ALLEVAMENTI SOSTENIBILI: Informazione&Zootecnia

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UMBRIA INFORMAZIONE&ZOOTECNIA ALLEVAMENTI SOSTENIBILI: Bovini da carne allo stato brado Bovini da carne allevati allo stato brado A.R.A. Associazione Regionale Allevatori dell SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia: Via O.P. Baldeschi, 59 06073 Taverne di Corciano (PG) Tel.: (+39) 075 6979217 Fax: (+39) 075 6979221 E-mail: info@ara.umbria.it PI:00561490541 SEDE OPERATIVA di Terni: Viale D. Bramante 3/A 05100 Terni Tel.: (+39) 0744 300998 Fax: (+39) 0744 304870 E-mail: info@ara.umbria.it L allevamento dei bovini allo stato brado o semibrado è una realtà importante nella regione e riguarda esclusivamente i bovini da carne nella fase riproduttiva con l allevamento delle fattrici e produzione di vitelli che allo svezzamento vengono generalmente inviati all allevamento stallino per l accrescimento e l ingrasso. Tale tipo di allevamento permette la messa a reddito di quelle aree di collina e di bassa montagna altrimenti difficilmente sfruttabili. Informazione&Zootecnia Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l 2007-2013, Misura 111 Azione A.

INTRODUZIONE BOVINI DA CARNE ALLEVATI ALLO STATO BRADO LINEA VACCA VITELLO La linea vacca vitello consiste nell allevamento di vacche appartenenti a razze da carne o a duplice attitudine (carne + latte) a scopo essenzialmente riproduttivo, cioè per produrre vitelli da ingrasso. Questo indirizzo zooeconomico ha nel vitello l unico tipo di produzione vendibile e può quindi trovare una sua logica collocazione soprattutto in quelle aree difficili della collina e della montagna. Con la linea vacca vitello si cerca di utilizzare per un periodo dell anno, che va dalla primavera all autunno, o per tutto l anno, foraggi a basso costo. Nel primo caso si attua un sistema di allevamento allo stato semibrado, che prevede un periodo di stabulazione che generalmente va da novembre ad aprile in ricoveri molto semplici. Nella buona stagione, il bestiame viene condotto al pascolo. L allevamento semibrado può essere praticato nelle zone collinari interne, dove le condizioni climatiche consentono il pascolamento solo per alcuni mesi all anno. In questo caso deve essere previsto lo stoccaggio di foraggi per l alimentazione del bestiame nel periodo invernale. Nel sistema di allevamento totalmente brado, il periodo di stabulazione è molto ridotto o addirittura assente. E un sistema generalmente applicato nei terreni collinari che presentano una scarsa vocazione agronomica e nelle fasce costiere ricoperte da macchia mediterranea. Le razze italiane più adatte alla produzione di carne per i sistemi di allevamento semibrado sono la Chianina, la Marchigiana e la Romagnola. La Maremmana, la Podolica e la Modicana sono meglio adattabili all allevamento brado. I vantaggi che si possono ottenere con l allevamento brado o semibrado sono principalmente: Minori costi delle strutture, delle attrezzature e degli impianti. Minore costo di gestione delle attrezzature e degli impianti zootecnici sia in termini di manodopera (gestione e manutenzione) sia come fonti energetiche impiegate (energia elettrica, combustibili). Le linee guida che ispirano la sostenibilità degli allevamenti di bovini da carne allo stato brado/semibrado sono: - Il benessere degli animali - Il rispetto dell ambiente - La trasparenza del processo di produzione.

