Una recentissima pronuncia

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STUDIO ASSOCIATO E TUTELA PRIVILEGIATA DEL CREDITO Una recentissima pronuncia del foro di Milano offre l occasione per tornare a riflettere sulla delicata questione relativa alla riconoscibilità o meno del privilegio ex art. 2751- bis, n. 2), c.c. in favore del credito derivante da prestazioni professionali rese nel contesto di uno studio associato. A tal fine, giova preliminarmente premettere che l analisi delle varie problematiche insite nel di Federico Ciaccafava Avvocato tema in esame verrà condotto in prevalenza alla luce delle decisioni più recenti, anche se la questione non risulta certamente nuova nel panorama giurisprudenziale italiano (1). Sempre in via preliminare, è poi opportuno precisare che il presente contributo coglie ed intercetta solo un determinato segmento dell esercizio collettivo della professione intellettuale: lo studio associato o, se si vuole, l associazione professionale (2). Ne deriva che il tema, pur presentando analogie ed interessanti punti di contatto con altre pur legittime forme associative professionali, riguarda propriamente il fenomeno degli studi professionali associati (3). La questione. L art. 2751-bis, n. 2), c.c. accorda privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (4). Ci (1) Un indicazione esaustiva delle pronunce più significative fino agli anni duemila è presente nella breve nota redatta da DI LAURO, Ammissibilità del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. nel caso di attività prestata da un associazione professionale, in Diritto Fallimentare, 2002, 2, pag. 1026, a corredo di una pronuncia del foro partenopeo. La decisione sarà esaminata in seguito. (2) Per quanto il fenomeno sia vasto e complesso, giova in questa sede puntualizzare che l associazione professionale è costituita da più persone che si uniscono per esercitare sia arti o professioni per le quali è richiesta l iscrizioni in albi o elenchi (professioni c.d. protette), sia attività per le quali non è richiesta alcuna specifica abilitazione o autorizzazione. Si ricorda a tal fine che con l. 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), le persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associano per l esercizio della professione debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati (art. 1). L articolo 2 oggi abrogato dall art. 24, l. 7 agosto 1997, n. 266 vietava a sua volta ogni forma di esercizio associato delle professioni intellettuali diversa dalla precedente. Secondo la più recente dottrina, nel contratto di associazione atipica di cui alla richiamata legge n. 1815/1939 i vincoli che vengono a crearsi fra gli associati hanno efficacia meramente interna e non portano alla creazione di un vincolo sociale e di un organizzazione comune alla quale possano essere imputati l attività svolta dai singoli professionisti e i diritti e gli obblighi relativi. I vincoli creati dall associazione professionale non influiscono sul contratto d opera intellettuale e non si ha quindi esercizio impersonale dell attività professionale. In particolare: il contratto d opera viene stipulato dal singolo professionista con il cliente a non dall associazione, anche se la fatturazione è fatta da quest ultima ed i proventi relativi sono incassati dalla stessa; inoltre gli obblighi e la responsabilità nei confronti dei clienti per le operazioni compiute rimangono individualmente attribuiti al professionista che ha assunto l incarico (è ovvio che eventuali diverse pattuizioni tra gli associati hanno valore interno all associazione); il singolo professionista, infine, rimane libero di stabilire le modalità di esecuzione della sua prestazione. In tal senso si esprime FACCHINETTI, Studi professionali associati e società professionali, Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 73, opera alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti. (3) Si allude in particolare al regime della società tra avvocati introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, con cui, in attuazione di una direttiva comunitaria, si è inteso facilitare il libero esercizio della professione di avvocato nell ambito dell Unione europea. Si pensi, ancora, ad altri fenomeni associativi, quali le società di mezzi e servizi (costituzione di società da parte di professionisti il cui scopo sia l organizzazione comune dei mezzi materiali strumentali all esercizio della professione); alle società di progettazione industriale o società di engineering, alle stesse società di revisione, etc. Nel quadro del mutato assetto costituzionale dello Stato, si ricorda che recentemente è stato emanato il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (G.U. n. 32 dell 8 febbraio 2006) recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell art. 1, l. 5 giugno 2003, n. 131. (4) Ai sensi dell art. 2751-bis c.c. (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane) hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata 2

