Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI



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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI SALA GIOCHI- BILIARDO-BOWLING E PER L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE DI SALA GIOCHI 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi biliardo-bowling e le modalità di installazione, gestione ed uso degli apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, in circoli privati, pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed altri esercizi. 2. Viene denominata sala giochi un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti con apparecchi da gioco meccanici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità avente una superficie minima di esercizio di mq. 120. 3. La gestione di sale giochi-biliardo-bowling è subordinata all ottenimento della licenza rilasciata dal Dirigente dell ufficio comunale competente, ai sensi del combinato disposto dell art.19, 1 comma, punto 8 del D.P.R. 24.04.1997 n.616 e dell art.107 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 4. Le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività di cui al comma 3 sono disciplinate dall art.86 del R.D. 18.06.1931 n.773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall art.110 del medesimo T.U., così come riformulato dalla Legge 27.12.2002 n.289 e dall art.180 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 recante il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U., dalla Legge n.447 del 26.10.1995 e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente Regolamento adottato ai sensi dell art.3 del T.U.E.L. Art. 2 SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI 1. I locali adibiti a sala giochi-biliardo-bowling devono avere una destinazione d uso conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento Edilizio e dalle normative riguardanti l igiene pubblica, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l accessibilità, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché qualsiasi altra norma vigente in materia. 2. I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 60% della superficie calpestabile complessiva computata al netto della superficie destinata ai vani accessori, magazzini, servizi e spogliatoi. 3. I locali dovranno essere conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17.12.1992 n.564 e successive modificazioni. Art. 3 RILASCIO, PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA 1. L apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento di sala giochi-biliardo-bowling sono subordinati al rilascio di apposita licenza comunale. 1

2. L interessato deve presentare domanda in carta legale all Ufficio competente corredata dai seguenti allegati, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dal D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (normativa antimafia): A)Per unico titolare: cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente. B)Per Società: 1.generalità del Legale Rappresentante o Amministratore unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione, ragione sociale, denominazione, sede legale e numero di codice fiscale; 2.numero e data dell iscrizione al R.E.A. rilasciato dalla Camera di Commercio. C) Per tutti: 1.ubicazione dell esercizio ed eventuale denominazione prescelta; 2.indicazione della destinazione d uso del locale, desumibile dal certificato di abitabilità/usabilità dei locali rilasciato dall Ufficio Tecnico Comunale; 3.tipologia di giochi che si intendono installare e per quelli individuati dall art.110 del T.U.L.P.S. anche autocertificazione circa la conformità degli stessi alla normativa vigente se e in quanto dovuta; 4.dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di Prevenzione Incendi; 5.nel caso di capienza superiore a 100 posti dovrà dichiarare gli estremi, la data di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi nonché la data di scadenza della sua validità; 6.dichiarazione di essere a conoscenza che l utilizzo della sala giochi-biliardo-bowling per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.), dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all art.80 del T.U.L.P.S.; 3. Alla domanda di cui al comma 2 dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione: a)planimetria dei locali in scala 1:100, debitamente firmata per il visto di conformità dall Ufficio Tecnico Comunale, con evidenziata l esatta individuazione dell area destinata all attività di sala giochi e dei relativi servizi igienici, nonché la percentuale della superficie di occupazione dei giochi rispetto all area del locale, unitamente ad una relazione tecnicoillustrativa dei locali, a firma di tecnico abilitato, indicante strutture e materiali utilizzati, impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione di sicurezza, impianto generale di terra, impianto di climatizzazione e di ricambio aria, sistema di vie di uscita di sicurezza, mezzi antincendio e quant altro ritenuto necessario; b)documentazione redatta e firmata da tecnico abilitato attestante che l attività svolta consente il rispetto dei limiti di rumore differenziale nelle abitazione limitrofe ai sensi delle vigenti normative in materia; c)certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali rilasciato dall Azienda U.L.S.S., territorialmente competente, per il tramite del Comune; d)documentazione comprovante la disponibilità dei locali, mediante dichiarazione di proprietà o contratto di locazione o altro atto similare, registrato. 4. La domanda di rilascio, di trasferimento o di ampliamento della licenza si considera accolta qualora non venga comunicato all interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo generale del Comune. Qualora la domanda non sia regolare, l Amministrazione né darà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui sopra decorrerà dal ricevimento della domanda regolare. 2

5. Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed il parere in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell art.153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. saranno accertati d ufficio. Art. 4 NOMINA DEL RAPPRESENTANTE 1. Le licenze rilasciate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. medesimo; 2. Il titolare richiedente in possesso della licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi del titolare. Detti requisiti saranno accertati d ufficio. Il nominativo del rappresentante sarà annotato sul titolo di polizia. Art. 5 TRASFERIMENTO DEI LOCALI 1. Il trasferimento dell attività in altri locali è ammesso nel rispetto delle norme e con le modalità previste agli artt. 2 e 3 del presente regolamento e previo rilascio di una nuova licenza. Art. 6 OBBLIGHI DEL TITOLARE 1. Il titolare della sala giochi, biliardo e bowling deve adempiere ai seguenti obblighi: - avviare l attività, previa comunicazione per iscritto all Ufficio competente, entro 6 mesi dalla notizia di avvenuto accoglimento o dal perfezionarsi del silenzio assenso; -tenere esposti all interno dell esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, il regolamento di ciascun gioco se previsto per legge, le tariffe applicate, l età minima di utilizzo dei giochi qualora previsto e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell art. 110 del T.U.L.P.S. contestualmente al rilascio della licenza di esercizio; -esporre nell esercizio un cartello visibile al pubblico, indicante l orario prescelto di apertura e chiusura preventivamente comunicato all Ufficio competente, nonché l eventuale giornata di chiusura infrasettimanale, redatto in lingua italiana, inglese e tedesca -conservare nei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all art.110 del T.U.L.P.S. i nulla osta e la scheda esplicativa, previsti per legge, e fornire agli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza la massima collaborazione ed ogni utile documento per le ispezioni ed i controlli necessari; -collocare gli apparecchi da gioco e trattenimento in modo da non arrecare intralcio. 2. Negli esercizi adibiti a sala giochi-biliardo-bowling dove viene esercitata anche l attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi all art.9. della L.R. n. 29 del 21.09.2007, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi, biliardo e bowling. 3. All esterno degli esercizi su indicati il titolare non potrà in alcun modo esporre l insegna che pubblicizzi l attività complementare di somministrazione di cui al precedente comma 2; tale attività complementare non potrà, inoltre, essere visibile dall esterno. 4. Qualora il titolare intenda sostituire giochi con altri di tipologia diversa o aumentarne il numero rispetto a quanto già autorizzato dovrà presentare apposita comunicazione all Ufficio 3

competente attestante che l attività svolta nella sala giochi a seguito della sostituzione e/o aumento dei giochi consente il rispetto di quanto previsto all art.2, comma 2, del presente regolamento, e che i nuovi giochi installati sono in armonia con le normative vigenti in materia. Art. 7 UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOPERTI 1. Possono essere installati, previa apposita richiesta all Ufficio competente, all esterno delle sale giochi, negli spazi contigui o prospicienti le stesse e nei mini parchi giochi (impianti ludicosportivi), regolarmente autorizzati: giochi per bambini e/o Baby Karts, funzionanti con gettone; apparecchi o congegni elettromeccanici per il gioco lecito privi di monitor attraverso i quali sono distribuiti premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica; altri congegni in cui il divertimento sia preponderante e che distribuiscono, a titolo esemplificativo, caricature fotografiche, oroscopi, ecc. 2. Salvo diritti acquisiti, i giochi indicati al precedente comma 1, non possono essere installati all esterno di esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione o di attività diverse da quelle indicate al comma 1. 3. Salvo diritti acquisiti, previa acquisizione del parere vincolante del Responsabile del Servizio di Vigilanza, la superficie occupata per l installazione dei giochi di cui al precedente comma 1 non potrà superare il 60% dello spazio disponibile, sia esso privato che pubblico avuto in concessione, che dovrà essere individuato in planimetria. 4. In deroga a quanto indicato all art.1, comma 1, del presente Regolamento, può essere autorizzata, esclusivamente all esterno degli esercizi della somministrazione ubicati fuori del territorio di Bibione, che per la particolare ubicazione non recano disturbo alla quiete pubblica, l installazione di apparecchi denominati bigliardini calcio balilla. Art. 8 TRASFERIMENTO DI GESTIONE O PROPRIETA 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda può avvenire per atto tra vivi o causa di morte del titolare e comporta il trasferimento della licenza. 2. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante deve iniziare l attività entro 6 mesi dalla data dell atto di trasferimento, previa presentazione al Comune di apposita comunicazione di subingresso, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti indicati all art. 3 del presente regolamento ed allegando: a)contratto di cessione o di affitto dell azienda nelle forme di cui alla Legge 310/93 (in forma pubblica o per scrittura privata autenticata); b)originale della licenza intestata al precedente titolare e tabella dei giochi proibiti. 3. Nel caso di trasferimento per causa di morte il subentrante deve iniziare l attività entro 6 mesi dalla data del decesso del dante causa, previa presentazione al Comune di apposita comunicazione di subingresso, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui all art. 3 ed allegando: a)certificato di morte del precedente titolare; b)documentazione comprovante l attribuzione della qualità di erede; c)originale della licenza intestata al precedente titolare e tabella dei giochi proibiti. 4