BENESSERE DEGLI ANIMALI La vasta ricerca scientifica, che opera nel settore dei bovini da carne, ha dimostrato ampiamente che il benessere animale non può essere più considerato un concetto astratto ma rappresenta una necessità che, oltre ad incidere sullo stato di salute fisica e mentale dell animale, abbatte le perdite di tipo economico legate al minor accrescimento degli animali, al deprezzamento delle carcasse e al numero di morti in allevamento. A tal proposito le Istituzioni Regionali, molto sensibili sull argomento, prevedono dei benefici a favore dei produttori che attuano un sostenibile processo produttivo. Anche la Comunità Europea, con la nuova Pac 2014 2020 incentiva gli allevatori che attuano determinate condizioni. Le normative sul benessere animaleimpongono il controllo degli animali (obbligo della custodia) per la loro cura e alimentazione ma anche per quanto riguarda la possibile interazione fra animali allevati e specie selvatiche, sia per competizione alimentare, sia per predazione (volpi, cani randagi). Da quest ultimo punto di vista c è l obbligo della custodia come difesa dall aggressione di predatori, anche dai lupi che ormai sono molto diffusi nel territorio. L animale deve poter disporre di acqua fresca e pulita per l abbeverata. A tal proposito è necessario controllare la presenza costante di acqua nelle fonti o sorgenti previste o provvedere con abbeveratoi e accumuli di acqua o condotte. Il controllo degli animali è finalizzato anche alla verifica dello stato sanitario per provvedere con tempestività alla eventuale cura. Si può dunque asserire il buono stato di benessere animale allorché l animale realizzi buone condizioni fisiche e mentali quindi è necessario che a ciascun animale vengano evitate inutili sofferenze. E inoltre necessario che sia garantito il benessere in allevamento, durante il trasporto in alpeggio, nelle fiere, mercati o al macello. Ciò implica la possibilità di stimarlo attraverso delle valutazioni che siano quanto più oggettive. Il criterio di riferimento per la formulazione di tale giudizio è costituito dalle cosidette cinque libertà (Brambell Report, 1986) che permettono di perseguire il rispetto dell animale allevato, migliorandone le condizioni di vita e, contestualmente, di salvaguardare ed implementare il reddito dell allevatore. 1. Libertà dalla fame e dalla sete, favorendo l accesso ad acqua fresca e pulita ed a una dieta che mantenga l animale in salute e vigore fisico; 2. Libertà dal disagio, provvedendo ad un ambiente adatto con idonei ricoveri e zone per lo stazionamento e il decubito; 3. Libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, con l approntamento di sistemi di prevenzione e di rapida diagnosi e cura; 4. Libertà di espressione del normale comportamento, fornendo all animale sufficiente spazio, istallazione appropriate e vita sociale propria della specie allevata; 5. Libertà dalla paura e da fattori stressanti, assicurando condizioni e cure che evitino sofferenze psichiche. BENESSERE ANIMALE Misura 215 È una misura finanziata nel vecchio piano di sviluppo rurale che sicuramente sarà finanziata nel nuovo. Per accedere ai benefici previsti dall azione si devono soddisfare le seguenti condizioni: 1. impegno a garantire che l alimentazione dei vitelli avvenga mediante allattamento naturale e con libertà di pascolamento, della linea vacca/vitello, fino alla fase di svezzamento (da zero a 6 mesi di età); 2. impegno a garantire almeno i seguenti spazi liberi o a disposizione:

5.000 mq di superficie foraggiera aziendale libera per ogni vacca e vitello; 4 mq/vitello per i ricoveri. 3. Impegno a mantenere al pascolo le mandrie (vacche nutrici e vitelli) dal 1 aprile al 30 settembre, qualora i pascoli siano situati in zone definite montane ai sensi dell articolo 3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268, e dal 1 marzo al 31 ottobre nel caso di pascoli situati in altre zone. Per il restante periodo è consentito il mantenimento delle mandrie in stalla. I contributi erogati erano molto interessanti. IL RISPETTO DELL AMBIENTE In materia di rispetto ambientale o impatto ambientale la tecnica di allevamento dei bovini all aperto non è contemplata nè dalla normativa nazionale (D.lgs 152/2006) nè dalle normative regionali dell (DGR 2052/2005 e 1492/2006) che disciplinano la distribuzione di liquame e letame al suolo senza prevedere norme specifiche in caso di rilascio continuo delle deiezioni. Per gli animali allevati all aperto è indicata, in queste normative, la possibilità di utilizzo agronomico degli effluenti depositati dagli animali al pascolo nelle aree boschive. Prudentemente si potrebbe dire che è possibile avere un carico animale per ettaro non superiore a quello che determinerebbe una produzione di azoto maggiore di 170 kg per ettaro nelle aree vulnerabili e a 340 kg nelle altre aree, l importante è che la superficie a disposizione aziendale copra il carico di azoto prodotto e che sia effettuata una rotazione dei pascoli con limitata permanenza dei bovini nello stesso terreno. La rotazione dei pascoli ha anche la funzione igienico-sanitaria di contenere la diffusione delle parassitosi. L allevamento all aperto può avere effetti positivi nella gestione del territorio con la valorizzazione dei terreni, soprattutto marginali. Tuttavia la conoscenza delle varie tecniche di pascolamento permette di razionalizzare il sistema di pascolamento e quindi a: - prolungare la stagione di pascolo; - regolarizzare la disponibilità di erba per consentire, nel tempo, la soddisfazione delle esigenze alimentari degli animali; - incrementare il carico animale per unità di superficie pascolativa; - migliorare le condizioni del cotico; - prevenire le più comuni malattie degli animali al pascolo. Vengono descritte di seguito le varie tecniche di pascolamento: Pascolo continuativo Per pascolo continuativo si intende una forma di pascolamento incontrollato, con ampie superfici disponibili per il bestiame. E una delle tecniche più tradizionali e largamente diffusa. Gli animali soggiornano nell area di pascolo finché sono in grado di ricavarne alimenti. In questo caso

