AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Pescara



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1 AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Pescara Scheda tecnica dei rimedi, disponibili per famiglie e imprese, in situazioni di indebitamento con l Agenzia delle Entrate per imposte erariali: Rimedi per le famiglie: Il privato o la famiglia può ricevere la notifica, con raccomandata verde, come atto giudiziario, di: 1 UN AVVISO BONARIO, ex art.36 bis del D.P.R. 600/73, a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi presentata per l anno precedente, per errori formali o di calcolo. I meri errori possono essere corretti, nei 30 giorni dalla ricezione dell avviso, senza costi, con le seguenti modalità: a) direttamente allo sportello dell Ufficio Territoriale b) in via telematica, con il canale CIVIS (canale interattivo fruibile attraverso un intermediario abilitato) c) telefonicamente, chiamando il call center dell Agenzia delle Entrate, telefonando al numero 848.800.444 da fisso (tariffa urbana a tempo), oppure allo 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore) o allo 0039.0696668933 se dall estero (costo a carico del chiamante), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali), si può accedere a questi servizi (ricordarsi di tenere a portata di mano il codice fiscale): c1) Call center con operatore: fornisce assistenza e informazioni su questioni fiscali generali, sui rimborsi e, per gli avvisi bonari e le cartelle, è prevista la possibilità di annullarli direttamente, se risultano errati. Per i quesiti particolarmente complessi che hanno bisogno di approfondimenti, gli operatori potranno fornire la soluzione con una successiva richiamata. Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ( call back ). In questo modo, è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di call back è prenotabile anche online. c2) Servizio automatico si tratta di informazioni a risposta automatica su: richiesta del codice Pin, indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'agenzia attraverso Fisconline (il codice Pin può essere richiesto anche online e in ufficio); verifica delle partite IVA comunitarie per gli operatori intracomunitari (la verifica si ottiene digitando partita IVA e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore. Il controllo può essere effettuato anche online); informazioni sull'ufficio territoriale di appartenenza. c3) Prenotazione telefonica di appuntamenti: consente di prenotare un appuntamento con un funzionario, scegliendo l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati, secondo le disponibilità. Inoltre, attraverso le indicazioni del sistema, il contribuente può selezionare il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24. Il servizio è prenotabile anche online.

2 Vi sono, inoltre, numeri telefonici dedicati a specifiche questioni: -telefonando all 848.448.833: si può ricevere assistenza sugli avvisi di accertamento parziale (art. 41- bis del D.P.R. 600/73) notificati ai proprietari di immobili affittati, per i quali sono state rilevate incongruità rispetto ai redditi dichiarati; per richiedere informazioni su rimborsi e controlli riguardanti i contribuenti non residenti (es., iscritti all AIRE o residenti all estero che possiedono immobili, svolgono attività lavorativa o compiono operazioni commerciali in Italia); -telefonando al 320.43.08.444 (sms): si può ricevere informazioni in forma sintetica su scadenze fiscali, data di pubblicazione di provvedimenti dell'agenzia, codici tributo e tutte le altre informazioni la cui risposta non debba essere articolata (i contribuenti che inviano sms che richiedono una risposta particolarmente complessa riceveranno un messaggio nel quale si evidenzia che il quesito non può essere trattato tramite questo canale). Il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal piano tariffario del proprio operatore telefonico. Per tutelare la privacy dei contribuenti, gli operatori non rispondono agli sms con richieste di informazioni sulla posizione fiscale (per esempio sui rimborsi o sui ruoli), in quanto non è possibile identificare la titolarità di chi invia il messaggio. In tutti i casi sopradescritti, il contribuente può pagare la differenza d imposta richiesta nell avviso bonario, nei 30 giorni dal ricevimento dell avviso stesso, ottenendo la riduzione della sanzione (anziché pagare, oltre alla somma dovuta, il30% della stessa si pagherà soltanto il10%). Per gli omessi versamenti ha due possibilità: o rateizza l importo a debito, andando direttamente sul Sistema dell Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, e inizia a pagare, oppure aspetta che l avviso bonario si trasformi in cartella di pagamento e può rateizzare l importo con Equitalia (fino a un massimo di 120 rate). 2 UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, a seguito del controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi risalenti degli ultimi quattro anni. In questo caso ha una serie di strumenti deflattivi, alternativi al ricorso: a) può, nei 60 giorni dalla notifica, prestare acquiescenza e definire bonariamente l avviso di accertamento, o le sole sanzioni, se riconosce che la pretesa del Fisco è fondata, pagando le imposte e gli interessi contenuti nell avviso, con le sanzioni ridotte al 30%, e può ottenere il beneficio della rateazione, in otto rate trimestrali, con interessi minimi; b) può, nei 60 giorni dalla notifica, presentare istanza di adesione, all Ufficio Controlli della Direzione Provinciale, per ottenere una rideterminazione della pretesa con la riduzione delle imposte e la rimodulazione delle sanzioni nella misura del 30%. Perfezionandosi l adesione, nei 150 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, il contribuente può ottenere anche la rateazione delle imposte, sanzioni ed interessi rideterminati, in otto rate trimestrali, con interessi minimi. Se dovesse sospendere i pagamenti, dopo aver comunque pagato la prima rata, con cui si perfeziona l adesione per due rate consecutive successive alla prima rata, l Ufficio iscriverà a ruolo il maggior reddito definito e non più quello accertato. Se non si perfeziona l adesione, ha comunque diritto al termine di 150, anziché di 60, giorni per presentare il ricorso; c) se non intende aderire, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei 60 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, e, se la maggiore imposta accertata è inferiore a 20.000,00 euro, può esperire la mediazione. Presentando l istanza di mediazione, il contribuente ottiene, automaticamente, la sospensione della riscossione per

