regolamento Bruxelles II bis



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Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Giustizia

2 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Indice 1. Introduzione generale...4 1.1. Ambito di applicazione territoriale Articolo 2, punto 3...5 1.2. Disposizioni introduttive Articolo 72...5 1.3. Disposizioni transitorie Articolo 64...5 2. Materia matrimoniale...8 2.1. Introduzione...9 2.2. Ambito di applicazione materiale in materia matrimoniale...9 2.3. Quali autorità giurisdizionali sono competenti in materia matrimoniale?...9 2.4. Litispendenza, ovvero cosa succede se la stessa azione è proposta in due Stati membri? Articolo 19, paragrafo 1...15 2.5. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale...16 3. Responsabilità genitoriale... 18 3.1. Ambito di applicazione per materia...19 3.2. Le autorità giurisdizionali di quale Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale?...23 3.3. Trasferimento delle competenze a un autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso Articolo 15...34 3.4. Cosa succede se sono promosse azioni in due Stati membri?...38 3.5. Riconoscimento ed esecuzione Generalità...40 3.6. Norme in materia di diritto di visita Riconoscimento ed esecuzione Articoli 40 e 41...43 4. Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea... 48 4.1. Introduzione generale Articoli 10, 11, 40, 42, 55 e 62...49 4.2. Problemi di competenza nei casi di sottrazione di minori...51 4.3. Norme volte a garantire il ritorno immediato del minore Articolo 11, paragrafi da 1 a 5...53 4.4. Cosa succede se l autorità giurisdizionale decide che il minore non deve rientrare? Articolo 11, paragrafi 6 e 7...58

3 5. Esecuzione... 68 5.1. Importanza dell esecuzione Generalità...69 5.2. Decisioni da eseguire alle stesse condizioni che si applicherebbero se fossero pronunciate nello Stato membro dell esecuzione Articolo 47, paragrafo 2...70 5.3. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo...71 6. Audizione del minore Articoli 23, 41 e 42...76 6.1. I minori devono avere la possibilità di esprimere la propria opinione...77 6.2. Deroga all obbligo di audizione del minore...77 6.3. Procedura per l audizione del minore...77 6.4. Come effettuare l audizione del minore...77 6.5. Formazione in materia di audizione di minori...78 6.6. Finalità dell audizione del minore...78 6.7. La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo...80 7. Cooperazione fra le autorità centrali e le autorità giurisdizionali Articoli 53-58... 82 7.1. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale Articolo 54...83 7.2. Compiti delle autorità centrali Articolo 55...83 7.3. Facilitare l accordo Articolo 55, lettera e)...83 7.4. Collocamento in custodia del minore in un altro Stato membro Articolo 56...83 7.5. Risorse delle autorità centrali...85 7.6. Cooperazione fra le autorità giurisdizionali...86 7.7. Magistrati di collegamento...86 8. Relazione fra il regolamento e la convenzione dell Aia del 1996 sulla tutela dei minori Articoli 61 e 62...88 8.1. Ambito di applicazione dei due strumenti...89 8.2. Ratifica da parte degli Stati membri dell Unione europea...89 8.3. Quali casi sono disciplinati dal regolamento e quali dalla convenzione del 1996? Articoli 61 e 62...89 Elenco delle tabelle e dei diagrammi inclusi nella Guida...92 Elenco delle cause citate nella Guida...92

1. Introduzione generale

Introduzione generale 5 1.1. Ambito di applicazione territoriale Articolo 2, punto 3 Il regolamento, generalmente noto come regolamento Bruxelles II bis (1), si applica in tutti gli Stati membri dell Unione europea, a eccezione della Danimarca. Esso è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri da esso vincolati, e prevale sulla legge nazionale. 1.2. Disposizioni introduttive Articolo 72 Il regolamento si applica dal 1 marzo 2005 nei ventiquattro Stati membri all epoca appartenenti all UE, e a decorrere dalla data di adesione nei nuovi Stati membri (2). Esso si applica integralmente: alle azioni pertinenti proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui esso entra in applicazione secondo l articolo 72 (articolo 64, paragrafo 1). 1.3. Disposizioni transitorie articolo 64 Le disposizioni del regolamento relative al riconoscimento e all esecuzione si applicano, in relazione alle azioni proposte prima del 1 marzo 2005, a tre categorie di decisioni: (a) decisioni pronunciate a decorrere dal 1 marzo 2005 relative ad azioni proposte prima di tale data ma dopo l entrata in vigore del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 2) (3) ; (b) decisioni pronunciate prima del 1 marzo 2005 relative ad azioni proposte dopo l entrata in vigore del regolamento Bruxelles II nei casi che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 3); (c) decisioni pronunciate prima del 1 marzo 2005 ma dopo l entrata in vigore del regolamento Bruxelles II relative ad azioni proposte prima dell entrata in vigore del regolamento Bruxelles II (articolo 64, paragrafo 4). Le decisioni che ricadono in queste categorie sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del regolamento, purché ricorrano determinate condizioni, ovvero: (1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. (2) Dal 1 gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania e dal 1 luglio 2013 per la Croazia. per le decisioni di cui alle lettere a) e c): purché l autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione abbia fondato la propria competenza su norme conformi a quelle contenute nel regolamento, nel regolamento Bruxelles II o in una convenzione (3) Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19); il regolamento Bruxelles II è entrato in vigore il 1 marzo 2001.

6 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis in vigore tra lo Stato membro d origine e lo Stato membro dell esecuzione al momento della proposizione dell azione; per le decisioni di cui alle lettere b) e c): purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali. Si noti che il capo III del regolamento, relativo al riconoscimento e all esecuzione, si applica a queste decisioni nella sua integralità, comprese le disposizioni della sezione 4 che dispensano alcuni tipi di decisioni dalla procedura di exequatur (cfr. capitolo 3, punto 3.6, e capitolo 4).

2. Materia matrimoniale

Materia matrimoniale 9 2.1. Introduzione Le disposizioni del regolamento in materia matrimoniale sono state riprese praticamente invariate dal regolamento Bruxelles II (4). Quest ultimo riprendeva a sua volta le disposizioni della convenzione del 28 maggio 1998 (5) sulla stessa materia, che non è mai entrata in vigore. Per quanto attiene alla materia matrimoniale, la letteratura sulla convenzione e sul regolamento Bruxelles II può dunque valere anche per il regolamento Bruxelles II bis. In questo contesto, ad esempio, può rivelarsi utile la relazione esplicativa della convenzione (6). 2.2. Ambito di applicazione materiale in materia matrimoniale questioni accessorie quali le obbligazioni alimentari (8), gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali (9) e le successioni (10). 2.3. Quali autorità giurisdizionali sono competenti in materia matrimoniale? 2.3.1. Norme in materia di competenza Le norme in materia di competenza di cui all articolo 3 determinano lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali hanno competenza in materia matrimoniale, ma non il giudice competente all interno di detto Stato membro. La determinazione del giudice competente è disciplinata dal diritto interno di ciascuno Stato membro. Il regolamento contiene norme concernenti la competenza, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni civili di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio ( materia matrimoniale ). Esso non riguarda i motivi di divorzio, la legge applicabile ai procedimenti di divorzio (7) né (4) Cfr. nota 3. (5) Cfr. GU C 221 del 16.7.1998, pag. 1. (6) Cfr. GU C 221 del 16.7.1998, pag. 27. (7) Cfr. regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10), non applicato in tutti gli Stati membri. (8) Cfr. regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1). (9) Cfr. proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi [COM(2011) 126] del 16.3.2011. (10) Cfr. regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107), non applicato in tutti gli Stati membri.

10 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 2.3.2. Norme sulla competenza Analisi del giudice Il giudice adito con una domanda di divorzio svolge la seguente analisi: Sono competente ai sensi degli articoli 3-5? NO È competente il giudice di un altro Stato membro ai sensi del regolamento (articolo 17)? NO È già stata proposta dinanzi a un altro giudice una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio fra le stesse parti (articolo 19, paragrafo 1)? NO Posso continuare a esaminare il caso. Se nessun altro giudice è competente ai sensi del regolamento, conservo la competenza in base al diritto nazionale ( competenza residua ) (articolo 7). SI SI SI NO Dichiaro d ufficio la mia incompetenza (articolo 17) 11 Sospendo d ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. È stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito (articolo 19, paragrafo 3)? SI Dichiaro la mia incompetenza. (11) Cfr. punto 2.3.5.

Materia matrimoniale 11 2.3.3. Criteri di competenza in materia matrimoniale Articolo 3 Non esiste una norma generale sulla competenza in materia matrimoniale. L articolo 3 enumera invece sette criteri di competenza. I coniugi possono proporre una domanda di divorzio dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova: (a) la loro residenza abituale, (b) la loro ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora, (c) la residenza abituale di uno dei coniugi, in caso di domanda congiunta, (d) la residenza abituale del convenuto, (e) la residenza abituale dell attore, se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda, (f) la residenza abituale dell attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso, (g) dello Stato membro di cui sono cittadini (del domicile di entrambi i coniugi nel caso del Regno Unito e dell Irlanda). 2.3.4. Carattere alternativo dei criteri di competenza I criteri di competenza in materia matrimoniale sono alternativi, non esiste cioè alcuna gerarchia, e quindi nessun ordine di preferenza, fra loro. Nella causa Hadadi (12), la Corte di giustizia dell Unione europea si è dovuta pronunciare sull eventuale esistenza di una tale gerarchia, perché nella fattispecie in questione i coniugi erano entrambi cittadini di due stessi Stati membri. Nel riquadro seguente è fornito un sunto della decisione della Corte. I coniugi W e H coabitavano e avevano la residenza abituale nello Stato membro A. Erano entrambi cittadini di detto Stato membro e dello Stato membro B. In seguito alla separazione, W e H proponevano entrambi domanda di divorzio, W nello Stato membro A e H, quattro giorni dopo, nello Stato membro B, mentre continuavano entrambi a risiedere nello Stato membro A. Il giudice dello Stato B pronunciava la sentenza di divorzio; tale decisione, in linea di principio, poteva dunque essere riconosciuta ed eseguita. Nel frattempo, il giudice di primo grado dello Stato A dichiarava irricevibile la domanda di divorzio presentata da W. A seguito del ricorso proposto da W, la corte d appello dello Stato A riformava tale decisione e statuiva che l ordinanza del giudice dello Stato B non poteva essere riconosciuta nello Stato A. H proponeva ricorso avverso quest ultima sentenza. Veniva quindi adita la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Sono stati sottoposti alla Corte tre quesiti: se l articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la cittadinanza dello Stato del giudice adito e quella di un altro Stato membro dell Unione (12) Al riguardo, cfr. sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea del 16 luglio 2009 nella causa C-168/08, Hadadi / Hadadi (Raccolta 2009, pag. I-6871).

12 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis europea, debba prevalere la cittadinanza dello Stato del giudice adito; in caso di risposta negativa al primo quesito, se tale disposizione debba essere quindi interpretata nel senso che, nell ipotesi in cui i coniugi possiedano entrambi la cittadinanza di due Stati membri, essa individui la cittadinanza prevalente tra le due in questione; in caso di risposta negativa al secondo quesito, se si debba ritenere che la detta disposizione consenta ai coniugi un opzione supplementare, potendo essi adire, a loro scelta, l uno o l altro dei giudici dei due Stati membri di cui possiedono entrambi la cittadinanza. La Corte si è pronunciata come segue: qualora il giudice dello Stato membro richiesto in questo caso lo Stato A debba accertare se il giudice dello Stato membro d origine in questo caso lo Stato B di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, quest ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro A consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia dello Stato membro A sia dello Stato membro B unicamente come cittadini dello Stato membro A. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro B e che, pertanto, i giudici di quest ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia; i criteri di competenza introdotti dal regolamento in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mirano a escludere che siano competenti i giudici di più Stati membri. È anzi prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia; mentre i criteri elencati all articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si basano, sotto vari profili, sulla residenza abituale dei coniugi, il criterio enunciato all articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è quello della cittadinanza dei due coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell Irlanda, del domicile di entrambi i coniugi. Di conseguenza, eccezion fatta per questi due ultimi Stati membri, i giudici degli altri Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti a conoscere delle azioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale; di conseguenza, occorre risolvere il secondo e il terzo quesito nel senso che, qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta. 2.3.5. Verifica della competenza Articolo 17 L autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia in materia matrimoniale per la quale le disposizioni del regolamento non prevedono la sua competenza e per la quale è competente un autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d ufficio la propria

Materia matrimoniale 13 incompetenza. Nella causa A (13), la Corte di giustizia dell Unione europea ha fornito la seguente indicazione riguardo al modo in cui un giudice dovrebbe comportarsi in tali circostanze. Qualora il giudice di uno Stato membro non abbia alcuna competenza, esso deve dichiarare d ufficio la propria incompetenza, senza essere (13) Sentenza del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (Raccolta 2009, pag. I-2805). tenuto a deferire il caso ad un altro giudice. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha dichiarato d ufficio la propria incompetenza deve informare, direttamente o tramite l autorità centrale designata ai sensi dell articolo 53 del regolamento n. 2201/2003 [ ], il giudice competente di un altro Stato membro. 2.3.6. Esempi di applicazione delle norme in materia di competenza Esempio 1: Entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nello stesso Stato membro può presentare domanda di divorzio soltanto dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro C, avendo i coniugi la residenza abituale in tale Stato. La moglie non può adire le autorità giurisdizionali dello Stato membro B sulla base della sua cittadinanza di questo Stato, perché l articolo 3, paragrafo 1, lettera b), prescrive che entrambi i coniugi debbano esserne cittadini. Esempio 2: I coniugi hanno la residenza abituale in Stati membri diversi Due coniugi che in precedenza avevano entrambi la residenza abituale nello Stato membro A, si separano. H, cittadino di tale Stato, continua a risiedervi, mentre W si trasferisce nello Stato membro B, del quale è cittadina. I coniugi hanno le seguenti possibilità: ciascuno può presentare domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro A, in quanto era l ultima residenza abituale di entrambi i coniugi e H continua a risiedervi; H può adire anche le autorità giurisdizionali dello Stato membro B, una volta che W abbia la residenza abituale in detto Stato. W può proporre domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali sia dello Stato membro A, in quanto H vi risiede abitualmente, sia dello Stato membro B, del quale è cittadina e nel cui territorio ha la residenza abituale, purché vi abbia risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda. Un cittadino dello Stato membro A è coniugato con una cittadina dello Stato membro B. La coppia ha la propria residenza abituale nello Stato membro C. Dopo alcuni anni, il matrimonio si deteriora e la moglie intende chiedere il divorzio. Ai sensi dell articolo 3, ciascun coniuge

14 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Esempio 3: I coniugi sono entrambi cittadini di uno Stato membro I coniugi H e W sono entrambi cittadini dello Stato membro P, ma risiedono nello Stato A. Dopo la separazione, entrambi lasciano il paese: H si trasferisce nello Stato membro B e W nello Stato membro C. Ciascun coniuge può proporre immediatamente domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro P, in forza della loro cittadinanza comune; in alternativa, ciascuno può presentare domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale ha la propria residenza abituale dopo avervi risieduto per almeno un anno. Esempio 4: I coniugi sono cittadini di Stati membri diversi I coniugi W e H, residenti nello Stato membro S, sono cittadini rispettivamente degli Stati membri G e H. Dopo la separazione, W torna nello Stato G, mentre H si trasferisce in un altro Stato membro, N. In questo caso, i coniugi hanno le seguenti possibilità: W può proporre domanda di divorzio dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato N, una volta che H abbia acquisito la residenza abituale in tale paese; W può proporre domanda di divorzio nello Stato membro G, del quale possiede la cittadinanza, dopo aver acquisito la residenza abituale e risieduto in detto Stato per sei mesi. H può proporre domanda di divorzio nello Stato G, dopo che W vi abbia acquisito la residenza abituale; H può proporre domanda di divorzio nello Stato membro N soltanto dopo avervi risieduto per un anno e avervi acquisito la residenza abituale. Esempio 5: Uno dei coniugi non è cittadino di uno Stato membro dell Unione europea Prima di separarsi, i coniugi W e H coabitavano e avevano entrambi la residenza abituale nello Stato membro A. W è cittadina dello Stato membro B, H è cittadino di un paese terzo C. Dopo la separazione, W rimane nello Stato membro A e H torna nel paese terzo C. H e W possono entrambi proporre domanda dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro A, in quanto è lo Stato in cui entrambi avevano l ultima residenza abituale e W vi risiede ancora. Se W si fosse trasferita nello Stato membro B, del quale è cittadina, avrebbe potuto proporvi domanda di divorzio una volta acquisita la residenza abituale se vi avesse risieduto per almeno sei mesi prima della domanda. Alcuni aspetti di questa situazione sono stati esaminati in una controversia sottoposta alla Corte di giustizia dell Unione europea (14), nella quale la moglie asseriva che la competenza non poteva fondarsi sul regolamento perché il marito non aveva la residenza abituale in uno Stato membro e non era cittadino di uno Stato membro dell Unione europea. La moglie sosteneva che, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro B, le autorità giurisdizionali di tale Stato, del quale era cittadina, erano competenti in forza degli articoli 6 e 7. (14) Cfr. sentenza del 29 novembre 2007 nella causa C-68/07, Sundelind Lopez / Lopez Lizazo (Raccolta 2007, pag. I-10403).

Materia matrimoniale 15 La Corte ha statuito che, se il giudice di uno Stato membro è competente ai sensi del regolamento, un altro giudice adito deve dichiarare d ufficio la propria incompetenza ai sensi dell articolo 17. Pertanto gli articoli 6 e 7 non possono essere invocati per consentire a un giudice di fondare la propria competenza sulla legge nazionale di uno Stato membro. 2.3.7. Carattere esclusivo delle norme sulla competenza Articolo 6 Le norme sono esclusive nel senso che un coniuge che risiede abitualmente in uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro (o ha il proprio domicile nel Regno Unito o in Irlanda) può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento. 2.3.8. Competenza residua Articolo 7 Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalle norme nazionali sulla competenza in vigore in tale Stato. Tuttavia, dato il carattere esclusivo delle norme previste in detti articoli, sancito dall articolo 6, la disposizione di cui all articolo 7, paragrafo 1, si applica soltanto nei riguardi del convenuto che non ha la residenza abituale in uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o il proprio domicile nel Regno Unito o in Irlanda. Contro tale convenuto, le norme sulla competenza in vigore in uno Stato membro possono essere invocate da qualunque cittadino di tale Stato membro e da qualunque cittadino di un altro Stato membro che abbia la residenza abituale in quello Stato membro (15). 2.3.9. Proroga della competenza dell autorità giurisdizionale del divorzio per le domande relative alla responsabilità genitoriale L articolo 12 prevede una disposizione in forza della quale l autorità giurisdizionale adita con una domanda di divorzio ai sensi del regolamento è competente anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale che si ricollegano al divorzio, se ricorrono determinate condizioni (16). 2.4. Litispendenza, ovvero cosa succede se la stessa azione è proposta in due Stati membri? Articolo 19, paragrafo 1 Quando un autorità giurisdizionale è stata adita ai sensi dell articolo 3 del regolamento e si è dichiarata competente, le autorità giurisdizionali degli altri Stati membri non sono più competenti e devono rigettare ogni domanda successiva. Lo scopo della norma sulla litispendenza è garantire la certezza del diritto ed evitare azioni parallele e il rischio che siano adottate decisioni incompatibili. L articolo 19, paragrafo 1, riguarda due situazioni: (a) domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e (15) Cfr. l esempio 5 al punto 2.3.6 e la nota precedente. (16) Cfr. punto 3.2.6.

16 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis (b) domande che non hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo, ma che presentano connessioni, proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. La differenza tra le situazioni a) e b) si può illustrare come segue: se i coniugi propongono entrambi domanda di divorzio in due Stati membri diversi, si applica il criterio a), in quanto le domande hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Se un coniuge propone domanda di divorzio in uno Stato membro e l altro coniuge presenta istanza di annullamento del matrimonio in un altro Stato membro, si applica il criterio b), in quanto, sebbene non abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo, le domande sono comunque connesse o dipendono l una dall altra. 2.5. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 2.5.1. Nessun procedimento particolare per il riconoscimento di una decisione Articolo 21, paragrafo 2 In via di principio, non è necessario il ricorso ad alcun procedimento perché una decisione pronunciata in uno Stato membro dell Unione europea sia riconosciuta in un altro Stato membro. In particolare, se non viene proposta o non è più possibile proporre impugnazione contro la decisione nello Stato membro d origine, non è necessario alcun procedimento per l aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio. Questo aspetto è importante perché, nella pratica, significa che, se una persona desidera sposarne un altra dopo un divorzio, per attestare lo stato civile della persona divorziata e, pertanto, libera di contrarre matrimonio dovrebbe essere sufficiente produrre la decisione stessa alle autorità competenti dello Stato membro in cui sarà celebrato il nuovo matrimonio. 2.5.2. Procedura per il riconoscimento e l esecuzione Articoli 21 e 23-39 Ogni parte interessata può far dichiarare che una decisione in materia matrimoniale, emanata da un autorità giurisdizionale di uno Stato membro, deve essere o non può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro. La procedura volta a dichiarare esecutiva una decisione pronunciata all estero è anche detta exequatur. L istanza per la dichiarazione di esecutività deve essere proposta al giudice competente dello Stato membro nel quale si chiede il riconoscimento e l esecuzione della decisione. Le autorità giurisdizionali designate dagli Stati membri a tal fine figurano nell elenco 1 (17). Il giudice deve dichiarare, senza indugio, che la decisione è esecutiva in tale Stato membro. In questa fase, né la parte contro la quale l esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni al giudice. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione. L opposizione è proposta davanti alle autorità giurisdizionali designate dagli Stati membri a tal fine, che figurano nell elenco 2. In questa fase, entrambe le parti possono presentare osservazioni al giudice. (17) GU C 85 del 23.3.2013, pag. 6.

