regolamento Bruxelles II bis



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Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Giustizia

2 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Indice 1. Introduzione generale...4 1.1. Ambito di applicazione territoriale Articolo 2, punto 3...5 1.2. Disposizioni introduttive Articolo 72...5 1.3. Disposizioni transitorie Articolo 64...5 2. Materia matrimoniale...8 2.1. Introduzione...9 2.2. Ambito di applicazione materiale in materia matrimoniale...9 2.3. Quali autorità giurisdizionali sono competenti in materia matrimoniale?...9 2.4. Litispendenza, ovvero cosa succede se la stessa azione è proposta in due Stati membri? Articolo 19, paragrafo 1...15 2.5. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale...16 3. Responsabilità genitoriale... 18 3.1. Ambito di applicazione per materia...19 3.2. Le autorità giurisdizionali di quale Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale?...23 3.3. Trasferimento delle competenze a un autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso Articolo 15...34 3.4. Cosa succede se sono promosse azioni in due Stati membri?...38 3.5. Riconoscimento ed esecuzione Generalità...40 3.6. Norme in materia di diritto di visita Riconoscimento ed esecuzione Articoli 40 e 41...43 4. Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea... 48 4.1. Introduzione generale Articoli 10, 11, 40, 42, 55 e 62...49 4.2. Problemi di competenza nei casi di sottrazione di minori...51 4.3. Norme volte a garantire il ritorno immediato del minore Articolo 11, paragrafi da 1 a 5...53 4.4. Cosa succede se l autorità giurisdizionale decide che il minore non deve rientrare? Articolo 11, paragrafi 6 e 7...58

3 5. Esecuzione... 68 5.1. Importanza dell esecuzione Generalità...69 5.2. Decisioni da eseguire alle stesse condizioni che si applicherebbero se fossero pronunciate nello Stato membro dell esecuzione Articolo 47, paragrafo 2...70 5.3. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo...71 6. Audizione del minore Articoli 23, 41 e 42...76 6.1. I minori devono avere la possibilità di esprimere la propria opinione...77 6.2. Deroga all obbligo di audizione del minore...77 6.3. Procedura per l audizione del minore...77 6.4. Come effettuare l audizione del minore...77 6.5. Formazione in materia di audizione di minori...78 6.6. Finalità dell audizione del minore...78 6.7. La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo...80 7. Cooperazione fra le autorità centrali e le autorità giurisdizionali Articoli 53-58... 82 7.1. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale Articolo 54...83 7.2. Compiti delle autorità centrali Articolo 55...83 7.3. Facilitare l accordo Articolo 55, lettera e)...83 7.4. Collocamento in custodia del minore in un altro Stato membro Articolo 56...83 7.5. Risorse delle autorità centrali...85 7.6. Cooperazione fra le autorità giurisdizionali...86 7.7. Magistrati di collegamento...86 8. Relazione fra il regolamento e la convenzione dell Aia del 1996 sulla tutela dei minori Articoli 61 e 62...88 8.1. Ambito di applicazione dei due strumenti...89 8.2. Ratifica da parte degli Stati membri dell Unione europea...89 8.3. Quali casi sono disciplinati dal regolamento e quali dalla convenzione del 1996? Articoli 61 e 62...89 Elenco delle tabelle e dei diagrammi inclusi nella Guida...92 Elenco delle cause citate nella Guida...92

1. Introduzione generale

Introduzione generale 5 1.1. Ambito di applicazione territoriale Articolo 2, punto 3 Il regolamento, generalmente noto come regolamento Bruxelles II bis (1), si applica in tutti gli Stati membri dell Unione europea, a eccezione della Danimarca. Esso è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri da esso vincolati, e prevale sulla legge nazionale. 1.2. Disposizioni introduttive Articolo 72 Il regolamento si applica dal 1 marzo 2005 nei ventiquattro Stati membri all epoca appartenenti all UE, e a decorrere dalla data di adesione nei nuovi Stati membri (2). Esso si applica integralmente: alle azioni pertinenti proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui esso entra in applicazione secondo l articolo 72 (articolo 64, paragrafo 1). 1.3. Disposizioni transitorie articolo 64 Le disposizioni del regolamento relative al riconoscimento e all esecuzione si applicano, in relazione alle azioni proposte prima del 1 marzo 2005, a tre categorie di decisioni: (a) decisioni pronunciate a decorrere dal 1 marzo 2005 relative ad azioni proposte prima di tale data ma dopo l entrata in vigore del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 2) (3) ; (b) decisioni pronunciate prima del 1 marzo 2005 relative ad azioni proposte dopo l entrata in vigore del regolamento Bruxelles II nei casi che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 3); (c) decisioni pronunciate prima del 1 marzo 2005 ma dopo l entrata in vigore del regolamento Bruxelles II relative ad azioni proposte prima dell entrata in vigore del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 4). Le decisioni che ricadono in queste categorie sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del regolamento, purché ricorrano determinate condizioni, ovvero: (1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. (2) Dal 1 gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania e dal 1 luglio 2013 per la Croazia. per le decisioni di cui alle lettere a) e c): purché l autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione abbia fondato la propria competenza su norme conformi a quelle contenute nel regolamento, nel regolamento Bruxelles II o in una convenzione (3) Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19); il regolamento Bruxelles II è entrato in vigore il 1 marzo 2001.

