Semplificazione in UNICO 2015: frontespizio, visto e opzioni Antonio Mastroberti - Esperto fiscale NOVITÀ " FISCO L Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli da utilizzare per dichiarare i redditi relativi al periodo d imposta 2014 da parte di imprese, professionisti e contribuenti tenuti ad utilizzare, a seconda dei casi, il Mod. UNICO PF, UNICO SP, UNICO ENC od UNICO SC. I modelli risentono delle disposizioni introdotte per semplificare il rapporto tra Contribuente ed Amministrazione finanziaria. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate Provvedimenti del 30 gennaio 2015 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, artt. 16, 17 e 19 Legge 27 dicembre 2013, n. 147,art. 1, comma 574 D.M. 17 giugno 2014, art. 5, comma 1 Agenzia delle Entrate, circ. 30 dicembre 2014, n. 31/E UNICO SP 2015 " VISTO DI CONFORMITÀ " CONSERVAZIONE DOCUMENTI " OPZIONI IN DICHIARAZIONE " CASI PARTICOLARI Le società di persone adottano, per l individuazione del modello dichiarativo, le regole previste per i soggetti IRES. In caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2014, ad esempio, presentano la dichiarazione dei redditi in forma non unificata utilizzando il modello UNICO 2014-SP, approvato nel corso del 2014. Nella sezione Visto di conformità è stata inserita la casella Redditi/IVA, da compilare con l inserimento di un codice da 1 a 3 e solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel modello UNICO, si riferisce il visto di conformità, ossia la dichiarazione dei redditi (codice 1), la dichiarazione IVA (codice 2), od entrambe (codice 3). È stato aggiunto il prospetto Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica nel periodo d imposta. È stato introdotto il quadro OP per comunicare l esercizio delle opzioni d ingresso e rinnovo nei regimi di tonnage tax (sezione I), consolidato fiscale (sezione II) e trasparenza fiscale (sezione III). Data la tipologia di opzione, il quadro OP può essere presente solo nel Mod. UNICO SC o, per la tonnage tax, nel Mod. UNICO 2015-SP. 1) Opzione IRAP per l adozione del regime delle società di capitali 2) Comunicazione dell interruzione della tassazione di gruppo o comunicazione per l importo delle perdite residue. 26 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 2 marzo 2015
NOVITÀ " L Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli da utilizzare per dichiarare i redditi relativi al periodo d imposta 2014 da parte di imprese, professionisti e contribuenti tenuti ad utilizzare, a seconda dei casi, il Mod. UNICO PF, UNICO SP, UNICO ENC od UNICO SC (provvedimenti del 30 gennaio 2015). La prima novità del Mod. UNICO 2015 attiene allo scorporo dalle istruzioni di una serie di dati che, essendo a fattore comune, sono stati immagazzinati" in una parte generale, ad uso e consumo di tutte le società e degli enti, e quindi di società di capitali ed enti commerciali soggetti ad IRES (che usano UNICO SC), degli enti non commerciali (che ricorrono al Mod. ENC) e da parte delle società di persone (UNICO SP). Anche le corpose novità introdotte in materia di ravvedimento operoso, di scarso impatto dichiarativo ma di non trascurabile rilevanza nei casi di integrazione della dichiarazione a proprio sfavore, hanno trovato spazio in questa nuova costellazione dei dichiarativi. Le regole previste in materia di presentazione del Mod. UNICO rimangono essenzialmente quelle già conosciute e la scadenza di riferimento da tenere presente rimane quella del 30 settembre, almeno nei casi dei soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare (per le SP si veda il par. successivo). Va segnalato che per effetto dell introduzione, a partire da quest anno, del Mod. 730 precompilato, la relativa scadenza slitta, per tutti i 730 (anche quello ordinario), al 7 luglio. Semplificazioni dichiarative Molte delle novità dichiarative di quest anno attengono all esigenza di snellire e semplificare gli adempimenti tributari, come nei casi in cui si è inglobato, nel nuovo quadro OP, l adempimento connesso all esercizio delle opzioni d ingresso e rinnovo nei regimi di tonnage tax, consolidato e trasparenza fiscale. Attenzione In tale direzione: non è più richiesta l indicazione dello stato civile del contribuente nel frontespizio del Mod. UNICO PF nel frontespizio di UNICO 2015-SC da quest anno sono stati eliminati i campi relativi alla sede legale e al domicilio fiscale della società o ente e quelli relativi all indirizzo estero del rappresentante firmatario della dichiarazione (art. 19 D.Lgs. n. 175/2014) è stata eliminata la col. 10 del quadro RB di UNICO PF con cui si richiedeva di indicare l importo dell IMU si è prevista l unificazione delle schede per effettuare le scelte dell otto, cinque e due per mille (UNICO 2015-PF). Sempre nel segno di introdurre olio negli ingranaggi del rapporto tributario