Materia matrimoniale 17 2.5.3. Motivi di rifiuto del riconoscimento di una decisione Articolo 22 I motivi in base ai quali il riconoscimento può essere negato sono limitati. Essi sono: se il riconoscimento è manifestamente contrario all ordine pubblico dello Stato membro dell esecuzione (18) ; quando il convenuto è contumace, se la domanda giudiziale o un atto equivalente non gli è stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che il convenuto abbia accettato inequivocabilmente la decisione; se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in un altro Stato che possa essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. 2.5.4. Restrizioni concernenti il riesame da parte dell autorità giurisdizionale richiesta applicare il criterio dell ordine pubblico alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento, articolo 24; negare il riconoscimento di una decisione perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti una decisione in materia matrimoniale, articolo 25; in nessun caso procedere al riesame del merito della decisione, articolo 26. 2.5.5. Atti pubblici Articolo 46 Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi conclusi e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d origine sono riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro alle stesse condizioni previste per le decisioni (19). 2.5.6. Legalizzazione Articolo 52 Non è richiesta alcuna formalità per la legalizzazione dei documenti relativi al riconoscimento o all esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, comprese le sentenze e i certificati. L autorità giurisdizionale alla quale è richiesto il riconoscimento non può: procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d origine che ha pronunciato la decisione, articolo 24; (18) Al riguardo si rimanda però all articolo 25 del regolamento e al punto 2.5.4. (19) Per un indicazione generale del significato di atto pubblico, che ne descrive la natura e l effetto utile, cfr. sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea del 17 giugno 1999 nella causa C-260/97, Unibank A/S / Flemming G. Christensen (Raccolta 1999, pag. I-3715); una definizione è ora fornita anche all articolo 2, punto 3, del regolamento sulle obbligazioni alimentari di cui alla nota 8.

3. Responsabilità genitoriale

Responsabilità genitoriale 19 3.1. Ambito di applicazione per materia Il regolamento riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione 3.1.1. Materie disciplinate dal regolamento Il regolamento stabilisce norme sulla competenza (capo II), sul riconoscimento e l esecuzione (capo III) e sulla cooperazione fra autorità centrali (capo IV) in materia di responsabilità genitoriale. Esso contiene disposizioni specifiche sulla sottrazione di minori e sul diritto di visita. Il regolamento si applica a tutte le materie civili relative all attribuzione, all esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale 3.1.1.1. Quali minori rientrano nell ambito di applicazione del regolamento? A differenza della Convenzione dell Aia del 1996 sulla tutela dei minori (cfr. capitolo 8), che si applica ai minori fino all età di 18 anni, il regolamento non stabilisce l età massima dei minori che rientrano nel suo ambito di applicazione e lascia che sia determinata dal diritto nazionale. Si deve ricordare che la convenzione dell Aia sulla sottrazione di minori si applica ai minori fino all età di 16 anni. Sebbene le decisioni relative alla responsabilità genitoriale riguardino nella maggior parte dei casi minori di età inferiore a 18 anni, le persone con meno di 18 anni possono essere emancipate ai sensi del diritto nazionale, in particolare se desiderano contrarre matrimonio. Le decisioni emesse riguardo a queste persone non rientrano, in via di principio, nella materia della responsabilità genitoriale e di conseguenza sono escluse dall ambito di applicazione del regolamento. 3.1.1.2. Significato di responsabilità genitoriale Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, e articolo 2, punto 7 La nozione di responsabilità genitoriale è definita a grandi linee all articolo 1, paragrafo 2, e comprende tutti i diritti e gli obblighi del titolare della responsabilità genitoriale riguardanti la persona o i beni del minore, che possono derivare da una decisione, dalla legge o da un accordo. L elenco delle materie rientranti nella definizione di responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento non è esaustivo, ma puramente indicativo. Sono compresi: il diritto di affidamento e il diritto di visita, la tutela, la curatela e altri istituti analoghi, la designazione e le funzioni di una persona avente la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresenti o assista, le misure di protezione del minore legate all amministrazione, alla conservazione o all alienazione dei beni del minore, la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto. Il titolare della responsabilità genitoriale può essere una persona fisica o giuridica. Il regolamento si applica alle materie civili

20 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.1.1.3. Significato di materie civili Articolo 1, paragrafi 1 e 2, e considerando 7 Il regolamento si applica alle materie civili. La nozione di materie civili è definita in modo ampio ai fini del regolamento e comprende tutte le materie elencate all articolo 1, paragrafo 2. Il regolamento si applica anche quando una materia specifica relativa alla responsabilità genitoriale, quale la collocazione di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto, è disciplinata a livello nazionale dal diritto pubblico. Un esempio di questa situazione è fornito nel riquadro a lato. La Corte di giustizia dell Unione europea ha esaminato se la collocazione di un minore in una famiglia affidataria sia una materia civile ai fini del regolamento nelle cause C (20) e A (21). In ciascuna di esse, la Corte doveva stabilire se una decisione che ordina tale collocazione in una famiglia affidataria nell ambito delle norme di diritto pubblico possa rientrare nell ambito di applicazione del regolamento. Entrambe le cause si riferivano a situazioni in cui i minori erano stati presi a carico e collocati in famiglie affidatarie. Nella causa C, due minori erano oggetto di una decisione adottata dalle autorità competenti per i minori in Svezia. Poco dopo l adozione della decisione, la madre conduceva i minori in Finlandia e tentava di opporsi all esecuzione della decisione proponendo ricorso alla corte suprema finlandese adducendo vari motivi, tra cui il fatto che la decisione non rientrava nell ambito di applicazione del regolamento perché non riguardava una materia civile, bensì un provvedimento adottato (20) Sentenza del 27 novembre 2007 nella causa C-435/06, C (Raccolta 2007, pag. I-10141). (21) Sentenza del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (Raccolta 2009, pag. I-2805). nell ambito delle norme di diritto pubblico. La Corte ha statuito che la decisione rientrava nell ambito di applicazione del regolamento in quanto materia civile, sia nella parte relativa alla presa a carico dei minori sia nella parte relativa alla collocazione dei minori in una famiglia affidataria. Nella causa A, tre minori vivevano con la madre e il patrigno in Svezia. Si trasferivano in Finlandia per l estate e nel corso dell anno una decisione delle autorità finlandesi competenti per la tutela dei minori ordinava la presa a carico dei minori e la loro collocazione in una famiglia affidataria, in quanto erano stati abbandonati dalla madre e dal patrigno. La madre proponeva ricorso dinanzi alla corte suprema finlandese adducendo, tra l altro, che la decisione non rientrava nella definizione di materie civili ai fini del regolamento. Il giudice sottoponeva la questione alla Corte di giustizia dell Unione europea, chiedendole di interpretare il regolamento. La Corte ha statuito che la nozione di materie civili, ai sensi del regolamento, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia d origine in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori. Il regolamento si applica alle misure di protezione concernenti i beni del minore 3.1.1.4. Misure riguardanti i beni del minore Articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), e considerando 9 Se il minore possiede dei beni, può essere necessario adottare alcune misure, per esempio nominare una persona o un ente che lo rappresenti e assista per quanto riguarda i suoi beni. Il regolamento si applica quindi

Responsabilità genitoriale 21 a tutte le misure che possono risultare necessarie per l amministrazione o l alienazione dei beni qualora, per esempio, i genitori abbiano una controversia al riguardo o il minore rimanga orfano. Al contrario, le misure relative ai beni del minore ma non attinenti alla responsabilità genitoriale non sono disciplinate dal regolamento, bensì dal regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( regolamento Bruxelles I ) (22). Spetta al giudice valutare, caso per caso, se una misura relativa ai beni del minore riguardi o meno la responsabilità genitoriale. 3.1.2. Materie escluse dall ambito di applicazione del regolamento 3.1.2.1. Materie escluse dall ambito di applicazione del regolamento Articolo 1, paragrafo 3, e considerando 10 L articolo 1, paragrafo 3, elenca le materie escluse dall ambito della responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento, anche se possono essere strettamente legate ad essa (per esempio, la determinazione della paternità o maternità, l adozione, l emancipazione, i nomi e i cognomi del minore). Pur essendo applicabile alle misure di protezione del minore, il regolamento non si applica ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori (cfr. articolo 1, paragrafo 3, lettera g), e considerando 10). (22) Va segnalato che è stata adottata una rifusione del regolamento Bruxelles I, che sarà applicabile dal 10 gennaio 2015; cfr. regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012; GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1. Il regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari 3.1.2.2. Obbligazioni alimentari Considerando 11 Le obbligazioni alimentari e la responsabilità genitoriale sono spesso trattate nell ambito del medesimo accordo o procedimento giudiziario tra i genitori. Le obbligazioni alimentari, tuttavia, non rientrano nell ambito di applicazione del regolamento, perché sono già disciplinate dal regolamento sulle obbligazioni alimentari (23). Tuttavia, il giudice competente ai sensi del regolamento in genere è competente a decidere anche in materia di alimenti, ai sensi dell articolo 3, lettera d), del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Questa disposizione consente al giudice competente in materia di responsabilità genitoriale di decidere anche sugli alimenti qualora la domanda sia accessoria a quella relativa alla responsabilità genitoriale. Anche se le due questioni sono trattate nell ambito dello stesso procedimento, la decisione che ne risulta è riconosciuta ed eseguita in base a norme diverse. La parte della decisione relativa agli alimenti è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari, mentre la parte della decisione relativa alla responsabilità genitoriale è riconosciuta ed eseguita ai sensi delle norme del regolamento Bruxelles II bis. Il regolamento si applica a tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale (23) Cfr. nota 8.

22 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.1.3. Quali decisioni sono disciplinate dal regolamento? Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e considerando 5 A differenza del precedente regolamento Bruxelles II, il regolamento attuale si applica a tutte le decisioni emanate dall autorità giurisdizionale di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o fossero coniugati e che le parti siano o non siano entrambi i genitori biologici del minore in questione. Il regolamento non si limita alle decisioni giudiziarie 3.1.3.1. Significato di decisione Articolo 2, punti 1 e 4 Il regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, a prescindere dalla denominazione usata (quale decreto, ordinanza o sentenza). Esso tuttavia non si limita alle decisioni emanate dalle autorità giurisdizionali, ma si applica a qualunque decisione pronunciata da un autorità competente per le materie rientranti nell ambito di applicazione del regolamento, per esempio i servizi sociali e le autorità competenti per la tutela dei minori. Il regolamento si applica agli atti pubblici 3.1.3.2. Atti pubblici Articolo 46 Il regolamento si applica inoltre agli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d origine. Tali atti, che devono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per le decisioni, comprendono, per esempio, gli atti redatti da o dinanzi a un notaio e gli atti iscritti nei registri pubblici (24). Il regolamento si applica agli accordi tra le parti 3.1.3.3. Accordi Articolo 46 e articolo 55, lettera e) Un altro importante aspetto del regolamento è che esso si applica anche agli accordi conclusi fra le parti, purché abbiano efficacia esecutiva nello Stato membro d origine. Scopo di questa disposizione è sostenere la politica secondo cui, nell interesse del minore, è preferibile incoraggiare le parti a raggiungere un accordo sulla responsabilità genitoriale tramite la mediazione, preferibilmente in via stragiudiziale. L accordo deve dunque essere riconosciuto ed eseguito negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per una decisione, purché abbia efficacia esecutiva nello Stato membro in cui è concluso, indipendentemente dal fatto che si tratti di un accordo privato fra le parti o di un accordo concluso dinanzi a un autorità. Ciò è conforme anche alle disposizioni di cui all articolo 55, lettera e), in forza delle quali le autorità centrali dovrebbero facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi e agevolare a tal fine la comunicazione transfrontaliera. Il regolamento non impedisce alle autorità giurisdizionali di adottare provvedimenti provvisori e cautelari in casi d urgenza (24) Cfr. anche nota 19.

Responsabilità genitoriale 23 3.1.3.4. Provvedimenti provvisori e cautelari Articolo 20 L articolo 20 precisa che le disposizioni del regolamento non ostano a che un autorità giurisdizionale adotti i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dal diritto nazionale relativamente a un minore presente nel suo territorio, anche se, a norma del regolamento, è competente a conoscere del merito l autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. Di conseguenza, a titolo di buona prassi e al fine di evidenziare chiaramente il fondamento sul quale il giudice basa la propria competenza per adottare un provvedimento ai sensi dell articolo 20, si raccomanda che, in tale eventualità, il giudice indichi in limine alla decisione con la quale adotta il provvedimento se è competente o meno a conoscere del merito ai sensi del regolamento (25). Tale provvedimento può essere adottato da un autorità giurisdizionale o da un altra autorità competente per le materie che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento (articolo 2, punto 1). I servizi sociali, un autorità per la tutela dei minori o per le questioni giovanili possono, per esempio, adottare provvedimenti provvisori ai sensi del diritto nazionale. L articolo 20 non è una norma sulla competenza. Pertanto, i provvedimenti provvisori cessano di produrre effetti nel momento in cui l autorità giurisdizionale competente adotta le misure ritenute appropriate. (25) Per osservazioni sulla necessità di chiarezza in merito al fondamento sul quale il giudice basa la propria competenza ad adottare provvedimenti provvisori e cautelari, cfr. sentenza nella causa C-256/09, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez (Raccolta 2010, pag. I-7353, in particolare punti 70-76). Esempio: Durante le vacanze estive una famiglia viaggia in auto dallo Stato membro A allo Stato membro B, dove ha un incidente stradale. Tutti riportano lesioni: il figlio solo lievi ferite ma i genitori arrivano in ospedale in stato di coma. Le autorità dello Stato membro B hanno urgente necessità di adottare provvedimenti provvisori per proteggere il minore, che non ha parenti nello Stato membro B. Il fatto che l autorità giurisdizionale dello Stato membro A sia competente nel merito ai sensi del regolamento non impedisce alle autorità competenti dello Stato membro B di adottare provvedimenti provvisori per la protezione del minore. Tali provvedimenti cessano di essere applicabili quando le autorità giurisdizionali dello Stato membro A adottano i provvedimenti ritenuti appropriati. 3.2. Le autorità giurisdizionali di quale Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale? 3.2.1. Sistema di norme sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale Le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 10, 12 e 13 istituiscono un sistema di norme sulla competenza che fissano i criteri in base ai quali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale. Tali norme non designano il giudice competente all interno di uno Stato membro, in quanto tale questione è disciplinata dal diritto nazionale. Maggiori informazioni al riguardo si possono reperire nel sito Internet della rete giudiziaria europea (26). (26) https://e-justice.europa.eu/home.do.

24 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.2.2. Analisi del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale L autorità giurisdizionale adita con una domanda concernente la responsabilità genitoriale deve eseguire la seguente analisi: Sono competente ai sensi della norma generale di cui all articolo 8? Prevale la competenza delle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi degli articoli 9, 10 o 12? SI Devo dichiarare la mia incompetenza ai sensi dell articolo 17. Sono competente ai sensi dell articolo 9, 10, 12 o 13? È competente l autorità giurisdizionale di un altro Stato membro ai sensi dell articolo 17 del regolamento? Devo dichiarare d ufficio la mia incompetenza ai sensi dell articolo 17. Qualora nessuna autorità giurisdizionale sia competente ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 12 o 13, posso esercitare la competenza prevista dal diritto nazionale ai sensi dell articolo 14 ( competenza residua ). SI NO NO SI NO

Responsabilità genitoriale 25 A titolo di buona prassi, si raccomanda alle autorità giurisdizionali di precisare sempre, nelle decisioni che adottano, il fondamento sul quale hanno basato la propria competenza in materia di responsabilità genitoriale (27). 3.2.3. Norma generale sulla competenza Articolo 8 e considerando 12 3.2.3.1. Stato della residenza abituale del minore In base al principio fondamentale delle norme del regolamento sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale, il foro più appropriato è l autorità giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. Negli ultimi anni la nozione di residenza abituale è stata sempre più utilizzata come fattore di collegamento negli strumenti internazionali, in particolare quelli riguardanti il diritto di famiglia. Il regolamento non contiene una definizione di residenza abituale. Pertanto il suo significato deve essere interpretato alla luce degli obiettivi e delle finalità del regolamento stesso. Va sottolineato che il significato della nozione di residenza abituale non si riferisce alla nozione di residenza abituale quale intesa dal diritto nazionale di uno Stato membro, ma deve essere interpretato in modo autonomo ai sensi e ai fini del diritto dell Unione. Compete all autorità giurisdizionale stabilire se, in un determinato caso, un minore abbia o meno la residenza abituale in un particolare Stato membro, sulla base delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione specifica del minore. 3.2.3.2. Giurisprudenza della Corte di giustizia dell Unione europea sull interpretazione della nozione di residenza abituale A volte può essere difficile stabilire lo Stato in cui il minore ha la residenza abituale, soprattutto in caso di spostamenti frequenti da uno Stato membro a un altro o se il trasferimento transfrontaliero è relativamente recente. La Corte di giustizia dell Unione europea ha fornito alcuni orientamenti sui fattori da prendere in considerazione per determinare la residenza abituale del minore ai fini del regolamento. A Causa C-523/07 Nella sentenza pronunciata il 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (28), la Corte ha affermato che la residenza abituale di un minore, ai sensi dell articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, deve essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Nel caso in esame, i minori interessati si erano trasferiti assieme ai genitori da uno Stato membro a un altro ed erano stati presi a carico poco dopo il trasferimento. La questione da risolvere era se anche la loro residenza abituale fosse mutata, nonostante il periodo di tempo relativamente breve trascorso (alcune settimane). (27) Cfr. causa C-256/09, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez, citata alla nota 25. (28) Sentenza del 2 aprile 2009 nella causa C-523/07, A (Raccolta 2009, pag. I-2805).

26 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis La Corte ha esaminato le circostanze e ha affermato che la sola presenza fisica non è sufficiente a stabilire la residenza abituale ai fini dell articolo 8 del regolamento. Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. L intenzione dei genitori di stabilirsi con il minore in un altro Stato membro, manifestata attraverso determinate circostanze esterne, come l acquisto o l affitto di un alloggio nello Stato membro ospitante, può costituire un indizio del trasferimento della residenza abituale. Un ulteriore indizio può essere la presentazione di una domanda per ottenere un alloggio sociale presso i relativi servizi del detto Stato. La Corte ha concluso che compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Causa Mercredi (C-497/10) Nella sentenza pronunciata il 22 dicembre 2010 nella causa Mercredi (29) la Corte ha ribadito quanto statuito nella causa A, dichiarando che (29) Sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C-497/10 PPU (Raccolta 2010, pag. I-0000). la nozione di residenza abituale, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento, deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. La controversia riguardava una bambina che, al momento del trasferimento con la madre dall Inghilterra alla Francia, aveva appena due mesi. Circa due settimane dopo la proposizione di un azione a Londra, la madre avviava un procedimento in Francia. Il giudice inglese rinviava il caso alla Corte di giustizia, la quale, nella sua sentenza, ha constatato preliminarmente che la competenza dell autorità giurisdizionale di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale su un minore che si trasferisca lecitamente in un altro Stato membro è determinata mediante il criterio della residenza abituale di tale minore alla data in cui detta autorità giurisdizionale è adita. La Corte ha proseguito rilevando che, poiché gli articoli del regolamento che menzionano la nozione di residenza abituale non contengono alcun richiamo espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata di detta nozione, tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto nel quale si inseriscono le disposizioni del regolamento e dell obiettivo da esso perseguito, in particolare quello che emerge dal suo dodicesimo considerando, secondo il quale le regole di competenza da esso accolte si informano all interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.

Responsabilità genitoriale 27 La Corte ha aggiunto che l età del minore è atta a rivestire un importanza particolare. In generale, l ambiente di un minore in tenera età è essenzialmente l ambiente familiare, determinato dalla persona o dalle persone di riferimento con le quali il minore vive, da cui è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui. L ambiente sociale e familiare è essenziale per la determinazione del luogo della residenza abituale del minore ed è composto di elementi diversi a seconda della sua età, così gli elementi da prendere in considerazione nel caso di un minore in età scolare differiscono da quelli di cui si deve tener conto quando si tratti di un minore di età superiore o di un neonato. La Corte ha aggiunto che, laddove si tratti della situazione di un neonato che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro diverso da quello della sua residenza abituale nel quale è stato portato, devono essere presi particolarmente in considerazione, da una lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, dall altro, tenuto conto segnatamente dell età del minore, l origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che la madre e il minore intrattengono in quello stesso Stato membro. Come nella causa A, la Corte ha statuito che è compito del giudice nazionale determinare la residenza abituale del minore, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie. 3.2.3.3. Acquisizione di una nuova residenza abituale Se un minore si trasferisce da uno Stato membro a un altro, salvo in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno (30), l acquisizione della residenza abituale nel nuovo Stato membro dovrebbe coincidere, in linea di principio, con la perdita della residenza abituale nello Stato membro precedente. La valutazione da parte del giudice delle circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie permetterà di determinare se il minore in questione abbia acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro e, in tal caso, il momento dell acquisizione. Anche se l uso dell aggettivo abituale tende a indicare che la residenza deve essere di una certa durata per poter essere considerata stabile, non è escluso che il minore possa acquisire la residenza abituale in uno Stato membro il giorno stesso del suo arrivo o poco tempo dopo. La competenza è determinata nel momento in cui l autorità giurisdizionale è adita. Una volta che il giudice competente è stato adito, in via di principio esso conserva la giurisdizione anche se il minore acquisisce la residenza abituale in un altro Stato membro nel corso del procedimento (secondo il principio della perpetuatio fori ). Il cambiamento della residenza abituale del minore durante il procedimento non comporta pertanto, di per sé, il trasferimento della competenza. Tuttavia, nell interesse superiore del minore, l articolo 15 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di trasferire la causa, o una sua parte, (30) Cfr. capitolo 4.

