Stop alla trasmissione abusiva delle partite di calcio e condanna dei principali fornitori di connettività



Documenti analoghi
EVOLUZIONE DEL MERCATO AUDIOSIVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

Risoluzione n. 343/E

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Deontologia, informazione professionale e rete internet. Vincenzo Caprioli Avvocato Lecce, 11 luglio 2011

RISOLUZIONE N. 90 /E

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'anno, addì.. del mese di

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Responsabilità dei prestatori intermediari. Corso di Informatica Giuridica Facoltà di Giurisprudenza Sede di Bologna

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

Riferimenti normativi

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

RISOLUZIONE N. 110/E

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

DETERMINA N. 534 / 12 DEL 19/12/2012

COMUNE DI GAVARDO Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DI ATENEO

ha pronunciato la presente

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 26 aprile 2011, n. 789

Parametri d.m. 140/2012

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

IL COMUNE DI LECCE DEVE RIMBORSARE ANCHE GLI INTERESSI ANATOCISTICI E LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

RISOLUZIONE N. 119 /E

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA. ULSS n. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

ha pronunciato la presente

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Autorità Nazionale Anticorruzione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Roma, 15 febbraio Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

All Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Palazzo di Giustizia DENUNCIA QUERELA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Vigilanza bancaria e finanziaria

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 745

Associazione Comunità IL GABBIANO ONLUS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

ha pronunciato la presente

II.11 LA BANCA D ITALIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio Estensore Tortorici

Presidenza del Consiglio dei Ministri


Tribunale di Roma, sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, ordinanza 14 aprile 2010

REGIONE PIEMONTE ENTE PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Diritto della Rete. Avv. Marilù Capparelli, Direttore Affari Legali Google Italy Avv. Marco Berliri, Partner Hogan Lovells Studio Legale

CONSORZIATA PER LA QUALE CONCORRE ALLA GARA IL SEGUENTE CONSORZIO DICHIARA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA Provincia di Palermo

REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Via Pertini, n Pistoia C.F./P.IVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

L Internet service provider tra disciplina sulla privacy e disciplina sul commercio elettronico.

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI REGOLAMENTO AVVOCATI ELENCO SPECIALE

RISOLUZIONE N. 212/E

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Lo stato di applicazione del Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d autore

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

RISOLUZIONE N. 337/E

REGIONE PIEMONTE ENTE PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA

IL DIRETTORE GENERALE

Clausola espressa di esclusione della responsabilità del sito web

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ AMBITO NORMATIVO... IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

allo svolgimento dei lavori del Collegio dei Revisori dei conti; DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 6 luglio 2015, n.

NAPOLI, 12 giugno 2013

Marca da bollo (l eventuale esenzione va motivata)

DELIBERAZIONE N. 1154/2015 ADOTTATA IN DATA 30/07/2015 IL DIRETTORE GENERALE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

Azienda Ulss 12 Veneziana RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA

COMUNE DI PORTOGRUARO PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

per l'esecuzione del giudicato

LA PRIVACY DI QUESTO SITO

DELIBERAZIONE N. 31/PAR/2010

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

SCHEMI LETTERE DI NOTIFICA SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE SCHEMI LETTERE DI DESIGNAZIONE SCHEMA LETTERA DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

Transcript:

ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 11/05/2016 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/38196-stop-alla-trasmissione-abusiva-delle-partite-dicalcio-e-condanna-dei-principali-fornitori-di-connettivit Autore: Tedesco Giuseppe Stop alla trasmissione abusiva delle partite di calcio e condanna dei principali fornitori di connettività

