Lo smaltimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto



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Lo smaltimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto ISS Istituto Superiore di Sanità Progetto AMIANTO Roma, 12 dicembre 2013 Rosanna Laraia Patrizia D Alessandro

RCA: Metodologia di indagine I dati sullo smaltimento in discarica dei RCA, sono stati elaborati a partire dalle informazioni raccolte attraverso appositi questionari, predisposti da ISPRA, ed inviati a tutti i soggetti competenti in materia di autorizzazioni (Regioni, Province, Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell Ambiente) I dati raccolti sono stati confrontati con quelli oggetto di dichiarazione MUD, anni di riferimento 2011 e 2012 e in caso di incongruenze sono state effettuate indagini puntuali sui singoli impianti Il censimento ha riguardato tutte le discariche operative, sia in conto proprio che in conto terzi, nell anno 2011 e 2012 Codici CER presi in esame in analogia con il regolamento CE n. 2150/2002 e successive modifiche, relativo alle Statistiche sui Rifiuti: 060701 - rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 061304 - rifiuti dalla lavorazione dell amianto 150111 - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto) 160111 - pastiglie per freni, contenenti amianto 160212 - apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 170601 - materiali isolanti contenenti amianto 170605 - materiali da costruzione contenenti amianto

RCA: tipologia di discarica Il D.Lgs. n. 36/2003, ed D.M. 27 settembre 2010, sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, prevedono per che i RCA siano conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell elenco europeo dei rifiuti 170605; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal D.M. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1 dello stesso decreto, verificati con periodicità stabilita dall autorità competente presso l impianto di trattamento Tabella 1 - Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati Parametro Valori Contenuto di amianto (% in peso) 30 Densità apparente (g/cm3) > 2 Densità relativa (%) > 50 Indice di rilascio < 0,6

RCA: tipologia di discarica Il Decreto prevede specifiche modalità e criteri per il deposito: il deposito deve avvenire direttamente all interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali deve essere evitata la dispersione di fibre la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato sia quotidianamente che prima di ogni operazione di compattazione e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata nella discarica o nell area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei RCA all interno della discarica o dell area nella destinazione d uso dell area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale

Discariche che smaltiscono RCA, suddivise per categoria e per regione, anni 2011-2012 Regione Numero di discariche per rifiuti non pericolosi 2011 Numero di discariche per rifiuti pericolosi Totale Numero di discariche per rifiuti non pericolosi Nel 2012 il numero totale delle discariche operative è: 23 impianti 2012 Numero di discariche per rifiuti pericolosi Totale Piemonte 3 1 4 2 1 3 Valle d'aosta 0 0 0 0 0 0 Lombardia 0 0 0 2 0 2 Trentino Alto Adige 1 0 1 1 0 1 Veneto 0 0 0 0 0 0 Friuli Venezia Giulia 1 0 1 1 0 1 Liguria 1 0 1 1 0 1 Emilia Romagna 2 0 2 2 0 2 NORD 8 1 9 9 1 10 Toscana 4 0 4 4 0 4 Umbria 0 0 0 0 0 0 Marche 1 0 1 1 0 1 Lazio 0 0 0 0 0 0 CENTRO 5 0 5 5 0 5 Abruzzo 1 0 1 1 0 1 Molise 0 0 0 0 0 0 Campania 0 0 0 0 0 0 Puglia 1 1 2 1 1 2 Basilicata 2 0 2 2 0 2 Calabria 0 0 0 0 0 0 Sicilia 0 0 0 0 0 0 Sardegna 3 0 3 3 0 3 SUD 7 1 8 7 1 8 ITALIA 20 2 22 21 2 23

Numero discariche operative che smaltiscono RCA, suddivise per macroarea geografica, anno 2012 7 discariche per rifiuti non pericolosi 1 discarica per rifiuti pericolosi 9 discariche per rifiuti non pericolosi 1 discarica per rifiuti pericolosi Sud 8 impianti Nord 10 impianti Centro 5 impianti 5 discariche per rifiuti non pericolosi

Numero di impianti di discarica operativi che smaltiscono RCA, per regione, anni 2010-2012 5 4 n. impianti 3 2 1 0 Piemonte Lombardia Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Marche Abruzzo Puglia Basilicata Sardegna Anno 2010 5 0 1 1 1 2 3 1 0 3 2 3 Anno 2011 4 0 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3 Anno 2012 3 2 1 1 1 2 4 1 1 2 2 3

Ubicazione geografica e tipologia delle discariche operative che smaltiscono RCA, anni 2011 e 2012

Tipologie di rifiuti smaltite nei singoli impianti di discarica Regione Prov Comune CER 060701 CER 061304 CER 101309 CER 150111 CER 160111 CER 160212 CER 170601 Discariche per rifiuti non pericolosi Piemonte AL Casale Monferrato x Piemonte TO Torrazza Piemonte x x Lombardia BS Brescia x Lombardia BS Montichiari x Trentino Alto Adige BZ Vadena x x Friuli Venezia Giulia PN Porcia x Liguria SV Vado Ligure x Emilia Romagna BO Castel Maggiore x Emilia Romagna MO Mirandola x Toscana MS Montignoso x Toscana PI Cascina x Toscana PI Pontedera x Toscana PT Serravalle Pistoiese x Marche AN Maiolati Spontini x x Abruzzo CH Ortona x Puglia LE Lecce x Basilicata MT Ferrandina x Basilicata PZ Guardia Perticara x Sardegna CI Carbonia x Sardegna NU Bolotana x Sardegna SS Sassari x Discariche per rifiuti pericolosi Piemonte TO Collegno x x x Puglia TA Taranto x x CER 170605

Tipologie di rifiuti smaltite nelle discariche 23 discariche smaltiscono i rifiuti da materiali da costruzione contenenti amianto (170605) 5 discariche smaltiscono anche altri rifiuti pericolosi contenti amianto (in totale circa 2 mila tonnellate): 3 discariche per rifiuti non pericolosi localizzate in Piemonte, in Trentino Alto Adige e nelle Marche 2 discariche per rifiuti pericolosi localizzate in Piemonte e in Puglia I rifiuti smaltititi sono i seguenti: 060701 rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 061304 - Rifiuti dalla lavorazione dell amianto 150111 - Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto) 160111 - Pastiglie per freni, contenenti amianto 160212 - Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 170601 - Materiali isolanti contenenti amianto

Quantità di RCA smaltiti in discarica, per categoria e per regione (t), anni 2011-2012 Regione Discariche per rifiuti non pericolosi Discariche per rifiuti pericolosi Quantità di RCA (t/a) Anno 2011 Anno 2012 Totale Discariche per rifiuti non pericolosi Discariche per rifiuti pericolosi Totale Piemonte 26.128 10.728 36.856 18.854 21.140 39.994 Valle d'aosta 0 0 0 0 0 0 Lombardia 0 0 0 51.385 0 51.385 Trentino Alto Adige 156 0 156 85 0 85 Veneto 0 0 0 0 0 0 Friuli Venezia Giulia 23.585 0 23.585 17.781 0 17.781 Liguria 787 0 787 724 0 724 Emilia Romagna 3.797 0 3.797 2.681 0 2.681 NORD 54.453 10.728 65.181 91.510 21.140 112.650 Toscana 32.750 0 32.750 51.864 0 51.864 Umbria 0 0 0 0 0 0 Marche 12.054 0 12.054 10.976 0 10.976 Lazio 0 0 0 0 0 0 CENTRO 44.804 0 44.804 62.840 0 62.840 Abruzzo 3.409 0 3.409 31.500 0 31.500 Molise 0 0 0 0 0 0 Campania 0 0 0 0 0 0 Puglia 4.579 62 4.641 4.955 37 4.992 Basilicata 3.753 0 3.753 5.431 0 5.431 Calabria 0 0 0 0 0 0 Sicilia 0 0 0 0 0 0 Sardegna 7.642 0 7.642 5.264 0 5.264 SUD 19.383 62 19.445 47.150 37 47.187 ITALIA 118.640 10.790 129.430 201.500 21.177 222.677

