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REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI ART. 1 (Finalità) Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo. La qualifica di studente si ottiene con l immatricolazione. Sono equiparati gli studenti iscritti a singoli insegnamenti. ART. 2 (Anno Accademico) Le iscrizioni ai corsi di laurea restano aperte tutto l anno. L anno accademico decorre dalla data di immatricolazione ed ha la durata di dodici mesi. ART. 3 (Tassa di iscrizione e contributi universitari) Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, stabilisce annualmente, per tutte le attività formative, in relazione alla loro tipologia, alle diverse modalità organizzative e nel rispetto delle norme vigenti, l entità della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie nonché i criteri per l eventuale concessione dell esonero parziale. Le tasse di iscrizione e i contributi universitari sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenza annualmente fissati. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi di eccezionale rilievo, previa presentazione di apposita domanda, debitamente motivata, indirizzata al Magnifico Rettore, che ne decide a suo insindacabile giudizio, l esito finale. Il pagamento di tasse o contributi oltre il termine previsto deve essere accompagnato dal versamento di un indennità di mora nella misura stabilita annualmente dagli organi accademici. Lo studente che ha ottenuto l iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi pagati. Fino al conseguimento del titolo di studio, lo studente non in regola col pagamento delle tasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso così come non può essere ammesso a sostenere l esame di laurea. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto.

ART. 4 (Immatricolazioni e iscrizioni) I requisiti di ammissione ai corsi di studio dell Università degli Studi Guglielmo Marconi sono disciplinati ai sensi dell art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Ai sensi e per gli effetti dell art. 142 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è vietata l iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi Corsi di Laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola, ovvero a più corsi di studio della stessa Università, salvo quanto previsto dal D.M. 28 settembre 2011 emanato in applicazione dell'art. 29, comma 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con cui sono state disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione ai corsi di studio universitari e a Corsi di studio presso i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l Accademia nazionale di danza. La domanda di immatricolazione e di iscrizione ai corsi, completa della documentazione necessaria per l accesso, si intende comunque perfezionata con l accredito presso la tesoreria dell Ateneo della prima rata di contribuzione e delle spese accessorie, nei tempi, nei modi e negli importi determinati dagli organi centrali dell Ateneo. Successivamente alla verifica della completezza della documentazione presentata e della presenza dei requisiti di ammissione, l ufficio competente provvederà alla immatricolazione dello studente ed alla contestuale apertura di una apposita casella di posta elettronica ad esclusivo uso dello studente attraverso cui verranno trasmesse le comunicazioni ufficiali dell Ateneo. L iscrizione agli anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento della prima rata delle tasse di competenza. La relativa informativa è trasmessa all amministrazione dell Ateneo e dalla stessa registrata anche su supporto informatico. Fino al conseguimento del titolo accademico lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso prescelto. ART. 5 (Regolamenti didattici dei Corsi di Studio) I competenti organi accademici predispongono i regolamenti didattici dei corsi di studio nei quali sono specificati gli aspetti organizzativi degli stessi. In particolare sono determinati l elenco degli insegnamenti con i relativi settori scientifico disciplinari di riferimento e quello delle altre attività formative con le necessarie corrispondenze in termini di assegnazione di crediti; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio, la tipologia delle forme didattiche a distanza, degli esami e delle altre verifiche di profitto degli studenti; i criteri di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

ART. 6 (Piano degli Studi) Il Piano degli Studi stabilisce, per ogni annualità, l ordine temporale della carriera dello studente indicando la successione dei corsi e degli esami di profitto. Pertanto ogni annualità, sviluppata sulla base dell art. 5 c. 2 del DM 270/04, su una quantità media di impegno complessivo di apprendimento, convenzionalmente fissata in 60 crediti, è propedeutica a quella successiva. ART. 7 (Riconoscimento dei crediti) Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra università nel caso di trasferimenti da altro Ateneo o passaggi di corso, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente. L università riconosce, inoltre, come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l università abbia concorso. La domanda di riconoscimento crediti va presentata prima dell immatricolazione. Il riconoscimento dei crediti, approvato dalla competente struttura didattica, resta invariato fino al completamento degli studi in relazione ai quali è stato effettuato. Per i criteri di riconoscimento si rimanda alla specifica sezione prevista dai Regolamenti didattici dei Corsi. ART. 8 (Ammissioni agli esami) Lo studente regolarmente iscritto ha diritto a frequentare i corsi e sostenere gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studi per l anno di iscrizione e per quelli precedenti. Non può, pertanto, frequentare i corsi e sostenere i previsti esami di profitto nell anno di corso successivo a quello di iscrizione. L ammissione degli studenti agli esami avviene normalmente con il rilascio dello statino di esami da parte della segreteria universitaria a seguito dell accertamento di tutti i requisiti richiesti per sostenere l esame, statino che va poi consegnato alla commissione. Qualora lo studente non superi la prova di esame non può tornare a sostenere la stessa prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni. Ai sensi dell art. 5 comma 2 del D.M. 270/2004, la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissato in 60 crediti. Al Rettore spetta un generale potere di vigilanza sulla carriera degli studenti per cui provvederà legittimamente all annullamento degli esami in caso di violazione del predetto regolamento.

