PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE



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Transcript:

Indice Premessa... 9 1. Il DLgs 81/2008 e le nuove modifiche e integrazioni apportate con il DLgs 106/2009 e la legge 88/2009... 13 2. Le novità del DLgs 81/2008 integrato con il DLgs 106/2009 e la redazione del POS... 55 3. Esempio di un Piano Operativo di Sicurezza POS... 66 Indice del POS... 68 PARTE PRIMA PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 73 Premessa... 75 Conformità del POS alla normativa vigente... 76 Elementi componenti del POS DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1 lettere:... 79 a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice... 80 b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice... 84 c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro... 93 d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere... 106 e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza... 110 f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore... 111 g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, a- dottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere... 124 h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto... 128 i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere... 139 l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere... 141 Indice della legislazione... 145 Bibliografia di riferimento... 159

6 INDICE PARTE SECONDA SCHEDE DI SICUREZZA... 161 - Schede di sicurezza collegate alle fasi lavorative... 163 - Schede di sicurezza per l impiego di macchine ed attrezzature tipo... 230 - Schede di sicurezza per gruppi omogenei di lavoratori.. 278 PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL POS... 329

Premessa Prima di passare all esempio svolto di redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC (che tiene conto rigorosamente e chiaramente degli obblighi imposti dall Allegato XV del DLgs 81/2008 e successive integrazioni e modifiche), vogliamo spiegare brevemente quali sono le motivazioni che ci obbligano a fare questa nuova edizione. ll 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla GU il DLgs 106/2009: Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dunque, la riorganizzazione delle vecchie norme (DLgs 626/1994, DLgs 494/1996, DPR 547/1955, DPR 164/1956 ecc.) introdotta con l entrata in vigore del DLgs 81/2008, ha già avuto bisogno di correttivi anche abbastanza significativi per superare le difficoltà operative e interpretative emerse in poco più di un anno di applicazione. Ma anche questo ormai fa parte di una tradizione consolidata: il DLgs 626/1994 fu integrato subito dopo dal DLgs 242/1996, e il DLgs 494/1996 fu integrato dal DLgs 528/1999 (citando solo le modifiche più importanti). Quindi non meravigliamoci. Ora il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 con lo scopo preminente è ovvio di migliorare la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro. Quindi, è doveroso ricordare che chi ha l obbligo di redigere il POS (cioè il Datore di lavoro) deve conoscere molto bene non soltanto gli articoli che lo riguardano direttamente nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili, ma tutta la normativa vigente, anche con gli aggiornamenti e le modifiche appena introdotte. Le modifiche introdotte dal DLgs 106/2009 toccano praticamente tutti e tredici i titoli in cui è suddiviso il DLgs 81/2008, anche se bisogna distinguerle tra sostanziali e formali. Per questo riteniamo doveroso riportare, qui di seguito, una sistesi di raffronto tra il DLgs 81/2008 e le nuove modifiche apportate dal DLgs 106/2009 (ma anche dalla Legge 88/2009), prima di passare all elaborazione di un esempio svolto di POS. I TITOLI I, II e III del nuovo DLgs 81/2008 e s. i. e m. con i correttivi apportati sono facilmente confrontabili con il vecchio DLgs 626/1994 e s. i. e m. Le modifiche apportate in questi primi tre titoli (soprattutto nel Titolo I) sono, insieme a quelle apportate al Titolo IV, le più importanti, perché vi

