Il Processo Civile Telematico Le fonti normative e l architettura dei servizi

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Il Processo Civile Telematico Le fonti normative e l architettura dei servizi dott. Pietro Lupi magistrato di riferimento per l informatica del Tribunale di Napoli Settore Civile

Il quadro normativo attuale Art. 4 D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 (L. 22 febbraio 2010 n.24) Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 2

Art. 4 DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009 n. 193 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 302). - Decreto convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24. - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. 2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano [, nei casi consentiti], mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.

La sua importanza per lo sviluppo del PCT Attribuisce al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il potere regolamentare di individuare le nuove regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 4). Introduce importanti modifiche al codice di procedura civile (artt. 125, 163 e 167 c.p.c.), prevedendo l obbligatoria indicazione negli atti processuali del codice fiscale delle parti e dei difensori, da utilizzare come chiave primaria per la loro identificazione da parte del sistema informatico (art. 4, comma 8, lett. a, b, c). Adozione della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e notificazioni nel processo civile (ed in quello penale).

Il quadro normativo attuale D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD = Codice dell amministrazione digitale Art. 4 D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 (L. 22 febbraio 2010 n.24) Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia 5

Il Codice dell Amministrazione Digitale C.A.D. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 modificato da: D.lgs 4 aprile 2006, n. 159, DPCM 1 aprile 2008, D.l. 29 novembre 2008, n. 185, Legge 18 giugno 2009, n. 69, D.Lgs n. 30 dicembre 2010, n. 235; D.l. 13 agosto 2011, n. 138; D.l. 9 febbraio 2012, n. 5; D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e convertito nella Legge 228/2012; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

A chi si rivolge il CAD? Il C.A.D. si rivolge a tutte le amministrazioni e non solo all amministrazione della giustizia; tuttavia, i presupposti del processo civile telematico documento informatico, firma digitale, posta elettronica certificata (PEC) (*) - si ritrovano proprio all interno di questo codice. (*) per la PEC cfr. anche D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regolamento sulla posta elettronica certificata)

Principi affermati dal C.A.D. - il diritto dei cittadini e delle imprese all uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3) e per partecipare ai procedimenti amministrativi esercitando il diritto di accesso ai documenti (art. 4); - l obbligo per la P.A. di favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all estero, al processo democratico e per facilitare l esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi;

Principi affermati dal C.A.D. - il domicilio digitale del cittadino (art. 3bis); - l alfabetizzazione informatica dei cittadini (art. 8) e la formazione informatica dei dipendenti pubblici (art. 13); - la creazione di un indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6bis) (INI-PEC).

Il CAD ed il documento informatico il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti -

Art. 21, co. 2., CAD Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l identificabilità dell autore, l integrità e l immodificabilità del documento, ha l efficacia prevista dall articolo 2702 del codice civile. L utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Spetta, quindi, al titolare della firma provare che l atto non sia allo stesso riferibile

Il CAD: copie e duplicati di doc. informatici copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Il CAD e l efficacia delle copie Le copie informatiche di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, anche amministrativi, formati in origine su supporto analogico, e spedite o rilasciate dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell originale. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del CAD; Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all originale non è espressamente disconosciuta.

Il quadro normativo attuale D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD = Codice dell amministrazione digitale Art. 4 D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 (L. 22 febbraio 2010 n.24) Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia D.M. 21 febbraio 2011 n.44 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 14

IL D.M.G. 44/2011 modificato dai Decreti. Ministeriali nn. 209/2012 e 48/2013 descrive i sistemi informatici del dominio giustizia (l insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura); descrive le funzionalità del portale dei servizi telematici (art. 6); disciplina il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) dei soggetti abilitati esterni (avvocati e consulenti); disciplina la trasmissione di atti e documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni e da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli UNEP), sulle notificazioni per via telematica tra avvocati (art. 18) e sulla consultazione delle informazioni del dominio giustizia.