va letta l uniformazione al 1º gennaio della data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali comunale e regionale (cfr. circolare n. 31/E del 2014, Agenzia delle Entrate e Decreto semplificazioni). Nuovi prospetti per il visto di conformità, va inserita una nuova codifica, utile per collegare il visto alle imposte dirette o all IVA debutta il prospetto conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari nel quadro RC è prevista una nuova sezione per indicare i dati relativi al bonus IRPEF pari ad 80 euro. UNICO SP 2015 " Il Mod. UNICO 2015 viene utilizzato anche per dichiarare i redditi del periodo d imposta non coincidente con l anno solare in corso al 31 dicembre 2014. Ad esempio in relazione a un periodo che va dal 1º luglio 2014 al 30 giugno 2015 per una S.r.l. la dichiarazione dei redditi va presentata in forma autonoma, utilizzando il Mod. UNICO 2015. Se la corrente moduli- Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 2 marzo 2015 27
stica non consente l indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione questi dovranno essere forniti a richiesta delle Entrate. Per le società di persone con esercizio non coincidente con l anno solare è stato chiarito l obbligo di attrarre il risultato dell esercizio nel periodo d imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude In caso di esercizio sociale del tipo 1º luglio 2013-30 giugno 2014 il corrispondente reddito va dichiarato nel Mod. UNICO 2015/SP, relativo al periodo d imposta 2014, da presentare entro il 30 settembre 2015, e in questo caso, stante la coincidenza tra periodo d imposta e anno solare, il Mod. IVA può essere presentato in forma unificata (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 92/E del 20 settembre 2011). Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto semplificazioni anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta infrannuale, ad esempio chiuso anteriormente al 31 dicembre 2014 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali con un periodo d imposta del tipo 1º gennaio - 30 settembre 2014),presentano la dichiarazione dei redditi in forma non unificata utilizzando il Mod. UNICO 2014-SP, approvato nel corso del 2014). Si ipotizzi una società di persone con periodo d imposta 1º gennaio 2014-15 giugno 2014. Prima della modifica legislativa (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014), per dichiarare tale periodo d imposta la società era tenuta a utilizzare il modello di dichiarazione da approvare entro il 31 gennaio 2015, ossia la corrente modulistica. Per effetto della suddetta modifica, per dichiarare il medesimo periodo d imposta la società può utilizzare il modello di dichiarazione già approvato nel 2014 (UNICO 2014). Con il Decreto semplificazioni fiscali è stato poi previsto che per l effettuazione dei versamenti da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni, in caso di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e di scissione) il termine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell IRAP è il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Prima della modifica, nel caso di trasformazione di una società di persone (o altra operazione straordinaria o liquidazione) nel periodo compreso tra gennaio e marzo dell anno, il termine di presentazione della dichiarazione scadeva entro l anno stesso. Conseguentemente, poiché i termini di versamento erano normativamente ancorati per tali soggetti all anno di presentazione dichiarazione, gli stessi scadevano in ogni caso il 16 giugno dello stesso anno. Una società di persone che si era trasformata a marzo 2012 doveva presentare la dichiarazione entro dicembre 2012 e versare il saldo entro giugno 2012. Una che si era trasformata ad aprile 2012 doveva presentare la dichiarazione entro gennaio 2013 e versare il saldo entro giugno 2013. La modifica normativa, che trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dall entrata in vigore del decreto semplificazioni, consente di eliminare la predetta anomalia che si generava per le società di persone in caso di operazione straordinaria o liquidazione (Cfr. cit. circolare n. 31/E/2014). 28 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 2 marzo 2015