28 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis dall autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito all autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore si è trasferito (31). 3.2.4. Deroghe alla norma generale aveva concesso tale diritto. Durante questo periodo le autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro non sono competenti in materia di diritto di visita. 3.2.4.2. L articolo 9 si applica se ricorrono le seguenti condizioni: Gli articoli 9, 10, 12 e 13 prevedono deroghe alla norma generale e indicano i casi in cui la competenza può essere esercitata dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro diverso da quello in cui il minore ha la residenza abituale. 3.2.4.1. Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore Articolo 9 In caso di trasferimento del minore da uno Stato membro a un altro è spesso necessario rivedere il diritto di visita o altri accordi simili al fine di adattarli alle nuove circostanze. L articolo 9 contiene una disposizione fondata sul principio secondo cui i titolari della responsabilità genitoriale sono incoraggiati ad accordarsi, prima che il trasferimento abbia luogo, sui necessari adeguamenti dei diritti e delle modalità di visita definiti anteriormente e, se ciò si dimostra impossibile, a rivolgersi all autorità giurisdizionale dello Stato della precedente residenza abituale del minore per risolvere la controversia. Questa disposizione non impedisce a una persona di trasferirsi all interno dell Unione europea, ma assicura che chi non è più in grado di esercitare il diritto di visita come in precedenza non debba rivolgersi all autorità giurisdizionale del nuovo Stato membro, ma possa richiedere, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, il necessario adeguamento all autorità giurisdizionale che (31) Cfr. punto 3.3. 3.2.4.2.1. Il diritto di visita da modificare deve essere stato concesso mediante decisione. L articolo 9 si applica soltanto nel caso in cui si desideri modificare una precedente decisione in materia di diritto di visita emanata dall autorità giurisdizionale di uno Stato membro prima del trasferimento del minore. Se il diritto di visita non era stato concesso mediante decisione, l articolo 9 non interviene e si applicano invece le altre norme sulla competenza. Le autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro saranno quindi competenti, ai sensi dell articolo 8, per decidere in materia di diritto di visita quando il minore abbia acquisito la residenza abituale in tale Stato. 3.2.4.2.2. Si applica soltanto in caso di lecito trasferimento del minore da uno Stato membro a un altro. La liceità del trasferimento deve essere stabilita in base a una decisione giudiziaria o alla legge vigente nello Stato membro d origine (comprese le norme di diritto internazionale privato). Un lecito trasferimento può avere luogo nel caso in cui il titolare della responsabilità genitoriale sia autorizzato a trasferirsi con il minore in un altro Stato membro senza il consenso dell altro titolare della responsabilità genitoriale, o se tale consenso è stato accordato. In caso di trasferimento illecito del minore, per esempio per decisione unilaterale di un titolare della responsabilità

Responsabilità genitoriale 29 genitoriale, in luogo dell articolo 9 si applica l articolo 10 (32). Se invece il mutamento della residenza abituale è dovuto al lecito trasferimento del minore in un altro Stato membro, si applica l articolo 9, purché siano soddisfatte le condizioni esposte di seguito. 3.2.4.2.3. Si applica soltanto durante il periodo di tre mesi successivo al trasferimento del minore 3.2.4.2.5. Il titolare del diritto di visita deve avere ancora la residenza abituale nello Stato membro d origine. Se il titolare del diritto di visita non ha più la residenza abituale nello Stato membro d origine, l articolo 9 non si applica e la competenza è esercitata dalle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro una volta che il minore vi abbia acquisito la residenza abituale. Il termine di tre mesi decorre dalla data del trasferimento fisico del minore dallo Stato membro d origine al nuovo Stato membro. La data del trasferimento non va confusa con quella in cui il minore acquisisce la residenza abituale nel nuovo Stato membro. Se l autorità giurisdizionale dello Stato membro d origine è adita dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla data del trasferimento, essa non è competente ai sensi dell articolo 9. 3.2.4.2.4. Il minore deve avere acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro durante il periodo di tre mesi. L articolo 9 si applica soltanto se il minore ha acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro durante il periodo di tre mesi. In caso contrario, le autorità giurisdizionali dello Stato membro d origine conservano, in via di principio, la competenza ai sensi dell articolo 8. Si deve tenere presente che, se il minore, dopo essersi trasferito e avere perso la residenza abituale nel vecchio Stato membro, non ha acquisito la residenza abituale in quello nuovo, non solo l articolo 9 non è applicabile, ma la competenza non si può fondare nemmeno sull articolo 8. In una situazione del genere, può essere necessario ricorrere alle disposizioni di cui all articolo 13 per conferire la competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. (32) Cfr. punto 4.2. 3.2.4.2.6. Il titolare del diritto di visita non deve avere accettato il trasferimento della competenza. Poiché lo scopo della disposizione è garantire al titolare del diritto di visita la possibilità di adire le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la residenza abituale per i tre mesi successivi al trasferimento del minore nel nuovo Stato membro, se detto titolare del diritto di visita è disposto ad accettare la competenza delle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro l articolo 9 non si applica. Pertanto, se il titolare del diritto di visita partecipa a un procedimento dinanzi a un giudice nel nuovo Stato membro senza contestarne la competenza, l articolo 9 non si applica e l autorità giurisdizionale del nuovo Stato membro esercita la competenza ai sensi dell articolo 8. Ne consegue che l articolo 9 non impedisce al titolare del diritto di visita di adire le autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro per il riesame del diritto di visita. 3.2.4.2.7. Non impedisce alle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro di decidere su materie diverse dal diritto di visita. L articolo 9 riguarda esclusivamente la competenza in materia di diritto di visita e non si applica ad altri aspetti della responsabilità genitoriale, come l affidamento.

30 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis L articolo 9 non impedisce dunque al titolare della responsabilità genitoriale che si è trasferito con il minore nel nuovo Stato membro di adire le autorità giurisdizionali di detto Stato per qualunque altro aspetto della responsabilità genitoriale durante il periodo di tre mesi successivo al trasferimento. 3.2.4.2.8. Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore (Articolo 9) È stata emanata una decisione sul diritto di visita dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro dal quale il minore si è trasferito ( Stato membro d origine )? SI Il minore si è trasferito lecitamente dallo Stato membro d origine a un altro Stato membro ( nuovo Stato membro )? Il minore ha acquisito la residenza abituale nel nuovo Stato membro entro il periodo di tre mesi? SI Il titolare del diritto di visita ha ancora la residenza abituale nello Stato membro d origine? SI Il titolare del diritto di visita ha partecipato a un procedimento dinanzi alle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro senza contestarne la competenza? L articolo 9 non si applica. SI SI NO NO NO NO NO L articolo 9 non si applica e le autorità giurisdizionali dell altro Stato membro esercitano la competenza quando il minore vi acquisisce la residenza abituale, ai sensi dell articolo 8. Se il trasferimento è illecito, l articolo 9 non è applicabile e si applicano invece le norme in materia di sottrazione di minori. L articolo 9 non si applica. Se il minore ha ancora la residenza abituale nello Stato membro d origine dopo tre mesi, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro conservano la competenza ai sensi dell articolo 8. L articolo 9 non si applica. Si applica l articolo 9.

Responsabilità genitoriale 31 3.2.5. Competenza nei casi di sottrazione di minori Articolo 10 La competenza nei casi di sottrazione di minori è disciplinata da una norma specifica (33). 3.2.6. Proroga della competenza Articolo 12 3.2.6.1. Possibilità limitata di scegliere l autorità giurisdizionale Per le domande relative alla responsabilità genitoriale, il regolamento prevede la possibilità limitata, e subordinata a determinate condizioni, di adire l autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il minore ha la residenza abituale nel caso in cui la domanda si ricolleghi a una domanda di divorzio proposta nell altro Stato membro o il minore abbia un legame sostanziale con quello Stato. Va rilevato che l articolo 12 non introduce un criterio di competenza in assenza di una domanda di cui al paragrafo 1 o 3. 3.2.6.2. L articolo 12 riguarda due diverse situazioni: Situazione 1: 3.2.6.2.1. Competenza dell autorità giurisdizionale adita in materia di divorzio per le domande relative alla responsabilità genitoriale Articolo 12, paragrafi 1 E 2 Quando un procedimento di divorzio è pendente dinanzi all autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità è competente anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale che si ricollegano alla domanda di divorzio, anche se il minore interessato non ha la residenza abituale in detto Stato membro e indipendentemente dal fatto che sia figlio di entrambi i coniugi. Lo stesso vale nel caso in cui l autorità giurisdizionale sia stata adita con una domanda di separazione personale o di annullamento del matrimonio. Il giudice del divorzio è competente se ricorrono le seguenti condizioni: (33) Cfr. punto 4.2. almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul minore, i coniugi e tutti i titolari della responsabilità genitoriale accettano, espressamente o adottando un comportamento inequivocabile, la competenza giurisdizionale di tale giudice, al quale spetta accertare che questa condizione sia soddisfatta alla data in cui è adito, la competenza giurisdizionale di tale giudice è conforme all interesse superiore del minore.

32 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis La competenza esercitata dal giudice del divorzio cessa non appena: Situazione 2: la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio sia passata in giudicato, venga emanata una decisione definitiva in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale ancora pendente alla data in cui la decisione sul divorzio passa in giudicato, il procedimento in materia di divorzio e responsabilità genitoriale sia terminato per un altra ragione (per esempio se le domande relative al divorzio e alla responsabilità genitoriale vengono ritirate). N.B. Nella versione in lingua inglese, gli estensori del regolamento non intendevano operare alcuna distinzione fra i termini superior interests of the child (articolo 12, paragrafo 1, lettera b)) e best interests of the child (articolo 12, paragrafo 3, lettera b)). Altre versioni linguistiche del regolamento utilizzano la stessa formulazione in entrambi i paragrafi. 3.2.6.2.2. Competenza dell autorità giurisdizionale di uno Stato membro con il quale il minore ha un legame sostanziale (34) Articolo 12, paragrafo 3 Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, dinanzi alle quali è stata proposta un azione diversa da una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sulla base delle norme sulla competenza di cui all articolo 3, sono competenti anche in materia di responsabilità genitoriale, anche qualora il minore non abbia la residenza abituale in tale Stato membro, se ricorrono le seguenti condizioni: (34) Va segnalato che, al momento della redazione, è stata proposta alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l interpretazione dell articolo 12, paragrafo 3 (cfr. causa C-656/13 (2014/C 85/19)). La domanda è stata proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 12 dicembre 2013 nella causa L / M, R e K e il giudice del rinvio chiede se l articolo 12, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che esso dà fondamento alla competenza a conoscere di un azione relativa alla responsabilità genitoriale anche nel caso in cui non sia pendente nessun altro procedimento connesso (ossia, procedimenti diversi da quelli menzionati nel paragrafo 1 ). Un altra domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l articolo 12, paragrafo 3, è stata proposta dalla Corte d appello (Inghilterra e Galles) (Divisione civile) (Regno Unito) il 2 agosto 2013 nella causa C-436/13, E / B. In questo caso, la prima questione proposta è se, in caso di proroga della competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell articolo 12, paragrafo 3, tale proroga della competenza si protragga solo sino alla pronuncia di una decisione definitiva nel procedimento in corso, o si protragga anche dopo la pronuncia di una decisione definitiva.

Responsabilità genitoriale 33 il minore ha un legame sostanziale con lo Stato membro in questione, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato. Questi fattori non sono esclusivi ed è possibile fondare il collegamento su altri; tutte le parti del procedimento accettano la competenza di tali autorità giurisdizionali espressamente o in altro modo univoco alla data in cui sono adite (in altre parole, la stessa condizione prevista nella situazione 1); la competenza di tali autorità giurisdizionali è conforme all interesse superiore del minore (anche in questo caso, la stessa condizione prevista all articolo 12, paragrafo 1, lettera b); cfr. anche la nota alla fine del punto 3.2.6.2.1). 3.2.6.2.3. Competenza fondata sull articolo 12 nel caso in cui il minore abbia la residenza abituale in uno Stato che non è parte della convenzione dell Aia del 1996 Articolo 12, paragrafo 4 Secondo l articolo 12, paragrafo 4, si presume che la competenza fondata su detto articolo sia nell interesse del minore se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell Aia del 1996 sulla tutela dei minori (35), in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato. estende alle situazioni in cui il minore abbia la residenza abituale nel territorio di tale paese terzo. Purché la competenza del giudice sia accettata in modo univoco da tutte le parti alla data in cui esso viene adito e sia conforme all interesse superiore del minore, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro esercitano la competenza. 3.2.7. Presenza del minore Articolo 13 Qualora risulti impossibile stabilire la residenza abituale del minore e l articolo 12 non sia applicabile, l articolo 13 consente al giudice dello Stato membro in cui si trova il minore di emanare decisioni in materia di responsabilità genitoriale. 3.2.8. Competenza residua Articolo 14 Qualora nessuna autorità giurisdizionale sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13, l autorità giurisdizionale può fondare la propria competenza sulle norme nazionali in materia di diritto internazionale privato. Tali decisioni devono essere riconosciute e dichiarate esecutive negli altri Stati membri secondo le disposizioni del regolamento. Così, per esempio, la possibilità limitata di proroga che consente a una parte di adire un giudice in uno Stato membro in cui il minore non risiede abitualmente, ma con il quale ha nondimeno un legame sostanziale, si (35) Cfr. capitolo 8.

34 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.3. Trasferimento delle competenze a un autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso Articolo 15 (36) 3.3.1. In quali circostanze è possibile trasferire le competenze ai sensi dell articolo 15? Il regolamento contiene una norma innovativa che, in via eccezionale, consente all autorità giurisdizionale adita e competente a conoscere del merito di trasferire le competenze all autorità giurisdizionale di un altro Stato membro se ritiene che quest ultima sia più adatta a trattare il caso. Il giudice può trasferire l intero caso o una sua parte specifica. Secondo la norma generale, la competenza spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui sono adite (articolo 8). Pertanto, la competenza non viene automaticamente trasferita nel caso in cui il minore acquisisca la residenza abituale in un altro Stato membro nel corso del procedimento. Possono tuttavia presentarsi circostanze eccezionali in cui l autorità giurisdizionale adita ( autorità giurisdizionale d origine ) non sia quella più adatta a trattare il caso. In tali circostanze, l articolo 15 consente all autorità giurisdizionale d origine di trasferire le competenze all autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, purché ciò sia conforme all interesse superiore del minore. (36) Cfr. nota 34; nella causa citata, E / B, la Corte è stata invitata a pronunciarsi su una seconda questione riguardante l effetto dell articolo 15: Se l articolo 15 [ ] consenta alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro di trasferire la competenza qualora nessun procedimento relativo al minore sia pendente. Al momento della redazione, la Corte non ha ancora statuito. Una volta che è stato trasferito all autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, il caso non può più essere trasferito a un terzo giudice (considerando 13). Il trasferimento è soggetto alle seguenti condizioni: Il minore deve avere un legame particolare con l altro Stato membro. L articolo 15, paragrafo 3, elenca le cinque situazioni in cui tale legame sussiste ai sensi del regolamento: il minore ha acquisito la residenza abituale nell altro Stato membro dopo che l autorità giurisdizionale d origine è stata adita, l altro Stato membro è la precedente residenza abituale del minore, l altro Stato membro è il paese di cui il minore è cittadino, l altro Stato membro è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale, il minore possiede beni nell altro Stato membro e la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all amministrazione, alla conservazione o all alienazione di tali beni. Inoltre, entrambe le autorità giurisdizionali devono essere convinte che il trasferimento corrisponda all interesse superiore del minore. Per accertarsene, i giudici effettuano una valutazione basata sulle particolari circostanze del caso e a tal fine collaborano direttamente o attraverso le rispettive autorità centrali.

Responsabilità genitoriale 35 3.3.2. Chi avvia il trasferimento? Il trasferimento può essere effettuato: su richiesta di parte, su iniziativa dell autorità giurisdizionale, se almeno una delle parti è d accordo, su iniziativa di un autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, se almeno una delle parti è d accordo. 3.3.3. Qual è la procedura? L autorità giurisdizionale che riceve la richiesta di trasferimento o intende trasferire il caso di sua iniziativa ha due possibilità: interrompere l esame del caso e invitare le parti a presentare domanda all autorità giurisdizionale dell altro Stato membro, chiedere direttamente all autorità giurisdizionale dell altro Stato membro di assumere la competenza. Nel primo caso l autorità giurisdizionale d origine fissa un termine entro il quale le parti devono adire le autorità giurisdizionali dell altro Stato membro. Decorso inutilmente tale termine, il caso non viene trasferito e la competenza continua a essere esercitata dall autorità giurisdizionale d origine. Il regolamento non prescrive un termine specifico, ma dovrebbe essere abbastanza breve per garantire che il trasferimento non comporti inutili ritardi ai danni del minore e delle parti. L autorità giurisdizionale che ha ricevuto la richiesta di trasferimento deve decidere, entro sei settimane dalla data in cui è adita, se accettare o no il trasferimento. Se non lo accetta, la competenza per l intero caso continua a essere esercitata dall autorità giurisdizionale d origine. La questione da valutare è se, nelle particolari circostanze del caso, il trasferimento corrisponda all interesse superiore del minore. La valutazione dovrebbe fondarsi sul principio della fiducia reciproca e sull assunto che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri sono in via di principio competenti a trattare il caso. Le autorità centrali possono svolgere un ruolo importante fornendo ai giudici informazioni sulla situazione nell altro Stato membro. 3.3.4. Alcuni aspetti pratici 3.3.4.1. Il giudice che intenda trasferire il caso come fa a sapere quale sia l autorità competente dell altro Stato membro? Per individuare l autorità competente dell altro Stato membro il giudice può utilizzare l Atlante giudiziario europeo in materia civile. L Atlante giudiziario identifica le autorità giurisdizionali competenti a livello territoriale nei vari Stati membri, fornendo anche gli estremi per contattarle (denominazione, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, ecc. cfr. Atlante giudiziario (37) ). Il giudice può inoltre ricevere assistenza a tal fine dalle autorità centrali designate a norma del regolamento, che sono tenute a prestarla ai sensi dell articolo 55, lettera c) (38). (37) http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/. (38) Cfr. capitolo 7.

36 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.3.4.2. Come comunicano i giudici? L articolo 15 prevede che le autorità giurisdizionali collaborino, direttamente o attraverso le autorità centrali, ai fini del trasferimento. La comunicazione tra i giudici interessati può essere particolarmente utile per valutare se, nel caso specifico, le condizioni per il trasferimento siano soddisfatte, segnatamente se esso sia conforme all interesse superiore del minore. Se i due giudici parlano e/o capiscono una lingua comune, non dovrebbero esitare a contattarsi direttamente per telefono o posta elettronica (39). Altri sistemi di comunicazione offerti dalle tecnologie moderne, come le conferenze telefoniche, possono risultare utili. In caso di problemi linguistici i giudici possono avvalersi di un interprete, se le risorse lo consentono. Anche le autorità centrali possono offrire assistenza ai giudici. 3.3.4.3. Chi è responsabile della traduzione dei documenti? I meccanismi della traduzione non sono disciplinati dall articolo 15. I giudici dovranno cercare di trovare una soluzione pragmatica che risponda alle esigenze e alle circostanze specifiche del caso. Fatto salvo il diritto processuale dello Stato interessato, la traduzione può non essere necessaria se il caso è trasferito a un giudice in grado di comprendere la lingua del procedimento. Qualora si dimostri necessaria, la traduzione potrebbe limitarsi ai documenti più importanti. Anche le autorità centrali possono venire in aiuto fornendo traduzioni non ufficiali (40). I giudici terranno le parti e i rispettivi legali informati, ma spetta loro stabilire le procedure e le garanzie appropriate nel contesto del caso concreto. (39) La conferenza dell Aia di diritto internazionale privato ha portato alla creazione della rete internazionale dei giudici dell Aia, tra le cui finalità figura quella di facilitare la comunicazione diretta fra i giudici nel contesto del diritto internazionale di famiglia. La conferenza dell Aia ha elaborato alcuni orientamenti generali per le comunicazioni giudiziarie. In proposito, si rimanda al sito Internet della conferenza: http://www.hcch.net/upload/ haguenetwork.pdf e http://www.hcch.net/upload/brochure_djc_en.pdf. Esiste anche una rete dei magistrati dell Unione europea esperti in diritto di famiglia, che opera nell ambito della struttura della rete giudiziaria europea in materia civile. (40) Cfr. punto 3.3.4.1 e nota 38.

Responsabilità genitoriale 37 3.3.4.4. Trasferimento delle competenze a un autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso Articolo 15 Quando l autorità giurisdizionale di uno Stato membro ( Stato membro A ) è stata investita di una controversia per la quale è competente ai sensi degli articoli da 8 a 14 del regolamento, essa può, in via eccezionale, trasferire il caso o una sua parte specifica all autorità giurisdizionale di un altro Stato membro ( Stato membro B ), se ricorrono le seguenti condizioni: Il minore ha uno dei legami particolari elencati all articolo 15, paragrafo 3, con lo Stato membro B? SI L autorità giurisdizionale dello Stato membro A ha ricevuto la richiesta di una parte o di un autorità giurisdizionale dello Stato membro B o intende trasferire il caso di sua iniziativa? SI L autorità giurisdizionale dello Stato membro A ritiene che il trasferimento corrisponda all interesse superiore del minore? SI NO NO NO Il caso non può essere trasferito. Il caso non può essere trasferito. Il caso non può essere trasferito. Almeno una delle parti accetta il trasferimento? SI NO Il caso non può essere trasferito. L autorità giurisdizionale dello Stato membro A ha due possibilità: O a) Chiedere all autorità giurisdizionale dello Stato membro B di assumere la competenza. L autorità giurisdizionale dello Stato membro B deve valutare se il trasferimento corrisponda all interesse superiore del minore. SI NO O b) Interrompere l esame del caso e invitare le parti ad adire l autorità giurisdizionale dello Stato membro B entro un termine prestabilito. L autorità giurisdizionale dello Stato membro B è adita entro il termine previsto. O L autorità giurisdizionale dello Stato membro B non è adita entro il termine previsto. L autorità giurisdizionale dello Stato membro B accetta la competenza entro sei settimane. L autorità giurisdizionale dello Stato membro B declina la propria competenza. La competenza continua a essere esercitata dall autorità giurisdizionale dello Stato membro A. La competenza continua a essere esercitata dall autorità giurisdizionale dello Stato membro A.

38 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.4. Cosa succede se sono promosse azioni in due Stati membri? 3.4.1. Domande analoghe riguardanti lo stesso minore proposte in due Stati membri diversi Articolo 19, paragrafo 2 È possibile che le parti promuovano azioni in materia di responsabilità genitoriale riguardanti lo stesso minore e aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo in Stati membri diversi. Ciò può dare luogo a procedimenti paralleli e, di conseguenza, all adozione di decisioni incompatibili sulla stessa questione. L articolo 19, paragrafo 2, disciplina la situazione in cui in Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale: sullo stesso minore e aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tale situazione, l articolo 19, paragrafo 2, prevede che la competenza sia assunta, in via di principio, dall autorità giurisdizionale preventivamente adita. L autorità giurisdizionale successivamente adita deve sospendere il procedimento e attendere che l altra autorità decida in merito alla propria competenza. Se l autorità giurisdizionale preventivamente adita si ritiene competente, l altra autorità è tenuta a declinare la propria competenza. L autorità successivamente adita può proseguire il procedimento soltanto se quella preventivamente adita si dichiara incompetente o decide di trasferire il caso ai sensi dell articolo 15 e l autorità giurisdizionale successivamente adita accetta il trasferimento. 3.4.2. Domande di tipo diverso riguardanti lo stesso minore proposte in due Stati diversi Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 20 Perché il meccanismo previsto dall articolo 19, paragrafo 2, intervenga, le domande proposte nei due Stati membri devono essere entrambe domande di merito sulla responsabilità genitoriale. Se, invece, la domanda nel primo Stato membro è diretta a ottenere provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi dell articolo 20, eventuali domande relative alla responsabilità genitoriale sullo stesso minore proposte successivamente in un altro Stato membro non rientrano nell ambito di applicazione dell articolo 19, paragrafo 2. Il ragionamento alla base di questa norma è che i provvedimenti provvisori non sono esecutivi nell altro Stato membro e di conseguenza non vi è alcun rischio di contraddizione fra le decisioni. Esempio: la situazione seguente ha dato luogo a due cause esaminate dalla Corte di giustizia dell Unione europea. La controversia riguardava due minori nati nello Stato membro A, il cui padre era cittadino di tale Stato membro e la madre era cittadina dello Stato membro B. Poco dopo la nascita, la relazione tra i genitori si deteriorava e la madre manifestava l intenzione di tornare nello Stato membro B con i figli. I genitori concludevano un accordo in base al quale la madre avrebbe potuto condurre entrambi i figli con sé nello Stato membro B. Uno dei figli, il maschio, era in grado di viaggiare, mentre l altro, la femmina, non poteva lasciare l ospedale perché gravemente malata; la madre partiva per lo Stato membro B con il figlio.

