribuzione fissa mensile. Ulteriore effetto derivante dalla suddetta parificazione normativa è che, sempre a decorrere dal prossimo 1 gennaio, come peraltro espressamente indicato nella Dichiarazione a verbale n. 2 posta in calce all articolo contrattuale, non dovrà essere più corrisposta agli operai l erogazione pari ad 1 ora e 20 di retribuzione, precedentemente riconosciuta a seguito del ripristino della festività dell Epifania e conseguente riduzione dei permessi di 8 ore riconosciuti in sostituzione delle festività abolite, in quanto compensata dalla nuova disciplina delle festività decorrente dalla medesima data. 12