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Informativa per la clientela Informativa n. 45 del 19 novembre 2012 Cessione di prodotti agricoli e alimentari - Forma e contenuto dei contratti - Termini di pagamento e interessi di mora - Contrasto alle pratiche sleali INDICE 1 Premessa... 3 2 Decorrenza e regime transitorio... 3 2.1 Adeguamento dei contratti già stipulati al 24.10.2012... 3 2.2 Applicazione automatica delle nuove disposizioni ai contratti già stipulati al 24.10.2012.. 3 3 Ambito di applicazione... 4 3.1 Ambito territoriale... 4 3.2 Ambito oggettivo... 4 3.3 Ambito soggettivo... 4 3.4 Cessioni escluse... 4 3.4.1 Cessioni a consumatori finali... 4 3.4.2 Conferimenti tra imprenditori... 4 3.4.3 Cessioni istantanee... 4 4 Forma e contenuto dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari... 5 4.1 Forma scritta del contratto... 5 4.2 Principi da osservare nella redazione dei contratti... 5 4.3 Contenuto obbligatorio del contratto... 5 4.3.1 Scambi di comunicazioni e ordini... 5 4.3.2 Riferimento a contratti e accordi quadro... 5 4.3.3 Sottoscrizione... 6 4.4 Contrattazioni nell ambito delle Borse Merci... 6 5 Pagamento delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari... 6 5.1 Termini di pagamento... 6 5.1.1 Prodotti deteriorabili... 6 5.1.2 Modalità di fatturazione... 7 5.1.3 Data di ricevimento della fattura... 7 5.2 Interessi legali di mora... 7 1

5.2.1 Misura degli interessi... 7 5.2.2 Inderogabilità... 7 5.3 Contestazioni relative alla fornitura... 8 5.4 Cessione di prodotti alcolici... 8 6 Divieto di pratiche commerciali sleali... 8 7 Regime sanzionatorio... 9 7.1 Violazione del requisito della forma scritta e del contenuto obbligatorio del contratto... 9 7.2 Violazione del termini di pagamento... 9 7.3 Violazione del divieto di pratiche commerciali sleali... 9 7.4 Vigilanza e applicazione delle sanzioni... 9 2

1 PREMESSA L art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1, convertito nella L. 24.3.2012 n. 27, ha previsto importanti novità in relazione alla disciplina dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di garantire maggiore trasparenza e prevedere meccanismi di tutela dei rapporti commerciali. In particolare: è stato introdotto l obbligo della forma scritta del contratto; è stato previsto un contenuto minimo obbligatorio del contratto; sono stati fissati termini inderogabili di pagamento, allo scadere di quali decorrono i previsti interessi di mora; sono state definite una serie di pratiche commerciali sleali vietate. Provvedimento attuativo Con il DM 19.10.2012, il Ministero delle Politiche agricole, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, ha dato attuazione alla nuova disciplina. Il suddetto DM non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma è disponibile sul sito Internet del Ministero delle Politiche agricole (www.politicheagricole.it). Abrogazione della precedente disciplina Per effetto della nuova disciplina, vengono espressamente abrogate le precedenti disposizioni in materia, contenute: nell art. 4 co. 3-4 del DLgs. 9.10.2002 n. 231, di recepimento delle direttive comunitarie relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; nel DM 13.5.2003, in relazione all individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili. 2 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO Le disposizioni in esame, previste per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, si applicano a decorrere dai contratti stipulati dal 24.10.2012 (sette mesi dal 24.3.2012, data di pubblicazione sulla G.U. della suddetta L. 27/2012). 2.1 ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI GIÀ STIPULATI AL 24.10.2012 I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, già in essere alla data del 24.10.2012, devono essere adeguati all obbligo della forma scritta e al contenuto minimo, previsto dalla nuova disciplina: entro il 31.12.2012; ovvero, in relazione ai contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, per la campagna agricola successiva. 2.2 APPLICAZIONE AUTOMATICA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI AI CONTRATTI GIÀ STIPULATI AL 24.10.2012 Anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla disciplina in esame, le nuove disposizioni di legge si applicano automaticamente a tutti i contratti: in relazione: ai previsti termini di pagamento; al divieto di pratiche commerciali sleali; a partire dal 24.10.2012. 3

