COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016



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Transcript:

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA : SCADENZA AL 29 FEBBRAIO 2016 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15.1.2016 sono state aggiornate le istruzioni per la compilazione della Comunicazione dati Iva per il 2015. Entro il 29 febbraio 2016 i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale Iva per via telematica all'agenzia delle Entrate e, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, e successivamente dal decreto Milleproroghe, dal 2017 l obbligo di presentazione della Comunicazione dati Iva sarà soppresso e debutterà l'obbligo della presentazione della Dichiarazione Iva annuale staccata dal Modello Unico di riferimento (Iva in forma autonoma). Nota : anche per il corrente anno tuttavia la presentazione della Dichiarazione Iva annuale entro la data del 29 febbraio 2016,esonera dalla compilazione e dall'invio della Comunicazione annuale dati Iva per il 2015. Soggetti obbligati alla presentazione del modello Comunicazione ne dati Iva Con il provvedimento n. 7765 del 15 gennaio 2016 sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle operazioni del 2015 e, in via generale,sono obbligati alla Comunicazione dei dati i seguenti soggetti: a)tutti i soggetti titolari di partita IVA compresi i soggetti che adottano il Regime degli ex minimi ovvero che hanno aderito al nuovo regime semplificato di cui all'art.27 c. 3 D.L. 98-2011 ; b) tutte le Società di Capitali e di persone indipendentemente dal volume d affari realizzato.

Soggetti esonerati dalla presentazione del modello I soggetti esonerati sono : a)le persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) con volume d affari per l anno 2015 non superiore a 25.000 euro ; b)i soggetti che presentano entro il 29 febbraio 2016 la Dichiarazione Iva autonoma; c)i soggetti che nel 2015 si trovano nel regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (l'esonero permane se il soggetto fuoriesce dal regime in quanto raggiunge ricavi o compensi superiori a euro 30.000 ma non a euro 45.000, mentre decade se supera ricavi o compensi nel limite massimo dei 45.000 euro) e i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni previsto dall art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190; d)i soggetti che hanno effettuato nel 2015 solo operazioni esenti IVA art. 10 (esempio dentista che ha svolto solo operazioni esenti); si ricorda che nel caso in cui il dentista abbia emesso una fattura per una prestazione soggetta ad IVA ovvero abbia acquistato oro industriale per una protesi tali situazioni impongono l'obbligo di adempiere alla comunicazione annuale dati IVA o alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva; e)produttori agricoli con volume affari inferiore ai 7.000 euro; f)soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc); g)comuni, Province, Regioni e Amministrazioni dello Stato; Enti Pubblici e le Aziende sanitarie locali; h)l imprenditore individuale con affitto dell'unica azienda; i)i soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall art. 74-quinques per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; l)soggetti residenti in altri Stati della Ue che hanno effettuato nell'anno 2015 solo operazioni non imponibili od esenti o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

m)soggetti che nel 2015 hanno effettuato solo operazioni escluse ovvero: cessione di tabacchi,cessione di giornali, lotto e lotterie,sale giochi ); n)soggetti con detrazione IVA forfettaria ex art. 74 ovvero: imprese che esercitano attività di intrattenimento (fatto salvo che non abbiamo optato per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari); o)associazioni sportive che applicano la legge 398-91( sempre se non superano il limite di ricavi previsto dalla Legge in euro 250.000 /anno). LA COMPILAZIONE PRATICA DEL MODELLO SEZIONE I DATI GENERALI Nella Sezione I Dati generali della Comunicazione annuale dati Iva è necessario rilevare nella prima casella, l anno di imposta cui si riferisce l adempimento e cioè 2015 e i dati del contribuente, che riguardano: a) il numero di partita Iva del soggetto d imposta; b)il codice dell attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello ( deve essere annotato il codice attività in relazione all attività effettivamente esercitata (se unica) o di quella prevalente in relazione al volume d affari che risulta conseguito nel corso dell anno 2014, in presenza di due o più attività); c) barrare la prevista casella se il contribuente ha esercitato, nell anno 2015, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate ai sensi dell art. 36 del decreto Iva( tale annotazione si rende operativa anche nell ipotesi in cui il contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, anche della comunicazione in argomento.) Sezione II-DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO La Comunicazione annuale dati IVA richiede in sostanza l'indicazione dei seguenti dati : DATI CONTABILI OPERAZIONI ATTIVE : a)campo CD1 - Rigo CD1, campo 1, indicare l ammontare complessivo, al netto dell IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello

dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all art. 36-bis. Nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell art. 21, comma 6-bis, dello stesso decreto ; Nota : nel campo CD 1 vanno indicate anche le operazione effettuate in regime di split payment nei confronti degli Enti Pubblici e in regime di reverse charge senza applicazione dell'iva. b)rigo CD1, campo 2, indicare l ammontare complessivo delle operazioni non imponibili già comprese nel campo 1 del medesimo rigo ovvero: esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond ivi comprese le cessioni di beni effettuate ai sensi dell art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, la parte non imponibile delle cessioni effettuate in regime del margine e le cessioni di rottami, le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento e le altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond. Non devono essere invece comprese le cessioni intracomunitarie che devono essere indicate nel successivo campo 4; c)rigo CD1, campo 3, indicare l ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, delle operazioni esenti di cui all art. 10 ( lotto,lotterie,cessioni fabbricati,locazione fabbricati ); d)rigo CD1, campo 4, indicare l ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi ( art.41 d.l.331-93) ; ) e) Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti ( anche beni inferiore a 516,46 euro e terreni); DATI CONTABILI OPERAZIONI PASSIVE : 1)Rigo CD2, campo 1, indicare l ammontare complessivo, al netto dell imposta, degli acquisti all interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell IVA, gli acquisti di rottami, gli acquisti dai soggetti che si trovano nel regime dei mini o forfetario, gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi ;

2)Rigo CD2, campo 2, indicare l ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1 del medesimo rigo ovvero: - acquisti all interno e importazioni effettuati senza pagamento dell imposta, con utilizzo del plafond di cui all art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, acquisti in regime del margine,non imponibili art.9 anche in triangolazione; acquisti all interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond (nel rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili, che devono invece essere indicati nel successivo campo 4); 4)Rigo CD2, campo 3, indicare l ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo, degli acquisti all interno esenti art.10, delle importazioni non soggette all imposta nonché delle importazioni di oro da investimento; 5)Rigo CD2, campo 4, indicare l ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo 1 del medesimo rigo (vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all art. 42, comma 1 del d.l. n. 331 del 1993 nonché quelli di cui all art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge ; 6)Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti ( si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, ecc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni); 7)Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d argento puro, nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell art. 25 ( Reverse charge). LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA 1)Rigo CD4, indicare l ammontare dell IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione; 2)Rigo CD5, indicare l ammontare dell IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;

3)Rigo CD6, campo 1, indicare l ammontare dell IVA a debito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5; 4)Rigo CD6, campo 2, indicare l ammontare dell IVA a credito risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4. Nota : al fine di determinare l imposta dovuta o a credito non occorre tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, come, il calcolo definitivo del pro-rata. LE NUOVE SANZIONI PREVISTE Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000 come dettato dall articolo 11 del D.lgs. n. 471/97, e modificata recentemente con D.lgs. 185/2015 (in vigore dal 1 gennaio 2016). Nota : la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA. CELESTE VIVENZI