2011/ Regolamento generale e Regolamento aggiuntivo



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2011/ Regolamento generale e Regolamento aggiuntivo per espositori

Regolamento generale / 01 Iscrizione 02 Condizioni generali d ammissione 03 Criteri particolari d ammissione 04 Casi particolari 05 Rifiuto dell ammissione o esclusione dal Salone 06 Settori specializzati 07 Assegnazione del posto 08 Condizioni di pagamento 09 Rescissione del contratto 10 Vendita dello stand o delle attrezzature dello stand 11 Utilizzo del servizio di ordinazione su Internet «m-manager» 12 Servizi di partner ufficiali 13 Strumenti di informazione 14 Norme di sicurezza 15 Assicurazioni 16 Regolamento e altre direttive 17 Comitato degli espositori 18 Condizioni minime di retribuzione e di lavoro per il personale addetto allo stand e gli allestitori provenienti dall estero 19 Disposizioni finali Regolamento aggiuntivo / 01 Premessa 02 Strumenti della Direzione per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 03 Procedura seguita dal Panel su richiesta di una parte 04 Procedura seguita dal Panel come intermediario e per l istruzione preventiva 05 Obbligo degli espositori di esercitare un diritto con moderazione 06 Esclusione della responsabilità 07 Diritti amministrativi 08 Disposizioni finali Preambolo/ MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA (di seguito chiamata MCH Fiera di Basilea), una società del gruppo MCH Group SA, è responsabile dell organizzazione e dello svolgimento del Salone Mondiale dell Orologeria e della Gioielleria «BASELWORLD» (denominato in seguito BASEL- WORLD). Il Salone BASELWORLD si tiene ogni anno nei padiglioni propri o affittati della MCH Fiera di Basilea. La Direzione decide, previa intesa con il Comitato consultivo, il luogo e la data di svolgimento del Salone BASELWORLD. Il Salone BASELWORLD presenta un offerta possibilmente completa di orologi, gioielli e dei settori affini. Il Salone BASELWORLD si prefigge inoltre di raggruppare le principali ditte di questi settori e di assicurare una qualità elevata. Le condizioni per l organizzazione e la gestione nonché per la partecipazione degli espositori sono state definite dalla MCH Fiera di Basilea, previa consultazione dei rappresentanti degli espositori, come segue.

Regolamento generale / 01/ Iscrizione 1.1 Le ditte interessate a una partecipazione sono pregate di rispedire alla Direzione il modulo ufficiale di iscrizione stampato o il modulo di iscrizione elettronico del servizio di ordinazione su Internet «m-manager» debitamente compilato entro il termine fissato. Il modulo di iscrizione stampato deve inoltre avere una firma giuridicamente valida. 1.2 L iscrizione e l adempimento dei criteri d ammissione ai sensi dei Cpv. 2, 3 e 4 non giustificano un diritto all ammissione al Salone BASEL- WORLD. E, tanto meno, l ammissione unica o multipla non giustifica un diritto all ammissione automatica o all assegnazione dello stesso stand come per un edizione precedente del Salone. 1.3 Con la firma del modulo di iscrizione ufficiale stampato o con il riconoscimento esplicito delle condizioni contrattuali generali sul sito web del servizio di ordinazione su Internet «m-manager» l espositore riconosce come vincolante per sé e per i suoi dipendenti e addetti il «Regolamento generale» e il «Regolamento aggiuntivo concernente le contraffazioni e le imitazioni; esercizio di un diritto con moderazione» (Regolamento del Panel). Salvo comunicazione diversa alla Direzione, l espositore si dichiara al tempo stesso d accordo, che i dati aziendali e personali vengano trattati da MCH Fiera di Basilea o da altre aziende da essa incaricate ai fini della fornitura di servizi relativi alla partecipazione fieristica. 02/ Condizioni generali d ammissione 2.1 Sono ammesse come espositrici al Salone BASELWORLD le aziende dei settori dell orologeria e della gioielleria nonché dei rami affini (vedi i settori specializzati al Cpv. 6), purché esse provengano da un paese aderente all Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Le aziende provenienti da paesi non aderenti all OMC possono essere ammesse con riserva delle condizioni marginali di cui al Cpv. 2.2 dopo avere presentato la loro candidatura tramite la loro associazione professionale. 2.2 La Direzione esamina le ditte candidate provenienti da un paese non aderente all OMC secondo i seguenti criteri: la capacità delle ditte candidate di rispettare le regole in materia di concorrenza leale per i diritti di proprietà industriale come definite dagli accordi ADPIC/TRIP s, e i diritti di proprietà intellettuale nel loro insieme (vedi Cpv. 2.3); lo stato di avanzamento delle trattative in vista di un adesione del paese in questione all OMC. La Direzione richiede dall espositore una dichiarazione in tal senso. 2.3 Il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, (diritto del design, diritto del marchio, indicazione di origine, diritto dei brevetti, diritto d autore, concorrenza sleale), non solo deve essere garantito da una legislazione adeguata ma anche da una politica di repressione efficace in caso di frode o di abuso delle relative disposizioni. 2.4 I prodotti esposti devono essere fabbricati in linea di massima nel paese di origine dell espositore o almeno in uno dei paesi menzionati al Cpv. 2.1. 