6 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis in vigore tra lo Stato membro d origine e lo Stato membro dell esecuzione al momento della proposizione dell azione; per le decisioni di cui alle lettere b) e c): purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali. Si noti che il capo III del regolamento, relativo al riconoscimento e all esecuzione, si applica a queste decisioni nella sua integralità, comprese le disposizioni della sezione 4 che dispensano alcuni tipi di decisioni dalla procedura di exequatur (cfr. capitolo 3, punto 3.6, e capitolo 4).

2. Materia matrimoniale

Materia matrimoniale 9 2.1. Introduzione Le disposizioni del regolamento in materia matrimoniale sono state riprese praticamente invariate dal regolamento Bruxelles II (4). Quest ultimo riprendeva a sua volta le disposizioni della convenzione del 28 maggio 1998 (5) sulla stessa materia, che non è mai entrata in vigore. Per quanto attiene alla materia matrimoniale, la letteratura sulla convenzione e sul regolamento Bruxelles II può dunque valere anche per il regolamento Bruxelles II bis. In questo contesto, ad esempio, può rivelarsi utile la relazione esplicativa della convenzione (6). 2.2. Ambito di applicazione materiale in materia matrimoniale questioni accessorie quali le obbligazioni alimentari (8), gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali (9) e le successioni (10). 2.3. Quali autorità giurisdizionali sono competenti in materia matrimoniale? 2.3.1. Norme in materia di competenza Le norme in materia di competenza di cui all articolo 3 determinano lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali hanno competenza in materia matrimoniale, ma non il giudice competente all interno di detto Stato membro. La determinazione del giudice competente è disciplinata dal diritto interno di ciascuno Stato membro. Il regolamento contiene norme concernenti la competenza, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni civili di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio ( materia matrimoniale ). Esso non riguarda i motivi di divorzio, la legge applicabile ai procedimenti di divorzio (7) né (4) Cfr. nota 3. (5) Cfr. GU C 221 del 16.7.1998, pag. 1. (6) Cfr. GU C 221 del 16.7.1998, pag. 27. (7) Cfr. regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10), non applicato in tutti gli Stati membri. (8) Cfr. regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1). (9) Cfr. proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi [COM(2011) 126] del 16.3.2011. (10) Cfr. regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107), non applicato in tutti gli Stati membri.

10 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 2.3.2. Norme sulla competenza Analisi del giudice Il giudice adito con una domanda di divorzio svolge la seguente analisi: Sono competente ai sensi degli articoli 3-5? NO È competente il giudice di un altro Stato membro ai sensi del regolamento (articolo 17)? NO È già stata proposta dinanzi a un altro giudice una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio fra le stesse parti (articolo 19, paragrafo 1)? NO Posso continuare a esaminare il caso. Se nessun altro giudice è competente ai sensi del regolamento, conservo la competenza in base al diritto nazionale ( competenza residua ) (articolo 7). SI SI SI NO Dichiaro d ufficio la mia incompetenza (articolo 17) 11 Sospendo d ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. È stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito (articolo 19, paragrafo 3)? SI Dichiaro la mia incompetenza. (11) Cfr. punto 2.3.5.

Materia matrimoniale 11 2.3.3. Criteri di competenza in materia matrimoniale Articolo 3 Non esiste una norma generale sulla competenza in materia matrimoniale. L articolo 3 enumera invece sette criteri di competenza. I coniugi possono proporre una domanda di divorzio dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova: (a) la loro residenza abituale, (b) la loro ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora, (c) la residenza abituale di uno dei coniugi, in caso di domanda congiunta, (d) la residenza abituale del convenuto, (e) la residenza abituale dell attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda, (f) la residenza abituale dell attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso, (g) dello Stato membro di cui sono cittadini (del domicile di entrambi i coniugi nel caso del Regno Unito e dell Irlanda). 2.3.4. Carattere alternativo dei criteri di competenza I criteri di competenza in materia matrimoniale sono alternativi, non esiste cioè alcuna gerarchia, e quindi nessun ordine di preferenza, fra loro. Nella causa Hadadi (12), la Corte di giustizia dell Unione europea si è dovuta pronunciare sull eventuale esistenza di una tale gerarchia, perché nella fattispecie in questione i coniugi erano entrambi cittadini di due stessi Stati membri. Nel riquadro seguente è fornito un sunto della decisione della Corte. I coniugi W e H coabitavano e avevano la residenza abituale nello Stato membro A. Erano entrambi cittadini di detto Stato membro e dello Stato membro B. In seguito alla separazione, W e H proponevano entrambi domanda di divorzio, W nello Stato membro A e H, quattro giorni dopo, nello Stato membro B, mentre continuavano entrambi a risiedere nello Stato membro A. Il giudice dello Stato B pronunciava la sentenza di divorzio; tale decisione, in linea di principio, poteva dunque essere riconosciuta ed eseguita. Nel frattempo, il giudice di primo grado dello Stato A dichiarava irricevibile la domanda di divorzio presentata da W. A seguito del ricorso proposto da W, la corte d appello dello Stato A riformava tale decisione e statuiva che l ordinanza del giudice dello Stato B non poteva essere riconosciuta nello Stato A. H proponeva ricorso avverso quest ultima sentenza. Veniva quindi adita la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Sono stati sottoposti alla Corte tre quesiti: se l articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la cittadinanza dello Stato del giudice adito e quella di un altro Stato membro dell Unione (12) Al riguardo, cfr. sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea del 16 luglio 2009 nella causa C-168/08, Hadadi / Hadadi (Raccolta 2009, pag. I-6871).

