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REDAZIONE RESPONSABILE PROCEDURA VERIFICA APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE Simona Rossi; Paolo Flori Commissione Sicurezza dei Plessi di Agraria Servizio di Prevenzione e Protezione/Università di Bologna - Commissione Sicurezza dei Plessi di Agraria Consiglio di Facoltà Andrea Segré STATO DELLE REVISIONI REV. N. OGGETTO DELLA REVISIONE DATA 0 Prima stesura Gennaio 2010 ELENCO DEGLI ALLEGATI CODICE/SIGLA NOME All. 01.009-PA Elenco degli Agenti Biologici Classificati (Allegato XLVI, D. Lgs 81/08) (ABC) All. 02.009-PA Modello di lettera per Comunicazione Inizio Attività (classe 2 e 3) (CIA) All. 03.009-PA Registro degli Esposti ad Agenti biologici con notazione D (Mod. B/626/1-2-3-4) (REA) All. 04.009-PA Lettera per l Invio del Registro degli Esposti (IRE) 1. SCOPO La procedura definisce le azioni da intraprendere (comunicazione di inizio attività ed eventuali registrazioni) nel caso in cui le attività didattiche e di ricerca prevedano l uso deliberato di agenti biologici classificati (Allegato XLVI, D. Lgs 81/08), nonché le modalità di tenuta del registro degli esposti e degli eventi accidentali, limitatamente ad agenti biologici di classe 3 e 4. L Ateneo di Bologna non ha a disposizione laboratori con livello di contenimento per la 4 classe di rischio, pertanto gli adempimenti legati alla manipolazione di questi agenti biologici non sono trattati e gestiti dalla presente procedura. Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 1 di 9

2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura si applica alle attività (di ricerca, didattica, servizio) svolte dalle Strutture Didattiche e di Ricerca dei Plessi di Agraria e definisce: le modalità di comunicazione preventiva all AUSL di inizio attività con manipolazione di agenti biologici di classe 2 e 3. i metodi di raccolta e gestione dei dati del personale esposto ad agenti biologici di classe 3, regolamentando la registrazione di tali dati nel Registro degli esposti e degli eventi accidentali, appositamente previsto per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro. Le modalità di tenuta degli elenchi dei lavoratori che hanno operato con agenti biologici con notazione D. 3. LUOGO DI APPLICAZIONE La Procedura si applica ai Laboratori Didattici e di Ricerca dei Plessi di Agraria dell Università di Bologna. 4. ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA, SIMBOLOGIA ABBREVIAZIONI DPI ISPESL MC MOGM PT RDRL SPP Dispositivi di Protezione Individuali Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Medico Competente MicroOrganismo Geneticamente Modificato Procedura operativa standard a carattere Tecnico Responsabile Didattico e di Ricerca del Laboratorio Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA Agente Biologico Classificazione degli Agenti Biologici L Art. 267 del D. Lgs 81/2008 definisce: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. L Art. 266 del D. Lgs 81/08 fissa il campo di applicazione, ovvero tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, pur restando ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (D. Lgs 206/01 e smi) e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (D. Lgs 224/03). Art. 268 del D. Lgs 81/2008 Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 2 di 9

lavoratori; è poco probabile si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro); gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. L' ALLEGATO XVLI al D. Lgs 81/08 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. Gli agenti biologici con le caratteristiche di pericolosità della 3 classe di rischio ma che non costituiscono pericolo se veicolati dall aria sono inseriti nella classe 3** (ovvero nell utilizzo è possibile prescindere dall applicazione delle misure di contenimento relative alla trasmissione per via aerea punti 2 e 13 dell allegato XLVII, D. Lgs 81/08). L elenco degli agenti biologici riporta notazioni in merito a: possibilità di determinare effetti allergici (nota A) necessità di conservare l elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti per almeno 10 anni dalla data di