IL TEMA DEL MESE si chiede: tale privilegio compete anche per i crediti derivanti da attività professionale esercitata nell ambito di uno studio associato? Prima di scendere nel concreto esame delle diverse problematiche sollevate dall interrogativo, occorre precisare che la questione pur prospettabile in diversi contesti si è posta all attenzione dei giudici prevalentemente nell ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare instaurato dai professionisti associati i quali in quella sede rivendicavano la ricollocazione al rango privilegiato di un credito altrimenti ammesso al passivo in via chirografaria. Studio associato. La legittimazione ad agire. Una corretta impostazione del tema non può prescindere dallo scrutinio di una questione che si pone nel contesto esaminato in via strettamente pregiudiziale: si tratta della legittimazione sostanziale del- l associazione professionale. Questione, a ben vedere, di notevole rilevanza pratica in quanto, attenendo la medesima ai profili costitutivi del diritto di azione (c.d. legitimatio ad causam) investe direttamente la stessa concreta possibilità di realizzare la pretesa creditoria, in tal modo necessariamente anticipando (e spesso anche vanificando) l esame della successiva questione di merito concernente la natura privilegiata o meno del credito oggetto di accertamento giudiziale. Sotto tale profilo, pur rappresentando la problematica «un ineludibile questione preliminare alla decisione sull ammissione del credito», non si può non rimarcare come la stessa sia stata spesso trascurata dai giudici i quali in più di un occasione hanno omesso di affrontarla (5). La problematica, sia per l importanza che per la complessità dei temi che involge, esigerebbe spazi di analisi e riflessione preclusi in questa sede. Ci limitiamo pertanto a registrare il fenomeno il quale, a detta di chi scrive, resta comunque decisamente centrale per un corretto approccio all intero tema di indagine. Chiarito ciò, è necessario rimarcare come la giurisprudenza anche di recente non abbia mancato di negare, in capo all associazione professionale, la necessaria legittimazione ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo vantato dal professionista o dai professionisti riuniti nella stessa (6). Infatti, si è affermato che lo studio professionale, costituito per praticare l esercizio congiunto di una professione protetta al fine di ripartire tra gli associati le spese ed i compensi, come non può sostituirsi ai professionisti nel momento dell esercizio dell attività professionale, così non può frapporsi agli stessi in sede di riscossione del compenso dovuto per corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall art. 2765; 5) i crediti dell impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla l. 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. A tal fine, si ricorda che la Corte Costituzionale (sentenza 29 gennaio 1998, n. 1) ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma, per contrasto con l art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce il privilegio ai crediti dei prestatori d opera (intellettuale) e non anche a quelli, di uguale natura, dei prestatori d opera non intellettuale. (5) L inciso è opera di BLATTI, Riscossione dei crediti professionali e legittimazione dello studio associato, in Il Fallimento, 2005, 6, pag. 673 (nota a Tribunale di Padova, sentenza 13 maggio 2004). Significativa appare in proposito la pronuncia con cui il Tribunale di Napoli, adito in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, proprio in riferimento al problema della legittimazione dello studio associato ricorrente per la riscossione dei crediti dei professionisti che ne fanno parte, si limita a registrare, nonostante il richiamo ad una serie di pronunce di segno contrario, la mancata presa di posizione da parte del giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo (sul punto, vedi Tribunale di Napoli, sentenza 10 luglio 2002, in Diritto e Pratica delle Società, 2003, 20, pag. 80, con