Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi

Documenti analoghi
VERIFICA DI FINE MODULO 2

Economia Aziendale II

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

Economia Aziendale II

PRESTA DENARO INTERESSE = COMPENSO SPETTANTE PER LA TEMPORANEA CESSIONE DI UN CAPITALE MONETARIO COMMISURATO A CAPITALE PRESTATO DURATA DEL PRESTITO

I TITOLI DI CREDITO rapporto fondamentale rapporto cartolare La sicurezza Articoli fondamentali sui titoli di credito

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs n. 231) - Principali novità INDICE

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni ( )

IL FINANZIAMENTO DELL AZIENDA

SOLUZIONI VERIFICHE MODULO 2 UNITÀ 2

ESERCIZI SU FATTURAZIONE, ASSEGNI E CAMBIALI

Inserire nella tabella i dati mancanti. Capitale Tasso Tempo di anticipo Sconto commerciale

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali

F O G L I O I N F O R M A T I V O SERVIZIO INCASSO EFFETTI, DISPOSIZIONI ELETTRONICHE E DOCUMENTI I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

ALLEGATO. Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Forma giuridica dell impresa

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

TITOLI DI CREDITO. artt. 1992, 1993 e 1994 c.c.

Regio decreto 14 dicembre 1933, n (G.U. 19 dicembre, n. 292). Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario. Art.

DOCUMENTI AL DOPO INCASSO

LE SANZIONI PER L INOSSERVANZA DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO

Novità in materia di Rimborsi IVA

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

Domanda: C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Quesiti a risposta multipla

D. Promesse unilaterali e titoli di credito.

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Capitale di credito PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE

Intermediari finanziari

ASPETTI PARTICOLARI: LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI E DEI TITOLI AL PORTATORE

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede

LE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione

I titoli DI CrEDIto LInEAmEntI GEnErALI DEI titoli DI CrEDIto sommario: GEnErALItà trasferendo il documento diritto in esso incorporato

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEI PROTESTI CAMBIARI TITOLO PRIMO. Art.1. Criteri generali

Corso teorico pratico di contabilità generale e bilancio

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Modulo 1: Introduzione alla Banca

MODULO PER OPERAZIONI SUCCESSIVE DI SCHRODER GAIA

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

CIRCOLARE n. 2 del 16 giugno 2008 Direzione Tecnica. Alle AGENZIE. Oggetto: Norme contabili e gestionali

ANALISI QUALITATIVA DEL CAPITALE I FINANZIAMENTI

FOGLIO INFORMATIVO INCASSI CARTACEI ED ELETTRONICI Servizi di incasso: RI.BA., RID, M.AV., Titoli cambiari, Fatture

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

STUDIO BADELLINO. GIOVANNI L. BADELLINO D o t t o r e C o m m e r c i a l i s t a R e v i s o r e C o n t a b i l e

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

La fatturazione elettronica

Tavola VI NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI. Articolo 1 - Ambito di applicazione delle norme

La Convenzione sui diritti dell infanzia

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio

verifiche di ingresso

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE AI SENSI DELLA NORMA UNI 11558

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

Tratta e vaglia cambiario 1.

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

Gli assegni bancari e la Centrale di Allarme Interbancaria

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Denominazione del progetto e/o delle attività di cui si chiede sostegno economico:

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

FOGLIO INFORMATIVO PORTAF./SERVIZIO AL DOPO INCASSO INFORMAZIONI SULLA BANCA CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Le banche e la moneta bancaria. Il conto corrente

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

UD7 I prestiti garantiti

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio

OPERATIVITA CON L ESTERO Crediti Documentari e Lettere di Credito stand-by

del 4 luglio ) AIFMD: aggiornate le Q&A dell ESMA

APPALTO N. 517 DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE

Luogo e data PREMESSO CHE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Foglio Informativo SERVIZIO INCASSO Portafoglio elettronico, portafoglio cartaceo, presentazione fatture Aggiornato al 21 ottobre 2013

Fiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale R.M. 94/E/2013

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

A Democracy CLASSIC Quota 250,00

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Circolazione del contante: pagamenti oltre i tra privati

AVVISO ALLA CLIENTELA

Transcript:

Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi DFA Studio Legale Associato

In materia di «titoli di credito» possiamo considerare due macro aree: Paesi di Common law Paesi di Civil law aderenti alle Convenzioni di Ginevra 1930-1931