ART. 9 (Valutazione del profitto e crediti formativi universitari) I crediti delle diverse attività formative vengono acquisiti dagli studenti con il superamento dei relativi esami di profitto finalizzati ad accertare la maturità intellettuale e culturale del candidato, e il possesso delle conoscenze e delle abilità riguardanti gli argomenti su cui verte l esame. Le prove di verifica del profitto possono essere divise in più fasi o prove di verifica parziale che possono essere svolte anche in itinere. Tali prove devono svolgersi in modo da non sovrapporsi allo svolgimento delle altre attività didattiche. La tipologia di prova viene stabilita da ciascun docente all atto della presentazione alla Presidenza del proprio programma annuale. Qualora il corso sia suddiviso in più moduli, e siano assegnati crediti formativi ai singoli moduli, devono essere anche previste prove di verifica del profitto per l acquisizione dei crediti relativi al singolo modulo. Le Commissioni di esame sono costituite da un minimo di due componenti, uno dei quali, con funzioni di Presidente, è il docente titolare dell insegnamento. Gli altri componenti sono designati tra docenti, ricercatori o cultori della materia. Le Commissioni sono indicate dal Consiglio di Corso di laurea alla Presidenza di Facoltà e sono nominate dal Rettore. Per lo svolgimento delle prove scritte di esame si rinvia allo specifico Regolamento di Ateneo. ART. 10 (Svolgimento delle prove di verifica in itinere) L organizzazione delle diverse tipologie di prove di verifica degli apprendimenti in itinere è di competenza di ciascun titolare della disciplina. Il titolare della disciplina vi provvede in collaborazione con il tutor e con il gruppo degli esperti della verifica degli apprendimenti e, per la procedura di inserimento sulla Piattaforma tecnologica, con il coordinatore organizzativotecnologico del Corso di laurea. Lo svolgimento delle prove di verifica degli apprendimenti in itinere può realizzarsi, secondo i casi, in modo individuale o in gruppo, con modalità sincrona o asincrona. In ogni caso, lo svolgimento della prova deve garantire l accertamento dell apporto individuale di ciascuno studente in modo che possa essere opportunamente valutato. I risultati delle prove di verifica degli apprendimenti in itinere sono annotati regolarmente e tempestivamente dal docente o dal tutor sul portfolio dello studente. Per le ulteriori attività formative possono essere previste forme differenziate di verifica del profitto, come ad esempio mediante la certificazione dell attività svolta nel caso del tirocinio e dello stage. ART. 11 (Svolgimento degli esami di profitto) Le modalità, le sedi ed il calendario degli esami di profitto sono stabiliti tenendo conto delle esigenze di individualizzazione del processo di insegnamento-apprendimento con l adozione di una assoluta flessibilità nelle attività di verifica dell apprendimento. Il tutor della disciplina è tenuto a

valutare la preparazione dello studente, provvedendo eventualmente a sconsigliare lo studente stesso nel caso di insufficiente preparazione. L esame di profitto può consistere in prove di varia natura, stabilite tra le seguenti dal docente titolare di ciascuna disciplina: Prova orale; Prova scritta con domande aperte; Prova scritta con domande a scelta multipla; Prova scritta con 30 domande a scelta multipla (lo studente acquisisce i crediti previsti se avrà ottenuto almeno 18, altrimenti dovrà ripetere l esame); Prova scritta (30 domande a scelta multipla) più prova orale sostenuta nello stesso appello dello scritto; Esami: a) tre esoneri costituiti da prove scritte a risposte aperte sugli argomenti delle lezioni e sui testi pubblicati sulla piattaforma. Saranno effettuate durante il corso: b) prova orale su un testo a scelta; c) discussione di una tesina scritta su un argomento precedentemente definito con il docente e presentata 7 giorni prima dell esame. Prova scritta con domande aperte su argomenti trattati durante il corso. Prova orale a completamento dell esame. Prova scritta. Lo studente può richiedere un colloquio orale a integrazione dello scritto; Sono previste due forme di accertamento a scelta dello studente: 1) prova orale (discussione della ricerca realizzata dallo studente e discussione dei principali argomenti trattati durante il corso); 2) prova scritta con domande aperte su argomenti trattati durante il corso più prova orale a completamento dell esame; Prova scritta (tesina) più una prova orale. La prova scritta consiste in un elaborato dove lo studente espone, riassume, analizza ricerche, modelli e strumenti. La tesina dovrà essere consegnata 21 giorni prima della prova orale. La settimana successiva alla consegna il docente restituirà allo studente la tesina con le sue osservazioni il quale apporterà i dovuti cambiamenti migliorativi. La tesina oltre a contenere i dati anagrafici dell esaminando, dovrà contenere l indice, la bibliografia consultata e indicare i criteri che sono stati seguiti nella stesura della stessa (es: quali fonti sono state ricercate e quali scartate ). La consegna della tesina nei tempi prestabiliti costituisce prenotazione per l appello d esame. Prova orale: discussione sulla tesina e su alcuni temi trattati nei testi. La valutazione complessiva terrà conto sia del livello di esposizione e di approfondimento della tesina, sia dell esposizione e della competenza critica manifestata durante il colloquio. Colloquio relativo alla discussione da un punto di vista critico sui testi in programma. Preaccertamento scritto, consistente in una prova a scelta multipla sui principali argomenti del programma. Colloquio relativo a una relazione scritta riguardante gli argomenti del corso. L esame orale è pubblico. La votazione deve essere espressa in trentesimi e deve essere registrata su un apposito verbale. L esame viene superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. La