nota di MANTELLI/JAZZETTI). (6) Sul punto, vedi in particolare, Tribunale di Padova, cit. (la decisione è stata anche pubblicata in Le Società, 2004, 11, pag. 1393 ed annotata da CUPIDO). Tribunale di Torino, sentenza 23 gennaio 2004, in Giurisprudenza Italiana, 2004, pag. 1900; Cass., Sez. II, sentenza 9 settembre 2003, n. 13142, in Lex 24, Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 26 giugno 2002, in Diritto e Lavoro nelle Marche, 2003, pag. 489; Cass., Sez. I, sentenza 23 maggio 1997, n. 4628, in Lex 24. Contra, nel senso che la legittimazione compete allo studio associato, tra le più recenti, vedi, Tribunale di Napoli, sentenza 28 settembre 2001, in Dir. Fall., 2, pag. 320, con nota di RAGUSA MAGGIORE, Il credito del professionista associato nel fallimento dell assistito. n 4 APRILE 2006 3

le prestazioni professionali rese. Limite insormontabile, il principio della personalità della prestazione professionale che ispira e permea l intera disciplina delle professioni intellettuali (cfr., artt. 2229 ss. c.c.) (7). Del resto, lo stesso giudice di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui se è ben vero che i professionisti possono liberamente associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell attività, altrettanto vero è che ciò non vale a trasferire all associazione professionale la titolarità del rapporto di prestazione d opera, non producendosi, quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti del cliente (8). Ed anche laddove la Suprema Corte ha riconosciuto ed esaltato il ruolo dello studio professionale associato inquadrandolo in quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di stare in giudizio in quanto tali, non ha poi nascosto di nutrire dubbi proprio in ordine alla legittimazione sostanziale dello studio associato «a far valere un credito che (in quanto derivante da attività professionale) appare riferibile piuttosto al singolo professionista STUDIO ASSOCIATO. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE Tribunale di Padova, sentenza 13 maggio 2004: L associazione professionale non è legittimata a riscuotere il compenso maturato per la prestazione resa dal professionista che ne fa parte. (Il Fallimento, 2005, 6, pag. 673) Lo studio (o associazione) professionale non è legittimato a riscuotere il credito per il compenso maturato per la prestazione resa dal professionista che ne fa parte (come invece lo è, per espressa disposizione di legge, la società tra avvocati). (Le Società, 2004, 11) Tribunale di Torino, sentenza 23 gennaio 2004: Un associazione costituita per l esercizio della professione tra persone munite dei necessari titoli di abilitazione non è legittimata ad agire per il pagamento del compenso promesso ad una di esse per l esecuzione dell incarico personalmente assunto. (Giurisprudenza Italiana, 2004, pag. 1900) Cass., Sez. II, sentenza 9 settembre 2003, n. 13142: I professionisti possono associarsi per dividere le spese dello studio e gestire i proventi dell attività; ciò non di meno, l associazione professionale non diventa titolare del rapporto di prestazione d opera, che intercorre con il professionista il quale non perde la legittimazione ad agire nei confronti del cliente. (Lex 24) Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, sentenza 26 giugno 2002: L attività professionale intellettuale, ancorché svolta assieme da più soggetti, è caratterizzata dall intuitus personae e dalla responsabilità individuale del professionista. I professionisti possono associarsi per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, ma ciò non vale a trasferire all associazione professionale la titolarità del rapporto di prestazione d opera e non produce, quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti del cliente. (Diritto e Lavoro nelle Marche, 2003, pag. 489) Cass., Sez. I, sentenza 23 maggio 1997, n. 4628: Quantunque privo di personalità giuridica, lo studio professionale associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. (Lex 24) (7) Il principio della personalità della prestazione determina l assunzione di responsabilità diretta del professionista nei riguardi del cliente. In particolare, l art. 2232 c.c. impone al prestatore d opera di eseguire personalmente l incarico assunto e, pur consentendogli di avvalersi di sostituti ed ausiliari, precisa che quest ultimi devono pur sempre operare sotto la sua direzione e responsabilità. Da ciò si è evinto, complice, come già anticipato, una tesi che nega alle stesse associazioni professionali