Paesi di Civil law I «titoli cambiari» sono caratterizzati da astrattezza, autonomia, formalismo. In materia di cambiali, vaglia cambiari e assegni si dovrà far riferimento in ciascun paese alle norme di diritto interno e/o alle Convenzioni di Ginevra del 1930 / 1931 recanti norme di conflitto uniformi e disciplina sostanziale. In ITALIA i titoli cambiari sono regolati da R.D. 1669/1933 e R.D.L. 1130/1932 (cambiali e vaglia cambiari), da R.D. 1736/1933 e R.D.L. 1007/1933 (assegni). L art. 59 comma 1 della L. 218/1995 (legge di riforma del sistema italiano di d.i.p.) richiama le Convenzioni di Ginevra del 1930-1931.

Paesi di Common law Nel paesi di Common law assegni e cambiali sono «negotiable instruments» che incorporano il diritto di credito nel documento. Pur mantenendo la caratteristica dell astrattezza nella generalità dei casi, i «negotiable instruments» sono soggetti ad una serie di eccezioni regolate dal diritto interno a ciascun paese.

AUSTRIA La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, luogo di presentazione, beneficiario, data di emissione) pena la nullità del titolo. Il protesto per mancato pagamento, per mancata accettazione o per mancanza di garanzie comporta la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti (traente, giranti, avallanti). Possono essere proposte eccezioni dirette inerenti ai rapporti tra avente causa e portatore della cambiale, eccezioni documentali, eccezioni di natura personale fra il singolo debitore e creditore. La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione) pena la nullità del titolo. Termini per presentazione all incasso: 8 giorni per assegni domestici / 70 giorni per titoli emessi all estero.

BELGIO La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata può essere vietata con clausola «non all ordine». Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo e data di emissione. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per titolo in circolazione nella UE / 120 gg. per titolo in circolazione fuori da UE. Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». L assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.

BRASILE La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». La cambiale non pagata e protestata è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione. Termini per presentazione all incasso: 30 gg. per assegni pagabili nel paese di emissione / 60 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente. L assegno non pagato è titolo immediatamente esecutivo.

CINA La cambiale deve contenere denominazione, importo in numeri romani e caratteri cinesi, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, beneficiario, data di emissione, firma. La girata può essere vietata con clausola «non all ordine». La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, importo, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, data di emissione. Termini per presentazione all incasso: 10 giorni. L assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.

FRANCIA La cambiale deve contenere a pena d invalidità denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata può essere vietata con clausola «non all ordine». Non sono opponibili al portatore di buona fede eccezioni basate sui rapporti fra traente e trattario (tranne casi di negligenza, clausole di «non garanzia»). La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno può essere trasferibile solo ad una banca o ente equiparato. Termini per presentazione all incasso: 8 giorni. Il trattario è comunque obbligato a pagare entro un anno dall emissione. Per l azione esecutiva è necessario un certificato di mancato pagamento emesso dal trattario.

GERMANIA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, scadenza, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. Non sono disciplinate dalla legge cambiali al portatore. La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile. La cambiale non presentata alla scadenza/entro 1 anno dalla data di emissione se a vista non è più protestabile. La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. Il debitore può proporre eccezioni derivanti dal titolo, dal rapporto giuridico o inerenti alla validità giuridica della firma. L assegno può essere retrodatato o postdatato. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per titolo in circolazione in Europa / 60 gg. per titolo in circolazione in altri continenti. L assegno non pagato e protestato non è titolo immediatamente esecutivo.

OLANDA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La mancata accettazione / il mancato pagamento deve risultare da atto autentico (protesto). La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, data e luogo di emissione, firma. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in Olanda / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente. Il protesto deve essere chiesto prima della scadenza. L assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.

RUSSIA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile nelle forme della cessione del credito. Il portatore può agire contro traente/girante/avallante senza vincoli specifici. L assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del traente e indicazione del conto, ammontare, data e luogo di emissione, firma. Termini per presentazione all incasso: 10 gg. per assegni pagabili nel paese / 20 gg. per assegni emessi in altro stato della CSI / 70 gg. per assegni emessi fuori dalla CSI. L assegno deve essere incassato presso la banca ove è aperto il conto del traente, salvo diversi accordi fra istituti di credito.

SVIZZERA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile nelle forme della cessione del credito. La mancata accettazione / il mancato pagamento devono essere fatti valere con il protesto, salvo clausole di esonero. L esecuzione forzata è regolata dalla legge federale. L assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del trattario, luogo di pagamento, data e luogo di emissione, firma. E ammesso l assegno postdatato. L assegno pagabile in Svizzera deve essere tratto su una banca. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in Svizzera / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente.

