notaio Marina Pesarin



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29/11/2013 notaio Marina Pesarin Il nuovo regime della fiscalità immobiliare, in vigore dal 1 gennaio 2014, in relazione all'imposta di registro, ipotecaria e catastale

Il termine fiscalità immobiliare si riferisce ad un complesso di tributi che si applicano sul presupposto impositivo della proprietà degli immobili e che, da un punto di vista storico-politico, si giustificano nel principio di capacita contributiva

Infatti il nostro ordinamento, da un lato tutela e riconosce la proprietà privata, d'altro canto, a carico di chi manifesta una capacità di ricchezza pone degli obblighi. E' quindi previsto il pagamento di tasse e tributi periodicamente versati allo Stato ed agli Enti Locali (ad esempio ex ICI, IMU, nuova imposta sugli immobili; contributi ed oneri concessori... ) e sono previste delle imposte da applicare al momento in cui si acquista un bene immobile.

Di alcune di tali imposte, il notaio è l'esattore per conto dello Stato, ma è anche sostituto di imposta, con obbligazione di pagamento dell'imposta principale che è solidale insieme alle parti (dalle quali potrà ovviamente ripetere quanto versato). Tradizionalmente, queste imposte sono classificate tra le imposte indirette, colpiscono il contribuente in percentuale, in modo proporzionale e paritario per tutti, a prescindere dalla effettiva capacità di spesa del soggetto che compie l'acquisto, (così come accade per l'iva ed a differenza delle imposte progressive come l'irpef).

L imposta di registro è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e come detto, ha quale presupposto applicativo, il compimento di determinati atti giuridici. Assolve, inoltre ad una funzione di natura probatoria; (la registrazione attesta l esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell articolo 2704 del codice civile).

In linea generale, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell atto; tuttavia, la registrazione degli atti notarili con il Modello Unico Informatico deve essere, invece, effettuata nel termine di 30 giorni dalla data di formazione dell atto. (vi sono poi degli atti per i quali l'obbligo di registrazione scatta solo in caso d'uso; altri per i quali l'obbligo è escluso, e poi la norma di chiusura in virtù della quale possono essere volontariamente sottoposti a registrazione tutti gli atti) Abbiamo già detto che noi notai, quotidianamente, nel nostro lavoro riscuotiamo dai clienti le imposte per conto dello Stato dobbiamo anche aggiungere, per quello che oggi qui ci interessa che...

ai sensi dell articolo 57, comma 1-bis, del TUR, gli agenti immobiliari sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari

Al momento della registrazione, il richiedente deve pagare oltre alll imposta di registro, le altre imposte connesse all atto da registrare; ed in particolare: - l imposta ipotecaria (quando deve essere richiesta la formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione dell atto presso i pubblici registri immobiliari); - l imposta catastale (quando è necessario procedere alla voltura catastale); (imposte regolate dal D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347) - l imposta di bollo.

La registrazione per i notai è diventata telematica obbligatoriamente per tutti gli atti a decorrere dal 1 giugno 2007. Il sistema telematico si caratterizza per l autoliquidazione dell imposta principale di registro e delle imposte ipotecaria e catastale operata dal notaio nel rispetto delle norme dettate dalla legge di registro (che, come ovvio ed evidente, detta norme uguali per tutti). Solo in un secondo momento l'agenzia delle Entrate verificherà la correttezza della liquidazione operata ed eventualmente richiederà il pagamento di una integrazione.

Anche gli atti soggetti ad IVA sono soggetti a registrazione; ma con il pagamento dell'imposta in misura fissa Il principio di alternatività IVA/Registro ha subito un attenuazione a seguito del c.d. decreto Bersani, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. in virtù del quale non tutte le operazioni attratte nel campo applicativo dell IVA scontano l imposta di registro in misura fissa. Ad esempio : - gli atti aventi ad oggetto locazioni di immobili strumentali imponibili ed esenti ai fini dell IVA e locazioni di fabbricati abitativi esenti da IVA sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale; - gli atti di cessione aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo, qualora esenti da IVA, saranno soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale (salvo che non trovino applicazione, ai fini dell imposta di registro, ipotecaria e catastale specifiche disposizioni agevolative); - gli atti di cessione aventi ad oggetto fabbricati strumentali per natura imponibili ed esenti da IVA sono soggetti all imposta di registro in misura fissa e alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale

Le aliquote che ad oggi si applicano nell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari sono raggruppabili in tante diverse ipotesi, abbiamo: - l'8% per i terreni ; - il 7% per i fabbricati; - il 15% per i terreni agricoli; - il 3% per gli immobili storico-culturali; - 1% per i trasferimenti alle imprese di rivendita e per immobili in piani urbanistici particolareggiati; - fissa per i trasferimenti allo Stato ed Enti Pubblici, Onlus, immobili all'estero; - il 3% per la prima casa;

All'imposta di registro, nei trasferimenti immobiliari si aggiungono: - imposta ipotecaria: 2%,salvo agevolazioni; - imposta catastale: 1%, salvo agevolazioni; - imposta di bollo per gli atti traslativi: 230; - tassa ipotecaria: 35; - voltura: 55

A partire dal 1 gennaio 2014 cambierà il sistema di tassazione degli atti immobiliari. La riforma parte da lontano, e precisamente dall'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011 che aveva previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2014: a) l'aliquota unica e generale del 9% per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o altri diritti reali, compresa la rinuncia pura e semplice; b) l'aliquota del 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 analogamente a quanto avviene per l'imu), se ricorrono le condizioni della prima casa; c) comunque importo minimo dell'imposta di Euro 1000,00;

Inoltre, la norma conteneva altre due previsioni che sono poi state in parte modificate: d) l' esenzione dalle imposte di bollo ed ipotecarie e catastali (poi modificata con la reintroduzione di imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di Euro 50 ciascuna); e) la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni anche se previste in leggi speciali (norma in corso di modifica per la reintroduzione della agevolazione della c.d. piccola proprietà contadina).

