Appunti sul libro Economia della banca I SERVIZI DI INVESTIMENTO
I SERVIZI DI INVESTIMENTO Tali investimenti danno origine alla raccolta bancaria indiretta, termine con il quale si identificano alcuni servizi prestati nei confronti della clientela, e nello specifico: servizi basati sulla intermediazione e compravendita dei titoli, sulla gestione di patrimoni mobiliari, sulla consulenza in materia di investimenti e sui servizi di collocamento degli emittenti.
Le obbligazioni che danno origine alla raccolta indiretta Sono tutte quelle obbligazioni che sorgono in capo alla banca per il fatto di ricevere da terzi attività finanziarie in custodia, gestione e/o amministrazione e che configurano, per la banca, la responsabilità d gestire, amministrare, o custodire tali risorse. Il contratto sottostante è un contratto di mandato rispetto al quale la banca assume l obbligazione di fare determinate operazioni.
Le obbligazioni che danno origine alla raccolta indiretta Questo tipo di obbligazioni hanno ricevuto la definizione di raccolta indiretta a significarne il carattere non strumentale al finanziamento diretto dell attività di intermediazione creditizia. Viene movimentato il Conto Economico con commissioni da servizio e l ammontare delle risorse in gestione viene identificato nella Nota Integrativa
I servizi di investimento (1) I servizi di investimento rientrano tra le attività finanziarie direttamente esercitabili dalle banche subordinatamente all autorizzazione del loro esercizio professionale nei confronti del pubblico. Volendo riassumerli, i servizi di investimento consistono in: 1)Servizi di negoziazione 2)Servizi di gestione e consulenza 3)Servizi di collocamento per gli emittenti
I servizi di investimento (2) I servizi di investimento sono i seguenti: Negoziazione per conto proprio Negoziazione per conto terzi Sottoscrizione e/o collocamento con o senza garanzia Gestione di portafoglio Ricezione e trasmissione di ordini Consulenza in materia di investimenti Gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione
I servizi di investimento (3) L elenco precedente è stato innovato nel 2007 con il recepimento della direttiva Mifid che ha comportato: 1)L introduzione della consulenza in materia di investimenti tra le attività regolamentate 2)L introduzione dei sistemi multilaterali di negoziazione
I servizi di investimento (4) Tutti i servizi dell elenco citato sono riservati alle imprese di investimento (che in Italia sono le SIM), alle banche e, limitatamente alla gestione individuale di portafoglio, alle SGR. Nella prestazione dei servizi, i soggetti abilitati devono: 1)Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. 2)Acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati
I servizi di negoziazione (1) I servizi di negoziazione non si esauriscono nelle attività di brokeraggio, dealing e market making ma possono evolvere sino alla gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, ossia verso l organizzazione di veri e propri mercati organizzati alternativi di valori mobiliari. Con la direttiva MiFID, infatti, è venuto meno l obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e questo ha fatto sorgere l esigenza di organizzare e gestire dei sistemi di scambio alternativi.
I servizi di negoziazione (2) Proviamo a sintetizzare le modalità di effettuazione dei servizi di negoziazione: Brokeraggio: consiste nell esecuzione di ordini in nome e per conto di terzi (i clienti). L intermediario guadagna una commissione e generalmente associa questo tipo di servizio a quello di custodia ed amministrazione. Negoziazione in proprio (dealing o market making): in questo caso la banca si pone in contropartita diretta con il cliente, movimentando il proprio portafoglio titoli e guadagnando dallo spread bid-ask
I servizi di negoziazione (3) Esiste una differenza tra le figure del market maker e quella del dealer. Nel primo caso, il market maker è un intermediario che si impegna a quotare, nei confronti del mercato, un prezzo in vendita ed uno in acquisto (non ci sono clienti diretti). Nel caso del dealing, invece, la banca quota un prezzo a richiesta del cliente. In entrambi i casi l intermediario guadagna dal bid-ask spread.
I servizi agli investitori: la distribuzione Lo svolgimento dell attività di negoziazione senza alcun supporto di natura consulenziale si configura come execution only e la banca non deve valutare l appropriatezza per il cliente. Questo è possibile solo ove gli strumenti finanziari oggetto dell ordine siano non complessi, ovvero azioni quotate su mercati regolamentati, strumenti del mercato monetario, obbligazioni e titoli di Stato a patto che non incorporino uno strumento derivato. In questo caso parliamo di distribuzione
I servizi agli investitori: la consulenza pre MiFID Prima del recepimento MiFID la nozione di consulenza consisteva nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e a gli obiettivi del cliente stesso. Inoltre si precisava che consulenza non era solo l indicazione di un investimento specifico, ma rientrava in questo ambito anche il financial planning.
I servizi agli investitori: la consulenza post-mifid La nuova definizione di consulenza identifica un perimetro più stretto, intendendo la consulenza come la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, relative ad uno strumento specifico. Il financial planning, cioè, non rientra più nella consulenza.
I servizi agli investitori:la gestione e il principio di adeguatezza (1) Nello svolgimento del servizio di gestione individuale di patrimoni la banca, su delega del cliente, gestisce un portafoglio di attività finanziarie con l intento di aumentarne la redditività rispetto ai limiti di rischio e liquidità stabiliti dal cliente stesso. Sia nella gestione che nella consulenza l intermediario deve adottare il principio della suitability, ovvero dell adeguatezza, ricavata dalle procedure di KYC ( know your customer ).
I servizi agli investitori:la gestione e il principio di adeguatezza (2) I principi di adeguatezza che l operazione consigliata oppure lo strumento finanziario scelto devono rispettare sono i seguenti: 1)Devono corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente 2)Il cliente deve essere in grado di sopportare finanziariamente qualsiasi rischio connesso all investimento 3)Il cliente deve avere esperienza e conoscenza per comprendere i rischi dell investimento e del portafoglio
I servizi agli investitori:la gestione e il principio di adeguatezza (3) La banca non può porre in essere operazioni non adeguate al profilo del cliente. Nel caso in cui la banca operi solo come collocatore e non come gestore o consulente non si fa riferimento al principio dell adeguatezza ma a quello, meno stringente, della appropriatezza (appropiateness), in base al quale la banca deve solo verificare che il cliente abbia esperienza e conoscenza per comprendere i rischi dell investimento e del portafoglio
I servizi di collocamento per gli emittenti Le imprese partecipano al circuito diretto per la copertura delle proprie esigenze finanziarie mediante l emissione di titoli azionari e/o obbligazionari Le banche possono aiutare gli emittenti a: Quantificare il fabbisogno finanziario Identificare le migliori modalità tecniche per coprirlo Ricercare controparti disposte a sottoscrivere i titoli E in ultimo intervengono sul mercato secondario per assicurare liquidità al titolo