CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO



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Università degli Studi di Cagliari CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (Reg. n del ) Tra L'Università degli studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, c.a.p. 09123, d'ora in poi denominata 'Soggetto promotore', nella persona del Magnifico Rettore Prof.ssa Maria Del Zompo, nata a Cagliari il 21 aprile 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell Università; e Anas SpA Società con Socio Unico, con sede legale in Roma, Via Monzambano, n. 10 c.a.p. 00185, codice fiscale n. 80208450587 e partita I.V.A. n. 02133681003, rappresentata dal Responsabile del Centro per l Alta Formazione di ANAS S.p.A., Gaetano De Gori, nato a Galatro (RC) il giorno 22 febbraio 1952, che agisce in forza di Procura Speciale conferita con atto pubblico del 3 marzo 2010 ed è domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, sita in Roma, Via Luigi Pianciani, 16, c.a.p. 00185, d ora in poi denominata Soggetto Ospitante, Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale) con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati; l art. 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, attribuisce, come ribadito dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini; 1

Si conviene quanto segue: ART. 1 Ai sensi dell art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché della vigente normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento di tipo curricolare, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti presso l Università degli studi di Cagliari nei limiti indicati dall art. 1, comma 3, del D.M. n. 142/1998, per un periodo di tirocinio di formazione ed orientamento curricolare fatto salvo il limite massimo previsto dalle medesime norme. I tirocini di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere attivati con le modalità previste dall art. 5 del D.M. n. 142/1998 sia su iniziativa del Soggetto ospitante che su proposta del soggetto promotore. In ogni caso, l attivazione e lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento è subordinato di volta in volta alla disponibilità del Soggetto ospitante che tiene conto sia delle risorse e strutture aziendali disponibili che della situazione di fatto presente in Azienda al fine di valutare la possibilità o meno di accogliere gli studenti per lo svolgimento dell esperienza formativa. ART. 2 I tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituiscono rapporto di lavoro e devono essere seguiti e verificati da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal Soggetto ospitante. Per ciascuno studente che debba svolgere, in veste di tirocinante, un esperienza formativa presso il Soggetto Ospitante ai sensi alla presente Convenzione, deve essere predisposto e stipulato un progetto formativo e di orientamento tra il Soggetto ospitante, il Soggetto promotore (rappresentato dal Coordinatore del Corso di Studio interessato) e lo studente contenente: - il nominativo del tirocinante; - il nominativo del tutor universitario; - il nominativo del responsabile aziendale (tutor aziendale) cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio; - la durata del tirocinio; - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e responsabilità civile. 2

ART. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno anche essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d impegno. ART. 4 Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e D.M. 10 ottobre 1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore. Art. 5 Il soggetto ospitante si impegna a: - contribuire all elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante; - individuare il tutor aziendale, che ha il compito di seguire il tirocinante per garantire il valore formativo dell esperienza e assicurare il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento. Qualora il tutor debba essere sostituito da altra persona durante lo svolgimento del tirocinio, il nominativo del sostituto deve essere tempestivamente trasmesso, mediante comunicazione scritta, al soggetto proponente, che provvederà ad aggiornare i dati del progetto formativo. Al tutor aziendale spetta anche il compito di firmare il registro di tirocinio e redigere la relazione finale sulla valutazione dell esperienza; 3

- comunicare tempestivamente l eventuale proroga, interruzione o conclusione anticipata del tirocinio; le suddette comunicazioni dovranno essere debitamente motivate e sottoscritte dal tutor aziendale; - garantire che i locali nei quali si svolge l attività di tirocinio siano adeguati ai parametri richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro; - fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale ove richiesti dal tipo di attività; - impegnarsi a non esporre il tirocinante a situazioni di pericolo e a non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la salute e la sicurezza propria e di terzi soggetti; - segnalare eventuali agevolazioni economiche (borse, rimborsi spese, buoni basto, buoni benzina, ecc.) all atto della sottoscrizione del progetto formativo e di orientamento. Se dette agevolazioni dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del suddetto progetto formativo e di orientamento, dovranno essere segnalate tempestivamente; - garantire al tirocinante l assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio; - consentire al tutor universitario di effettuare con lo studente ed il tutor aziendale la verifica dell andamento del tirocinio formativo e di orientamento curricolare sia durante il periodo di svolgimento che a conclusione dell esperienza di tirocinio. Art. 6 La realizzazione del tirocinio non comporterà per il soggetto ospitante alcun obbligo finanziario, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.), specificherà i termini della sua offerta e gli oneri o modalità di utilizzo nel progetto formativo, in conformità a quanto previsto all art. 5 della presente convenzione. Art. 7 Al termine del periodo concordato di tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a rilasciare al soggetto promotore un attestazione sul regolare svolgimento e conclusione dell attività di tirocinio. A tal fine, il competente organo aziendale predispone l attestazione sulla base della relazione finale predisposta dal tutor aziendale ai sensi dell art. 5, paragrafo 1, della presente convenzione. Sulla base di tale attestazione, il soggetto promotore rilascerà al tirocinante, che avrà regolarmente terminato il periodo di tirocinio concordato, una certificazione attestante lo svolgimento dell attività di tirocinio. 4

Art. 8 Le parti si danno reciprocamente atto che, in forza del presente accordo, nessuna responsabilità per danni a persone o cose del Soggetto ospitante il tirocinante potranno essere imputate al Soggetto promotore. Art. 9 Per ogni eventuale evenienza, legata alla presente convenzione, le parti determinano fin d ora quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Cagliari. Art. 10 Sono a carico del soggetto promotore tutte le eventuali spese inerenti l attuazione della presente convenzione, che è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, punto b, della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. ART. 11 La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza. ART. 12 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente. Cagliari, lì Roma, lì Il Soggetto Promotore (timbro e firma) Il Soggetto Ospitante (timbro e firma) 5