Quantitativi di RCA smaltiti in discarica, anno 2012 I quantitativi totali di RCA smaltiti in Italia risultano essere, per l anno 2012, circa 223 mila tonnellate: 51% al Nord, 28% al Centro e 21% al Sud SUD 21% NORD 51% CENTRO 28%

Quantitativi di RCA smaltiti in discarica Nel 2012 il 90% di RCA sono smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi (oltre 201 mila tonnellate), il 10% in discariche per rifiuti pericolosi (oltre 21 mila tonnellate) Il Piemonte smaltisce 99,8 % di RCA in discariche per rifiuti pericolosi Delle 201 mila tonnellate smaltite nelle discariche per rifiuti non pericolosi, circa 92 mila sono smaltite nel Nord del Paese, circa 63 mila tonnellate al Centro e oltre 47 mila nel Sud

Quantità di RCA smaltiti nelle discariche per rifiuti speciali per regione e per CER (tonnellate), anni 2011-2012 Regione CER 160111 CER 160212 Anno 2011 CER 170601 CER 170605 Totale CER 160111 CER 160212 Anno 2012 CER 170601 CER 170605 Piemonte 0 24 1.011 35.822 36.857 4 50 1.084 38.856 39.994 Valle d'aosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lombardia 0 0 0 0 0 0 0 0 51.385 51.385 Trentino Alto Adige 0 0 0 156 156 0 0 18 67 85 Veneto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Friuli Venezia Giulia 0 0 0 23.585 23.585 0 0 0 17.781 17.781 Liguria 0 0 0 787 787 0 0 0 724 724 Emilia Romagna 0 0 0 3.797 3.797 0 0 0 2.681 2.681 NORD 0 24 1.011 64.147 65.182 4 50 1.102 111.494 112.650 Toscana 0 0 0 32.750 32.750 0 0 0 51.864 51.864 Umbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marche 0 0 10 12.044 12.054 0 0 3 10.973 10.976 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CENTRO 0 0 10 44.794 44.804 0 0 3 62.837 62.840 Abruzzo 0 0 0 3.409 3.409 0 0 0 31.500 31.500 Molise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Campania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puglia 0 39 0 4.602 4.641 0 18 0 4.974 4.992 Basilicata 0 0 0 3.753 3.753 0 0 0 5.431 5.431 Calabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sicilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sardegna 0 0 0 7.642 7.642 0 0 0 5.264 5.264 SUD 0 39 0 19.406 19.445 0 18 0 47.169 47.187 ITALIA 0 63 1.021 128.347 129.431 4 68 1.105 221.500 222.677 Totale

RCA smaltiti in discarica, anni 2010-2012 250.000 200.000 150.000 (t/a) 100.000 50.000 0 CER 060701 CER 061304 CER 101309 CER 150111 CER 160111 CER 160212 CER 170601 CER 170605 Totale Anno 2010 0 0 0 0 43 67 11.275 99.988 111.373 Anno 2011 0 0 0 0 0 63 1.021 128.347 129.431 Anno 2012 0 0 0 0 4 68 1.105 221.500 222.677

Rifiuti di materiale da costruzione contenenti amianto (CER 170605) smaltiti in discarica, per regione, anni 2010-2012 60.000 50.000 40.000 (t/a) 30.000 20.000 10.000 0 Toscana Lombardia Piemonte Abruzzo Friuli Venezia Giulia Marche Basilicata Sardegna Puglia Emilia Romagna Anno 2010 13.525 0 39.345 0 26.633 9.833 1.269 5.684 50 2.929 614 106 Anno 2011 32.750 0 35.822 3.409 23.585 12.044 3.753 7.642 4.602 3.797 787 156 Anno 2012 51.864 51.385 38.856 31.500 17.781 10.973 5.431 5.264 4.974 2.681 724 67 Liguria Trentino Alto Adige

CER 170605 - Rifiuti di materiale da costruzione contenenti amianto La regione che smaltisce la quantità maggiore di rifiuti speciali contenenti amianto (CER 170605) è la Toscana, con circa 52 mila tonnellate (23,4%) La regione Lombardia smaltisce oltre 51 mila tonnellate, pari al 23,2% del totale del CER 170605 La regione Piemonte smaltisce circa 39 mila tonnellate, pari al 17,5%: delle quali 18,8 mila tonnellate sono smaltite nelle discariche per rifiuti non pericolosi (pari a 48% del totale del CER 170605 smaltito nella regione) e 20 mila tonnellate nella discarica per rifiuti pericolosi (pari al 52% del totale del CER 170605 smaltito nella regione)

Dati aggiornati al 2013 Le discariche operative che smaltiscono RCA, nell anno 2013, sono 20, 3 discariche in meno rispetto all anno 2012: 2 discariche di rifiuti non pericolosi localizzate nella regione Lombardia sono entrambe sottoposte a sequestro 1 discarica per rifiuti pericolosi localizzata nella regione Puglia è sotto sequestro.

Export RCA (tonnellate), anni 2011-2012 Nazione Export RCA (t/a) 2011 2012 Austria 267 37 Francia 1 0 Germania 349.859 639.800 Regno Unito 111 0 Norvegia 0 27 Altro UE 71 2 Cina 27 0 Totale 350.309 639.866

Export RCA (tonnellate), anno 2012

Produzione, export e smaltimento in discarica, per macroarea geografica, anno 2012 700.000 600.000 500.000 (t/a) 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Produzione Export Smaltimento in discarica Nord 568.299 619.730 112.650 Centro 89.928 19.251 62.840 Sud 53.902 941 47.187

Grazie per l attenzione

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LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Responsabile tecnico e responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell idoneità dei beni strumentali utilizzati

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto Categoria 10: suddivisa in 5 Classi in relazione all'importo dei lavori di bonifica cantierabili Classe A oltre 7.746.853,49 Classe B fino a 7.746.853,49 Classe C fino a 1.549.370,70 Classe D fino a 413.165,52 Classe E fino a 51.645,69

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali CATEGORIA 5 Raccolta e trasporto di rifiuti

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Procedure di iscrizione semplificate a seguito di semplice richiesta scritta e con pagamento di diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro: No garanzie finanziarie, capacità finanziaria, idoneità tecnica, responsabile tecnico Raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare Trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a 30 kg al giorno o 30 litri al giorno

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta elenco dei rifiuti Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002 Codice CER 150111* 160212* 160111* 170601* 170605* denominazione Imballaggi metallici contenenti amianto Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere Pastiglie per freni contenenti amianto Materiali isolanti contenenti amianto Materiali da costruzioni contenenti amianto classificazione Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi Speciali pericolosi

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta I rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco * sono rifiuti pericolosi. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità 55 C, una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in conc. totale 20%,

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO D. Lgs 152/06 allegato D alla parte quarta una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%, una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in conc. 0,1%, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in conc. 1%;

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Prodotti contenenti amianto e relative percentuali presenti. PRODOTTI PESO % TIPO DI FIBRE Cemento - amianto per edilizia 10 15 Crisotilo, Crocidolite Amosite Cemento - amianto per condutture 12 15 Crisotilo, Crocidolite, Amosite Pannelli isolanti ignifughi 25-40 Crisotilo, Amosite Pannelli isolanti (+ quelli a spruzzo) 12 100 Crisotilo, Crocidolite Amosite Guarnizioni e sigillanti 25-85 Crisotilo, Crocidolite Pavimenti, mattonelle vinilici 10-25 Crisotilo Materiali di attrito 15-70 Crisotilo Prodotti tessili 65-100 Crisotilo, Crocidolite Materie plastiche ed involucri 55 70 Crisotilo, Crocidolite Materiali di concia e di rinforzo 25 80 Crisotilo, Crocidolite Cartoni, carte e prodotti affini 100 Crisotilo Funi, corde e tessuti 100 Crisotilo (in passato anche altri)