STOP ALLA TRASMISSIONE ABUSIVA DELLE PARTITE DI CALCIO E CONDANNA DEI PRINCIPALI FORNITORI DI CONNETTIVITA TRIBUNALE DI MILANO 18.11.2015, ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO 13.1.2016, ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO 9.3.2016, ORDINANZA DI GIUSEPPE TEDESCO Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, con tre recenti ordinanze (riportate in calce) ha cristallizzato il principio in forza del quale l Internet Service Provider ( ISP ) deve immediatamente adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei propri servizi l accesso a siti contenenti materiale protetto dal diritto d autore ed illecitamente messo a disposizione del pubblico. Il Tribunale meneghino ha così ordinato agli ISP l immediata rimozione, all esito della segnalazione dell avente diritto di tutti gli altri siti con il medesimo nome a dominio ( Rojadirecta ), indipendentemente dalla declinazione della registrazione, chiarendo, altresì, che il suindicato ordine comprende sia ogni attività di disabilitazione dell accesso al sito internet in questione, univocamente identificato dai DNS sia la disabilitazione all accesso agli indirizzi IP associati al sito internet pirata. Il Giudice, motivando i provvedimenti ordinatori, ha ritenuto applicabile al caso di specie il D. Lgs. n. 70/2003 decreto di recepimento della Direttiva 2000/31/CE ( Direttiva E-commerce )- secondo cui: L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore (di servizi di mere conduit ndr), nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse (art. 14, comma 3; D. Lgs. cit.) e che Il prestatore (di servizi di mere conduit ndr) è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l accesso a detto contenuto. Oltre ad aver applicato la normativa suindicata, l adito Tribunale ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea 27.3.2014 (C-314/12 Telekabel), che ha già riconosciuto la piena legittimità di un ordine rivolto al provider di servizi di connettività avente ad oggetto non solo il blocco del nome del dominio e dell indirizzo IP («Internet Protocol») attuale ma anche il blocco di ogni altro indirizzo futuro di cui tale società possa venire a conoscenza (Cfr, punti 12-62 sentenza Corte di Giustizia UE con la sentenza del 27.3.2014 (C-314/12 Telekabel). Ciò in quanto, lo scopo perseguito dalla direttiva InfoSoc (2001/31, sulla tutela del diritto d autore) è che le misure

adottate dall intermediario garantiscano una tutela effettiva dei diritti d autore e connessi che si intende proteggere, e che le stesse siano idonee a scoraggiare seriamente la continuazione delle violazioni. Nel caso di specie gli ISP, già destinatari di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria penale (nella specie, decreto di sequestro preventivo) con cui veniva ordinato il blocco del DNS non solo del sito pirata, ma anche dei relativi alias e dei nomi a dominio presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi, non ottemperavano al blocco degli alias, nonostante la segnalazione del titolare dei diritti violati. La novità e l importanza di dette pronunce risiede nell estensione dell ordine (rivolto ai fornitori di connettività) di disabilitazione dell accesso al sito internet pirata in questione anche attraverso il blocco degli IP allo stesso associati; ciò al fine di garantire la tutela effettiva dei diritti d autore, scoraggiando seriamente la continuazione delle violazioni. Dunque, da oggi in poi qualunque sia il nome a dominio o l indirizzo IP che rimanda al sito pirata di turno, gli ISP dovranno necessariamente impedirne l accesso appena ne verrà loro comunicata l esistenza dal legittimo titolare dei diritti d autore o, comunque, su ordine dell autorità. Giuseppe Tedesco ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO 18.11.2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA A Nel procedimento ex artt. 156-163 LDA e 700 c.p.c. promosso da MEDIASET PREMIUM S.P.A. e RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. con gli avvocati Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Vincenzo Colarocco contro [omissis] con l avv. A. [omissis] IL GIUDICE rilevato che pur non avendo il service provider un obbligo generale di sorveglianza ex art. 17 D. Lgs 70/2003, l autorità giudiziale penale con provvedimento 29.6.2013 ha già ordinato il blocco del DNS non solo del sito rojadirecta.me, ma dei relativi alias e i nomi di dominio presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi; che it.rojadirecta.eu non è neppure un semplice alias ma il medesimo

nome di dominio registrato presso diversa autorità di registrazione; ritenuto che non si può pretendere che il service provider autonomamente controlli tutti i nomi a dominio, ma che certamente è onerato a provvedere a dare esecuzione all ordine del giudice a fronte della segnalazione del titolare dei diritti violati ORDINA a [omissis] l immediata adozione delle più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei propri servizi, il nome di dominio it.rojadirecta.eu; ordina altresì l immediata rimozione, all esito della segnalazione dell avente diritto, di tutti gli altri siti con nome a dominio rojadirecta, indipendentemente dalla declinazione della registrazione. Fissa penale di 30.000,00 per ogni giorno di ritardo successivo al giorno 20 novembre 2015. Non ritiene opportuno disporre la pubblicazione del provvedimento; condanna parte resistente al pagamento delle spese di procedura in ragione di 11.500, 00 per compensi, oltre accessori di legge.

ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO 13.1.2016 TRIBUNALE CIVILE DI MILANO SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESA A R.G. N. 59385/2015 Oggi 13 gennaio 2016, alle ore 11:30, compaiono l avv. [omissis] per [omissis]unitamente all Avv. [omissis], ed il dott. [omissis]o per la pratica forense ed al prof. [omissis] Per Mediaset Premium ed RTI compaiono l avv. A La Rosa, l avv. V Colarocco, il dott. Giovanni Turina per la pratica forense ed il sig. Matteo Flora come consulente di parte. L avv. [omissis] insiste nella istanza di ricevere chiarimenti dall Ill.mo Sig. Giudice in merito all attuazione del provvedimento cautelare 18.11.2015. Per Mediaset P. e RTI, l avv. La Rosa insiste affinché venga confermato il provvedimento datato 22.12.2015. Il Giudice ritenuto che il provvedimento 18 novembre 2015 imposto a [omissis] l adozione delle più adeguate misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei propri servizi l accesso a tutti quelli illegittimamente formulati da Rojadirecta, ritiene che l ordine comprenda ogni attività di disabilitazione dell accesso al sito internet in questione, univocamente identificato dai DNS già oggetto de provvedimento 18.11.2015, sia agli indirizzi IP ad essi associati: ad oggi tali indirizzi sono IP 176.56.229.7 176.56.229.8 205.204.81.154 e comunque onerando Mediaset P. e RTI di documentata segnalazione alla controparte di altri indirizzi univocamente associati al sito in questione. Doglianze di terzi potranno essere eventualmente esaminate mediante il medesimo strumento qui azionato. Per il resto si richiama il provvedimento già reso il 18.11.2015.

ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO 9.3.2016 Nel procedimento n. 7357/16 tra MEDIASET PREMIUM S.P.A. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA A contro [ ] Oggi 9 marzo 2016 sono presenti per parte ricorrente l avv. Alessandro La Rosa e Vincenzo Colarocco [ ] Per parte resistente sono presenti l avv. [ ]. Parte ricorrente insiste nelle proprie richeiste, specificando che allo stato attuale gli indirizzi IP riconducibili al nome di dominio Rojadirecta sono: 205.204.81.154 e 176.56.229.7. Parte resistente ribadisce di essere stata osservante al provvedimento del dott. Ghinetti come integrato dal p.m. Siciliano del 30.7.2015 e insiste per le difese rappresentate in atti IL GIUDICE rilevato che [ ] l autorità giudiziale penale con provvedimento 29.6.2013 (doc. 11 parte ricorrente) ha già ordinato il blocco del DNS non solo del sito Rojadirecta.me, ma anche dei relativi alias e i nomi a dominio presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi; e che it.rojadirecta.eu non è un semplice alias ma il medesimo nome di dominio registrato presso una diversa autorità di registrazione; ritenuto che non si può pretendere che il service provider autonomamente controlli tutti i nomi a dominio, ma certamente debba dare esecuzione all ordine del Giudice, potendosi ritenere sufficiente la segnalazione del titolare dei diritti violati; ritenuto che fra le misure tecniche necessarie ai fini di inibire ai destinatari dei servizi l accesso a quelli di Rojadirecta si è rilevato necessario nel caso concreto dover inibire anche l accesso agli indirizzi IP ad esso associati [ ] ORDINA

a [ ]. l immediata rimozione del DNS it.rojadirecta.eu nonché all esito della segnalazione dell avente diritto di tutti gli altri DNS contenenti il nome a dominio Rojadirecta indipendentemente da prefissi o suffissi indicanti l autorità di registrazione; ordine altresì la disabilitazione all acceso agli indirizzi IP 205.204.81.154 e 176.56.229.7, il tutto nel minor tempo possibile e comunque entro tre giorni da oggi. [ ]

*****