APRIRE UN BED & BREAKFAST SEMINARIO PER GLI OPERATORI



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APRIRE UN BED & BREAKFAST SEMINARIO PER GLI OPERATORI Luca Mambretti Unità Organizzativa Turismo Programmazione e sviluppo iniziative a supporto dell'attrattività turistica del territorio e-mail: Luca_Mamabretti@regione.lombardia.it

Legge Regionale 16 luglio 2007, n.15 Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo. SEZIONE V Bed & Breakfast Art. 45 Servizio di ospitalità turistica e Bed & Breakfast

1. È denominata bed & breakfast l attività di carattere saltuario svolta dai privatiche utilizzano parte della loro abitazione di residenzaper offrire un servizioa conduzione familiaredi alloggi e prima colazione. -Carattere saltuario dichiarato, ma non quantificato da vincoli espliciti -Titolarità a soli soggetti privati -Obbligo di residenza nell immobile dove si esercita l attività -Nessun vincolo sull immobile se non riferito a normali criteri di conformità urbanistica, regolarità edilizia -Attività che si configura come servizio (esplicito rimando all applicazione della Direttiva Servizi comunitaria) -Conduzione familiare (art. 230-bis del Codice Civile) -Servizio impostato su alloggio e prima colazione (entrambi i servizi: niente di meno, niente di più)

2. La Giunta Regionale definisceun apposito marchio identificativo bed & breakfast che puòessere affisso, a spese di chi esercita l attività, all esterno della residenza. -Impegno per la Giunta, opportunità senza obblighi per il gestore -DGR VII/6900 del 16.11.2001 Definizione del marchio identificativo Bed & Breakfast Verde Pantone 356

3. L esercizio dell attivitàdi bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle impresee beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. -Assenza di obbligo all apertura della partita IVA coerente con carattere saltuario dell attività -Assenza di obbligo al rilascio di ricevute fiscali -Agevolazioni stabilite di volta in volta da norme statali (Legge Finanziaria)

4. L attivitàèesercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell assemblea dei condomini, in unitàcondominiali; comunque l esercizio dell attivitànon determina il cambio della destinazione d uso dell immobile. -Comma interamente abrogato con sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 369 del 14.11.2008)

5. L attivitàpuò essere esercitata in non piùdi 4stanze con un massimo di 12posti letto; qualora l attivitàsi svolga in piùdi una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unitàabitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare le camere da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d igiene, nonchérispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande. -Capacità innalzata da 3 stanze/6 letti a 4 stanze/12 letti con LR 8/2010 -Possibilità di accesso alle camere riservate agli ospiti anche attraverso accessi esterni -Le norme sui locali destinati alla somministrazione si riconducono, a loro volta, al rispetto di requisiti igienici, urbanistici, acustici e di sicurezza antincendio da accertarsi a cura del Comune (DM 564/92)

6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, a ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente. 7. Il responsabile dell attivitàètenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche. -Registrazione immediata degli ospiti all arrivo -Comunicazione a Questura o Commissariato PS o Carabinieri entro le 24 ore -Sanzioni penali in caso di inadempienza -Rilevazioni statistiche in prima istanza a carico della Provincia

8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l elenco delle attivitàricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell indirizzo, delle generalitàdel responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo d apertura, ai fini dell attivitàdi informazione turistica. L elenco ècomunicato alla Regione. 9. Il responsabile dell attivitàètenuto a sottoscrivere un adeguata polizza assicurativa di responsabilitàcivile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti. -Compensazione sostanziale verso una serie di semplificazioni di cui il B&B gode rispetto ad altre strutture ricettive soggette ad un impianto autorizzativo e di controllo ben più gravoso

Norme comuni(artt. 46-49 TU) -Art. 46 Denuncia di inizio attività -Art. 47 Pubblicità dei prezzi -Art. 48 Cessazione temporanea dell attività ricettiva -Art. 49 Vigilanza e sanzioni -La DIA è stata sostituita dalla SCIA da presentare in Comune a inizio attività, anche utilizzando modulistica apposita se predisposta dal Comune (es. Milano) -Prezzi da esporre in modo chiaro in ogni camera riservata agli ospiti -Cessazione temporanea da comunicare al Comune: diventa definitiva se dura più di mesi 6+6 -Vigilanza, sanzioni, introito delle somme: il soggetto è sempre il Comune

Somministrazione di cibi e bevande Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 -Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (BURL n. 5, 3 suppl. ord. del 05 Febbraio 2010) Art. 62 Ambito di applicazione ( ) 2. Il presente capo non si applica all'attivitàdi somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attivitàl'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande èeffettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66; Art. 65 Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 66 Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande 1. L'esercizio delle attivitàdi somministrazione di alimenti e bevande èsubordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione o organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali di cui all'articolo 65, nonché di uno dei seguenti requisiti: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto; b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualitàdi dipendente qualificato addetto alla somministrazione oppure,se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualitàdi coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale previdenza sociale (INPS); c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla l. 426/1971, per l'attivitàdi somministrazione di alimenti e bevande.

Somministrazione di cibi e bevande Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riguardante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Pubbl. GURI Suppl. Ord. 75/L n. 94 del 23 aprile 2010 ) Titolo III - Libera prestazione dei servizi Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione) 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi èconsentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l amministrazione centrale o il centro di attivitàprincipale all interno dell Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti initalia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Le dimensioni del fenomeno B&B in Lombardia : -1060 (dic. 2009) -1115 (apr. 2010) Vantaggi in termini di - Mantenimento delle caratteristiche dei luoghi -Flessibilità rispetto a fluttuazioni del mercato -Limitatissimi di costi di gestione, che compensano il basso tasso di occupazione

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) Art 9 (Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) B&B organizzati in forma imprenditoriale: sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione, utilizzando parti della stessa unitàimmobiliare purchéfunzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi ART. 12(Strutture ricettive extralberghiere) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione, utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi

L.R. 15/2007 Art 42 (Attività di affittacamere) Area giuridica del 12 marzo 2009 B&B organizzati in forma imprenditoriale: Quesito: se un comune, all interno di un istruttoria del procedimento di DIA per attivitàricettive non alberghiere, possa interpretare l art. 42 commi 2,3,4 della l.r. n.15/2007 in modo da ammettere la possibilitàche l'attivitàdi affittacamere venga esercitata anche da società, in particolare da societàdi capitali. Quesito:La disposizione èfinalizzata ad assicurare la sussistenza di determinati servizi minimi a cui provvedere avvalendosi della normale organizzazione familiare (art. 42,comma 4). Questa dimensione familiare dell attivitànon costituisce prescrizione di una particolare forma giuridicaper l esercizio dell attivitàin questione. La l.r. n. 15/2007 abbia una formulazione neutra relativamente al formale status giuridico da imporre all attivitàdi affittacamere, in linea con la direttiva servizi. Tuttavia, affinchél attivitàdi affittacamere sia qualificabile come tale ai sensi della l.r. citata, essa deve avere in concreto tutti i requisiti sostanziali di cui all art. 41.

I margini di sviluppo e miglioramento sono evidenti a tutti il mio migliore augurio! Grazie dell attenzione