Successivamente, il DL 104 del 26 settembre 2013, in materia di Istruzione, convertito con la legge 8/11/2013 n.128, senza modificazioni, oltre ad aver reintrodotto le imposte ipotecaria e catastale nella nuova misura fissa di euro 50,00 con esenzione da altri tributi speciali catastali ed ipotecari ha elevato da 168 a 200 euro l'importo dell'imposta fissa e dell'imposta minima di registro ipotecaria e catastale

Poiché il D.Lgs 23/2011 era dettato in materia di federalismo fiscale municipale, la cui attuazione è stata rinviata al 2015, alcuni commentatori avevano ipotizzato il rinvio al 2015 anche della nuova imposta di registro. Per fare chiarezza, il D.L. 104/2013 ha ribadito al punto 3 che le modifiche si applicheranno dal 1/1/2014

Nulla è variato con riferimento all'imposizione IVA, che resta regolata dalle speciale normativa; Nulla è variato con riferimento alle modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l'imposta; in particolare, potrà continuare ad applicarsi la disciplina del c.d. prezzo valore, che consente ai privati, per gli acquisti di immobili abitativi e relative pertinenze anche non prima casa, di applicare le aliquote anziché al prezzo. al valore catastale rivalutato del bene.

Nulla è variato per quel che riguarda il c.d. credito di imposta, cioè la possibilità per un privato di portare in detrazione dall'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto di una prima casa, l'imposta di registro agevolata pagata sul precedente acquisto di una prima casa alienata da meno di un anno.

SONO VENUTE MENO LE SPECIALI AGEVOLAZIONI: - per i coltivatori diretti ed IAP, ma il disegno di legge di stabilità in corso di approvazione (ad oggi già approvato dal Senato) prevede il mantenimento della agevolazione (fissa di registro ed ipotecaria ed 1% di catastale), e per compensare tale misura introduce una ulteriore aliquota del 12% per gli atti di trasferimento di terreni agricoli in favore di acquirenti non imprenditori agricoli;

SONO VENUTE MENO LE SPECIALI AGEVOLAZIONI: - beni culturali; - piani particolareggiati; - acquisti da parte di società immobiliari di rivendita; - i trasferimenti a favore di Onlus e Stato ed enti pubblici territoriali; - trasferimenti effettuati nell'ambito di procedimenti di separazione o divorzio

Alcuni esempi

Trasferimento di abitazione prima casa e pertinenze da privato o impresa non costruttrice a privato Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 3% Ipotecaria: 168 Catastale: 168 Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55 Esempio: su valore di euro 100.000 totale: 3656, su valore di 10.000 totale 956 Registro: 2% (con minimo 1000 euro) Ipotecaria: 50 euro Catastale: 50 euro Esempio su 100,000 totale: 2100,00, su valore di Euro 10.000, totale 1.100

Trasferimento di fabbricato non prima casa da privato Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 7% Ipotecaria: 2% Catastale: 1% Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55 Esempio: su valore di euro 100.000 totale: 10656, su valore di 10.000, totale: 1388 Registro: 9% ( con minimo 1000 euro) Ipotecaria: 50 euro Catastale: 50 euro Esempio: su valore di 100.000, totale: 9.100, su valore di 10.000, totale: 1.100

Trasferimento di terreno agricolo da privato a privato non IAP o coltivatore diretto Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 15% Ipotecaria: 2% Catastale: 1% Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55 Registro: 9% ( con minimo 1000 euro) (ma probabilmente diverrà 12%) Ipotecaria: 50 euro Catastale: 50 euro

Trasferimento di terreno edificabile da privato Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 8% Ipotecaria: 2% Catastale: 1% Registro: 9% ( con minimo 1000 euro) Ipotecaria: 50 euro Catastale: 50 euro Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55

Trasferimento di abitazione e pertinenze da impresa costruttrice entro i 5 anni (IVA al 4% se prima casa 10% se non prima casa) Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 168 Ipotecaria: 168 Catastale: 168 Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55 Registro: 200 Ipotecaria: 200 Catastale: 200 Bollo: 230 Tassa Ipotecaria 35: Voltura: 55

Trasferimento di fabbricato strumentale tra privati Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 7% Ipotecaria: 2% Catastale: 1% Registro: 9% Ipotecaria: 50 Catastale: 50 Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55

Trasferimento di fabbricato strumentale Esenti IVA per mancanza di opzione Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55 Registro: 200 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Bollo: 230 Tassa ipotecaria:35 Voltura: 55

Trasferimento di fabbricati strumentali imponibili IVA (IVA al 22% ) Sino al 31/12/2013 Dal 1 / 01 /2014 Registro: 168 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Bollo: 230 Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55 Registro: 200 Ipotecaria: 3% Catastale: 1% Bollo: 230; Tassa ipotecaria: 35 Voltura: 55

Da ultimo occorre segnalare che l'aumento generalizzato dell'imposta di registro fissa da euro 168,00 ad Euro 200,00 si tradurrà in un maggior gettito di imposta per tutti gli atti che, pur non comportando un trasferimento immobiliare, sono comunque soggetti ad imposta di registro, ad esempio: - atti di accettazione e rinuncia di eredità; - procure; - convenzioni matrimoniali; - convenzioni urbanistiche ed atti d'obbligo; - tutti gli atti societari; - contratti di comodato; - contratti preliminari (Resta immutata l'imposta fissa di Euro 67 per le locazioni)