una diretta rilevanza esterna, che lo stesso credito maturato dall esercizio della professione sia propriamente riferibile al singolo professionista associato ed in quanto tale del tutto assimilabile al credito professionale sorto a seguito dello svolgimento di un attività libera da vincoli di carattere associativo. Sul punto, vedi BLATTI, op. cit., pag. 674. Quasi ad irrobustire la tesi propugnata, Tribunale di Padova, cit. opportunamente rileva come un eccezione a tale principio altrimenti regola sia stata espressamente introdotta dal legislatore proprio nel regime della c.d. società tra avvocati, laddove l art. 25 del già richiamato Decreto Legislativo n. 96 del 2001, opportunamente prevede che i «compensi derivanti dall attività professionale dei soci costituiscono crediti della società». Sotto tale aspetto, giova tuttavia rimarcare come a ben cinque anni dall adozione del decreto le società tra avvocati esistenti alla data del 31 ottobre 2005 siano appena 67. In argomento, si rinvia all interessante articolo di MA- GLIONE, La società tra avvocati non ha appeal, in Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2006, pag. 41. (8) In tal senso, vedi Cass., Sez. II, sentenza 9 settembre 2003, n. 13142, cit. Negli stessi termini, si esprimono anche, Cass., Sez. II, sentenza 21 marzo 1989, n. 1405 e Cass., Sez. II, sentenza 7 gennaio 1993, n. 79. 4

IL TEMA DEL MESE associato» (9). Esiziali, in punto di stretto diritto, le conseguenze indotte dalla trasposizione in sede giudiziale dei principi enunciati. A fronte del comune difetto di legittimazione sostanziale in capo al soggetto ricorrente, come rilevato, si sono registrate nei repertori decisioni che, innanzi al giudice del merito come a quello di legittimità, nella sede della cognizione ordinaria come quella monitoria o fallimentare hanno ribadito o confermato il principio secondo cui lo studio associato non è legittimato a far valere una pretesa creditoria nascente da prestazioni effettuate da professionisti riuniti in un associazione (10). Studio associato. Venendo ora ad esaminare la questione di merito al centro della nostra indagine, rileviamo come la stessa riguardi propriamente la possibilità di riconoscere, in relazione all art. 2751-bis, n. 2), c.c., natura privilegiata ai crediti derivanti da attività professionale esercitata nel contesto di uno studio associato. La giurisprudenza di merito che si è occupata di affrontare direttamente la questione propende per la soluzione negativa (11). Nel quadro delle decisioni che seguono tale orientamento, assume particolare rilevanza una recentissima sentenza del foro milanese la quale per la ricchezza dell impianto motivazionale si presta forse meglio di altri precedenti di pressoché identico spessore contenutistico a riassumere e definire le ragioni che conducono ad una affermazione in termini di mancato riconoscimento del privilegio (12). La decisione muove da un esame della struttura della norma codicistica che segnata da una relazione di diretta proporzionalità e riferibilità immediata del rapporto con il soggetto prestatore dell attività lavorativa finisce per esprimere anche sulla scorta di una armonica e graduale articolazione delle singole ipotesi considerate meritevoli di protezione il favore del legislatore verso il riconoscimento di una tutela più intensa per i crediti di natura strettamente retributiva in luogo di quelli di carattere lucrativo. Ravvisando quindi nella disposizione in esame una sottesa esi- genza di tutela del credito del prestatore d opera (intellettuale o manuale) in relazione alla «fisionomia soggettiva individuale del creditore», la pronuncia scorge nell attività professionale esercitata nell ambito di uno studio associato una decisiva e sostanziale modifica proprio del contesto economico ed organizzativo entro cui l attività di ciascun professionista viene resa, «non dissimilmente da come la costituzione di un impresa artigiana differenzia la posizione del titolare dell impresa stessa rispetto a quella di un prestatore d opera non imprenditore, pur nel caso in cui sia identico il servizio prestato o il manufatto prodotto». In altri termini, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del privilegio è proprio l aspetto strutturale organizzativo del soggetto, non solo quello qualitativo-quantitativo che definisce la prestazione resa. L associazione professionale assurge allora ad organismo collettivo che, «consentendo una migliore efficienza ed una più estesa ed articolata possibilità