D.M. 44/2011 (segue) Adozione della posta elettronica certificata standard (PEC) per tutte le trasmissioni da e per il dominio Giustizia, nonché per eseguire le notificazioni elettroniche da parte degli ufficiali giudiziari e degli avvocati ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53.

Il formato degli atti di parte Art. 11 D.M. 44/2011 (Formato dell atto del processo in forma di documento informatico) L atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

Allegati all Atto di Parte (art. 12) 1 - I documenti informatici allegati all atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34. 2 - E consentito l utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

Art. 13 D.M. 44/2011 (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati) 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all indirizzo di posta elettronica certificata dell ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Segue 1: art. 13 DM 44/2011 4. Il rigetto del deposito da parte dell ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale. 5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati esterni pubblici è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34. 6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34. 7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34.

Segue 2: art. 13 DM 44/2011 8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all articolo 34 (30 MB: cfr.: art. 14 Provv. Resp. S.I.A. 18.7.2011). Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell articolo 34. 9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

Il quadro normativo attuale D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD = Codice dell amministrazione digitale Art. 4 D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 (L. 22 febbraio 2010 n.24) Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia D.M. 21 febbraio 2011 n.44 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 22 Decreto responsabile S.I.A. 16.4.2014 (sostituisce decr. 18.7.2011 dal 16.5.14) Specifiche tecniche previste dall art. 34 D.M. 21.02.2011 n. 44

Il provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile del D.G.S.I.A (che ha sostituito a decorrere dal 16 maggio 2014 quello precedente del 18 luglio 2011) stabilisce nel concreto le specifiche tecniche richiamate dall articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al D.M.G. 44/2011.

Contenuto del Provv. 16.4.14 Questo provvedimento, che ha ricevuto i positivi pareri emessi da DigitPA e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, detta le disposizioni tecniche di dettaglio necessarie all attivazione, nel settore civile e in quello penale, dei flussi di comunicazione elettronica, prevedendo, altresì, l adozione dei modelli informatici degli atti processuali del giudice, del cancelliere e delle parti

Art. 12 Formato dell atto del processo in forma di documento informatico art. 11 del regolamento DM44/2011 L atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è privo di elementi attivi; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m; è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Art. 14 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati art. 13 del regolamento L atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta busta telematica, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta: IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell Allegato 4. DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell Allegato 5. <nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (firma esterna). AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o più allegati nei formati di file di cui all articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.

L architettura dei servizi telematici D.M. 44/2011 e specifiche tecniche 1) Trasmissioni telematiche via PEC Consolle del magistrato (anche da fuori ufficio) Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Gestore di PEC soggetto esterno Gestore servizi telematici Magistrato 2) Consultazioni Punto di accesso Portale Servizi Telematici Soggetto abilitato esterno Cancelliere Soggetti abilitati interni Ufficio giudiziario Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia NodoPA Banche Prestatori servizi di pagamento Utente privato (Cittadino e impresa) 3)Pagamenti telematici

4) Notifiche telematiche effettuate dagli Avvocati

Che cos è il Dominio Giustizia? Gestore servizi telematici Magistrato Cancelliere Soggetti abilitati interni Ufficio giudiziario Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia

Dominio Giustizia (art. 2 DM 44/2011) E l insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.

Registri e fascicolo informatico

Gestore dei servizi telematici

Definizione del Gestore del servizi telematici (Art. 2 DM 44/2011) Sistema informatico interno al dominio giustizia che consente l interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati esterni, il portale dei servizi telematici ed il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Registri e fascicolo informatico

La informatizzazione dei registri di cancelleria Decreto 27 marzo 2000 n. 264 - Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari. Attuazione della L. 2 dicembre 1991, n. 339 (delegificazione delle norme sulla tenuta dei registri di cancelleria)

Decreto 27 marzo 2000 n. 264 Questo decreto ha stabilito, innovando radicalmente la disciplina del processo civile, che tutti i registri di cancelleria degli uffici giudiziari debbano essere tenuti in modo informatizzato (art. 3), secondo le regole procedurali fissate dal medesimo ministero della Giustizia, ed aggiungendo che la tenuta dei registri su supporto cartaceo resta consentita, previa autorizzazione ministeriale, soltanto in caso di richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il Responsabile dei sistemi informativi automatizzati (S.I.A.).