Responsabilità genitoriale 39 Tuttavia il padre, non sentendosi più vincolato dall accordo, che non era stato approvato dall autorità competente, avviava un procedimento dinanzi all autorità giurisdizionale dello Stato membro A al fine di ottenere la concessione di provvedimenti provvisori, in particolare l affidamento provvisorio di entrambi i figli; i provvedimenti venivano adottati. Successivamente la madre promuoveva un azione distinta dinanzi all autorità giurisdizionale dello Stato membro B per chiedere l affidamento del minore. Entro i termini prescritti, il padre tentava di far riconoscere nello Stato membro B, a norma del regolamento, l esecutività della decisione relativa all affidamento provvisorio a proprio favore, concesso dall autorità giurisdizionale dello Stato membro A. Il giudice dello Stato membro B sottoponeva alla Corte di giustizia dell Unione europea una questione pregiudiziale, chiedendo se le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti, relative al riconoscimento e all esecuzione delle decisioni, fossero applicabili anche ai provvedimenti provvisori esecutivi concernenti il diritto di affidamento ai sensi dell articolo 20. La Corte ha risposto che la decisione in favore del padre, nella misura in cui concedeva provvedimenti provvisori in materia di diritto di affidamento rientranti nell ambito di applicazione dell articolo 20 del regolamento, non poteva essere eseguita ai sensi dell articolo 21 del regolamento (41). Nell azione distinta promossa dalla madre nello Stato membro B, intesa a ottenere l affidamento del figlio maschio, il giudice competente tentava di mettersi in contatto con il proprio omologo nello Stato membro A al fine di accertare la natura precisa del procedimento pendente dinanzi a (41) Cfr. sentenza del 15 luglio 2010 nella causa C-256/09, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez (Raccolta 2010, pag. I-7353) ( Purrucker I ). quest ultimo e, in particolare, della decisione da esso emanata. Per vari motivi, i giudici non riuscivano a comunicare fra loro nonostante l intervento del magistrato di collegamento dello Stato membro A; in assenza di un accordo fra i genitori, il giudice dello Stato membro B riteneva dunque di non poter procedere senza prima interpellare la Corte di giustizia in via pregiudiziale (42). Le questioni proposte in questa seconda causa sono state esaminate dalla Corte nel contesto e alla luce della decisione da essa adottata nella prima causa di cui sopra. Con la prima questione si chiedeva se le disposizioni di cui all articolo 19, paragrafo 2, riguardanti la litispendenza e le connessioni, trovino applicazione qualora, come pareva nella fattispecie, all autorità giurisdizionale in questo caso dello Stato membro A adita per decidere della responsabilità genitoriale sia chiesta solo l adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell articolo 20 del regolamento e l autorità giurisdizionale di un altro Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del regolamento in questo caso dello Stato membro B sia adita successivamente dall altra parte, con una domanda avente il medesimo oggetto, perché prenda una decisione nel merito, in via provvisoria o a titolo definitivo. La Corte ha risposto che in tali circostanze le disposizioni di cui all articolo 19, paragrafo 2, non sono applicabili. La Corte di giustizia si è dovuta pronunciare anche riguardo alla durata del periodo che deve trascorrere prima che l autorità giurisdizionale adita successivamente adotti una decisione sulla competenza dell autorità giurisdizionale preventivamente adita a conoscere nel merito le domande proposte. La Corte ha statuito che, quando, come nel caso in questione, (42) Cfr. sentenza del 9 novembre 2010 nella causa C-296/10, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez (Raccolta 2010, pag. I-11163) ( Purrucker II ).

40 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis l autorità giurisdizionale dello Stato membro B, adita successivamente nel merito, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che eccepisce la litispendenza, presso l autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l autorità centrale, non dispone di alcun elemento che permetta di determinare l oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi all autorità giurisdizionale dello Stato membro A, in particolare di dimostrare la competenza di quest ultima conformemente al regolamento e, a causa di particolari circostanze, l interesse del minore richieda l adozione, da parte dell autorità giurisdizionale dello Stato membro B, di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello dell autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta, decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo ragionevole deve tenere conto dell interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia. Come si può far riconoscere e rendere esecutiva una decisione in un altro Stato membro? 3.5. Riconoscimento ed esecuzione Generalità provvisori a norma dell articolo 20 non è considerata esecutiva ai sensi del regolamento al di fuori dello Stato membro nel quale è stata emanata (43). L istanza deve essere presentata all autorità giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il riconoscimento e l esecuzione sono richiesti. Le autorità giurisdizionali designate dagli Stati membri a tal fine figurano nell elenco 1 (44). L autorità giurisdizionale competente deve dichiarare, senza indugio, che la decisione è esecutiva in tale Stato membro. In questa fase, né la parte contro la quale l esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni al giudice. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell Unione europea ha confermato che la parte contro la quale è stata emanata la decisione non può presentare istanza, a norma dell articolo 31, per far dichiarare che la decisione non può essere riconosciuta o eseguita (45). Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione e presentare osservazioni in questa fase. Se l opposizione è proposta dalla parte richiedente, la parte contro la quale l esecuzione viene fatta valere deve essere chiamata a comparire davanti all autorità giurisdizionale dell opposizione. 3.5.1. Procedura per il riconoscimento e l esecuzione Articoli 21 e 23-39 Ogni parte interessata può chiedere che una decisione in materia di responsabilità genitoriale, emanata da un autorità giurisdizionale di uno Stato membro, sia o non sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro ( exequatur ). Una decisione che concede provvedimenti (43) Cfr. punto 3.4.2 e causa Purrucker I, citata alla nota 41. (44) GU C 85 del 23.3.2013, pag. 6. (45) Cfr. sentenza dell 11 luglio 2008 nella causa C-195/08 PPU, Inga Rinau (Raccolta 2008, pag. I-5271).

Responsabilità genitoriale 41 3.5.2. Motivi per rifiutarsi di riconoscere o dichiarare esecutiva una decisione relativa alla responsabilità genitoriale Articolo 23 L autorità giurisdizionale può rifiutarsi di dichiarare esecutiva la decisione soltanto se: ciò è manifestamente contrario all ordine pubblico dello Stato membro richiesto; salvo i casi d urgenza, il minore non ha avuto la possibilità di essere ascoltato nel procedimento che ha condotto alla decisione; la decisione è stata resa in assenza di una parte alla quale non era stata notificata o comunicata la domanda giudiziale in tempo utile e in modo tale da permetterle di presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che tale parte abbia accettato inequivocabilmente la decisione; la parte che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale non ha avuto la possibilità di essere ascoltata; la decisione è incompatibile con un altra decisione alle condizioni di cui all articolo 23, lettere e) ed f); la causa riguarda il collocamento del minore in un altro Stato membro e la procedura prevista dall articolo 56 non è stata rispettata. 3.5.3. Opposizione contro la decisione relativa alla dichiarazione di esecutività Articolo 33 Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione. L opposizione è proposta davanti all autorità giurisdizionale designata a tal fine da ciascuno Stato membro, indicata all elenco 2 (46). In questa fase, entrambe le parti possono presentare osservazioni al giudice. 3.5.4. Patrocinio a spese dello Stato e altre forme di assistenza Articolo 50 e articolo 55, lettera b) Quando richiede l exequatur, l istante può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se aveva diritto a usufruirne nello Stato membro d origine. Il beneficiario può inoltre essere assistito dalle autorità centrali, le quali hanno il compito di fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in un altro Stato membro. 3.5.5. Riconoscimento e dichiarazione di esecutività di atti pubblici e accordi Articolo 46 Come illustrato ai punti 3.1.3.2 e 3.1.3.3, la procedura per il riconoscimento e l esecuzione si applica anche agli atti pubblici e agli accordi aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d origine. Questi sono quindi riconosciuti e dichiarati esecutivi in altri Stati membri alle stesse condizioni previste per le decisioni. (46) GU C 85 del 23.3.2013, pag. 6.

42 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.5.6. Nessun requisito di legalizzazione dei documenti Articolo 52 Qualora sia richiesto il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l esecuzione di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento, non è richiesta alcuna legalizzazione dei documenti necessari a tal fine. Per esempio, la decisione sull affidamento o il certificato riguardante l esecutività di tale decisione non sono soggetti ad alcuna procedura di legalizzazione o altre formalità analoghe in relazione con il riconoscimento o l esecuzione in un altro Stato membro. 3.5.7. Deroghe alla procedura generale per il riconoscimento e l esecuzione Articolo 40 3.5.7.1. Decisioni relative al diritto di visita e al ritorno del minore ai sensi dell articolo 11, paragrafi da 6 a 8 Articoli 41 e 42 La procedura descritta ai punti precedenti si applica in linea generale alle decisioni relative alla responsabilità genitoriale, per esempio in materia di affidamento. Il regolamento contempla tuttavia due situazioni nelle quali tale procedura non si applica e la decisione deve essere riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento. Tali deroghe riguardano il diritto di visita (cfr. punto 3.6.3) e il ritorno del minore in seguito a illecito trasferimento o mancato ritorno (cfr. punto 4.4.7). In ciascuna di queste situazioni, il regolamento stabilisce che non è necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e le disposizioni concernenti l opposizione e i motivi di cui all articolo 23 non sono applicabili. È invece prevista una procedura in base alla quale il giudice d origine rilascia un certificato che, unitamente alla copia della decisione cui si riferisce, è sufficiente a consentire l esecuzione diretta della decisione. Per maggiori informazioni su questi certificati si rimanda rispettivamente ai punti 3.6.3 e seguenti, per quanto riguarda il diritto di visita, e ai punti 4.4.7 e seguenti per quanto riguarda il ritorno del minore. 3.5.7.2. Certificato per l esecuzione di una decisione che dispone il ritorno del minore Articolo 42 e allegato IV Il certificato da rilasciare per l esecuzione di una decisione che dispone il ritorno di un minore in seguito a trasferimento illecito, richiesto per le decisioni emanate ai sensi dell articolo 11, paragrafo 8, deve contenere le seguenti informazioni: (a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità. N.B. Ai sensi di questa disposizione, il giudice che ha adottato la decisione e che rilascia il certificato è tenuto ad ascoltare il minore, a meno che lo ritenga inopportuno alla luce delle informazioni relative alla sua età e alla sua maturità. Se questa condizione non è soddisfatta, il giudice non dovrebbe rilasciare il certificato; (b) tutte le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; (c) l autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento contro il ritorno del minore emesso dall autorità

Responsabilità genitoriale 43 giurisdizionale dell altro Stato membro conformemente all articolo 13 della convenzione dell Aia del 1980. Inoltre, se l autorità giurisdizionale adotta misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, tali misure devono essere indicate nel certificato, nell apposito spazio previsto al punto 14. Il giudice rilascia il certificato di sua iniziativa. 3.5.7.3. Documenti relativi all esecuzione Articolo 45 La parte che chiede l esecuzione deve produrre copia della decisione e il certificato rilasciato ai sensi dell articolo 41 o 42, compilato nella lingua della decisione. Se l esecuzione è chiesta nell altro Stato membro, occorre fornire la traduzione della parte pertinente del certificato nella lingua ufficiale di tale Stato membro. Per quanto riguarda il diritto di visita, va allegata la traduzione delle modalità specifiche per l esercizio del diritto di visita indicate al punto 12 del certificato. Riguardo al ritorno del minore, occorre fornire la traduzione delle modalità di esecuzione delle misure adottate per assicurare il ritorno, indicate al punto 14 del certificato. 3.6. Norme in materia di diritto di visita Riconoscimento ed esecuzione Articoli 40 e 41 3.6.1. Diritto di visita direttamente riconosciuto ed esecutivo ai sensi del regolamento Articoli 40 e 41 Uno dei principali obiettivi del regolamento è assicurare che il minore durante l infanzia possa mantenere i contatti con tutti i titolari della responsabilità genitoriale dopo la separazione, anche se vivono in Stati membri diversi (47). Il regolamento facilita l esercizio del diritto di visita a livello transfrontaliero garantendo che una decisione sul diritto di visita emanata in uno Stato membro sia direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro, a condizione che sia corredata di un certificato rilasciato dal giudice che l ha adottata (48). Ciò non impedisce ai titolari della responsabilità genitoriale, se lo desiderano, di chiedere il riconoscimento e l esecuzione di una decisione tramite la procedura di exequatur ai sensi delle disposizioni pertinenti del regolamento (cfr. articolo 40, paragrafo 2, e punto 3.5). (47) Il regolamento dà così espressione al principio sancito agli articoli 9 e 10 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che si applica ai minori fino a 18 anni; cfr. articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea ( GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389). (48) Cfr. punto 3.6.7.

44 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.6.2. Che cosa prevede il diritto di visita? Articolo 2, punto 10 Il diritto di visita comprende, in particolare, il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo. Le norme in materia di diritto di visita si applicano a qualunque diritto di visita, indipendentemente da chi ne sia il beneficiario. Conformemente alla legislazione nazionale, il diritto di visita può essere attribuito al genitore non affidatario o ad altri membri della famiglia, come i nonni o terze persone. Il diritto di visita può includere tutte le forme di contatto fra il minore e l altra persona, compresi, per esempio, i contatti telefonici o tramite Skype, Internet o posta elettronica. Le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione si applicano soltanto alle decisioni che conferiscono il diritto di visita. Il riconoscimento di una decisione che respinge una domanda relativa al diritto di visita è invece disciplinato dalle norme generali sul riconoscimento. 3.6.3. Quali sono le condizioni per il rilascio del certificato? Articoli 40 e 41 e allegato III La decisione sul diritto di visita è direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro, purché sia corredata di un certificato rilasciato dal giudice d origine che ha emanato la decisione. Il certificato ha lo scopo di garantire che determinate garanzie procedurali sono state rispettate durante il procedimento nello Stato membro d origine. Il giudice d origine rilascia il certificato dopo aver verificato che le seguenti garanzie procedurali siano state rispettate: tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità; in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese o, se è stata notificata o comunicata nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente. Anche se non è prescritto dal regolamento, nel caso in cui decida di non ascoltare il minore perché lo ritiene inopportuno in ragione della sua età o maturità, il giudice può considerare buona prassi includere nella decisione una descrizione delle misure adottate per determinare l età

Responsabilità genitoriale 45 e il grado di maturità del minore e dei motivi per i quali quest ultimo non ha avuto la possibilità di essere ascoltato. Se le garanzie procedurali non sono state rispettate, la decisione non è direttamente riconosciuta ed esecutiva in altri Stati membri e a tal fine le parti dovranno presentare domanda di exequatur (cfr. parte 3.5). 3.6.4. Certificato Articolo 41, paragrafo 2 Il giudice d origine rilascia il certificato nella lingua della decisione, sulla base del modello standard di cui all allegato III. Oltre a indicare che le garanzie procedurali di cui sopra sono state rispettate, il certificato contiene anche informazioni di carattere pratico intese a facilitare l esecuzione della decisione. Tali informazioni possono comprendere, per esempio, i nomi e gli indirizzi dei titolari della responsabilità genitoriale e dei minori interessati, eventuali modalità pratiche di esercizio del diritto di visita, obblighi specifici imposti al titolare del diritto di visita o all altro genitore e restrizioni connesse all esercizio del diritto stesso. Tutti gli obblighi concernenti il diritto di visita menzionati nel certificato sono, in via di principio, direttamente esecutivi ai sensi delle relative disposizioni. 3.6.5. In quale momento il giudice d origine deve rilasciare il certificato? Articolo 41, paragrafi 1 e 3 Il momento in cui il giudice d origine deve rilasciare il certificato dipende dalla probabilità che, all atto della pronuncia della decisione, il diritto di visita riguardi un caso che rivesta un carattere transfrontaliero. 3.6.5.1. Diritto di visita che riguarda un caso transfrontaliero Se, all atto della pronuncia della decisione, il diritto di visita riguarda un caso che riveste carattere transfrontaliero, per esempio se un genitore del minore interessato risiede o prevede di trasferirsi in un altro Stato membro, il giudice rilascia il certificato di sua iniziativa ( ex officio ) quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Il diritto nazionale di molti Stati membri prevede che le decisioni sulla responsabilità genitoriale siano esecutive nonostante un eventuale ricorso. Se la legislazione nazionale non prevede l esecutività della decisione in caso di ricorso pendente, il regolamento conferisce al giudice d origine il diritto di dichiararla esecutiva. Lo scopo è prevenire opposizioni dilatorie finalizzate a ritardare indebitamente l esecuzione della decisione.

46 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 3.6.5.2. Diritto di visita che non riguarda un caso transfrontaliero Se, all atto della pronuncia della decisione, nulla indica che il diritto di visita sarà esercitato a livello transfrontaliero, il giudice non è tenuto a rilasciare il certificato. Tuttavia, se le circostanze indicano che sussiste la possibilità, reale o potenziale, che il diritto di visita sarà esercitato in una caso transfrontaliero, il giudice può considerare buona prassi rilasciare il certificato unitamente alla decisione. Ciò può avvenire, per esempio, quando l autorità giurisdizionale in questione è situata nei pressi del confine con un altro Stato membro, o quando i titolari della responsabilità genitoriale sono cittadini di Stati membri diversi. Se il caso acquisisce successivamente carattere transfrontaliero, per esempio perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale si trasferisce in un altro Stato membro, ciascuna delle parti può richiedere in tale momento al giudice d origine che ha emanato la decisione il rilascio del certificato. 3.6.6. Il certificato è impugnabile? Articolo 43 e considerando 24 No, il rilascio del certificato non è soggetto a mezzi di impugnazione. Se il giudice d origine ha commesso un errore nella compilazione e il certificato non rispecchia correttamente il contenuto della decisione, è possibile presentare domanda di rettifica. In tal caso si applica il diritto nazionale dello Stato membro d origine. 3.6.7. Quali sono gli effetti del certificato? Articolo 41, paragrafo 1, e articolo 45 La decisione che conferisce il diritto di visita, corredata del certificato, è direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria una procedura per ottenere la dichiarazione di esecutività. Il fatto che la decisione sul diritto di visita sia corredata del certificato significa che il titolare di tale diritto può chiedere che la decisione sia riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna procedura intermedia ( exequatur ). Inoltre, l altra parte non può opporsi al riconoscimento della decisione. Di conseguenza, non è necessario richiedere la dichiarazione di esecutività di una decisione sul diritto di visita, né è possibile opporsi al riconoscimento della decisione sulla base dei motivi elencati all articolo 23. Il certificato relativo alla decisione è rilasciato dall autorità giurisdizionale dello Stato membro d origine, purché siano state rispettate determinate garanzie procedurali. La parte che intende chiedere l esecuzione del diritto di visita in un altro Stato membro deve produrre copia della decisione e il certificato. La traduzione del certificato non è

necessaria, ad eccezione del punto 12 relativo alle modalità pratiche di esercizio del diritto di visita. 3.6.8. La decisione deve essere considerata equivalente a una decisione pronunciata nello Stato membro dell esecuzione Articoli 44 e 47 Il certificato garantisce che, ai fini del riconoscimento e dell esecuzione in un altro Stato membro, la decisione sia considerata equivalente a una decisione pronunciata in tale Stato membro. diritto di visita possa comunque essere eseguito, il regolamento conferisce all autorità giurisdizionale dello Stato membro dell esecuzione la facoltà di stabilire le modalità pratiche necessarie per organizzare l esercizio del diritto di visita, rispettando gli elementi essenziali della decisione. L articolo 48 non conferisce all autorità giurisdizionale dell esecuzione la competenza a conoscere del merito. Di conseguenza, le modalità pratiche stabilite a norma di questa disposizione cessano di essere applicabili allorché l autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito emana una decisione posteriore. Il fatto che una decisione sia direttamente riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro significa che deve essere trattata alla stregua di una decisione nazionale ed essere riconosciuta ed eseguita alle stesse condizioni che si applicherebbero a una decisione pronunciata in tale Stato membro. Se una delle parti non ottempera volontariamente a una decisione sul diritto di visita, l altra parte può richiederne l esecuzione direttamente alle autorità dello Stato membro dell esecuzione. Il procedimento di esecuzione non è disciplinato dal regolamento, ma dal diritto nazionale (cfr. capitolo 5). 3.6.9. Facoltà dell autorità giurisdizionale dello Stato membro dell esecuzione di stabilire modalità pratiche per l esercizio del diritto di visita Articolo 48 L esecuzione può risultare difficoltosa o persino impossibile se le informazioni sulle modalità per l esercizio del diritto di visita fornite nella decisione sono scarse o assenti. Per assicurare che in tali situazioni il

4. Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 49 4.1. Introduzione generale Articoli 10, 11, 40, 42, 55 e 62 4.1.1. Relazione con la convenzione dell Aia del 1980 Articoli 60 e 62 e considerando 17 La convenzione dell Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ( convenzione dell Aia del 1980 ) è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell Unione europea e continua a essere applicata fra questi ultimi nei casi di sottrazione di minori. Essa è tuttavia integrata da alcune disposizioni del regolamento applicabili in tali situazioni. Per quanto riguarda l efficacia della convenzione dell Aia del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri, le norme del regolamento prevalgono su quelle della convenzione nella misura in cui queste riguardino materie disciplinate dal regolamento stesso. 4.1.2. Effetto deterrente rispetto alla sottrazione di minori da parte dei genitori La convenzione dell Aia del 1980 e il regolamento hanno l obiettivo comune di fungere da deterrente rispetto alla sottrazione di minori da parte dei genitori da uno Stato membro a un altro. Tuttavia, qualora ciò si verifichi, sia la convenzione sia il regolamento mirano ad assicurare il rientro immediato del minore nello Stato membro d origine (49). Ai fini della convenzione e del regolamento, la sottrazione di minori riguarda sia il trasferimento illecito sia il mancato ritorno del minore (50). Quanto segue si applica in entrambe le situazioni. 4.1.3. Descrizione generale del funzionamento del regolamento per quanto riguarda la sottrazione di minori Quando un minore viene illecitamente trasferito da uno Stato membro ( Stato membro d origine ) a un altro ( Stato membro richiesto ), il regolamento garantisce che le autorità giurisdizionali dello Stato membro d origine conservino la competenza a decidere in materia di affidamento, nonostante la sottrazione. Quando una domanda per il ritorno del minore viene presentata all autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto, quest ultima applica la convenzione dell Aia del 1980 quale integrata dalle disposizioni del regolamento. Se il giudice dello Stato membro richiesto decide di non disporre il ritorno del minore in base ai motivi previsti all articolo 13 della convenzione, esso deve trasmettere immediatamente una copia del provvedimento contro il ritorno al giudice competente dello Stato membro d origine ( giudice d origine ), il quale può poi esaminare la questione dell affidamento su richiesta di una delle parti, qualora non sia già stato adito in proposito. Se il giudice d origine adotta una decisione che prevede il ritorno del minore, tale decisione è direttamente riconosciuta ed eseguibile nello Stato membro richiesto senza necessità di exequatur (cfr. punto 4.4.7 e diagramma al punto 4.4.9). (49) Cfr. considerando 17 del regolamento e, tra l altro, articolo 1, lettera a), e articolo 12 della convenzione dell Aia del 1980. (50) Cfr. articolo 2, punti 9 e 11, del regolamento e articoli 3, 4 e 5 della convenzione.

