COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì Cesena UDP Ambiente-Territorio-Edilizia Privata IL SINDACO Quintino Sabattini REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ASSESSORE SVILUPPO ECONOMICO URBANISTICA, AMBIENTE TERRITORIO E AGRICOLTURA Loredana Zamagni UDP AMBIENTE-TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA RESPONSABILE Arch. Alice Pasini COLLABORATORI Geom. Andrea Biondi Geom. Simone Cola Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 45 del 25.09.2008 Modificato ed aggiornato con deliberazione di C.C. n 44 del 21.09.2009 Modificato ed aggiornato con deliberazione di C.C. n 18 del 30.03.2010 Modificato ed aggiornato con deliberazione di C.C. n 65 del 18.12.2012
INDICE ART. 1 FINALITÀ ART. 2 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ART. 5 COSTI AMMISSIBILI ART. 6 ENTITÀ E LIMITI DEL CONTRIBUTO ART. 7 PROCEDURE RELATIVE ALL APPROVAZIONE DELLE DOMANDE ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ART. 9 VERIFICHE
ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO Il Comune di Sogliano al Rubicone, al fine di limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione di emissioni inquinanti e climalteranti, promuove e incentiva azioni volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e all utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica a servizio di immobili residenziali e produttivi. Il regolamento definisce le modalità e le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo comunale in conto capitale a beneficio di soggetti privati. ART. 2 INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO Il contributo in conto capitale è concesso per: 2.1 Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti I contributi per la riqualificazione energetica riguardano esclusivamente gli edifici esistenti poiché le nuove costruzioni devono essere eseguite nel rispetto della nuova normativa di settore. Sono ammessi gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti riguardanti il miglioramento termico dell involucro dell edificio (pareti, finestre compresi gli infissi, copertura). Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti le pareti esterne, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione termica quali, ad esempio, scuri, persiane, frangisole, o che risultino accorpati all infisso come ad esempio tapparelle. Gli interventi di miglioramento termico dell involucro dell edificio sono ammessi a contributo nel caso realizzino un miglioramento delle prestazioni termiche dell edificio che determini di conseguenza un risparmio energetico. Il valore di trasmittanza termica, a seguito dell intervento, deve risultare uguale o inferiore ai seguenti valori limite: Strutture opache verticali Valori U (W/m 2 K) Strutture opache orizzontali o inclinate Coperture Pavimenti(*) 0,27 0,24 0,30 1,8 (*) pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno Finestre comprensive di infissi 2.2 Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili I contributi per gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili riguardano gli edifici esistenti e gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione integrale, unicamente per la parte eccedente il minimo richiesto dalla normativa vigente.
Impianti per la produzione di energia termica (collettori solari per acqua calda sanitaria) Gli impianti devono rispettare i seguenti requisiti: i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni; i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI rilasciata dal costruttore e/o fornitore dei pannelli; l installazione dell impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a isola o collegati alla rete di distribuzione dell energia elettrica Sono ammessi a contributo gli impianti fotovoltaici a isola o collegati alla rete di potenza nominale non inferiore ad 1 Kw e non superiore a 6 Kw per ogni utenza. Possono essere collegati alla rete utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati purchè la somma delle potenze nominali di detti impianti non sia superiore a 6 Kw. Gli impianti fotovoltaici devono rispettare i seguenti requisiti: i pannelli fotovoltaici impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; i pannelli fotovoltaici devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI rilasciata dal costruttore e/o fornitore dei pannelli; l installazione dell impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. 2.3 Ammissibilità a contributo Non sono ammessi a contributo gli interventi per i quali siano già stati chiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici riguardanti i lavori in oggetto, ad eccezione del Conto Energia (GSE), dei contributi comunali sui mutui per prima casa e per interventi di ristrutturazione edilizia I contributi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e di installazione di impianti per la produzione di energia termica non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali per i medesimi interventi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2008 n 115 e come specificato dalla risoluzione n 3/E del 26 gennaio 2010 dell Agenzia dell Entrate. Saranno ammissibili a contributo gli interventi di riqualificazione energetica e gli impianti per la produzione di energia termica e elettrica da fonti rinnovabili a servizio delle seguenti funzioni: a. funzioni abitative, anche rurale; b. funzioni terziarie; c. funzioni artigianali e industriali; d. funzioni a servizio dell attività agricola.