10 PREMESSA sono contenute anche vere innovazioni e non sono soltanto chiarimenti interpretativi o correzioni letterali al testo originario del DLgs 81/2008. Basterà ricordare le innovazioni apportate: ai compiti del Datore di lavoro, del Medico competente, ecc.; alla modifica sostanziale dell attestazione della data certa sul DVR, ecc., (ora basta la firma del Datore di Lavoro, RSPP e RLS); ai casi in cui non è più necessario redigere il DUVRI (gli obblighi relativi al DUVRI non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni); alle modifiche apportate sulle competenze in merito alla Formazione e Informazione (collaborazione con gli enti bilaterali e non regime di monopolio di questi ultimi); alle modifiche sul potenziamento del coordinamento tra ASL e Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.; alla rivisitazione di tutto l apparato sanzionatorio (che in pratica torna a quello previsto dal DLgs 626/1994 con le sole maggiorazioni dovute all incremento inflattivo previsto dall ISTAT), ecc. Il TITOLO IV con i correttivi apportati tratta invece dei Cantieri temporanei o mobili. Chiaro quindi il confronto con il vecchio DLgs 494/1996 e s.i. e m. (nel Capo I), ma anche con i vecchi DPR 164/1956, ecc. Come abbiamo già evidenziato, le modifiche apportate in questo Titolo IV (insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli), sono le più importanti. Accenniamo per ora solo alle variazioni più significative: L istituzione del sistema di qualificazione tramite punteggio (In pratica sarà una Patente a punti che porterà fino ad escludere dal mercato aziende e lavoratori autonomi che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di sicurezza); Le variazioni al campo di applicazione per la nomina del CSP e la redazione del PSC (La nomina del CSP non è necessaria per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000,00. In tal caso, le funzioni di CSP sono svolte direttamente dal CSE); Il ritorno all antico nella nomina del Responsabile dei lavori nel privato (torna il può essere nominato e quindi non è più un obbligo incaricare il Progettista o il Direttore dei lavori); I nuovi obblighi per l Impresa affidataria, ecc.

PREMESSA 11 I TITOLI da V a XI con i correttivi apportati riordinano in pratica i vari DLgs e DPR emanati in Italia in applicazione delle Direttive europee successive a quelle che sono state recepite come DLgs 626/1994 e DLgs 494/1996. Dunque, i riferimenti alla vecchia legislatura di sicurezza sono vari (DLgs 626/1994; DPR 547/1955; DPR 164/1956; DLgs 493/1966 ecc). Il dettaglio di come applicare gli obblighi è riportato negli Allegati del DLgs 81/2008. Le modifiche apportate in questi Titoli dal nuovo DLgs 106/2009 non sono fondamentali, ma possono essere definite sostanzialmente come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008. Nel TITOLO XII i contenuti riguardano esclusivamente l applicazione delle procedure penali. Le modifiche apportate in questo Titolo XII dal nuovo DLgs 106/2009 sono infatti quelle che riguardano l estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della propria posizione, il potere del Giudice di sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma e il potere di disposizione degli Organi di vigilanza di impartire disposizioni esecutive ai fini dell applicazione delle norme tecniche, ecc.; vanno lette come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008. Nel TITOLO XIII infine - i contenuti riguardano esclusivamente le abrogazioni delle vecchie leggi, decreti, ecc. che sono stati sostituite dal DLgs 81/2008 e s. i. e m. Le modifiche apportate in questo Titolo XIII dal nuovo DLgs 106/2009 aggiornano ovviamente l elenco delle leggi e decreti abrogati. La struttura del nuovo testo integrato (DLgs 81/2008 + modifiche apportate con il DLgs 106/2009 e Legge 88/2009) è rimasta dunque la stessa del testo originario: Restano i 306 articoli (anche se con qualche articolo bis e altrettanti abrogati), Restano i 51 Allegati (di questi ne sono stati modificati ben 38, anche se sono quasi sempre modifiche sostanzialmente formali, fatte per meglio chiarire come dare applicazione ai contenuti degli stessi Allegati) In sintesi, resta fermo lo scopo fondamentale per cui era nato il DLgs 81/2008: occuparsi dei livelli minimi di sicurezza che devono essere rispettati in tutte le attività lavorative che si svolgono al di fuori delle mura domestiche.

12 PREMESSA Con il solo scopo di evidenziare le modifiche sostanziali introdotte e tralasciando quindi quelle più formali qui di seguito riportiamo un indice dei Titoli e degli Articoli del DLgs 81/2008 integrato con a fianco un breve commento riepilogativo sulle modifiche apportate con: il DLgs 106/2009 (in vigore dal 20 agosto 2009) la Legge 88/2009 (in vigore dal 28 luglio 2009) Solo dopo passeremo all esempio svolto di un Piano operativo di sicurezza, completo con le schede di sicurezza ecc., con i collegamenti ai nuovi 306 articoli del DLgs 81/2008 ed ai 51 Allegati che ne dettagliano i contenuti. Non è cosa da poco, ma è quello che ci proponiamo di fare.