EMIRATI ARABI UNITI La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, data e luogo di emissione, sottoscrizione, trattario, beneficiario, scadenza, luogo di pagamento. La forma della cambiale è regolata dalla legge del luogo di emissione, la capacità del soggetto dalla legge nazionale del medesimo. L avvallo può essere apposto per l intero valore o parte di esso. La mancata accettazione / il mancato pagamento deve essere accertato tramite protesto. Gli assegni pagabili nel paese devono essere presentati all incasso entro 6 mesi. E ammessa azione di regresso contro il traente anche nel caso in cui il portatore non abbia presentato l assegno al trattario o levato il protesto.

GRAN BRETAGNA La cambiale non viene considerata nulla nel caso in cui manchino data, valore, luogo di emissione o di pagamento. La legge inglese non disciplina l avvallo, ma nella prassi viene riconosciuta la responsabilità come giratario di chi sottoscrive la cambiale. L accettazione della cambiale deve essere effettuata entro un tempo ragionevole stabilito dal titolo, dagli usi commerciali o dal caso specifico. Possono essere proposte al portatore della cambiale eccezioni riguardanti firma falsificata/non autorizzata, frode, costrizioni, violenza. La cambiale non è titolo esecutivo. Si applicano le norme riguardanti la cambiale pagabile a vista, salvo diversamente stabilito. E ammesso l assegno postdatato. L assegno deve essere presentato entro un tempo ragionevole stabilito dal titolo, dagli usi commerciali o dal caso specifico. Le banche in genere rifiutano il pagamento di assegni in circolazione da più di 6 mesi. L assegno non è titolo esecutivo né titolo autonomo rispetto al rapporto sottostante.

HONG KONG La legge richiede l indicazione dell ordine incondizionato di pagamento, del traente trattario beneficiario, la sottoscrizione, la scadenza, la determinazione della somma. La cambiale è valida anche se priva di data, postdatata o retrodatata. L accettazione può essere parziale, sottoposta a condizione o a limiti di durata, fornita solo in relazione ad alcuni trattari. Per le cambiali emesse all estero è richiesto il protesto nel caso in cui si voglia agire per il mancato pagamento. La cambiale non è titolo esecutivo. E definito dalla legge come una cambiale tratta su una banca e pagabile a vista. Nei titoli emessi per conto delle società deve essere indicato in maniera chiara e leggibile il nome della società. La presentazione deve avvenire entro un termine ragionevole (nella prassi le banche rifiutano il pagamento decorsi 6 mesi dall emissione). Il protesto è necessario per agire in giudizio contro il traente. L assegno non è titolo esecutivo.

INDIA La cambiale deve contenere ordine incondizionato di pagamento, nome del beneficiario, firma del traente o emittente, importo dovuto. Per la cambiale tratta la legge prevede un forma particolare di protesto («protest better security») che il portatore del titolo piò richiedere in caso di diminuzione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento di cambiale straniera il protesto è obbligatorio solo se previsto dalla legge del luogo di emissione. La cambiale non è titolo esecutivo. Gli assegni devono essere presentati all incasso entro 3 mesi. Il protesto non è previsto dalla legge. In caso di mancato incasso il beneficiario può inviare una comunicazione al traente intimando il pagamento, in mancanza del quale viene instaurato un procedimento giudiziario. L assegno non è titolo esecutivo.

STATI UNITI La cambiale non ha il requisito dell astrattezza. Nella prassi è uno strumento poco utilizzato; non è possibile ottenere l avvallo bancario. Per la «promissory note» non è necessario elevare il protesto. E considerato come una cambiale tratta a vista spiccata su una banca. Sono richiesti i medesimi requisiti della cambiale (firma del traente, ordine incondizionato di pagare una somma determinata, indicazione se è pagabile a vista, a data fissa o a data determinabile in un tempo futuro, indicazione se è pagabile all ordine o al portatore). All emissione dell assegno deve corrispondere una idonea controprestazione (causa del contratto fra le parti). Non è titolo esecutivo.

Vi ringrazio per l attenzione Studio Legale Associato Avv. Silvia Dalle Nogare viale Riviera Berica 105, Vicenza Tel. +39 0444 541884 email: silvia.dallenogare@portule.com www.dfalex.eu Member of