1. LA PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA



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1. LA PROTEZIONE CIVILE IN ITALIA Il cittadino, in situazioni di emergenza spesso si chiede dove è la Protezione Civile? e ciò perché essa non è chiaramente individuata e riconosciuta come forza di intervento come lo sono i vigili del Fuoco, le Forze di Polizia o gli operatori del 118 e tutte le forze di soccorso che operano sotto il coordinamento della Protezione Civile e pertanto sono la Protezione Civile. L'organizzazione ed il funzionamento della "Protezione civile" in Italia sono disciplinati dalla legge 225/92 che istituisce il "Servizio Nazionale della Protezione civile". La Protezione Civile è quindi un servizio, cioè un sistema di istituzioni, organi ed enti che operano in modo coordinato e coerente per un fine di pubblica utilità. Il fine di pubblica utilità, e quindi il compito del Servizio della Protezione Civile, è la tutela della comunità dalle calamità naturali (frane, alluvioni, valanghe, terremoti, ecc.) e dalle catastrofi tecnologiche (incidenti industriali, ferroviari, aerei, su impianti a fune, su dighe, ecc.). 1.1 Attività della Protezione Civile Il Servizio della Protezione civile svolge attività di: PREVISIONE consiste nell'individuazione delle situazioni di rischio ovvero di potenziali emergenze presenti sul territorio, sulla cui base vengono definiti i programmi di prevenzione; PREVENZIONE comprende tutte le iniziative finalizzate alla eliminazione o, più realisticamente, alla mitigazione dei rischi; SOCCORSO tutti gli interventi di prima assistenza per la popolazione colpita da calamità o catastrofe; SUPERAMENTO DELL EMERGENZA si concretizza nell'assunzione dei primi più urgenti provvedimenti per il ripristino della normalità. 1.2 Settori di intervento della Protezione Civile La Protezione Civile coopera all'attivazione dei settori: Sanitario (assistenza sanitaria e igiene pubblica); Tecnico (antincendio, demolizioni, puntellamenti, interventi tecnici); Logistico (trasporti, vettovagliamento, alloggiamenti di emergenza); Sociale (assistenza ai soggetti più deboli); Ordine Pubblico (isolamento aree a rischio, disciplina del traffico). 1

1.3 Livelli di organizzazione e di responsabilità Il Servizio della Protezione Civile coinvolge tutti i livelli amministrativi: Stato (ne è responsabile il Presidente del Consiglio o, per delega, il Ministro dell'interno); Regione (responsabile il Presidente della Regione); Provincia (responsabile il Presidente dell'amministrazione provinciale); Comune (responsabile il Sindaco). 1.5 Strutture operative La Protezione Civile non dispone di forze di intervento in proprio ma, in caso di emergenza, coordina l'impiego di strutture già esistenti che la legge 225/92 definisce strutture operative. Le principali strutture operative sono: Il Corpo dei Vigili del Fuoco; Le Forze Armate; Le Forze di Polizia; Il Corpo Forestale; La Croce Rossa Italiana; Il Servizio sanitario; Il Volontariato; Il Corpo nazionale Soccorso Alpino. 2. IL VOLONTARIO IN PROTEZIONE CIVILE Descrizione Il volontariato è un fenomeno trasversale che coinvolge migliaia di uomini e donne di tutte le età, persone diverse per stato sociale e culturale, che dedicano parte del loro tempo agli altri e alla collettività. Ogni forma di volontariato è attività lodevole e degna della massima considerazione: la decisione intima che ogni persona prende di dedicare parte delle proprie risorse fisiche, economiche e morali ad attività mirata all aiuto di una categoria o di una collettività non è merce comune. Occorre però chiarire i punti che distinguono in modo molto netto l azione volontaria svolta in Protezione Civile, da ogni altra forma. I peculiari compiti che ci sono assegnati ( la prevenzione ed il soccorso della comunità di fronte alle emergenze) richiedono una nostra risposta rapida ed efficace,. Da qui discende la necessità che il nostro impegno sia continuo e profondo, mirato a sviluppare una crescente professionalità, per essere sempre preparati e pronti nel compiere il nostro lavoro, come ci viene richiesto dalle istituzioni. 2