VISTO DI CONFORMITÀ " Nella sezione Firma della dichiarazione, lo spazio per la firma sostituisce la casella Attestazione presente nella modulistica dell anno scorso. I soggetti che esercitano il controllo contabile sono tenuti ad apporre la propria firma nella nuova colonna Firma per attestazione per attestare l esecuzione dei controlli, e questa firma apposta da coloro che sottoscrivono la relazione di revisione assume rilievo anche rispetto al nuovo obbligo di apporre il visto di conformità. Si tratta di una compilazione che è alternativa all ipotesi in cui invece il visto sia apposto da un CAF od un professionista (riquadro Visto di conformità). Attenzione In base alle novità della Legge di stabilità per l anno 2014 oltre ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, anche i contribuenti che, utilizzano in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito(cfr. art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Pertanto, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (art. 1, comma 5, del decreto n. 322/1998), per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis del codice civile). A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna Firma per attestazione in corrispondenza del proprio codice fiscale. Va compilata anche la casella Redditi/IVA (solo nella dichiarazione unificata) indicando uno dei seguenti codici: 1, se l attestazione si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi 2, se l attestazione si riferisce alla sola dichiarazione IVA 3, se l attestazione si riferisce a entrambe le dichiarazioni. Specularmente, anche nella successiva sezione Visto di conformità è stata inserita la casella, Redditi/ IVA, da compilare con l inserimento di un codice da 1 a 3 e solo in caso di dichiarazione unificata, per attestare a quale dichiarazione, ricompresa nel modello UNI- CO, si riferisce il visto di conformità. La codifica è la stessa (redditi =1, IVA = 2, entrambe = 3). Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità. Compila UNICO 2015-SC - Frontespizio Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 2 marzo 2015 29
Ricordiamo che le Entrate hanno chiarito che (circolare n. 10/E/2014, risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata): il limite dei 15.000 euro deve essere riferito esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e, quindi non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento (Mod. F24) il limite di 15.000 euro si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione; in presenza di due diversi crediti ciascuno di ammontare inferiore a 15.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, quest ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità. Il professionista che rilascia il visto di conformità deve garantire l onorabilità e la moralità di alto profilo dell attività posta in essere. In caso di infedele attestazione dell esecuzione dei controlli è prevista l applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582 (art. 39, comma 1, lett. a), primo periodo, D.Lgs. n. 241/1997); in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti, nonché l inibizione della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Anche il mancato pagamento della sanzione amministrativa realizza una violazione particolarmente grave. Al contribuente che utilizza in compensazione crediti in misura superiore ad euro 15.000 senza il visto di conformità sulla dichiarazione, si applica la sanzione prevista in caso di omesso versamento, pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Situazioni particolari La casella situazioni particolari è stata spostata dal riquadro firma della dichiarazione al riquadro altri dati. Detta casella può essere compilata nei casi, non infrequenti, in cui alcune situazioni si sono definite successivamente alla pubblicazione delle istruzioni al modello, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche, in cui l Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. CONSERVAZIONE DOCUMENTI " Compila Da quest anno nel Mod. UNICO è stato aggiunto il prospetto Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica nel periodo d imposta (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014). Mod. UNICO 2015-SC - quadro RS Nel rigo RS104 va indicato: il codice 1, se si è conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari il codice 2, se non si è conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari. OPZIONI IN DICHIARAZIONE " Per effetto di quanto previsto nel cd. Decreto semplificazioni fiscali, a partire da quest anno è stato introdotto il quadro OP per comunicare l esercizio delle opzioni d ingresso e rinnovo nei regimi di tonnage tax (sezione I), consolidato fiscale (sezione II) e trasparenza fiscale (sezione III) (art. 16, D.Lgs.21 novembre 2014, n. 175). Data la tipologia di opzione, il quadro OP può essere presente solo nel Mod. UNICO SC o, con esclusivo 30 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 2 marzo 2015