3 120 giorni, fino al deposito del ricorso in Commissione Tributaria. In mediazione è possibile fornire le giustificazioni che sono già state esibite all Ufficio Controlli, così come fornire ulteriori elementi, giustificazioni e ricostruzioni tendenti a ridurre la pretesa erariale. L Ufficio Legale della Direzione Provinciale dell Agenzia può presentare istanza di soccombenza davanti alle Commissioni Tributarie, con l intento di evitare la condanna alle spese, e sia annullare in autotutela l avviso di accertamento che ridurre e rideterminare la pretesa, fino alla riduzione delle sole sanzioni, al 40% della sanzione intera, nel caso in cui, nel merito, ritenga che l avviso di accertamento debba essere confermato per intero; d) se l importo delle maggiori imposte accertate è superiore a 20.000,00 euro, il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Al ricorso può allegare l istanza di sospensione della riscossione, che verrà discussa alla prima udienza utile e, rappresentando nell istanza il pericolo derivante dalla riscossione (cioè il danno che essa produrrebbe se ingiusta), può ottenere il decreto di sospensione dalla Commissione Tributaria, prim ancora della discussione del merito del ricorso. Va precisato che, per gli avvisi di accertamento relativi agli anni d imposta 2007 e seguenti, è previsto l affidamento diretto dell avviso al Concessionario della riscossione, cioè ad Equitalia, decorsi almeno 90 giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, con la conseguenza di dover pagare l intero carico tributario dell avviso di accertamento nei sessanta giorni dalla notifica direttamente al Concessionario. Se però il contribuente presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei sessanta giorni dalla notifica, l affidamento al concessionario si riduce provvisoriamente ad un terzo delle sole maggiori imposte ed interessi accertati e il concessionario, cioè Equitalia, non potrà esperire attività di riscossione coattiva prima di 120 giorni dalla data dell affidamento. Ottenendo il decreto di sospensione in questo frattempo, il contribuente non ha, praticamente nulla da temere da Equitalia né nulla da dare fino alla decisione del ricorso nel merito; e) dopo la presentazione del ricorso e fino alla prima udienza di discussione, oppure già nella fase della riscossione se lo chiede il Collegio dei Giudici della Commissione Tributaria, il contribuente può presentare istanza di conciliazione, per ottenere la rideterminazione nel merito della pretesa dell Ufficio, o anche soltanto la riduzione delle sole sanzioni al 40%. Se si addiviene alla conciliazione, il contribuente potrà avere il beneficio della rateazione in otto rate trimestrali, con interessi minimi. E, ove dovesse sospendere i pagamenti, dopo aver comunque pagato la prima rata, per due rate consecutive successive alla prima rata, con cui si perfeziona la conciliazione, l Ufficio iscriverà a ruolo il definito e non più l accertato. 3 Il privato/famiglia può ricevere direttamente la notifica di UNA CARTELLA DI PAGAMENTO, perché non ha esperito nessuno dei rimedi di cui sopra e, pertanto, l avviso bonario o l avviso di accertamento si sono trasformati in cartella di pagamento. In questo caso: a) potrà presentare istanza di sospensione legale della riscossione, direttamente al Concessionario, cioè ad Equitalia, per i casi di insussistenza della pretesa recata dalla cartella, o di sua prescrizione o decadenza, e la risposta dell Amministrazione Finanziaria deve necessariamente giungere nei 220 giorni, essendo previsto, in questo caso, l istituto del silenzio assenso, con il conseguente sgravio della cartella di pagamento; b) potrà presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro la cartella di pagamento, nei 60 giorni dalla notifica della cartella, contro l Agenzia delle Entrate per la pretesa recata dalla cartella, e contro Equitalia per vizi propri della cartella, errori di notifica o di quantificazione dell imposta o duplicazioni e, se inferiore a 20.000,00 di