L impegno che ci viene richiesto sotto questo punto di vista, è più gravoso rispetto ad altre tipologie di volontariato, proprio perché impegna le nostre risorse in modo continuo nell arco dell anno per contribuire all assolvimento dei compiti che ciascuno di noi, liberamente, ha sentito giusti, fatto propri e scelto di darvi il proprio apporto. In sintesi quanto ci viene richiesto sono la professionalità, la serietà ed un forte impegno, che noi al momento di iscriverci in questa Associazione abbiamo sentito moralmente doveroso. Con lo sviluppo della cultura di Protezione Civile intesa non solo come soccorso, ma anche come attività di previsione e prevenzione delle calamità, si è anche rafforzato e valorizzato il ruolo del volontariato nella Protezione Civile. Si è passati ormai dalla concezione occasionale del volontariato che, su base personale partecipa alle operazioni di soccorso, a quella più efficace ed efficiente di un'organizzazione coordinata secondo le necessità di Regione, Provincia e Comune. 2.1 Profilo del volontario Il volontario è un elemento insostituibile nell'organizzazione di Protezione Civile proprio perché presta la sua opera in maniera gratuita, mettendo a disposizione della collettività la propria professionalità e il suo tempo libero. Il cittadino che vuole diventare volontario di Protezione Civile deve avere: - ragionevole disponibilità di tempo, - ottimo spirito di adattamento nelle situazioni di emergenza, - capacità di rapporti interpersonali nel rispetto degli altri, - capacità di sostenere ritmi di operatività con adeguato equilibrio emotivo, - capacità di lavorare in gruppo con pari dignità fra i vari componenti, - umiltà e correttezza nelle mansioni assegnate, - spiccato senso di responsabilità e solidarietà. 2.2 Come si diventa volontari Si entra a far parte dell, riempiendo il modulo di richiesta di adesione, dopodiché si effettua un percorso formativo teorico/tecnico-pratico della durata di 3 mesi. Pertanto, al verificarsi di una emergenza il Sindaco, la Provincia e/o prefetto, o il Dipartimento della Protezione Civile (retto dal Sottosegretario alla protezione civile) possono allertare i responsabili delle associazioni di volontariato riconosciute al fine di autorizzare l'intervento dei rispettivi volontari tecnicamente qualificati a supporto delle forze istituzionali. Questa prassi è ormai entrata nella consuetudine e sono numerosissimi i volontari appartenenti ad associazioni di volontariato censite dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che sono stati allertati per partecipare ad attività di soccorso sia in Italia che all'estero, nonché a prove di simulazione di emergenza ed addestramento. Appare opportuno ricordare che la Protezione Civile deve tutelare la vita degli uomini e salvaguardare i beni e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali o eventi indotti; un impegno troppo importante per essere svolto con superficialità da soccorritori improvvisati o, peggio ancora da speculatori. 3

Pertanto il cittadino che vuole diventare volontario deve curare la sua preparazione professionale e morale poiché, se ben preparato ed addestrato, rappresenta la forza di protezione civile locale di più immediato intervento proprio perché vive sul posto e conosce il territorio e le genti da soccorrere. E' inutile precisare che sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni liberamente costituite da volontari con fini solidaristici e senza scopo di lucro, anche indiretto, e che svolgono o promuovono attività di previsione e prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali o indotte, nonché attività di formazione alla coscienza di protezione civile. L'aspetto più importante è, ovviamente, quello del fine di solidarietà, e della sua traduzione operativa nella caratteristica della gratuità, dell assenza del fine di lucro individuale e collettivo. La Protezione Civile è, in qualche modo infatti, il punto più alto e di sintesi della solidarietà, in quanto è solidarietà verso un'intera comunità, colpita da un fatto grave e violento come la calamità e chiama a raccolta doverosa tutte le energie della comunità, nessuna esclusa e al massimo delle capacità. Questo vale con evidenza nell'emergenza, ma vale anche nella fase di previsione e prevenzione: che è, appunto, conoscenza attenta ed armoniosa della propria realtà territoriale, che non può non tradursi in rispetto e impegno attivo di tutela e valorizzazione. Il volontario è da ritenere elemento insostituibile nell'organizzazione della Protezione Civile e proprio perché presta la sua opera in maniera del tutto gratuita, mettendo a disposizione della collettività la propria professionalità ed il tempo libero, è bene che il suo ruolo venga ben identificato anche nell'essere facilmente individuato indossando uniformi di foggia (compresi emblemi e distintivi) non confondibili con altre forze che sono quelle istituzionali quali vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia, corpo forestale dello stato ecc., ma che per questo lavoro percepiscono un regolare stipendio dall amministrazione dello Stato. 4

3. PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE Al fine di operare correttamente, è opportuno che il volontario conosca le leggi che regolano la propria attività. Le norme che stratificandosi nel tempo direttamente o indirettamente regolano e riguardano la Protezione Civile sono assai numerose. In questo vademecum ci limiteremo alle principali norme di livello nazionale che interessano il volontario di Protezione Civile e le sue attività. 3.1 LA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Fra tutte queste leggi va innanzi tutto ricordata la legge n. 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Questa legge è fondamentale, in quanto per la prima volta mira a dare un struttura definitiva ed organica alla macchina della Protezione Civile, delineando l attuale modello di Protezione Civile, quale servizio complesso, cui sono chiamati a partecipare molteplici realtà, con propri enti, agenzie, uffici e personale. Gli articoli 1 3 tracciano chiaramente le funzioni, le competenze e le finalità della Protezione Civile. A capo di questa struttura è posta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (creato con la legge n. 401/2001 in sostituzione della precedente Agenzia per la Protezione Civile). La particolarità della Protezione Civile Italiana risiede proprio nella sua struttura: non un unico ente o corpo operante a livello nazionale, essa è invece composta da: LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, SIA CENTRALI CHE PERIFERICHE LE REGIONI LE PROVINCIE I COMUNI GLI ENTI PUBBLICI NAZIONALE E TERRITORIALI OGNI ALTRA ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE PUBBLICA O PRIVATA PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE. Il fondamento di tale struttura risiede nella consapevolezza che per prevenire e fronteggiare le emergenze sono necessarie competenze e risorse anche molto diverse tra di loro: nessun limite è posto così alle risorse impiegabili dalle autorità nel risolvere situazioni di crisi. Un altro principio che ha ispirato questa norma e successivamente sviluppato in modo esplicito dalle leggi Bassanini 59/1997 e 112/1998 è quello di sussidiarietà. Secondo tale principio ( tutelato anche dalla Costituzione dopo la riforma del Titolo V della Parte II) le funzioni amministrative sono attribuite al livello più vicino alla comunità i cui interessi vengono amministrati, salvo attribuirle a livello superiore per motivi di uniformità nell erogazione dei servizi. Questa è la cosiddetta sussidiarietà verticale, ossia un processo di riforma orientato ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, portando il livello dove si prendono le decisioni che riguardano una comunità (e dove vengono imputate le responsabilità)il più vicino possibile alla comunità stessa. Anche la struttura della Protezione Civile, di conseguenza, risente di questo processo, unitamente alla ragione pratica che una simile articolazione per livelli di competenza si adatta meglio al contesto territoriale del nostro paese, caratterizzato da un ampia gamma di possibili rischi, tale da necessitare la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi brevi ed i n grado di operare con continuità per prevenire le emergenze. Il primo livello è quello comunale: il primo responsabile della Protezione Civile in ogni comune è il Sindaco. Suo compito è dotarsi di una struttura di Protezione Civile, classificata come servizio indispensabile. 5

