DICHIARAZIONI FISCALI



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QUADRO SG SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA, O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA PERIODICA E DELLE RENDITE VITALIZIE CON FUNZIONE PREVIDENZIALE ASPETTI GENERALI Il quadro SG deve essere compilato dai soggetti che esercitano l attività assicurativa, per elencare le somme, con i relativi percettori, corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e assoggettate a: ritenuta ai sensi dell art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482; o all imposta sostitutiva ai sensi dell art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. A seguito delle novità introdotte dall art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, a partire dal 1 gennaio 2012 è stata modificata l aliquota di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, ora applicabile con l aliquota del 20%. Inoltre, viene riconosciuta una minore tassazione dei redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazione e agli altri titoli, con la riduzione della base imponibile. Resta ferma l applicazione della ritenuta del 20% sui contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 o l imposta sostitutiva di cui all art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 per i contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001. In questo modo i beneficiari fruiscono indirettamente della minore tassazione di proventi su tali titoli (12,50% anziché 20%). Il quadro deve essere compilato nei casi previsti dall art. 68 del D.L. n. 83/2012, dai soggetti di cui all art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Sezioni insufficienti Nel caso in cui le sezioni relative all elenco dei percipienti non siano sufficienti per indicare tutti i soggetti ai quali sono state corrisposte le somme in oggetto, si deve compilare un ulteriore quadro SG e numerare progressivamente i fogli. DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770 261

Struttura del quadro Il quadro SG è composto da 5 prospetti: Dati anagrafici del percipiente Causale Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d acconto Somme corrisposte Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate Aliquota Ritenute operate Causale Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d imposta Ammontare complessivo Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate Ritenute operate Rigo riservato alle compagnie di assicurazione estere Opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva (data) Prospetto delle somme corrisposte nel 2012 assoggettate ad imposta sostitutiva Imponibile Imposta Causale Ammontare complessivo Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate Imposte sostitutive applicate Credito residuo anno precedente Prospetto del credito d imposta delle riserve matematiche di rami vita Credito maturato Credito utilizzato in F24 Credito ulteriore Credito residuo Prospetto dell imposta sul valore dei contratti di assicurazione art. 1 c. 2 sexies D.L. 209/2002 Valore contratti Imposta 262 DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770

GUIDA ALLA COMPILAZIONE RIGO SG1 - Codice fiscale del sostituto d imposta Questo spazio va compilato solo in caso di operazioni societarie straordinarie o successioni riportando il codice fiscale del sostituto d imposta. PRIMO PROSPETTO: Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d acconto (Righi da SG2 a SG10) Nei righi da SG2 a SG10, devono essere indicati i dati dei soggetti che hanno percepito nell anno 2012 somme assoggettate a ritenuta a titolo d acconto. In particolare devono essere indicati: nei punti da 1 a 10 le generalità del percipiente; nel punto 11, uno dei seguenti codici: A - somme derivanti dal riscatto anticipato di contratti di assicurazioni sulla vita, per i quali continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 in virtù di versamenti integrativi intervenuti anche dopo tale data; B - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50%, prevista dall art. 6 della L. n. 482/1985, si applica a titolo di acconto ai sensi dell art. 3, comma 113, della L. n. 549/1995. nel punto 12, l ammontare delle somme corrisposte nel 2012; nel punto 13, l ammontare dei premi riscossi sul quale sono state calcolate le ritenute operate; nel punto 14, l aliquota applicata; nel punto 15, l importo delle ritenute operate. DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770 263

SECONDO PROSPETTO: Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d imposta (RIGHI DA SG11 A SG13) In tale prospetto vanno indicate le somme corrisposte nel 2012 assoggettate a ritenuta a titolo d imposta Colonna 1 - Causale Va indicata una delle seguenti causali: C - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad e- sclusione dei capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (indicati con il codice D); D - rendimenti relativi a prestazioni in forma di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell art. 1, comma 5, del D.L. n. 669 del 30 dicembre 1996 a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993; E - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione; F - Rendite corrisposte per conto della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettata a ritenuta unica del 5%, ai sensi dell art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Colonna 2 - Ammontare complessivo In relazione ai codici C, D e E l ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli erogati a seguito del decesso dell assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta del 12,50% a titolo di imposta. In relazione al codice F, va indicato l ammontare complessivo delle rendite corrisposte. Colonna 3 - Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate In riferimento ai codici C, D e F va riportata la differenza tra l ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto della deduzione del 2% prevista per ogni anno successivo al decimo. Colonna 4 - Ritenute operate Indicare l ammontare delle ritenute operate. 264 DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770