2.5 Ogni espositore deve firmare un contratto di espositore con la MCH Fiera di Basilea. La MCH Fiera di Basilea si riserva il diritto esplicito di un regolamento contrattuale con singole organizzazioni e associazioni. 2.6 Gli espositori possono esporre i prodotti di altri fabbricanti soltanto se sono autorizzati contrattualmente a distribuirli. Su richiesta scritta e motivata di un altro espositore, la Direzione si riserva il diritto di chiedere una prova di questo diritto. 03/ Criteri particolari d ammissione La Direzione può decidere l ammissione degli espositori secondo: le considerazioni del Preambolo e le Condizioni d ammissione generali di cui al Cpv. 2; lo spazio disponibile; i seguenti criteri particolari d ammissione. La Direzione prende tutte le sue decisioni allo scopo di assicurare una rappresentanza mondiale, un livello qualitativo elevato e soddisfacente per i visitatori e il rispetto delle disposizioni legali. Essa prende le proprie decisioni secondo criteri obiettivi. La Direzione non è tenuta a rendere noti i motivi di una eventuale mancata ammissione. I criteri particolari d ammissione sono i seguenti: 3.1 Fornitura di referenze relative alla reputazione dell azienda e alla qualità dei suoi prodotti. 3.2 La prova, se del caso, di una attività nei settori definiti al Cpv. 6 nonché l esistenza dell azienda nella sua forma giuridica attuale da almeno 3 anni. 3.3 La prova di un attività internazionale (ovvero una commercializzazione dei prodotti che va al di là dei confini nazionali). 3.4 La prova del rispetto dei diritti immateriali e delle regole contro la concorrenza sleale. Con riserva di applicazione delle disposizioni del «Regolamento aggiuntivo concernente le contraffazioni e le imitazioni; esercizio di un diritto con moderazione». 3.5 La prova di una politica occupazionale sociale, ovvero nessuna violazione dei diritti umani, in particolare dei diritti sociali, come per esempio l assunzione di minori, ma piuttosto una politica sociale conforme alle usanze del ramo e locali). L esame si basa sulle regole dell organizzazione Internazionale del lavoro. 3.6 La prova di poter adempiere agli obblighi finanziari derivanti dalla partecipazione al Salone per l importo fissato dalla Direzione ed entro il termine di pagamento stabilito. 3.7 L impegno di conformarsi a tutte le disposizioni e le direttive emanate dalla Direzione, segnatamente a quelle concernenti l allestimento degli stand, la sicurezza, gli orari d apertura del Salone, il riconoscimento delle decisioni della Commissione istituita per arbitrare i conflitti in materia di diritto di proprietà intellettuale e i termini di pagamento. 3.8 La realizzazione di uno stand individuale o uno stand modulare di qualità, i disegni o i piani dei quali devono essere precedentemente sottoposti alla Direzione, e una presentazione dei prodotti di alta qualità. La MCH Fiera di Basilea si riserva il diritto di determinare l altezza degli stand in certi padiglioni. 04/ Casi particolari 4.1 Sono ammesse in qualità di espositrici unicamente le ditte individuali, ognuna delle quali deve firmare un contratto di espositore con la MCH Fiera di Basilea. La Direzione può, per motivi di organizzazione, coordinare la partecipazione dei gruppi di espositori in collaborazione con associazioni professionali, istituzioni riconosciute o ditte nel rispetto del Regolamento. 4.2 La Direzione può ammettere gruppi di aziende a carattere artigianale che hanno interessi comuni o presentano specialità di una città o di una regione. Anche in questo caso valgono le disposizioni del Regolamento. 4.3 La cessione di uno stand o l accoglienza di coespositori non sono consentite. L unica eccezione è costituita da ditte in grado di dimostrare in modo attendibile le loro relazioni d affari, per esempio con clienti o rappresentanti comuni oppure con un assortimento di prodotti complementari. La cessione di uno stand e l accoglienza di un coespositore in uno stand devono comunque essere notificate precedentemente alla Direzione, che da sola è autorizzata ad accettarle o a rifiutarle. Ogni coespositore regolarmente ammesso è tenuto a firmare un contratto di coespositore e a soddisfare tutte le premesse per l ammissione. 4.4 Le ditte che danno prova di una creatività e qualità dei prodotti inconsuete possono essere ammesse in deroga alle disposizioni al Cpv. 3.2. 05/ Rifiuto dell ammissione o esclusione dal Salone 5.1 La Direzione decide in modo definitivo in conformità ai criteri ai Cpv. 2, 3 e 4, l ammissione o non-ammissione al Salone BASELWORLD. 5.2 Le ditte già ammesse al Salone BASEL- WORLD ne possono essere escluse in qualsiasi momento per i seguenti motivi: la loro ammissione è avvenuta in base a informazioni erronee; esse non rispettano le disposizioni emanate dalla Direzione; il loro comportamento nell ambito del Salone BASELWORLD dà adito a reclami fondati da parte dei visitatori o di altri espositori. 5.3 La Direzione non riconosce pretese avanzate da espositori o da terzi legate alla partecipazione al Salone, la mancata partecipazione o il rigetto di un azienda o di determinati prodotti esposti oppure nell ambito dell assegnazione di uno stand.