si limita notevolmente l intervento dell uomo e contestualmente sono limitate anche le attrezzature necessarie per il contenimento degli animali. Gli effetti negativi, da imputare a questa tecnica di pascolamento, è il facile degrado della biomassa vegetale, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivata dalla selezione alimentare operata dal bestiame stesso sempre alla ricerca di piante più appetite che permette l invasione di specie infestanti o comunque meno appetibili. Le zone di pascolo sono utilizzate in maniera diversa; le zone pianeggianti e ricche di pascoli sono battute molto più frequentemente ed intensamente dagli animali, con il risultato che l aggravio del carico per unità di superficie comporta un inevitabile danneggiamento alle cotiche erbose. Anche il transito e il riposo degli animali nelle medesime zone, se non controllato, determina profondi sentieramenti ed accumulo di deiezioni. In ultima analisi, tale tecnica, può far variare le potenzialità produttive dei pascoli, compromettendo seriamente i cicli della riproduzione vegetale. Pascolo a rotazione La tecnica del pascolamento a rotazione presuppone l esistenza di sezioni di pascolo opportunamente recintate ed utilizzate dagli animali in maniera discontinua. La presenza degli animali, in termini di densità e di durata, è in funzione del ciclo vegetativo dell erba e in funzione delle esigenze alimentari degli animali. Si preferisce destinare alle categorie di animali con più elevati fabbisogni nutritivi i pascoli più vicini e più ricchi ed inviare gli altri animali nelle zone meno accessibili e più povere. Tale tecnica comporta, ovviamente, l utilizzo di attrezzature necessarie per il contenimento degli animali quali recinzioni fisse o mobili. Pascolo parcellare o razionato Tale tecnica permette una sensibile riduzione degli sprechi di foraggio in quanto si mette a disposizione degli animali una piccola parte della superficie pascolativa, sufficiente per soddisfare il fabbisogno nutritivo giornaliero di una mandria ma, per una sua corretta applicazione, prevede un costante impegno in termini di manodopera per l allestimento delle parcelle e per lo spostamento del bestiame. Inoltre è indispensabile la corretta valutazione della produzione foraggera ed il carico medio che deve essere applicato. Riposo del pascolo Dopo ogni fase di utilizzazione, i pascoli necessitano di un periodo di riposo indispensabile per la ricostituzione delle riserve degli apparati radicali. Il riposo facilita un rapido ricaccio e la disseminazione delle piante più consumate dal bestiame. Una razionale utilizzazione delle risorse pascolative è dunque basata su brevi periodi di sfruttamento delle cotiche, seguiti da un congruo periodo di riposo. TRASPARENZA DEL PROCESSO DI PRODUZIONE O RINTRACCIABILITA L Unione europea, in materia di politica per la sicurezza e tutela dei consumatori, persegue, attraverso strumenti di controllo e monitoraggio, un elevato livello di igiene e sicurezza delle produzioni e la trasparenza nelle relazioni economiche. Per questa ragione l Unione stessa promuove forme di certificazione volontaria. Pertanto, oltre alle norme sanitarie, di protezione dell ambiente e di benessere animale, la regolamentazione relativa al comparto zootecnico si va