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Definizione di rifiuto Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Definizione di produttore La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 6 settembre 1994 Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 6 settembre 1994 I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO DPR 215 del 24/05/1988 ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO I prodotti contenenti amianto o il loro imballaggio devono essere muniti dell'etichetta definita in appresso: a) l'etichetta conforme al modello sotto indicato deve avere almeno 5 cm di altezza (H) e 2,5 cm di lunghezza; b) essa è divisa in due parti: 1. la parte superiore (h1-40% H) contiene la lettera "a" in bianco su fondo nero; 2. la parte inferiore (h2-60% H) contiene il testo tipo in bianco e/o nero su fondo rosso chiaramente leggibile;

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO DPR 215 del 24/05/1988

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 Luglio 1994 2.3. Trasporto dei rifiuti tossici e nocivi 2.3.1. Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi - colli o mezzi di trasporto - oltre alle etichettature previste dalle norme Adr devono essere in ogni caso apposti a) sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile; b) sui colli, una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme Uni.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO ETICHETTATURA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) Definizione di deposito temporaneo: Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni...

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Modalità: I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; Quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Deposito Temporaneo Rifiuti Pericolosi cadenza trimestrale 10 metri cubi un anno Rifiuti non Pericolosi cadenza trimestrale 20 metri cubi un anno

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO D.M. 06/09/94 Rifiuti contenenti amianto in matrice compatta I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO D.M. 06/09/94 DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO Rifiuti contenenti amianto in matrice friabile Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un area controllata.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Obblighi del produttore di rifiuti Sostenere gli oneri relativi alle attività di smaltimento Confezionare, etichettare e detenere i rifiuti presso la sede aziendale secondo le modalità previste Consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Ulteriori obblighi del produttore di rifiuti pericolosi compilare il formulario di identificazione al trasporto; tenere il registro di carico e scarico; inviare annualmente la dichiarazione ambientale (MUD)

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Decreto Legislativo 152/2006 Chi deve effettuare annualmente la dichiarazione ambientale (MUD)? Trasportatori, intermediari, smaltitori, consorzi, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi art.184 comma 3 lettere c,d,g

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI I produttori di rifiuti pericolosi devono tenere un registro di carico e scarico (D.Lgs 152/2006, art. 190). Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO D.Lgs 152/2006, art. 193 FORMULARIO Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: A. Nome e indirizzo del produttore e del detentore; B. Origine, tipologia e quantità del rifiuto; C. Impianto dei destinazione; D. Data e precorso dell istradamento; E. Nome ed indirizzo del destinatario.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO D.Lgs 152/2006, art. 193 FORMULARIO Sono esonerati dall emissione del formulario solamente i trasporti dei rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e i trasporti dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENETI AMIANTO Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto Decreto 3 agosto 2005 Allegato 2 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO 1. Principi. I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purche' sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicita' stabilita dall'autorita' competente presso l'impianto di trattamento.

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Il formulario è un documento che accompagna i rifiuti durante il loro trasporto a prescindere dal vettore (sia esso camion, treno o nave) ed identifica principalmente: - i soggetti attivi del trasporto (produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario); - il rifiuto oggetto del trasporto (codice CER, quantità, caratteristiche di pericolo, ecc.); - il percorso che sta facendo (o che dovrà fare). Serve a dimostrare che un determinato rifiuto è stato gestito dal produttore correttamente, interessando soggetti abilitati al trasporto ed autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero. 2

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Il formulario deve essere compilato dal produttore (o dal detentore) per 2 motivi: - Il rifiuto è suo, quindi egli è l unico che può conoscerlo veramente a fondo; di fronte a trasporti di rifiuti pericolosi, il produttore deve informare il trasportatore di eventuali rischi, consegnando certificati di analisi sul rifiuto o schede di sicurezza ecc. - La norma dice che la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: - per il conferimento al servizio pubblico di raccolta; - per il conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. 3

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Lo Stato ha voluto dire che il produttore (o detentore) è responsabile del rifiuto, fino a quando non dimostri di averlo smaltito o recuperato in maniera corretta, consegnandolo cioè, o al gestore del servizio pubblico di raccolta che fornisce determinate garanzie oppure, fornendo la prova dell avvenuto smaltimento o recupero, attraverso la copia del formulario compilata dall impianto di destinazione. Questa copia deve ritornare al produttore tramite il trasportatore, entro 90 giorni dall effettuazione del viaggio. Nel caso in cui dovessero passare più di 90 giorni dall effettuazione del viaggio, il produttore è manlevato dalla responsabilità del rifiuto solo se effettua immediatamente una comunicazione di mancato ricevimento del formulario alla Provincia. 4

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI A differenza dei registri di carico e scarico, il formulario di identificazione deve essere compilato ogni volta che si effettua un trasporto di rifiuti, indipendentemente dal fatto che il produttore sia soggetto o meno alla compilazione del registro di carico e scarico. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private non è considerata trasporto. Quindi, qualunque ente o impresa che debba trasportare un rifiuto (attraverso una ditta autorizzata o per conto proprio), è obbligato alla compilazione del formulario. 5

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI I formulari, essendo parte integrante dei registri di carico e scarico, vanno anch essi conservati per 5 anni ad eccezione di quelli collegati al registro delle discariche; questi vanno invece tenuti per tutta la vita della discarica e alla chiusura vanno consegnati all autorità che ha rilasciato l autorizzazione. Va da sé che i formulari devono essere conservati nello stesso posto fisico del registro di carico e scarico. 6

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI I formulari non sono altro che dei bollettari a ricalco, ove compaiono le informazioni necessarie ed indicate nel D.M. 145 del 1/4/98. Devono essere numerati progressivamente anche con l adozione di prefissi alfabetici di serie, e vidimati gratuitamente dall Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti. La VIDIMAZIONE E ESSENZIALE. I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle Finanze; gli estremi dell autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. Non si possono pertanto usare altri tipi di quaderni o bollettari come per i registri. 7

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Il formulario è diviso in frontespizio e fogli del formulario. Il frontespizio riporta i dati del proprietario del formulario (il nome della ditta, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, l ubicazione dell esercizio e i numeri del formulario dal n. al n ). Sul frontespizio vanno riportati i dati del proprietario del formulario, perché quest ultimo può essere emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. L emissione è diversa dalla compilazione: infatti il formulario deve essere sempre compilato dal produttore, che ha la responsabilità civile e penale per quanto dichiarato. Il formulario è redatto in 4 copie, così da poter assicurare il massimo della trasparenza e della tutela da parte dei soggetti coinvolti. 8

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Allegato A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO Ditta... ABC spa Residenza o domicilio......... comune GENOVA via VIA ROSSI 25 Codice fiscale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ubicazione dell'esercizio......... comune GENOVA via VIA DELLA PACE n.... Formulario dal n. 001 al n. 025 9

Ufficio NOAM 10

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI Il produttore compila le 4 copie del formulario e si tiene la prima consegnando le altre 3 al trasportatore. Questi effettua il viaggio e, una volta giunto a destinazione, fa compilare le 3 copie in suo possesso dal destinatario per la parte di competenza e ne consegna una al destinatario stesso. Il soggetto che ha effettuato il trasporto, trattiene una delle 2 copie rimaste, controfirmate dal destinatario, e ha l obbligo di trasmettere l ultima al produttore entro 90 giorni dall avvenuto smaltimento pena la denuncia da parte di quest ultimo all autorità competente. Così facendo, ogni soggetto ha in mano l unico documento che dimostra come, quando e con chi un determinato rifiuto ha viaggiato ed è andato a destinazione. Di fronte ad un qualsiasi controllo, ogni soggetto interessato deve fornire, oltre al formulario, le relative registrazioni riguardanti quel rifiuto e quel viaggio. 11