06/ Settori specializzati Piccoli orologi (da polso, da tasca, ecc.) grandi orologi (orologi a pendolo, svegliette, sveglie, altri cronometri) Gioielleria Gioielli in platino Gioielli in oro Gioielli in argento Gioielli in oro placcato Gioielli fantasia Gioielli design Accessori di prestigio Pietre preziose, perle Oreficeria e argenteria Macchine e impianti di produzione apparecchi, attrezzature e utensili per il servizio clienti Elementi e componenti per la fabbricazione Accessori dell orologio materiale da imballaggio e da esposizione, attrezzature per negozi Stampa professionale e specializzata La Direzione può modificare o completare in qualsiasi momento i settori del Salone BASEL- WORLD previa consultazione del Comitato degli espositori. 07/ Assegnazione del posto 7.1 Nella misura in cui è disponibile spazio sufficiente e che la ditta interessata soddisfi le condizioni d ammissione in conformità ai Cpv. 2 e 3, la Direzione procede all assegnazione del posto in funzione del settore specializzato (vedi Cpv. 6) e del tipo di presentazione (vedi Cpv. 7.3); alle ditte che già hanno partecipato all edizione precedente del Salone BASELWORLD verrà accordato un trattamento preferenziale. 7.2 Le decisioni della Direzione relative all assegnazione del posto sono definitive. Per quanto riguarda l articolazione dei settori specializzati, in caso di necessità la Direzione consulta i rappresentanti degli espositori e le associazioni professionali interessate. Nell ambito della sua decisione relativa all assegnazione del posto, la Direzione può tenere conto dell atteggiamento di un espositore o del suo paese di origine nei confronti delle regole del libero scambio e, in particolare, delle regole dell OMC. 7.3 Una prima assegnazione degli espositori avviene in funzione del tipo di presentazione: se l espositore è integrato in un padiglione nazionale sarà assegnato alla «Hall of Universe»; se l espositore dispone di uno stand individuale dovrà essere assegnato a un altro padiglione. Se gli espositori fanno valere di disporre di uno stand individuale, essi dovranno soddisfare diversi criteri supplementari come la politica di marca, la distribuzione internazionale, il marketing individuale (POS, packaging, cataloghi, opuscoli ed altro) e pubblicità individuale nei media. L assegnazione del posto all interno degli stand individuali dipende dall appartenenza dei prodotti esposti ai rispettivi settori specializzati del Salone BASEL- WORLD. 7.4 Le obiezioni concernenti lo spazio proposto devono essere indirizzate alla Direzione entro un termine di 15 giorni dopo la data di spedizione del piano di assegnazione del posto; lo spazio verrà altrimenti considerato come accettato. 7.5 Gli espositori riceveranno una conferma del contratto soltanto dopo l assegnazione definitiva del posto; verrà così meno la riserva di ammissione, e il contratto diventerà giuridicamente valido in tutte le sue parti. Il contratto di espositore va stipulato nuovamente ogni anno. 7.6 La Direzione può modificare la forma e le dimensioni del posto desiderato anche a conferma del contratto avvenuta, qualora si rendesse necessario lo spostamento del settore specializzato per motivi tecnici o strutturali. L eventuale differenza dell importo del canone di locazione risultante da una tale modifica va accreditata o addebitata con la fattura all espositore in questione. L eventuale differenza del costo dello stand risultante da queste modifiche verrà accreditata o addebitata all espositore interessato. Se, in seguito a una tale modifica, gli interessi dell espositore sono lesi in modo inaccettabile, questo potrà rescindere il contratto di espositore con diritto al rimborso della fattura già pagata. Sono escluse ulteriori pretese. 7.7 I costi per la modifica di stand risultanti da nuovi piazzamenti comunicati all espositore prima della conferma del contratto vanno a carico dell espositore. 7.8 La Direzione non risponde in alcun modo nei confronti dell espositore delle conseguenze che possono risultare dall ubicazione o dall ambiente contiguo al suo stand. 7.9 L espositore è responsabile dell allestimento del suo stand entro la scadenza stabilita alla Direzione. Se lo stand non viene realizzato nei tempi previsti la Direzione del Salone può applicare una penale giornaliera pari a CHF 15 000.. Inoltre l espositore risponderà in proprio di tutti i costi a lui imputabili per i servizi di pulizia e sicurezza. 08/ Condizioni di pagamento 8.1 Successivamente all assegnazione definitiva dell area espositiva comunicata con la conferma del contratto da parte della Direzione del Salone, l espositore riceverà una fattura di acconto comprensiva dei costi relativi alla superficie espositiva, all inserimento obbligatorio nei mezzi di comunicazione, a tutti i servizi pubblicitari e all anticipo su ulteriori servizi complementari quali gli allacciamenti tecnici, la pulizia, i biglietti di ingresso e i parcheggi. Nel caso di ulteriori richieste di prenotazione, l espositore riceverà le fatture di acconto anche per altri servizi resi quali l allestimento stand, il catering e il personale. Tutte le fatture sono da pagare senza sconti entro le scadenze indicate. Le fatture emesse 60 giorni o meno prima della data d apertura del Salone BASELWORLD vanno pagate immediatamente. Le fatture vanno comunque pagate interamente 10 giorni prima della data d apertura del Salone BASELWORLD o al momento dell apertura del se la fattura è stata emessa meno di 10 giorni prima della data di apertura del Salone. 8.2 Le fatture sono considerate pagate entro i termini, se l importo dovuto è stato accreditato sul conto di MCH Fiera di Basilea entro i termini fissati. MCH Fiera di Basilea non accetta pagamenti con assegni. In caso di pagamenti con carte di credito, la MCH Fiera di Basilea può richiedere di versare un importo pari al massimo al 3% dell importo pagato per le spese. 8.3 Nel caso in cui le fatture non vengano saldate nei tempi previsti la Direzione del Salone si riserva di dichiarare nullo il contratto con l espositore e di disporre liberamente dell area espositiva. L espositore inadempiente deve comunque versare un indennità pari al 25% del costo dello stand a titolo di contributo ai costi derivanti dalla sua mancata partecipazione. 8.4 I costi per ulteriori servizi resi dalla Direzione del Salone saranno fatturati agli espositori come indicato nel paragrafo 8.1, dopo la conclusione di BASELWORLD, deducendo i pagamenti già effettuati con gli acconti. Questa fattura va pagata al netto e senza sconto entro un termine di 30 giorni. Eventuali reclami devono essere inoltrati, per iscritto e indicandone i motivi, alla Direzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, altrimenti la fattura viene considerata accettata. 8.5 La richiesta a MCH Fiera di Basilea di ulteriori servizi in loco è possibile solo pagando in contanti o tramite carta di credito. 8.6 Per gli stand a più piani è sempre determinante per il calcolo della superficie per piano la superficie di base assegnata dalla MCH Fiera di Basilea. Nel caso di allestimenti stand con strutture esterne alla superficie espositiva prenotata verrà addebitato il costo della superficie espositiva di base e quella per i piani superiori. Per gli stand che eccedono le altezze consentite viene applicata una maggiorazione calcolata in base alla superficie espositiva. 8.7 La superficie dei pilastri che si trovano nella superficie dello stand dell espositore non verrà detratta. 09/ Rescissione del contratto 9.1 Con riserva del Cpv. 7.5, un espositore non può rescindere un contratto di espositore regolarmente confermato senza versare l indennità fissata dalla Direzione. L espositore risponde del pagamento dell area espositiva, dell allestimento modulare o dei servizi aggiuntivi richiesti o della quota di partecipazione per l allestimento di stand collettivi. Se la Direzione del Salone riesce ad attribuire la superficie espositiva liberata, senza difficoltà e nel rispetto delle condizioni di ammissione, ad un espositore che non si era ancora iscritto al momento della disdetta, l indennità di risarcimento può essere limitata al 25% dei costi dello stand oppure nel caso di un allestimento globale generale al 25% dei costi per la superficie espositiva comprensiva dell allestimento (in entrambi i casi, minimo CHF 3 000.-). Se un coespositore rinuncia alla partecipazione al Salone, egli è tenuto a pagare l intero importo fatturato. 9.2 La Direzione può disporre diversamente, senza ulteriore notifica all espositore inadempiente, degli stand non ancora allestiti 3 giorni prima dell apertura del Salone o non ancora occupati il giorno prima dell apertura. L espositore perde con questo tutti i diritti derivanti dal suo contratto di espositore. Egli è tuttavia responsabile del costo dello stand e del costo delle prestazioni di servizio complementari. Con riserva di addebito dei costi derivanti dalla mancata occupazione dello stand.

