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Lombardia/275/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò dott.ssa Laura De Rentiis dott. Donato Centrone dott. Paolo Bertozzi dott. Cristian Pettinari dott. Giovanni Guida dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Presidente Consigliere (relatore) Primo referendario Primo referendario nella camera di consiglio del 10 settembre 2015 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; Vista la nota dell 11 maggio 2015, prot. n. 10063, con la quale il Sindaco del Comune di Cassano Magnago (VA) ha chiesto un parere in materia di disapplicazione dal pagamento dei 1

diritti di segreteria in relazione ai contratti relativi agli acquisti di lavori, beni e servizi effettuati per il tramite di strumenti informatici di acquisto; Vista l ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta ed ha nominato relatore il Consigliere Giancarlo Astegiano; Udito il relatore, Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Cassano Magnago ha inoltrato alla Sezione un quesito con il quale, dopo aver richiamato il contenuto del parere della Sezione n. 301 del 2014, ha domandato: - se la disapplicazione dal pagamento dei diritti di segreteria prevista dall art. 13 del d.l. n. 52 del 6 luglio 2012, conv. Dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012, sia limitata ai soli contratti per acquisto di beni e servizi conclusi mediante strumenti informatici e non si estenda anche ai contratti per l affidamento di lavori pubblici ; se la citata disapplicazione riguardi solo gli acquisti di beni e servizi effettuati grazie al ricorso a piattaforme che consentono di concludere il procedimento con la stipula del negozio in forma digitale/elettronica (vedi MEPA o adesione a convenzione CONSIP) oppure siestenda anche agli acquisti di beni e servizi effettuati grazie al ricorso a piattaforme che non consentono di concludere il procedimento con la stipula del negozio in forma digitale/elettronica (vedi Sistema Sintel predisposto da ARCA in Lombardia). Considerato in DIRITTO Ammissibilità della richiesta La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica. Preliminarmente all esame del merito, occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione consultiva attribuita alla Corte 1. 1 Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/c ontrollo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf&%5d. 2

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall Organo di vertice dell Ente richiedente che nei Comuni è il Sindaco. Nell ambito dell Amministrazione locale le competenze gestionali spettano ai dirigenti ma i poteri di indirizzo e rappresentanza dell Ente risiedono nell organo di vertice e solamente a quest ultimo è riservata la facoltà di avvalersi della funzione consultiva della Corte prevista dal citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003. Il quesito in esame proviene dal Comune di Cassano Magnago, risulta sottoscritto dal Sindaco dell Ente e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile. Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l oggetto a questioni attinenti alla materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti, precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio 2. In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte nella concreta attività dell Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all amministrazione attiva, 2 Corte conti, sez. riun. contr. 17 novembre 2010, n. 54, in http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_ sede_di_controllo/2010/delibera_54_2010.pdf 3

incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria. La richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Cassano Magnago risponde ai criteri di ammissibilità indicati sopra poiché è finalizzata ad ottenere dalla magistratura contabile indicazioni di carattere generale in relazione alla materia dei contratti pubblici, con riferimento particolare all interpretazione di disposizioni legislative che regolano i contratti stipulati in forma amministrativa per i beni e i servizi acquistabili in modalità elettronica (art. 13 del d.l. 7 maggio 2012 n.52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n.94). In conclusione, la richiesta di parere in esame è ammissibile. Merito La Sezione, come ricordato dallo stesso Sindaco di Cassano Magnago nella richiesta di parere, si è già occupata dell interpretazione dell art. 13 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, osservando che la norma ha previsto la disapplicazione dell obbligo di richiedere i diritti di segreteria, ai sensi dell art. 40 della legge 8 giugno 1962, n.604 nell ipotesi di contratti conclusi a seguito del ricorso a gare telematiche di acquisto. Il d.l. n. 52 del 2012, nell ambito di numerosi interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto modifiche alle procedure di acquisto che le amministrazioni sono tenute a seguire per contenere e limitare gli oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per quanto interessa in questa sede, al fine di favorire il ricorso al mercato elettronico e ai conseguenti risparmi, all art. 13 ha stabilito che per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, vale a dire l applicazione dei diritti di segreteria al momento della stipula del contratto. In relazione al primo quesito posto dal Sindaco del Comune di Cassano Magnago, occorre osservare che il testo dell articolo 13 limita il beneficio dell esenzione ai soli contratti di acquisto di beni e servizi, come specificato in due punti della medesima disposizione e, peraltro, la stessa rubrica delimita l oggetto della norma specificando semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi. La chiara volontà del legislatore di prevedere l esenzione in relazione ai soli contratti relativi a beni e servizi non consente di estendere il beneficio agli acquisti di lavori che hanno natura diversa e presentano peculiarità particolari che rendono difficoltoso, se non in relazione a situazioni particolari, il ricorso al mercato elettronico. 4

Quanto al secondo quesito, è necessario mettere in luce che l esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria è stata prevista dal legislatore quale conseguenza della modalità seguita per addivenire all acquisto mediante l utilizzo di strumenti informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, ivi compresa la stipula di contratto in forma pubblica. Risulta, quindi, ragionevole ritenere che si possa ricorrere alla deroga introdotta dall art. 13 del d.l. n. 52 del 2012 nei soli casi nei quali l intera procedura, dall ordine al contratto avvenga e si concluda in forma elettronica. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, rende il parere chiesto dal Sindaco del Comune di Cassano Magnago, con nota in data 11 maggio 2015, prot. n. 10063, nei termini indicati sopra. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Milano nell adunanza del 10 settembre 2015. Il Consigliere Relatore Giancarlo Astegiano Il Presidente Simonetta Rosa Depositata in Segreteria il 11 settembre 2015 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 5