12 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis europea, debba prevalere la cittadinanza dello Stato del giudice adito; in caso di risposta negativa al primo quesito, se tale disposizione debba essere quindi interpretata nel senso che, nell ipotesi in cui i coniugi possiedano entrambi la cittadinanza di due Stati membri, essa individui la cittadinanza prevalente tra le due in questione; in caso di risposta negativa al secondo quesito, se si debba ritenere che la detta disposizione consenta ai coniugi un opzione supplementare, potendo essi adire, a loro scelta, l uno o l altro dei giudici dei due Stati membri di cui possiedono entrambi la cittadinanza. La Corte si è pronunciata come segue: qualora il giudice dello Stato membro richiesto in questo caso lo Stato A debba accertare se il giudice dello Stato membro d origine in questo caso lo Stato B di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, quest ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro A consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia dello Stato membro A sia dello Stato membro B unicamente come cittadini dello Stato membro A. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro B e che, pertanto, i giudici di quest ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia; i criteri di competenza introdotti dal regolamento in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mirano a escludere che siano competenti i giudici di più Stati membri. È anzi prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia; mentre i criteri elencati all articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si basano, sotto vari profili, sulla residenza abituale dei coniugi, il criterio enunciato all articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è quello della cittadinanza dei due coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi. Di conseguenza, eccezion fatta per questi due ultimi Stati membri, i giudici degli altri Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti a conoscere delle azioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale; di conseguenza, occorre risolvere il secondo e il terzo quesito nel senso che, qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta. 2.3.5. Verifica della competenza Articolo 17 L autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia in materia matrimoniale per la quale le disposizioni del regolamento non prevedono la sua competenza e per la quale è competente un autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d ufficio la propria

Materia matrimoniale 13 incompetenza. Nella causa A (13), la Corte di giustizia dell Unione europea ha fornito la seguente indicazione riguardo al modo in cui un giudice dovrebbe comportarsi in tali circostanze. Qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d ufficio la propria incompetenza, senza essere (13) Sentenza del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (Raccolta 2009, pag. I-2805). tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha dichiarato d ufficio la propria incompetenza deve informare, direttamente o tramite l autorità centrale designata ai sensi dell articolo 53 del regolamento n. 2201/2003 [ ], il giudice competente di un altro Stato membro. 2.3.6. Esempi di applicazione delle norme in materia di competenza Esempio 1: Entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nello stesso Stato membro può presentare domanda di divorzio soltanto dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro C, avendo i coniugi la residenza abituale in tale Stato. La moglie non può adire le autorità giurisdizionali dello Stato membro B sulla base della sua cittadinanza di questo Stato, perché l articolo 3, paragrafo 1, lettera b), prescrive che entrambi i coniugi debbano esserne cittadini. Esempio 2: I coniugi hanno la residenza abituale in Stati membri diversi Due coniugi che in precedenza avevano entrambi la residenza abituale nello Stato membro A, si separano. H, cittadino di tale Stato, continua a risiedervi, mentre W si trasferisce nello Stato membro B, del quale è cittadina. I coniugi hanno le seguenti possibilità: ciascuno può presentare domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro A, in quanto era l ultima residenza abituale di entrambi i coniugi e H continua a risiedervi; H può adire anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro B, una volta che W abbia la residenza abituale in detto Stato. W può proporre domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali sia dello Stato membro A, in quanto H vi risiede abitualmente, sia dello Stato membro B, del quale è cittadina e nel cui territorio ha la residenza abituale, purché vi abbia risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda. Un cittadino dello Stato membro A è coniugato con una cittadina dello Stato membro B. La coppia ha la propria residenza abituale nello Stato membro C. Dopo alcuni anni, il matrimonio si deteriora e la moglie intende chiedere il divorzio. Ai sensi dell articolo 3, ciascun coniuge

