REGOLAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE Allegato alla determinazione direttoriale n. 681/000/DIG/14/0024 del 06.06.2014
ART. 1 PRINCIPI GENERALI Il servizio Educativa Territoriale si inserisce come risorsa fra quelle previste nella programmazione generale delle attività e dei servizi promossi dalla SOC Servizi Sociali. Il D. M. 8 ottobre 1998 n 520 definisce l educatore professionale un operatore sociale e sanitario, in possesso di Diploma Universitario abilitante/laurea di Primo Livello che: Attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell ambito di un percorso terapeutico elaborato da un équipe multi disciplinare, volti allo sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo relazionali, in un contesto di partecipazione e di recupero alla vita quotidiana; Cura il positivo inserimento o reinserimento psico sociale dei soggetti in difficoltà; Programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; Contribuisce a promuovere ed organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo, Progetta, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all interno di servizi e strutture socio sanitarie riabilitative, in modo coordinato con altre figure professionali e tipi diversi di strutture, attraverso il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi e della collettività; Opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; Realizza attività di studio, di ricerca e di documentazione sui problemi connessi alle esigenze educative; Svolge attività di supervisione nei confronti di studenti educatori, tirocinanti nei servizi; Può svolgere attività didattica nell ambito delle attività formative per educatori professionali. Considerato quanto indicato dal profilo professionale precedentemente descritto, il presente regolamento si pone l obiettivo di meglio dettagliare l attività del Servizio Educativa Territoriale e, conseguentemente, di individuare i precisi compiti e le funzioni attribuite, in questo ambito, all educatore professionale in riferimento al suo ruolo e alla sua responsabilità professionale. ART. 2 DESTINATARI Il Servizio Educativa Territoriale è rivolto a tutti i cittadini residenti negli 11 Comuni afferenti al territorio della S.O.C. con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione e/o ad esigenze specifiche che possono emergere dallo stesso contesto ambientale. Inoltre, si pone l'obiettivo di affrontare le difficoltà delle persone, mantenendole per quanto possibile nel loro ambiente familiare, promuovendo le capacità educative della famiglia e della comunità. Coloro che hanno soltanto il domicilio possono usufruire del servizio, previa valutazione degli operatori competenti, con facoltà dell'ente Gestore di richiedere il rimborso delle spese sostenute al Comune di residenza/ente Gestore del fruitore. L attività del servizio può comprendere iniziative indirizzate a minori e/o adulti, anziani e, in generale, alle famiglie e si concretizza attraverso interventi mirati sia ad affrontare situazioni di difficoltà già conclamate più o meno gravi, che a prevenire condizioni di disagio e a favorire processi di empowerment e di integrazione sul territorio, in base alle differenti esigenze della popolazione.
In riferimento alla normativa socio-sanitaria nazionale e regionale, accedono prioritariamente al servizio: - minori con provvedimenti dall autorità giudiziaria minorile - minori presunte vittime di abusi sessuali o gravi maltrattamenti; - minori disabili in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4 in carico anche ai servizi sanitari specialistici - minori in affido al Servizio Sociale su provvedimento dell'autorità giudiziaria; - minori con famiglie che vivono un disagio momentaneo tale da compromettere e limitare le loro funzioni educative; - minori con disagio familiare grave a rischio di istituzionalizzazione; - minori a rischio di devianza e/o in carico all U.S.S.M. per percorsi alternativi alla detenzione; - adulti disabili di età non superiore ai 35 anni, in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92 ex art.4. ART. 3 FINALITA Il servizio di Educativa Territoriale ha finalità: PREVENTIVE DI SOSTEGNO EDUCATIVO e PSICO-SOCIALE DI INTEGRAZIONE SOCIALE PROMOZIONALI ART. 4 ATTIVITA E COMPITI I principali scenari entro i quali si esplica la funzione del Servizio Educativa territoriale sono: a. Presa in carico individuale b. Presa in carico di gruppi formali e/o informali c. Lavoro di comunità. a. Presa in carico individuale Obiettivi dell intervento educativo riguardo al caso singolo sono: Analisi approfondita della situazione con particolare riferimento al livello di compromissione della salute psico fisica e alle risorse disponibili individuali e familiari; Miglioramento di comunicazione all interno della rete di relazioni esistente intorno alla situazione considerata; Supporto della persona mediante una relazione educativa che sostenga nelle difficoltà e che promuova lo sviluppo psico fisico e l autonomia della persona sia all interno che all esterno del proprio nucleo familiare; Integrazione della persona nel contesto sociale di riferimento, finalizzata all assunzione di un ruolo positivo e propositivo; Integrazione del progetto educativo nel più ampio progetto elaborato dal servizio sociale. Le caratteristiche dell intervento della presa in carico individuale sono: Temporaneità: il progetto educativo è a tempo determinato e prevede un percorso definito nel tempo, presuppone attività di verifica e valutazione strettamente correlate agli obiettivi generali individuati nel più generale piano di lavoro sociale;
