28/05/2012 FAMILYWAY.IT NEWSLETTER Newsletter 3/2012: Importanti aggiornamenti in tema di maternità Cari iscritti, in questi giorni siamo stati contattati da numerose colleghe che hanno chiesto informazioni in merito alla possibilità di avviare la causa contro l ex Ipsema. Siamo lieti che alcune OO.SS. si stiano occupando del problema in maniera più concreta di quanto abbiano fatto sino ad ora. Ciò nonostante sono stati sprecati 6 anni di tempo, perché questa stessa causa, proposta dalle lavoratrici, era stata ritenuta dal sindacato non fattibile. Ciò ha danneggiato, danneggia e, visti i tempi della giustizia italiana, continuerà a danneggiare economicamente le assistenti di volo in maternità ancora per molto tempo. La scelta di avviare o meno una causa in questo momento è strettamente personale. Al fine di avere del tempo per prendere questa decisione, senza che il vostro diritto si prescriva, potete inviare all Ipsema la lettera di messa in mora ed atto interruttivo della prescrizione che trovate sul nostro sito (scaricare il modello). La prescrizione va interrotta prima del compimento dei 19 mesi del bambino. In questa newsletter metteremo a vostra disposizione le informazioni che abbiamo in merito alle sentenze.
Le sentenze relative alle cause contro l ex Ipsema, ora Inail, sono tutte di PRIMO GRADO, sia quelle vinte sia quelle perse, pertanto hanno tutte lo stesso valore, ovvero non fanno stato, in quanto teoricamente e praticamente possono sempre essere ribaltate in appello (secondo grado) eo nella successiva cassazione. Ricordiamo, infatti, che fino al terzo grado di giudizio non si forma il giudicato su una questione. Questo significa che anche nello stesso tribunale giudici diversi, o anche lo stesso giudice (come peraltro è successo) possono adottare decisioni difformi l uno dall altro senza alcun vincolo; ciò finché la Cassazione non si pronunci sulla questione, e allora costituisce un precedente giurisprudenziale da cui il giudice non dovrebbe discostarsi, almeno finché non si crei un contrasto con un'altra sentenza di un'altra sezione della cassazione. Nei mesi di settembre e dicembre ci saranno le udienze di secondo grado per i ricorsi opposti da INAIL alle cause maternità che hanno avuto sentenza di primo grado favorevole per le lavoratrici nel 2010. Le cause in questione sono state promosse dalla Consigliera di Parità di Venezia per le colleghe Myair, di Milano per le lavoratrici Easyjet e da un avvocato di Firenze per una collega Meridiana. La prima sentenza favorevole ad una nostra collega di cui siamo a conoscenza è datata dicembre 2011; purtroppo lo stesso ricorso depositato al Tribunale di Roma ha avuto esito sfavorevole per le lavoratrici. Tra qualche mese ci sarà l udienza di secondo grado di una nostra collega che nel 2009, nell impossibilità di fare la causa maternità con i nostri sindacati, si è rivolta ad un patronato Inca e, pagando 50, ha potuto fare la causa con l intervento della Consigliera di Parità di Milano. Vi terremo informati in merito alle prossime sentenze d appello delle cause delle colleghe che, da sole, hanno intrapreso la strada del ricorso quattro anni fa. Cogliamo l occasione per ringraziare tutte le colleghe che ci hanno consentito la divulgazione di informazioni, anche strettamente personali, al fine di poter informare tutte le interessate sui loro diritti e sulla situazione delle cause maternità.
L andare ognuno nella propria direzione di molti, continua invece a danneggiare le lavoratrici. La gravità e delicatezza dell argomento meritava, e tutt ora merita, l attenzione, l azione e la collaborazione congiunta di tutte le forze in campo. Come ricorderete, nel mese di ottobre (9 mesi fa) abbiamo provato ad organizzare un incontro per promuovere un azione congiunta sul tema indennità di maternità, interessando le Associazioni dei lavoratori 100x100av, Familyway e APU, le OO.SS, e le istituzioni, nelle persone Dott.ssa Alida Castelli (Consigliera di Parità regionale) e Dott.ssa Bagni Cipriani (Consigliera di Parità provinciale). Non abbiamo voluto perdere, né perderemo, il nostro prezioso tempo per entrare nei dettagli dell accaduto e dell evento di malattia simultanea che ha colto gli interessati delle OO.SS. non permettendo lo svolgimento dell incontro. Resta comunque doveroso informarvi che l unico sindacato che non si è dato malato è stato l USB. Sul fronte istituzionale, grazie al sostegno di alcuni senatori, saranno inoltrate delle proposte di modifica normativa, affinché gli articoli di legge che regolano il trattamento economico delle lavoratrici in congedo di maternità (artt. 22 e 23 D.Lgs. 151/2001) non discriminino più il personale di volo. Di seguito le ragioni della controversia lavorartrici / INAIL: Per la maggior parte delle categorie dei lavoratori l imponibile fiscale e contributivo corrisponde al 100% della retribuzione, per il personale navigante, invece, la quasi totalità delle voci che compongono la retribuzione (IVG - indennità di volo garantita, IVO - indennità di volo oraria, IVR - indennità di volo ristrutturazione) hanno un imponibile fiscale e contributivo del 50%, per la peculiarità del lavoro svolto in luoghi sempre diversi e variabili, cosi come sancito dall art. 48 del T.U.I.R. Questo dà luogo ad un divario di oltre il 50% tra la retribuzione abitualmente percepita dalle lavoratrici e l indennità di maternità riconosciuta dall Inail per il periodo di congedo maternità (astensione obbligatoria). Nelle cause a favore delle lavoratrici, tendenzialmente, il giudice ha rilevato l incostituzionalità (art.37 primo comma e art.3 secondo comma) del trattamento, condannando l Inail -ex Ipsema- al pagamento dell 80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sui dati retributivi e non sui dati contributivi.