2. Le novità del DLgs 81/2008 integrato con il DLgs 106/2009 e la redazione del POS Il Piano Operativo di Sicurezza riassumendo il contenuto di alcuni articoli del DLgs 81/2008 può essere definito: il documento che il Datore di lavoro dell Impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, contenente la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione di un documento, i cui contenuti minimi sono riportati nell Allegato XV. In sintesi: per ogni attività lavorativa, in cui sia presente almeno un Lavoratore dipendente, deve essere redatto un Documento di Valutazione dei Rischi, (quindi anche il Datore di lavoro dell Impresa deve avere un suo DVR aziendale); se l azienda si amplia con una nuova unità produttiva, il Datore di lavoro deve estendere il DVR anche alla nuova attività (nuovi rischi; organizzazione del nuovo lavoro; attuazione delle relative misure di prevenzione; designazione dei nuovi incaricati ecc.); se l ampliamento della nuova attività aziendale ricade nell ambito dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del DLgs 81/2008) l estensione del DVR per il singolo cantiere interessato e per la particolarità dell integrazione diventa il POS. In questo capitolo saranno analizzati sinteticamente gli articoli (e gli Allegati) che nel nuovo DLgs 81/2008 riguardano il Piano Operativo di Sicurezza, per poi procedere, con maggior competenza, alla sua redazione. Nel Titolo I del DLgs 81/2008 (Principi comuni a tutte le attività lavorative) sono collegabili al POS tutte le misure relative alla Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, riportate in particolare nei seguenti articoli: art. 15. Misure generali di tutela: valutazione dei rischi; programmazione della prevenzione; eliminazione dei rischi o riduzione; rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro; priorità delle misure di protezione collettiva; informazione e formazione adeguata per i Lavoratori ecc.). Sono tutti obblighi che, proprio perché sono comuni a tutte le attività lavorative, saranno collegati anche con il POS.

56 CAPITOLO 2 art. 17. Obblighi del Datore di lavoro non delegabili: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28; la designazione del RSPP. È questo articolo che obbliga il Datore di lavoro a firmare il POS (che è un documento di valutazione dei rischi). art. 18. Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente: nominare il Medico competente, i Lavoratori addetti all antincendio e primo soccorso; fornire i DPI, la formazione e informazione, le tessere di riconoscimento ecc.; convocare la riunione periodica annuale; aggiornare le misure di prevenzione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei RLS; non adibire i Lavoratori alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; fornire informazioni in merito alla natura dei rischi, l organizzazione del lavoro ecc.). Le modifiche apportate dall'art. 13 del DLgs 106/2009 a questo articolo possono così riassumersi: i Lavoratori debbono fare la Visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, ecc; deve essere comunicata al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; deve essere consegnata tempestivamente al RLS, su richiesta di questi, copia del DVR (Il documento può essere consultato esclusivamente in azienda); deve essere comunicato all INAIL e all IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi a- gli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni. deve essere comunicato il/i nominativi del/i RLS (in fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei RLS già eletti o designati); ecc. Nel redigere il POS dovremo dare una risposta anche a questi obblighi (assegnazione incarichi; visite mediche; formazione, informazione e addestramento; organizzazione del lavoro ecc.). Di conseguenza diventano pertinenti anche gli articoli che seguono: art. 20. Obblighi dei Lavoratori: ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro ecc.);

LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E LA REDAZIONE DEL POS 57 art. 36. Informazione dei Lavoratori: il Datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun Lavoratore riceva una adeguata informazione ecc.); art. 37. Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti: il Datore di lavoro deve assicurare a ciascun Lavoratore una formazione sufficiente e ove previsto uno specifico addestramento, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro ecc.); Le modifiche apportate dall'art. 23 del DLgs 106/2009 a questo articolo possono così riassumersi: inserisce il comma 7 bis) che precisa: La formazione di cui al precedente comma (7) può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori ; modifica il Comma 12 precisando inoltre che: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. ; modifica infine il Comma 14 precisando che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel Libretto formativo del cittadino se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto della vigente disposizione. art. 41. Sorveglianza sanitaria: il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve svolgere il Lavoratore ecc.; Le modifiche apportate dall'art. 26 del DLgs 106/2009 a questo articolo possono così riassumersi: modifica gli obblighi sulla sorveglianza sanitaria, specificando che le visite mediche possono essere eseguite anche in fase preassuntiva, prima della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, ecc. proroga al 31 dicembre 2009 i termini per rivisitare le condizioni di accertamento delle tossicodipendenze e alcool. art. 44. Diritti dei Lavoratori in caso di pericolo grave e immediato: il Lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, si allontana dal proprio posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno (omissis); art. 45. Pronto soccorso: il Datore di lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di