D.M. 27 Aprile 2009 - Nuove Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia Questo decreto fissa, in sostituzione del decreto ministeriale 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri informatizzati a cura delle cancellerie o delle segreterie presso gli uffici giudiziari, ( ), come previsti dall art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264

I programmi utilizzati nelle cancellerie dei Tribunali SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale) Contenzioso civile, volontaria giurisdizione e contenzioso del lavoro SIECIC (Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali) Esecuzioni e procedure fallimentari

Art. 12 Software (degli uffici) 1. E consentito installare ed utilizzare unicamente il software preventivamente approvato dal Responsabile S.I.A. secondo quanto previsto dall articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264. 2. L elenco dei software nazionali con le relative funzionalità fornite è pubblicato sul sito dell Amministrazione. 3. Non è consentito utilizzare o sperimentare software, in deroga a quanto previsto al comma 1, salvo specifica autorizzazione del Responsabile S.I.A. 4. (omissis)

Delibera CSM 3 novembre 2011 Rilevazione sul piano nazionale della diffusione degli applicativi privati e pubblici per la gestione di procedure esecutive civili e fallimentari. ( )Tanto premesso, il Consiglio delibera: - di segnalare agli uffici giudiziari che: a. possono utilizzare applicativi privati - il cui impiego potrà essere valutato come una buona prassi di organizzazione - quando non sia ancora stato installato un applicativo ministeriale che offra le medesime utilità gestionali di quelli privati; b. qualora, invece, gli applicativi ministeriali siano stati installati e risultino in concreto funzionali ed efficienti, l ufficio è tenuto ad utilizzarli, attivando tutte le funzioni di utilità che essi offrono, senza poterli sostituire con quelli privati; c. sussiste comunque la facoltà, pur quando siano utilizzati -secondo la regola della sussidiarietà sopra tratteggiata- gli applicativi ministeriali per le funzioni dai medesimi già offerte, di far ricorso ad applicativi privati per la soddisfazione di esigenze gestionali ulteriori; - (omissis).

Registri e fascicolo informatico

Art. 41 CAD procedimento e fascicolo informatico Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati

Art. 9 DM 44/2011 Il fascicolo informatico È il sistema che raccoglie «gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo». La tenuta e la conservazione del fascicolo informatico esonera dall obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

La sicurezza del fascicolo informatico Nel D.M. 44/2011 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

I soggetti abilitati al Dominio Giustizia (art. 2 DM 44/2011) SOGGETTI ABILITATI: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici, suddivisi in: 2a) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice; 2b) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali.

I soggetti abilitati Abilitati interni Abilitati esterni Magistrato Cancelliere Utente privato (Cittadino e impresa)

1) Trasmissioni telematiche Consolle del magistrato (anche da fuori ufficio) Comunicazioni/Notificazioni via PEC dall ufficio al soggetto esterno Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Gestore di PEC soggetto esterno Magistrato Gestore servizi telematici Deposito atti via PEC Soggetto abilitato esterno Cancelliere Soggetti abilitati interni Ufficio giudiziario Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia

Comunicazioni/notificazioni dall Ufficio ai soggetti esterni Gestore servizi telematici Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Ricevuta di Avvenuta consegna Gestore di PEC soggetto esterno Reginde e pubblici registri Soggetto abilitato esterno Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia

Che cos è il Reginde? E il REGistro degli INDirizzi di posta Elettronica (e dei dati identificativi: codice fiscale) di tutti coloro che devono comunicare con il Dominio Giustizia gestito dal Ministero della Giustizia

Quali sono i Pubblici Registri? Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese). Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. (comma così modificato dall'art. 45-bis, comma 2, decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014.).