TERZO PROSPETTO: Prospetto delle somme corrisposte nel 2012 assoggettate ad imposta sostitutiva (Righi da SG15 a SG17) Nel prospetto devono essere indicate le somme corrisposte nel 2012 e assoggettate a imposta sostitutiva: di cui all art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione, stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001; di cui all art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, dalle imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazioni di servizi, nonché nei casi previsti dall art. 68 del D.L. n. 83/2012, dai soggetti di cui all art. 23 del DPR 600/73 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. A tal fine, le imprese di assicurazione estere, che, direttamente o tramite rappresentante fiscale, in qualità di sostituti d imposta, comunicano l opzione unitamente alla data della sua decorrenza, nel rigo SG14, colonna 1; le imprese di assicurazione estere che, in base alla Circolare n. 41/E del 31/10/2012, hanno versato entro il 16/11/2012 l imposta sulle riserve matematiche iscritte nel bilancio 2011, esercitando l opzione con effetto per il periodo d imposta 2011, devono indicare quale data di decorrenza dell opzione il 31/12/2011. In questo caso la sostituzione tributaria ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva opera per i redditi di capitale che sono erogati a partire dalla data di versamento dell imposta sulle riserve matematiche; le imprese di assicurazione e- stere che operano in regime di LPS (libera prestazione di servizi) devono indicare l imposta dello 0,35% (relativa alle riserve matematiche) nel rigo SG14, indicando in colonna 2 l importo delle riserve matematiche iscritte nel bilancio 2011 e in colonna 3 l imposta dovuta dello 0,35% dell importo di colonna 2; si precisa che l imposta per il 2012 dovrà essere esposta nel modello 770 Ordinario 2014; di cui all art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, a titolo di rendimento delle prestazioni pensionistiche, di cui alla lett. h-bis del comma 1 dell art. 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, di cui all art. 44, comma 1, lett. g-quinquies) del TUIR. Colonna 1 - Causale La colonna 1 va compilata indicando il codice di una delle seguenti causali: DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770 265

G - Capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001; H - Capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001; I - Rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione; L - Rendimenti finanziari delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita. Colonna 2 - Ammontare complessivo Per i righi contraddistinti dai codici G e H va indicato l ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito del decesso dell assicurato, o di capitalizzazione, per i quali si applica l imposta sostitutiva di cui all art. 26 ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Colonna 3 - Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate In colonna 3 va riportato l imponibile su cui sono state applicate le imposte sostitutive. In riferimento ai codici G e H va indicata la differenza tra l ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. In riferimento ai codici I e L va esposto il totale delle differenze fra l importo di ciascuna rata della rendita o della prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari. Colonna 4 - Imposte sostitutive applicate In questa colonna va evidenziato l importo delle imposte sostitutive applicate. QUARTO PROSPETTO: Prospetto del credito d imposta delle riserve matematiche di rami vita (Righi da SG18 a SG22) Quest ultimo prospetto deve essere compilato dalle compagnie di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l imposta di cui all art. 1, comma 2, del D.L. n. 209/2002, convertito dalla L. n. 265/2002 e successive modificazioni per indicare il recupero delle relative somme versate. 266 DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770

Tali somme costituiscono un credito che può essere utilizzato per il versamento delle ritenute di cui all art. 6 della L. n. 482/1985 e delle imposte sostitutive di cui all art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973, applicate sui rendimenti di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita indicati nell art. 44, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies, del TUIR. Ai fini della suddetta compensazione nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 6780. Si ricorda che a decorrere dal 2007, se l ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza costituisce un credito ulteriore che può essere computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi, anche oltre il limite di euro 516.456,90, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. Per l utilizzo di tale ulteriore credito, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del rigo SX41 del quadro SX. Nel rigo SG18 va indicato il credito residuo dell anno precedente, corrispondente del rigo SG23 del Modello 770/2012 Ordinario. Nel rigo SG19 va indicato il credito maturato per l anno 2011, corrispondente all importo del rigo RQ49, colonna 2, del quadro RQ del Modello Unico 2012 Società di Capitali ovvero l importo indicato nel rigo SG14, colonna 3, per le imprese di assicurazione estere che operano in regime LPS. Nel rigo SG20 va esposto il credito utilizzato in compensazione nel corso del 2012 tramite il codice tributo 6780. Nel rigo SG21, va indicato: colonna 1, il credito maturato per l anno 2007 corrispondente all importo indicato al rigo RS74, colonna 2, del quadro RS del Modello Unico 2008 Società di Capitali; colonna 2, il credito ulteriore maturato con riferimento all anno 2007, corrispondente alla differenza tra l imposta sulle riserve matematiche relativa all anno 2007 riportata in colonna 1 e l ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive dovute per l anno 2012, indicate nei primi 3 prospetti del presente quadro. Tale importo deve poi essere riportato nel rigo SX41, colonna 1. Nel rigo SG22 indicare l ammontare del credito residuo risultante dalla seguente formula: SG18 + SG 19 +SG20 - SG21 col. 2 DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770 267

QUINTO PROSPETTO: Prospetto dell imposta sul valore dei contratti di assicurazione art. 1, comma 2 sexies, D.L. 209/2002 (Rigo SG23) In questo prospetto deve essere indicata l imposta sul valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (LPS), applicata dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti e che operano quali sostituti d imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti del sostituto d imposta, ai sensi dell art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002. Per la determinazione dell imposta gli intermediari devono assumere il valore delle polizze alla data del 31 dicembre escludendo le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell imposta. Si precisa che l imposta relativa al 2012 dovrà essere rendicontata nel Modello 770 Ordinario 2014. Nel rigo SG23 va indicato in: colonna 1, l ammontare del valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2011; colonna 2, l imposta calcolata nella misura dello 0,35% del valore indicato in colonna 1. 268 DICHIARAZIONI FISCALI 2013-770