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti dell azienda prima dell'utilizzo. Il formulario deve essere emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Quindi un trasportatore può acquistare un formulario, farlo vidimare, registrarlo sul suo registro IVA-acquisti, ed utilizzarlo per effettuare i trasporti di rifiuti prodotti da altri. Il fatto che il produttore compili un formulario non di sua proprietà ma del trasportatore, non lo esime da tutti gli obblighi e da tutte le responsabilità connesse al trasporto del rifiuto dette precedentemente. 12

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO In alto sulla destra compare, già prestampato dalla tipografia, il numero di identificazione del formulario che deve essere trascritto sul registro di carico e scarico nella prima parte alla voce numero del formulario. Sempre in alto sulla destra compaiono gli spazi per la data (informazione essenziale) d emissione del formulario ed il numero del registro relativo allo scarico (per n di registro si intende il n progressivo della registrazione di scarico relativa). Le 3 parti successive sono identiche, per il produttore, il destinatario e il trasportatore, ai fini delle informazioni da immettere, e riguardano la seguenti informazioni essenziali : - denominazione o ragione sociale; - unità locale - luogo di destinazione per il destinatario indirizzo per il trasportatore; - codice fiscale; - numero di autorizzazione/iscrizione all albo; - data del rilascio dell autorizzazione/iscrizione all albo; 13

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO Se il produttore o detentore del rifiuto ne effettua il trasporto per conto proprio, la parte relativa al trasportatore può non essere compilata, purché si indichi da quale stabilimento (di sua proprietà) proviene il rifiuto. Se il produttore o detentore del rifiuto effettua il trasporto per conto proprio deve sempre compilare il n di iscrizione all albo e la data. Il trasportatore deve sempre indicare n di iscrizione all albo e la data. Dopo lo spazio dedicato alle note, comincia la parte di identificazione del rifiuto trasportato. 14

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO La prima casella da compilare riguarda le caratteristiche del rifiuto e comprende: - denominazione/descrizione del rifiuto, presa dalle descrizioni del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) informazione essenziale; - CER (la codificazione numerica dei rifiuti) informazione essenziale; - lo stato fisico (1. solido pulverulento, 2. solido non pulverulento, 3. fangoso, 4. liquido) informazione essenziale; - le caratteristiche di pericolo di cui all allegato I della parte IV del D.Lgs.152/06, qualora il rifiuto sia pericoloso - N. colli/contenitori, se il rifiuto viaggia all interno di tali contenitori. 15

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO La parte seguente riguarda la destinazione del rifiuto. Informazione essenziale. Bisogna indicare che il rifiuto è destinato al recupero o allo smaltimento, informazione essenziale, aggiungendo il relativo codice dell attività (da R1 a R14 per le attività di recupero e da D1 a D15 per le attività di smaltimento). 16

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO Dopo aver annotato la destinazione del rifiuto, occorre indicare i quantitativi che si stanno trasportando. Informazione essenziale. Si possono indicare il peso lordo, la tara, i Kg, i litri, per quei soggetti che non hanno la possibilità di pesare i loro rifiuti si può mettere un generico peso da verificarsi a destino ad integrazione di un peso o di un volume che deve essere comunque indicato. Informazione essenziale. 17

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO A seguire, bisogna indicare se il percorso che si effettua è diverso dal più breve e se il trasporto è sottoposto alla normativa ADR/RID. Dopo le firme del produttore e dell eventuale trasportatore, si indicano i dati dell automezzo, il nome del conducente e la data e l ora dell inizio del trasporto. Informazioni essenziali. Infine il destinatario deve dichiarare se il carico è stato accettato per intero, oppure per una parte indicando quanti Kg, oppure litri sono stati accettati; se il carico è stato respinto se ne deve indicare la ragione. Informazione essenziale. La data e la firma del destinatario concludono la compilazione del formulario. Informazione essenziale. 18

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO Chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario, o indica dati incompleti, è punito con una sanzione pecuniaria da 1600 a 9300. A chi, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi o, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Se le indicazioni incomplete o inesatte, contengono però gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, la sanzione pecuniaria applicata è da 260 a 1550. 19

Registro di carico e scarico rifiuti - art.190, D.Lgs 152/2006 Sono obbligati chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e gli intermediari di rifiuti senza/con detenzione; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; le imprese gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese agricole di cui all articolo 2135 C.c. con volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00 (rifiuti pericolosi); le imprese gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ; gestore dell impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta; produttori di rifiuti pericolosi conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per il territorio previa apposita convenzione (rifiuti pericolosi); 20

Registro di carico e scarico rifiuti - art.190, D.Lgs 152/2006 Sono esclusi l imprenditore agricolo di cui all articolo 2135 C.c. con volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00; produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell organizzazione dell impresa dalla quali i rifiuti sono prodotti; produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da: attività agricole e forestali, di servizi, commerciali, da costruzione e demolizione, attività sanitarie, ecc..; produttori iniziali di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) (rifiuti non pericolosi); imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi); soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante; professionisti singoli per i rifiuti da essi stessi prodotti. 21

Registro di carico e scarico rifiuti - art.190, D.Lgs 152/2006 Le annotazioni sul registro devono essere fatte: per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; per i commercianti e gli intermediari, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni dalla presa in carico dei rifiuti; 22

Registro di carico e scarico rifiuti - art.190, D.Lgs 152/2006 i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli Intermediari; i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi; i rifiuti provenienti da attività di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266 c.4). 23

Registro di carico e scarico rifiuti - art.190, D.Lgs 152/2006 Ai sensi dell art. 230 i produttori di rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture per l erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico (sia effettuata direttamente dal gestore dell infrastruttura sia da terzi) possono tenere il registro: presso la sede del cantiere che gestisce l attività manutentiva; presso la sede locale del gestore dell infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione; presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 24

Registro di carico e scarico rifiuti - art.190, D.Lgs 152/2006 i registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell ultima registrazione; il registro dovrà avere fogli numerati e vidimati dall ufficio del registro imprese; per attività diverse (recupero, produzione, ecc ), svolte nella stessa Unità Locale, sul registro andranno barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte; nel caso di più impianti distinti all interno del medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico. 25

MODALITA DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI 26

COME E FATTO UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI? Il registro di carico dei rifiuti non è altro che un quaderno, ove compaiono tutte le informazioni necessarie ed indicate dallo Stato dal D.M. 148 del 1 aprile 1998. Il registro di carico e scarico deve avere i fogli numerati e vidimati dall ufficio del registro: non è possibile inserire fogli aggiuntivi nel registro, (ad esempio un quaderno ad anelli). 27

COME SI COMPILA IL REGISTRO Il registro è composto da un frontespizio e dai fogli del registro stesso. Sul frontespizio bisogna inserire tutti i dati anagrafici dell azienda proprietaria del registro, i dati dell ubicazione dell esercizio presso il quale si producono i rifiuti registrati, l attività che vi si svolge e, nel caso si svolgano attività di recupero o di smaltimento dei rifiuti, i codici dell attività (da D1 a D15 per lo smaltimento e da R1 a R14 per il recupero) e la relativa descrizione. Infine gli estremi delle numerazioni del registro con le date relative (dal n.1 del al n. x del ). Il frontespizio, si compila una sola volta all attivazione del registro. 28