58 CAPITOLO 2 emergenza stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni (omissis); Nel Titolo II del DLgs 81/2008 (Disposizioni generali nei luoghi di lavoro) sono riportati soprattutto i requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono essere conformi a quelli indicati nell Allegato IV (che tratta genericamente degli ambienti di lavoro; della eventuale presenza di sostanze nocive; di vasche, serbatoi, silos; di misure contro l incendio; di primo soccorso ecc.). Tutti i requisiti di salute e sicurezza indicati nel Titolo II come disposizioni generali nei luoghi di lavoro possono essere pertinenti per attività lavorative in cui sia necessaria anche la redazione del POS. Nel Titolo III del DLgs 81/2008 (Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI) tutto il contenuto può riguardare anche se genericamente la redazione del POS. In particolare: l art. 73. Informazione, formazione e addestramento specifica oltre quanto disposto più genericamente nei precedenti articoli 36 e 37 che il Datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i Lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alle condizioni di impiego, alle situazioni anormali prevedibili ecc.; Le modifiche apportate dall art. 46 del DLgs 106/2009 a questo articolo possono così riassumersi: cambia il titolo dell articolo, a cui è stato aggiunto e addestramento. In sostanza ora si precisa con più chiarezza che i lavoratori debbono ricevere, oltre all informazione e formazione, anche un addestramento adeguato (per utilizzare correttamente le attrezzature in modo idoneo e sicuro). l art. 76. Requisiti dei DPI specifica che debbono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore e debbono essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità ecc.; l art. 77. Obblighi del Datore di lavoro specifica che il Datore di lavoro deve individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi ecc.; l art. 78. Obblighi dei Lavoratori specifica che i lavoratori debbono obbligatoriamente: sottoporsi al programma di formazione e informazione e provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa ecc.; l art. 79. Criteri per l individuazione e l uso dei DPI rimanda al contenuto dell Allegato VIII, che fornisce addirittura:

LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E LA REDAZIONE DEL POS 59 - le tabelle riepilogative dei rischi per i quali può essere necessario l uso dei DPI, - le attività e i settori per i quali bisogna metterli a disposizione; - l elenco dei DPI che bisogna utilizzare per la protezione di testa, udito, occhi, vie respiratorie ecc. Nel Titolo IV del DLgs 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili), è riportato l obbligo specifico per il Datore di lavoro di redigere il Piano Operativo di Sicurezza, più brevemente detto POS. Prima di arrivare ai compiti particolari che ha il Datore di lavoro nei Cantieri temporanei e mobili (oltre quelli che gli sono assegnati più genericamente nei tre primi Titoli del DLgs 81/2008) e quindi all obbligo di redigere il POS, è opportuno riepilogare brevemente gli articoli contenuti nel Capo I del Titolo IV, che tratta appunto (come il vecchio DLgs 494/1996) delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Commenteremo brevemente ove necessario gli articoli che seguono: Art. 88. Campo di applicazione: specifica soprattutto quali sono i lavori che non rientrano tra quelli definiti temporanei o mobili: - lavori di prospezione, ricerca e coltivazione di sostanze minerali, idrocarburi liquidi e gassosi ecc. - miniere e loro pertinenze; - lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave e operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; - lavori svolti in mare; - attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi, o in luoghi in cui si svolgono riprese ecc. Le modifiche apportate dall art. 57 del DLgs 106/2009 a questo articolo possono così riassumersi: sono stati aggiunti ai lavori non soggetti alle disposizioni del presente TITOLO IV: Comma g bis. Lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all Allegato X; Comma g ter. Alle attività di cui al DLgs 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all Allegato X. Art. 89. Definizioni (riportiamo integralmente l articolo per la sua importanza prima di commentarlo) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell Allegato X;