14 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Esempio 3: I coniugi sono entrambi cittadini di uno Stato membro I coniugi H e W sono entrambi cittadini dello Stato membro P, ma risiedono nello Stato A. Dopo la separazione, entrambi lasciano il paese: H si trasferisce nello Stato membro B e W nello Stato membro C. Ciascun coniuge può proporre immediatamente domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro P, in forza della loro cittadinanza comune; in alternativa, ciascuno può presentare domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale ha la propria residenza abituale dopo avervi risieduto per almeno un anno. Esempio 4: I coniugi sono cittadini di Stati membri diversi I coniugi W e H, residenti nello Stato membro S, sono cittadini rispettivamente degli Stati membri G e H. Dopo la separazione, W torna nello Stato G, mentre H si trasferisce in un altro Stato membro, N. In questo caso, i coniugi hanno le seguenti possibilità: W può proporre domanda di divorzio dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato N, una volta che H abbia acquisito la residenza abituale in tale paese; W può proporre domanda di divorzio nello Stato membro G, del quale possiede la cittadinanza, dopo aver acquisito la residenza abituale e risieduto in detto Stato per sei mesi. H può proporre domanda di divorzio nello Stato G, dopo che W vi abbia acquisito la residenza abituale; H può proporre domanda di divorzio nello Stato membro N soltanto dopo avervi risieduto per un anno e avervi acquisito la residenza abituale. Esempio 5: Uno dei coniugi non è cittadino di uno Stato membro dell Unione europea Prima di separarsi, i coniugi W e H coabitavano e avevano entrambi la residenza abituale nello Stato membro A. W è cittadina dello Stato membro B, H è cittadino di un paese terzo C. Dopo la separazione, W rimane nello Stato membro A e H torna nel paese terzo C. H e W possono entrambi proporre domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro A, in quanto è lo Stato in cui entrambi avevano l ultima residenza abituale e W vi risiede ancora. Se W si fosse trasferita nello Stato membro B, del quale è cittadina, avrebbe potuto proporvi domanda di divorzio una volta acquisita la residenza abituale se vi avesse risieduto per almeno sei mesi prima della domanda. Alcuni aspetti di questa situazione sono stati esaminati in una controversia sottoposta alla Corte di giustizia dell Unione europea (14), nella quale la moglie asseriva che la competenza non poteva fondarsi sul regolamento perché il marito non aveva la residenza abituale in uno Stato membro e non era cittadino di uno Stato membro dell Unione europea. La moglie sosteneva che, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro B, le autorità giurisdizionali di tale Stato, del quale era cittadina, erano competenti in forza degli articoli 6 e 7. (14) Cfr. sentenza del 29 novembre 2007 nella causa C-68/07, Sundelind Lopez / Lopez Lizazo (Raccolta 2007, pag. I-10403).

Materia matrimoniale 15 La Corte ha statuito che, se il giudice di uno Stato membro è competente ai sensi del regolamento, un altro giudice adito deve dichiarare d ufficio la propria incompetenza ai sensi dell articolo 17. Pertanto gli articoli 6 e 7 non possono essere invocati per consentire a un giudice di fondare la propria competenza sulla legge nazionale di uno Stato membro. 2.3.7. Carattere esclusivo delle norme sulla competenza Articolo 6 Le norme sono esclusive nel senso che un coniuge che risiede abitualmente in uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro (o ha il proprio domicile nel Regno Unito o in Irlanda) può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento. 2.3.8. Competenza residua Articolo 7 Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalle norme nazionali sulla competenza in vigore in tale Stato. Tuttavia, dato il carattere esclusivo delle norme previste in detti articoli, sancito dall articolo 6, la disposizione di cui all articolo 7, paragrafo 1, si applica soltanto nei riguardi del convenuto che non ha la residenza abituale in uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o il proprio domicile nel Regno Unito o in Irlanda. Contro tale convenuto, le norme sulla competenza in vigore in uno Stato membro possono essere invocate da qualunque cittadino di tale Stato membro e da qualunque cittadino di un altro Stato membro che abbia la residenza abituale in quello Stato membro (15). 2.3.9. Proroga della competenza dell autorità giurisdizionale del divorzio per le domande relative alla responsabilità genitoriale L articolo 12 prevede una disposizione in forza della quale l autorità giurisdizionale adita con una domanda di divorzio ai sensi del regolamento è competente anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale che si ricollegano al divorzio, se ricorrono determinate condizioni (16). 2.4. Litispendenza, ovvero cosa succede se la stessa azione è proposta in due Stati membri? Articolo 19, paragrafo 1 Quando un autorità giurisdizionale è stata adita ai sensi dell articolo 3 del regolamento e si è dichiarata competente, le autorità giurisdizionali degli altri Stati membri non sono più competenti e devono rigettare ogni domanda successiva. Lo scopo della norma sulla litispendenza è garantire la certezza del diritto ed evitare azioni parallele e il rischio che siano adottate decisioni incompatibili. L articolo 19, paragrafo 1, riguarda due situazioni: (a) domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e (15) Cfr. l esempio 5 al punto 2.3.6 e la nota precedente. (16) Cfr. punto 3.2.6.