cessazione dell ultima attività comportante rischio di esposizione (nota D) produzione di tossine (nota T) disponibilità di un vaccino efficace (nota V). Uso deliberato Comunicazione di inizio attività Registro degli Esposti Si parla di uso deliberato tutte le volte che gli agenti biologici vengono deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per esservi trattati, manipolati o trasformati, ovvero per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo (es. laboratori di diagnosi microbiologica, di microbiologia). Art. 269 del D. Lgs 81/2008 1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all' articolo 271, comma 5 (Documento di Valutazione del Rischio da Agenti Biologici, ndr). 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. E istituito dal datore di lavoro conformemente al modello predisposto dal ISPESL ed è compilato sulla base della valutazione prevista per il rischio biologico deliberato (art. 271 D.Lgs. 81/2008). Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 3 di 9

SIMBOLOGIA P Evidenzia una condizione di pericolo per la salute e la sicurezza dell operatore Evidenzia attenzione/raccomandazione nel modo di operare (punto critico) 5. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108 ) - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo integrato dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88 e dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 (G.U. 180 del 5 Agosto 2009 Supplemento Ordinario n.142) 6. FASI DEL PROCESSO E DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE ATTIVITA FASE INPUT ATTIVITÀ OUTPUT 1. 2. Obblighi del Dirigente 3. Obblighi del R.D.R.L. 4. Obblighi del Preposto INIZIO ADEMPIMENTI LEGISLATIVI ED ISTITUZIONALI PER LA GESTIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI ADEMPIMENTI TECNICO-PROCEDURALI PER LA GESTIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI COOPERAZIONE ALLA PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA Valutazione del rischio (Mod. ABC); comunicazione dell attività all organo di vigilanza (Mod. CIA); istituzione del Registro e Formazione del personale (Mod. REA) Pianificazione del protocollo di lavoro; redazione PT; adozione di idonee misure igieniche Cooperazione e supporto al Dirigente/RDRL per gli adempimenti di sicurezza 5. Comunicazione di inizio attività COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL AUSL Comunicazione ad ogni nuova attività o significativa variazione del rischio (Mod. CIA) 6. Istituzione del Registro degli Esposti REGISTRAZIONE DEGLI ESPOSTI Nomina del responsabile della tenuta del Registro e sua gestione (Mod. REA) 7. Registrazione degli eventi accidentali REGISTRAZIONE DI OGNI INCIDENTE Registrazione di ogni infortunio/evento accidentale 8. Comunicazioni periodiche 9. Cessazione di attività REGISTRAZIONI REGOLARI E LORO COMUNICAZIONE REGISTRAZIONE E CONSEGNA REGISTRO Comunicazioni sistematiche interne e periodiche nei confronti di ISPESL (Mod IRE) Registrazione ed invio del Registro ad ISPESL (Mod. IRE) 10. Conservazione degli elenchi CONSERVAZIONE DOCUMENTI Archiviazione decennale dei documenti 11. FINE Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 4 di 9

7. DESCRIZIONE DEL PROCESSO FASE 1 Inizio 2. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE I Dirigenti delle Strutture in cui vengono utilizzati agenti biologici classificati (Mod. ABC) (All. 01.009-PA) sono tenuti a: comunicare l inizio d attività all AUSL territorialmente competente tramite l apposita lettera (Mod. CIA) (All. 02.009-PA). Istituire il Registro di esposizione e degli eventi accidentali (Mod. REA) (All. 03.009-PA). redigere un elenco del personale che manipola agenti biologici con annotazione D (allegato XLVI del D. Lgs 81/2008). I Dirigenti sono tenuti (se possibile) a non impiegare agenti biologici nocivi ed a progettare adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l adozione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall esposizione accidentale; sono tenuti anche alla riduzione al minimo del numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a rischio biologico attraverso l adozione di misure di protezione