REGISTRO CARICO-SCARICO Ufficio NOAM 29

I fogli del registro vanno compilati ogni volta che un rifiuto viene prodotto, oppure stoccato, o portato al di fuori del luogo di produzione, ecc. Un registro può avere al suo interno più registrazioni di rifiuti diversi. I fogli del registro sono suddivisi in 5 parti. La prima parte del registro descrive i movimenti che fa il rifiuto oggetto della registrazione. La seconda parte identifica il rifiuto con le sue eventuali classi di pericolosità, con lo stato fisico ed il nome. La terza parte è dedicata ai quantitativi. La quarta parte indica il luogo di produzione e l attività di provenienza del rifiuto ed identifica l eventuale commerciante di rifiuti (nome, sede, codice fiscale ed iscrizione all albo gestori). La quinta parte serve per le note. 30

Ufficio NOAM 31

PRIMA PARTE Alla voce carico / scarico, si deve barrare la casellina relativa il movimento eseguito. Si barra carico ogni volta che il rifiuto, viene prodotto, oppure viene conferito per essere stoccato. Si barra invece la voce scarico quando il rifiuto viene portato fuori dalla sede di produzione o di stoccaggio per essere smaltito o recuperato. Strettamente connessa alla registrazione di carico e scarico è la data della registrazione medesima. Bisogna sempre mettere la data relativa al movimento, infatti per rendere più comprensibile questo passaggio si noti che non è stata appositamente messa la dicitura data, ma è stato messo un più immediato del, il quale vuole indicare proprio la data di quel movimento effettuato. 32

PRIMA PARTE La compilazione della prima parte del registro prosegue con l indicazione del numero della registrazione. Il numero è progressivo per ogni registrazione e continuo per tutte le registrazioni. Il primo numero e l ultimo, congiuntamente alla loro data di registrazione, sono i numeri che devono essere inseriti sul frontespizio del registro stesso (dal n.1 del al n. x del ). Solo ed esclusivamente quando si effettua uno scarico, e cioè vengono presi e portati dei rifiuti al di fuori dalla sede di produzione o stoccaggio per essere smaltiti o recuperati, si devono inserire i dati relativi al formulario di identificazione e trasporto dei rifiuti. 33

PRIMA PARTE I dati da inserire sul registro per la parte relativa allo scarico sono: - il numero del formulario: questo numero si trova in alto a destra del foglio del formulario stesso ed è già prestampato dalla tipografia ed è diverso per ogni nuovo foglio del formulario. - la data di effettuazione del trasporto: questo è uno dei pochi punti che possono essere compilati in un secondo tempo, perché si può verificare il caso che il trasporto del rifiuto scaricato dal registro non venga effettuato lo stesso giorno della registrazione, ma uno o due giorni dopo. - i riferimenti alle operazioni di carico: ovviamente lo scarico del rifiuto sarà comprensivo di un certo numero di operazioni di carico inerenti il rifiuto stesso, per questo motivo, si devono mettere tutti i numeri delle registrazioni di carico. 34

SECONDA PARTE Occorre prima di tutto inserire il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) del rifiuto. Esso è un codice dato da 6 cifre che identificano solo ed esclusivamente un rifiuto. Ad ogni codice numerico corrisponde una descrizione di quel rifiuto. Tale descrizione dev essere inserita nel secondo rigo di questa parte. A seguire, si deve indicare lo stato fisico del rifiuto, e cioè come si presenta ad un controllo visivo. La codifica per lo stato fisico dei rifiuti è di 4 categorie: 1. solido polverulento 2. solido non polverulento 3. fangoso palabile 4. liquido 35

SECONDA PARTE La riga successiva allo stato fisico del rifiuto, si compila solo se il rifiuto della registrazione è un rifiuto pericoloso. Occorre qui indicare la classe di pericolosità del rifiuto indicata convenzionalmente con delle H seguite da numeri che vanno da 1 a 14. Questa codifica serve ad identificare che tipo di pericolo può portare quel rifiuto all ambiente esterno, alle persone o agli animali in caso di sversamenti accidentali o di contatto con occhi, derma o inalazione. Le classi di pericolo sono indicate nell allegato I al D.Lgs.n.152/06. 36

SECONDA PARTE Le caratteristiche di pericolo così come lo stato fisico sono, di regola indicate nel frontespizio del registro stesso. Se la registrazione è dedicata ad uno scarico di rifiuti, in questa parte, come ultimo punto, occorre indicare se il rifiuto è destinato a smaltimento oppure a recupero, con l indicazione dei relativi codici delle attività (da D1 a D15 per le attività di smaltimento e da R1 a R14 per le attività di recupero). 37

TERZA PARTE La terza parte è interamente dedicata ai quantitativi. Si possono esprimere indifferentemente in Kg, oppure litri o ancora in metri cubi. Invece è fondamentale che, quando si effettua una registrazione di scarico dei rifiuti, i quantitativi relativi alla registrazione siano identici alla somma dei quantitativi relativi alle operazioni di carico precedenti di quel rifiuto ed indicate nella prima parte del foglio di registro relativa allo scarico. 38

QUARTA PARTE Questa parte è divisa in due: - la prima riguarda il luogo di produzione e l attività di provenienza dei rifiuti per quei soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento. - la seconda parte invece riguarda la gestione della presa in carico o dell uscita del rifiuto. In questo caso occorre inserire i seguenti dati: - denominazione o ragione sociale dell impresa; - codice fiscale; - sede dell impresa; - numero di iscrizione all albo gestori. 39

QUINTA PARTE La quinta ed ultima parte del registro serve per eventuali annotazioni. I registri di carico e scarico sono numerati e vidimati dall Ufficio del registro. 40

I produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazioni contabili, a condizione che siano vidimati e numerati e che contengano tutti i dati del Decreto Ministeriale n.148/98: - registri IVA di acquisto e vendite; - scritture ausiliarie di magazzino di cui all art.14 del D.P.R.29-09-73, n.600 e successive modificazioni; - altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 regolarmente numerata. I registri possono essere tenuti anche mediante strumenti informatici, utilizzando carta a modulo continuo. 41

SANZIONI PER CHI NON USA IL REGISTRO Chiunque ometta di tenere il registro di rifiuti non pericolosi, o lo tenga in modo incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 a 15500. Se il registro è relativo ai rifiuti pericolosi, la sanzione pecuniaria va da 15500 a 93000 e la sanzione amministrativa consiste nella sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall amministratore. Per le imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore ai 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno (quello dell ultimo esercizio contabile approvato), le sanzioni sopra indicate sono ridotte rispettivamente da 1040 a 6200 per i rifiuti non pericolosi e da 2070 a 12400 per i rifiuti pericolosi. Infine, se i registri di carico e scarico sono tenuti in modo incompleto, ma, l analisi di tutta una serie di altri dati contabili (MUD e Formulari) consente di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione pecuniaria (indipendentemente dalla pericolosità dei rifiuti) da 260 a 1550. 42

DEPOSITO TEMPONAREO La nuova definizione di deposito temporaneo è dettata dall'art. 183, comma 1, lett. m) del Testo Unico Ambientale, così come modificata dal D.Lgs. n. 4/2008; Deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. 43

DEPOSITO TEMPONAREO (RIFIUTI SANITARI) L Art. 8 del DPR 254/2003 regola le fasi di deposito temporaneo raccolta - trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ll deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo necessitano di un apposito imballaggio a perdere con la scritta Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e il simbolo del rischio biologico ; 44

DEPOSITO TEMPONAREO (RIFIUTI SANITARI) Art. 8 DPR 254/2003 se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, occorre un apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti" 45

DEPOSITO TEMPONAREO (RIFIUTI SANITARI) Art. 8 DPR 254/2003 contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo". 46