Art.9 ORARI DELLA SALA GIOCHI BILIARDO-BOWLING 1. L orario massimo di apertura delle sale giochi-biliardo-bowling è fissata dalle ore 09.00 alle ore 02.00. 2. L apertura minima giornaliera è di 7 ore. 3. Eventuali limitazioni agli orari di apertura succitati potranno essere disposte, per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di igiene e di tutela dall inquinamento acustico o comunque di interesse pubblico. 4. I titolari delle sale giochi-biliardo-bowling hanno l obbligo di comunicare preventivamente all Ufficio competente l orario adottato, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno, con possibilità di effettuare una chiusura intermedia giornaliera, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l esposizione di apposito cartello, ben visibile. 5. E consentito all esercente di posticipare l apertura e di anticipare la chiusura dell esercizio fino a un massimo di un ora rispetto all orario comunicato. L orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio. 6. Per i giochi esterni è consentito osservare il medesimo orario prescelto per la Sala Gioco, salvo che per quelli destinati ai bambini e per quelli che potrebbero provocare un eventuale inquinamento acustico che dovranno osservare il seguente orario massimo di funzionamento: 09.00 13.00 16.00 23.30. 7. E data facoltà all esercente di poter effettuare un giorno di chiusura infrasettimanale nel periodo estivo (ora legale) e due giorni nel periodo invernale (ora solare). Art. 10 ATTIVITA DELLA SALA GIOCHI-BILIARDO-BOWLING A CARATTERE STAGIONALE 1. Per licenza stagionale si intende la licenza rilasciata per un periodo massimo d esercizio compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre. 2. Nel periodo compreso tra il 1 marzo e il fino all inizio del periodo obbligatorio di apertura, il titolare dell attività a carattere stagionale ha facoltà, previa comunicazione al competente ufficio comunale, di tenere aperto l esercizio nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi infrasettimanali; 3. Il Sindaco con propria ordinanza determina il periodo obbligatorio di apertura degli esercizi. (stagionalità) Art. 11 INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA IN CIRCOLI PRIVATI, PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI 1. Ai fini dell installazione di apparecchi da gioco di cui all art.1, comma 1, esclusi i giochi di cui ai commi 6 e 7 dell art.110 del T.U.L.P.S., in pubblici esercizi di somministrazione, già in possesso di licenza di cui al primo o secondo comma dell art. 86, o in esercizi di cui all art.88 del T.U.L.P.S., deve essere presentata apposita D.I.A., ai sensi dell art.19 della Legge n.241 e successive modifiche, all Ufficio competente, corredata dalla seguente dichiarazione: a) tipologia e numero di giochi che si intendono installare e relativo regolamento. 5

