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News per i clienti dello studio Dicembre 2009 Dichiarazioni Intra Ai gentili clienti Loro sedi I nuovi aspetti che dal 1 gennaio 2010 interesseranno moltissimi nuovi contribuenti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla di alcuni nuovi aspetti che interesseranno, per la prima vola, moltissimi contribuenti. Dal 1 gennaio 2010, infatti, diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione INTRA anche per le prestazioni di servizi intracomunitari. E questo l effetto rilevante che deriva dal recepimento della direttiva 2008/8/CE amplifìcato dal fatto che per tutti i soggetti che operano con altri stati della Ue dal 1 gennaio cambieranno la periodicità di presentazione degli Intrastat (nella maggior parte dei casi l'invio sarà mensile) e la modalità di trasmissione che avverrà solo per via telematica. Dal 1 gennaio 2010 i contribuenti dovranno utilizzare i nuovi modelli INTRASTAT (non ancora pubblicati), i quali, in forza delle disposizioni comunitarie, conterranno le seguenti novità: estensione dell obbligo della presentazione anche alle prestazioni di servizi; obbligo di presentazione telematica; nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale; nuove modalità per il cambio di periodicità. Questo, in quanto la disciplina comunitaria relativa ai modelli Intrastat è stata recentemente modificata dalla: Direttiva 2008/8/CE relativa alla modifica del luogo impositivo delle prestazioni rese a soggetti passivi, che coinciderà come regola generale, con il Paese del committente, anziché in quello del prestatore. 1

Va evidenziato che la direttiva stabilisce che, qualora i servizi siano resi in uno Stato in cui gli stessi sono esenti, non esiste l'obbligo di presentazione del modello Intra. Se tale esclusione ha senza dubbio una valida ragione, che si sostanzia nell'evitare inutili insorgenze di un credito Iva in capo al committente, comporta per coloro che forniscono servizi un aggravio di competenze, in quanto, per un corretto adempimento degli obblighi connessi all'invio del modello Intrastat, si devono conoscere la normativa vigente negli altri Stati. La norma prevede anche un ampliamento della soggettività passiva relativamente alla territorialità delle prestazioni. Si considerano, infatti, soggetti passivi, per cui obbligati a trasmettere i modelli Intrastat relativamente ai servizi acquisiti, gli enti non commerciali, anche per le attività non commerciali o agricole, e tutti gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale. Quanto descritto, quindi, costituisce, per gli enti indicati, un aggravio degli adempimenti ogni qual volta ricevono prestazioni dall'estero. Restano escluse dall'obbligo le operazioni effettuate nei confronti di un privato cittadino, quindi non soggetto passivo Iva, nel qual caso continua a vigere l'attuale sistema della tassazione nel Paese del prestatore. Infine, va sottolineato che, per una corretta applicazione della norma, è prevista l'estensione dell'utilizzo del sistema del reverse charge. Il ricorso al criterio dell'inversione contabile deve, infatti, necessariamente divenire la regola generale ogni qual volta viene effettuata nel territorio nazionale un'operazione da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto Iva nazionale. Su quest ultimo operatore grava, pertanto, oltre a tutti gli adempimenti connessi all'iva, l'ulteriore obbligo connesso all'invio del modello Intrastat. Direttiva 2008/117/CE, che si prefigge lo scopo di contrastare le frodi IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, agendo più tempestivamente, sullo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi UE (periodicità di presentazione degli elenchi intrastat, quale regola generale). LE DIRETTIVE COMUNITARIE Individuazione dello Stato del committente quale luogo di tassazione delle prestazioni di servizi, rese da soggetti 2

IVA nei confronti di soggetti IVA comunitari TERRITORIALITA' dei SERVIZI COMUNITARI Direttiva n. 2008/8/CE Direttiva n.2008/117/ce Dall'01.01.2010 Dall'01.01.2010 Fino al (business to (business to 31.12.2009 business) consumer) Luogo ove è stabilito il prestatore Luogo ove è stabilito il committente Luogo ove è stabilito il prestatore Estensione dell obbligo degli adempimenti Intrastat anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario. Attualmente l adempimento è previsto solo per le movimentazioni (acquisti/cessioni) di beni intracomunitari. Periodicità mensile di presentazione degli elenchi Intrastat, quale regola generale, con facoltà dei singoli Stati di prevedere, entro determinati limiti, la frequenza trimestrale. Obbligo di dichiarazione Intra per le prestazioni di servizi Da 1 gennaio 2010, quindi, per effetto della direttiva 2008/8/CE, l obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi si estenderà alle prestazioni di servizi per le quali l assolvimento dell imposta spetta al committente, mediante il meccanismo del reverse charge 1. Pertanto, gli elenchi riepilogativi dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi: interne o internazionali, per le quali l IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE; comunitarie, per le quali l IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE, ai sensi dell art. 40 DL 331/93. 1 L'emissione della fattura, che viene prevista per finalità di controllo ancorché l'operazione non sia rilevante ai fini IVA in Italia, è propedeutica all'inserimento dell'operazione nell'elenco riepilogativo Intrastat delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario disciplinato nell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, come modificato ad opera dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del provvedimento che recepisce la Direttiva. La fattura in questione, tuttavia, come previsto da una specifica modifica dell'articolo 20 del DPR n. 633 del 1972, non concorre a determinare il volume d'affari del soggetto prestatore del servizio. 3