e, quindi, sono Pubblici Elenchi: 1) Registro PPAA. contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Occorre un autenticazione forte per l accesso. Le Amministrazioni Pubbliche hanno l obbligo entro il 30 novembre 2014 di comunicazione il proprio indirizzo PEC per la funzionalità di questo registro. 2) Registro Imprese (Art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). 3) INI-PEC Indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata previsto dall art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); è liberamente consultabile. 4) REGINDE

Comunicazioni/notificazioni dall Ufficio ai soggetti esterni Gestore servizi telematici Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Ricevuta di Avvenuta consegna Gestore di PEC soggetto esterno Reginde e pubblici registri Soggetto abilitato esterno Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Portale dei servizi telematici Dominio Giustizia

Comunicazioni/notificazioni dall Ufficio ai soggetti esterni contenenti DATI SENSIBILI Art. 16 DM 44/2011 Art. 18 del Provv. DGSIA Si effettua per estratto recapitando l avviso di disponibilità della comunicazione al destinatario il quale effettua il prelievo dell atto integrale accedendo all indirizzo (URL) contenuto nel messaggio PEC ricevuto.

Comunicazioni/notificazioni dall Ufficio ai soggetti esterni contenenti dati sensibili Gestore servizi telematici Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Gestore di PEC soggetto esterno Registro informatizzato Fascicolo informatico Reginde e pubblici registri Soggetto abilitato esterno Server distrettuale Dominio Giustizia Portale dei servizi telematici Autenticazione forte e download Documento con dati sensibili

Quando si perfezione la comunicazione di provvedimenti contenenti dati sensibili La comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. (artt. 16 D.M. 44/2011 e 18 Provv. DGSIA 16.4.2014)

Nel periodo 1/8/13 31/7/14 sono state consegnate n. 11.767.761 comunicazione telematiche per un risparmio complessivo stimato pari ad oltre Euro 41 milioni di Euro. Al mese ne vengono consegnate 1.100.000

Depositi telematici via PEC da parte dei soggetti esterni Gestore servizi telematici Ricevuta di Gestore Avvenuta di PEC Giustizia consegna (GiustiziaCert) Gestore di PEC soggetto esterno Busta telematica Registro informatizzato Fascicolo informatico Registro generale Indirizzi elettronici Soggetto abilitato esterno Server distrettuale Dominio Giustizia Albo + indirizzo PEC Ordine di appartenenza

Gli strumenti dell abilitato esterno per il deposito telematico degli atti 1) Pec (comunicata al Reginde) 2) Redattore atti 3) Firma digitale

Posta elettronica certificata è il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 2 D.M. 44/2011)

Art. 4 DPR 68/2005 La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.

Art. 45 CAD «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore».

DPR 68/2005 ART. 9 Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto 1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Depositi telematici via PEC da parte dei soggetti esterni Gestore servizi telematici Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Gestore di PEC soggetto esterno Atto e allegati Redattore Atti Registro informatizzato Fascicolo informatico Registro generale Indirizzi elettronici Soggetto abilitato esterno Server distrettuale Dominio Giustizia Albo + indirizzo PEC Ordine di appartenenza

Redattore Atti Che cos è e a che cosa serve? E un software che serve a realizzazione la cd. busta telematica con le caratteristiche previste dalle regole tecniche. Alcuni di questi programmi si occupano anche della fase dell'invio della busta contenente il file atto.enc, di prescegliere l'indirizzo PEC dell'ufficio Giudiziario destinatario e di compilare correttamente il campo oggetto del messaggio.