In poche parole deve organizzare le risorse comunali secondo i piani di emergenza stabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Nel caso in cui queste risorse non siano sufficienti, si attivano successivamente gli altri livelli: provinciale, regionale e nazionale. Il coinvolgimento del volontariato in questa struttura è previsto e garantito dalla stessa legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Infatti l art. 18 comma 1 prevede, in accordo con l art. 1 comma 2 e con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 117 della Costituzione), che il Servizio Nazionale di Protezione Civile assicura ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile all attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. Inoltre al comma 2 Il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3.2 D.P.R. N. 194/2001 L altra norma che riguarda direttamente il volontariato è il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 febbraio 2001 n. 194, il Regolamento recante la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile. Questo decreto detta nel dettaglio quanto previsto dalla legge n. 225/1992 riguardo al volontariato. Dunque stabilisce le modalità per la concessione di contributi sia per il potenziamento dei mezzi, delle attrezzature, della preparazione tecnica sia per la formazione dei cittadini (artt. 2 7), la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla predisposizione e all attuazione dei piani di protezione civile (art. 8). Inoltre La norma disciplina un punto fondamentale per l impiego dei volontari: infatti l art. 9 regola l impiego del volontariato, oltre che nella pianificazione e nel soccorso, anche nelle simulazione e nella formazione teorico-pratica. Rilevante è la previsione che ai volontari, aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite negli appositi albi ed elenchi, impiegati in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di eventi, su richiesta del Sindaco o altra autorità di Protezione Civile venga garantito per un periodo massimo di 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell anno: IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO IL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE LA COPERTURA ASSICURATIVA Tali limiti possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e 180 giorni nel corso dell anno nei casi di stato di emergenza nazionale o in altri gravi casi singolarmente individuati. Il datore di lavoro, sia pubblico che privato, pertanto è tenuto a consentire per il tempo di effettivo impiego la partecipazione del proprio dipendente alle operazioni di protezione civile. Ai datori di lavoro, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, viene rimborsato l equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario, solamente qualora ne facciano richiesta secondo quanto previsto dall art. 10 del medesimo decreto. Lo stesso art. 9 regola l attività di simulazione: al comma 6 prevede che questa venga programmata: DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LE SIMULAZIONI A LIVELLO NAZIONALE DALLE ALTRE STRUTTURE OPERATIVE ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE Queste ultime devono far pervenire la programmazione delle esercitazioni relative a ciascun semestre al Dipartimento, il quale si riserva di approvarle o respingerle. Va precisato che queste attività di 6

simulazione e addestramento previste dall art. 9 non sono le sole possibili: attività addestrative devono essere compiute anche su iniziativa delle singole organizzazioni di volontariato (anzi queste rappresentano la maggior parte dell addestramento). Invece le simulazioni citate dall art. 9 interessano in quanto sono le sole per le quali al lavoratore sia possibile richiedere (ai sensi del comma 7) l esonero dal lavoro. La richiesta va presentata al datore di lavoro almeno 15 giorni prima, da parte dell interessato o dell organizzazione di volontariato cui appartiene. 3.3 LA RESPONSABILITÀ DEL VOLONTARIO La figura del volontario di Protezione Civile, nell attuale ordinamenti, non gode di particolari regimi normativi, né di particolari poteri. Nella sua opera di prevenzione e soccorso è retto e deve rispettare le norme del Codice Civile previste per tutti i cittadini dello Stato. In particolare rileva l aspetto della responsabilità. Il Codice Civile prevede due livelli di responsabilità: quella civile e quella penale. La prima sorge nel momento in cui arrechiamo danno ad una proprietà o ad una persona: tale danno deve essere risarcito. La seconda, invece, è determinata nel momento in cui, con una nostra azione violiamo una norma di legge, commettendo reato : di tale violazione dobbiamo rispondere personalmente. È importante sottolineare alcuni aspetti della responsabilità: 1. LA RESPONSABILITÀ È PERSONALE: DI OGNI NOSTRA AZIONE RISPONDIAMO PERSONALMENTE. 2. LA VIOLAZIONE DI LEGGE NON SUSSISTE QUALORA LA NOSTRA AZIONE SIA DETTATA DALLO STATO DI NECESSITÀ. Lo stato di necessità è previsto dal Codice Civile e consiste nel fatto che una determinata azione, seppure dannosa o integrante reato, è stata determinata per il fatto di evitare un rischio grave e imminente. 7

