REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MODENA



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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MODENA ART. 1 - FINALITA' DELL INTERVENTO E REQUISITI DI ACCESSO DEI CONFIDI AI FONDI CAMERALI Nell ambito delle iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, la Camera di commercio di Modena intende favorire l'accesso al credito delle imprese modenesi. A questo scopo prevede l attribuzione di fondi ai Consorzi fidi e alle Cooperative di Garanzia, di seguito denominati Confidi, in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese provinciali loro associate. I Confidi sono disciplinati dall art. 13 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni in L. n. 326/2003, e successive modifiche e integrazioni. Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali dei contributi sono le imprese, definite nel presente regolamento come soggetti beneficiari. Possono presentare domanda per l'assegnazione dei fondi i Confidi, operativi a livello provinciale, che soddisfino tutte le seguenti condizioni: prevedano nello statuto la possibilità di accesso per tutti gli operatori anche non aderenti ad Associazioni di categoria; non siano soggetti a procedure concorsuali, concordato preventivo, gestione commissariale e non si trovino in stato di scioglimento e/o liquidazione; siano in regola con il pagamento del diritto annuale e abbiano adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi; siano operativi, intendendosi per tale che, alla data di presentazione della domanda, nulla osta ad effettuare nuovi interventi di garanzia. Nel caso in cui il Confidi richiedente perda tale requisito in corso d anno, potrà utilizzare le risorse assegnate entro i due anni successivi, previa presentazione di specifica istanza, motivata da straordinarie e specifiche esigenze. Tale richiesta verrà sottoposta all esame della Giunta camerale. L'elenco dei Confidi assegnatari dei fondi camerali sarà pubblicato nella pagina web della Camera di Commercio dedicata all'accesso al credito. I fondi camerali ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati esclusivamente a favorire l accesso al credito delle imprese e non saranno utilizzati per finanziare eventuali spese di gestione o investimenti dei Confidi. Tali risorse vengono trasferite a fondi specifici e, in caso di liquidazione del Confidi o di chiusura del fondo, saranno rimborsate alla Camera di Commercio, al netto di eventuali insolvenze, maggiorate degli interessi maturati. I Confidi tengono una contabilità separata del fondo relativo ai contributi del presente regolamento. ART. 2 - STANZIAMENTO E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE La Camera di Commercio, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina ogni anno il plafond destinato ad agevolare l accesso al credito delle imprese tramite i Confidi. Lo stanziamento annuale sarà ripartito tra i Confidi richiedenti ed aventi diritto sulla base del criterio che tiene conto: - per il 70% dell importo complessivo dello stock di garanzie in essere rilasciate a favore di imprese aventi sede o unità locale in provincia di Modena alla data del 31 dicembre dell anno precedente all anno di riferimento; - per il 30% del numero dei soci aventi sede o unità locale in provincia di Modena alla data del 31 dicembre dell anno precedente all anno di riferimento. Tali dati dovranno essere comunicati dai Confidi richiedenti in sede di domanda di assegnazione dei fondi camerali. La Camera di Commercio assegnerà risorse specifiche, nell ambito del plafond dedicato all iniziativa, ai Confidi operanti nei settori dell agricoltura e della cooperazione, in virtù delle caratteristiche e normative particolari che li contraddistinguono. In caso di una pluralità di Confidi richiedenti nel settore dell agricoltura e della cooperazione, si procederà successivamente alla ripartizione delle risorse assegnate in base al criterio vigente negli altri settori.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI CAMERALI I fondi camerali ricevuti dai Confidi sono utilizzati per favorire l'accesso al credito da parte delle micro e delle piccole e medie imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003). Le imprese, intese quali soggetti beneficiari finali del contributo camerale, devono possedere i seguenti requisiti: - essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena, - essere attive e svolgere la loro attività nella sede o in un'unità locale o, nel caso di imprese agricole, avere attività prevalente nella provincia di Modena, - essere in regola con il pagamento del diritto annuale, - non avere procedure concorsuali o protesti a carico e non essere in liquidazione volontaria. Non possono essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01). Il rappresentante legale dell'impresa rilascerà al Confidi, in sede di richiesta di contributo, una o più dichiarazioni, appositamente predisposte dal Confidi stesso, volte a verificare la sussistenza dei requisiti sopra menzionati e il rispetto dei limiti di cumulo indicati all'art. 5 in materia di Aiuti di Stato. ART. 4 DESTINAZIONE DEI FONDI CAMERALI I fondi camerali potranno essere utilizzati, da parte dei Confidi, nelle seguenti modalità: 1. abbattimento del tasso di interesse e/o degli oneri finanziari sostenuti dalle imprese in relazione al finanziamento intermediato; 2. incremento dei fondi di garanzia rischi al fine di fornire garanzie per l'accesso al credito da parte delle imprese, nella misura massima del 70% delle risorse complessivamente assegnate. 