votazione massima è uguale e 30/30 con lode. La valutazione negativa non viene espressa mediante un voto: è annotata sul verbale con il relativo giudizio (ritirato/respinto), non fa parte del curriculum dello studente e non influisce sulla media della votazione finale. La conoscenza di una o più lingue dell UE viene verificata con una prova certificata per mezzo di un giudizio di idoneità. I Verbali degli esami sono conservati dalla Segreteria didattica. Almeno due giorni prima della sessione di esami il docente titolare della disciplina ritira i verbali dalla Segreteria apponendo per ricevuta la propria firma e la data sul relativo registro sul quale saranno annotate anche le pagine disponibili. Al termine della sessione, il docente dovrà riconsegnare entro due giorni il verbale alla Segreteria didattica apponendo la propria firma e la data sul relativo registro sul quale sarà annotato anche il numero degli esami verbalizzati. La Commissione d esame deve apporre immediatamente la propria firma sul verbale nella stessa giornata dell esame. ART. 12 (Trasferimenti degli studenti) Le procedure di trasferimento in uscita - verso altro Ateneo -, possono essere attivate solo nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre di ogni Anno Accademico. Oltre tale periodo, il trasferimento può essere autorizzato dal Rettore solo per gravi e documentati motivi. Le procedure di trasferimento in entrata - da altro Ateneo -, possono essere attivate in qualsiasi momento dell Anno Accademico. Le suddette procedure di trasferimento, unitamente a quella intrateneo, da attivarsi secondo le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche di appartenenza, sono subordinate all approvazione da parte del Consiglio di Facoltà che valuta l eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l eventuale debito formativo da assolvere. Lo studente che si trasferisce presso un corso di studi di questo Ateneo, non può a sua volta richiedere ulteriore trasferimento prima che sia trascorso un Anno Accademico. ART. 13 (Rinuncia agli studi) Lo studente in regola con la propria posizione amministrativa può porre termine alla propria carriera universitaria prima del conseguimento del titolo finale manifestando con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l apposizione di condizioni, termini e clausole che ne restringano l efficacia, la volontà di rinunciare agli studi, presso la competente Segreteria didattica della Facoltà di appartenenza. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse e contributi versati ed è comunque tenuto al pagamento dell intera contribuzione, anche in presenza di eventuale rateizzazione. Lo studente può ottenere certificati relativi alla carriera precedente, regolarmente percorsa, integrati da

una annotazione attestante la rinuncia agli studi. La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti. Lo studente che ha interrotto gli studi senza avervi formalmente rinunciato e che intenda riprenderli, è tenuto ad effettuare domanda di ricongiunzione. L amministrazione provvederà ad effettuare il calcolo dei contributi universitari che lo studente dovrà versare per ripristinare la propria carriera accademica. ART. 14 (Sospensione) Con istanza, debitamente documentata, lo studente in regola con la posizione amministrativa può chiedere al Magnifico Rettore, che decide a suo insindacabile giudizio, la sospensione semestrale o annuale della propria carriera universitaria per gravi motivi di salute, personali, familiari o per motivi di studio. L istanza di sospensione va presentata alla segreteria competente e può essere concessa una volta durante la carriera. Per il periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa ed non può svolgere alcun atto di carriera. ART. 15 (Decadenza) Decade dallo status di studente universitario dell Università degli Studi Guglielmo Marconi lo studente che non ha effettuato pagamenti negli ultimi otto anni. ART. 16 (Esame di laurea) Il corso di laurea si conclude con una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato originale preparato dallo studente, con la supervisione di almeno un docente del corso di laurea (relatore). Il Senato Accademico provvede a definire i criteri che assicurino una equa ripartizione tra i docenti delle responsabilità di supervisione degli elaborati relativi agli esami di laurea. Il calendario relativo alla prova finale per il conseguimento del titolo è disposto dal Senato Accademico, nelle sessioni estiva (giugno) autunnale (novembre) e invernale (marzo), ed è reso noto agli studenti a cura della segreteria. Lo studente, iscritto all ultimo anno di corso, può richiedere l assegnazione della tesi quando mancano non più di quattro esami (comprese le idoneità) al completamento del proprio piano di studi e comunque almeno otto mesi prima della sessione di laurea a cui intende partecipare. In fase di assegnazione del titolo della tesi, lo studente deve presentare all ufficio competente la richiesta di assegnazione indicando la disciplina prescelta e il nominativo del titolare dell insegnamento al quale desidera essere assegnato. L ufficio provvederà, per conto dello

