COMUNE DI ANDORNO MICCA. Provincia di Biella REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA RICREATIVA DENOMINATA PARCO LA SALUTE



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COMUNE DI ANDORNO MICCA Provincia di Biella REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA RICREATIVA DENOMINATA PARCO LA SALUTE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.06.2014

ART. 1 Il presente regolamento disciplina la concessione dell Area ricreativa denominata Parco La Salute, di proprietà comunale, sito in Via Levera n. 54 e costituita da: salone polivalente comunale, bar, cucina e annessi servizi, area esterna con pista da ballo e palco, locale spogliatoio, parcheggio, nei termini previsti dai successivi articoli ad associazioni e/o enti, partiti politici, organizzazioni sindacali e privati, diversi dal concessionario. Nei confronti del concessionario la disciplina verrà finalizzata con specifico atto di convenzione d uso. ART. 2 L Area ricreativa denominata Parco La Salute è concessa per manifestazioni culturali, ricreative, sportive, commerciali, enogastronomiche, sagre paesane, riunioni e convegni, feste private e catering. La struttura è autorizzata dal competente Comando dei VV.FF per le attività di cui al precedente comma come segue: - La capienza massima della struttura è fissata in 1500 persone complessive, di cui 180 ospitabili nel salone polivalente e 1320 ospitabili nell area esterna. Tale numero non può mai essere superato. ART. 3 L Amministrazione Comunale ha, sempre e comunque, l uso prioritario dell Area ricreativa Parco la Salute per scopi istituzionali. La struttura, qualora non sia utilizzata direttamente dall Amministrazione Comunale, può essere concessa in uso per manifestazioni indette dalle associazioni e/o enti culturali, sportive, ricreative e di volontariato senza scopo di lucro, dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali. Nei periodi di mancata utilizzazione da parte dell Amministrazione Comunale e delle associazioni e/o enti o partiti politici o organizzazioni sindacali di cui al comma precedente, l utilizzo può essere concesso per manifestazioni promosse da privati a scopo commerciale o ricreativo, per feste private e catering. La struttura non potrà essere concessa a partiti e/o gruppi politici o organizzazioni sindacali durante il periodo stabilito per la propaganda elettorale e non potrà, altresì, essere concessa ad associazioni, enti e/o gruppi vari per lo svolgimento di manifestazioni configgenti o comunque concomitanti con altre sagre/feste e /o manifestazioni paesane. Potranno essere installati attrezzi o cartelloni pubblicitari in armonia con le vigenti disposizioni di legge. ART. 4 Le associazioni, gruppi o enti, partiti politici, organizzazioni sindacali e privati, diversi dal concessionario, che intendono beneficiare dell Area dovranno presentare apposita domanda all Amministrazione Comunale. Nella richiesta dovranno essere specificati, in modo esaustivo: i tempi e l orario di utilizzo; l attività o la manifestazione da realizzarsi, la dichiarazione di conoscere, osservare ed accettare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli e l eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, l impegno a versare, entro 10 giorni dall inizio dell attività, le relative tariffe e a prestare eventuale cauzione nella misura del 50% dell importo totale.