2.Negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al 1 e 2 comma dell art.86 o di cui all art.88 è consentita l installazione dei soli giochi di cui ai commi 6 e 7 dell art.110 del TULPS, mediante presentazione di apposita D.I.A., ai sensi dell art.19 della Legge n.241 e successive modifiche, all Ufficio competente, corredata dalla seguente documentazione: a) tipologia e numero di giochi che si intendono installare e nulla osta di distribuzione e/o di messa in esercizio. 3. Per l installazione di apparecchi da gioco di cui all art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. in esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. non è necessario alcun ulteriore atto autorizzatorio, ma la sola acquisizione del cartello dei giochi vietati di cui al comma 1 dello stesso art.110; 4. Gli apparecchi, diversi da quelli individuati dall art.110, comma 6, del T.U.L.P.S., installati in pubblici esercizi di somministrazione e gli apparecchi di cui al comma 7, del medesimo articolo, installati negli esercizi individuati al comma 2 lettera c) dell art. 86 del T.U.L.P.S., non possono essere in numero superiore a tre. 5. L installazione degli apparecchi da gioco non deve in alcun modo mutare le caratteristiche dell attività principale e gli stessi apparecchi dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela e nel rispetto dei decreti in premessa citati. 6. L utilizzo dei locali suddetti o di sale gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture tali da provocare contatti accidentali (tornei, ecc.) dovrà essere autorizzato previa verifica delle condizioni di sicurezza, di cui all art.80 del T.U.L.P.S. 7. Gli apparecchi da gioco installati presso circoli privati devono essere utilizzati solo da coloro i quali siano muniti di regolare tessera associativa. 8. La D.I.A. di l installazione ed il funzionamento di apparecchi da gioco decade in caso di cessazione dell attività principale. Art.12 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITA DI SALA GIOCHI-BILIARDO-BOWLING 1. La sospensione dell attività di sala giochi-biliardo-bowling, a qualsiasi titolo, fino ad un massimo di 75 giorni, deve essere preventivamente comunicata per iscritto. 2. Per un periodo superiore ai 75 giorni la sospensione potrà essere autorizzata dal Dirigente competente del settore, comprovando le ragioni di necessità, fino ad un massimo di 365 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni per cause di forza maggiore, così definite: a)lo sfratto giudiziario esecutivo dichiarato per motivi non imputabili a responsabilità del titolare; b)la sopravvenuta inagibilità dei locali. Art. 13 SANZIONI E REVOCA 1. Salvo quanto diversamente stabilito da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie stabilite con delibera consiliare ai sensi dell art.7 bis del D.Lgs. n. 267/00, introdotto dall art.16 della legge n.3 del 16.01.2003. Nei casi di recidiva la licenza, per le attività indicate all art.1 del presente Regolamento, sarà sospesa dal Dirigente competente del fino a un massimo di tre mesi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte o violazioni diverse per tre volte in un anno. 2. La licenza è sospesa dal Dirigente competente del settore, nei limiti di cui al comma 1, se dall esercizio delle attività sopra indicate dovessero derivare problemi relativi all ordine 6

pubblico o intralcio al traffico veicolare e pedonale a causa dell assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli, o comunque disturbo della quiete pubblica. 3. La licenza è sospesa dal Dirigente competente del settore per accertato superamento, da parte dei competenti organi di controllo, dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di legge; 4. La licenza viene revocata dal Dirigente competente del settore: a)in caso di nuova attività, qualora il titolare non attivi l esercizio entro 6 mesi dalla data di avvenuto accoglimento o dal perfezionarsi del silenzio assenso; b)per chiusura dell esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 8 (otto) giorni; c)qualora decorso il termine di chiusura comunicato o autorizzato senza che l esercizio sia stato riaperto; d)nel caso di attività stagionale, qualora il titolare, autorizzato alla sospensione, non riattivi l esercizio entro il primo giorno obbligatorio di apertura della successiva stagione; e)qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.; f)su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico; g)nel caso di abuso del titolare ai sensi dell art.10 del T.U.L.P.S. 5. Nei casi di subingresso nella titolarità delle licenze per l esercizio delle attività indicate all art.1 del presente Regolamento il mancato rispetto dei termini indicati all art.8, commi 2 e 3, comporta la decadenza dal diritto di proseguire l attività del dante causa. Il subentrante prima dello scadere dei suddetti termini può, in caso di comprovate necessità, essere autorizzato dal Dirigente competente del settore a prorogare la sospensione nel rispetto dei termini indicati all art.13, comma 2. 6. Viene disposta dal Dirigente competente del settore la chiusura delle attività di cui all art.1 esercitate senza la prescritta licenza o qualora sia stata revocata o sospesa. 7. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia. 8. Resta fermo il rimando all apparato sanzionatorio delle disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge n.689 del 24.11.1981 e del D.Lgs. n.480 del 13.07.1994, della legge n.447 del 26.10.1995, del Nuovo Codice della strada e successive modifiche e delle altre norme e regolamenti che hanno attinenza o concorrenza al rilascio della licenza all esercizio dell attività di cui all art.1 del Regolamento. Art. 14 ABROGAZIONE 1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato con deliberazione Consiliare n.29 del 29.03.2003, esecutiva il 14.04.2003. 7