di sviluppo dei rapporti con i (9) In tal senso, vedi Cass., Sez. I, sentenza 23 maggio 1997, n. 4628, la quale ha omesso di affrontare e risolvere la questione in difetto di eccezione di parte ed in presenza di pronunce di primo e secondo grado che, non impugnate sul punto, avevano implicitamente riconosciuto l esistenza della legittimazione. Come osservato, la pronuncia per la cui massima sia rinvia all apposito spazio riservato alle decisioni delimita la sfera dei diritti e delle situazioni giuridiche imputabili agli studi professionali, escludendo che quest ultimi possano fare le veci del singolo professionista nei rapporti con la clientela. Ciò rende palese la difficoltà di riconoscere allo studio la titolarità del credito derivante dalla prestazione professionale di un suo associato. L intera riflessione è ancora opera di BLATTI, op. cit., pag. 675. (10) Esemplare in tal senso la motivazione resa del giudice veneto (Tribunale di Padova, cit.) il quale, nel rigettare una domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare a causa del difetto di legittimazione attiva del ricorrente studio associato, ha precisato che domanda non «può essere neppure esaminata nel merito, per carenza di un requisito sostanziale (titolarità del credito) che si traduce nel difetto di un requisito processuale». Sul punto, oltre alle pronunce richiamate alla nota 6, vedi anche Tribunale di Como, sentenza 15 febbraio 2000, in Il Fallimento, 2001, 1, pag. 105. Tribunale di Milano, sentenza 25 settembre 2000, n. 10396, Guida al Diritto, 2001, 3, pag. 72. (11) La questione è dato indiscutibile ha avuto e continua ad aver risalto almeno sulle riviste specializzate in forma quasi esclusiva nella giurisprudenza del foro milanese. Oltre alla recentissima Tribunale di Milano, Sez. II, sentenza 26 gennaio 2006, n. 958 (inedita), vedi in ordine cronologico: Tribunale di Milano, Sez. II, sentenza 27 maggio 2005, n. 6193, in Il Merito, 2005, 11, pag. 54; Tribunale di Milano, sentenza 2 marzo 2005, in Il Fallimento, 2005, 12, pag. 1439; Tribunale di Milano, sentenza 7 febbraio 2005, in Il Fallimento, 2005, 11, pag. 1323; Tribunale di Milano, sentenza 2 novembre 2004, in Il Fallimento, 2005, 3, pag. 346; Tribunale di Milano, Sez. II, sentenza 9 luglio 2004, n. 8587, in Il Merito, 2005, 3, pag. 39; Tribunale di Milano, sentenza 10 ottobre 2003, in Gius, 2004, 5, pag. 726; Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 18 aprile 2003, in Diritto e Lavoro nelle Marche, 2004, pag. 101. Al contrario, mostrano aperture in favore di un possibile riconoscimento del privilegio in esame: Tribunale di Napoli, già cit. (anche in Diritto Fallimentare, 2002, 2, pag. 1026, con nota di DI LAURO) e Tribunale di Milano, sentenza 24 aprile 2003, in Il Fallimento, 2003, 8, pag. 901, disponibile solo in forma di massima. (12) Si tratta di Tribunale di Milano, Sez. II, sentenza 26 gennaio 2006, n. 958, citata alla nota precedente. n 4 APRILE 2006 5

(società di persone o di capitali). Qui viene applicato il principio proprio anche della giurisprudenza del Supremo Collegio secondo il quale il privilegio generale sui mobili del dene del singolo associato dal rischio lavorativo sia la resa economica dell attività»: ne consegue anche qui che, esprimendo il fenomeno associativo tra professionisti una entità soggettiva sostanzialmente diversa da quella evocata dal legislatore, non può ad essa estendersi ed accordarsi la tutela prevista dalla norma (14). Sotto un diverso angolo visuale, è opportuno anche ricordare quelle decisioni che, a ben vedere, investono forme di esercizio professionale collettivo di tipo diverso dalla realtà associativa oggetto di esame Nell associazione professionale va individuato un vero e proprio organismo collettivo in grado di migliorare l efficienza complessiva dello studio clienti, è in grado di incrementare sia la protezione del singolo associato dal rischio lavorativo sia la redditività economica dell attività». Secondo tale prospettiva, la figura finisce per incarnare un entità soggettiva non agevolmente assimilabile a quella che il legislatore ha inteso tutelare mediante l introduzione della previsione normativa in esame. Ne deriva che, non permettendo il sistema interpretazioni analogiche delle aree di privilegio, non sia possibile «equiparare al credito del professionista non associato quello dell associazione o dei professionisti associati, senza determinare un inammissibile parificazione di tutela a favore di situazioni soggettive disuguali» (13). L