16 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis (b) domande che non hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo, ma che presentano connessioni, proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. La differenza tra le situazioni a) e b) si può illustrare come segue: se i coniugi propongono entrambi domanda di divorzio in due Stati membri diversi, si applica il criterio a), in quanto le domande hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Se un coniuge propone domanda di divorzio in uno Stato membro e l altro coniuge presenta istanza di annullamento del matrimonio in un altro Stato membro, si applica il criterio b), in quanto, sebbene non abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo, le domande sono comunque connesse o dipendono l una dall altra. 2.5. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 2.5.1. Nessun procedimento particolare per il riconoscimento di una decisione Articolo 21, paragrafo 2 In via di principio, non è necessario il ricorso ad alcun procedimento perché una decisione pronunciata in uno Stato membro dell Unione europea sia riconosciuta in un altro Stato membro. In particolare, se non viene proposta o non è più possibile proporre impugnazione contro la decisione nello Stato membro d origine, non è necessario alcun procedimento per l aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio. Questo aspetto è importante perché, nella pratica, significa che, se una persona desidera sposarne un altra dopo un divorzio, per attestare lo stato civile della persona divorziata e, pertanto, libera di contrarre matrimonio dovrebbe essere sufficiente produrre la decisione stessa alle autorità competenti dello Stato membro in cui sarà celebrato il nuovo matrimonio. 2.5.2. Procedura per il riconoscimento e l esecuzione Articoli 21 e 23-39 Ogni parte interessata può far dichiarare che una decisione in materia matrimoniale, emanata da un autorità giurisdizionale di uno Stato membro, deve essere o non può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro. La procedura volta a dichiarare esecutiva una decisione pronunciata all estero è anche detta exequatur. L istanza per la dichiarazione di esecutività deve essere proposta al giudice competente dello Stato membro nel quale si chiede il riconoscimento e l esecuzione della decisione. Le autorità giurisdizionali designate dagli Stati membri a tal fine figurano nell elenco 1 (17). Il giudice deve dichiarare, senza indugio, che la decisione è esecutiva in tale Stato membro. In questa fase, né la parte contro la quale l esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni al giudice. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione. L opposizione è proposta davanti alle autorità giurisdizionali designate dagli Stati membri a tal fine, che figurano nell elenco 2. In questa fase, entrambe le parti possono presentare osservazioni al giudice. (17) GU C 85 del 23.3.2013, pag. 6.

Materia matrimoniale 17 2.5.3. Motivi di rifiuto del riconoscimento di una decisione Articolo 22 I motivi in base ai quali il riconoscimento può essere negato sono limitati. Essi sono: se il riconoscimento è manifestamente contrario all ordine pubblico dello Stato membro dell esecuzione (18) ; quando il convenuto è contumace, se la domanda giudiziale o un atto equivalente non gli è stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che il convenuto abbia accettato inequivocabilmente la decisione; se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in un altro Stato che possa essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. 2.5.4. Restrizioni concernenti il riesame da parte dell autorità giurisdizionale richiesta applicare il criterio dell ordine pubblico alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento, articolo 24; negare il riconoscimento di una decisione perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti una decisione in materia matrimoniale, articolo 25; in nessun caso procedere al riesame del merito della decisione, articolo 26. 2.5.5. Atti pubblici Articolo 46 Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi conclusi e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d origine sono riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste per le decisioni (19). 2.5.6. Legalizzazione Articolo 52 Non è richiesta alcuna formalità per la legalizzazione dei documenti relativi al riconoscimento o all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, comprese le sentenze e i certificati. L autorità giurisdizionale alla quale è richiesto il riconoscimento non può: procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d origine che ha pronunciato la decisione, articolo 24; (18) Al riguardo si rimanda però all articolo 25 del regolamento e al punto 2.5.4. (19) Per un indicazione generale del significato di atto pubblico, che ne descrive la natura e l effetto utile, cfr. sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea del 17 giugno 1999 nella causa C-260/97, Unibank A/S / Flemming G. Christensen (Raccolta 1999, pag. I-3715); una definizione è ora fornita anche all articolo 2, punto 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari di cui alla nota 8.

3. Responsabilità genitoriale

Responsabilità genitoriale 19 3.1. Ambito di applicazione per materia Il regolamento riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione 3.1.1. Materie disciplinate dal regolamento Il regolamento stabilisce norme sulla competenza (capo II), sul riconoscimento e l esecuzione (capo III) e sulla cooperazione fra autorità centrali (capo IV) in materia di responsabilità genitoriale. Esso contiene disposizioni specifiche sulla sottrazione di minori e sul diritto di visita. Il regolamento si applica a tutte le materie civili relative all attribuzione, all esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale 3.1.1.1. Quali minori rientrano nell ambito di applicazione del regolamento? A differenza della Convenzione dell Aia del 1996 sulla tutela dei minori (cfr. capitolo 8), che si applica ai minori fino all età di 18 anni, il regolamento non stabilisce l età massima dei minori che rientrano nel suo ambito di applicazione e lascia che sia determinata dal diritto nazionale. Si deve ricordare che la convenzione dell Aia sulla sottrazione di minori si applica ai minori fino all età di 16 anni. Sebbene le decisioni relative alla responsabilità genitoriale riguardino nella maggior parte dei casi minori di età inferiore a 18 anni, le persone con meno di 18 anni possono essere emancipate ai sensi del diritto nazionale, in particolare se desiderano contrarre matrimonio. Le decisioni emesse riguardo a queste persone non rientrano, in via di principio, nella materia della responsabilità genitoriale e di conseguenza sono escluse dall ambito di applicazione del regolamento. 3.1.1.2. Significato di responsabilità genitoriale Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e articolo 2, punto 7 La nozione di responsabilità genitoriale è definita a grandi linee all articolo 1, paragrafo 2, e comprende tutti i diritti e gli obblighi del titolare della responsabilità genitoriale riguardanti la persona o i beni del minore, che possono derivare da una decisione, dalla legge o da un accordo. L elenco delle materie rientranti nella definizione di responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento non è esaustivo, ma puramente indicativo. Sono compresi: il diritto di affidamento e il diritto di visita, la tutela, la curatela e altri istituti analoghi, la designazione e le funzioni di una persona avente la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresenti o assista, le misure di protezione del minore legate all amministrazione, alla conservazione o all alienazione dei beni del minore, la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto. Il titolare della responsabilità genitoriale può essere una persona fisica o giuridica. Il regolamento si applica alle materie civili