4.1 ABBATTIMENTO DEL TASSO D'INTERESSE E/0 DEGLI ONERI FINANZIARI Per fruire delle agevolazioni in abbattimento tassi e/o degli oneri finanziari, le imprese dovranno presentare domanda ai Confidi assegnatari dei fondi camerali entro il 31 dicembre di ogni anno. Per l assegnazione della pratica all anno di competenza fa fede la data di presentazione della domanda al Confidi. L'elenco di tali Confidi sarà pubblicato nella pagina web della Camera di Commercio dedicata all'accesso al credito. I contributi destinati ad abbattere il tasso d'interesse e/o gli oneri finanziari delle imprese dovranno essere applicati ai finanziamenti per: - investimenti e programmi di sviluppo e miglioramento aziendale, - sviluppo imprenditoriale, sostegno e incremento occupazionale, - internazionalizzazione e innovazione, - nuove imprese, - patrimonializzazione d'impresa, - ristrutturazione finanza aziendale, esigenze di liquidità aziendale, senza limiti di forma tecnica e di durata del finanziamento. 4.2 INCREMENTO DEL FONDO RISCHI Le risorse destinate all incremento del Fondo Rischi del Confidi devono essere finalizzate alla concessione di garanzie esclusivamente a imprese con sede e/o unità operativa in provincia di Modena e devono essere oggetto di specifica iscrizione nel bilancio del Confidi. La mancata esplicitazione nel bilancio potrà comportare la revoca del fondo assegnato. Il Confidi può utilizzare i fondi assegnati per coprire sofferenze su garanzie emesse nell anno di riferimento. I Confidi tengono una contabilità separata per la gestione del fondo camerale e tale destinazione e gestione dovrà figurare esplicitamente nel bilancio di competenza, pena la revoca del fondo assegnato.

ART. 5 - COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 5.1 Contributi per l abbattimento del tasso di interesse e/o degli oneri finanziari I contributi alle imprese destinati all'abbattimento del tasso di interesse si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell Unione Europea agli aiuti d'importanza minore. Gli aiuti di cui ai citati Reg. UE sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, nei limiti previsti dal regolamento stesso. L importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare nell arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data della concessione dell aiuto ed i due precedenti) i seguenti importi: - 200.000,00, ovvero 100.000,00 per quanto riguarda il settore del trasporto su strada, ai sensi dell art. 2 del regolamento 1407/2013; - 15.000,00 per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi dell art. 3 del regolamento UE 1408/2013 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo. - 30.000,00 per le imprese della pesca ed acquacoltura, ai sensi dell art. 3 del regolamento UE n. 717/2014. Per quanto riguarda gli investimenti nella produzione agricola primaria, i contributi camerali possono essere concessi, a partire dalla data della delibera camerale di adeguamento del presente regolamento, secondo il regolamento Unioncamere nazionale per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole, autorizzato dalla Commissione e in vigore dall 11 maggio 2015. Nell'utilizzo del fondo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui ai Reg. UE nn. 1407 e 1408 del 2013 e al Reg. UE n. 717 del 2014. 5.2 Fondi utilizzati dai Confidi per fornire garanzie per l accesso al credito delle imprese. I Confidi potranno utilizzare i fondi camerali per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto. a) Garanzia senza elementi di aiuto Al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal Confidi grazie al fondo camerale non sia configurabile come Aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del trattato UE, è necessario che il premio corrisponda alle condizioni di mercato. Per determinare il premio di mercato si applicherà il metodo autorizzato dalla Commissione all Italia ai fini del Fondo Centrale di Garanzia, ai sensi della Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008. b) Garanzia con elementi di aiuto In tale ipotesi l'aiuto concesso all'impresa beneficiaria, quantificato applicando il metodo di cui alla lettera a), sarà concesso in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni contenute nei Reg. UE nn. 1407 e 1408 del 2013 e nel Reg. UE n. 717 del 2014. ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO AI FONDI DA PARTE DEI CONFIDI Per l'assegnazione dei fondi di cui al presente regolamento, i Confidi dovranno inoltrare domanda alla Camera di commercio di Modena, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell avviso pubblico sul sito camerale, tramite PEC all'indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. La domanda, predisposta su apposita modulistica resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi, accompagnata dallo Statuto e dall ultimo bilancio approvato e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: che il Confidi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1; il numero dei soci e l'ammontare dello stock di garanzie in essere rilasciate a favore di imprese della provincia al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; le quote delle somme assegnate dalla Camera di Commercio, espresse in termini percentuali, che il Confidi destinerà a fondo rischi e ad abbattimento tassi e/o degli oneri finanziari, nel rispetto di quanto