aspetto strutturale-organizzativo (soggettivo), rispetto a quello qualitativo-quantitativo (oggettivo) della professione, decisivo ai fini del riconoscimento del privilegio, è ribadito anche in quella decisione che nell associazione professionale individua un vero e proprio organismo collettivo «in grado di ripartire i costi generali di studio, di migliorare l efficienza complessiva e, in definitiva, di incrementare sia la proteziobitore, previsto dall art. 2751-bis, n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d opera per il lavoro personale svolto in forma autonoma: non possono pertanto invocare la tutela accordata dalla norma tutti quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale (15). Si segnalano infine per un apertura nei confronti di un possibile riconoscimento della natura privilegiata del credito due sole pronunce. La prima, del foro milanese, fissa una serie di condizioni ricorrendo le quali è possibile riconoscere il privilegio: mandato affidato personalmente; credito riferibile al professionista che ha svolto l incarico anche se richiesto dallo studio associato; associazione professionale non costituita in forma di società commerciale (16). La seconda, del foro di Napoli, ha sinteticamente riconosciuto il privilegio quando il credito de quo maturi all interno di uno studio associato che presenti un ristretto numero di professionisti associati e si connoti per l assenza di ingenti capitali a servizio dello svolgimento dell incarico ricevuto (17). (13) Così, Tribunale di Milano, Sez. II, sentenza 26 gennaio 2006, n. 958, cit. In altra decisione (Tribunale di Milano, Sez. II, sentenza 27 maggio 2005, n. 6193, cit.), ribadito il principio secondo cui la tutela dei crediti in esame è legata alla fisionomia soggettiva individuale del creditore, è la connotazione organizzativa di carattere aziendalistico assunta dallo studio associato radicalmente diversa sul piano ontologico dalla prestazione professionale di carattere personale cui il legislatore ricollega protezione ad ostacolare il riconoscimento al rango privilegiato del credito ivi insorto. (14) Così, Tribunale di Milano, Sez. II, sentenza 9 luglio 2004, n. 8587, cit. (15) Ad onor del vero, il principio esposto è stato applicato anche ad una fattispecie in cui era stato negato il rango privilegiato proprio al credito per prestazioni professionali vantato da uno studio associato di commercialisti (v., Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 18 aprile 2003, in Diritto e Lavoro nelle Marche, 2004, pag. 10). Il principio, tuttavia, si presta, come detto, ad essere applicato a forme riconducibili a realtà di tipo societario: in tal senso è stata confermata in sede di legittimità la sentenza con cui il giudice del merito aveva negato la natura privilegiata di un credito maturato a titolo di prestazioni professionali rese da due soci (professionisti) i quali esercitavano la loro attività lavorativa nella forma della società semplice (cfr., Cass., Sez. I, sentenza 18 aprile 2000, n. 5002). Ancora, è stata ammessa la revocabilità di un credito del quale la convenuta una società di ingegneria costituita in forma di s.r.l. aveva eccepito il carattere privilegiato in ragione dell attività professionale «protetta». (16) In tal senso, Tribunale di Milano, sentenza 26 febbraio 2003, in Il Fallimento, 2003, 8, pag. 901. La circostanza che la sentenza sia disponibile solo in forma di massima non consente in questa sede più accurate valutazioni della decisione. (17) Vedi, Tribunale di Napoli, sentenza 10 luglio 2002, cit. In altri termini, secondo il giudice partenopeo, di fronte al fiorire di altre pur legittime forme di esercizio collettivo delle professioni intellettuali (per tutte, società tra avvocati), lo studio associato, soprattutto se di modeste dimensioni, è struttura ancora idonea a conservare quel rapporto fiduciario tra cliente e singolo professionista, quel carattere personale che lega i soggetti del contratto, che costituisce anche la ragione prima del riconoscimento del privilegio in esame. 6