50 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 4.1.4. Principi fondamentali delle norme in materia di sottrazione di minori 1. In seguito al trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, in via di principio le autorità giurisdizionali dello Stato membro d origine conservano la competenza (cfr. diagramma al punto 4.2.2). 2. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto devono assicurare il ritorno immediato del minore (cfr. diagramma al punto 4.3.6). 3. Se l autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto decide di non disporre il ritorno del minore in forza dell articolo 13 della convenzione, deve trasmettere una copia della decisione all autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d origine, che ne informa le parti. Le due autorità giurisdizionali cooperano fra loro (cfr. diagramma al punto 4.4.9). 4. Se l autorità giurisdizionale dello Stato membro d origine decide di disporre il ritorno del minore, l exequatur non è necessario e la decisione è direttamente eseguibile nello Stato membro richiesto (cfr. diagramma al punto 4.4.9) (51). 5. Le autorità centrali dello Stato membro d origine e dello Stato membro richiesto cooperano fra loro e prestano assistenza alle autorità giurisdizionali nei loro compiti (52). 4.1.5. Importanza del ruolo svolto dai magistrati A titolo di osservazione generale, è bene ricordare che la complessità e la natura dei problemi affrontati nei vari strumenti internazionali in materia di sottrazione di minori richiedono giudici specializzati e di elevata competenza. Sebbene l organizzazione delle autorità giurisdizionali sia esclusa dall ambito di applicazione del regolamento, le esperienze degli Stati membri che hanno attribuito la competenza a conoscere le cause che ricadono nella convenzione dell Aia del 1980 a un numero limitato di autorità o giudici sono positive ed evidenziano un miglioramento in termini di qualità e di efficienza. La cooperazione internazionale fra magistrati esperti in diritto di famiglia si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni. Esiste ora una rete in espansione di giudici in grado di contribuire a ottimizzare il funzionamento della convenzione e del regolamento per quanto riguarda la sottrazione di minori e altre questioni riguardanti i minori. In molti paesi sono stati nominati magistrati di collegamento che possono agevolare le comunicazioni giudiziarie e fornire consulenza e sostegno ai colleghi nazionali e degli altri Stati membri riguardo ai vari aspetti che tali casi presentano (53). (51) Nella sentenza del 1 luglio 2010 nella causa C-211/10 PPU, Povse / Alpago (Raccolta 2010, pag. I-06673), la Corte di giustizia dell Unione europea ha precisato, tra l altro, che, perché una decisione ai sensi dell articolo 11, paragrafo 8, che dispone il ritorno di un minore sia esecutiva, non occorre necessariamente che il procedimento dinanzi al giudice d origine abbia condotto all adozione di una decisione riguardante l affidamento del minore; cfr. capitolo 5. (52) Cfr. articolo 55 del regolamento e articolo 7 della convenzione. (53) Per informazioni sulla rete internazionale dei giudici dell Aia, cfr. http://www. hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=21; cfr. anche nota 39; la rete europea dei magistrati esperti in diritto di famiglia opera nell ambito della rete giudiziaria europea in materia civile.

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 51 4.2. Problemi di competenza nei casi di sottrazione di minori 4.2.1. Prevenzione del trasferimento di competenza dopo la sottrazione Articolo 10 4.2.1.1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro d origine conservano la competenza Al fine di scoraggiare la sottrazione di minori da parte dei genitori da uno Stato membro a un altro, l articolo 10 garantisce che l autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento illecito o mancato ritorno ( Stato membro d origine ) conservi la competenza a decidere nel merito anche dopo la sottrazione. La competenza può essere attribuita alle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro ( Stato membro richiesto ) soltanto in base a condizioni molto restrittive (cfr. diagramma al punto 4.2.2). 4.2.1.2. Situazioni limitate in cui le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto acquisiscono la competenza Il regolamento consente l attribuzione della competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto soltanto in due situazioni: Situazione 1: il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato membro richiesto e tutti i titolari del diritto di affidamento hanno accettato la sottrazione. Situazione 2: il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato membro richiesto e vi ha soggiornato almeno per un anno da quando i titolari del diritto di affidamento hanno avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza del luogo in cui il minore si trovava, e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e, inoltre, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore entro un anno da quando il genitore al quale è stato sottratto ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza del luogo in cui il minore si trovava; la domanda di ritorno presentata è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui sopra; è stato emanato un provvedimento contro il ritorno nello Stato membro richiesto e le autorità giurisdizionali di entrambi gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti richiesti dall articolo 11, paragrafo 6, ma il procedimento è stato archiviato a norma dell articolo 11, paragrafo 7, perché le parti non hanno presentato osservazioni entro tre mesi dalla notifica; l autorità giurisdizionale d origine competente ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore. Va ricordato che, in questo contesto, la Corte di giustizia dell Unione europea ha precisato che la condizione di cui all articolo 10, lettera b), punto iv), deve essere interpretata in senso restrittivo e la decisione deve essere definitiva. Una decisione che concede un provvedimento provvisorio e cautelare non soddisfa quindi questa condizione e non può dare luogo al trasferimento della competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore è stato condotto (54). (54) Cfr. causa C-211/10, Povse / Alpago, citata alla nota 51, punti da 39 a 49.

52 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 4.2.2. Competenza nei casi di sottrazione di minori Effetto dell articolo 10 Esempio: un minore è trasferito illecitamente dallo Stato membro A allo Stato membro B, dove rimane. Quale autorità giurisdizionale è competente a decidere nel merito? NO È competente l autorità giurisdizionale dello Stato membro A NO SITUAZIONE 1 Il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato membro B e tutti i titolari del diritto di affidamento accettano la sottrazione. SITUAZIONE 2 Il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato membro B e vi ha soggiornato per più di un anno da quando i titolari del diritto di affidamento hanno avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza del luogo in cui si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e ricorre una delle quattro condizioni seguenti: il titolare del diritto di affidamento interessato non ha presentato domanda di ritorno del minore entro un anno da quando ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza del luogo in cui il minore si trovava, o il titolare del diritto di affidamento ha ritirato la domanda di ritorno entro un anno e non è stata presentata una nuova domanda entro tale termine, o l autorità giurisdizionale dello Stato membro B ha deciso di non disporre il ritorno del minore e ha trasmesso una copia della sua decisione all autorità competente dello Stato membro A, ma nessuna delle parti ha chiesto a quest ultima di esaminare il caso entro il termine fissato all articolo 11, paragrafo 7, o su richiesta di una delle parti, l autorità giurisdizionale dello Stato membro A ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore. SI SI È competente l autorità giurisdizionale dello Stato membro B

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 53 4.3. Norme volte a garantire il ritorno immediato del minore Articolo 11, paragrafi da 1 a 5 4.3.1. L autorità giurisdizionale applica la convenzione dell Aia del 1980 quale integrata dalle disposizioni di cui all articolo 11, paragrafi da 1 a 5 Quando l autorità giurisdizionale di uno Stato membro riceve una domanda di ritorno di un minore in forza della convenzione dell Aia del 1980, essa applica le norme della convenzione, integrate dalle disposizioni di cui all articolo 11, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (cfr. diagramma al punto 4.3.6). A tal fine, può essere utile consultare la giurisprudenza concernente l applicazione della convenzione, disponibile nella banca dati INCADAT istituita dalla Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato (55). Anche la relazione esplicativa e le guide pratiche relative alla convenzione possono risultare utili (cfr. sito Internet della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato) (56). Esiste altresì una guida pratica, elaborata dalla rete giudiziaria europea in materia civile, che fornisce informazioni sui metodi di trattamento e di esame dei casi concernenti il ritorno (57). (55) http://www.incadat.com/; la banca dati INCADAT ora contiene anche le cause che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento, nonché quelle esaminate dalla Corte di giustizia dell Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell uomo. (56) http://www.hcch.net/index_en.php; http://www.hcch.net/index_en.php?act=text. display&tid=21; http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications. details&pid=2779. (57) Cfr. https://e-justice.europa.eu/content_parental_child_abduction-309-en. do?clang=en. 4.3.2. L autorità giurisdizionale valuta se abbia avuto luogo una sottrazione Articolo 2, punto 11, lettere a) e b) L autorità giurisdizionale deve anzitutto stabilire se abbia avuto luogo un trasferimento illecito o mancato ritorno. La definizione fornita all articolo 2, punto 11, del regolamento è molto simile a quella di cui all articolo 3 della convenzione dell Aia del 1980 e comprende il trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore in violazione dei diritti di affidamento ai sensi della legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sottrazione. 4.3.2.1. Significato di diritto di affidamento Articolo 2, punti 9 e 11 Va da sé che la nozione di diritto di affidamento è al centro della valutazione volta a stabilire se vi sia stato o no un trasferimento illecito o mancato ritorno. Il significato di questa espressione non va determinato esclusivamente in base alla legislazione dello Stato membro della residenza abituale del minore interessato. Esso è autonomo e deve rispecchiare i termini del regolamento e della convenzione. Può essere necessario esaminare l esistenza e l esercizio del diritto di affidamento anche alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, considerato che l articolo 7 della Carta, corrispondente all articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell uomo, stabilisce che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare. Conformemente all articolo 51 della Carta, nell attuazione del diritto dell Unione, le istituzioni dell Unione e gli Stati membri devono rispettare i diritti, osservare i principi e promuoverne l applicazione (58). (58) Cfr. sentenza del 5 ottobre 2010 nella causa C-400/10 PPU, McB / L.E. (Raccolta 2010, pag. I-8965).

54 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Esempio: Questa necessità si è presentata in una causa esaminata dalla Corte di giustizia dell Unione europea riguardante i genitori non coniugati di tre minori. Secondo la legislazione della residenza abituale dei minori, il padre non poteva esercitare il diritto di affidamento senza una decisione giudiziaria o un accordo. I minori venivano condotti dalla madre in un altro Stato membro e il padre intentava un ricorso per ottenere il ritorno dei figli ai sensi della convenzione dell Aia, quale integrata dal regolamento. Il padre chiedeva l applicazione dell articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, asserendo che il regolamento va interpretato nel senso che il diritto di affidamento è acquisito per legge dal padre naturale qualora questi conduca con i figli la stessa vita familiare di una famiglia fondata sul matrimonio. Su tali basi, il trasferimento dei minori sarebbe stato illecito ai sensi del regolamento e della convenzione del 1980. Nel caso in questione, la Corte ha affermato che occorre tenere conto della Carta soltanto ai fini dell interpretazione del regolamento e non per procedere a una valutazione del diritto nazionale (59). Su queste basi, e alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo, non si poteva concludere che il padre fosse stato privato della possibilità di acquisire il diritto di affidamento. A tal fine poteva rivolgersi all autorità giurisdizionale e il giudice sarebbe stato in grado di valutare se conferirgli tale diritto, tenendo conto dell interesse superiore dei minori. La Corte ha statuito che l articolo 7 della Carta non impedisce a uno Stato membro di prevedere, nel suo diritto interno, che un padre non coniugato possa acquisire il diritto di affidamento soltanto previo ottenimento di una decisione giudiziaria che gli attribuisca tale diritto, idoneo a rendere illecito il trasferimento del minore in questione dallo Stato membro della sua residenza abituale, ai sensi dell articolo 2, punto 11, del regolamento. 4.3.2.2. Esercizio effettivo del diritto di affidamento individuale e congiunto Articolo 2, punto 11, lettera b) Il trasferimento o trattenimento del minore è considerato illecito se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi (articolo 2, punto 11, lettera b), del regolamento). Detta disposizione del regolamento precisa che l affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell altro titolare della responsabilità genitoriale. Di conseguenza, il trasferimento di un minore da uno Stato membro a un altro senza il necessario consenso si configura come sottrazione di minore ai sensi del regolamento. Se il trasferimento è lecito ai sensi del diritto nazionale, può essere applicato l articolo 9 del regolamento (60). 4.3.3. L autorità giurisdizionale deve sempre disporre il ritorno del minore se questi può essere protetto nello Stato membro d origine Articolo 11, paragrafo 4 Il regolamento rafforza il principio secondo cui l autorità giurisdizionale deve disporre il ritorno immediato del minore, limitando le deroghe previste all articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell Aia del 1980 allo stretto necessario. Il principio è che il minore deve sempre rientrare se può essere protetto nello Stato membro d origine. (59) Ibid. (60) Cfr. punto 3.2.4.

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 55 Ai sensi dell articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell Aia del 1980, l autorità giurisdizionale non è tenuta a ordinare il ritorno qualora sussista il rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o di trovarsi in una situazione intollerabile. Il regolamento si spinge oltre ed estende l obbligo di disporre il ritorno del minore ai casi in cui il ritorno potrebbe esporre il minore a tali pericoli, ma sia dimostrato che sono state previste misure adeguate per assicurare la sua protezione dopo il ritorno. L autorità giurisdizionale deve effettuare una valutazione sulla base delle circostanze di fatto. Non è sufficiente che nello Stato membro d origine esistano procedure per la protezione del minore: è necessario accertare che le autorità dello Stato membro d origine abbiano adottato provvedimenti concreti per proteggere il minore in questione. In genere, per il giudice è difficile valutare le circostanze di fatto nello Stato membro d origine. L assistenza delle autorità centrali dello Stato membro d origine è indispensabile per valutare se siano state adottate misure di protezione in tale paese e se queste siano idonee ad assicurare l adeguata protezione del minore dopo il suo ritorno. 4.3.4. Audizione del minore Articolo 11, paragrafi 2 e 5 (61) 4.3.4.1. Il minore e la parte richiedente devono avere la possibilità di essere ascoltati Il regolamento rafforza il diritto del minore di essere ascoltato durante il procedimento. Di conseguenza, l autorità giurisdizionale deve assicurare che il (61) Cfr. anche il capitolo 6. minore possa essere ascoltato, a meno che lo ritenga inopportuno in ragione della sua età e del suo grado di maturità (62) (cfr. capitolo 6, punto 6.2). Il regolamento non stabilisce i criteri per la determinazione dell età o del grado di maturità richiesto, né la procedura da seguire per sentire il minore. L autorità giurisdizionale non può inoltre rifiutare di disporre il ritorno del minore se la parte che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata. Tenuto conto del termine ristretto, l audizione dovrebbe essere condotta nella maniera più rapida ed efficiente possibile. 4.3.4.2. Ricorso al regolamento sull assunzione delle prove È possibile avvalersi delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell assunzione delle prove in materia civile o commerciale ( regolamento sull assunzione delle prove ). Detto regolamento facilita la cooperazione fra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri ai fini dell assunzione delle prove in materia civile e commerciale, compresi i casi attinenti al diritto di famiglia. L autorità giudiziaria può chiedere all autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro di procedere all assunzione delle prove oppure procedere direttamente essa stessa all assunzione delle prove nell altro Stato membro. Poiché il giudice deve decidere entro sei settimane in merito al ritorno del minore, la richiesta deve necessariamente essere eseguita senza indugio e ben prima del termine generale di novanta giorni prescritto dall articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sull assunzione delle prove. L uso della videoconferenza e della teleconferenza, previsto all articolo 10, paragrafo 4, di detto regolamento, può risultare particolarmente utile per l assunzione delle prove nei casi riguardanti minori. (62) L articolo 12, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo contiene una disposizione analoga; cfr. anche articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea.

56 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 4.3.5. L autorità giurisdizionale deve adottare una decisione entro il termine di sei settimane Articolo 11, paragrafo 3 L autorità giurisdizionale deve utilizzare le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale ed emanare il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda di ritorno del minore. Questo termine può essere superato soltanto nel caso in cui circostanze eccezionali non consentano di rispettarlo. Per quanto riguarda le decisioni che dispongono il ritorno del minore, l articolo 11, paragrafo 3, non specifica se tali decisioni, che devono essere emanate entro sei settimane, siano esecutive entro lo stesso termine. Tuttavia questa è la sola interpretazione idonea a garantire l effettivo rispetto dell obiettivo di assicurare il ritorno immediato del minore entro il termine perentorio. Tale obiettivo può risultare compromesso se il diritto nazionale prevede la possibilità di impugnare la decisione che dispone il ritorno e di sospenderne l esecutività, senza imporre un termine per il procedimento di ricorso. A tal fine si possono prevedere diverse procedure, per esempio: (a) il diritto nazionale può escludere la possibilità di impugnare la decisione che prevede il ritorno del minore, o (b) il diritto nazionale può prevedere la possibilità di proporre ricorso, ma stabilire che la decisione che dispone il ritorno del minore è esecutiva anche in pendenza del ricorso; (c) nel caso in cui il diritto nazionale preveda la possibilità di proporre ricorso con sospensione dell esecutività della decisione, gli Stati membri possono istituire procedure: per dichiarare esecutiva la decisione, se le circostanze di fatto lo richiedono e garantire un rapido trattamento del ricorso, in modo da assicurare il rispetto del termine di sei settimane. L esigenza di garantire un procedimento rapido si applica mutatis mutandis anche ai provvedimenti contro il ritorno, al fine di accertare rapidamente la situazione del minore. Per questi motivi, gli Stati membri devono fare il possibile per assicurare che il provvedimento che dispone il ritorno, emanato entro il termine prescritto di sei settimane, sia esecutivo. Le modalità atte a conseguire questo obiettivo sono stabilite nella legislazione nazionale.

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 57 4.3.6. Ritorno del minore Confronto tra le disposizioni della convenzione dell Aia del 1980 e quelle del regolamento N.B. Le disposizioni del regolamento (articolo 11, paragrafi da 2 a 5) prevalgono sulle disposizioni corrispondenti della convenzione. Obbligo di disporre il ritorno del minore Deroga a tale obbligo Audizione del minore Audizione del titolare del diritto di affidamento che non ha sottratto il minore Termine per il trattamento delle domande di ritorno Disposizioni della convenzione dell Aia del 1980 Articolo 12: L autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito illecitamente ( giudice ) in via di principio ordina il ritorno immediato del minore se è trascorso un periodo inferiore a un anno dalla sottrazione. Articolo 13, paragrafo 1, lettera b): Il giudice non è tenuto a ordinare il ritorno del minore se sussiste un fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici e psichici o di trovarsi in una situazione intollerabile. Articolo 13, paragrafo 2: Il giudice può rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore se questi si oppone e ha raggiunto un età e un grado di maturità tali che sia opportuno tenere conto della sua opinione. Disposizioni del regolamento Articolo 11, paragrafi da 2 a 5: Il regolamento conferma e rafforza questo principio. Articolo 11, paragrafo 4: Il giudice non può rifiutare di ordinare il ritorno del minore in ragione del fatto che sarebbe esposto a pericoli, qualora sia dimostrato che le autorità dello Stato membro d origine hanno previsto misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Articolo 11, paragrafo 2: Il giudice assicura che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento, se ciò non appare inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità. (nessuna disposizione) Articolo 11, paragrafo 5: Il giudice non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata. Articoli 2 e 11: Articolo 2: Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d urgenza a loro disposizione. Articolo 11: Il giudice deve procedere d urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore. Se non delibera entro sei settimane, è possibile domandargli di esporre i motivi del ritardo. Articolo 11, paragrafo 3: Il giudice utilizza le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale. Il giudice emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano.

