E, solo nell ultimo decennio del secolo diciannovesimo, infatti, che ha inizio il percorso verso un riconoscimento del minore quale soggetto.



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Il minore come persona,le 3 p, il best interest minorile, educazione in forma dialettica e teoria del grande minore Corso per tutori legali Catanzaro 23.10.2014 MARILINA INTRIERI 1. a.il minore come persona Il complesso processo delle trasformazioni, che ha delineato l attuale concezione dei diritti discendenti dalla potestà genitoriale, risulta essere inversamente proporzionale al corrispondente riconoscimento dei diritti del minore. La persona del minore, dapprima strumento di realizzazione degli interessi del pater ha assistito passivamente al processo di lenta, ma continua emersione dei propri diritti E, solo nell ultimo decennio del secolo diciannovesimo, infatti, che ha inizio il percorso verso un riconoscimento del minore quale soggetto. Nell era della industrializzazione, sono riconosciuti i primi diritti in ambito giuslavorista al fine di 1 / 7

avversare il diffuso fenomeno dello sfruttamento minorile, ma è solo con la dichiarazione di Ginevra che egli viene riconosciuto quale soggetto di diritto. Il minore, come soggetto in fieri, ha ricevuto diverse forme di tutela dagli ordinamenti che si sono succeduti nell età moderna, i quali sempre più hanno ritenuto meritevoli di tutela gli interessi di protezione minorile, riconoscendo una serie di diritti inviolabili. La Raccomandazione n. 1065 dell Assemblea Parlamentare del Consiglio d Europa del 1987, infatti, ha ribadito che i principi consacrati nella Dichiarazione universale dei diritti dell uomo riguardano tutti gli esseri umani e dunque anche i minori. E questo il momento di più intensa produzione legislativa, a livello internazionale; essa ha consentito ai minori di veder riconosciuti e ribaditi i propri diritti fondamentali e di acquisire una serie di diritti sino ad allora inimmaginabili: i cc.dd. diritti della terza generazione. La Convenzione internazionale sui diritti dell infanzia, di qualche anno successiva -come notorafforza i diritti umani già riconosciuti ai minori e, dunque, i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni individuo, ma essendo indirizzata specificatamente a soggetti che, stante la loro minore età, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni, conferisce loro una tutela suppletiva attraverso la quale sono riconosciuti una serie di diritti. Si tratta dei diritti dell infanzia, definiti dall U.N.I.C.E.F. standard minimi, frutto della compartecipazione delle diverse scienze all analisi della trasformazione del minore in uomo adulto, quali il diritto al gioco, il diritto ad essere amato, alla privacy, alla dignità e alla libertà d espressione. Accanto ai diritti, di rango costituzionale, all educazione e all istruzione ed alla realizzazione 2 / 7

della propria persona, vi sono alcuni diritti cc.dd. della terza generazione; si tratta dei diritti all ascolto, alla dignità e libertà d espressione del minore. Il riconoscimento del minore quale titolare di diritti soggettivi è ulteriormente ribadito dall art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea (2007/C 303/01), che riconosce ai minori il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, a tal riguardo la C omunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) 60, chiarisce nel preambolo, ove ve ne fosse ancora necessità, in funzione interpretativa che L'articolo 24 della Carta riconosce i minori in quanto titolari di diritti indipendenti e autonomi e successivamente nel primo principio I diritti del minore, sanciti dall'articolo 24 della Carta, figurano tra i diritti fondamentali esplicitamente menzionati nella strategia della Commissione e sono pertanto oggetto dell'ordinaria "verifica del rispetto dei diritti fondamentali ". 1. b.le 3P Ispirandosi alla teoria economica delle 4 P del marketing la prassi di tutela minorile internazionale ha raggruppato i diritti minorili in tre grandi gruppi: 1. Diritto di cura (Provision) cioè il soddisfacimento dei bisogni che riflettono il particolare stato di vulnerabilità psicofisica del minore 2. Diritto a ricevere la tutela (Protection) cioè il riconoscimento della autonoma titolarità del minore ai suoi diritti garantiti anche nei confronti delle autorità dello stato e delle autorità della famiglia di cui è parte 3. Diritto alla partecipazione (Participation) la cittadinanza giuridica e socio politica del minore che comprende anche il suo diritto ad essere ascoltato in relazione alle scelte pubbliche o private che possono incidere sul suo benessere. 3 / 7