collettive ed individuali - DPI nonché misure igieniche volte a prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale dell agente biologico all esterno. Il Dirigente, con la collaborazione dei RDRL, è tenuto alla formazione e informazione del personale indicandone i contenuti e la periodicità (almeno quinquennale salvo variazioni nelle attività). Formazione e informazione devono riguardare: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 3. OBBLIGHI DEL R.D.R.L. Il Responsabile Didattico e di Ricerca del Laboratorio (RDRL) è tenuto ad osservare i seguenti obblighi: 1. procurare tutte le informazioni relative all agente biologico da utilizzare (gruppo di rischio, caratteristiche di infettività, patogenicità, diffusibilità, etc.); 2. definire il protocollo che prevede le modalità operative che minimizzano il rischio legato all esposizione; 3. valutare, prima dell avvio del progetto in cui è prevista la manipolazione di agenti biologici, l idoneità delle attrezzature (es. cappe biologiche) e pianificare eventuali integrazioni; 4. contattare l addetto di riferimento del Servizio di Prevenzione e Protezione per la redazione del Documento di Valutazione del Rischio Preventivo da allegare alla comunicazione di cui al FASE 4. 5. comunicare l inizio dell attività all organo di vigilanza territorialmente competente almeno 30 giorni prima (Mod. CIA) (ALL. 02.009-PA). 6. compilare l elenco del personale che manipola agenti biologici con la notazione D all allegato XLVI del D. Lgs 81/08. 7. redige la PT di utilizzo dell agente biologico, le procedure di decontaminazione e disinfezione e di trattamento dei rifiuti nonché le misure da adottare in caso di emergenza (eventualmente in collaborazione con SPP); egli definisce la tipologia dei DPI; 8. verificare la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; 9. concordare le procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 5 di 9

di agenti biologici, all'interno ed all esterno del luogo di lavoro. 10. individuare i lavoratori che saranno esposti (o potenzialmente esposti), contenendone il numero al minimo necessario; 11. compilare il modulo di reperimento dati per le attività a rischio biologico, inviandolo al SPP che ne effettuerà la valutazione. Il SPP comunica la valutazione al Dirigente, che si incarica di informarne i Preposti, il RDRL ed il MC. Il MC provvederà a programmare la sorveglianza sanitaria; 12. dare corso a quanto contenuto nel DVR ed inviando al SPP il programma degli interventi, a firma congiunta con il Dirigente; 13. verificare lo stato di formazione degli addetti o procede alla loro formazione; 14. procedere all acquisto ed avvertire dell acquisto di nuovi prodotti agenti biologici colui che mantiene aggiornato il registro, fornendo le necessarie informazioni; 15. integrare la comunicazione all organo di vigilanza territorialmente competente con le informazioni relative ai nuovi agenti biologici introdotti nell attività; 16. comunicare ogni variazione a colui che tiene il registro (nuovi esposti; differenti modalità d esposizione; cessazione dell utilizzo); 17. comunicare a SPP ogni variazione che possa influire sul DVR; SPP, se del caso, rivedrà la valutazione. E previsto altresì che siano adottate le seguenti misure igieniche: assicurare ai lavoratori l utilizzo di servizi igienici appropriati ed adeguati; disporre per i lavoratori la dotazione di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; provvedere affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione (o monouso), provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. 4. OBBLIGHI DEL PREPOSTO A norma di legge al Preposto compete la vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività e sull attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale. Egli in particolare: 1. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi imprevisti, dandone immediata informazione al proprio Dirigente; 2. vigila sull effettiva applicazione degli obblighi di prevenzione e sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); 3. vigila sulla corretta esecuzione e svolgimento delle attività, secondo Procedure specifiche disposte dai Dirigenti e dai RDRL; 4. fornisce informazioni e proposte in merito ai sistemi, alle misure di sicurezza ed ai DPI adottati od adottabili rivolgendosi al proprio Dirigente; 5. verifica affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico; 6. frequenta appositi corsi di formazione. Il Preposto deve segnalare al proprio Dirigente/RDRL la mancata osservanza di obblighi e misure di prevenzione e protezione. 5. COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA La comunicazione, effettuata dal Dirigente all Organo di Vigilanza territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell inizio delle attività (Mod. CIA) (All. 02.009-PA), deve contenere: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda ed il suo titolare; b) il documento di valutazione del rischio da agenti biologici (nel caso di MOGM copia della documentazione prevista per la notifica di impianto e/o di impiego ai sensi del D. Lgs 206/01). Il Dirigente invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 6 di 9

6. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI ESPOSTI Il Registro dei lavoratori esposti (ad agenti biologici) e degli eventi accidentali (Mod. REA) (All.03.009-PA) è istituito dal Dirigente ed è compilato sulla base della valutazione di cui al citato decreto. Il registro e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente. La registrazione degli esposti viene realizzata, secondo le modalità definite nell allegato Istruzioni, in ciascuna delle fasi d attività prevedibili per il Collaboratore, ovvero nelle fasi di: 1. Attivazione del Laboratorio; 2. Registrazione del Collaboratore; 3. Sospensione d attività del collaboratore; 4. Variazione d attività o mansione del Collaboratore; 5. Ripresa d attività del Collaboratore; 6. Cessazione d attività del Collaboratore; 7. Chiusura del Laboratorio. Ciascuna fase d attività del Collaboratore deve essere registrata sugli appositi Modelli previsti dal decreto (Mod. B 626/1-Scheda dati generali; Mod. B 626/2-Scheda dati individuali; Mod. B 626/3-Scheda di variazione dei dati generali) (All.03.009-PA). La procedura di istituzione del Registro prevede nell ordine: 1. la nomina del Responsabile della tenuta del Registro dei lavoratori Esposti e degli Eventi Accidentali; 2. la compilazione dei Modelli B 626/1/2/3 riguardanti gli esposti; 3. la firma e timbratura dei modelli da parte del Dirigente; 4. la raccolta e rilegature delle pagine in modo che sia impossibile la contraffazione (aggiunta, eliminazione o sostituzione di pagine o parte di esse). 5. la riproduzione in TRIPLICE COPIA dei Modelli vistati; 6. la firma e timbratura della busta da parte del RSPP; 7. l invio in busta chiusa con lettera di accompagnamento (Mod. IRE) (All. 04.009-PA), delle copie dei Modelli siglati dal RSPP rispettivamente: all'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ed all'organo di vigilanza competente per territorio (AUSL) entro trenta giorni dall istituzione. Eventuali rettifiche o correzioni dei Modelli, siglate dal compilatore, devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile e gli spazi bianchi tra annotazioni successive siano barrati. 7. REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI ACCIDENTALI Ogni qualvolta un evento accidentale (infortunio, versamento, inattivazione di barriere, etc.) esponga un Collaboratore a rischio biologico si dovrà effettuare una registrazione dell evento nella scheda individuale seguendo le indicazioni in nota. 8. COMUNICAZIONI PERIODICHE Il Dirigente provvede a tenere sempre aggiornato il registro degli esposti e comunica solo i dati di cessazione di un Collaboratore utilizzando i Mod. B 626/2; B 626/3, (Mod. REA) (All. 03.009-PA) compilati solo nelle parti interessate dalle variazioni stesse. Tutte le altre variazioni sono comunicate ogni 3 anni dall istituzione tramite invio, in busta chiusa siglata dal RSPP, della copia del Registro a: 1) Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), 2) Organo di vigilanza competente per territorio (AUSL). Per le operazioni citate viene definito il Responsabile della tenuta del Registro dei lavoratori Esposti e degli Eventi Accidentali, il quale: Riceve le informazioni dai RDRL e compila il registro; Riceve informazioni dettagliate dal RDRL in merito agli eventi accidentali e compila la Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 7 di 9