3 AMBITO DI APPLICAZIONE 3.1 AMBITO TERRITORIALE La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano. Sono, dunque, soggetti alle nuove regole anche: le importazioni; gli acquisti intracomunitari. 3.2 AMBITO OGGETTIVO Ai fini della disciplina in esame sono definiti: prodotti agricoli, i prodotti di cui all art. 38 co. 3 e all allegato I del Trattato sul funzionamento dell Unione europea; si tratta, in sostanza, di tutti i prodotti del suolo, dell allevamento e della pesca (es. ortaggi, frutta, legumi, cereali, foraggi, fiori, piante, semi, carne, latte, uova, animali vivi, pesci, crostacei e molluschi, fibre tessili, ecc.); prodotti alimentari, i prodotti di cui all art. 2 del regolamento CE 28.1.2002 n. 178; si tratta, in sostanza, dei prodotti che possono essere ingeriti da un essere umano. Le nuove disposizioni riguardano le cessioni di prodotti agricoli o alimentari, rimanendo quindi escluse le prestazioni di servizi. 3.3 AMBITO SOGGETTIVO Salve le previste esclusioni, la disciplina in esame si applica alle cessioni di prodotti agricoli o alimentari effettuate nei confronti di qualsiasi acquirente, comprese le pubbliche amministrazioni. 3.4 CESSIONI ESCLUSE Sono però previste alcune ipotesi di cessioni di prodotti agricoli o alimentari alle quali non si applicano, in tutto o in parte, le nuove disposizioni in esame. 3.4.1 Cessioni a consumatori finali Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti conclusi con il consumatore finale, cioè la persona fisica che acquista prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 3.4.2 Conferimenti tra imprenditori Non costituiscono inoltre cessioni rilevanti ai sensi della disciplina in esame: i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui all art. 1 co. 2 del DLgs. 18.5.2001 n. 228 (cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi), se gli imprenditori sono soci delle cooperative stesse; i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al DLgs. 27.5.2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni stesse; i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici, di cui all art. 4 del DLgs. 9.1.2012 n. 4. 3.4.3 Cessioni istantanee Con riferimento al requisito della forma scritta, al contenuto minimo del contratto e ai termini di pagamento, non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in esame le cessioni istantanee, cioè quelle con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. 4

4 FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI DI CESSIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALI- MENTARI I contratti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientranti nell ambito di applicazione della disciplina in esame, sono soggetti a particolari vincoli di forma e di contenuto. 4.1 FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta. Come precisato dal DM 19.10.2012, per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. 4.2 PRINCIPI DA OSSERVARE NELLA REDAZIONE DEI CONTRATTI I contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con riferimento ai beni forniti, devono fondarsi su principi di: trasparenza; correttezza; proporzionalità; reciproca corrispettività delle prestazioni. 4.3 CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO A pena di nullità (rilevabile anche d ufficio da parte del giudice), il contratto in forma scritta di cessione dei prodotti agricoli e alimentari deve contenere i seguenti elementi essenziali: la durata; le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto; il prezzo; le modalità di consegna; le modalità di pagamento. 4.3.1 Scambi di comunicazioni e ordini Tali elementi essenziali possono anche essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. 4.3.2 Riferimento a contratti e accordi quadro I suddetti elementi essenziali possono essere contenuti anche: in un contratto quadro, accordo quadro o accordo di base: si tratta di accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni; con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato; in accordi interprofessionali conclusi tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari; nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: 5

contratti di cessione dei prodotti; documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura, purché recanti la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. 4.3.3 Sottoscrizione La sottoscrizione può essere considerata superflua solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto. 4.4 CONTRATTAZIONI NELL AMBITO DELLE BORSE MERCI In relazione agli scambi di comunicazioni e alle contrattazioni effettuati nell ambito della Borsa Merci Telematica Italiana o nell ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, gli obblighi di forma scritta e di contenuto del contratto sono assolti quando sono eseguiti su basi contrattuali previste dalla regolamentazione vigente in tali Borse e contengono i suddetti elementi essenziali. 5 PAGAMENTO DELLE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI I contratti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientranti nell ambito di applicazione della disciplina in esame, sono altresì soggetti a specifici termini di pagamento e ad un particolare regime degli interessi di mora. 5.1 TERMINI DI PAGAMENTO Il termine legale entro il quale devono essere effettuati i pagamenti per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari è fissato inderogabilmente in: 30 giorni, per i prodotti deteriorabili; 60 giorni, per tutti gli altri prodotti. In entrambi i casi, il termine decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente disciplina fiscale. Esempio Una fattura, avente ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, che è stata emessa, spedita e ricevuta nel mese di novembre 2012, ha come termine di pagamento il 29.12.2012 (30 giorni, a partire dal 30 novembre compreso). Se, invece, ha per oggetto prodotti alimentari non deteriorabili, il termine scade il 28.1.2013 (60 giorni, a partire dal 30 novembre compreso). 5.1.1 Prodotti deteriorabili Ai fini in esame, sono considerati deteriorabili : tutti i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; tutti i prodotti sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; prodotti a base di carne, che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2; oppure aw superiore a 0,91; oppure ph uguale o superiore a 4,5; L aw misura la presenza di acqua libera, che favorisce la crescita dei microorganismi. 6