A proposito di rischio... Noi rischieremo -anche molto- le nostre vite per salvare delle altre vite umane. Noi rischieremo le nostre vite un poco, e in maniera calcolata, per salvare quei beni che sono ancora salvabili. Noi non rischieremo affatto le nostre vite per quei beni che sono già andati persi. 5. IL RUOLO DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE Una raccomandazione: non pensate che entrando nel volontariato di protezione civile sarete dei moderni Rambo in divisa gialla, le nostre attività spesso sono le più semplici ed all'apparenza insignificanti, ma viste nel contesto di tutta l'organizzazione, il nostro poco diventa fondamentale per la riuscita dell'intervento. Non lamentatevi se vi vengono richiesti servizi "semplici" spesso sono proprio questi la chiave del successo di tutta l'operazione. Noi non siamo professionisti, i professionisti sono altri. Noi non sappiamo risolvere ogni situazione, siamo in grado di dare una mano. I nostri automezzi non sono mezzi di emergenza, si devono muovere nel traffico come tutti gli altri. Le nostre divise non sono "uniformi", altri corpi hanno le uniformi. Noi siamo semplici cittadini che hanno deciso di donare una parte del proprio tempo libero per aiutare il prossimo qualora si trovi in uno stato di difficoltà, per raggiungere tale scopo periodicamente ci addestriamo e ci prepariamo per affrontare al meglio gli scenari che potrebbero richiedere un nostro intervento. 8

LE COSE CHE IL NOSTRO VOLONTARIO DEVE SAPER FARE Nell ambito della necessità e volontà di garantire una sempre maggiore professionalità nell intervento operativo dei volontari del gruppo, ( come d'altronde lo richiedono provincia e regione ) sono identificate le attività basilari che rappresentano le più probabili forme di intervento a cui i volontari di protezione civile della città di Preganziol sono chiamati ad attuare. Vengono di seguito descritte più semplicemente le cose che il nostro volontario deve saper fare e per ciascuna di esse è identificato un protocollo minimo che tutti i volontari devono conoscere e devono saper attuare. L obiettivo prefissato è che almeno in queste attività di base tutti i volontari indistintamente agiscano ed attuino un metodo di comportamento similare, in linea con le finalità dell'associazione. L attuazione del presente progetto è stimata in circa 3-4 mesi alla fine dei quali ciascun volontario dovrà aver dimostrato, sia pure con modalità diverse, l abilità di operare e la conoscenza del protocollo minimo di intervento. Ciò rappresenta un requisito ad essere impegnati in attività operative. Conseguentemente, alla fine di detto periodo, il volontario che non abbia ottenuto il riconoscimento di abilità anche in una delle cose da saper fare, non sarà impegnato in alcuna attività operativa. Ovviamente il volontario resterà un volontario a tutti gli effetti, con tutti i diritti e doveri riconosciuti dallo statuto, potrà essere impegnato in attività non strettamente operative, in attività di studio e prevenzione, ovvero in tutte quelle attività che non necessitano di addestramento quale di seguito specificato. Le cose da fare sono: saper fare una saccata, un coronamento, un sopralzo saper usare una motopompa o elettropompa e comportarsi adeguatamente in area allagata saper sgomberare un luogo da alberi e ramaglie senza ausilio della motosega saper comportarsi in modo adeguato quale funzionario di pubblico servizio saper usare le radio portatili e fisse saper cosa non fare e cosa fare in caso di primo soccorso saper utilizzare i generatori di corrente e gli accessori adeguatamente ed in sicurezza conoscenza e coretto impiego dei DPI montaggio delle tende in dotazione. L'uso della motosega è consentito solo al volontario autorizzato, e qualificato con specifico corso, naturalmente utilizzando i DPI specifici. 9