parte della scheda individuale registrando l avvenuto; Comunica immediatamente al SPP i dettagli dell incidente a cui seguirà la predisposizione di misure preventive e protettive ulteriori; Rilascia fotocopia della scheda individuale al collaboratore che viene chiamato per la sorveglianza sanitaria; Invia, entro trenta giorni dalla cessazione dell utilizzo degli agenti biologici le schede individuali di coloro che terminano la manipolazione di tali sostanze; Invia comunque ad ISPESL, ogni tre anni, copia del registro completo dei dati generali e delle schede individuali, comprese quelle eventualmente iniziate nell arco del triennio. 9. CESSAZIONE DI ATTIVITÀ 10. CONSERVAZIONE DEGLI ELENCHI In caso di cessazione dell'attività' dell'azienda/laboratorio, di trasferimento o conferimento dell attività', svolta dalla pubblica amministrazione ad altri soggetti (pubblici o privati), ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), entro trenta giorni dalla cessazione dell attività. Il Dirigente è tenuto a conservare per almeno 10 anni dalla cessazione dell ultima attività comportante rischio di esposizione, l elenco dei lavoratori che hanno operato con agenti biologici che riportano la notazione D all allegato XLVI, D. Lgs 81/08. 11. Fine 8. MATRICE DELLE RESPONSABILITA FASE DEL PROCESSO 1. Inizio Funzione (1) Dirigente RDRL Preposto Collaboratore Responsabile Registro Esposti ed Eventi Accidentali 2. Obblighi del Dirigente R CR C NC C 3. Obblighi del RDRL CR R C C C 4. Obblighi del Preposto C C R C C 5. Comunicazione inizio attività R CR C NC NC 6. Istituzione del registro R CR C NC C 7. Registrazione degli eventi R CR C CR C accidentali 8. Comunicazioni periodiche R CR C NC C 9. Cessazione di attività R CR C NC C 10. Conservazione degli elenchi R CR C NC NC 11. Fine (1) Tipo di responsabilità delle Funzioni coinvolte nel processo. R=Responsabile C=Coinvolto NC=Non Coinvolto SR=Sostituto del Responsabile CR=Condivisione di Responsabilità Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 8 di 9

9. GESTIONE DEI DOCUMENTI FASE INPUT ATTIVITÀ La procedura è adottata dai laboratori di ciascuna Struttura ed è da questi introdotta quale POS di laboratorio. DISTRIBUZIONE Assicurazione della conoscenza e disponibilità della procedura per tutti i collaboratori e/o addetti di laboratorio. E resa disponibile e portata a conoscenza di tutti gli operatori/collaboratori di Laboratorio, tramite distribuzione e/o presa visione della copia cartacea e/o informatica. Viene a tale scopo consegnata/portata a conoscenza di ciascun collaboratore al momento della presa di servizio. La Procedura è disponibile e scaricabile dal sito di Facoltà dedicato alla Sicurezza: http://www.agraria.unibo.it/agraria/facolta/sicurezza/defa ult.htm. CONSERVAZIONE Raccolta e conservazione di copia cartacea della procedura e dei moduli, in originale, tra i documenti di laboratorio oltre che all interno del Manuale di Sicurezza di Dipartimento (Cap.8 - Procedure Tecniche). La procedura costituisce parte integrante del Manuale di Sicurezza e Salute di Dipartimento ed è a disposizione di tutti i collaboratori e/o addetti che operano all interno del Laboratorio, per la loro sistematica e puntuale informazione in qualsiasi momento dell attività. I documenti sono conservati in originale per 5 anni e/o fino a risoluzione del rapporto di lavoro degli esposti. TRASMISSIONE Quando richiesto, invio dei documenti ad utilizzatori e/o uffici interessati, che, motivatamente, ne facciano richiesta. La procedura è inoltrata agli interessati su specifica e motivata richiesta. Il documento è inviato ai richiedenti in forma cartacea e/o informatica previa autorizzazione e con l obbligo di non utilizzarla a scopo personale. L invio viene effettuato via internet, o via Fax nei casi in cui sia necessario documentare eventuali firme in originale, o non sia altrimenti possibile la trasmissione. Data gennaio 2010 Rev. n. 0 Pagina 9 di 9