Provision, Protection e Participation costituiscono le tre P del diritto minorile cui si ispirano Unicef e le agenzie governative e non impegnate nel monitoraggio globale dell applicazione della Convenzione di New York e solo per la Protection e Participation nell applicazione della Convenzione di Strasburgo sulle procedure giudiziarie in materia di diritto di famiglia. 1. c.best interest minorile Il superiore interesse del minore è il criterio guida del diritto minorile. Fonda il riconoscimento del minore a specifici diritti e idonee garanzie sostanziali idonee a realizzare questi diritti. E il principio che deve guidare l operatore quando deve adottare nel caso concreto una soluzione. L interesse non è solo un principio generale ma grazie alla sua formulazione generica consente al giudice, al genitore, all amministrativo di valutare, caso per caso, la decisione che appare più idonea a quel minore che si trova in quella situazione, avendo avuto riguardo al contesto sociale e culturale in cui egli si trova. E la soluzione migliore da adottare anche in deroga alle garanzie sostanziali e procedurali astrattamente ritenute conformi all interesse del minore (esempio il diritto a mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori cede davanti al danno che avrebbe il minore a mantenere rapporti con il genitore abusante). 1. d.educazione in forma dialettica e teoria del grande minore 4 / 7

Inerisce la attiva partecipazione minorile alle funzioni istruttive ed educative dei genitori, ciò soprattutto in riferimento al grande minore, che vede quale suo antecedente -in una prima analisi diacronica dei soggetti appartenenti al generale status di minore- la tripartizione nelle distinte fasce di età: infanzia sino ai sette anni, adolescenza sino ai quattordici anni, dello sviluppo sino alla maggiore età. La locuzione minore di età indica indistintamente una pluralità di situazioni disomogenee, afferibile a tutte le persone che ancora non hanno raggiunto il diciottesimo anno ( l art. 1 della Convenzione di New York, come noto, definisce minore ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile ). L elemento comune a tali soggetti è, dunque, la minore età, ma nel genus minore esistono una pluralità di species di minori che, in funzione della loro età, hanno acquisito diverse capacità cognitive e diversi gradi di maturazione. L interprete, ricercando la ratio legis della norma in esame ed avendo ben chiaro l interesse che questa intende proteggere, è chiamato, dunque, ad una lettura flessibile delle disposizioni, che facendo riferimento a situazioni soggettive diseguali, risulterebbero astrattamente applicabili -limitandosi ad una interpretazione letterale- a tutti i minori. In realtà, le norme che riferiscono una particolare disciplina ai minori capaci di discernimento sono molteplici sia in ambito internazionale a mero titolo esemplificativo l art. 12 Convenzione di New York riconosce: al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, così come gli art. 3, 4, 6 e 10 della Convenzione di Strasburgo conferiscono una serie di libertà e di diritti ai minori aventi una capacità di discernimento - sia in ambito nazionale ad esempio gli artt. 84, 90, 145, 155- sexties, 316 e 317 c.c, così come la Legge 184/1983(artt. 4, 10, 15, 22, 23, 43) o l art. 4 L 1987/1974 etc- caratterizzati questi ultimi, almeno in una legislazione non recentissima, dall utilizzo del criterio dell età, piuttosto che quello della capacità di discernimento prediletto, invece, in ambito internazionale, quale discrimen per l esercizio di una serie di diritti. 5 / 7

Sul punto è da evidenziare che il criterio dell età può essere, per il giurista chiamato ad applicare la norma, un criterio di indirizzo, ma non certo presentarsi quale carattere decisivo al fine di accertare la capacità di discernimento del singolo minore. Sulla scia di tali considerazioni, la dottrina ha elaborato la teoria della distinzione dei minori di età in petit enfant e grands enfants; fondata su una lettura costituzionalmente orientata al principio personalistico della dicotomia capacità giuridica-capacità di agire. L individuazione della categoria del grande minore appare proficua ai fini della nostra indagine, volta a comprendere il confine delle responsabilità genitoriali nei confronti dei figli innanzi all uso delle psicotecnologie. Appartengono ai grands enfantes i minori che, nella tripartizione in fasce d età compiuta in ambito dottrinario, hanno un età compresa tra i quattordici anni e la maturità, poiché questi risultano avere quale comune connotazione la presunzione di una sufficiente maturità - corrispondente all acquisizione di quella relativa capacità naturale riconosciuta in ambito normativo agli ultraquattordicenni- per la quale il compito dei genitori risulta essere di affiancamento piuttosto che sostitutivo. In ambito dottrinario, la teoria, che pur si ritiene condivisibile, non è stata esente da critiche poiché espone all incessante individuazione di nuove fasi evolutive del minore e ad una non totale certezza -essendo esposta alla valutazione caso per caso- rispetto al carattere precauzionale che governa tutta la normativa minorile in tema di protezione e di doveri genitoriali. 1. e.un approccio olistico I diritti riconosciuti dalla convenzione di New York e la nuova concezione di minore come soggetto autonomo titolare di diritti che partecipa ed ha diritto ad essere ascoltato impone un 6 / 7

approccio alle tematiche minorili non dispersivo o selettivo ma olistico ed integrato ciò perché i diritti minorili, come i diritti umani in generale sono tra loro interconnessi e interdipendenti. 7 / 7