10/ Vendita dello stand o delle attrezzature dello stand Se l espositore vende il suo stand o le attrezzature del suo stand a un altra ditta, quest ultima non acquisisce automaticamente il diritto di partecipare al Salone BASELWORLD e/o di esporre in un determinato posto. La Direzione decide in modo definitivo circa un eventuale ammissione in conformità ai Cpv. 2, 3 e 4. 11/ Utilizzo del servizio di ordinazione su Internet «m-manager» La MCH Fiera di Basilea gestisce il servizio di ordinazione su Internet «m-manager», mediante il quale gli espositori possono programmare, prenotare e controllare la loro presenza al Salone. La Direzione decide per quali fiere viene messo a disposizione «m-manager». Le condizioni per gli utenti di «m-manager» possono essere richiamate sul rispettivo sito web. L utente riconosce come vincolante il regolamento per gli utenti di «m-manager» con il riconoscimento esplicito delle Condizioni contrattuali generali su questo sito web. 12/ Servizi di partner ufficiali La MCH Fiera di Basilea mette a disposizione degli espositori diversi servizi in relazione alla loro partecipazione a BASELWORLD (costruzione stand, mobili, supporto tecnico, piante, catering, personale per lo stand, vigilanza dello stand, ecc.). Questi servizi sono forniti da partner ufficiali della MCH Fiera di Basilea. I partner ufficiali si mettono direttamente in contatto con gli espositori, li consigliano, stipulano con loro i contratti e forniscono i servizi. La MCH Fiera di Basilea si occupa dell incasso e fattura agli espositori i costi per i servizi forniti. La MCH Fiera di Basilea fa di tutto per offrire agli espositori il miglior servizio possibile, ma non può garantire, nel caso singolo, che i partner ufficiali forniscano i loro servizi entro i termini, in modo completo e perfettamente corretto. Non si assume nessuna responsabilità per esecuzioni non soddisfacenti. 13/ Strumenti di informazione 13.1 L inserimento base all interno del catalogo espositori (nella versione cartacea e/o CD- ROM) e della pagina web di BASELWORLD, l inserimento del logo dei marchi sulle planimetrie espositive e il relativo inserimento nel servizio informativo dedicato ai visitatori (BIS) sono obbligatori per ogni espositore e co-espositore. 13.2 La Direzione del Salone si riserva di richiedere agli espositori che desiderano un upgrade del loro posizionamento misure pubblicitarie particolari per una durata massima di tre partecipazioni fieristiche. Le misure pubblicitarie verranno definite concretamente tra la Direzione del Salone e i singoli espositori. 13.3 Le condizioni e i costi relativi all inserimento a catalogo e alle inserzioni pubblicitarie sono stabiliti nella brochure d istruzione per la registrazione nei mezzi di informazione che viene inviata agli espositori oppure è consultabile nel sito internet «m-manager». 13.4 Gli espositori hanno la possibilità di fare pubblicare annunci nel Catalogo del Salone, che funge da opera di consultazione per tutto l anno. 13.5 La MCH Fiera di Basilea declina ogni responsabilità per le iscrizioni erronee, incomplete o non avvenute. 14/ Norme di sicurezza Le seguenti istruzioni devono essere rigorosamente rispettate durante e al di fuori degli orari d apertura del Salone BASELWORLD. 14.1 Tutti gli oggetti di valore di piccole dimensioni possono essere esclusivamente esposti in vetrine chiuse. 14.2 Gli espositori si assumono l intera responsabilità della sicurezza del loro stand e degli oggetti esposti. Per motivi di sicurezza il servizio di guardia personalizzato deve essere prenotato tramite la Direzione della Fiera. La Direzione è unicamente responsabile del mantenimento della sicurezza generale nei padiglioni di esposizione. Essa non si assume alcun obbligo di custodia per gli oggetti esposti e l allestimento degli stand ed esclude, ai sensi dell Art. 100 cpv. 1 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, ogni responsabilità per i danni e la perdita, sia durante il periodo di tempo in cui i beni si trovano nel recinto fieristico che durante la consegna e la rimozione. 14.3 Gli espositori che presentano oggetti di valore eccezionalmente elevato devono prendere le misure di sicurezza appropriate d intesa con la Direzione. 14.4 Il prezzo degli oggetti esposti che superano un valore di CHF 5 000. non può essere indicato. 14.5 Tutti gli oggetti di valore superiore a CHF 50 000. devono essere tolti dalle vetrine dopo la chiusura quotidiana del Salone e conservati in una cassaforte all interno dello stand. L espositore è tenuto a procurarsi la o le casseforti occorrenti. Per motivi di sicurezza le casseforti blindate possono essere prenotate solo presso la Direzione della Fiera. 14.6 Tutti gli stand vengono puliti quotidianamente. Per motivi di sicurezza, la pulizia degli stand viene effettuata dalla MCH Fiera di Basilea o da una ditta da essa incaricata e fatturata dopo il Salone. Il costo della pulizia dello stand è commisurato alla superficie dello stand convenuta contrattualmente. Una richiesta di esonero dalla pulizia obbligatoria dello stand deve pervenire alla Direzione al più tardi 14 giorni prima dell inizio del Salone, altrimenti il costo della pulizia verrà interamente fatturato. 14.7 Gli espositori che possono legittimarsi regolarmente con una tessera di espositore possono accedere ai padiglioni un ora prima dell apertura del Salone al mattino e un ora dopo la chiusura del Salone la sera. Agli espositori è vietato soffermarsi nei padiglioni di esposizione al di fuori di questi orari. 15/ Assicurazioni 15.1 L assicurazione di tutti gli oggetti esposti e delle attrezzature degli stand contro il fuoco e i danni causati dagli elementi naturali e la stipulazione di un assicurazione di responsabilità civile sono obbligatorie per gli espositori. Si raccomanda inoltre agli espositori di assicurare gli oggetti esposti e le attrezzature degli stand anche contro i danni e le perdite durante l esposizione e durante il periodo della consegna e della rimozione. 