DEPOSITO TEMPONAREO (RIFIUTI SANITARI) Art. 8 DPR 254/2003 Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione sul registro di c/s deve avvenire entro 5 giorni. 47

ancora sul deposito temporaneo Non ci sono specifiche norme tecniche per il deposito temporaneo. Per quanto applicabili si prendono a riferimento quelle del DM 5.2.98 (come integrato con il Decreto 186/2006). Il deposito deve essere condotto in maniera tale da non creare problematiche ambientali, quali ad esempio emissioni di polveri o spandimenti di rifiuti, interferenze con i sistemi di raccolta acque meteoriche. In particolare: i rifiuti depositati all esterno dovranno essere coperti ( o con tettoia o mediante cassoni scarrabili chiusi), i rifiuti liquidi devono essere stoccati all interno di un bacino di contenimento idoneamente dimensionato, i rifiuti polverulenti devono essere protetti dall azione del vento, le aree di deposito devono essere pavimentate, devono essere utilizzati contenitori idonei in relazione alle specifiche caratteristiche dei rifiuti. 48

deposito temporaneo riferimenti normativi D.Lgs 152/06 e s. m. e i. Art.183, comma 1, lettera m Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al Dm 5 febbraio 1998 Allegato 5 : Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi punti 5 e 6 Decreto 12 giugno 2002, n.161 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate. Allegato 3 49

deposito temporaneo riferimenti normativi Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 Allegato 5 punti 5 e 6 5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 6. Stoccaggio in vasche fuori terra. Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimicofisiche del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; 50

deposito temporaneo riferimenti normativi Decreto 12 giugno 2002, n.161 Allegato 3 omissis Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non dovrà superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. omissis 51

SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI Lo smaltimento avviene tramite ditte specializzate, autorizzate al trasporto del rifiuto da smaltire e iscritte Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Imprese abilitate alla gestione e al trasporto dei rifiuti. 52

ATTIVITA SOGGETTE A ISCRIZIONE CATEGORIE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi raccolta e trasporto rifiuti pericolosi bonifica siti bonifica beni contenenti amianto attività commercio e intermediazione senza detenzione rifiuti gestione impianti smaltimento e recupero di titolarità di terzi gestione impianti mobili di smaltimento e recupero 53

ATTIVITA SOGGETTE A ISCRIZIONE (trasporto in conto proprio art. 212 comma 8) Imprese di raccolta e trasporto rifiuti propri non pericolosi come attività ordinaria e Regolare Imprese di raccolta e trasporto rifiuti propri pericolosi non superiori a 30 Kg o litri giorno Occorre una semplice richiesta alla Sezione dell Albo; Diritto annuale iscrizione: 50 Euro; Non soggetti a: Garanzie finanziarie Capacità finanziaria Idoneità tecnica Responsabile tecnico 54

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Categorie di iscrizione Categorie di iscrizione Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (vedi art. 1, comma 1 e 2, della delibera del Comitato Nazionale n.1 del 30.01.2003) Limitazioni alla Categoria 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006) Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani) Attività di spazzamento meccanizzato Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi 55

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Categorie di iscrizione Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 Categoria 6A: gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato Categoria 6B: gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi Categoria 6C: gestione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti Categoria 6D: gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati Categoria 6E: gestione di impianti di discarica per inerti Categoria 6F: gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali Categoria 6G: gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi Categoria 6H: gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi Categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 Categoria 7A: gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti non pericolosi Categoria 7B: gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi 56

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Categorie di iscrizione Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti Categoria 9: bonifica di siti Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto Categoria 8A: intermediazione di rifiuti senza detenzione Categoria 8B: commercio di rifiuti con detenzione Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. 57

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Categorie e altre tipologie di iscrizione Fonte dati sito www.albogestoririfiuti.it 58

RIFIUTI DA MANUTENZIONI O ASSISTENZA SANITARIA I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006). Il registro di carico e scarico dove annotare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è quello tenuto presso l ubicazione dell esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell impresa o dell ente che ha effettuato l attività di manutenzione o l intervento di assistenza sanitaria. 59

Si ricorda quanto detto a proposito del registro di carico e scarico dei rifiuti: La compilazione del luogo di produzione e dell'attività di provenienza del rifiuto (quarta colonna) è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Ad essi è riservata la possibilità di tenere il registro nel luogo di produzione dei rifiuti come definito all art. 230 del D.Lgs. 152/200616. RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE REGISTRAZIONI LUOGO PRODUZIONE 60

LUOGO DI PRODUZIONE Ufficio NOAM 61

S I S T R I il sistri e le istituzioni

S I S T R I soggetti obbligati ad aderire PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del Dlgs n.152/2006, con più di dieci dipendenti. - lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; - lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; - lettera g) i rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti anche con meno di 10 dipendenti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

S I S T R I il Delegato Il Delegato è il soggetto che, nell'ambito della organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa.

S I S T R I dettagli operativi Gli operatori titolari di cantieri temporanei di durata superiore a 6 mesi (Art.6 c.6 Particolari Tipologie), devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come Delegato il direttore del cantiere. Il terminalista concessionario dell area portuale di cui all articolo 18 della legge, n. 84/1994 e l impresa portuale di cui all articolo 16 della medesima legge, che detengono i rifiuti in attesa dell imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano. I raccomandatari marittimi devono dotarsi di un dispositivo USB per località ove sono abilitati a svolgere l attività.

S I S T R I dispositivi elettronici Agli utenti del SISTRI vengono consegnati: -un dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche;

S I S T R I dispositivi elettronici per ciascun dispositivo USB, l identificativo utente (username), la password per l accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK); -un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box; -telecamere idonee per monitorare l ingresso e l uscita degli automezzi dagli impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento. L installazione e la manutenzione delle telecamere è effettuata dal personale del SISTRI, al quale è riservato in via esclusiva l accesso ai suddetti apparati.

S I S T R I dispositivi elettronici Produttori Intermediari - Consorzi 1 o più dispositivi USB Linea ADSL PC e Stampante Trasportatori 1 dispositivo USB delegato azienda 1 Black Box + 1 USB per ogni automezzo 1 SIM Dati ( a proprio carico) Linea ADSL Impianti 1 o più dispositivi USB Linea ADSL

S I S T R I dispositivi elettronici Dispositivo USB Dispositivo personalizzato che abilita la firma digitale fino a tre addetti per unità locale od operativa Consente l accesso al SISTRI per l inserimento dei dati

S I S T R I dispositivi elettronici BLACK BOX Contenitore dim. 15x10x5 cm GPS per rilevamento posizione mezzo Modulo GPS per allarmi Modulo di sicurezza Interfaccia per dispositivo USB Batteria Tampone Memoria locale per consentire la memorizzazione dei dati

S I S T R I dispositivi elettronici TELECAMERE

S I S T R I la scheda SISTRI La Scheda SISTRI del rifiuto è un documento elettronico, che si compone di più sezioni che devono essere compilate da ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione del rifiuto in momenti distinti, sulla base delle diverse responsabilità. Alcune sezioni devono essere compilate dai diversi soggetti coinvolti nel processo di gestione del rifiuto (azienda di produzione del rifiuto, azienda di trasporto, azienda di destinazione del rifiuto, etc.) al momento della produzione o della movimentazione del rifiuto. Altre sezioni Registro Cronologico sono compilate dal SISTRI sulla base delle informazioni inserite dagli utenti al completamento delle singole fasi di gestione del rifiuto.

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Area Registro Cronologico Produzione del rifiuto Il produttore, entro 10 giorni dalla produzione, inserisce la sua USB nel PC dotato di internet e stampante, si autentica e movimenta l area registro cronologico indicando CER, qualità e quantità dei rifiuti prodotti. Volendo può stampare una copia. Inserisce il PIN e firma elettronicamente l operazione.