Le domande relative al precedente punto 2 che riguardino gli edifici e le loro aree di pertinenza, siti all interno dei perimetri dei Centri Storici, come individuati dal PSC vigente, saranno ammissibili esclusivamente previo parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio; in tali casi dovranno essere adottate tutte le misure volte a raggiungere il miglior inserimento nel contesto. Saranno ammissibili al contributo, solo gli interventi attuati conformemente alle disposizioni normative in merito alla legittimità rispetto al titolo edilizio previsto per l intervento. Gli interventi di installazione degli impianti di cui al punto 2.2 precedente, legati a titoli edilizi che prevedono minimi prestazionali legati a tali fonti rinnovabili, saranno ammessi a contributo per la sola parte eccedente il minimo richiesto e fino al limite di cui al presente regolamento. I richiedenti dei contributi previsti dal presente regolamento sono comunque tenuti a verificarne la loro cumulabilità con agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalla normativa statale. ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE Possono formulare domanda di contributo: a. le persone fisiche proprietarie o titolari di diverso diritto reale o di godimento sulla struttura edilizia in cui sarà effettuato l intervento o sull immobile a cui sono funzionali gli impianti (usufrutto, diritto d'abitazione, ecc.) e che sostengono le spese per l esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento; b. l amministratore condominiale o un delegato delle proprietà o il proprietario (se unico), per i condomini. Nel caso di condomini può essere presentata un unica domanda per lo stesso impianto. Il richiedente, nel caso di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, per un periodo non inferiore a 5 anni, oltre ad effettuare una corretta manutenzione dell impianto prevista dalla legge, deve impegnarsi a non asportarlo o disattivarlo. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all immobile rispetto al quale l impianto è funzionale, il subentrante deve impegnarsi con atto scritto a mantenere l impianto per la durata prevista ai sensi del comma precedente. Il beneficiario del contributo provvederà a trasmettere al Comune di Sogliano al Rubicone copia del suddetto impegno. I richiedenti dei contributi previsti dal presente regolamento sono comunque tenuti a verificarne la loro cumulabilità con agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalla normativa statale. ART.4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande, indirizzate al Comune di Sogliano al Rubicone Ufficio Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio Piazza della Repubblica 35, a pena di inammissibilità, devono essere redatte in conformità al modello A di cui all allegato 1 del presente regolamento. Le domande devono essere inviate o consegnate a mano preliminarmente all inizio dei lavori delle opere soggette ad elargizione del contributo. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti relazione che descriva gli interventi da realizzare redatta da un tecnico abilitato; preventivo di spesa con dettaglio dei costi IVA inclusa; Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili: scheda tecnica e/o schema dell impianto, sottoscritti da un tecnico abilitato o dalla ditta installatrice; preventivo di spesa con dettaglio dei costi IVA inclusa; ART. 5 COSTI AMMISSIBILI Sono ammissibili tutti i costi, IVA inclusa, inerenti la realizzazione degli interventi comprensive delle spese sostenute per la progettazione e per le opere murarie necessarie. ART. 6 ENTITÀ E LIMITI DEL CONTRIBUTO Il contributo è quantificato nel modo seguente: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti contributo pari al 30% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 4.500,00. Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili: per gli impianti per la produzione di energia termica (acqua calda sanitaria) contributo pari al 30% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 3.500,00. per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica collegati alla rete di distribuzione dell energia elettrica un contributo pari al 20% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 4.500,00 per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a isola collegati alla rete di distribuzione elettrica un contributo pari al 30% della spesa sostenuta fino ad massimo di 5.000,00 E possibile richiedere, nella medesima domanda, contributi relativi a uno o più interventi tra quelli indicati; in tal caso il contributo complessivo non potrà comunque essere superiore a 7.000,00. Tale limite di cumulabilità vige anche nel caso di interventi frazionati nel tempo, eseguiti sul medesimo immobile, per un periodo di cinque anni dalla prima richiesta. ART. 7 PROCEDURE RELATIVE ALL APPROVAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune di Sogliano U.D.P. Ambiente Territorio Edilizia Privata che provvederà all esame delle domande. Su tali domande potranno essere richiesti chiarimenti ed integrazioni, a cui il richiedente dovrà rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La mancata risposta entro i termini di cui sopra è considerata come formale rinuncia alla richiesta di contributo. Il Comune provvederà a comunicare l ammissibilità al contributo ai richiedenti con apposita comunicazione. Le domande dichiarate ammissibili saranno ordinate secondo il criterio cronologico di presentazione.
ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L erogazione del contributo sarà effettuata in un unica soluzione a lavori ultimati entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento e completa della seguente documentazione: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti fatture relative ai lavori eseguiti; quietanze di pagamento delle fatture relative alla opere eseguite; asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti o o il valore della trasmittanza originaria delle strutture su cui si interviene; che, successivamente all intervento, le trasmittanza dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nel regolamento. Nel caso che l intervento riguardi esclusivamente la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti il rispetto dei valori di trasmittanza termica di cui all art. 2. Interventi di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili Impianti per la produzione di energia termica (acqua calda sanitaria) fatture relative ai lavori eseguiti; quietanze di pagamento delle fatture relative alla opere eseguite; Certificato di conformità, ai sensi della legislazione vigente in materia, dell impianto redatto da installatore abilitato; Fotografie relative all intervento realizzato. Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a isola o collegati alla rete di distribuzione dell energia elettrica fatture relative ai lavori eseguiti; quietanze di pagamento delle fatture relative alla opere eseguite; Certificato di conformità, ai sensi della legislazione vigente in materia, dell impianto redatto da installatore abilitato; Fotografie relative all intervento realizzato. E fatta salva la facoltà dell Amministrazione di procedere prima dell erogazione del contributo alle verifiche di cui all Art. 9 del presente regolamento. Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo sarà ridotto proporzionalmente, mentre in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere proporzionalmente maggiorato rispetto all impegno assunto. Le somme che si rendessero disponibili, a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del contributo, saranno utilizzate per soddisfare gli altri interventi ammessi a contributo.
L erogazione del contributo avverrà solo per quelle opere legittimate rispetto al titolo edilizio previsto per l intervento e presentate entro i termini previsti all art. 4 ultimo comma del presente regolamento. ART. 9 VERIFICHE Il Comune di Sogliano al Rubicone si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al Regolamento, al progetto presentato e quant altro possa risultare per procedere all erogazione del contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell arco dei 5 anni successivi alla messa in funzione dell impianto.