15.2 Su richiesta, l espositore può essere assicurato contro questi rischi nell ambito del contratto collettivo della MCH Fiera di Basilea. In questo caso gli verrà inviata una prova di assicurazione. I premi saranno versati anticipatamente dalla MCH Fiera di Basilea alla società di assicurazioni e addebitati all espositore con la fattura finale del Salone. Gli espositori che sono già sufficientemente assicurati devono inviare alla Direzione del Salone - al più tardi due settimane prima dell inizio del Salone - una dichiarazione di rinuncia (manleva), altrimenti vengono assicurati automaticamente contro i rischi come indicato nel paragrafo 15.1.. 16/ Regolamento e altre direttive 16.1 La Direzione pubblica un Regolamento nonché altre direttive relative agli orari d apertura del Salone, all allestimento degli stand, all affitto di mobilio, agli allacciamenti tecnici, al trasporto e allo scarico degli oggetti d esposizione, alle assicurazioni, ai parcheggi, all alloggio, al materiale pubblicitario, alla sorveglianza, alla pulizia, all attività fieristica, alla prevenzione degli infortuni, alle misure di sicurezza, incluso il servizio antincendi, ai biglietti d ingresso, al magazzinaggio ed altro. 16.2 L espositore si impegna a presentare i piani dettagliati concernenti l allestimento dello stand e la presentazione delle vetrine (vedi Cpv. 3.8). 16.3 La Direzione fissa le tariffe per le sue prestazioni di servizio. 16.4 L espositore, durante gli orari di apertura del Salone, deve garantire la presenza di proprio personale allo stand. Se l espositore non presidia lo stand fino all orario di chiusura la Direzione del Salone può applicare una sanzione che può raggiungere i CHF 5 000.. Non sono ammessi allestimenti o presentazioni di ogni genere che possano disturbare palesemente gli stand vicini o i visitatori, in particolare l occupazione dello spazio davanti allo stand, l utilizzo di vestiario di fantasia per scopi pubblicitari al di fuori dello stand, rumori di ogni tipo o altro. Per le presentazioni all interno dello stand occorre rispettare gli stand vicini per quanto riguarda lo spazio e il rumore. Non è neanche lecito ostacolare a causa di ciò la circolazione dei visitatori nei corridoi. 16.5 I padiglioni della Fiera sono a disposizione degli espositori in primo luogo per la loro attività fieristica, che è limitata agli stand a loro assegnati. La Direzione del Salone si riserva di allontanare dai padiglioni fieristici il personale che esegue lavori nei padiglioni senza un contratto da parte degli espositori o senza il libretto di lavoro.

16.6 La vendita diretta al consumatore finale all interno del recinto fieristico è vietata. La Direzione potrà fare eccezioni in singoli casi e per pezzi unici od oggetti particolari su richiesta motivata. 16.7 Gli espositori sono tenuti a non organizzare per l intera durata del Salone BASELWORLD esposizioni in proprio al di fuori del recinto fieristico o a partecipare a tali manifestazioni. La pubblicità al di fuori del proprio stand, nell area fieristica o nelle sue immediate vicinanze non è consentita. 16.8 Se nell ambito degli spazi di MCH Fiera di Basilea devono essere eseguiti lavori di costruzione o riparazione necessari e sopportabili, gli espositori devono tollerarli e non possono richiedere il risarcimento danni. 17/ Comitati degli espositori Per rappresentare gli espositori nei confronti della Direzione esistono due Comitati, un «Comité mondial» e un «Comité consultatif». I Comitati hanno una composizione diversa: il «Comité mondial» rappresenta la totalità degli espositori e paesi o gruppi importanti. Le persone che vi partecipano vengono delegate dalle associazioni dei settori interessati. Le singole associazioni dei paesi decidono il modo dell elezione del suo o dei suoi delegati nel «Comité mondial». Il Comitato si compone di un massimo di 30 membri distribuiti sui paesi e i gruppi in funzione della loro importanza al Salone BASELWORLD, ovvero secondo il numero di espositori, la superficie da questi occupata nonché secondo altri criteri oggettivi. La Direzione decide, previa consultazione dei rappresentanti degli espositori, la distribuzione di questi seggi sui singoli paesi e gruppi. Essa può escludere un membro in caso particolare con decisione motivata. La Direzione designa il Presidente, il Vicepresidente e il segretariato; il «Comité consultatif» ha una composizione da 5 a 10 persone, ovvero il suo Presidente e rappresentanti dell orologeria, della gioielleria e dei rami affini. I membri del Comitato vengono designati dalla Direzione; il Presidente dei Comitati dovrebbe sempre essere la stessa persona. Una persona può appartenere a entrambi gli organi. Il membri del «Comité consultatif» che non appartengono al «Comité mondial» possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. I membri del Comitato devono presenziare personalmente alle riunioni; non sono ammesse deleghe. Ogni Comitato ha un funzione particolare: il «Comité mondial» è in primo luogo uno strumento di contatto e di collegamento tra la Direzione e gli espositori o le loro associazioni, e anche per la discussione delle più importanti questioni strategiche e politiche. Esso si riunisce una prima volta durante il Salone BASELWORLD e una seconda volta nel corso dell anno; il «Comité consultatif» consiglia la Direzione e ne verifica la posizione in tutte le questioni strategiche e politiche, come pure nelle questioni inerenti all attività quotidiana, ovvero per la l impostazione, i settori specializzati, le premesse per l ammissione, le date, la durata, le manifestazioni concomitanti, la pubblicità, i rapporti con la stampa e l accoglienza dei visitatori. Esso si riunisce regolarmente secondo necessità e può istituire gruppi di lavoro per questioni particolari. 