Tribunale di Varese Albo degli Amministratori di sostegno A cura di E. CURTÒ G. BUFFONE 2 0 1 1 1
PROTEZIONE GIURIDICA DEGLI ADULTI «VULNERABILI» La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell'amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali. E stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale - come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) - che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai residuali istituti della interdizione e dell inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all infermo di mente. Ai sensi del nuovo art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell art. 408 c.c., la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclus ivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L amministratore di sostegno, in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie con questo il suo best interest. L'amministrazione di sostegno ha un ampio raggio di azione in quanto non deve essere interpretata necessariamente come una cura per una patologia o come un rimedio per uno strappo nel tessuto epidermico della vita del beneficiario. L'istituto ha il principale fine di rimuovere quegli ostacoli che si frappongono alla libera esplicazione della personalità come ha scritto autorevolmente la Dottrina e, dunque, oltre a poter costituire una figura che rappresenti il beneficiario può tradursi nella istituzione di una persona che accompagna le scelte esistenziali, come gli studiosi dell'amministrazione tendono oggi a suggerire nell'elaborazione dottrinale più recente. Si tratta cioè di approdare ad un interpretazione che valorizzi l'autonomia dei soggetti deboli in una prospettiva per rendere effettivo esercizio dei diritti laddove, come giustamente si è scritto, se non vi è esercizio non vi è neppure titolarità. In condizioni di vulnerabilità (anche se non patologia) l'amministratore di sostegno può costituire un referente per le scelte esistenziali, per il ripristino delle situazioni soggettive affievolite, per la ricostruzione di un luogo di Famiglia idoneo ad ospitare la genitorialità. E chiaro che occorre delineare una linea di demarcazione tra il ruolo dell'amministratore di sostegno e quello degli operatori sociali atteso che altrimenti l'istituto rischia di sconfinare in una funzione che non gli è propria. M a la linea di confine tra assistenza sociale e amministrazione di sostegno è evidente ove si tenga presente che l'apertura della amministrazione, servente alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, corrisponde ad uno 2
strumento giuridico reso infungibile e non altrimenti surrogabile per la necessità di un'assistenza o rappresentanza giuridica (nell interesse del beneficiario) che l'amministratore può offrire alla luce dei compiti demandati - mentre l'operatore no. Vi è, allora, solo da indagare, da un punto di vista ermeneutico, il concetto di persone prive di autonomia nell espletamento delle funzioni di vita quotidiana : come detto, guardando al fine dell amministrazione, tale concetto non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridicodinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Qui il ruolo dell amministratore: contatti con gli operatori sociali, rapporti con gli uffici di collocamento, presentazione di istanze per assumere ruoli lavorativi, impegno a frequentare attività di risocializzazione; percorsi terapeutici. La dottrina che per prima è intervenuta sull argomento, all indomani del decreto del Tribunale del 16 aprile 2010, che per primo ha proposto una lettura nuova e più ampia dell istituto, ha espresso favore per l interpretazione qui seguita. La dottrina in esame ha valorizzato l opportunità di intendere estensivamente, e non in senso rigidamente medicalistico l istituto dell amministrazione di sostegno, facendo leva sui motivi ispiratori della Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Ha, così, richiamato, a titolo di esempio, il decreto del g.t. di Pinerolo (di poco successivo alla riforma) e precisamente del 9 novembre 2004 in cui la beneficiaria era una giovane analfabeta, la quale non presentava alcun deficit riconducibile al versante sanitario; eppure, a causa della condizione di isolamento ambientale in cui era stata tenuta fin da piccola, senza alcun contatto con l esterno e senza frequentare mai la scuola, si trovava nell impossibilità di prendersi cura di sé e delle proprie cose. In effetti, a ben vedere, le direttive interpretative che suggerisce la Dottrina sono nel senso di tipizzare un intervento dell Amministratore di Sostegno anche per fronteggiare quelli che possono essere (e sono stati) definiti come DISAGI SOCIALI, i quali riguardano il piano dell'identità nei suoi tre aspetti principali: affettiva, sociale e lavorativa. Si tratta di: tossicodipendenze, forme di nuova povertà, emarginazione sociale, distacco dal tessuto sociale per intervenuta carcerazione, scarse o nulle competenze tecniche lavorative, comunque poco spendibili sul mercato. Si tratta, in estrema sintesi, di disagi legati al rapporto tra Persona e tessuto sociale che vanno a scalfire la personalità del singolo fino a provocare vere e proprie patologie. Non è un caso, peraltro, che il M anuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali qualifichi come problemi meritevoli di attenzione clinica quelli scolastici, lavorativi, di identità, religiosi o spirituali, di acculturazione o ancora relativo ad una fase della vita (DSM-IV-TR, 2009, 777 ss). L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Ai sensi dell art. 408 del codice civile, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura 3
incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile: - il coniuge che non sia separato legalmente; - la persona stabilmente convivente; - il padre, la madre, il figlio; - il fratello o la sorella; - il parente entro il quarto grado; - il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. La norma stabilisce, altresì, che non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. L ultimo inciso dell art. 408 c.c., enuclea una regola sussidiaria: il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, estranea al nucleo familiare. Tanto si verifica, soprattutto, là dove l incapace sia, in realtà, solo nel contesto sociale senza parenti reperibili ovvero senza parenti disponibili ad assumere l incarico. Da qui l esigenza di designare terzi, i quali, tuttavia, vengono chiamati a ricoprire un ruolo di notevole importanza sociale e giuridica. Si rende, allora, necessario poter attingere ad un elenco di nominativi che hanno offerto disponibilità a ricoprire il ruolo: da qui l iniziativa di diversi Comuni e diverse Province di istituire l Albo degli Amministratori di Sostegno, allo scopo di consentire al Giudice tutelare di poter scegliere, per ogni singolo amministrato, l amministratore più adatto affinché la persona sia assistita nel modo più adeguato, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti Nel contempo, in accordo con il Giudice tutelare, sono stati creati negli uffici giudiziari dei veri e propri Sportello per gli Amministratori di Sostegno, con apertura quotidiana. Il tutto alla luce di una considerazione: la richiesta delle AdS (amministrazioni di sostegno) è in continua crescita (esponenziale) e vi è il rischio di non poter rispondere (con celerità) a tutte le domande dell utenza. ALBO DEGLI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L amministratore di sostegno non è una figura professionale di nuovo conio ma, accanto a tutore e curatore, va ad inscriversi nella volta nella misure di protezione degli incapaci. Ciò vuol dire che l Albo degli amministratori non costituisce albo professionale. Tanto è doveroso precisare ove si ricordi che la giurisprudenza costituzionale (da ult. Corte cost. sentenza n. 300 del 20 luglio 2007) richiama costantemente il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura, peraltro, quale limite di ordine generale, invalicabile da disciplina secondaria, legislativa o amministrativa. Là dove si discorre, dunque, di albo, si fa riferimento ad un elenco selezionato di nominativi che hanno dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, e le cui domande sono state accolte sulla base di una valutazione di taluni indici sintomatici di una idoneità al ruolo. 4
L amministrazione di sostegno è gratuita e in nessun caso può costituire attività retribuita anche se il giudice tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, può assegnare all amministratore un equa indennità, in via eccezionale, che ha carattere solo compensativo di eventuali costi e oneri sostenuti. L ALBO L albo degli amministratori si compone di tre sezioni: I sezione: Avvocati II sezione: Operatori di servizi sociali III sezione: Volontari L iscrizione avviene mediante compilazione dell apposito modulo messo a disposizione sul sito del Tribunale: www.tribunale.varese.it e, comunque reperibile presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale. Il Comitato scientifico cura l organizzazione periodica, per il tramite dei soggetti istituzionali preposti al servizio, di un corso gratuito aperto agli amministratori di sostegno, ai tutori ed ai curatori al fine di promuovere la conoscenza delle norme vigenti nonché la loro corretta interpretazione per come fornita dalla giurisprudenza. L elasticità dell istituto e la sua estraneità all interdizione ed alla inabilitazione ne hanno decretato un rapido successo, cosicché, ad oggi, il Tribunale è coinvolto in un ventaglio di amministrazioni particolarmente elevato e che ospita situazioni esistenziali e patologiche profondamente differenziate: dalla ludopatia all abuso di alcool, dalla demenza senile alle psicopatie; dal disagio psico-sociale alle schizofrenie. E stato, perciò, già attivato un sistema di interazione tra le Comunità sul territorio, gli enti preposti alla tutela dei soggetti diversamente abili o malati ed i giudici tutelari del Tribunale, dando vita ad un tessuto nervoso in evoluzione ed in cui l incapace, il disabile, il malato, trovano sempre maggiore tutela e supporto. Ciò nondimeno, l aumento delle amministrazioni ha posto l accento sulla necessità di avere un maggiore bacino di amministratori a cui attingere: ed, infatti, se in linea di principio dovrebbe essere uno stretto congiunto a svolgere tale ruolo, sempre più spesso vi è la necessità di provvedere alla nomina di un soggetto esterno al nucleo familiare, per assenza di stretti congiunti o per inidoneità dei familiari alla funzione. Da qui l iniziativa avviata dal Comitato scientifico del Tribunale di Varese di istituire l Elenco ufficiale di amministratori di sostegno (cd. Albo), a disposizione dei giudici, con l esclusivo fine di realizzare un supporto organizzativo stabile, razionale e duttile al servizio del settore protezione incapaci e soggetti deboli. In tale contesto, questo Ufficio ha reputato opportuno, ed anzi necessario, coinvolgere nel progetto, atteso l interesse comune e condiviso che l istituzione dell albo va a preservare, le Autorità locali per sollecitare, sul territorio, proposte di collaborazione, condivisione gestionale, partecipazione, anche mediante diretta interazione con i giudici tutelari ed il Comitato scientifico del Tribunale di Varese. Opportuni alcuni rilievi: l albo rappresenta un punto di contatto trai diversi soggetti preposti alla protezione degli adulti vulnerabili, e consente di realizzare anche un più razionale utilizzo della risorse, garantendo, al 5
contempo, una più efficace realizzazione degli obiettivi sociali che fanno capo a Enti Locali, Provincia e Regione. Una società non si distingue per «come punisce i cattivi», ma per come protegge i deboli. GIUSEPPE BUFFONE EMILIO CURTÒ 6