Globalità: coinvolge non solo la persona interessata, ma anche gli ambiti di vita per lei significativi (in un ottica ecologica, secondo la quale la persona e, in via prioritaria la sua rete sociale, costituiscono un unica entità); Individualità: costituisce un processo di supporto e di accompagnamento, in un rapporto che presuppone la fiducia da parte della persona e la conoscenza approfondita da parte dell educatore, dei vincoli e delle risorse ; Coordinamento: prevede la progettazione in collaborazione con le agenzie e le istituzioni che hanno in carico il nucleo (scolastiche, sanitarie, tempo libero, enti locali, ). b. Presa in carico di gruppo Obiettivi dell intervento destinato ai gruppi sono: Potenziamento della rete e delle risorse del territorio; rafforzamento delle possibilità di accesso e di partecipazione delle fasce deboli; Sensibilizzazione del territorio alle problematiche sociali e promozione di risorse rispondenti alle esigenze socio educative del territorio stesso; Progettazione ed attuazione di interventi educativi per gruppi di persone, rivolti a tutta la popolazione, quali la gestione e/o il coordinamento di servizi con specifica valenza educativa (centri di aggregazione, centri diurni, ludoteche, laboratori, ); Realizzazione di azioni ed interventi a carattere preventivo; Promozione ed eventuale conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto. Le caratteristiche della presa in carico di gruppo sono: collegamento:comporta una indispensabile sinergia con altre iniziative, con i differenti soggetti ed istituzioni coinvolti e con i programmi generali dettati dalle linee di indirizzo individuate strategiche per l ente; temporaneità: è indispensabile individuare percorsi di lavoro da effettuarsi in un arco di tempo definito; integrazione: deve essere strettamente correlata agli interventi realizzati attraverso la presa in carico individuale e ad iniziative del Consorzio o di altri servizi programmate all interno della comunità locale, individuazione di precise finalità e obiettivi verificabili: visto l ampio campo di azione (la comunità, il territorio, il contesto) e necessaria la redazione di piani di interventi circoscritti, conseguenti ad una precisa individuazione di priorità e a scelte programmatiche strategiche; trasparenza e visibilità: deve coinvolgere quanto più possibile la comunità locale, sia attraverso azioni indirizzate alla promozione, informazione e partecipazione attiva dei cittadini, sia mediante iniziative pubbliche di verifica e di dibattito sui risultati ottenuti. c. Lavoro di comunità Obiettivi dell intervento del lavoro di comunità sono: osservazione diretta e partecipe del fenomeno comune a più individui appartenenti ad un sistema (scuola, quartiere, città, fascia d età ); realizzazione di azioni ed interventi a carattere preventivo; sensibilizzazione, confronto e coinvolgimento di altre agenzie pubbliche (es. scuole, forze dell ordine, servizi sanitari ) e private (associazioni di volontariato, sportive, culturali etc.) del territorio, di testimoni privilegiati (es. singolo individuo o famiglie sensibili all argomento/fenomeno/problema ); creazione e/o potenziamento della rete sociale tra le risorse del territorio, educazione e/o rafforzamento rispetto alle possibilità di accesso e di partecipazione delle fasce deboli;
progettazione, attuazione e individuazione dei tempi dell intervento educativo rispetto a gruppi, famiglie, sistemi, in collaborazione con risorse/agenzie/servizi individuati nelle fasi precedenti; verifica e valutazione della ricaduta o impatto dell intervento sul sistema, in termini di quantità e qualità, ed eventuale successiva ri- progettazione (es. altro progetto di comunità, di gruppo oppure individuale ). Le caratteristiche del lavoro di comunità sono: temporaneità: è indispensabile individuare percorsi di lavoro da effettuarsi in un arco di tempo limitato, anche per promuovere l autonomia e l auto-organizzazione della comunità coinvolta; coordinamento:comporta la capacità di contattare e creare sinergie con altre iniziative e con la mission di altri soggetti pubblici e privati, governando un efficace uso delle risorse ed evitando sovrapposizioni e carenze; coinvolgimento: ascolto e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze del maggior numero di soggetti anche informali presenti nella comunità, in particolar modo dei cosiddetti testimoni privilegiati ; verificabilità degli esiti e dell impatto: previsione di modalità di esame quantitativo e qualitativo delle iniziative e delle ricadute sulla portata del problema comune, con approccio critico ma costruttivo, partecipato e non autoreferenziale. ART. 5 MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO La richiesta può essere attivata da: persona interessata o di un suo familiare,tutore, amministratore di sostegno dal servizio sociale medesimo da soggetti pubblici e privati del territorio delle Autorità Giudiziarie; La stessa viene presentata e preventivamente vagliata dall assistente sociale competente per territorio che definisce in stretta collaborazione con la persona, la sua famiglia e con gli altri professionisti coinvolti il Piano Educativo Individuale. Nel caso di potenziali richieste superiori alle disponibilità del servizio, si provvederà a definire un piano programmatico dell attività con i seguenti criteri di priorità: 1. Minori segnalati dall'autorità Giudiziaria; 2. Minori presunte vittime di abusi sessuali o gravi maltrattamenti, come da D.G.R. 42/2000; 3. Minori in situazione di grave pregiudizio psico-sociale e/o sanitario, valutati tali dal Servizio Sociale in collaborazione con il Servizio di Psicologia e/o di N.P.I. ART. 6 TUTELA DEI DATI PERSONALI I dati personali sono trattati con riferimento al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, allo scopo di erogare il servizio oggetto del presente regolamento. I destinatari del Servizio di Educativa dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all uso dei dati personali, per i fini sopra esposti. ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia al D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi. ART. 8 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi della S.O.C. Servizi Sociali, perché se ne possa prendere visione in ogni momento. Sarà inoltre pubblicato sul sito internet dell ASL CN2. ART. 9 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento emanato ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. entra in vigore dall esecutività della determinazione direttoriale ASL CN2 di approvazione.