18/ Condizioni minime di retribuzione e di lavoro per il personale addetto allo stand e gli allestitori provenienti dall estero In base alle disposizioni della legge federale sui lavoratori in trasferta in Svizzera (EntsG; SR 823.20), della legge federale sul soggiorno e l insediamento di stranieri (ANAG; SR 142.20) e all ordinanza sulla limitazione del numero di stranieri (BVO; SR 823.21) gli espositori hanno i seguenti doveri: 8 giorni prima dell inizio dell attività gli espositori devono di regola comunicare all Ufficio dell economia e del lavoro del Cantone Basilea-Città tutti i dipendenti di nazionalità straniera che lavoreranno presso il quartiere fieristico durante gli 8 giorni o più nell ambito del Salone BASELWORLD; gli espositori devono garantire ai loro addetti le condizioni minime di retribuzione e di lavoro. In particolare devono provvedere al pagamento di tutti i costi relativi a viaggio, soggiorno e pernottamento nonché riconoscere una diaria minima di CHF 30. /giorno; l obbligo della communicazione e le condizioni minime di retribuzione e di lavoro sono valide anche per tutte le ditte straniere allestitrici di stand ed altre ditte che prestano servizio per conto dell espositore. Gli espositori devono segnalare a tutti i suoi partner interessati questi obblighi. A tutti gli espositori stranieri, che lavorano con ditte straniere per la costruzione, allestimento, montaggio e smontaggio dello stand non è permesso, di mettere a disposizioni di altri espositori il personale. Non è possibile mutare lo scopo del soggiorno. L Ufficio per l economia e il lavoro e il Dipartimento di sicurezza del Cantone Basilea-Città possono controllare il rispetto delle condizioni minime di retribuzione e di lavoro e le disposizioni dell ufficio stranieri relative all ingresso e al soggiorno. I rispettivi documenti, prove, etc. devono essere mostrate su richiesta. 19/ Disposizioni finali 19.1 La Direzione esercita il suo diritto di domicilio sull intero recinto fieristico. 19.2 L inosservanza dei Regolamenti e delle direttive emanate dalla Direzione comporta l esclusione dal Salone BASELWORLD dell espositore inadempiente. Quest ultimo è tenuto a versare l intero importo della locazione dello stand e gli eventuali costi accessori. 19.3 Tutti i casi particolari non contemplati dal presente Regolamento sono oggetto di una decisione avente autorità di cosa giudicata della Direzione, se del caso con l accordo del «Comité consultatif». 19.4 Tutti gli accordi, le autorizzazioni e le disposizioni particolari verbali non hanno validità senza la conferma per iscritto dalla Direzione. 19.5 La Direzione è autorizzata a rimandare, abbreviare, allungare, disdire il Salone BASEL- WORLD o ad adeguare l esercizio fieristico alle circostanze per motivi cogenti, colpa di terzi, caso fortuito, eventi politici ed economici nonché su disposizione delle autorità. La MCH Fiera di Basilea declina ogni responsabilità in tali casi, e gli espositori non hanno diritto né al recesso, né al risarcimento dei danni. I pagamenti già effettuati vengono rimborsati dopo la detrazione dei costi derivanti per la MCH Fiera di Basilea. È considerato un caso fortuito ogni circostanza imprevedibile, inclusa la forza maggiore, non imputabile né all espositore, né alla MCH Fiera di Basilea. 19.6 La MCH Fiera di Basilea declina ogni responsabilità per i danni degli espositori, eccezion fatta per l intenzione illecita e la colpa grave. 19.7 Solo il diritto svizzero è applicabile. In caso di liti con la Direzione, l espositore si assoggetta alla competenza dei tribunali ordinari del cantone di Basilea-Città. 19.8 Fa fede il testo tedesco di questo regolamento. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento datato maggio 2008 ed entra in vigore il 16 maggio 2009. MCH FIERA SVIZZERA (BASILEA) SA LA DIREZIONE generale Basilea, FEBBRAIO 2010

Regolamento aggiuntivo / concernente le contraffazioni e le imitazioni; esercizio di un diritto con moderazione (Regolamento del Panel). 01/ Premessa 1.1 La Direzione attribuisce una grande importanza al rispetto coerente dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli espositori. Si è riscontrato che certi espositori offrono al Salone BASELWORLD oggetti che destano l impressione di violare i diritti di proprietà intellettuale. 1.2 La Direzione è decisa a ricordare agli espositori il loro obbligo di rispettare i diritti di proprietà intellettuale e ad esercitare maggiormente i poteri che le sono concessi dal Regolamento per gli espositori del Salone BASELWORLD quale controparte degli espositori e come titolare del diritto del proprietario. 1.3 La Direzione si prefigge anche di contribuire a fare sì che l atmosfera del Salone non venga turbata in modo irragionevole da misure coercitive processuali. 02/ Strumenti della Direzione per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 2.1 La Direzione si oppone alle eventuali violazioni nell ambito dei diritti di proprietà intellettuale nei locali della Fiera (ivi compresi: diritto del design, diritto del marchio, indicazione di origine, diritto dei brevetti, diritto d autore, concorrenza sleale) provvedendo a: a) richiamare l attenzione degli espositori sul dovere di rispettare i diritti di proprietà intellettuale e sui suoi poteri; b) istituire un Panel di persone competenti che decide sui ricorsi inoltrati da espositori che ritengono che un altro espositore abbia leso i loro diritti di proprietà intellettuale. Il Panel può anche effettuare un accertamento dei fatti come mezzo di prova e svolgere attività di mediazione. Gli espositori si impegnano a rivolgersi prima al Panel se vogliono procedere durante la Fiera contro altri espositori per violazione o per assunzione di prove a futura memoria nel campo del diritto dei beni immateriali, e solo in un secondo tempo adire eventualmente un tribunale ordinario. Anche i non-espositori si impegnano a seguire la stessa procedura firmando la relativa dichiarazione. 