20 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.1.1.3. Significato di materie civili Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e considerando 7 Il regolamento si applica alle materie civili. La nozione di materie civili è definita in modo ampio ai fini del regolamento e comprende tutte le materie elencate all articolo 1, paragrafo 2. Il regolamento si applica anche quando una materia specifica relativa alla responsabilità genitoriale, quale la collocazione di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto, è disciplinata a livello nazionale dal diritto pubblico. Un esempio di questa situazione è fornito nel riquadro a lato. La Corte di giustizia dell Unione europea ha esaminato se la collocazione di un minore in una famiglia affidataria sia una materia civile ai fini del regolamento nelle cause C (20) e A (21). In ciascuna di esse, la Corte doveva stabilire se una decisione che ordina tale collocazione in una famiglia affidataria nell ambito delle norme di diritto pubblico possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento. Entrambe le cause si riferivano a situazioni in cui i minori erano stati presi a carico e collocati in famiglie affidatarie. Nella causa C, due minori erano oggetto di una decisione adottata dalle autorità competenti per i minori in Svezia. Poco dopo l adozione della decisione, la madre conduceva i minori in Finlandia e tentava di opporsi all esecuzione della decisione proponendo ricorso alla corte suprema finlandese adducendo vari motivi, tra cui il fatto che la decisione non rientrava nell ambito di applicazione del regolamento perché non riguardava una materia civile, bensì un provvedimento adottato (20) Sentenza del 27 novembre 2007 nella causa C-435/06, C (Raccolta 2007, pag. I-10141). (21) Sentenza del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (Raccolta 2009, pag. I-2805). nell ambito delle norme di diritto pubblico. La Corte ha statuito che la decisione rientrava nell ambito di applicazione del regolamento in quanto materia civile, sia nella parte relativa alla presa a carico dei minori sia nella parte relativa alla collocazione dei minori in una famiglia affidataria. Nella causa A, tre minori vivevano con la madre e il patrigno in Svezia. Si trasferivano in Finlandia per l estate e nel corso dell anno una decisione delle autorità finlandesi competenti per la tutela dei minori ordinava la presa a carico dei minori e la loro collocazione in una famiglia affidataria, in quanto erano stati abbandonati dalla madre e dal patrigno. La madre proponeva ricorso dinanzi alla corte suprema finlandese adducendo, tra l altro, che la decisione non rientrava nella definizione di materie civili ai fini del regolamento. Il giudice sottoponeva la questione alla Corte di giustizia dell Unione europea, chiedendole di interpretare il regolamento. La Corte ha statuito che la nozione di materie civili, ai sensi del regolamento, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia d origine in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori. Il regolamento si applica alle misure di protezione concernenti i beni del minore 3.1.1.4. Misure riguardanti i beni del minore Articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), e considerando 9 Se il minore possiede dei beni, può essere necessario adottare alcune misure, per esempio nominare una persona o un ente che lo rappresenti e assista per quanto riguarda i suoi beni. Il regolamento si applica quindi

Responsabilità genitoriale 21 a tutte le misure che possono risultare necessarie per l amministrazione o l alienazione dei beni qualora, per esempio, i genitori abbiano una controversia al riguardo o il minore rimanga orfano. Al contrario, le misure relative ai beni del minore ma non attinenti alla responsabilità genitoriale non sono disciplinate dal regolamento, bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( regolamento Bruxelles I ) (22). Spetta al giudice valutare, caso per caso, se una misura relativa ai beni del minore riguardi o meno la responsabilità genitoriale. 3.1.2. Materie escluse dall ambito di applicazione del regolamento 3.1.2.1. Materie escluse dall ambito di applicazione del regolamento Articolo 1, paragrafo 3, e considerando 10 L articolo 1, paragrafo 3, elenca le materie escluse dall ambito della responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento, anche se possono essere strettamente legate ad essa (per esempio, la determinazione della paternità o maternità, l adozione, l emancipazione, i nomi e i cognomi del minore). Pur essendo applicabile alle misure di protezione del minore, il regolamento non si applica ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori (cfr. articolo 1, paragrafo 3, lettera g), e considerando 10). (22) Va segnalato che è stata adottata una rifusione del regolamento Bruxelles I, che sarà applicabile dal 10 gennaio 2015; cfr. regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012; GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1. Il regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari 3.1.2.2. Obbligazioni alimentari Considerando 11 Le obbligazioni alimentari e la responsabilità genitoriale sono spesso trattate nell ambito del medesimo accordo o procedimento giudiziario tra i genitori. Le obbligazioni alimentari, tuttavia, non rientrano nell ambito di applicazione del regolamento, perché sono già disciplinate dal regolamento sulle obbligazioni alimentari (23). Tuttavia, il giudice competente ai sensi del regolamento in genere è competente a decidere anche in materia di alimenti, ai sensi dell articolo 3, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Questa disposizione consente al giudice competente in materia di responsabilità genitoriale di decidere anche sugli alimenti qualora la domanda sia accessoria a quella relativa alla responsabilità genitoriale. Anche se le due questioni sono trattate nell ambito dello stesso procedimento, la decisione che ne risulta è riconosciuta ed eseguita in base a norme diverse. La parte della decisione relativa agli alimenti è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari, mentre la parte della decisione relativa alla responsabilità genitoriale è riconosciuta ed eseguita ai sensi delle norme del regolamento Bruxelles II bis. Il regolamento si applica a tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale (23) Cfr. nota 8.