Il ph, invece, misura l acidità/basicità di una soluzione; anche una bassa acidità, infatti, favorisce una rapida crescita batterica; tutti i tipi di latte. La suddetta elencazione dei prodotti deteriorabili riprende quanto era già stato previsto nel citato DM 13.5.2003, applicabile in relazione alla precedente disciplina. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto, stabilita dal produttore. 5.1.2 Modalità di fatturazione Qualora vengano effettuate cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di pagamento (cioè prodotti deteriorabili e prodotti non deteriorabili ), il cedente deve emettere fatture separate per le diverse tipologie di prodotti. 5.1.3 Data di ricevimento della fattura Al fine di determinare il termine vincolante per il pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la fattura sia stata consegnata: a mano; mediante raccomandata A.R.; mediante posta elettronica certificata (PEC); attraverso l impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della determinazione del termine di pagamento, si assume, salvo prova contraria, che essa sia stata ricevuta alla data di consegna dei prodotti. 5.2 INTERESSI LEGALI DI MORA In caso di mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine decorrono automaticamente i previsti interessi legali di mora. 5.2.1 Misura degli interessi Gli interessi legali di mora in esame sono pari: al tasso di riferimento determinato ai sensi dall art. 5 del DLgs. 9.10.2002 n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; si tratta del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze; tale tasso di riferimento: per il primo semestre dell anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 gennaio di quell anno; per il secondo semestre dell anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1 luglio di quell anno; maggiorato di 7 punti percentuali (che diventeranno 8 a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall 1.1.2013); maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali. Esempio Poiché il tasso BCE per il periodo dall 1.7.2012 al 31.12.2012 è pari all 1%, gli interessi moratori in esame, per il secondo semestre 2012, sono pari al 10% (1% + 7% + 2%). 5.2.2 Inderogabilità Gli interessi di mora previsti dalle disposizioni in esame sono inderogabili. 7

5.3 CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA A fronte di contestazioni solo parziali relative all adempimento della fornitura, è vietato negare il pagamento dell intero importo pattuito. 5.4 CESSIONE DI PRODOTTI ALCOLICI In relazione alle cessioni di birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, di prodotti alcolici intermedi e dell alcole etilico, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, resta ferma la specifica disciplina la quale prevede che: i corrispettivi devono essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni; in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. 6 DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Con riferimento alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, è fatto divieto, da parte dei contraenti, di: adottare qualsiasi pratica commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento ; adottare qualsiasi comportamento in base al quale, abusando della propria maggiore forza contrattuale, vengano imposte condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano le condotte commerciali espressamente vietate. DIVIETI APPLICABILI AI CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI Art. 62 co. 2 del DL 1/2012 Art. 4 co. 1 del DM 19.10.2012 Art. 4 co. 2 del DM 19.10.2012 Art. 4 co. 3 del DM 19.10.2012 Imposizione, anche indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o di altre condizioni ingiustamente gravose. Imposizione di condizioni extracontrattuali e/o retroattive. Applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. Vincolare la conclusione, l esecuzione dei contratti, nonché la continuità e la regolarità delle medesime relazioni commerciali, all esecuzione di prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto dei contratti o delle relazioni commerciali. Conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. Mancato rispetto dei principi di buone prassi o presenza di pratiche sleali definite dalla Commissione Europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare a livello comunitario, nell ambito del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, il cui elenco è allegato al DM in esame. Imposizione, a carico di una parte, di servizi e/o di prestazioni accessorie rispetto all oggetto principale della fornitura (anche qualora siano rese da soggetti terzi), che non abbiano alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto. Esclusione dell applicazione degli interessi di mora a danno del creditore. Esclusione del risarcimento delle spese di recupero dei crediti. Imposizione di prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto di cessione. Utilizzo di clausole contrattuali che impongano al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. È fatta salva la possibilità, nel caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, di emettere la fattura successivamente all ultima consegna del mese. 8

7 REGIME SANZIONATORIO I co. 5-8 dell art. 62 del DL 1/2012 stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni riguardanti le nuove disposizioni in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari. 7.1 VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA E DEL CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 20.000,00 euro il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di: forma scritta del contratto; contenuto essenziale minimo obbligatorio del contratto. L entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 7.2 VIOLAZIONE DEL TERMINI DI PAGAMENTO Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 500.000,00 euro il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalle disposizioni in esame. L entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 7.3 VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 3.000,00 euro il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene al divieto di pratiche commerciali sleali. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i previsti divieti. 7.4 VIGILANZA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI Il compito di vigilare sull applicazione della nuova disciplina e di irrogare le previste sanzioni è attribuito all Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. A tal fine, l Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. All accertamento delle violazioni in esame l Autorità provvede d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. 9