Firma digitale A cosa serve: 1) a sottoscrivere gli atti dotandoli di valore legale; 2) ad autenticare il professionista per l accesso ai servizi (ad esempio al Portale dei Servizi Telematici con la procedura di login)

Art. 24 CAD Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Art. 21, co. 3, CAD L apposizione su un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Tipologie di firme elettroniche - Art. 1 CAD q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; (esempio: password o PIN) q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Depositi telematici via PEC da parte dei soggetti esterni Gestore servizi Esito telematici controlli automatici manuali Certificazione status Ricevuta di Gestore Avvenuta di PEC Giustizia consegna (GiustiziaCert) Ricevuta di accettazione Gestore di PEC soggetto esterno Busta telematica Atto e allegati Registro informatizzato Fascicolo informatico Registro generale Indirizzi elettronici Soggetto abilitato esterno Server distrettuale Dominio Giustizia Albo + indirizzo PEC Ordine di Depositato appartenenza h. 24/24 gg.7/7

Esito controlli automatici (art. 14 Provv. DGSIA 16.4.14) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all atto introduttivo); ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell atto); FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l elaborazione).

2) Consultazioni 1) Trasmissioni telematiche via PEC Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Gestore di PEC soggetto esterno Gestore servizi telematici Magistrato Punto di accesso 2) Consultazioni Portale Servizi Telematici Soggetto abilitato esterno Cancelliere Soggetti abilitati interni Ufficio giudiziario Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia Utente privato (Cittadino e impresa)

La consultazione Dei registri e del fascicolo informatico Gestore servizi telematici Autenticazione forte Registro generale Indirizzi elettronici Punto di accesso Soggetto abilitato esterno Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Portale dei servizi telematici Dominio Giustizia Autenticazione forte Accesso diretto da parte dei software

Gli strumenti del soggetto abilitato esterno per la consultazione dei registri Non vi è bisogno di dotazioni (se non una postazione con collegamento internet) per l accesso anonimo al PST. Occorre, invece, la firma digitale per effettuare, previa autenticazione, accessi ai registri per visionare i dati riservati (nomi delle parti, lettura dei provvedimenti, ecc.).

Il portale dei servizi telematici (PST)

3) Pagamenti telematici 1) Trasmissioni telematiche via PEC Consolle del magistrato (anche da fuori ufficio) Gestore di PEC Giustizia (GiustiziaCert) Gestore di PEC soggetto esterno Gestore servizi telematici Magistrato 2) Consultazioni Punto di accesso Portale Servizi Telematici Soggetto abilitato esterno Cancelliere Soggetti abilitati interni Ufficio giudiziario Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Dominio Giustizia NodoPA Banche Prestatori servizi di pagamento Utente privato (Cittadino e impresa) 3)Pagamenti telematici

Pagamenti telematici (slide DGSIA) Gestore servizi telematici Punto di accesso Soggetto abilitato esterno Portale dei servizi telematici Registro informatizzato Fascicolo informatico Server distrettuale Banca Prestatori dei servizi di pagamento Ricevuta Telematica ad utilizzo unico Dominio Giustizia Tesoreria

Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia Il pagamento telematico può essere eseguito: utilizzando l apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi del Portale dei Servizi Telematici, previa autenticazione tramite smart card o chiavetta; attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali: Poste Italiane utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline). Circuito bancario (banche convenzionate indicate alla sezione Elenco Prestatori di Servizi di Pagamento disponibile nel servizio Pagamenti del PST) utilizzando bonifico bancario verso apposito conto corrente bancario intestato alla Tesoreria dello Stato. Tale modalità di pagamento può essere utilizzata solo se l utente è titolare di un conto corrente presso una filiale della banca e previa autorizzazione di manleva nei confronti dell istituto di credito.

RICEVUTA TELEMATICA DI AVVENUTO PAGAMENTO (RT) è documento informatico firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento (prestatore di servizio di pagamento), e contenente, tra le altre informazioni: identificativo univoco di pagamento permette di individuare un pagamento, nei confronti del Ministero della Giustizia, in maniera univoca e certa esito del pagamento. causale di ogni singolo versamento istituto attestante l avvenuto pagamento. La RT così ottenuta può essere utilizzata sia nell ambito di un flusso telematico (a norma del DM 44/2011) sia in modalità tradizionale, consegnando all'ufficio giudiziario la stampa della ricevuta come attestazione dell'avvenuto pagamento.

Fine