studente, a fissare un appuntamento con il docente indicato, dopo averne accertato la disponibilità a fungere da relatore. In seguito a tale incontro, lo studente deposita il foglio di assegnazione della tesi recante: data di assegnazione; indicazione della disciplina prescelta; nome del titolare; titolo della tesi. Qualora venga riscontrata la indisponibilità da parte del docente a fungere da relatore, lo studente può richiedere di essere inserito in apposite liste di attesa o, in alternativa, l assegnazione di una tesi di ufficio sulla base delle disponibilità riscontrate. In fase di conclusione del lavoro, lo studente completati gli esami (idoneità comprese) deposita presso il competente ufficio, almeno due mesi prima della sessione di laurea prescelta, la domanda di partecipazione all esame di laurea, unitamente al testo della tesi in triplice copia, controfirmato dal docente relatore ed allegando copia del versamento del contributo, il libretto universitario e la documentazione richiesta. Con cadenza quadrimestrale, la Segreteria provvederà a comunicare le date delle sedute di laurea, dandone comunicazione ai componenti e agli studenti almeno un mese prima della discussione della tesi. La Commissione di Laurea è composta nel rispetto delle indicazioni del regolamento didattico di Ateneo e da un minimo di 5 docenti ad un massimo di dieci e comprende comunque tutti i docenti relatori delle tesi assegnate in discussione in ciascuna seduta. Al termine della discussione della prova finale la Commissione decide a porte chiuse la votazione finale, che comprende la valutazione nel seguente ordine: dell elaborato presentato, della discussione e del curriculum dello studente. Le commissioni esprimono le loro votazioni in centodecimi e possono, all unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. ART. 17 (Certificato complementare del diploma di laurea) Il certificato complementare del diploma attestante il conseguimento del titolo di cui all art. 11 c. 8 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, riporta le seguenti informazioni sulla carriera scolastica dello studente, secondo modelli conformi a quelli adottati dei paesi europei: 1) data di immatricolazione e data del conseguimento del titolo di studio 2) curriculum didattico completo delle attività formative svolte con i rispettivi crediti formativi universitari e la valutazione ottenuta nelle prove di accertamento. 3) stage e tirocinio svolti 4) titolo dell elaborato finale 5) valutazione ottenuta nella prova finale.

ART. 18 (Sanzioni disciplinari a carico degli studenti) Gli studenti iscritti ai corsi di studio sono tenuti ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e ai principi di corretto comportamento all interno degli spazi universitari e nei rapporti interpersonali. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi dell onore e della dignità dell Università degli Studi Guglielmo Marconi e dell istituzione universitaria nel suo complesso. La violazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari comporta a carico dei trasgressori l applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l applicazione di norme civili e penali vigenti in materia. La giurisdizione disciplinare degli studenti spetta al Rettore. Le sanzioni che possono essere applicate al fine della salvaguardia dell istituzione sono: - Ammonizione - Interdizione temporanea da uno o più corsi - Sospensione da una o più prove di esame o di altra forma di verifica - Sospensione temporanea dall Università con contestuale perdita delle sessioni di esame - Espulsione dall Università con conseguente annullamento dell intera carriera accademica La violazione delle norme deve essere formalmente contestata allo studente che deve essere informato dell avvio del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima dell applicazione della sanzione, e può presentare le proprie difese. Le sanzioni sono applicate con provvedimento rettorale e sono comunicate all interessato e alla struttura di competenza. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo in caso di trasferimento ad altre università. ART. 19 (Approvazione ed entrata in vigore) Il presente regolamento, deliberato dalle competenti strutture accademiche, è emanato con decreto rettorale, è pubblicato all Albo e sul Bollettino Ufficiale dell Università ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Con l entrata in vigore del presente regolamento e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione, fatta salva la vigenza di specifiche prescrizioni di normative comunitarie e statali relative a singoli corsi di studio, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari comunque in contrasto.