58 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 4.4. Cosa succede se l autorità giurisdizionale decide che il minore non deve rientrare? Articolo 11, paragrafi 6 e 7 4.4.1. L autorità giurisdizionale competente trasmette una copia del provvedimento contro il ritorno all autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d origine. Considerate le condizioni rigorose stabilite all articolo 13 della convenzione dell Aia del 1980 e all articolo 11, paragrafi da 2 a 5, del regolamento, nella grande maggioranza dei casi le autorità giurisdizionali decidono di ordinare il ritorno del minore. Tuttavia, nei casi eccezionali in cui l autorità giurisdizionale decide di non disporre il ritorno del minore ai sensi dell articolo 13 della convenzione dell Aia del 1980, il regolamento stabilisce una procedura specifica all articolo 11, paragrafi 6 e 7. Tale procedura prevede che l autorità giurisdizionale che ha emanato il provvedimento contro il ritorno del minore, che sia definitivo o ancora impugnabile, trasmetta una copia della sua decisione e dei pertinenti documenti all autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d origine (63). La trasmissione può essere effettuata direttamente da un autorità all altra, oppure tramite le autorità centrali dei due Stati membri. L autorità giurisdizionale dello Stato membro d origine deve ricevere i documenti entro un mese dall emanazione del provvedimento contro il ritorno. A meno che non sia già stata adita da una delle parti, l autorità giurisdizionale d origine deve informare le parti e invitarle a presentare (63) Cfr. causa C-195/08 PPU, Inga Rinau (Raccolta 2008, pag. I-5271). osservazioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché indichino se desiderano che l autorità giurisdizionale esamini la questione dell affidamento del minore. Se le parti non presentano osservazioni entro il termine di tre mesi, l autorità giurisdizionale archivia il procedimento. L autorità giurisdizionale d origine esamina il caso se almeno una delle parti presenta osservazioni a tal fine. Sebbene il regolamento non fissi un termine entro cui procedere, l obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che la decisione sia adottata quanto prima possibile. 4.4.2. A quale autorità giurisdizionale deve essere trasmesso il provvedimento contro il ritorno? Articolo 11, paragrafo 6 Il provvedimento contro il ritorno e i pertinenti documenti devono essere trasmessi all autorità giurisdizionale competente a decidere nel merito. Se l autorità giurisdizionale dello Stato membro d origine ha precedentemente emanato una decisione riguardante il minore in questione, in via di principio i documenti devono essere trasmessi a tale autorità giurisdizionale. In assenza di una decisione, le informazioni vanno trasmesse all autorità giurisdizionale competente in base alla legislazione di tale Stato membro, nella maggior parte dei casi l autorità giurisdizionale del luogo in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione. L Atlante giudiziario europeo in materia civile può essere un utile strumento per individuare l autorità competente dell altro Stato

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 59 membro (64). Anche le autorità centrali designate a norma del regolamento possono fornire assistenza ai giudici per individuare l autorità competente dell altro Stato membro (cfr. capitolo 7). 4.4.3. Quali documenti devono essere trasmessi e in quale lingua? Articolo 11, paragrafo 6 L articolo 11, paragrafo 6, prevede che l autorità giurisdizionale che ha emanato il provvedimento contro il ritorno trasmetta una copia del provvedimento e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice. Spetta al giudice che ha adottato la decisione decidere quali documenti siano pertinenti. A tal fine, il giudice deve fornire una corretta rappresentazione degli elementi più importanti, evidenziando i fattori che hanno influenzato la decisione. In genere, si tratta dei documenti sui quali il giudice ha fondato la propria decisione, tra cui, per esempio, eventuali rapporti redatti dai servizi sociali riguardo alla situazione del minore. L altra autorità giurisdizionale deve ricevere i documenti entro un mese dall emanazione del provvedimento. L articolo 11, paragrafo 6, non stabilisce i meccanismi della traduzione. I giudici devono cercare di trovare una soluzione pragmatica che risponda alle esigenze e alle circostanze del caso. Fatto salvo il diritto processuale dello Stato interessato, la traduzione può non essere necessaria se il caso è trasferito a un giudice che comprende la lingua del procedimento. Se la traduzione risulta necessaria, può limitarsi ai documenti più rilevanti. Anche le autorità centrali possono prestare assistenza, fornendo traduzioni non (64) https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters- 88-en.do. ufficiali. Se non è possibile eseguire la traduzione entro il termine di un mese, essa dovrà essere eseguita nello Stato membro d origine. 4.4.4. L autorità giurisdizionale d origine è competente a trattare nel merito la causa nella sua integralità Articolo 10, lettera b), punti iii) e iv), articolo 11, paragrafo 7, e articolo 42 L autorità giurisdizionale d origine che adotta una decisione in virtù dell articolo 11, paragrafo 7, è competente a trattare nel merito la causa nella sua integralità, in quanto autorità giurisdizionale della residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o mancato ritorno. La sua competenza non si limita quindi alla decisione sull affidamento del minore, ma il giudice può anche decidere su altri aspetti della responsabilità genitoriale, tra cui, per esempio, il diritto di visita. In via di principio, il giudice dovrebbe essere nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se il genitore che ha sottratto il minore avesse adito l autorità giurisdizionale d origine per chiedere la modifica di una decisione precedente sull affidamento o l autorizzazione del cambio della residenza abituale del minore. È possibile che la persona che presenta domanda di ritorno del minore non avesse la stessa residenza del minore prima della sottrazione, o anche che tale persona sia disposta ad accettare il cambio della residenza abituale del minore nell altro Stato membro, purché il suo diritto di visita sia modificato di conseguenza. 4.4.5. Il procedimento dinanzi all autorità giurisdizionale d origine Articolo 11, paragrafo 7, e articolo 42 Il giudice d origine deve osservare alcune norme di procedura durante l esame del caso. Il rispetto di tali norme gli consentirà poi di rilasciare il certificato di cui all articolo 42, paragrafo 2.

60 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Il giudice d origine deve garantire che: tutte le parti abbiano la possibilità di essere ascoltate; il minore abbia la possibilità di essere ascoltato, a meno che ciò sia considerato inopportuno in ragione della sua età e del suo grado di maturità. N.B. Ciò significa che spetta al giudice d origine decidere se ascoltare o no il minore, dopo averne valutato l età e il grado di maturità. Se questa condizione non è soddisfatta, non dovrebbe rilasciare il certificato; nella sua decisione ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa il provvedimento contro il ritorno. 4.4.6. Ritorno del minore in seguito a sottrazione Alcuni aspetti pratici 4.4.6.1. Come può il giudice dello Stato membro d origine tenere conto dei motivi sui quali si basa il provvedimento contro il ritorno? (65) È necessaria la cooperazione tra i due giudici perché il giudice d origine possa tenere adeguatamente conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa il provvedimento contro il ritorno. Se i due giudici parlano e/o capiscono una lingua comune, non dovrebbero esitare a (65) Cfr. anche punto 3.3.4. prendere contatto diretto fra loro tramite telefono o posta elettronica (66). In caso di problemi linguistici, possono farsi assistere dalle autorità centrali (cfr. capitolo 7). 4.4.6.2. Come può l autorità giurisdizionale dello Stato membro d origine condurre l audizione del genitore e del minore che non si trovano in tale Stato? Poiché la persona che ha sottratto il minore e il minore stesso probabilmente non si recheranno nello Stato membro d origine per partecipare al procedimento, è necessario che la loro testimonianza possa essere resa dallo Stato membro in cui si trovano. A tal fine è possibile avvalersi delle modalità previste dal regolamento sull assunzione delle prove (cfr. punto 4.3.4.2). 4.4.6.3. Attenuazione degli effetti delle sanzioni penali nello Stato membro d origine È necessario tenere conto anche del fatto che in alcuni Stati membri la sottrazione di minori configura reato. Questi Stati membri devono adottare misure idonee a garantire che la persona che ha sottratto il minore possa partecipare al procedimento giudiziario nello Stato membro d origine senza incorrere in sanzioni penali. Un altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere modalità specifiche per consentire il libero passaggio della persona interessata verso e dallo Stato membro d origine, in modo da facilitarne la partecipazione al procedimento dinanzi al giudice di tale Stato. (66) Cfr. https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_ matters-88-en.do.

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 61 4.4.6.4. Esito del procedimento ai sensi dell articolo 11, paragrafi 6 e 7 Se l autorità giurisdizionale d origine adotta una decisione che non prescrive il ritorno del minore, il procedimento è archiviato. La competenza a decidere nel merito è quindi attribuita all autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente condotto, se il minore ha la sua residenza abituale in tale Stato (cfr. diagrammi ai punti 4.3.6 e 4.4.9). Se, invece, l autorità giurisdizionale d origine adotta una decisione che dispone il ritorno del minore, tale decisione è direttamente riconosciuta ed esecutiva nell altro Stato membro, purché sia corredata di un certificato (cfr. punto 4.4.7 e diagramma al punto 4.4.9). Questa decisione prevale inoltre su un eventuale provvedimento contro il ritorno del minore emanato dall autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto in forza dei motivi previsti all articolo 13 della convenzione dell Aia del 1980 (67). Esempio: I fatti Una bambina, figlia di genitori coniugati ma separati che vivevano nello Stato membro A e avevano avviato un procedimento di divorzio in tale Stato, veniva condotta dalla madre nello Stato membro B con il consenso del padre, accordato in base al fatto che entrambe sarebbero rientrate dopo un periodo di vacanza di due settimane. Né la minore né la madre facevano ritorno nello Stato membro A. Vari procedimenti giudiziari avviati nei due Stati membri Poco dopo la partenza della bambina e della madre per lo Stato membro B, il giudice dello Stato membro A affidava provvisoriamente la minore al padre. Tale decisione veniva successivamente confermata e il ricorso interposto dalla madre veniva respinto. Il padre presentava inoltre all autorità giurisdizionale dello Stato membro B una domanda di ritorno della minore, ai sensi della convenzione dell Aia del 1980. La domanda veniva respinta in primo grado, ma la corte di appello riformava tale decisione e ordinava il ritorno della minore. Quest ultima decisione non veniva eseguita, in quanto l autorità giurisdizionale dello Stato membro B, su istanza della madre, ne sospendeva a più riprese l esecuzione. La madre chiedeva quindi la riapertura del procedimento relativo al ritorno. Sebbene l istanza venisse respinta in primo e in secondo grado, in terzo grado il giudice sospendeva infine l esecuzione della decisione che ordinava il ritorno della minore fino alla propria pronuncia nel merito. A questo punto, erano trascorsi circa diciotto mesi dalla partenza della bambina per lo Stato membro B. (67) Cfr. articolo 11, paragrafo 8, del regolamento; cfr. anche causa C-195/08 PPU, Inga Rinau, nella quale un provvedimento contro il ritorno del minore è stato riformato dopo che il genitore al quale il minore era stato sottratto ha ottenuto dall autorità giurisdizionale d origine una decisione che gli attribuiva il diritto di affidamento e prescriveva il ritorno del minore.

62 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis L avvocato del padre trasmetteva una copia del provvedimento contro il ritorno nella lingua originale all autorità centrale dello Stato membro A, la quale la comunicava al giudice competente in materia di affidamento di detto Stato. Una traduzione del provvedimento e dei pertinenti documenti veniva poi inviata all autorità giurisdizionale dello Stato membro A tramite le autorità centrali. Successivamente l autorità giurisdizionale dello Stato membro A rilasciava un certificato ai sensi dell articolo 42, avendo pronunciato il divorzio e affidato definitivamente la bambina al padre, e ordinava il ritorno della minore nello Stato membro A. Il successivo ricorso proposto dalla madre veniva respinto. La madre tentava di opporsi all esecuzione della decisione che ordinava il ritorno, emanata dal giudice dello Stato membro A con il relativo certificato, dinanzi all autorità giurisdizionale dello Stato membro B. La corte di appello respingeva l istanza della madre, ritenendo che non avesse il diritto di chiedere il non riconoscimento della decisione certificata, la quale doveva essere direttamente eseguita senza che fossero necessari procedimenti intermedi. Infine, la corte di cassazione dello Stato membro B sottoponeva la questione alla Corte di giustizia dell Unione europea. La decisione della Corte: La Corte è stata chiamata, fra l altro, a esaminare se l adozione da parte di un giudice dello Stato membro d origine, in questo caso lo Stato membro A, di un provvedimento di ritorno del minore e il rilascio del certificato di cui all articolo 42 del regolamento siano conformi agli obiettivi e alle procedure di cui al regolamento stesso nel caso in cui un giudice dello Stato membro in cui il minore è trattenuto illecitamente, in questo caso il giudice di appello dello Stato membro B, abbia adottato un provvedimento di ritorno del minore nello Stato membro d origine. La Corte ha così risposto: una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato dal giudice dello Stato membro B e portato a conoscenza del giudice dello Stato membro A, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all articolo 42 del regolamento, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. La procedura di cui agli articoli 40, 41 e 42 prevede che le decisioni adottate ai sensi di detti articoli possano essere dichiarate esecutive dal giudice d origine indipendentemente da qualsiasi possibilità di impugnazione, tanto nello Stato membro d origine quanto in quello dell esecuzione. Inoltre, non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all autenticità di tale certificato ed essendo quest ultimo stato redatto conformemente al modello standard di cui all allegato IV del regolamento, l opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata e al giudice adito spetta solo assicurare che il provvedimento certificato sia eseguito direttamente e immediatamente, al fine di garantire il ritorno immediato del minore. Commento: Questa sentenza illustra chiaramente che la procedura di cui all articolo 11, paragrafi da 6 a 8, va intesa come indipendente da qualsiasi altra procedura di riconoscimento ed esecuzione prevista dal regolamento. Una volta che un provvedimento contro il ritorno di un minore sia stato emanato in forza dell articolo 13 della convenzione dell Aia del 1980, indipendentemente dal fatto che sia o no impugnabile, una decisione successiva che prescrive il ritorno ai sensi dell articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento deve essere eseguita a norma dell articolo 42. In questo modo, l obiettivo del regolamento di assicurare che il ritorno del minore nello Stato membro della sua residenza abituale possa avvenire al più presto è rispettato.

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 63 4.4.6.5. Effetto della decisione che dispone il ritorno Articolo 11, paragrafo 8 Si deve ricordare che la Corte di giustizia dell Unione europea ha precisato che la decisione del giudice della residenza abituale del minore che disponga o prescriva il ritorno del minore rientra nell ambito di applicazione delle disposizioni di cui all articolo 11, paragrafo 8, anche qualora non sia preceduta da una decisione definitiva sul diritto di affidamento del minore. Ciò risponde alla necessità di assicurare che, in caso di trasferimento o trattenimento illecito, il minore rientri al più presto nello Stato della sua residenza abituale (68). La situazione è diversa, tuttavia, allorché il certificato di cui all articolo 42 è rilasciato prematuramente in relazione a una decisione emessa nello Stato d origine prima dell emanazione di un provvedimento contro il ritorno nello Stato richiesto. In tal caso, nonostante il certificato, qualora sia necessario procedere all esecuzione, si dovrà seguire la procedura per la dichiarazione di esecutività (69). 4.4.6.6. Procedimenti paralleli nello Stato richiesto e nello Stato della residenza abituale del minore Articolo 11, paragrafi da 6 a 8 Secondo le disposizioni di cui all articolo 11, paragrafi da 6 a 8, qualora siano avviati procedimenti paralleli concernenti il ritorno, nello Stato richiesto e, nel merito, nello Stato della residenza abituale del minore, e le autorità giurisdizionali del primo emanino un provvedimento contro il ritorno in base all articolo 13 della convenzione dell Aia del 1980, il (68) Cfr. causa C-211/10 PPU, Povse / Alpago, punti 51 e segg. (69) Cfr. causa C-195/08 PPU, Inga Rinau, punti 68 e 69. procedimento deve comunque essere trasferito ai sensi dell articolo 11, paragrafo 6, nonostante la possibilità di impugnazione del provvedimento contro il ritorno nel primo Stato. In via di principio, ciò non crea problemi perché, ai sensi dell articolo 11, paragrafo 8, se l autorità giurisdizionale dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale emana una decisione che prescrive il ritorno, tale decisione deve comunque essere eseguita. Il rischio di conflitto nell esecuzione delle due decisioni è escluso, perché o entrambi i giudici prescrivono il ritorno, nel qual caso il richiedente può scegliere a quale provvedimento dare esecuzione, oppure la decisione del giudice della residenza abituale è esecutiva ai sensi dell articolo 11, paragrafo 8. Se il giudice dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale attribuisce il diritto di affidamento al genitore che ha sottratto il minore prima che il procedimento relativo al ritorno sia concluso nello Stato richiesto, è probabile che ciò sia considerato equivalente all accettazione ai fini del procedimento relativo al ritorno. In tal caso, il provvedimento di ritorno sarà rifiutato e il giudice dello Stato in cui il minore ha la residenza abituale non adotterà un provvedimento per disporre il ritorno del minore in tale Stato. Infine, anche quando, come nella causa Inga Rinau (70), il procedimento relativo al ritorno porta da ultimo a una decisione che dispone il ritorno dopo che il giudice della residenza abituale ha adottato una decisione che prescrive il ritorno del minore in tale Stato, non dovrebbe sussistere un conflitto, in quanto entrambe le decisioni sono esecutive, la seconda ai sensi del regolamento e la prima ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto; questo aspetto non è trattato nel regolamento. (70) Cfr. note 45 e 69.

64 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 4.4.7. Abolizione dell exequatur per la decisione dell autorità giurisdizionale d origine che prescrive il ritorno del minore Articoli 40 e 42 4.4.7.1. Il giudice d origine prescrive il ritorno del minore dopo un provvedimento contro il ritorno Come descritto al punto 4.3, il giudice investito di una domanda di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell Aia del 1980 deve applicare le disposizioni della convenzione, integrate dall articolo 11 del regolamento. Se il giudice richiesto decide, in base all articolo 13 della convenzione, di non prescrivere il ritorno del minore, il giudice d origine avrà l ultima parola sul rientro del minore. Se il giudice d origine adotta una decisione che dispone il ritorno del minore, è importante garantire che tale decisione possa essere eseguita rapidamente nell altro Stato membro. Per questo motivo, il regolamento prevede che tali decisioni giudiziarie siano direttamente riconosciute ed esecutive nell altro Stato membro, a condizione che siano corredate di un certificato. La conseguenza di questa norma è duplice: a) non è più necessario richiedere l exequatur e b) non è possibile opporsi al riconoscimento della decisione, la quale deve essere certificata se soddisfa le condizioni descritte al punto 4.4.5. 4.4.7.2. Il giudice d origine rilascia un certificato Il giudice d origine deve rilasciare il certificato utilizzando il modello standard di cui all allegato IV nella lingua della decisione. Il giudice deve inserire tutte le informazioni richieste nell allegato, indicando anche se la decisione è esecutiva nello Stato membro d origine al momento del rilascio. In via di principio il giudice d origine rilascia il certificato quando la decisione diventa esecutiva, il che in genere significa che il termine per proporre ricorso è scaduto. Tuttavia questa norma non è assoluta e il giudice d origine può, se lo ritiene necessario, dichiarare che la decisione è esecutiva nonostante il ricorso (71). Il regolamento conferisce questo diritto al giudice anche se questa possibilità non è prevista dal diritto nazionale. Lo scopo è evitare che ricorsi dilatori ritardino indebitamente l esecuzione della decisione. 4.4.7.3. Rettifica del certificato Articolo 43 e considerando 24 Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione. Se il giudice d origine ha commesso un errore nella compilazione del certificato e questo non rispecchia correttamente la decisione, è possibile presentare domanda di rettifica al giudice d origine. In tal caso si applica il diritto nazionale dello Stato membro d origine. La parte che intende richiedere l esecuzione della decisione che prevede il ritorno del minore deve produrre una copia del provvedimento e il certificato. Non è necessario tradurre il certificato, ad eccezione del punto 14 relativo alle misure adottate dalle autorità dello Stato membro d origine al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. (71) Cfr. punto 4.4.6.4.

Norme in materia di sottrazione internazionale di minori all interno dell Unione europea 65 4.4.8. Nuovo trasferimento del minore in un altro Stato membro Articolo 42 Si deve ricordare che la decisione del giudice d origine è automaticamente esecutiva in tutti gli Stati membri, non solo in quello in cui è stato emanato il provvedimento contro il ritorno. Ciò risulta chiaramente dalla formulazione dell articolo 42, paragrafo 1, e corrisponde agli obiettivi e allo spirito del regolamento. Il trasferimento del minore in un altro Stato membro non ha dunque alcun effetto sulla decisione del giudice d origine. Non è necessario avviare un nuovo procedimento per il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell Aia del 1980, è sufficiente far valere la decisione del giudice d origine.

66 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 4.4.9. Diagramma della procedura in caso di sottrazione di minore dopo l emanazione di un provvedimento contro il ritorno Articolo 11, paragrafi 6 e 7 Giudice dello Stato membro A Il minore è trasferito illecitamente dallo Stato membro A allo Stato membro B Giudice dello Stato membro B Il giudice dello Stato membro B riceve una domanda di ritorno del minore. Applica la convenzione dell Aia del 1980 e il regolamento (articolo 11, paragrafi da 1 a 5). Dopo aver ricevuto copia del provvedimento contro il ritorno, il giudice invita le parti a presentare osservazioni entro tre mesi (articolo 11, paragrafo 7). Se le parti presentano osservazioni, il giudice esamina la questione dell affidamento (articolo 11, paragrafo 7). Se le parti non presentano osservazioni, il procedimento è archiviato (articolo 11, paragrafo 7, secondo comma). Se il giudice decide, in base all articolo 13 della convenzione, che il minore non deve rientrare, trasmette una copia della decisione al giudice competente dello Stato membro A (articolo 11, paragrafo 6). Il giudice decide che il minore deve rientrare nello Stato membro A. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro B acquisiscono la competenza se il minore ha la residenza abituale in tale Stato (articolo 10, lettera b), punto iii)). (Article 10(b)(iii)). La decisione del giudice prevede il ritorno del minore. La decisione è corredata di un certificato (articolo 42). La decisione del giudice non prevede il ritorno del minore. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro B acquisiscono la competenza (articolo 10, lettera b), punto iv)). La decisione, corredata di un certificato, è automaticamente riconosciuta ed esecutiva nello Stato membro B (articolo 42, paragrafo 1) e il minore ritorna nello Stato membro A

5. Esecuzione

Esecuzione 69 5.1. Importanza dell esecuzione Generalità Anche se, come indicato all articolo 47, il procedimento di esecuzione non è disciplinato dal regolamento ma dal diritto nazionale, è essenziale che le autorità nazionali applichino norme atte a garantire un esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni emanate ai sensi del regolamento, in modo da non comprometterne gli obiettivi. Una rapida esecuzione riveste particolare importanza per quanto riguarda il diritto di visita e il ritorno del minore in seguito a sottrazione, per i quali, a norma del regolamento, la procedura di exequatur è stata abolita al fine di accelerare il procedimento. L importanza di questo aspetto è stata evidenziata anche in varie sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell uomo (cfr. punto 5.3) (72). 5.1.1. I provvedimenti provvisori non devono essere usati per vanificare l esecuzione In varie occasioni è stato chiesto alla Corte di giustizia di chiarire alcuni aspetti dell applicazione del regolamento per quanto riguarda l esecuzione. Si è già accennato al fatto che i provvedimenti provvisori adottati in uno Stato membro ai sensi dell articolo 20 non sono esecutivi negli altri Stati membri a norma dell articolo 21 e seguenti (73). Ciò vale anche quando una decisione esecutiva che prevede provvedimenti provvisori in materia di responsabilità genitoriale in favore di un genitore sia stata (72) Per maggiori informazioni sugli aspetti concernenti l esecuzione, in particolare per quanto riguarda i casi di sottrazione di minori, si rimanda alla Guida per la buona prassi in materia di esecuzione, pubblicata dalla conferenza dell Aia di diritto internazionale privato e consultabile all indirizzo: http://www.hcch.net/upload/guide28enf-e.pdf. (73) Cfr. punto 3.4.2 e causa Purrucker I, citata alla nota 41. adottata e dichiarata esecutiva in uno Stato membro e l altro genitore tenti di vanificarne l esecuzione presentando domanda di provvedimenti provvisori in proprio favore in un altro Stato membro. Anche in questo caso la Corte di giustizia ha precisato che il giudice di tale altro Stato membro semplicemente non ha il potere di adottare detti provvedimenti, in quanto è tenuto, a norma del regolamento, a dare esecuzione alla decisione originaria. 5.1.2. Evitare ritardi che possono impedire l esecuzione Inoltre, se in caso di trasferimento illecito ai sensi dell articolo 2, punto 11, un mutamento di circostanze derivante da un processo graduale, quale l integrazione del minore in un nuovo ambiente, fosse sufficiente a conferire al giudice non competente a conoscere del merito il potere di adottare un provvedimento provvisorio che modifica la misura in materia di responsabilità genitoriale adottato dal giudice competente nel merito, l eventuale lentezza della procedura di esecuzione nello Stato membro richiesto contribuirebbe a creare le condizioni idonee a consentire al primo giudice di impedire l esecuzione della decisione dichiarata esecutiva. Una simile interpretazione comprometterebbe i principi stessi sui quali il regolamento si fonda (74). 5.1.3. La Corte di giustizia dell Unione europea e l esecuzione delle decisioni che prescrivono il ritorno La Corte di giustizia ha statuito che, quando il giudice dello Stato membro d origine del minore, in seguito a un provvedimento contro il ritorno emanato (74) Cfr. sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa C-403/09 PPU, Detiček / Sgueglia (Raccolta 2009, pag. I 12193, punto 47).