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Area movimentazione rifiuto Volontà del produttore di conferire il rifiuto Il produttore, inserisce la sua USB, si autentica, seleziona il CER prodotto, apre una nuova scheda movimentazione ed inserisce i seguenti dati: Nr. Colli Peso da verificare a destino Rifiuto sottoposto ad ADR Certificato analitico Intermediario Eventuale destinatario estero Seleziona il Trasportatore Seleziona il Destinatario Firma inserendo il PIN ALMENO 4 ORE PRIMA DEL RITIRO PER I RIFIUTI PERICOLOSI ESCLUSA LA MICRORACCOLTA

Trasportatore S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Area movimentazione rifiuto L impresa di trasporto, ovvero il delegato dichiarato in fase di iscrizione, nella propria azienda, inserisce il dispositivo USB, si autentica, richiama la scheda aperta dal produttore e compila i propri campi: Mezzo di trasporto Conducente Targa del mezzo Targa del rimorchio Data operazione Percorso da effettuare Eventuale tratta intermodale Stampa una copia della scheda Firma inserendo il PIN ALMENO 2 ORE PRIMA DEL RITIRO PER I RIFIUTI PERICOLOSI ESCLUSA LA MICRORACCOLTA

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Ritiro del rifiuto Autista incaricato del ritiro presso il produttore L autista, parte per il ritiro, arriva dal Produttore, inserisce la PROPRIA USB, nel PC del Produttore, si autentica e prende in carico i rifiuti dando inizio alla tracciabilità del percorso. Il produttore (si autentica) stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che conterrà un codice a barre bidimensionale generato dal SISTRI. Tale scheda dovrà accompagnare il trasporto. L autista inserisce il dispositivo USB associato al mezzo nella Black Box e parte alla volta del destinatario.

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Conferimento del rifiuto All arrivo presso il destinatario L impresa di destinazione, inserisce il proprio dispositivo USB, si autentica, richiama la Scheda oggetto del conferimento e compila i propri campi: Esito spedizione ( Accettata, rifiutata, parziale etc.) Quantitativo Ricevuto ( effettivo riscontrato )

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Indisponibilità temporanea Indisponibilità temporanea dei sistemi informatici In caso di guasto, furto, perdita, distruzione, danneggiamento o anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati degli strumenti informatici, la compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto, e su sua dichiarazione sottoscritta su copia stampata della stessa, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima.

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Temporanea interruzione SISTRI Temporanea indisponibilità del sistema Sistri. In caso di temporanea interruzione del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione, sono obbligati ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su apposita scheda SISTRI in bianco da scaricarsi dal sistema. Devono inserire i dati nel SISTRI entro le 24 ore dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Cantieri non superiori a 6 Mesi L AREA MOVIMENTAZIONE è compilata dal delegato della sede legale o locale dell impresa. In tale ipotesi il DELEGATO dell impresa di Trasporto stampa due schede e le consegna all autista. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere e una copia rimane al conducente che la riconsegna al delegato dell impresa di trasporto. Il DELEGATO dell impresa di trasporto, entro 2 (due) giorni lavorativi, accede al sistema ed inserisce la data e l ora di presa in carico dei rifiuti.

S I S T R I FLUSSO OPERATIVO Cantieri superiori a 6 Mesi Bonifiche I Cantieri attivi oltre i sei mesi e le attività di bonifica sono da considerarsi unità locali operative a tutti gli effetti e devono seguire tutte le procedure previste in precedenza.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici L esempio più classico è quello della produzione, raccolta e smaltimento/recupero svolta da soggetti tutti iscritti al Sistri. Produzione del rifiuto Il produttore, entro 10 giorni dalla produzione, inserisce la sua chiavetta USB nel PC dotato di internet, attende il riconoscimento dell hardware che assegna alla chiavetta l unità E o altro, e propone l esecuzione del programma di lancio che può comunque essere eseguito manualmente utilizzando il comando startsistri.bat. A questo punto la chiavetta lancia il browser Firefox che si connette al Sito del Sistri e mostra questa videata.

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S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Per autenticarsi, il delegato dovrà premere il pulsante Accedi al sistema. Subito dopo apparirà una schermata di autenticazione, tramite la quale l utente dovrà fornire le proprie credenziali al Sistri (username e password). E inoltre presente un PIN (per apporre la firma elettronica) e un PUK (da usare se viene inserito un PIN errato per 3 volte di seguito). In questa fase verranno effettuati eventuali aggiornamenti. Effettuata l autenticazione il sistema riconosce il produttore ed entra nel sito del Sistri ove bisogna cliccare su Movimentazione solo allora apparirà la schermata principale del SISTRI. E possibile navigare nelle diverse aree in modalità di sola consultazione (senza l uso del PIN) o come soggetto abilitato, impiegando la firma digitale (PIN).

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S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Apparirà il nome del produttore e l indirizzo dell unità locale. Selezionare il pulsante Visualizza Registri Cronologici nell Area Registro Cronologico e selezionando l opzione Cerca nei registri appariranno i registri (produttore, trasportatore, smaltitore ecc ) dell unità locale. Selezionare la tipologia Produttore Detentore.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Appariranno tutte le registrazioni presenti e deve premere il pulsante Nuovo Carico.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Scegliere il CER (si devono digitare almeno i primi due codici del cer) verrà visualizzata la denominazione, sarà possibile digitare la descrizione, indispensabile per i cer che terminano per.99.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Indicare la quantità del rifiuto prodotto in Kg. e selezionare lo Stato Fisico. Infine pigiare su Salva. Il Sistri distingue le operazioni salvate da quelle firmate; l operazione di salvataggio non ha nessuna efficacia da un punto di vista formale, ma consente semplicemente di memorizzare i dati sul sistema. Una volta effettuato il salvataggio, viene presentata una finestra di riepilogo dei dati, e la possibilità di firmare l operazione di carico, di tornare indietro per effettuare modifiche, oppure di eliminare l operazione. L eliminazione dell operazione elimina permanentemente i dati dal sistema.

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S I S T R I Uso del Software - esempi pratici In caso di selezione dell opzione firma viene presentata una ulteriore richiesta di conferma, che se accettata comporterà la registrazione definitiva della nuova operazione di carico nel registro cronologico, previa richiesta del PIN. Al termine verrà presentata nuovamente una schermata di riepilogo dell operazione di carico.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Area movimentazione rifiuto Volontà del produttore di conferire il rifiuto Il produttore inserisce la sua chiavetta USB, si autentica, seleziona la voce Schede ed il sottomenu Compilazione Area Movimentazione Produttore.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Il delegato seleziona la voce Nuova scheda posta di fianco alla tipologia Produttore/Detentore.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Il sistema ci porta nella Compilazione Guidata Schede SISTRI e visualizza l intera Anagrafica Produttore.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Cliccando su Avanti sarà possibile accedere ad una pagina di selezione dei codici CER caricati nel registro cronologico. I CER selezionabili sono quelli che risultano dalle registrazioni di carico non ancora movimentate.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Effettuata la scelta del codice CER da movimentare, viene presentata una ulteriore pagina con le scelte Aggiungi oppure Cambia Codice CER

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Selezionando Aggiungi vengono infine visualizzate le operazioni di carico del registro cronologico aventi il codice CER selezionato. Scegliendo una o più di queste operazioni tramite il tasto Aggiungi sarà possibile selezionare, una per una, le operazioni di carico che vanno movimentate (e quindi scaricate dal registro cronologico).