Nelle cause a sfavore delle lavoratrici, invece, il giudice ha rilevato l insussistenza della violazione agli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 151/2001, in quanto il calcolo del trattamento economico di maternità (80% RMGG - retribuzione media globale giornaliera) deriva dal calcolo del trattamento economico di malattia (66% RMGG) richiamato nel comma 3 dell art 23 del medesimo D.Lgs. Il trattamento economico previdenziale di malattia è calcolato secondo quanto previsto dall articolo 12 comma 10 L.153/1969, il quale prevede che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e assistenza sociale interessate. Vi ricordiamo che la convenzione stipulata con uno Studio Legale di Roma consente a tutti i nostri iscritti di usufruire dell assistenza legale ad un prezzo di favore. Di seguito le risposte alle domande più frequenti che ci vengono poste in tema di calcolo dell indennità di maternità. Da quale data ha inizio il pagamento dell indennità di maternità? Dalla data indicata sul certificato medico attestante lo stato di gravidanza, rilasciato dal Sasn. Sulla busta paga di quale mese mi verrà calcolata l indennità di maternità? Il calcolo dell indennità di maternità avviene sulla BUSTA PAGA DEL MESE IN CUI SI E DICHIARATA LA MATERNITA per le lavoratrici FULL-TIME o con il PART-TIME a SETTIMANE. Ad esempio: se la maternità viene aperta in un giorno di giugno, che sia l 1 giugno o che sia il 30 giugno, il calcolo avverrà in entrambi i casi sulla busta paga di giugno. Per le lavoratrici con part-time a MESI INTERI il calcolo dell indennità viene effettuato sulla MEDIA delle ultime 12 buste paga percepite nei mesi precedenti l apertura. Quali sono le voci della busta paga utili al calcolo dell indennità?
Le voci della busta paga utili al calcolo dell indennità sono: Stipendio Base (STB). Viene preso in considerazione l importo indicato nella casella in alto a sinistra della busta paga, relativo alla vostra anzianità, a prescindere che sia presente o meno tra le voci che concorrono a formare l importo della busta paga del mese di apertura maternità. Ad esempio: aprendo maternità l 1 giugno, lo STB non sarà presente tra le voci che concorrono a formare l importo di quel mese, poiche esso è sempre riferito al mese della busta paga in cui si trova (in questo caso si riferirebbe al mese di giugno, durante il quale non avete lavorato perché eravate già in maternità), ciononostante il suo importo sarà conteggiato per intero. Aprendo maternità il 15 del mese, lo STB sarà presente solo per i 15 giorni lavorati, ciò nonostante il suo importo sarà conteggiato per intero per il motivo di cui sopra. Indennità di volo garantita (IVG). Idem come per lo STB. L importo sarà conteggiato per intero; l importo è quello indicato nella casella in alto a sinistra della busta paga, riferito alla vostra anzianità. Indennità di volo Oraria (IVO). L importo è quello indicato in busta paga. Indennità di volo Ristrutturazione (IVR) L importo è quello indicato in busta paga. Diaria Italiana! L importo NON è quello indicato in busta paga! Perché la diaria italiana viene considerata solo per la parte relativa alla franchigia. Trovate l importo della franchigia tra i fogli successivi della busta paga. La diaria estera non viene considerata Rateo mensile 13ma e 14ma L importo non è presente in busta paga ma lo potete ottenere sommando la 13ma (uno STB) alla 14ma (uno STB) e poi dividendo per 12 (i mesi dell anno). [13ma(STB) + 14ma(STB): 12] In che misura vengono calcolate queste voci nell indennità? Queste voci vengono così calcolate: 80% dello STB
40% dell IVG 40% dell IVO 40% dell IVR 80% dell importo della franchigia della diaria italiana 80% rateo mensile 13ma e 14ma mensilità La somma del risultato di queste percentuali va diviso per 30 (i giorni del mese) cosi da ottenere la paga giornaliera lorda. Per ottenere il netto, quello che effettivamente percepirete, dovete sottrarre un ulteriore 24% c.a di ritenuta Irpef operata da Inail. Perché IVG, IVO e IVR sono conteggiate al 40% e non all 80% del loro importo? Perché l Inail sostiene che essendo imponibili al 50% ( = su quelle voci paghiamo le tasse solo sul 50% dell importo) vada calcolato l 80% del 50% anziché l 80% dell intero importo. Questo è motivo della controversia in atto tra Inail e lavoratrici. Perché l importo dell indennità varia ogni mese? Perché il pagamento viene calcolato dal 26 del mese al 25 del mese successivo, dunque dipende da quanti giorni ci sono nel mese. Che cosa ci guadagnate voi di Family Way? Noi di Family Way, colleghi come voi, riteniamo fondamentale l accesso gratuito, per tutti, alle informazioni corrette. Un lavoratore informato può scegliere più consapevolmente se e come far valere i propri diritti, e può riconoscere chi veramente se ne fa portatore sano nell interesse di tutti. Crediamo che tale consapevolezza possa migliorare il futuro lavorativo nostro e quello che dei nostri figli. Perciò vi chiediamo di diffondere le informazioni a chiunque possano essere utili. Vi ricordiamo che ulteriori informazioni sulla maternità le potete trovare nella newsletter numero 8/2011 scaricabile dal sito. Per ulteriori informazioni in tema di maternità potete contattarci alla mail dedicata maternita@familyway.it Cogliamo l occasione per ringraziare le nostre famiglie alle quali talvolta togliamo il tempo prezioso insieme per dedicarci alle attività dell associazione. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci (maternita@familyway.it)
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