70 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis in un altro Stato membro nel quale il minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto, adotta una decisione che prescrive il ritorno del minore, le autorità giurisdizionali dell altro Stato non possono procedere al riesame di tale decisione al fine di impedirne l esecuzione (75). La Corte è persino giunta a concludere che ciò non è permesso nemmeno nel caso in cui il certificato rilasciato dal giudice ai sensi dell articolo 42 contenga una dichiarazione manifestamente falsa (76). 5.2. Decisioni da eseguire alle stesse condizioni che si applicherebbero se fossero pronunciate nello Stato membro dell esecuzione Articolo 47, paragrafo 2 Quando applicano l articolo 47, paragrafo 2, affinché una decisione pronunciata in uno Stato membro venga eseguita in un altro Stato membro alle stesse condizioni che si applicherebbero se la decisione fosse stata pronunciata in tale Stato membro, i giudici devono prestare attenzione a rispettare i limiti molto rigorosi insiti nei termini della disposizione e non dovrebbero arrivare a sindacare o eludere la decisione del giudice d origine. In realtà l esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato membro alle stesse condizioni che si applicherebbero se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell esecuzione può riferirsi soltanto alle modalità procedurali in base alle quali il ritorno del minore deve avere luogo e per nessun motivo può costituire un motivo sostanziale di opposizione contro la decisione del giudice competente. (75) Cfr. punto 4.4.6.4 e causa C-195/08 PPU, Inga Rinau (Raccolta 2008, pag. I-5271) citata alla nota 48. (76) Cfr. sentenza del 22 dicembre 2010 nella causa C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga / Pelz (Raccolta 2010, pag. I 14247), e punto 6.6. Esempio: Fatti: Una minore è condotta dalla madre dallo Stato membro A allo Stato membro B, nonostante un provvedimento che dispone il divieto di espatrio. Il trasferimento è illecito ai sensi del regolamento e della convenzione dell Aia del 1980. Entrambi i genitori si rivolgono alle autorità giurisdizionali dei rispettivi Stati membri per cercare di ottenere diritti in materia genitoriale; il padre presenta anche domanda di ritorno della bambina dallo Stato membro B allo Stato membro A, ai sensi della convenzione, e la madre chiede l affidamento della figlia alle autorità giurisdizionali dello Stato membro B. Il giudice di quest ultimo Stato adotta un provvedimento contro il ritorno della bambina nello Stato membro A, in base a uno dei motivi previsti all articolo 13 della convenzione. Il giudice dello Stato membro A successivamente rilascia un certificato, secondo la procedura di cui all articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento, e dispone il ritorno della minore nello Stato membro A. Nel contempo, il giudice dello Stato membro B emana un provvedimento provvisorio con il quale affida provvisoriamente la minore alla madre, la quale tenta di opporsi alla decisione che prescrive il ritorno della bambina nello Stato membro A chiedendo al giudice dello Stato B di rifiutarne l esecuzione, in primo luogo, per il motivo che tale decisione è inconciliabile con il successivo provvedimento che affida la minore alla madre e, in secondo luogo, per il motivo che il mutamento di circostanze verificatosi dovrebbe precludere il ritorno, in quanto la minore sarebbe esposta a rischi dopo il suo rientro, cioè lo stesso argomento in base al quale il giudice dello Stato membro B ha rifiutato di ordinare il ritorno della minore ai sensi della convenzione.

Esecuzione 71 Decisione della Corte (77) : La questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia dell Unione europea, la quale ha risposto con grande chiarezza che, ai sensi dell articolo 47, paragrafo 2, nel dare esecuzione alla decisione certificata, al giudice dello Stato membro B non compete spingersi oltre le questioni procedurali e tanto meno pronunciarsi sulle questioni di merito, per le quali, secondo una corretta applicazione del regolamento, le uniche autorità giurisdizionali competenti sono quelle dello Stato membro d origine, in questo caso lo Stato membro A. La Corte ha proseguito affermando che, sostenere che una decisione emessa successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione sia opponibile all esecuzione di una decisione precedente, certificata nello Stato membro d origine e con la quale è disposto il ritorno del minore, costituirebbe un elusione del meccanismo istituito dalla sezione 4 del capo III del regolamento. Una simile deroga alla competenza dei giudici dello Stato membro d origine priverebbe di effetto utile l articolo 11, paragrafo 8, del regolamento, che conferisce in ultima analisi al giudice competente il diritto di decidere, e riconoscerebbe una competenza di merito ai giudici dello Stato membro dell esecuzione. Per quanto riguarda il mutamento delle circostanze, la Corte ha affermato che un simile mutamento può incidere sull esecuzione di una decisione soltanto se quest ultima può ledere l interesse superiore del minore, ma costituisce sempre una questione sostanziale (77) Sentenza pronunciata nella causa C-211/10 PPU, Povse / Alpago (Raccolta 2010, pag. I-06673). che deve essere esaminata dal giudice d origine, il quale, a norma del regolamento, è competente a conoscere del merito. Pertanto, l esecuzione di una decisione certificata non può essere negata nello Stato membro dell esecuzione adducendo un mutamento delle circostanze, sopravvenuto dopo la sua emanazione, tale per cui l esecuzione potrebbe ledere gravemente il superiore interesse del minore. Un mutamento del genere dev essere dedotto dinanzi al giudice competente dello Stato membro d origine, al quale dovrebbe essere presentata anche l eventuale domanda di sospensione dell esecuzione della sua decisione. 5.3. Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo 5.3.1. La mancata adozione di provvedimenti adeguati per disporre il ritorno di un minore può costituire una violazione dell articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell uomo ( CEDU ) Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell uomo, una volta accertato che un minore è stato trasferito illecitamente ai sensi della convenzione dell Aia del 1980, le autorità degli Stati contraenti hanno l obbligo di compiere sforzi adeguati ed efficaci per garantire il ritorno del minore. Non compiere tali sforzi costituisce una violazione dell articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita familiare) (78). Ogni Stato contraente deve dotarsi di mezzi adeguati ed efficaci per garantire il rispetto di questi obblighi (78) Cfr., per esempio, sentenza del 29 luglio 2003 nella causa Iglesias Gil / Spagna (istanza n. 56673/00, punto 62).

72 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis positivi derivanti dall articolo 8 della CEDU (79). Ciò riguarda anche la necessità di garantire l esercizio del diritto di visita, come nelle cause Shaw / Ungheria (80) e Prizzia / Ungheria (81), nelle quali è stata constatata una violazione dell articolo 8 dovuta al fatto che le autorità ungheresi non avevano garantito ai ricorrenti la possibilità di esercitare il diritto di visita ai figli. 5.3.2. Importanza di una rapida adozione ed esecuzione delle decisioni La Corte europea dei diritti dell uomo ha altresì sottolineato che i procedimenti relativi al ritorno del minore e all attribuzione della responsabilità genitoriale, compresa l esecuzione di una decisione definitiva che preveda il ritorno del minore, vanno trattati con urgenza, perché il trascorrere del tempo può comportare conseguenze irrimediabili per i rapporti tra il minore e il genitore con cui non convive. L adeguatezza di un provvedimento va pertanto giudicata in base alla rapidità della sua attuazione (82). La necessità di procedere al rapido trattamento dei casi che riguardano i minori è anche dovuta al fatto che è nell interesse del minore che le questioni riguardanti il suo futuro siano decise con celerità al fine di ridurre al minimo l incertezza, in particolare nei casi concernenti il trasferimento illecito o mancato ritorno del minore (83). 5.3.3. Disporre il ritorno del minore non costituisce una violazione dell articolo 8 della CEDU, salvo in circostanze eccezionali In una serie di cause la Corte europea dei diritti dell uomo ha stabilito che, in generale, disporre il ritorno di un minore, in base alle procedure previste dal regolamento e dalla convenzione dell Aia del 1980, in seguito a trasferimento illecito o mancato ritorno, non costituisce una violazione degli obblighi derivanti dalla CEDU, in particolare dall articolo 8. A questo proposito la Corte ha dimostrato di sostenere l indirizzo dei due strumenti e ha più volte dichiarato che è importante rispettarne le disposizioni negli Stati contraenti della convenzione, onde evitare il rischio di commettere violazioni della stessa. Solo in un numero limitato di casi, perlopiù in circostanze eccezionali, la Corte ha concluso che disporre il ritorno di un minore può costituire una violazione della CEDU. (79) Cfr. cause Ignaccolo-Zenide / Romania (istanza n. 31679/96), Maire / Portogallo (istanza n. 48206/99), PP / Polonia (istanza n. 8677/03) e, più di recente, sentenza del 7 marzo 2013 nella causa Raw / Francia (istanza n. 10131/11), passata in giudicato il 7 giugno 2013. (80) Sentenza del 26 ottobre 2011 (istanza n. 6457/09). (81) Sentenza dell 11 giugno 2013 (istanza n. 20255/12). (82) Cfr., per esempio, le cause citate alla nota 79. (83) Cfr., per esempio, Iosub Caras / Romania (istanza n. 7198/04), Deak / Romania e Regno Unito (istanza n. 19055/05) e Raw / Francia, citata alla nota 79.

Esecuzione 73 5.3.4. Procedimenti nei quali la Corte europea dei diritti dell uomo non ha constatato una violazione dell articolo 8 La Corte europea dei diritti dell uomo ha esaminato varie istanze relative a presunte violazioni degli articoli della CEDU legate al ritorno di minori, constatando l assenza di violazioni e, in casi recenti, dichiarando il ricorso irricevibile. Tra queste cause si enumerano: causa Maumosseau e Washington / Francia (84), nella quale la Corte ha statuito che l esecuzione del provvedimento di ritorno di un minore in tenera età dalla Francia verso gli Stati Uniti non violava l articolo 8; causa Lipkowski / Germania (85), concernente un minore trasferito illecitamente dall Australia verso la Germania, nei riguardi del quale un giudice tedesco aveva adottato una decisione che ne ordinava il ritorno in Australia ai sensi della convenzione dell Aia del 1980, nella quale l istanza contro la presunta violazione di alcuni articoli della CEDU, tra cui l articolo 8, è stata dichiarata irricevibile; causa Povse / Austria (86), concernente una decisione emanata da un giudice italiano che disponeva il ritorno in Italia di una minore dall Austria, dove era stata trasferita illecitamente, ed eseguita dalle autorità austriache, nella quale, analogamente al caso precedente, l istanza con cui si chiedeva alla Corte di constatare una violazione dell articolo (84) Sentenza del 6 dicembre 2007 (istanza n. 29388/05). (85) Decisione del 18 gennaio 2011 (istanza n. 26755/10). (86) Istanza n. 3890/11; cfr. anche punto 5.2. 8 della CEDU è stata rigettata (87). Nella causa Raban / Romania (88), la Corte ha concluso che, se un giudice rifiuta di ordinare il ritorno di un minore per motivi analoghi a quelli addotti nella causa Neulinger, tale provvedimento non costituisce una violazione dell articolo 8 (89). 5.3.5. Procedimenti nei quali è stata constatata una violazione In un numero limitato di casi, la Corte europea dei diritti dell uomo ha concluso che il ritorno del minore in seguito a trasferimento illecito o mancato ritorno può costituire una violazione dell articolo 8, ma perlopiù si tratta di casi in cui ricorrono circostanze eccezionali (90). In queste situazioni, il fondamento della decisione della Corte, in particolare quando viene addotto un mutamento di circostanze intervenuto tra l adozione della decisione che ordina il ritorno e la relativa esecuzione, è che i giudici sono tenuti a prendere in considerazione l interesse superiore del minore allorché decidono se (87) La sentenza della Corte europea dei diritti dell uomo è stata pronunciata il 18 giugno 2013. (88) Sentenza del 26 ottobre 2010 nella causa Raban / Romania (istanza n. 25437/08). (89) Cfr. sentenza della Grande Camera del 6 luglio 2010 nella causa Neulinger e Shuruk / Svizzera (istanza n. 41615/07). (90) Cfr. Neulinger e Shuruk / Svizzera, citata alla nota 89; sentenza del 12 luglio 2011 nella causa Šneersone e Kampanella / Italia (istanza n. 14737/09), passata in giudicato il 12 ottobre 2011; sentenza del 10 luglio 2012 nella causa B / Belgio (istanza n. 4320/11), passata in giudicato il 19 novembre 2012; sentenza del 13 dicembre 2011 nella causa X / Lettonia (istanza n. 27853/09); quest ultima causa è stata rinviata alla Grande Camera, che ha pronunciato la sua sentenza il 26 novembre 2013.

74 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis adottare o eseguire un provvedimento di ritorno. Se questa logica si spingesse troppo oltre, comporterebbe il rischio di indebolire uno dei principi fondamentali della convenzione dell Aia del 1980 e del regolamento, cioè che a decidere in merito all interesse a lungo termine del minore siano le autorità giurisdizionali dello Stato in cui questi ha la residenza abituale, e il trasferimento illecito o mancato ritorno non dovrebbe, in via di principio, avere l effetto di modificare questa impostazione, salvo in circostanze quali quelle previste all articolo 10 del regolamento (91). 5.3.6. Causa X / Lettonia La decisione della Grande Camera In una recente decisione della Grande Camera nella causa X / Lettonia (92), la Corte, con una maggioranza di nove contro otto, ha tentato di chiarire alcune sue precedenti affermazioni riguardo al metodo da seguire per trattare la relazione fra la convenzione europea dei diritti dell uomo e la convenzione dell Aia sulla sottrazione dei minori, soprattutto per quanto riguarda la ponderazione degli interessi del minore e dei genitori, quando il caso riguarda la deroga all obbligo di ritorno del minore di cui all articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della seconda. In particolare, la Corte ha affermato che le sue osservazioni in materia, formulate nella decisione della Grande Camera nella causa Neulinger e Shuruk / Svizzera (93), non devono essere interpretate nel senso che stabiliscono (91) Cfr. punto 4.2. (92) Cfr. nota 90. (93) Citata anche alla nota 90. un principio per l applicazione della convenzione dell Aia da parte dei giudici nazionali. La Corte ha descritto quali sono, a suo parere, i fattori che devono essere presenti per assicurare un interpretazione armoniosa della convenzione europea dei diritti dell uomo e della convenzione dell Aia. Il giudice richiesto deve tenere effettivamente conto dei fattori che possono comportare una deroga all obbligo di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell Aia e prendere una decisione motivata. Tali fattori devono poi essere valutati alla luce dell articolo 8 della CEDU. Di conseguenza, i giudici nazionali non solo devono esaminare le affermazioni opinabili relative a un fondato rischio per il minore in caso di ritorno, ma devono anche adottare una decisione nella quale siano esposti i motivi specifici alla luce delle circostanze di fatto. Sia il rifiuto di tenere conto delle obiezioni sollevate contro il ritorno, sia una motivazione insufficiente nella decisione che respinge tali obiezioni, sarebbero in contrasto con le disposizioni di cui all articolo 8 della convenzione, nonché con l obiettivo e la finalità della convenzione dell Aia. La Corte ha proseguito affermando che, poiché il preambolo della convenzione dell Aia prevede il rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, le autorità giurisdizionali devono accertare che in tale paese siano state efficacemente previste garanzie adeguate e, in presenza di un rischio noto, che siano adottate misure di protezione concrete.

Si deve rilevare che, per quanto riguarda i casi che rientrano nell ambito di applicazione del regolamento, quest ultimo aspetto della decisione della Corte europea dei diritti dell uomo non produrrà effetti importanti, date le disposizioni di cui all articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e 8. I giudici dell Unione europea sono già tenuti, a norma dell articolo 11, paragrafo 4, a tenere conto delle misure di protezione a disposizione di un minore nei riguardi del quale sia fatta valere la deroga di cui all articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell Aia. Inoltre, anche nel caso in cui il giudice richiesto rifiuti di ordinare il ritorno per un motivo di cui all articolo 13 della convenzione, l articolo 11, paragrafi da 6 a 8, prevede che il giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale abbia l ultima parola. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi futuri derivanti dalla causa X contro Lettonia a questo proposito, nonché riguardo ad altre questioni esaminate in tale causa.

6. Audizione del minore Articoli 23, 41 e 42

Audizione del minore Articoli 23, 41 e 42 77 6.1. I minori devono avere la possibilità di esprimere la propria opinione Il regolamento sottolinea l importanza di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano (94). L audizione del minore è una delle condizioni per l abolizione della procedura di exequatur per il diritto di visita e per le decisioni che prevedono il ritorno del minore (cfr. punto 3.6 e capitolo 4). È inoltre possibile opporsi al riconoscimento e all esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale adducendo il motivo che il minore interessato non ha avuto la possibilità di essere ascoltato (cfr. punto 3.5.2). 6.2. Deroga all obbligo di audizione del minore Il regolamento stabilisce il principio fondamentale secondo cui il minore deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. In deroga a questa disposizione, il minore può non essere ascoltato se ciò appare inopportuno in ragione della sua età e del suo grado di maturità. Questa deroga va interpretata in senso molto restrittivo. In particolare, si deve tenere presente che i diritti del minore rivestono grande importanza nei procedimenti che lo riguardano e che in genere le decisioni in merito al futuro di un minore e alle sue relazioni con i genitori e altre persone sono (94) Occorre fare riferimento all articolo 12, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che contiene una dichiarazione di tenore analogo: A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. Cfr. anche l articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea: I minori [ ] possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. determinanti per quanto riguarda l interesse superiore del minore stesso. È bene ricordare inoltre che questi fattori si applicano ai minori di ogni età. 6.3. Procedura per l audizione del minore Il regolamento non modifica le procedure nazionali applicabili in materia (95). Le autorità giurisdizionali degli Stati membri sviluppano le proprie tecniche e strategie di audizione dei minori di ogni età. Alcune autorità giurisdizionali procedono direttamente, altre affidano a esperti l incarico di ascoltare l opinione del minore e poi riferirla al giudice. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata per l audizione del minore, spetta al giudice stesso decidere se effettuarla o no, ma non è possibile adottare una decisione informata al riguardo senza aver potuto valutare l età e il grado di maturità del minore, ovvero l unico criterio applicabile. Se decide che l età e la maturità del minore sono sufficienti per consentirgli di esprimere la propria opinione, il giudice è tenuto ad ascoltare il minore, direttamente o indirettamente, nella misura in cui la sua opinione va ascoltata nel procedimento che lo riguarda. 6.4. Come effettuare l audizione del minore In generale, l audizione del minore deve essere effettuata in modo da tenere conto della sua età e del suo grado di maturità. Per valutare l opinione dei bambini sono necessarie attenzioni e competenze specifiche, che si differenziano da quelle richieste per l audizione degli adolescenti. Non è necessario che il minore sia sentito in giudizio, la sua audizione può essere condotta da un autorità competente in base alla legislazione nazionale. (95) Cfr. considerando 19 del regolamento.

78 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Per esempio, in alcuni Stati membri l audizione del minore è effettuata da un assistente sociale che presenta una relazione al giudice, indicando i desideri e i sentimenti del minore. Se l audizione ha luogo in giudizio, il giudice deve cercare di organizzare le domande tenendo conto della natura della causa, dell età del minore e delle altre circostanze pertinenti. In molti casi, sono previste modalità informali per ascoltare il minore in una stanza diversa dall aula del tribunale. In qualunque situazione, è importante assicurare che il minore possa esprimere la propria opinione sentendosi a proprio agio. 6.5. Formazione in materia di audizione di minori Indipendentemente dal fatto che l audizione sia condotta da un giudice, un esperto, un assistente sociale o un altro funzionario, è essenziale che tale persona riceva una formazione adeguata, per esempio sul modo migliore in cui comunicare con i minori. Chiunque conduca l audizione deve essere consapevole del rischio che i genitori cerchino di esercitare pressioni sul minore e influenzarne l opinione. Se è svolta correttamente e con l opportuna discrezione, l audizione può consentire al minore di esprimere i propri desideri e liberarsi del senso di responsabilità o di colpa. 6.6. Finalità dell audizione del minore L audizione del minore può avere finalità diverse, a seconda del tipo e dell obiettivo della procedura. In un procedimento concernente il diritto di affidamento, di norma l obiettivo è favorire l individuazione dell ambiente più idoneo alle esigenze del minore. In caso di sottrazione, spesso lo scopo è verificare la natura delle obiezioni del minore al ritorno e il motivo per cui sono emerse, nonché accertare se il minore rischi di essere esposto a pericoli ed eventualmente di quale tipo. Esempio I fatti: Una bambina di otto anni e sei mesi rimaneva con la madre nello Stato membro B, dove era stata in vacanza, invece di tornare nello Stato membro A dove abitava con il padre. Il diritto di affidamento era stato assegnato provvisoriamente al padre e un diritto di visita era stato concesso alla madre in forza di una decisione emanata dal giudice dello Stato membro A. Il padre presentava domanda di ritorno della figlia ai sensi della convenzione dell Aia del 1980; la domanda veniva respinta dal giudice dello Stato membro B in ragione del fatto che la bambina si opponeva al ritorno. Il giudice dello Stato membro B aveva ascoltato la bambina, giudicando la sua età e il suo grado di maturità sufficienti per consentirle di esprimere la propria opinione. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro A successivamente confermavano l affidamento della bambina al padre e ordinavano il suo ritorno in detto Stato. Nel contempo, il giudice dello Stato membro B trasmetteva copia del provvedimento contro il ritorno al giudice dello Stato membro A, come previsto all articolo 11, paragrafi da 6 a 8, del regolamento; un certificato veniva rilasciato da quest ultimo ai sensi dell articolo 42 del regolamento. Il giudice dello Stato A tuttavia non aveva ascoltato la minore prima di rilasciare il certificato e si era rifiutato di procedere all audizione tramite videoconferenza.

