I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. A cura di: Ing. Alessandra Ferraro



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I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro A cura di: Ing. Alessandra Ferraro

OBIETTIVI: 1. Obblighi di legge della denuncia e della omologazione / 1 verifica ISPESL di apparecchi di sollevamento 2. Chiarimenti sui contenuti della omologazione / 1 verifica ISPESL di apparecchi di sollevamento 3. Cosa deve fare il DL in possesso di un apparecchio di sollevamento?

1. Introduzione APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO CONSIDERATI: Sollevamento materiali Gru a ponte Gru a bandiera Gru a cavalletto Gru su autocarro Con P > 200 kg Sollevamento persone Ponti Mobili Sviluppabili (Piattaforme di Lavoro Elevabili) Per ogni P Dal DM 12 sett. 1959 è fatto obbligo di denuncia e di verifica tra gli altri di tali apparecchi di sollevamento.

2. La prima verifica / omologazione ISPESL Apparecchi messi in servizio prima del 21 sett. 1996 (NON CE) Omologazione ai sensi del DPR 547/55 e decreti applicativi Introduzione di concetti come: Appropriatezza del mezzo di sollevamento Funi e catene e loro verifica trimestrale Mantenimento dello stato di efficienza di freni, fine corsa Coefficienti di sicurezza Prove di sovraccarico..

In sede omologativa, il tecnico si pronuncia: - sulla costruzione in particolare verificando la rispondenza al fascicolo tecnico precedentemente esaminato - sull esercizio nel senso di corretto funzionamento ad es. di freni, fine corsa, dispositivi anti-ribaltamento, arresti di emergenza.. nonché sulle relazioni: ambiente di lavoro macchina lavorazione macchina etc. - effettua prove di sovraccarico per le macchine per le quali questa prova è obbligatoria ( tra quelle prese in considerazione: gru a ponte, gru a cavalletto, PLE) come da DM 12 sett. 1959

Apparecchi messi in servizio dopo il 21 sett. 1996 ovvero marcati CE Prima verifica ai sensi del DPR 459/96: L I.S.P.E.S.L. in sede di prima verifica si pronuncia per quanto attiene l esercizio che riguarda tutto quello già illustrato per apparecchi NON CE. Non si effettuano le prove di sovraccarico che sono in carico al Costruttore che redige un certificato delle prove di collaudo secondo la Direttiva Macchina e le Direttive di Prodotto. Ovviamente, venendo a verificare l esercizio, il tecnico si trova sempre più spesso a entrare in merito alla costruzione e, laddove necessario a comunicare ogni presunta NON CONFORMITA.

2.1. Che cosa deve fare il DL che è in possesso di un apparecchio di sollevamento: IN REGIME NON CE : Verificare di avere il libretto di omologazione della macchina e, laddove non fosse stata effettuata l omologazione, verificare di aver effettuato la denuncia di messa in servizio presso l I.S.P.E.S.L. di competenza. & Attenersi agli obblighi di cui agli artt. 4, 5 del DPR 547/55 e art 35 del DPR626/94 per quanto innovato.

2.1. Che cosa deve fare il DL che è in possesso di un apparecchio di sollevamento: IN REGIME NON CE : Consentire, mettendo a disposizione le proprie risorse, l omologazione I.S.P.E.S.L. e le verifiche periodiche A.R.P.A.V. (art 194 DPR 547/55). Al presente non è prevista effettuazione di verifiche obbligatorie per legge da parte di soggetti privati.

2.1. Che cosa deve fare il DL che è in possesso di un apparecchio di sollevamento IN REGIME CE: Denunciarne la messa in servizio presso l I.S.P.E.S.L. di competenza con una copia della Dichiarazione di Conformità & Leggere ed effettuare gli interventi di manutenzione previsti dal Costruttore ed elencati nel manuale d uso e manutenzione espletando altresì gli obblighi di cui all art.35 del Dlgs. 626/94. & Consentire, mettendo a disposizione le proprie risorse, la prima verifica I.S.P.E.S.L. e le verifiche periodiche A.R.P.A.V.. Al presente non è prevista effettuazione di verifiche obbligatorie per legge da parte di soggetti privati.

3. Conclusioni Gli obblighi del DL: dall art. 4 e 5 del DPR547/55 all art. 35 del D.l.g.s.626/94 e poi verso il T.U. Dal 55 ad oggi emerge che il DL ha l obbligo di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza gli strumenti di lavoro indipendentemente dalle verifiche (sempre obbligatorie per legge) degli Enti Pubblici. Per mantenere l apparecchio in sicurezza il DL può optare se effettuare i controlli sui macchinari lui stesso o se affidarsi ad un Terzo che provvederà con quanto necessario. Se lo crede opportuno, può anche far effettuare verifiche (non obbligatorie) da parte di un professionista specializzato in materia appartenente o meno ad Istituti Privati. Ad oggi nessuna verifica statale presa in considerazione in questa presentazione può essere sopperita da Enti notificati. Indicazioni del T.U. non smentiscono quanto detto in questa presentazione.

GRAZIE Alessandra Ferraro