QUESITI DEL COLLEGIO GEOMETRI 1) Piattaforme aeree - Il rischio di caduta di oggetti/materiale dalla piattaforma aerea deve essere valutato come rischio presente durante la lavorazione ed in base all art. 15 del D.Lgs. 81/08, Misure generali di tutela, è obbligo del datore di lavoro attuare tutto ciò che tecnicamente è possibile per ridurlo alla fonte; sulle soluzioni da adottare è una scelta dello stesso datore di lavoro a seguito della valutazione dei rischi. Articoli di riferimento possono essere: art. 122 Ponteggi ed opere provvisionali che rimanda all allegato XVIII, art. 110 Luoghi di transito ; altri riferimenti di carattere più generale possono essere l allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro, p.to 1.4.6 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi e l allegato XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, p.to 7.2. - Quanto all accessibilità sulla piattaforma aerea di addetti terzi, se dovuta a qualche titolo, essa ricade sotto la responsabilità dell utilizzatore dell attrezzatura, inteso come persona abilitata all uso ai sensi dell Accordo 22/2/12, entrato in vigore il 12/3/13, nel rispetto della normativa vigente nonché delle istruzioni contenute nel manuale d uso del costruttore. 2) Lavoratori autonomi - La figura del lavoratore autonomo va valutata alla luce della sua definizione ex art. 89 D.Lgs. 81/08, unitamente all art. 2222 del Codice Civile, nel contesto lavorativo in cui opera. La Circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro fornisce elementi d indirizzo per l inquadramento di tale figura nell organizzazione del cantiere nonché le tipologie lavorative a cui ricondurre necessariamente la condizione di subordinazione; tale documento si affianca a quello licenziato dal Gruppo Nazionale Edilizia del Comitato Tecnico Interregionale PISSL, esplicitamente richiamato nella suddetta circolare, dove vengono esemplificate le possibili situazioni riscontrabili nei cantieri nonchè le soluzioni per regolarizzare le posizioni dei lavoratori autonomi. I documenti, reperibili sul sito www.prevenzionecantieri.it, costituiscono uno strumento di riferimento per l organo di vigilanza nell espletamento dell attività ispettiva ed in essi non possono individuarsi parti prevalenti su altre, in quanto tutto è in funzione della situazione corrente oggetto dell indagine. - Per quanto concerne il chiarimento sul passo della circolare del MLPS, il riferimento è ad una Sentenza di Cassazione che parrebbe riguardare l applicazione di una legge basata sul principio della prevalenza dell attività lavorativa ai fini dell individuazione della relativa gestione pensionistica, materia non di competenza ASL. Si rimarca comunque il concetto che l attività di natura subordinata dell imprenditore artigiano si palesa nel momento in cui non sussistono più le condizioni di autonomia, come esemplificato nel seguito della circolare.
3) Responsabilità CSE sicurezza nel cantiere Le responsabilità contestate alla figura del coordinatore riguardano principalmente gli obblighi derivanti dall applicazione dell art. 92 del D.Lgs. 81/08, come illustrato durante l incontro. 4) Lavori eseguiti con addetti posizionati su funi L art. 111 chiarisce in maniera inequivocabile il caso in cui è consentito il lavoro in quota con sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi: premesso che bisogna dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (comma 1, lett. a), e questo in linea con quanto già previsto all art. 15, comma 1, lett. i), il comma 4 stabilisce che, risultando che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza a seguito della valutazione dei rischi, tale alternativa è legittimata esclusivamente alla luce della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificate. Pertanto non si tratta di una scelta a discrezione del datore di lavoro bensì di una alternativa condizionata. [Il riferimento all articolo 155 contenuto nella domanda non sembra pertinente] 5) Ponteggi (circolare MLPS 20/2003) - La circolare chiarisce che non è consentito l uso promiscuo di elementi di ponteggio a telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse; idem per montanti e traversi prefabbricati, nonché per tubi e giunti. Inoltre viene precisato che nei ponteggi a telai prefabbricati ed in quelli a montanti e traversi prefabbricati è consentito l impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad un unica autorizzazione per la realizzazione di schemi tipo come da autorizzazione ministeriale. - Nei ponteggi, sia per manutenzione che per costruzione, il fabbricante indica puntualmente nella documentazione di cui all art. 131 la tipologia degli ancoraggi consentiti con i relativi schemi; ogni altro tipo di ancoraggio non può essere utilizzato; eventuali altri sistemi messi in commercio posteriormente all autorizzazione del ponteggio in uso devono essere muniti di autorizzazione e devono riportare il marchio del fabbricante (art. 135). Riguardo l obbligo del progetto, l art. 133 e l allegato XIX lo prevedono in caso di assenza sul libretto di specifiche configurazioni strutturali (schemi tipo). - Trattandosi il ponteggio di un sistema di protezione collettiva, quindi prevista nel PSC del coordinatore per la sicurezza, deve essere oggetto di verifica da parte di quest ultimo ai sensi dell art. 92, comma 1, lett. a (vedere p.to 3). 6) Ponteggi - parapetti - addetti al montaggio - I parapetti dei ponteggi sono elementi costitutivi previsti per la protezione dei lavoratori contro il rischio di cadute dall alto per le operazioni svolte restando sul piano dell impalcato e non per lavori da eseguire sulla copertura. Nel caso in cui il ponteggio debba servire come opera provvisionale per lavori da eseguirsi sulla copertura, la Circolare del MLPS
29/2010 indica le condizioni da soddisfare per questa tipologia di soluzione, in particolare prevedendo, a seguito di una valutazione dei rischi, uno specifico progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato dove risulti quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura. - Tutti gli addetti alla squadra dei ponteggiatori devono aver ricevuto una formazione adeguata in merito alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione; la fase di sollevamento (o di discesa) degli elementi di ponteggio è insita nelle suddette operazioni e pertanto la sua esecuzione è ad opera di lavoratori facenti parte della squadra. - Il montaggio/smontaggio di un ponteggio da parte di un singolo lavoratore, anche se in taluni casi particolari parrebbe possibile, non è previsto esplicitamente dalla normativa che prescrive il montaggio/smontaggio/trasformazione ad opera di lavoratori e sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 7) Autocertificazione imprese fino a 10 dipendenti L evoluzione della normativa in merito alla valutazione dei rischi prevede attualmente, in base al Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6/12/12, l utilizzo delle procedure standardizzate recepite con Decreto Interministeriale del 30/11/12 e reperibili sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: http://www.lavoro.gov.it/lavoro (non sono pubblicate sulla G.U.). Il suddetto decreto prevede due categorie di imprese: o quelle che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 utilizzando le procedure standardizzate; o quelle che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 29, comma 6, del D.Lgs. 81/08 utilizzando le procedure standardizzate, ad eccezione delle attività di cui all art. 29, comma 7. Da una prima lettura risulterebbe che nel primo caso, qualora il datore di lavoro avesse già proceduto in passato alla valutazione di tutti i rischi mediante l integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 (art. 1, comma 1, del Decreto Interministeriale) senza cioè beneficiare dell autocertificazione, non deve procedere all elaborazione di una nuova valutazione dei rischi utilizzando le procedure semplificate. In base alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 32 del 31/1/13 la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione è terminata in data 31/5/13. Si ricorda infine il Decreto Legge 21/6/13 n. 69 (Decreto Fare ) Pubblicato sul S.O. n. 50 della G.U. n. 144 del 21/6/136 ed in vigore dal 22/6/13 che introduce anche modifiche al D.Lgs. 81/08: si attende la sua eventuale conversione in legge, nonché i previsti decreti attuativi.