22 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.1.3. Quali decisioni sono disciplinate dal regolamento? Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e considerando 5 A differenza del precedente regolamento Bruxelles II, il regolamento attuale si applica a tutte le decisioni emanate dall autorità giurisdizionale di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o fossero coniugati e che le parti siano o non siano entrambi i genitori biologici del minore in questione. Il regolamento non si limita alle decisioni giudiziarie 3.1.3.1. Significato di decisione Articolo 2, punti 1 e 4 Il regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, a prescindere dalla denominazione usata (quale decreto, ordinanza o sentenza). Esso tuttavia non si limita alle decisioni emanate dalle autorità giurisdizionali, ma si applica a qualunque decisione pronunciata da un autorità competente per le materie rientranti nell ambito di applicazione del regolamento, per esempio i servizi sociali e le autorità competenti per la tutela dei minori. Il regolamento si applica agli atti pubblici 3.1.3.2. Atti pubblici Articolo 46 Il regolamento si applica inoltre agli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d origine. Tali atti, che devono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per le decisioni, comprendono, per esempio, gli atti redatti da o dinanzi a un notaio e gli atti iscritti nei registri pubblici (24). Il regolamento si applica agli accordi tra le parti 3.1.3.3. Accordi Articolo 46 e articolo 55, lettera e) Un altro importante aspetto del regolamento è che esso si applica anche agli accordi conclusi fra le parti, purché abbiano efficacia esecutiva nello Stato membro d origine. Scopo di questa disposizione è sostenere la politica secondo cui, nell interesse del minore, è preferibile incoraggiare le parti a raggiungere un accordo sulla responsabilità genitoriale tramite la mediazione, preferibilmente in via stragiudiziale. L accordo deve dunque essere riconosciuto ed eseguito negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per una decisione, purché abbia efficacia esecutiva nello Stato membro in cui è concluso, indipendentemente dal fatto che si tratti di un accordo privato fra le parti o di un accordo concluso dinanzi a un autorità. Ciò è conforme anche alle disposizioni di cui all articolo 55, lettera e), in forza delle quali le autorità centrali dovrebbero facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi e agevolare a tal fine la comunicazione transfrontaliera. Il regolamento non impedisce alle autorità giurisdizionali di adottare provvedimenti provvisori e cautelari in casi d urgenza (24) Cfr. anche nota 19.

Responsabilità genitoriale 23 3.1.3.4. Provvedimenti provvisori e cautelari Articolo 20 L articolo 20 precisa che le disposizioni del regolamento non ostano a che un autorità giurisdizionale adotti i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dal diritto nazionale relativamente a un minore presente nel suo territorio, anche se, a norma del regolamento, è competente a conoscere del merito l autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Di conseguenza, a titolo di buona prassi e al fine di evidenziare chiaramente il fondamento sul quale il giudice basa la propria competenza per adottare un provvedimento ai sensi dell articolo 20, si raccomanda che, in tale eventualità, il giudice indichi in limine alla decisione con la quale adotta il provvedimento se è competente o meno a conoscere del merito ai sensi del regolamento (25). Tale provvedimento può essere adottato da un autorità giurisdizionale o da un altra autorità competente per le materie che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento (articolo 2, punto 1). I servizi sociali, un autorità per la tutela dei minori o per le questioni giovanili possono, per esempio, adottare provvedimenti provvisori ai sensi del diritto nazionale. L articolo 20 non è una norma sulla competenza. Pertanto, i provvedimenti provvisori cessano di produrre effetti nel momento in cui l autorità giurisdizionale competente adotta le misure ritenute appropriate. (25) Per osservazioni sulla necessità di chiarezza in merito al fondamento sul quale il giudice basa la propria competenza ad adottare provvedimenti provvisori e cautelari, cfr. sentenza nella causa C-256/09, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez (Raccolta 2010, pag. I-7353, in particolare punti 70-76). Esempio: Durante le vacanze estive una famiglia viaggia in auto dallo Stato membro A allo Stato membro B, dove ha un incidente stradale. Tutti riportano lesioni: il figlio solo lievi ferite ma i genitori arrivano in ospedale in stato di coma. Le autorità dello Stato membro B hanno urgente necessità di adottare provvedimenti provvisori per proteggere il minore, che non ha parenti nello Stato membro B. Il fatto che l autorità giurisdizionale dello Stato membro A sia competente nel merito ai sensi del regolamento non impedisce alle autorità competenti dello Stato membro B di adottare provvedimenti provvisori per la protezione del minore. Tali provvedimenti cessano di essere applicabili quando le autorità giurisdizionali dello Stato membro A adottano i provvedimenti ritenuti appropriati. 3.2. Le autorità giurisdizionali di quale Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale? 3.2.1. Sistema di norme sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 10, 12 e 13 istituiscono un sistema di norme sulla competenza che fissano i criteri in base ai quali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale. Tali norme non designano il giudice competente all interno di uno Stato membro, in quanto tale questione è disciplinata dal diritto nazionale. Maggiori informazioni al riguardo si possono reperire nel sito Internet della rete giudiziaria europea (26). (26) https://e-justice.europa.eu/home.do.