Le prime bozze dei modelli Intrastat servizi Come si deduce dalle bozze disponibili dei nuovi Modelli Intrastat, all interno degli stessi sono stati inseriti: il modello INTRA-1 Quater relativo all elenco servizi resi nell ambito UE il modello INTRA-2 Quater relativo all elenco servizi ricevuti nell ambito UE. Cosa andrà indicato nei nuovi Modelli Intrastat Nei nuovi elenchi per le prestazioni andrà indicato: il numero di identificazione IVA del cedente o del prestatore, rispettivamente per: 1) le cessioni intracomunitarie, non imponibili; 2) le prestazioni dei servizi, imponibili nel Paese del committente, soggetto passivo in base alla nuova regola; il numero di identificazione IVA del cessionario o del committente, per le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi di cui sopra; per ogni acquirente o committente, il valore totale delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo. Nuova periodicità elenchi intrastat In base alla Direttiva 2008/117/CE, invece, si ha una modifica alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi, che di regola dovranno essere compilati con cadenza mensile entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento. 4

Tuttavia, per le cessioni di beni, potrà stabilirsi un termine trimestrale di presentazione solo se: tali cessioni non risultino superiori ai 50.000,00 Euro né per il trimestre considerato, né per i 4 trimestri successivi, ovvero, fino al 31.12.2011 a 100.000,00 Euro (o al suo controvalore in valuta nazionale). DAL 01.01.2010 PERDIODICITA MODELLI INTRASTAT Cessioni di beni Regola generale DAL 1.1.2010 MENSILE entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento. Specifica condizione da definire TRIMESTRALE DAL 1.1.2010 entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento. Potrà essere fissato tale periodicità per i soggetti che non hanno superato il volume d affari, né per il trimestre considerato, né per i 4 trimestri successivi, di: 100.000 fino al 31.12.2011; 50.000 dal 01.01.2012. Per le prestazioni di servizi, invece, il vincolo è meno stringente, in quanto i prestatori, a prescindere dal fatturato realizzato, potranno presentare gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale, entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento. 5

DAL 01.01.2010 PERDIODICITA MODELLI INTRASTAT Prestazioni di servizi DAL 1.1.2010 TRIMESTRALE entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento. Dal 01.01.2010 obbligo di presentazione esclusivamente telematica dei modelli intrastat Dal 01.01.2010 è obbligatoria anche la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010. ATTENZIONE Vista l imminenza della prima scadenza per l obbligatorietà della trasmissione telematica (elenchi mensili relativi a gennaio 2010), qualora, l invio della dichiarazione Intra non venga effettuata tramite lo studio, e non si sia già utenti del servizio telematico doganale, si consiglia di consultare le pagine del sito dell Agenzia delle Dogane, per aderirvi, disponibili al seguente indirizzo: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/servizi/servizio+tele matico+doganale+-+e.d.i./ L'adesione è possibile da subito e le istruzioni per comprendere a pieno come aderire al servizio e come accreditarsi al sistema sono disponibili sul sito www.agenziadogane.it. 6

Certamente, l'operazione, se pur semplice, può presentare alcune difficoltà; è quindi auspicabile che ci si attivi per tempo, in quanto, come sopra evidenziato, per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni e per le prestazioni di servizio intracomunitari effettuate dal 1 gennaio 2010 l'unica modalità di invio dei dati all'agenzia delle Dogane sarà telematica. Dichiarazioni Intra fino al 31.12.2009 Si osservi, infine, che tutte le novità sopra illustrate NON riguardano gli elenchi con periodi di riferimento precedenti al 2010, ossia: gli elenchi annuali 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica); gli elenchi trimestrali 4 trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per presentazione telematica); elenchi mensili dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Dottore Commercialista 7