4 imposta, avrà accesso al meccanismo della mediazione, se superiore a 20.000,00 potrà chiedere comunque la sospensione della riscossione alla Commissione Tributaria Provinciale, nelle more della discussione del merito. c) Se non presenta ricorso, potrà chiedere la rateazione in 120 rate, cioè in dieci anni, della cartella di pagamento notificata, evitando le deprecate misure della riscossione coattiva. Rimedi per le imprese: le imprese, imprenditore individuale o società di persone o di capitali, e i professionisti, possono ricevere, come i privati/famiglia: 1 la notifica delle stesse tipologie di atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO, AVVISO BONARIO e CARTELLA DI PAGAMENTO, ed hanno a disposizione i medesimi rimedi dei privati. 2 Inoltre: quando la crisi da indebitamento dell impresa ha raggiunto dimensioni rilevanti, oltre alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare, dal punto di vista fiscale, per fronteggiare la crisi d impresa da sovraindebitamento nei confronti dell Agenzia delle Entrate e di Equitalia, le imprese dispongono di alcuni strumenti, non accessibili ai privati e alle famiglie, disciplinati anch essi dalla Legge Fallimentare, quali la TRANSAZIONE FISCALE e L ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. La transazione fiscale è disciplinata dall art. 182-ter della Legge Fallimentare e si applica esclusivamente alle imprese in stato di crisi che presentano domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell art. 160 della Legge Fallimentare, comma 1 lett. a) e b) e nell ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all art. 182 bis della Legge Fallimentare. E solo con il piano di risanamento dell impresa in crisi, quindi, che il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei debiti tributari. La transazione può riguardare, pertanto, solo i soggetti che possono fallire. Sono così esclusi gli imprenditori non commerciali (agricoli), i piccoli imprenditori (individuali e collettivi: società di persone e di capitali) secondo i parametri dettati dal nuovo art. 1 della Legge Fallimentare, gli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un attività economica e tutti i lavoratori autonomi non imprenditori. La ratio del nuovo istituto, dunque, deve essere ricercata nell interesse generale alla conservazione dei complessi aziendali, più che nell esigenza di ottimizzare la riscossione dei tributi come era per la precedente transazione esattoriale. Lo scopo della transazione fiscale è quello di consentire all impresa debitrice di ottenere: 1) la quantificazione certa di debiti di natura fiscale (c.d. consolidamento); 2) la possibilità di soddisfare in misura parziale i debiti fiscali. La transazione fiscale, quindi, può essere assimilata agli altri istituti dello stesso tipo di cui si è detto innanzi, i c.d. strumenti deflattivi del contenzioso tributario (l Accertamento con adesione, la Conciliazione giudiziale, l Acquiescenza agli atti di accertamento e l Autotutela) attraverso i quali il principio generale della indisponibilità dell obbligazione tributaria viene sacrificato per potenziare le ipotesi di dialogo tra Fisco e contribuenti e, cioè, per giungere a delle forme di estinzione concordate delle ragioni dell Amministrazione. La transazione fiscale non si applica, di conseguenza, nel fallimento, nel concordato fallimentare, nella liquidazione coatta amministrativa e nella procedura di amministrazione straordinaria, nei quali continua ad applicarsi l ordinaria disciplina della definizione dei rapporti tributari,

5 dell accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della definizione agevolata delle sanzioni. L art. 182 ter della Legge Fallimentare prevede che con il Piano concordatario e l Accordo di ristrutturazione dei debiti, l imprenditore possa proporre il pagamento dilazionato e/o parziale dei debiti privilegiati e chirografari relativi ai tributi amministrati dalle Agenzie fiscali. Sono, infatti, completamente esclusi dalla transazione fiscale: a) l IVA, perché è un tributo costituente risorsa propria dell Unione Europea, atteso che l Amministrazione Finanziaria Italiana non è legittimata a disporre liberamente dei tributi non destinati all Erario; b) le ritenute alla fonte. La ragione della loro esclusione sta nel fatto che le ritenute alla fonte trattenute dall impresa e non versate, non costituiscono un tributo a carico della stessa. Si tratta dell istituto della sostituzione d imposta : vi è un soggetto tenuto al versamento all Erario (impresa sostituta ) che interviene per legge nella riscossione del tributo senza essere il soggetto passivo d imposta ( sostituito ); c) tutte le altre imposte e gli accessori, sanzioni e interessi, benché crediti privilegiati, sono però falcidiabili (si possono ridurre). Entro il termine, non perentorio, di trenta giorni dalla presentazione della suddetta domanda di transazione, l Agenzia delle Entrate deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, nonché alla trasmissione all impresa proponente di una certificazione attestante l entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi (per la parte non iscritta a ruolo) e da ruoli vistati, ma non ancora consegnati a Equitalia. Entro lo stesso termine, l Agente della riscossione, cioè Equitalia, deve inviare al debitore una certificazione attestante l entità del debito tributario iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Ne deriva che, in entrambe le ipotesi (concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti), l Amministrazione finanziaria, ai fini della valutazione della proposta transattiva, non deve considerare soltanto la possibilità di una migliore soddisfazione del credito in sede di transazione rispetto alle entrate ottenibili a seguito di una successiva procedura concorsuale, quale il fallimento, ma deve tener conto, in sede di valutazione dell'accordo, non solo della tutela degli interessi erariali ma anche degli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali la tutela dell'occupazione, le probabilità di successo del piano, la continuità dell'attività produttiva, i costi di attivazione degli ammortizzatori sociali, la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (tipologia dell'attività svolta, diverse componenti positive di bilancio, consistenza immobiliare e presenza di eventuali garanzie). Deve considerare, cioè, anche gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi dell impresa debitrice, quali il salvataggio dell azienda e, quindi, dei posti di lavoro da essa garantiti.