la dichiarazione di sollevare l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone e/o cose in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni, l impegno a stipulare eventuale polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (riferita all attività svolta dal richiedente). La richiesta dovrà essere presentata in tempo utile e comunque non meno di 30 giorni prima dell uso. Nel caso di richiesta di associazioni e/o enti, di partiti politici e di organizzazioni sindacali o di privati cittadini per uno stesso periodo, avranno la prevalenza nell ordine: - associazioni e/o enti senza scopo di lucro Andornesi, - associazioni e/o enti senza scopo di lucro non Andornesi - partiti politici - organizzazioni sindacali - privati. Nel caso di richiesta di più associazioni e/o enti o partiti politici o organizzazioni sindacali per uno stesso periodo, l Amministrazione Comunale convocherà tutte le associazioni e/o enti, gruppi che hanno inoltrato richiesta di concessione per coordinare e armonizzare le varie esigenze in accordo con tutti i soggetti suddetti. In caso di mancato accordo l A.C. stabilirà il calendario delle concessioni a suo insindacabile giudizio. Nel caso di richiesta di più privati cittadini per uno stesso periodo, verrà privilegiato l ordine temporale alla presentazione della domanda e farà fede il numero di protocollo. Il Comune si riserva, in ogni momento, il diritto di verificare e vigilare affinché l attività svolta nel sito risulti conforme al programma presentato. ART. 5 Ove sussistano oggettivi e/o documentati motivi di pubblica utilità, contro la morale e contro l ordine pubblico, il Comune ha facoltà, di limitare, sospendere o revocare l uso degli impianti, dandone immediata comunicazione agli utenti interessati. ART. 6 I richiedenti sono tenuti ad usufruire dell area solo ed esclusivamente nei giorni fissati per l attività specifica alla quale si riferisce l autorizzazione. E assolutamente vietato l uso da parte di persone o gruppi non provvisti dell autorizzazione di cui all art. 4. ART. 7 Le associazioni, gruppi o enti, partiti politici e organizzazioni sindacali o privati autorizzati dovranno indicare il Responsabile dell attività. Resta inteso che tale soggetto dovrà assumere tutte le responsabilità di carattere civile e penale.

ART. 8 Gli impianti e le attrezzature dovranno essere utilizzate con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, rispettando il divieto di apportare modifiche ad impianti fissi o mobili e di introdurre altri impianti fissi o mobili senza il preventivo consenso dell Amministrazione Comunale. L autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza che le associazioni, gruppi o enti, partiti politici, organizzazioni sindacali e privati possano vantare alcun tipo di risarcimento, nel caso in cui l attività da svolgere o svolta sia diversa da quella autorizzata, così come dovessero emergere danni dovuti a negligenza del conduttore. ART. 9 La consegna delle strutture all utilizzatore temporaneo avviene formalmente con la consegna delle chiavi da parte del referente comunale. Al momento della consegna dovrà essere eseguito un sopralluogo congiunto per la verifica dello stato degli impianti e delle dotazioni e, se del caso, potrà essere steso un testimoniale. Il referente comunale dovrà provvedere ad istruire l utilizzatore sull uso degli impianti, in particolare ciò che attiene gas, acqua ed energia elettrica e sulle prescrizioni tecniche da osservare per la sicurezza e l utilizzo durante le manifestazioni. Nel caso di utilizzo delle strutture per iniziative ricreative (feste) il soggetto autorizzato dovrà attenersi alle norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana e al pagamento dei diritti SIAE ove necessario e dovrà provvedere all acquisizione di eventuali licenze o autorizzazioni qualora le stesse siano indispensabili per la realizzazione delle iniziative. Nel caso che insorgano difficoltà fra le parti, sarà il Servizio Tecnico coadiuvato, se del caso, dalla Polizia Municipale, a verificare e/o ad eseguire la consegna delle strutture. La medesima procedura verrà applicata alla riconsegna alla scadenza dell autorizzazione all utilizzo. L utilizzatore deve, inoltre, garantire la riconsegna della struttura in perfetto stato, compresa l accurata pulizia con prodotti idonei. ART. 10 Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali e degli attrezzi di proprietà degli utenti. Inconvenienti o rotture dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Tecnico Comunale. Eventuali danni agli immobili ed alle attrezzature saranno rifusi all Amministrazione Comunale. L Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità anche per i furti. E a carico esclusivo dell utilizzatore il risarcimento dei danni. ART. 11 Le tariffe per l uso dell'area ricreativa di proprietà comunale sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, sentita l eventuale commissione comunale. Agli organismi a base associativa possono essere erogate incentivazioni, sia sotto forma di concessioni in uso gratuito delle strutture, che con apposite erogazioni e/o con altre agevolazioni, previa richiesta, con allegata documentazione dell attività da svolgere da presentare direttamente all Amministrazione Comunale.

ART. 12 Il testo del presente Regolamento, che abroga ogni altra disposizione contenuta in diversi regolamenti comunali o ordinanze contrarie alle norme in queste contenute, entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione, a deliberazione esecutiva, per 15 giorni consecutivi all Albo Pretorio.