60 CAPITOLO 2 b) Committente: il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; (lettera così modificata dall'art. 58 del DLgs 106/2009); d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione; e) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell opera, di seguito denominato Coordinatore per la Progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 91; f) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell opera, di seguito denominato Coordinatore per l Esecuzione dei lavori (CSE): soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all art. 92, che non può essere il Datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; (lettera così modificata dall art. 58 del DLgs 106/2009); g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai Lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell opera; h) Piano Operativo di Sicurezza (POS): il documento che il Datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell art. 17 comma 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell Allegato XV; i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di Lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; (lettera così modificata dall art. 58 del DLgs 106/2009) i bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; (lettera introdotta dall art. 58 del DLgs 106/2009); l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Le modifiche apportate dall art. 58 del DLgs 106/2009 a questo articolo possono così riassumersi:

LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E LA REDAZIONE DEL POS 61 cambia la definizione del responsabile dei lavori che ora diventa semplicemente: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto ; alla definizione del CSE è aggiunto che non esiste incompatibilità dei ruoli se c è coincidenza tra committente e impresa esecutrice ; specifica meglio il ruolo di Impresa affidataria e Impresa esecutrice Questo articolo è fondamentale, per l applicazione delle norme di sicurezza nell ambito dei cantieri temporanei o mobili. In primo luogo è l Allegato X (modificato) che indica l elenco dei cantieri che debbono definirsi così: Allegato X. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lett. a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Quindi, Committenti e Datori di lavoro dovranno sempre rendersi conto se stanno progettando o organizzando lavori che sono compresi in questo elenco e che, come tali, dovranno essere disciplinati secondo quanto dispone il Titolo IV del DLgs 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili). È opportuno inoltre notare, nella lettura dell art. 89, che: il numero dei soggetti coinvolti nella gestione dei cantieri temporanei e mobili è più ampio rispetto a quello che generalmente è presente nelle altre attività lavorative; si aggiungono infatti al Committente, al Datore di lavoro ecc. anche i Coordinatori in fase di Progettazione e di Esecuzione; anche alcune definizioni, come uomini-giorno, impresa affidataria e POS, sono specifiche ed esclusive dei cantieri temporanei o mobili; i contenuti minimi del POS, documento che il Datore di lavoro di ogni impresa deve redigere prima di iniziare l attività di cantiere, sono riportati nell Allegato XV, di cui riportiamo solo la parte dedicata.

62 CAPITOLO 2 Allegato XV. Punto 3.2. Contenuti del Piano Operativo di Sicurezza (POS) 3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun Datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell art. 17 (del DLgs 81/2008), (che tratta degli obblighi del Datore di lavoro non delegabili; quindi ricordarsi che il POS di ogni cantiere deve essere firmato dal Datore di lavoro) ; esso contiene almeno i seguenti elementi: a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai Lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del Medico competente ove previsto; 5) il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei Lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai Lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai Lavoratori occupati in cantiere. 3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS. Dei contenuti minimi da inserire nella redazione del POS, si tratterà direttamente nell esempio riportato nel capitolo successivo a cui si rimanda per ogni commento e spiegazione. Proseguiamo invece nell analisi degli altri articoli che possono essere collegati con la redazione dello stesso POS. Sorvoliamo sugli obblighi e responsabilità del Committente o Responsabile dei lavori (art. 90 e art. 93), del Coordinatore in fase di progettazione - CSP (art. 91) e del Coordinatore in fase di esecuzione CSE (art. 92), dei Lavoratori autonomi che svolgono la loro attività nei cantieri (art. 94)

LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E LA REDAZIONE DEL POS 63 e analizziamo invece i compiti particolari che ha il Datore di lavoro nei cantieri temporanei e mobili (oltre quelli che gli sono assegnati più genericamente nei primi tre Titoli del DLgs 81/2008). Art. 96. Obblighi dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti 1. I Datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all Allegato XIII (che tratta delle prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica del cantiere); b) predispongono l accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei Lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o il Responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza di cui all art. 89, comma 1, lett. h). 1.bis. La previsione di cui al comma 1, lett. g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all art. 26. 2. L accettazione da parte di ciascun Datore di lavoro delle imprese del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all art. 100 nonché la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all art. 17, comma 1, lett. a), all art. 26, comma 1, lett. b), 2, 3 e 5 e all art. 29, comma 3. (modificato dall art. 64 del DLgs 106/2009) Dunque, il comma 1, lett. g, obbliga tutti i Datori di lavoro a redigere il Piano Operativo di Sicurezza, anche per quelli che hanno un solo Lavoratore dipendente. È escluso infatti dalla redazione del POS soltanto il Lavoratore autonomo (perché non ha dipendenti da organizzare in sicurezza). Il comma 2 specifica quanto abbiamo detto all inizio del capitolo: la redazione del POS nell ambito dei Cantieri temporanei o mobili sostituisce l integrazione del DVR Documento di Valutazione dei Rischi (che è necessaria per le altre attività, quando si ampliano le unità lavorative ecc.). Art. 97. Obblighi del Datore di lavoro dell impresa affidataria 1. Il Datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all art. 96, comma 2, sono riferiti anche al Datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all Allegato XVII.

64 CAPITOLO 2 3. Il Datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore per l Esecuzione. 3.bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3.ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. (modificato dall art. 65 del DLgs 106/2009) Le modifiche apportate dall art. 65 del DLgs 106/2009 a questo articolo sono le seguenti: è stato aggiunto il comma 3 bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. è stato aggiunto il comma 3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Questo articolo è abbastanza innovativo perché specifica che l impresa affidataria deve comunque vigilare e coordinare gli interventi necessari per garantire in cantiere le misure generali di tutela (art. 95) e gli obblighi dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti (art. 96); anche se non svolge direttamente attività lavorative. Inoltre, proprio perché deve vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC, l impresa affidataria deve verificare obbligatoriamente (cioè prima di trasmetterli al CSE) la congruenza dei POS delle imprese/ditte esecutrici rispetto al proprio POS ed al PSC. Questa è una precisazione fondamentale perché prima del DLgs 81/2008 di fatto accadeva che l impresa principale (sbagliando) trasmetteva i POS dei subappaltatori ecc. senza entrare nel merito dei contenuti. Ora sarà invece opportuno che il CSE pretenda dall impresa affidataria una dichiarazione che accompagni l invio dei POS dei subappaltatori, dalla quale risulti che gli stessi sono stati da essa verificati, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 97, comma 3, lett. a). Pretendere questo impegno scritto servirà soprattutto a sensibilizzare l attenzione dell Impresa affidataria sulle verifiche e congruità dei vari POS che dovrà trasmettere al CSE.

LE NOVITÀ DEL DLGS 81/2008 E LA REDAZIONE DEL POS 65 Molti altri articoli del DLgs 81/2008, oltre quelli che completano il Titolo IV, possono essere collegabili con il POS, in quanto trattano della tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori. Non possiamo certo riportarli tutti, ma la breve trattazione che ne abbiamo fatto in questi primi due capitoli sarà certamente utile almeno per evidenziare argomenti e struttura del nuovo DLgs 81/2008 da ricordare. Concludiamo, quindi, questo capitolo evidenziando solo un ultimo articolo, l art. 101. Art. 101. Obblighi di trasmissione 1. Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del Piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell inizio dei lavori l impresa affidataria trasmette il Piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi. 3. Prima dell inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l Esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall avvenuta ricezione. L obbligo di trasmissione sia per il Committente che per l impresa affidataria non è un aspetto di secondaria importanza; di conseguenza, sarà anche opportuno poter documentare in che maniera essa è avvenuta. In particolare, l impresa affidataria dovrà: trasmettere il PSC ai propri subappaltatori e ai Lavoratori autonomi, affinché ne tengano conto nella redazione dei loro POS (comma 2); trasmettere i POS dei propri subappaltatori al CSE, solo dopo averne verificato la congruenza rispetto al proprio (comma 3).