2.2 Il Panel generalmente è costituito dalle seguenti persone con diritto di voto: il Presidente: un giurista di nazionalità svizzera; due altri giuristi di nazionalità svizzera; un agente di brevetti esercitante in Svizzera; due conoscitori del ramo, non di nazionalità svizzera, con conoscenze specifiche nel settore dell orologeria; un conoscitore del ramo, non di nazionalità svizzera, con conoscenze specifiche nel ramo della gioielleria. In caso di necessità, il Panel si avvale della consulenza delle seguenti persone (senza diritto di voto): un a tre esperti tecnici; segretario e al tempo stesso rappresentante della Direzione in seno al Panel: il responsabile legale della MCH Group SA o il suo supplente. Il segretario funge anche da punto di contatto per le richieste riguardanti il Panel quando non è in corso la Fiera. Persone di contatto: La Direzione designa una persona di collegamento per il settore degli orologi ed una per il settore della gioielleria. La persona di contatto delle nazioni espositrici coinvolte nella procedura di ricorso sulle rispettive liste dei candidati proposte dalle nazioni espositrici contattate. Queste persone di contatto sostengono il Panel nel contatto con i rispettivi espositori del proprio paese. 2.3 Il Panel prende le sue decisioni con la maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti. In caso di parità di voti, il ballottaggio spetta al Presidente. 03/ Procedura seguita dal Panel su richiesta di una parte 3.1 Ricorso Un espositore che ha motivi fondati per temere una lesione dei suoi diritti di proprietà intellettuale da parte di un altro espositore può richiedere l intervento del Panel. Quest ultimo può anche accogliere il ricorso presentato da un non espositore che si ritiene leso, oppure il ricorso di un espositore contro un non espositore che mette abusivamente in vendita uno dei suoi oggetti nel recinto fieristico. Il Panel tratta il ricorso presentato da un non espositore soltanto se quest ultimo si assoggetta al Regolamento aggiuntivo. In casi di elevata complessità (p.e. ricorsi per violazione di brevetti), il Panel può stabilire di non entrare in materia e di non prendere una decisione di constatazione. Il Panel accoglie i ricorsi ogni giorno fino alle ore 16.00; l ultimo momento per accogliere un ricorso è il penultimo giorno del Salone, ore 16.00. 3.2 Procedura Il ricorrente è tenuto a presentare al Panel un estratto valido di un registro nazionale o internazionale concernente i suoi diritti di protezione validi per la Svizzera e, nella misura del possibile, a portare con sé un oggetto originale all atto della presentazione del ricorso. Dopo che i diritti amministrativi sono stati versati, il Panel entra in azione il più presto possibile e chiarisce lo stato di fatto. Il Panel effettua un sopralluogo presso lo stand del presunto violatore dei diritti e gli dà la possibilità di prononciarsi in merito alle accuse. Al sopralluogo dovrà anche essere presente la parte che si ritiene lesa. Al Panel va assicurato il libero accesso a tutti gli oggetti messi in vendita. Il Panel è autorizzato a richiedere la consegna temporanea dell oggetto contestato e/o a fotografarlo per accertare lo stato di fatto. 3.3 Decisione Il Panel redige, entro le 24 ore successive all inoltro del reclamo, un verbale riassuntivo sui passi intrapresi e sugli accertamenti fatti, nonché sul punto di vista sostenuto in linea di principio dalle parti interessate/una decisione. Il verbale/ la decisione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario del Panel e portati immediatamente alla conoscenza delle parti e della Direzione. 3.4 Nessuna supposizione di una lesione Se il Panel ritiene che non sussiste alcuna supposizione di lesione, esso ne informa gli espositori interessati nonché la Direzione. Se ritiene che ciò sia opportuno, esso promuove dei colloqui tra le parti allo scopo di giungere ad una composizione bonaria della contestazione. 3.5 Supposizione di una lesione a) se il Panel ritiene che sussiste una lesione, esso ordina all espositore apparentemente colpevole di una lesione di ritirare immediatamente l oggetto contestato e di sospenderne la vendita. Il Panel promuove colloqui tra le parti allo scopo di eliminare il punto controverso. b) il Panel fa firmare al presunto violatore una lettera di garanzia comprendente i seguenti punti: (1) presa di conoscenza della decisione del Panel; (2) il suo accordo con il ritiro dell oggetto contestato e la sospensione della vendita durante il Salone; (3) presa di conoscenza della possibilità da parte della Direzione di adottare ulteriori provvedimenti; (4) conferma della rinuncia ad un risarcimento dei danni in relazione con l attività del Panel; (5) assunzione delle spese di intervento del Panel da parte del presunto violatore. Una copia originale della lettera di garanzia è destinata alla Direzione e una a ciascuna delle parti interessate. Se l espositore che secondo il Panel ha commesso una lesione dei diritti di proprietà intellettuale si rifiuta di firmare questa lettera di garanzia, il Panel ne informa la parte che si ritiene lesa e la Direzione. 3.6 Raccomandazioni del Panel Il Panel può raccomandare alla Direzione, come ulteriore provvedimento, di: a) rifiutare all espositore l ammissione al prossimo Salone; b) disporre la chiusura immediata dello stand dell espositore se le circostanze richiedono un provvedimento così drastico oppure; c) adottare altri provvedimenti richiesti dal Regolamento e dal diritto del proprietario. 3.7 Obiezioni Le decisioni e gli accertamenti effettuati dal Panel non possono essere impugnati con mezzi legali presso un istanza superiore. È invece consentito rivolgere al Panel una richiesta di revisione motivata per iscritto, a condizione che una parte sia in grado di presentare nuovi fatti o prove documentate che non ha già potuto far valere durante il sopralluogo allo stand. Una revisione può essere richiesta soltanto durante il Salone stesso. Oltre a ciò, le parti possono inoltrare per iscritto alla Direzione un ricorso gerarchico motivato contro il Panel. Con il ricorso gerarchico si possono eccepire azioni della Commissione non conformi al Regolamento. Questo ricorso può essere inoltrato durante il Salone o entro 30 giorni dopo il termine dello stesso. Sia la richiesta di revisione che il ricorso gerarchico non hanno alcun effetto sospensivo.