24 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.2.2. Analisi del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale L autorità giurisdizionale adita con una domanda concernente la responsabilità genitoriale deve eseguire la seguente analisi: Sono competente ai sensi della norma generale di cui all articolo 8? Prevale la competenza delle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi degli articoli 9, 10 o 12? SI Devo dichiarare la mia incompetenza ai sensi dell articolo 17. Sono competente ai sensi dell articolo 9, 10, 12 o 13? È competente l autorità giurisdizionale di un altro Stato membro ai sensi dell articolo 17 del regolamento? Devo dichiarare d ufficio la mia incompetenza ai sensi dell articolo 17. Qualora nessuna autorità giurisdizionale sia competente ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 12 o 13, posso esercitare la competenza prevista dal diritto nazionale ai sensi dell articolo 14 ( competenza residua ). SI NO NO SI NO

Responsabilità genitoriale 25 A titolo di buona prassi, si raccomanda alle autorità giurisdizionali di precisare sempre, nelle decisioni che adottano, il fondamento sul quale hanno basato la propria competenza in materia di responsabilità genitoriale (27). 3.2.3. Norma generale sulla competenza Articolo 8 e considerando 12 3.2.3.1. Stato della residenza abituale del minore In base al principio fondamentale delle norme del regolamento sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale, il foro più appropriato è l autorità giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. Negli ultimi anni la nozione di residenza abituale è stata sempre più utilizzata come fattore di collegamento negli strumenti internazionali, in particolare quelli riguardanti il diritto di famiglia. Il regolamento non contiene una definizione di residenza abituale. Pertanto il suo significato deve essere interpretato alla luce degli obiettivi e delle finalità del regolamento stesso. Va sottolineato che il significato della nozione di residenza abituale non si riferisce alla nozione di residenza abituale quale intesa dal diritto nazionale di uno Stato membro, ma deve essere interpretato in modo autonomo ai sensi e ai fini del diritto dell Unione. Compete all autorità giurisdizionale stabilire se, in un determinato caso, un minore abbia o meno la residenza abituale in un particolare Stato membro, sulla base delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione specifica del minore. 3.2.3.2. Giurisprudenza della Corte di giustizia dell Unione europea sull interpretazione della nozione di residenza abituale A volte può essere difficile stabilire lo Stato in cui il minore ha la residenza abituale, soprattutto in caso di spostamenti frequenti da uno Stato membro a un altro o se il trasferimento transfrontaliero è relativamente recente. La Corte di giustizia dell Unione europea ha fornito alcuni orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per determinare la residenza abituale del minore ai fini del regolamento. A Causa C-523/07 Nella sentenza pronunciata il 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (28), la Corte ha affermato che la residenza abituale di un minore, ai sensi dell articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, deve essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Nel caso in esame, i minori interessati si erano trasferiti assieme ai genitori da uno Stato membro a un altro ed erano stati presi a carico poco dopo il trasferimento. La questione da risolvere era se anche la loro residenza abituale fosse mutata, nonostante il periodo di tempo relativamente breve trascorso (alcune settimane). (27) Cfr. causa C-256/09, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez, citata alla nota 25. (28) Sentenza del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (Raccolta 2009, pag. I-2805).

26 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis La Corte ha esaminato le circostanze e ha affermato che la sola presenza fisica non è sufficiente a stabilire la residenza abituale ai fini dell articolo 8 del regolamento. Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. L intenzione dei genitori di stabilirsi con il minore in un altro Stato membro, manifestata attraverso determinate circostanze esterne, come l acquisto o l affitto di un alloggio nello Stato membro ospitante, può costituire un indizio del trasferimento della residenza abituale. Un ulteriore indizio può essere la presentazione di una domanda per ottenere un alloggio sociale presso i relativi servizi del detto Stato. La Corte ha concluso che compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Causa Mercredi (C-497/10) Nella sentenza pronunciata il 22 dicembre 2010 nella causa Mercredi (29) la Corte ha ribadito quanto statuito nella causa A, dichiarando che (29) Sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C-497/10 PPU (Raccolta 2010, pag. I-0000). la nozione di residenza abituale, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. La controversia riguardava una bambina che, al momento del trasferimento con la madre dall Inghilterra alla Francia, aveva appena due mesi. Circa due settimane dopo la proposizione di un azione a Londra, la madre avviava un procedimento in Francia. Il giudice inglese rinviava il caso alla Corte di giustizia, la quale, nella sua sentenza, ha constatato preliminarmente che la competenza dell autorità giurisdizionale di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale su un minore che si trasferisca lecitamente in un altro Stato membro è determinata mediante il criterio della residenza abituale di tale minore alla data in cui detta autorità giurisdizionale è adita. La Corte ha proseguito rilevando che, poiché gli articoli del regolamento che menzionano la nozione di residenza abituale non contengono alcun richiamo espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata di detta nozione, tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto nel quale si inseriscono le disposizioni del regolamento e dell obiettivo da esso perseguito, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo considerando, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.