Audizione del minore Articoli 23, 41 e 42 79 La decisione della Corte: Il caso è stato sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea (96), sulla base della violazione dei diritti fondamentali della minore, in particolare i diritti conferiti dall articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, che sancisce il diritto dei minori di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che li riguardano, la quale deve essere presa in considerazione in funzione della loro età e maturità. La Corte ha affermato che, sebbene l articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e l articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento non impongano al giudice dello Stato membro d origine di sentire in tutti i casi il minore nell ambito di un audizione, lasciando quindi un certo margine discrezionale a tale giudice, resta nondimeno il fatto che, quando questi decide di sentire il minore, tali disposizioni richiedono che egli adotti, in funzione dell interesse superiore del minore e alla luce delle circostanze di ogni caso di specie, tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione, onde rispettare l effetto utile di dette disposizioni, offrendo al minore una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi. in considerazione l interesse superiore del minore, deve ricorrere a tutti i mezzi di cui dispone in forza del suo diritto nazionale nonché agli strumenti propri della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, compresi, ove necessario, quelli previsti dal regolamento sull assunzione delle prove. Questo può essere effettuato soltanto dal giudice d origine, non dal giudice dello Stato membro dell esecuzione. Il giudice dello Stato membro d origine può rilasciare un certificato conforme ai requisiti di cui all articolo 42 del regolamento soltanto dopo aver verificato che, in funzione dell interesse superiore del minore e tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, la decisione da certificare sia stata adottata nel rispetto del diritto del minore di esprimersi liberamente e che sia stata offerta a quest ultimo una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi. La Corte ha concluso che, tuttavia, spetta ai soli giudici nazionali dello Stato membro d origine esaminare la legittimità di detta decisione alla luce dei requisiti imposti, segnatamente, dall articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e dall articolo 42 del regolamento. Pertanto, i giudici dello Stato membro B - lo Stato dell esecuzione - non hanno alcun diritto di riesaminare una decisione o di opporsi alla sua esecuzione, nemmeno nelle circostanze emerse nel caso descritto, né possono riaprire il certificato. La Corte ha aggiunto che il giudice dello Stato membro d origine, quale autorità cui è attribuita la competenza giurisdizionale fondamentale ai sensi del regolamento, deve esaminare il minore e decidere se sentire la sua opinione e, per quanto possibile e prendendo sempre (96) Cfr. causa C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga / Pelz (Raccolta 2010, pag. I-14247); cfr. anche causa C-400/10 McB / L.E. (Raccolta 2010, pag. I-8965).

80 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 6.7. La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (97) La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è una convenzione a livello mondiale la cui finalità generale è dare maggiore risalto ai diritti dei minori di età inferiore a diciotto anni e cercare di rafforzarli in tutti gli ambiti che incidono sui loro interessi. La convenzione conta circa centonovanta Stati contraenti ed è una colonna portante delle attività svolte dalle Nazioni Unite attraverso l UNICEF a sostegno dei minori in tutto il mondo. Alcune disposizioni della convenzione hanno avuto un influenza diretta sullo sviluppo di politiche in materia di procedimenti che coinvolgono i minori, segnatamente riguardo al modo in cui i diritti e gli interessi dei minori devono essere presi in considerazione (98). In particolare, come enunciato all articolo 3 della convenzione, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. La convenzione è sostenuta da un Comitato dei diritti del fanciullo, che conduce indagini periodiche e pubblica relazioni sullo stato dei diritti dei minori nel mondo. In particolare, pubblica osservazioni generali nelle quali espone pareri in merito alla situazione dei minori e formula raccomandazioni. Nell osservazione generale più recente (99), il Comitato afferma che i diritti dei minori devono essere pienamente integrati, in via di principio e in termini procedurali, in tutti gli aspetti delle procedure che li riguardano. Nello stesso documento figura il passaggio seguente (100) : Il Comitato incoraggia la ratifica e l attuazione delle convenzioni della Conferenza dell Aia di diritto internazionale privato (101), che facilitano l applicazione del principio dell interesse superiore del minore e prevedono garanzie per la sua attuazione nel caso in cui i genitori risiedano in paesi diversi. (97) Convenzione sui diritti del fanciullo approvata e aperta alla firma, alla ratifica e all adesione con risoluzione 44/25 dell Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989; entrata in vigore il 2 settembre 1990, conformemente all articolo 49; cfr. http://www.ohchr.org/ en/professionalinterest/pages/crc.aspx. (98) Cfr., in particolare, articolo 12 relativo all audizione del minore citato alla nota 94. (99) Osservazione generale n. 14, pubblicata il 29 maggio 2013; cfr. http:// www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc/crc_c_gc_14_eng.pdf. (100) Punto 68. (101) Tra queste figurano le convenzioni n. 28, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (1980); n. 33, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1993); n. 23, sul riconoscimento e sull esecuzione delle decisioni relative agli obblighi alimentari (1973); n. 24, sulla legge applicabile agli obblighi alimentari (1973).

7. Cooperazione fra le autorità centrali e le autorità giurisdizionali Articoli 53-58

Cooperazione fra le autorità centrali e le autorità giurisdizionali Articoli 53-58 83 Le autorità centrali svolgono un ruolo essenziale nell applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Gli Stati membri devono designare almeno un autorità centrale. L ideale è che le autorità centrali designate coincidano con le autorità designate nel quadro della convenzione dell Aia del 1980. In tal modo è possibile creare sinergie e permettere alle autorità di beneficiare delle esperienze acquisite nella gestione di altri casi a norma della convenzione. 7.1. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale Articolo 54 Il regolamento prevede che le autorità centrali siano integrate nella rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (102) ( rete giudiziaria europea ) e che si riuniscano periodicamente nell ambito di detta rete per esaminare l applicazione del regolamento. 7.2. Compiti delle autorità centrali Articolo 55 I compiti specifici delle autorità centrali sono elencati all articolo 55. Le autorità centrali non sono tenute a svolgere direttamente tali compiti e possono delegarle ad altri organismi. Su richiesta del titolare della responsabilità genitoriale, le autorità centrali devono adottare tutte le misure idonee a raccogliere e scambiare informazioni sulla situazione del minore, sugli eventuali procedimenti in corso o sulle decisioni adottate relativamente al minore. Devono altresì (102) https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_civil_and_commercial_matters- 21-en.do. provvedere a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni sul loro territorio, in particolare relativamente al diritto di visita e al ritorno del minore. Esse hanno anche il compito di facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, necessaria soprattutto in caso di trasferimento di competenze da un giudice a un altro (cfr. punto 3.3 e capitolo 4). In tali situazioni, le autorità centrali fungono da collegamento fra le autorità giurisdizionali nazionali e le autorità centrali degli altri Stati membri. 7.3. Facilitare l accordo Articolo 55, lettera e) Un altro compito delle autorità centrali, conformemente all articolo 55, lettera e), è facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera. È stato dimostrato che la mediazione può svolgere un ruolo importante, per esempio in caso di sottrazione, per assicurare che il minore possa continuare a vedere il genitore che non lo ha sottratto dopo il trasferimento e a vedere il genitore che lo ha sottratto dopo il ritorno nello Stato membro d origine. Tuttavia è importante che il processo di mediazione non sia utilizzato come espediente per ritardare il ritorno del minore. 7.4. Collocamento in custodia del minore in un altro Stato membro Articolo 56 Un importante disposizione del regolamento riguarda il collocamento dei minori in istituto o in una famiglia affidataria in un altro Stato membro.

84 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Una decisione a tal fine, che rientra nell ambito di applicazione del regolamento (103), è soggetta alle disposizioni specifiche in materia di cooperazione fra le autorità giurisdizionali e le autorità centrali e altre autorità competenti degli Stati membri previste all articolo 56. In breve, il giudice di uno Stato membro che intenda ordinare il collocamento di un minore in istituto o in una famiglia affidataria in un altro Stato membro deve consultare preventivamente l autorità centrale o un altra autorità competente in materia di intervento di un autorità pubblica nel secondo Stato membro nei casi nazionali di collocamento di minori. Nei casi transfrontalieri, qualora sia previsto l intervento di un autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori all interno di uno Stato membro, il giudice dello Stato richiedente può procedere soltanto previa approvazione da parte dell autorità competente dello Stato richiesto. In caso di collocamento di un minore in istituto o in una famiglia affidataria, qualora nello Stato membro richiesto non sia previsto l intervento di un autorità pubblica nei casi nazionali, il giudice che intende procedere al collocamento deve soltanto comunicarlo all autorità centrale o a un altra autorità competente dello Stato richiesto. Esempio I fatti: Le autorità dello Stato membro A intendevano collocare un adolescente in un istituto di custodia specializzato situato al di fuori del suo paese d origine, perché la ragazza aveva necessità eccezionali in termini di protezione dovute al suo comportamento e al fatto che era fuggita in più occasioni dagli istituti in tale Stato. In quest ultimo non esisteva un istituto che rispondesse alle esigenze specifiche della ragazza e le autorità competenti ritenevano quindi che la soluzione migliore fosse la sua collocazione in custodia in un istituto nello Stato membro B, nel quale risiedeva la madre. A seguito di uno scambio di informazioni fra le autorità centrali, veniva comunicato al giudice dello Stato A che l istituto nello Stato B era in grado di offrire alla ragazza una collocazione e accettava la richiesta; il giudice emanava quindi una decisione che disponeva la collocazione. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro B adottavano inoltre una decisione di carattere provvisorio ai sensi dell articolo 20. La ragazza veniva trasferita nello Stato membro B e collocata nell istituto di custodia. La decisione della Corte: (103) Cfr. articolo 1, paragrafo 2, lettera d); cfr. anche causa C-435/06, C (Raccolta 2007, pag. I-10141), nella quale la Corte ha statuito che una decisione che dispone il collocamento di un minore in una famiglia affidataria rientra nella nozione di materie civili ai fini dell articolo 1 del regolamento, anche qualora sia adottata nell ambito delle norme di diritto pubblico. In questa causa, la Corte di giustizia dell Unione europea ha esaminato diverse questioni concernenti la procedura prevista all articolo 56 (104) e ha colto l occasione per chiarire vari punti, il primo dei quali era se una decisione di questo tipo rientri nell ambito di applicazione materiale (104) Cfr. sentenza del 26 aprile 2012 nella causa C-92/12 PPU, Health Service Executive / S.C. e A.C. (Raccolta 2012, pag. I-0000).

Cooperazione fra le autorità centrali e le autorità giurisdizionali Articoli 53-58 85 del regolamento. La Corte ha risposto in senso affermativo, alla luce della sua giurisprudenza nella causa C (105). Con la questione successiva è stato chiesto alla Corte quale autorità nello Stato B fosse competente ai fini dell approvazione della collocazione e la Corte ha risposto che l approvazione indicata all articolo 56, paragrafo 2, del regolamento deve essere rilasciata, anteriormente all adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un autorità competente di diritto pubblico. L approvazione da parte dell istituto nel quale il minore deve essere accolto non è sufficiente. In circostanze in cui l autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha disposto la collocazione non sia certa che l approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l autorità competente in quest ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell approvazione sancito all articolo 56 del regolamento. La terza e la quarta questione riguardavano l efficacia e l esecuzione di una decisione che dispone la collocazione, in particolare se, prima della sua esecuzione, essa debba essere dichiarata esecutiva dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui deve avere luogo la collocazione. La Corte ha risposto che la decisione è soggetta alla procedura per la dichiarazione di esecutività ed è priva di efficacia, in altre parole non può essere ufficialmente eseguita, prima del rilascio della dichiarazione. La Corte ha aggiunto che questa procedura deve essere espletata in tempi particolarmente brevi e che, in caso di ricorso, quest ultimo non deve avere l effetto di sospendere l esecuzione della decisione. La quinta e la sesta questione riguardavano la situazione in cui, una volta ottenuta l approvazione di una decisione che dispone la collocazione per un periodo determinato, come era avvenuto nel caso di specie, sia possibile adottare una nuova decisione volta a prolungare la durata della collocazione senza necessità di una nuova approvazione. La Corte ha risposto, in termini molto chiari, che l approvazione della collocazione per un periodo determinato non si applica alle decisioni che dispongono la proroga della durata della collocazione. In tal caso, deve essere richiesta una nuova approvazione. Una decisione che dispone la collocazione, adottata in uno Stato membro e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, può essere eseguita all interno di quest ultimo Stato membro solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione. 7.5. Risorse delle autorità centrali Le autorità centrali devono essere dotate di risorse finanziarie e umane sufficienti per poter adempiere i loro compiti e il personale deve ricevere una formazione adeguata in merito al funzionamento del regolamento e, preferibilmente, anche riguardo al contesto e al funzionamento della convenzione dell Aia del 1980 e di altri strumenti giuridici in materia di diritto di famiglia. Anche la formazione linguistica è molto utile, così come la formazione in comune con magistrati, avvocati e altre figure interessate al funzionamento del regolamento e della convenzione. Il ricorso alle tecnologie moderne presenta grandi vantaggi al fine di sveltire la gestione dei casi e, ove possibile, dovrebbe essere incoraggiato. (105) Citata alle note 20 e 103.

86 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 7.6. Cooperazione fra le autorità giurisdizionali più rapida delle controversie in materia di responsabilità genitoriale a norma del regolamento. Parallelamente alla cooperazione fra le autorità centrali, il regolamento prescrive che le autorità giurisdizionali dei diversi Stati membri collaborino fra loro per conseguire vari obiettivi. Alcune disposizioni impongono ai giudici dei diversi Stati membri obblighi specifici in termini di comunicazione e scambio di informazioni nel contesto di un trasferimento di competenze (cfr. punto 3.3) e della sottrazione di minori (cfr. capitolo 4). 7.7. Magistrati di collegamento Per incoraggiare e facilitare tale cooperazione, sono e devono essere incoraggiate le discussioni fra i giudici, sia nell ambito della rete giudiziaria europea sia tramite iniziative organizzate dagli Stati membri. In questo contesto, si è rivelata istruttiva l esperienza informale della rete internazionale dei giudici dell Aia, organizzata dalla conferenza dell Aia di diritto internazionale privato nel quadro della convenzione dell Aia del 1980 (106). Molti Stati membri ritengono utile partecipare all istituzione di reti giudiziarie nominando magistrati di collegamento o magistrati specializzati in diritto di famiglia incaricati di contribuire al buon funzionamento del regolamento. Queste modalità di cooperazione, previste nel quadro della rete dell Aia, esistono anche nell ambito della rete giudiziaria europea e possono favorire collegamenti migliori e più efficaci tra i giudici e le autorità centrali e tra i giudici stessi e contribuire così a una risoluzione (106) Al riguardo cfr. punti 3.3.4.2 e 4.1.5.

8. Relazione fra il regolamento e la convenzione dell Aia del 1996 sulla tutela dei minori Articoli 61 e 62

Relazione fra il regolamento e la convenzione dell Aia del 1996 sulla tutela dei minori Articoli 61 e 62 89 8.1. Ambito di applicazione dei due strumenti L ambito di applicazione del regolamento è molto simile a quello della convenzione dell Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori ( convenzione dell Aia del 1996 ) (107). Entrambi gli strumenti contengono norme in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. La principale differenza è che la convenzione dell Aia del 1996 comprende anche norme sulla legge applicabile. 8.2. Ratifica da parte degli Stati membri dell Unione europea Al momento della redazione [giugno 2014], tutti gli Stati membri tranne due hanno ratificato o aderito alla convenzione; le due eccezioni sono il Belgio e l Italia, paesi che hanno entrambi firmato la convenzione, ma non l hanno ancora ratificata. La convenzione è entrata in vigore in ciascuno Stato membro in base alla rispettiva ratifica. La relazione fra i due strumenti è descritta agli articoli 61 e 62 del regolamento. 8.3. Quali casi sono disciplinati dal regolamento e quali dalla convenzione del 1996? Articoli 61 e 62 Per stabilire se in un caso specifico si applichi il regolamento o la convenzione, è necessario esaminare le questioni seguenti. 8.3.1. Il caso riguarda una materia disciplinata dal regolamento? Nei rapporti tra gli Stati membri, il regolamento prevale sulla convenzione nelle materie da esso disciplinate. Di conseguenza, il regolamento prevale in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. D altro canto, nei rapporti tra gli Stati membri, la convenzione si applica in materia di legge applicabile, in quanto questo argomento non è disciplinato dal regolamento. 8.3.2. Il minore interessato ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro? Se la risposta alle domande formulate ai punti 8.3.1 e 8.3.2 è affermativa, il regolamento prevale sulla convenzione. (107) Per la convenzione dell Aia del 1996 si può fare riferimento alla relazione esplicativa sulla convenzione, redatta dal professor Paul Lagarde, disponibile all indirizzo: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications. details&pid=2943.

90 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis 8.3.3. Il caso riguarda il riconoscimento e/o l esecuzione di una decisione emanata dall autorità giurisdizionale di un altro Stato membro? La questione va affrontata alla luce del principio secondo cui le disposizioni del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione si applicano a tutte le decisioni emanate dall autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro. È irrilevante che il minore interessato risieda nel territorio di un particolare Stato membro, purché le autorità giurisdizionali di tale Stato siano competenti per adottare la decisione in questione. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione si applicano alle decisioni emanate dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro anche quando il minore interessato risiede in uno Stato terzo che è parte contraente della convenzione. L obiettivo è garantire la creazione di uno spazio giudiziario comune, nel quale tutte le decisioni emanate dalle autorità giurisdizionali competenti dell Unione europea siano riconosciute ed eseguite in base a un insieme di norme comuni. 8.3.4. Possibilità limitata di proroga della competenza Articolo 12 Come descritto al punto 3.2.6, l articolo 12 del regolamento prevede una possibilità limitata di proroga della competenza, che consente a una parte di scegliere di adire l autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel quale il minore non ha la residenza abituale ma con il quale ha nondimeno un legame sostanziale. Questa possibilità non si limita alle situazioni in cui il minore abbia la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro, ma si applica anche nel caso in cui la residenza abituale del minore sia in uno Stato terzo, che non è parte della convenzione dell Aia del 1996. In tal caso, si presume che la competenza fondata sull articolo 12 sia nell interesse superiore del minore, in particolare, ma non solo, quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato (108). Invece, se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione, si applicano le disposizioni della convenzione. (108) Cfr. articolo 12, paragrafo 4, del regolamento.

92 Guida pratica all applicazione del regolamento Bruxelles II bis Elenco delle tabelle e dei diagrammi inclusi nella Guida Tabelle/Diagrammi...Paragrafo Competenza in materia matrimoniale...2.3.2 Analisi del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale...3.2.2 Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore...3.2.4.2.8 Trasferimento delle competenze a un autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso... 3.3.4.4 Principi fondamentali delle norme in materia di sottrazione di minori...4.1.4 Situazioni limitate in cui le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto acquisiscono la competenza... 4.2.1.2 Competenza nei casi di sottrazione di minori...4.2.2 Ritorno del minore Confronto tra le disposizioni della convenzione dell Aia del 1980 e quelle del regolamento...4.3.6 Ritorno del minore in seguito a sottrazione Alcuni aspetti pratici... 4.4.6 Diagramma della procedura in caso di sottrazione di minore dopo l emanazione di un provvedimento contro il ritorno...4.4.9 Elenco delle cause citate nella Guida Cause esaminate dalla Corte di giustizia dell Unione europea Causa...Paragrafo Causa C-168/08, Hadadi contro Hadadi (Raccolta 2009, pag. I-6871)... 2.3.4 Causa C-523/07, A (Raccolta 2009, pag. I-2805)... 2.3.5, 3.1.1.3, 3.1.3.2 e 3.2.3.2 Causa C-68/07, Sundelind Lopez contro Lopez Lizazo (Raccolta 2007, pag. I-10403)... 2.3.6 e 2.3.8 Causa C-260/97, Unibank A/S contro Flemming G. Christensen (Raccolta 1999, pag. I-3715)... 2.5.5 Causa C-435/06, C (Raccolta 2007, pag. I-10141)... 3.1.1.3 e 7.4 Causa C-256/09, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez (Raccolta 2010, pag. I-7353, Purrucker I )... 3.1.3.4, 3.2.2, 3.4.2, 3.5.1 e 5.1.1 Causa C-497/10 PPU, Mercredi / Chaffe (Raccolta 2010, pag. I-0000)... 3.2.3.2 Istanza nella causa C-656/13 (2014/C 85/19), L / M, R e K Istanza nella causa C-463/13, E contro B

93 Causa C-296/10, Bianca Purrucker / Guillermo Valles Perez (Raccolta 2010, pag. I-11163, Purrucker II )... 3.4.2 Causa C-195/08 PPU, Inga Rinau (Raccolta 2008, pag. I-5271)... 3.5.1, 4.4.1, 4.4.6.4, 4.4.6.5, 4.4.6.6 e 5.1.3 C-211/10 PPU, Povse / Alpago (Raccolta 2010, pag. I-06673)...4.1.4, 4.2.1.2, 4.4.6.5 e 5.2 Causa C-400/10 PPU, McB / L.E. (Raccolta 2010, pag. I-8965)... 4.3.2.1 e 6.6 Causa C-403/09 PPU, Detiček / Sgueglia (Raccolta 2009, pag. I-12193)... 5.1.2 Causa C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga / Pelz (Raccolta 2010, pag. I-14247)... 5.1.3 e 6.6 Causa C-92/12 PPU, Health Service Executive / S.C. e A.C. (Raccolta 2012, pag. I-0000)...7.4 Cause esaminate dalla Corte europea dei diritti dell uomo Causa...Paragrafo Iglesias Gil / Spagna (istanza n. 56673/00)... 5.3.1 Ignaccolo-Zenide / Romania (istanza n. 31679/96)............. 5.3.1 Maire / Portogallo (istanza n. 48206/99)...5.3.1 PP / Polonia (istanza n. 8677/03)... 5.3.1 Raw / Francia (istanza n. 10131/11)... 5.3.1 e 5.3.2 Shaw / Ungheria (istanza n. 6457/09)... 5.3.1 Prizzia / Ungheria (istanza n. 20255/12)... 5.3.1 Iosub Caras / Romania (istanza n. 7198/04)... 5.3.2 Deak / Romania e Regno Unito (istanza n. 19055/05)... 5.3.2 Maumosseau e Washington / Francia (istanza n. 29388/05)... 5.3.4 Lipkowski / Germania (istanza n. 26755/10)... 5.3.4 Povse / Austria (istanza n. 3890/11)... 5.3.4 Raban / Romania (istanza n. 25437/08)... 5.3.4 Neulinger e Shuruk / Svizzera (istanza n. 41615/07)... 5.3.4 e 5.3.5 Šneersone e Kampanella / Italia (istanza n. 14737/09)... 5.3.5 B / Belgio (istanza n. 4320/11)... 5.3.5 X / Lettonia (istanza n. 27853/09)...5.3.5 e 5.3.6

Una versione elettronica della Guida è disponibile al seguente indirizzo: http://e-justice.europa.eu

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