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Al termine della selezione, il produttore può specificare un quantitativo diverso da quello in giacenza proposto dal sistema per ogni singola registrazione selezionata.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Dopo aver selezionato i movimenti di carico si passa alla compilazione delle Altre informazioni sul rifiuto.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici In particolare, dovranno essere indicate: 1. La quantità totale da movimentare: quantitativo di rifiuti che il produttore invia all impianto di destinazione espresso in kg calcolato automaticamente sulla base dei quantitativi riportati per singola registrazione 2. Il numero dei colli da inviare all impianto 3. Se il peso deve essere verificato a destino (SI/NO) 4. Le operazioni di gestione del rifiuto (da selezionare tramite menu a tendina tra quelle previste negli Allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE). E possibile inserire una sola operazione di recupero / smaltimento. 5. Il tipo di imballaggio: tipologia dello specifico imballaggio utilizzato (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) 6. Il numero del certificato analitico, il nome del laboratorio che lo ha emesso, la data di emissione ed il file grafico del certificato stesso.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Una volta completata l immissione dei dati relativi al rifiuto, l utente può indicare l Intermediario ed il Consorzio.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Il sistema propone infine la scheda per la selezione del Trasportatore. La ricerca mostra solamente fra quelli iscritti all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - i trasportatori abilitati al trasporto dei codici CER selezionati. Qualora un trasportatore iscritto all Albo non risulti ancora nell elenco proposto, viene comunque data la possibilità di segnalare al Sistri tale eventualità.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Il software presenta la pagina di selezione del Destinatario. Il SISTRI a questo punto mostrerà solo i destinatari fra quelli iscritti al SISTRI che effettuano le operazioni di gestione del rifiuto selezionate dal produttore all atto della compilazione della scheda di movimentazione. Il produttore, dopo aver selezionato l unità locale del destinatario, dovrà scegliere una delle autorizzazioni degli impianti che afferiscono all unità locale del destinatario.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Il software presenta anche la pagina di inserimento di eventuali Annotazioni.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Ed infine un Riepilogo della scheda.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Ulteriore Riepilogo con la richiesta di Firma.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Area movimentazionetrasportatore Il Registro Cronologico del trasportatore si carica automaticamente nel momento in cui il conducente segnala il carico del rifiuto inserendo il dispositivo USB nel computer e si scarica a seguito della firma per accettazione da parte del delegato dell impianto di destinazione. Pare che il sistema invierà anche una PEC al trasportatore. Il delegato dell azienda di trasporto dovrà autenticarsi e fornire le proprie credenziali al Sistri (username e password). Effettuata l autenticazione il sistema riconosce il trasportatore ed entra nel sito del Sistri ove deve cliccare su Movimentazione e poi su Compila Scheda Sistri.

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S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Il trasportatore ritrova la scheda Sistri effettuata dal produttore automaticamente nel sistema; dovrà selezionarla e andare Avanti.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Una volta selezionata la scheda, al trasportatore verrà richiesto di inserire i dati relativi al Conducente ed al Mezzo.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Il trasportatore ha inoltre la possibilità di inserire ulteriori informazioni nel campo Annotazioni. Questa possibilità può essere utilizzata per segnalare ad esempio: che il rifiuto viene ritirato in un luogo diverso dall unità locale del produttore (ad esempio nel caso di manutenzione o nel caso di ritiro di un rifiuto respinto dal destinatario); le differenti tappe del percorso nel caso di micro-raccolta; un cambio motrice od un cambio conducente.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Definizione del percorso Una volta completata l immissione dei dati del conducente e del veicolo, il trasportatore dovrà pianificare il viaggio. Nel caso siano presenti più schede produttore firmate, il trasportatore può effettuare una selezione multipla per aggiungere più schede ad un singolo viaggio.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Una volta effettuata la selezione delle schede del produttore da includere nel viaggio, il trasportatore può procedere alla pianificazione del percorso. Il Sistri propone una mappa con il punto di partenza e di arrivo del percorso:

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Selezionando l opzione Calcola percorso il Sistri propone un percorso, che può essere modificato in modo interattivo dal trasportatore inserendo tappe intermedie, infine il trasportatore deve cliccare su Approva percorso.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Una volta che la scheda Area Movimentazione Trasportatore sia stata firmata ed il viaggio pianificato, accedendo all opzione vedi viaggio in fondo alla scheda area movimentazione trasportatore il trasportatore può verificare il percorso programmato per quella movimentazione.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Prima di inviare il conducente dal produttore ed iniziare il viaggio, il delegato dell azienda di trasporto deve stampare e consegnare all autista una copia cartacea della Scheda Sistri Movimentazione. (Foto della bozza di stampa in PDF)

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Ritiro del rifiuto da parte del Conducente I) Il conducente, una volta giunto nello stabilimento del produttore effettua il carico sul mezzo. II) Inserisce il dispositivo USB in un elaboratore messo a disposizione dal Produttore. III) Digita personalmente il PIN di sblocco del dispositivo USB per consentire al SISTRI di effettuare i necessari aggiornamenti e registrare l operazione di carico.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Ritiro del rifiuto da parte del Conducente IV) Ad operazione completata, il conducente estrae il dispositivo. V) A questo punto è possibile stampare la copia cartacea della Scheda SISTRI aggiornata con la data e l ora dell operazione di carico generata automaticamente dal Sistema e completare formalmente la procedura di presa in carico. Questa stampa della Scheda Sistri Movimentazione presenta un codice a barre bidimensionale esclusivo e non duplicabile generato dal SISTRI.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Ritiro del rifiuto da parte del Conducente VI) Il conducente risale sul veicolo e inserisce il dispositivo USB nella Black Box. VII) Se tutto è regolare, il led verde si accende, quello rosso rimane spento e il cicalino effettua un triplo bip. VIII) Successivamente la Black Box emette un bip lungo di autorizzazione alla rimozione del dispositivo USB. Si suggerisce di estrarlo e conservarlo in luogo protetto. Dato che il software dimostrativo non ha permesso la verificarla di questa fase, accettiamo l indicazione del manuale che renderebbe il conducente autonomo ad effettuare queste operazioni anche in assenza del delegato del produttore.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Conferimento del rifiuto da parte del Conducente I) Una volta giunto nello stabilimento del destinatario, il conducente inserisce il dispositivo USB nella Black Box e attende il bip lungo per poterlo rimuovere (qualora il dispositivo fosse già inserito, è comunque necessario rimuoverlo e inserirlo nuovamente nella Black Box). In questa fase la Black Box trasferisce al dispositivo USB il percorso effettuato dal conducente. II) Il conducente inserisce personalmente il dispositivo USB nella postazione messa a disposizione dal destinatario si autentica e digita il PIN di sblocco per consentire l operazione di Consegna. Questa operazione trasferisce dal dispositivo USB al Sistri il percorso effettuato dal conducente.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Conferimento del rifiuto da parte del Conducente

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Conferimento del rifiuto da parte del Conducente III) Ritornato sul mezzo di trasporto, il conducente deve reinserire il dispositivo USB nella Black Box e attendere quindi il bip lungo che autorizza alla rimozione del dispositivo. Il Sistri si raccomanda di utilizzare il dispositivo USB esclusivamente nel corso di missioni di trasporto. Ogni altro uso del dispositivo USB SISTRI deve essere assolutamente evitato.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Procedura di accettazione del rifiuto Il delegato del destinatario deve prima selezionare la Scheda SISTRI Area Movimentazione corrispondente alla spedizione da processare. Per fare questo clicca sul link Compila Schede SISTRI dalla pagina iniziale e accede alla compilazione guidata della scheda.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Procedura di accettazione del rifiuto Compila una nuova scheda selezionando Nuova Scheda A questo punto al delegato apparirà una videata con l anagrafica dell impianto e la lista delle schede generate dai produttori in fase di compilazione della Scheda Sistri Movimentazione.

S I S T R I Uso del Software - esempi pratici Procedura di accettazione del rifiuto Selezionerà il movimento desiderato