previsto all art. 4, con l'impegno di iscrizione della quota destinata a fondo rischi in apposita voce di bilancio; l'impegno a rispettare, nell'utilizzo delle somme assegnate ai Confidi, tutto quanto indicato nel presente regolamento e le condizioni previste dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato. Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante saranno considerate irricevibili; è esclusa qualsiasi altra modalità d invio, pena l inammissibilità della domanda. ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEI FONDI AI CONFIDI La Camera di Commercio, ricevute le domande e verificatane la regolarità e completezza, procede con delibera di Giunta ad individuare i Confidi assegnatari dei fondi camerali e ad effettuare la ripartizione tra gli stessi, applicando il criterio fissato all'art. 2. La Giunta procede inoltre all assegnazione puntuale ai Confidi operanti nel settore agricolo e della cooperazione ed eventualmente alla ripartizione laddove ci sia una pluralità di Confidi nello stesso settore. ART. 8 RENDICONTAZIONE DEI FONDI CAMERALI Entro il 30 settembre di ogni anno i Confidi presenteranno un rendiconto sull utilizzo delle risorse assegnate, relativa ai primi 8 mesi dell anno. Più precisamente, i Confidi comunicheranno i seguenti dati: a) per quanto riguarda le somme destinate ad incremento del Fondo Rischi: 1) il volume complessivo delle garanzie rilasciate nel periodo di riferimento a valere sul fondo rischi camerale e dei finanziamenti erogati, in termini di numero ed importo; 2) il dato di cui al punto precedente classificato in base a: - finalità d intervento, riferito esclusivamente alla distinzione tra finanziamenti per ristrutturazione finanza aziendale e liquidità e finanziamenti di altro tipo; - tipologia di garanzia (a 1 richiesta o sussidiaria) e percentuale di garanzia concessa; 3) il monte fideiussioni mutualistiche rilasciate dai soci a favore del Confidi, cioè l importo delle fideiussioni depositate presso il Confidi a favore delle operazioni convenzionate con le banche, laddove previsto; 4) l elenco delle imprese insolventi per le quali si è utilizzato il Fondo rischi, che determinerà un decremento della voce iscritta a bilancio; b) per quanto riguarda le somme destinate ad abbattimento tassi e/o oneri finanziari: 1) il volume complessivo dei finanziamenti intermediati a cui viene assegnato il contributo camerale, in termini di numero ed importo, per finalità d intervento; 2) il volume complessivo dei contributi camerali assegnati in abbattimento tassi e/o oneri finanziari. Entro il 15 febbraio dell anno successivo a quello di competenza, i Confidi presenteranno alla Camera di Commercio, un rendiconto finale dell'attività svolta, da cui dovrà risultare: 1. ripartizione percentuale definitiva delle somme assegnate dalla Camera di Commercio, tra abbattimento tassi e/o oneri finanziari ed incremento fondo rischi, nel rispetto della percentuale massima stabilita per il fondo rischi; 2. per le somme destinate ad incremento del Fondo rischi: le informazioni richieste al punto a) del presente articolo relative all intero periodo; 3. per le somme destinate ad abbattimento tassi e/o oneri finanziari: - le informazioni aggregate richieste al punto b) del presente articolo relative all intero periodo; - il dettaglio dell'operatività agevolata nell anno di riferimento, in termini di: denominazione delle imprese beneficiarie, tipologia e ammontare dei finanziamenti agevolati, tasso di interesse e relativa misura (in percentuale e in valore assoluto) dell'abbattimento applicato e/o importo degli oneri finanziari e relativa descrizione, misura del concorso del Confidi nel rischio dell'operazione; 4. dichiarazione che nell'impiego dei contributi camerali il Confidi abbia osservato le disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato.

Le relazioni di cui sopra dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del Confidi ed inviate tramite PEC all'indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it alle scadenze fissate, pena l incandidabilità all intervento dell anno successivo. In ogni caso i fascicoli delle imprese destinatarie dei finanziamenti erogati con il contributo camerale sono conservati presso i Confidi. ART. 9 - CONTROLLI Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio effettua adeguati controlli a campione per verificare il rispetto da parte dei Confidi delle condizioni previste per l'utilizzo del contributo camerale, prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione o informazione ad essi inerente. La Camera di Commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del fondo già erogato qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento. In caso di revoca, le eventuali somme erogate dalla Camera dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio camerale n. 30 del 27/11/2009. A parziale rettifica di quanto stabilito nel Regolamento per la disciplina dell attività di controllo sulla destinazione delle somme concesse ai Confidi per favorire l accesso al credito delle imprese modenesi, approvato con delibera del Consiglio camerale n. del 7/12/2010, le relazioni di monitoraggio quadrimestrali sono sostituite dalle due relazioni previste per la rendicontazione dei contributi di cui all art. 8 del presente regolamento. ART. 10 TRATTAMENTO DATI Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati raccolti dalla Camera di Commercio sia attraverso la presentazione delle domande da parte dei Confidi che in sede di controlli verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Regolamento. Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. I dati sono conservati presso la sede camerale ed è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Modena.