IL TEMA DEL MESE STUDIO ASSOCIATO. NATURA PRIVILEGIATA DEL CREDITO - Responsabilità patrimoniale - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Fondamento - Attività professionale resa nel contesto di uno studio associato - Spettanza del privilegio - Esclusione. (Cc, articolo 2751-bis, numero 2) L art. 2751-bis, n. 2) c.c. nell accordare il privilegio generale sui beni mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera intellettuale, soddisfa l esigenza di tutelare il credito del prestatore d opera (intellettuale e manuale) in relazione alla fisionomia soggettiva individuale del creditore. Ne consegue che non possono essere ammessi al rango privilegiato i crediti derivanti da attività professionale svolta nel contesto di uno studio associato. (F.Cia.) Tribunale di Milano, Sezione II, sentenza 26 gennaio 2006, n. 958 - Prelazione - Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Fondamento - Attività professionale resa nel contesto di uno studio associato - Spettanza del privilegio - Esclusione. (Cc, articolo 2751-bis, numero 2) Il privilegio generale sui beni mobili che l art. 2751-bis, n. 2, del c.c. accorda ai crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera intellettuale trova la sua ragione nell esigenza di tutelare tali crediti in relazione alla fisionomia soggettiva individuale del creditore. Ne consegue che la tutela in via privilegiata non può essere riconosciuta ai crediti derivanti da attività professionale svolta nel contesto di uno studio associato. (Il Merito, 2005, 11, pag. 54) Tribunale di Milano, Sezione II, sentenza 27 maggio 2005, n. 6193 - Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Associazione professionale - Spettanza del privilegio - Esclusione. (Cc, articolo 2751-bis; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 52 e 93) Il fenomeno associativo tra professionisti esprime un entità soggettiva sostanzialmente diversa da quella richiamata dal legislatore nel n. 2) dell art. 2751-bis c.c. Ne consegue che la tutela in via privilegiata del credito accordata al professionista o al prestatore d opera intellettuale da tale disposizione non può essere riconosciuta in presenza di crediti vantati da un associazione professionale. (Il Merito, 2005, 3, pag. 39) Tribunale di Milano, Sezione II, sentenza 9 luglio 2004, n. 8587 Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esercizio della prestazione professionale o d opera in forma societaria - Spettanza del privilegio - Esclusione - Ragioni. (Cc, articolo 2751-bis, numero 2) Il privilegio generale sui beni mobili accordato dall art. 2751-bis, n. 2, c.c. ai compensi derivanti da prestazioni intellettuali e d opera, intende riferirsi ai soli creditori che siano persone fisiche, con esclusione dei casi in cui l attività sia svolta da società (di persone o di capitali). Tale interpretazione è l unica compatibile con la ratio dell intero articolo citato, che è quella di offrire tutela ai crediti derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro. La volontà di tutela del legislatore, infatti, si indirizza, come è reso evidente dal dato letterale, ai compensi dovuti al professionista che operi singolarmente, al fine di garantire l aspetto retributivo dell attività professionale. Al contrario, esula, del tutto dall area della tutela un corrispettivo che includa una componente di remunerazione di capitale, come intrinsecamente accade quando l attività è svolta in forma societaria. (Il Merito, 2005, 1, pag. 52) Tribunale di Milano, Sezione II, sentenza 7 aprile 2004, n. 4631 Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 18 aprile 2003: Il credito per prestazioni professionali fatto valere da uno studio di professionisti associati non è assistito dal privilegio di cui all art. 2751-bis, n. 2, c.c., poiché di detto privilegio non possono beneficiare quei compensi che, sia pure in misura minima, contengono remunerazione di capitale. (Diritto e Lavoro nelle Marche, 2004, pag. 101) Tribunale di Napoli, Sezione VII, sentenza 10 luglio 2002: Sussiste il carattere privilegiato del credito derivante da prestazioni di lavoro intellettuale quando le attività siano fornite nell ambito dello svolgimento in forma associata, giacché quest ultima è caratterizzata da un rapporto fiduciario tra il cliente e il singolo professionista nonché da un ristretto numero di professionisti. (Diritto e Pratica delle Società, 2003, 20, pag. 80) Deve essere riconosciuto il privilegio, ex art. 2751-bis, n. 2 c.c., al credito vantato da un associazione professionale per prestazioni d opera intellettuale. (Diritto Fallimentare, 2002, II, pag. 1026) Tribunale di Milano, sentenza 26 febbraio 2003: Il credito per le prestazioni d opera eseguite da un professionista, facente parte di un associazione professionale, è assistito dal privilegio di cui all art. 2751-bis n. 2 codice civile, qualora il mandato gli sia stato affidato personalmente, il credito faccia capo a colui che ha svolto l attività, anche se richiesto dallo studio associato, e l associazione professionale non sia costituita in forma di società commerciale. (Il Fallimento, 2003, 8, pag. 901) Cass., Sez. I, sentenza 18 aprile 2000, n. 5002: Il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall art. 2751-bis, n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa nella forma della società semplice. (Lex 24) n 4 APRILE 2006 7