riferimento alla tonnage tax (applicabile anche dalle società di persone), nel Mod. UNICO 2015-SP. Anche l opzione prevista in materia di IRAP ai fini dell adozione del regime previsto per le società di capitali (art. 5 del decreto IRAP) d ora in poi deve essere perfezionata in dichiarazione. In questo caso l opzione va esercita nella sezione VII del quadro IS. Non entreremo nel merito delle singole opzioni, poiché essenzialmente le regole rimangono le stesse, ma sono cambiati solo il modo e la tempistica utili per inviare la comunicazione al Fisco: non più una specifica comunicazione, ma l indicazione nella dichiarazione dei redditi della propria volontà di aderire ad un determinato istituto (con l indicazione dei codici fiscali utili a ricostruire l intero perimetro di opzione) o di rinnovare ed in determinati casi anche di fuoriuscire dallo stesso regime (si pensi al regime IRAP delle società di capitali) cambia la tempistica, poiché se si considera ad esempio l opzione per il consolidato si passa dal sedicesimo giorno relativo al primo periodo di opzione del triennio al 30 settembre dello stesso esercizio. Per la trasparenza fiscale, invece, abbiamo l anticipo di qualche mese, dato che ad esempio l opzione relativa al triennio 2015-2017 prima delle novità introdotte dal decreto semplificazioni sarebbe stata comunicata entro il 31 dicembre del corrente anno rimane qualche incertezza sull istituto della remissione in bonis in caso di mancato invio della comunicazione (cfr. art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 e circolare n. 38/E/2012), in quanto l attuale termine previsto per la comunicazione coincide con il termine un tempo utile per la suddetta remissione in bonis. Nel caso di esercizio dell opzione per il consolidato se l opzione non veniva esercitata entro il 16 giugno del primo anno di opzione, ad esempio il 2014, v era tempo sino al 30 settembre 2014, ma attualmente l opzione può in ogni caso essere esercitata, fisiologicamente, entro il 30 settembre 2015. Rimangono ferme alcune importanti scelte da effettuare in sede di esercizio dell opzione. Ad esempio, in caso di accesso al consolidato va indicato il criterio utilizzato per l eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo (art. 5 del decreto attuativo), inserendo nella colonna 7 ( Attribuzione perdite ) uno dei seguenti codici: 1 attribuzione alla società o ente consolidante; 2 attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite; 3 attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti. Attenzione Per quanto concerne il consolidato la sezione II del quadro OP va compilata dalla consolidante per comunicare, salvo ipotesi particolari (conferma nel caso di operazioni straordinarie): l esercizio dell opzione per la tassazione di gruppo (codice 1 nella colonna 3 - tipo di opzione, dei righi da OP6 a OP10) il rinnovo dell opzione per la tassazione di gruppo (codice 2 nella colonna 3 - tipo di opzione, dei righi da OP6 a OP10). Quando rimane in piedi la comunicazione Non trovano spazio in dichiarazione altri eventi quali la comunicazione dell interruzione della tassazione di gruppo o la comunicazione per l importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell opzione (art. 14, D.M. 9 giugno 2004), Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 2 marzo 2015 31
cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione (cfr. circolare n. 31/E/2014). Un caso pratico Se si prende in considerazione la posizione di una società a responsabilità limitata che intende accedere per la prima volta, insieme ai propri soci persone fisiche (Rossi Verdi, Bianchi e Neri), al regime della piccola trasparenza fiscale di cui all art. 116 del T.U.I.R., il quadro OP sarà compilato, dalla società partecipata nella propria dichiarazione dei redditi UNICO SC, nel seguente modo: Compila UNICO 2015 SC - quadro OP Nonostante le recenti semplificazioni fiscali rimane fermo l obbligo dei soci di inviare una comunicazione alla società partecipata. In particolare: i soci non sono tenuti a presentare alcuna comunicazione all Agenzia delle Entrate i soci sono obbligati ad esercitare l opzione con raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla partecipata, che materialmente si occupa di trasmettere l opzione alle Entrate utilizzando il quadro OP la società deve trasmettere l opzione solo dopo che tutti i soci hanno inviato la raccomandata A/R alla società con cui dichiarano l adesione al regime pena l invalidità dell opzione non sono ammesse raccomandate a mano nel caso di Srl unipersonale, l opzione ha efficacia anche in assenza della suddetta raccomandata. CASI PARTICOLARI " 1) Opzione IRAP per l adozione del regime delle società di capitali L opzione IRAP per l adozione del regime delle società di capitali: va perfezionata in dichiarazione, nella sezione VII del quadro IS. 2) Comunicazione dell interruzione della tassazione di gruppo o comunicazione per l importo delle perdite residue Non trovano spazio in dichiarazione altri eventi connessi al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell interruzione della tassazione di gruppo o la comunicazione per l importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell opzione, cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione. 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 2 marzo 2015