04/ Procedura seguita dal Panel come intermediario e per l istruzione preventiva 4.1 Il Panel può agire in qualità di intermediario in qualsiasi stadio della procedura, sia di sua propria iniziativa che su richiesta di un espositore o di un non espositore. 4.2 Un espositore o non espositore che richiede l intermediazione del Panel versa il diritto stabilito prima dell inizio dell intermediazione. La fissazione di una differente ripartizione interna dei costi rientra nell ambito di un eventuale accordo. 4.3 In seguito a una richiesta scritta e motivata di una parte, il Panel può procedere all istruzione preventiva. La motivazione è data normalmente dalla presentazione di un estratto della registrazione del diritto di tutela. Per accertare lo stato di fatto, il Panel è autorizzato a richiedere la consegna temporanea dell oggetto contestato e a fotografarlo. Le proposte di istruzione preventiva possono essere inoltrate al Panel fino al termine del Salone. La commissione è autorizzata a respingere le richieste di assunzione delle prove senza motivazione, per esempio nel caso di disturbo dell atmosfera del Salone, se la richiesta nel caso particolare non è urgente o se la commissione è troppo gravata con casi di ricorso o altre misure di assunzione di prova a futura memoria. 05/ Obbligo degli espositori di esercitare un diritto con moderazione 5.1 Al fine di non turbare l atmosfera del Salone, gli espositori si impegnano a esercitare con moderazione il loro diritto di adire le vie legali, tenendo conto soprattutto delle possibilità che vengono loro offerte dal presente Regolamento aggiuntivo, e a rinunciare a divulgare le decisioni e le assunzioni di prova a futura memoria effettuate dal Panel. 5.2 Nella misura in cui questo dipende dal proponente, eventuali misure cautelative vanno applicate in modo tale da non turbare l atmosfera del Salone. 07/ Diritti amministrativi 7.1 Chi inoltra il ricorso paga CHF 2 200. incl. IVA (non espositori CHF 10 000. incl. IVA). Se vince il ricorso gli vengono rimborsati CHF 1 100. (non espositori CHF 3 500. ). 7.2 Il convenuto versa in caso di riconoscimento del ricorso CHF 4 000. incl. IVA. Il Panel è autorizzato ad abbassare il diritto di rivalsa menzionato a CHF 3 500. nei casi meno gravi oppure ad aumentarlo a CHF 4 500. incl. IVA nei casi gravi. 7.3 Il costo minimo di una revisione in conformità al Cpv. 3.7, ammonta a CHF 2 200. incl. IVA. Esso viene fatturato alle parti in funzione degli oneri sostenuti e dell esito della procedura. 7.4 Il diritto amministrativo per l intermediazione ammonta a CHF 3 000. incl. IVA per parte. 7.5 Il proponente versa CHF 2 600. (i non espositori CHF 5 200. incl. IVA) per la procedura di istruzione preventiva. Per le istanze presentate negli ultimi due giorni del Salone, i diritti aumentano del 100%. Il Panel può procedere in singoli casi a deroghe oppure ad una ripartizione derogatoria anche per questi diritti. 08/ Disposizioni finali 8.1 Qualora il testo del presente Regolamento dovesse dare adito a difficoltà di interpretazione farà fede il testo in lingua tedesca. 8.2 Sussidiariamente alla procedura vige il Codice di procedura civile del Cantone di Basilea- Città. 8.3 Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento datato maggio 2008 ed entra in vigore il 16 maggio 2009. MCH FIERA SVIZZERA (BASILEA) SA LA DIREZIONE generale Basilea, FEBBRAIO 2010 5.3 Il Panel informa tempestivamente la Direzione nel caso esso abbia motivo di ritenere che un espositore non si sia attenuto agli impegni contrattuali ai sensi del Cpv. 5, paragrafi 1 e 2, del presente Regolamento oppure che abbia violato in altro modo il Regolamento aggiuntivo o i Regolamenti e le disposizioni menzionate al Cpv. 1. 06/ Esclusione della responsabilità Con l accettazione del presente Regolamento aggiuntivo, gli espositori esonerano la MCH Fiera di Basilea, i collaboratori della Direzione, i membri del Panel e il loro personale ausiliario ricorrente da ogni responsabilità in occasione dell applicazione del presente Regolamento aggiuntivo e della procedura del Panel contemplata da esso. MCH Fiera Svizzera (Basilea) SA CH-4005 Basilea Svizzera Tel: +41 58 200 20 20 fax: +41 58 200 21 94 info@messe.ch www.messe.ch Conto postale: 40-2810-1 Conto in banca: Basler Kantonalbank, ch-4002 Basilea Conto N. 16 454.245.45, N. clearing 770 Swiftcode BKB Bch BB