Conclusioni. In chiave conclusiva ci limitiamo a due brevi considerazioni che, pur non intaccando la validità della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza di merito, offrono spunti di riflessione anche ai fini di una possibile revisione dell orientamento fin ora accolto. In primo luogo, pur non disconoscendo la bontà delle argomentazioni addotte dalla giurisprudenza del foro di Milano, due dati non possono essere trascurati. Il primo investe proprio il soggetto o per dirla con le parole dei giudici l «entità», l «organismo» associazione professionale. Sotto questo profilo, è innegabile nelle pieghe delle decisioni lombarde l emersione di una vera e propria rilevanza esterna del soggetto il quale, finendo nella valutazione giudiziaria con il sovrapporsi e sostituirsi al singolo professionista, distorce la prospettiva di un rapporto, di una prestazione e di un credito pur sempre riferibili all attività lavorativa del prestatore, in tal modo ridimensionando per non dire vanificando la stessa portata del principio fondamentale della personalità della prestazione intellettuale. Indubbia è poi la creazione di un area di ingiusta disparità di trattamento tra soggetti identici: il professionista non associato che esercita e presta le sue energie lavorative individualmente ed il professionista associato il quale esercita e presta le sue energie lavorative all interno dell associazione. Una disparità ed una discriminazione che si amplificano rendendosi sempre più palesi quanto più ridotte risultano le dimensioni della struttura assunta a parametro di riferimento: un piccolo studio con due soli associati, non è logicamente prima che giuridicamente equiparabile ad un grande studio, con decine e decine di associati, ed organizzato sul modello imprenditoriale. In secondo luogo, sussista o meno una legittimazione sostanziale dello studio associato ad azionare il credito derivante da un attività professionale legittimazione data per scontata da alcune pronunce ma, come detto, tutt altro che pacifica ciò che davvero rileva in ultima istanza è pur sempre la giustificazione sociale ed economica sottesa al riconoscimento del privilegio. Il credito che il legislatore considera meritevole di protezione è il credito derivante da una «retribuzione» la quale per sua natura è comunque riconducibile ad un attività lavorativa (18). Trattasi quindi di credito che, scaturendo pur sempre da un lavoro personalmente svolto dal professionista è iniquo degradi al rango chirografario per il sol fatto di maturare all interno di una struttura associata del resto solo potenzialmente idonea ad incrementare «sia la protezione del singolo associato dal rischio lavorativo sia la redditività economica dell attività» (19). Pur nella loro diversità, i crediti di cui all art. 2751-bis c.c. sono infatti accomunati da una matrice comune: sono tutti crediti connessi in qualche misura con l attività lavorativa dei soggetti creditori. Negare la natura privilegiata al credito (del professionista) a titolo di prestazioni rese nell ambito di uno studio associato suscita dunque qualche perplessità. Le stesse, forse, che ciascuno non potrebbe non provare di fronte ad un legislatore che, nel riformare disciplina e grado dei privilegi, finisse per discriminare la posizione dei lavoratori subordinati a seconda che il loro credito retributivo maturi da una prestazione resa in una piccola, media o grande impresa. (18) Secondo C. cost., sentenza 7 gennaio 2000, n. 1, l intera ratio dell art. 2751-bis c.c. è quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore. (19) Come già anticipato la frase è formulata sia in Tribunale di Milano, 26 gennaio 2006, che in Tribunale di Milano 9 luglio 2004, cit. I Volumi della COLLANA Il nuovo processo civile Il nuovo processo ordinario e sommario di cognizione Il nuovo processo di esecuzione www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com Il nuovo processo arbitrale Il nuovo processo innanzi alla Corte di Cassazione La delega nella vendita forzata www.shopping24.it Coordinamento scientifico della collana a cura di Prof. Avv. Claudio Cecchella 8