La firma digitale, nel mondo informatico, sostituisce la FIRMA AUTOGRAFA CARATTERISTICA della firma autografa è che essa è ricollegabile in maniera UNIVOCA al soggetto che l ha apposta, essendo quasi impossibile che 2 soggetti diversi firmino esattamente allo stesso. EFFETTI - identificazione dell autore - Paternità del documento e del contenuto (ciò che è scritto è espressione di volontà) - Solo se scritta a mano, l integrità del documento (assenza di alterazioni da parte di terzi) Un documento firmato dal suo autore viene giuridicamente qualificato come SCRITTURA PRIVATA e quanto agli effetti l Art. 2702 c.c. prevede che: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha scritta Questo valore privilegiato tuttavia sussiste se la firma non sia stata disconosciuta ovvero se sia stata autenticata da un notaio o altro P.U. ovvero sia stata accertata giudizialmente. Breve NOTAZIONE: ATTENZIONE che nel nostro ordinamento esistono alcune norme poste a tutela della fede pubblica intesa come ( interesse collettivo alla verità e genuinità dei documenti ). Una scrittura privata redatta da persona diversa rispetto a quella che risulta dalla firma (FIRMA RILASCIATA IN BIANCO) ovvero alterata nel suo contenuto (aggiunte / cancellazioni) o ancora con firma falsa, costituisce REATO DI FALSITA IN SCRITTURA PRIVATA (Art. 485 c.p. punibile con la reclusione da 6 m. / 3 anni) Sulla base delle caratteristiche e degli effetti propri riconosciuti alla firma autografa il legislatore ha delineato, nel corso del tempo, il concetto di FIRMA DIGITALE
Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) Decreto legislativo n. 82/2005 Testo aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190. Art. 2. Finalità e ambito di applicazione 1. omissis.. 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni..omissis 3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchè al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. ( 3 ) CHE COSA E (Art. 1 D. Lgs. 82/2005) La firma digitale è una sottoscrizione di tipo elettronico basata su un certificato digitale e su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, indipendentemente dal tipo di supporto fisico sul quale è memorizzato. COME FUNZIONA Il kit di firma digitale viene rilasciato da Certificatori autorizzati e può essere apposta ad un documento (ovviamente informatico, quindi un file) mediante un particolare dispositivo (smartcard, chiavetta USB, firma remota). Non tutto il documento ma solo una parte di esso viene codificato attraverso l utilizzo di un algoritmo di cifratura (formula di hash) che i predetti certificatori dichiarano essere univocamente riferibile al codice fiscale del soggetto titolare della firma digitale. Il Legislatore ha previsto che tali certificati, per ovvi motivi di sicurezza, abbiano una durata limitata nel tempo. Art. 24. Firma digitale (anche ai Privati) 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. NO MACRO Il documento informatico sottoscritto deve essere privo di macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Solo rispettando tali condizioni la firma digitale avrà L EFFICACIA LEGALE PREVISTA DALLA LEGGE Infatti la firma digitale attribuisce al documento informatico così sottoscritto: A) la stessa efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 cc; B) i requisiti di forma richiesti dalla Legge (Forma scritta ). A) Cioè che il documento firmato digitalmente farà piena prova della provenienza (identità dell autore) da colui che ha apposto la firma e dell integrità del documento. Si tratta di una presunzione semplice, cioè il documento non ha la stessa efficacia che la legge attribuisce ad un documento con scrittura autenticata o ad un atto pubblico. Art. 21 (anche ai Privati) Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. ( 2 )
La firma digitale può essere DISCONOSCIUTA così come può esserlo la firma autografa, ma, ci sono delle differenze: Firma autografa: Chi disconosce la firma afferma che la firma non è stata apposta da lui. E basta. Starà poi a colui il quale intende utilizzare il documento che si presume firmato, provare che la firma è stata apposta da colui che appare titolare (Perizia calligrafica). Firma digitale: Qui la firma è certamente quella assegnata dal certificatore e dunque univocamente riferibile al suo titolare, ma chi intende disconoscerla dovrà provare che lo strumento di firma digitale è stato sottratto a lui e utilizzato contro la propria volontà. Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore (anche ai Privati) 1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. 2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. E quindi non è sufficiente provare la semplice sottrazione dello strumento di firma, perché anche provando la sottrazione dello strumento, il titolare sarà responsabile nei confronti dei terzi in buona fede se non proverà di aver adottato tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri (custodia in luogo sicuro).. B) Soddisfa i requisiti di FORMA SCRITTA richiesti dalla Legge. Art. 45. Valore giuridico della trasmissione (anche ai Privati) 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ( 1 ) idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. ***
PEC Obbligo di Legge - Articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 Tra le novità introdotte dal decreto anticrisi, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e società, obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative. In particolare, l articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che: le nuove società sono tenute a dichiarare il proprio indirizzo certificato all'iscrizione nel registro delle imprese i professionisti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato ai rispettivi ordini le società già esistenti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato al registro delle imprese tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 estende anche alle ditte individuali l'obbligo di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro Imprese a partire dal 20/10/12. L obbligo di cui all articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Codice dell'amministrazione Digitale - D.Lgs. 82/2005 Art. 6 - Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Art. 47 - Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata. Art. 48 - La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata
MANIFESTAZIONI DI VOLONTA NEGOZIALI, DICHIARAZIONI Altro punto che oggi ci interessa approfondire, è la problematica delle dichiarazioni e/o manifestazioni di volontà negoziale comunicate attraverso strumenti digitali. In passato abbiamo sempre utilizzato il modello cartaceo (documento cartaceo depositato presso P.A., raccomandate a mano, raccomandate A.R. tramite posta) Oggi sempre più siamo chiamati a trasmettere documenti, dichiarazioni, autocertificazioni e manifestazioni di volontà negoziale tramite PEC. COSA E : Indirizzo di posta elettronica certificata INDIRIZZO: è un indirizzo vero e proprio, un recapito, non fisico, ma virtuale/digitale, sul quale siamo raggiungibili, o abbiamo l onere di esserlo. CERTIFICATA: ci viene assegnato, su nostra richiesta, da un Ente Certificatore autorizzato, il quale ha il compito di: 1) gestire il sistema di posta elettronica 2) certificare la corrispondenza tra l indirizzo e la persona cui è stato assegnato 3) certificare i movimenti della posta (in entrate e in uscita) COME FUNZIONA: Quando invio una comunicazione il sistema: - certifica che la mia comunicazione è stata presa in consegna dal sistema (rilascia una ricevuta di accettazione da parte del sistema che è equiparabile alla ricevuta che la Posta rilascia quando spediamo una raccomandata) - se il destinatario del mio messaggio di PEC è un altro indirizzo PEC, allora certifica anche il momento in cui la mia comunicazione è stata consegnata all indirizzo PEC del destinatario (restituisce una comunicazione di avvenuta consegna che corrisponde alla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. tradizionale) Sostanzialmente quando spediamo un messaggio di PEC ad un indirizzo PEC del destinatario, l Ente Certificatore che gestisce il sistema certifica:
- l identità del soggetto mittente, - l identità del soggetto ricevente - la data e ora di spedizione del messaggio - la data e ora di consegna del messaggio Tale certificazione è equiparata dalla legge a quella della posta tradizionale tramite raccomandata A.R. in ogni ambito. Art. 48 (anche ai Privati) Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1. Tale validità apre un mondo di opportunità: - sia nei rapporti con la P.A. (comunicazioni e trasmissioni di documenti effettuate in modo pienamente opponibile alla P.A., risparmio di denaro per le raccomandate A.R., speditezza della comunicazione il messaggio viene recapitato quasi istantaneamente, ecc ) - sia nei rapporti tra privati (atti di diffida e messa in mora - es. RCA - ; possibilità di conclusione di contratti, ecc.) Sussiste la presunzione di conoscenza in capo al destinatario della PEC; egli non potrà mai negare di aver ricevuto la comunicazione. Anche qualora non avesse mai letto il messaggio vige la presunzione di conoscenza del contenuto della comunicazione salvo che egli non provi in modo rigoroso di se questi non prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell impossibilità di averne notizia. Secondo i principi generali, l incontro delle dichiarazioni di volontà dei contraenti segna il momento di conclusione del contratto. Ove le parti comunichino attraverso la rete, la non contestualità delle dichiarazioni e la distanza tra le parti non permettono di ben definire questo momento. L art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell accettazione dell altra parte.
Al fine di determinare il momento in cui l accettazione possa considerarsi giunta a conoscenza del proponente,l art. 1335 c.c. ha posto una regola di tipo presuntivo, stabilendo che la proposta e l accettazione, al pari della loro revoca, si intendono conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del loro destinatario Per pacifica interpretazione giurisprudenziale non si può dubitare che l indirizzo PEC possa considerarsi indirizzo idoneo ai sensi e per gli effetti dell art. 1335 c.c.. In definitiva, la trasmissione di una autocertificazione tramite PEC sarà perfettamente valida ed opponibile alla P.A. che la riceve. D altra parte, la trasmissione tramite PEC (ad esempio) dell accettazione di un preventivo per l acquisto di beni o servizi comporterà la conclusione del contratto, nel tempo e nel luogo di consegna del messaggio (il momento in cui il messaggio viene recapitato sul server del gestore di posta e dunque consegnato all indirizzo del destinatario) Il luogo preciso di incontro delle volontà delle parti e di conclusione del contratto può essere, in definitiva, considerato quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica del proponente, ove il messaggio rimane memorizzato ancor prima che venga scaricato dal destinatario. Tale luogo incide anche ai fini dell individuazione del criterio di competenza territoriale nell ipotesi in cui sorga una controversia giudiziale. IN SINTESI E PER CONCLUDERE Facciamo attenzione a quel che sottoscriviamo con firma digitale e/o inviamo tramite PEC. Abbiamo visto che l apposizione della firma digitale comporta l appropriazione di paternità del contenuto del documento informatico che si sta firmando, e che il documento informatico firmato digitalmente soddisfa tutti i requisiti di forma ad probationem e ad substantiam previsti dalla legge per la produzione dei propri effetti. Per tale ragione, dall apposizione della firma digitale, derivano effetti giuridici SERI. Si tramettono dichiarazioni negoziali, si concludono contratti, si rendono autocertificazioni, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili in tema di responsabilità civile e anche penale. Civile per le obbligazioni eventualmente assunte con le dichiarazioni negoziali rese. Penali in caso di mendacità delle dichiarazioni rese (ad esempio in seno alle autocertificazioni ex DPR 445/2000) Saluti e buon lavoro.