accrescendo di leggi finalizzate a garantire i consumatori nel proprio diritto fondamentale di scegliere consapevolmente le caratteristiche dei prodotti acquistati. La definizione di rintracciabilità secondo il reg. 178/2002 è la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata ad entrare o far parte di un alimento o un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Già prima del relativo regolamento, il reg. 1760/2000 aveva istituito, per il comparto carni bovine, un sistema obbligatorio di identificazione degli animali finalizzato a ripristinare la fiducia dei consumatori scossa dalla crisi BSE. Lo stesso regolamento, inoltre, ha riformulato il sistema di etichettatura introducendo due differenti fattispecie: - un sistema obbligatorio, che mette in grado chiunque di ricostruire i passaggi fondamentali di un prodotto lungo la propria filiera; - un sistema volontario che dà agli operatori del settore l opportunità di integrare le informazioni obbligatorie con altre che vengono reputate utili e vantaggiose da poter comunicare ai propri consumatori. Alla base di entrambi si trova comunque il sistema obbligatorio di identificazione degli animali (BDN) che fa capo all Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e Molise, basato su quattro elementi fondamentali. - i marchi auricolari per l identificazione dei singoli animali; - i passaporti per gli animali; - i registri tenuti presso ciascuna azienda; - la banca dati informatizzata. Relativamente agli obblighi sopra citati, rimandiamo, in forma più dettagliata, all opuscolo relativo ma ci preme sottolineare l importanza dell art. 41 e 42 del Reg. di Pol. Vet., estratto dal D.P.G.R. del 2 maggio 2007 n. 61 che disciplina lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza, spesso ignorato dai detentori degli animali. TITOLO I Norme generali di polizia veterinaria Capo VIII Spostamento degli animali per ragioni di pascolo Alpeggio Transumanza Pascolo vagante Articolo 41 Chiunque intende trasferire il bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell ambito dello stesso comune è sufficiente che l interessato ne dia preventiva comunicazione all autorità comunale ai fini dell adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria. Articolo 42 Gli animali che si spostano per l alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7. I prefetti delle provincie interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità del veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto. I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell arrivo a destinazione, all autorità comunale del luogo. Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempre che non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

ETICHETTATURA CARNI BOVINE Per quanto riguarda il sistema di etichettatura, i contenuti obbligatori identificano inequivocabilmente il nesso tra il prodotto e l animale che lo ha originato e informano sul percorso che il prodotto ha compiuto a partire dalla nascita dell animale, passando per l ingrasso per finire al macello e al laboratorio di sezionamento. In sintesi, i contenuti obbligatori sono: - numero di identificazione dell animale; - lo stato membro o il paese terzo di nascita; - gli stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l ingrasso; - lo stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione; - i numeri di approvazione dell impianto di macellazione e del laboratorio di sezionamento. Nel sistema volontario, invece, il legislatore comunitario consente di aggiungere informazioni a discrezione del produttore o operatore commerciale, ma delimita le modalità attraverso cui rendere credibili i contenuti. Infatti questi devono essere approvati dall autorità competente all interno di un disciplinare che deve prevedere anche le modalità per tutelare l attendibilità delle informazioni stesse e quindi l interesse del consumatore. L operatore o l organizzazione che intende operare in ambito facoltativo deve: - sottoporre un proprio disciplinare di etichettatura all autorizzazione del MIPAAF; - indicare nel disciplinare le misure adottate per garantire la veridicità delle informazioni facoltative che si vogliono indicare in etichetta; - assoggettarsi al controllo da parte di un organismo indipendente, che operi in conformità alla norma EN 45011; - indicare nell etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie/facoltative, anche il nome o logotipo dell operatore o dell organizzazione e il numero di autorizzazione del disciplinare rilasciato dal MIPAAF. Il disciplinare dell etichettatura volontaria indica: - le informazioni che devono figurare sull etichettatura; - le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni, il sistema di controllo, che verrà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall autorità competente e designato dall operatore o dall organizzazione. CONCLUSIONI Lo sviluppo economico, e l evoluzione dei bisogni individuali e collettivi, l emersione di nuovi Paesi nella scena internazionale, sono fra i fattori che hanno impresso un nuovo orientamento alla Politica Agraria Comunitaria. Il legislatore comunitario ha come obbiettivo l equilibrio di mercato e l eliminazione delle eccedenze, la redditività del settore, la competitività internazionale, la sostenibilità ambientale, la qualità e la sicurezza delle produzioni. Il consumatore in primo luogo. Infatti, un consumatore consapevole e attento, che sappia orientarsi verso produzioni di qualità e rispettose dell ambiente potrebbe dare un forte slancio all economia europea in generale e nello specifico del settore agricolo. Pertanto, abbandonata la logica del sostegno legato alla produzione e scarsamente qualificato, la PAC cerca di promuovere le giuste sinergie con la politica per la salute, la sicurezza e la tutela del consumatore introducendo vincoli e misure per la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la qualità alimentare.