Attività: LAVORAZIONE DEI METALLI Codice: 043 : Intervento per realizzazione struttura e avvio attività di tipo artigianale per la lavorazione del metallo e suoi derivati. L'attività artigianale deve essere distinta dalla vendita di prodotti e manufatti artigianali che ne conseguono. Quando infatti il venditore cede oggetti e manufatti non di sua produzione, esercita una normale attività riconducibile al commercio al dettaglio. Normalmente, l'imprenditore artigiano svolge congiuntamente l'attività artigianale e l'attività di vendita. Ai sensi dell'art. 2 della L. 443/85 "Legge quadro per l'artigianato", si definisce imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà d'accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione". Ai sensi dell'art. 3, è artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. Si definisce inoltre artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla L. 443/85 e con gli scopi di cui sopra, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'esercizio dell'attività artigianale è soggetta all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Il predetto Albo è tenuto dalla CPA (Commissione provinciale artigianato), che ha sede per effetto di una convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna presso la Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede l'impresa. La CPA è un organo di tutela e di rappresentanza dell'artigianato ed espressione degli artigiani che svolgono la loro attività nei comuni della provincia. La CPA, inoltre, provvede alla tutela e alla tenuto dell'albo provinciale delle imprese artigiane, ne cura la revisione nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti, delibera sulle iscrizioni delle imprese artigiane e sulle loro modificazioni e cancellazioni. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per le piccole imprese che svolgono attività artigiana e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge 443/1985. La domanda, redatta su apposito modulo e comprensiva degli allegati obbligatori, va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'atttività, in seguito gli iscritti dovranno segnalare ogni tipo di variazione nello stato di fatto e/o di diritto dell'impresa entro lo stesso termine di 30 giorni. Le società devono prima iscriversi nel Registro delle imprese e poi nell'albo delle imprese artigiane, mentre le imprese individuali si iscrivono solo nell'albo, che provvede d'ufficio alla loro annotazione nella sezione speciale artigiani del Registro delle imprese. Tipologia di procedimento Efficacia immediata: 0gg Procedimento in immediato avvio: 20gg Conferenza di servizi: 7 + 15gg lavorativi Classificazione: ARTIGIANATO 1
ATTIVITÀ ATTINENTI Attività industriali di lavorazione dei metalli Attività di commercio al dettaglio ITER Vengono evidenziati in questa scheda i singoli procedimenti previsti dall'iter amministrativo della pratica. Per ciascun procedimento indicato deve essere compilato ed allegato alla DUAAP il MODULO corrispondente, corredato dagli eventuali documenti previsti in ciascuna scheda dell endoprocedimento. Gli endoprocedimenti sono i singoli passi dell'iter e sono anch'essi dotati di una ulteriore scheda informativa di dettaglio, scaricabile nella cartella Singoli Endoprocedimenti nel sito. Ulteriori adempimenti potranno essere rilevati dall esame del modello check list correttamente compilato, obbligatorio per tutti i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP). Elenco endoprocedimenti Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di lavori edilizi Verifiche igienico-sanitarie su progetto edilizio Dichiarazione di agibilità Emissioni in Atmosfera - attivita' in deroga (a inquinamento poco significativo) Emissioni in atmosfera - autorizzazione ordinaria Emissioni in atmosfera - autorizzazioni in via generale (attivita' a ridotto inquinamento) Attraversamento Uso o Manomissioni di strade Scarico di reflui fognari Smaltimento rifiuti speciali Industrie insalubri: denuncia Notifica art. 67 d.lgs. 81/2008 Prevenzione Incendi verifiche su progetto Prevenzione Incendi rilascio CPI Insegne e Cartelli Pubblicitari: installazione Verifiche connesse all'impatto acustico REQUISITI SOGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti soggettivi necessari per l'avvio della pratica 1 Requisiti Individuali per l Impresa Artigiana: L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: - per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste; - per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste. Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: - non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. 25/55, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla L. 877/73, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e 2
professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; - non sono computati i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali; - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. 2 Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/ 65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998 3 Non sono previsti ulteriori particolari requisiti morali o professionali relativi al titolare dell'attività REQUISITI OGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti oggettivi necessari per l'avvio della pratica 1 Disponibilità di un locale avente destinazione d uso compatibile con l impianto da realizzare 2 Conformità urbanistico-edilizia dell immobile 3 Agibilità dei locali 4 Conformità di tutti gli impianti installati nell edificio 5 Per le attività di cui al DM 16/02/1982, possesso del certificato di prevenzione incendi 6 Rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività 7 Compatibilità acustica ed ambientale dell insediamento NORMATIVA Qui di seguito trovi la normativa contenente le leggi di riferimento del settore, nazionali, regionali e comunitarie Classe REGIONE COMUNE REGIONE D.P.R. 26-5-1959 n. 689 Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. L. 5-11-1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. D.M. 16-2-1982 Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. L. 9-1-1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. D.M. 14-6-1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. L. 5-3-1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti. L. 26-10-1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico. D.P.R. 6-6-2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A), s.m.i. D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Norme in materia ambientale. D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L.R. 11-10-1985 n. 23 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative. Delib.G.R. 8-7-2005 n. 30/9 Criteri e linee-guida sull'inquinamento acustico (art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge-quadro). Piano Urbanistico Comunale e relativa normativa di applicazione L.R. 05.03.2008 N. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008) e s.m.i. REGIONE D. G.R. 11 aprile 2008 n. 22/1 Circolare applicativa dell art. 1, commi 16 32 della L.R. 5.3.2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure 3
DOCUMENTI amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi. Dettaglio Delibera n. 22/1 del 2008 All. 1 e 2 D.GR. 22/1 Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica. 1 Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R. n 22/1 del 11/04/2008 2 Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni 3 Gli ulteriori documenti sono indicati nelle schede degli endoprocedimenti MODULISTICA Qui di seguito trovi i moduli da presentare Progressivo d'ordine 1 DUAAP 2 Check list (se necessario) 3 Gli ulteriori modelli sono indicati nelle schede dei singoli endoprocedimenti ANNOTAZIONI Qui di seguito trovi le annotazioni interessanti da sapere per questa attività La procedura può variare in funzione dell esistenza o meno della struttura; se il fabbricato è esistente si può attivare l intervento in un unico procedimento che prevede la presentazione della DUAAP con la conformità alle norme dei locali e di tutti gli impianti e attrezzature da utilizzare per lo svolgimento dell attività, l agibilità e l inizio dell attività. Se la struttura risulta da realizzare lo stesso procedimento (per renderlo più semplice) potrà essere suddiviso in tre fasi di cui la prima riguarda la costruzione del fabbricato, la seconda riguarda l ultimazione dei lavori col collaudo e l agibilità della struttura e la terza riguarda l avvio dell attività. Nel suo complesso il procedimento può essere ricondotto alle fasi appresso indicate con la relativa documentazione di corredo: Presentazione allo sportello SUAP della Dichiarazione autocertificativa (DUAAP) per inizio lavori con allegati riportanti la conformità dell intervento alle norme vigenti in materia di edilizia-urbanistica, igiene urbanistica, superamento barriere architettoniche, igiene e sicurezza posti di lavoro, prevenzione incendi, compatibilità ambientale, impatto acustico, approvvigionamento idrico e scarico dei reflui fognari, emissioni in atmosfera, calcolo degli oneri concessori e attestazione dell avvenuto pagamento, documenti di identità dei soggetti coinvolti nei vari procedimenti, polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali; A questa prima fase seguirà quella inerente il completamento dei lavori, il collaudo delle strutture e impianti, l accatastamento e la dichiarazione di agibilità dell impianto da attivare mediante la presentazione della seguente documentazione: Ultimo atto cui dare adempimento è l iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (entro 30 giorni dall inizio dell attività). Le aziende artigiane o industriali hanno facoltà di vendere i prodotti di propria produzione nei locali stessi di produzione o in locali ad essi attigui, senza necessità di ulteriori atti abilitativi. Per la vendita in altri locali, sarà necessario procedere all apertura di un esercizio commerciale ordinario. ADEMPIMENTI Qui di seguito trovi una sintesi dei principali adempimenti amministrativi necessari per l avvio dell attività 1 Presentazione della DUAAP al SUAP competente per territorio (art. 1 comma 20 bis) 4
2 Per tutti i procedimenti di cui all art. 1, comma 20 bis, l attività potrà essere avviata immediatamente. 3 Per tutti i procedimenti di cui all art. 1, comma 21 della LR 3/2008, l avvio dell attività potrà essere effettuato decorsi venti giorni dalla presentazione della DUAAP, qualora non siano giunte dal Comune comunicazioni contrarie. 4 Per tutti i casi rientranti nell elenco di cui all art. 1, comma 24 della LR 3/2008, l avvio dell attività potrà avvenire solo a seguito dell emissione del provvedimento unico finale da parte del SUAP, al termine dei lavori della conferenza di servizi. 5 In caso di interventi edilizi, al termine dei lavori e prima dell avvio dell attività dovrà essere inoltrata la dichiarazione di agibilità di cui all art. 1, comma 27 della L.R. n 3/2008. 5