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Processo Telematico Indice: I. Premessa II. Il progetto Processo Civile Telematico III. La normativa di riferimento IV. La logica di funzionamento del sistema V. I flussi di deposito VI. I flussi di comunicazione e notificazione VII La consultazione VIII I pagamenti telematici IX Le notifiche telematiche via U.N.E.P. X Considerazioni conclusive I. Premessa Il Codice dell Amministrazione Digitale emanato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di principi decisamente nuovi in ordine all utilizzo delle nuove tecnologie nel funzionamento della Pubblica Amministrazione; il principale è quello per cui: Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell informazione e della comunicazione. Questo principio di carattere generale aveva già trovato parziale applicazione in una serie di progetti volti a migliorare il funzionamento delle procedure amministrative attraverso l ausilio delle nuove tecnologie sia per consentire risparmi in termini di costi e di personale, sia per facilitare lo scambio di informazioni e documenti tra gli uffici pubblici ed il cittadino, i professionisti e le imprese. Il concetto di dematerializzazione ampiamente utilizzato e diffuso ma poco praticato, prevede in pratica un ampia utilizzazione di formati digitali al posto del tradizionale documento cartaceo per soddisfare le esigenze di una società che non ha più tanto bisogno di documenti quanto di informazioni che siano chiare, fruibili e facilmente raggiungibili e trasferibili sia tra il cittadino e la P.A. che tra questa e quello. II. Il progetto Processo Civile Telematico Il Processo Telematico è l evoluzione del progetto Processo Civile Telematico dell allora Ministero di Grazia e Giustizia disciplinato dalla normativa regolamentare dettata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 e limitato al settore civile. La normativa dettata da questo provvedimento è stato il primo esempio applicato seppure parzialmente di digitalizzazione di un ampio settore della Pubblica Amministrazione ed ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i futuri programmi e progetti di informatizzazione nel settore pubblico in quanto in esso per la prima volta e molto in anticipo rispetto al Codice dell Amministrazione Digitale, si affermava che: È ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici... ed inoltre che L attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici, è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile... Scopo principale del progetto era quello di gestire con modalità informatiche e telematiche la redazione, la sottoscrizione a valore legale, la trasmissione e la conservazione degli atti processuali, nonché di garantire la possibilità agli utenti interessati e legittimati, di poter accedere alle informazioni ed agli atti contenuti nei registri di cancelleria e nei fascicoli processuali. Presupposti di funzionamento del sistema che aveva una struttura chiusa alla quale potevano accedere soltanto determinati soggetti, previamente abilitati e muniti di idonee credenziali di autenticazione erano la titolarità di un dispositivo di sottoscrizione elettronica in grado di generare una firma digitale (vedi), e l attribuzione di una Guida Rapida P.C.T. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 1/7

Casella di Posta Elettronica Certificata per il Processo Telematico a seguito dell iscrizione del soggetto abilitato ad un c.d. Punto di Accesso, infrastruttura tecnico-giuridica abilitata a rilasciare le caselle di cui sopra. La normativa del Processo Civile Telematico era stata dettata molti anni prima che venisse disciplinata la Posta Elettronica Certificata standar (con il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), si può quindi dire che il primo esempio di P.E.C. prevista dal nostro ordinamento fu quella progettata e disciplinata per il Processo Civile Telematico. III. La normativa di riferimento Il nuovo quadro normativo che prende le mosse, come ogni progetto in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, dal Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), è dettato in via principale dalle norme contenute nell art. 4 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 Misure urgenti per la digitalizzazione della Giustizia (convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24), nonché dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione ed infine dalle specifiche tecniche da esso previste emanate con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia in data 18 luglio 2011. IV. La logica di funzionamento del sistema La logica sottesa all emanazione delle misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia è, ovviamente, quella del massimo risparmio di risorse da parte della Pubblica Amministrazione la quale - attraverso lo snellimento della struttura tecnico/organizzativa del vecchio progetto Processo Civile Telematico - punta ad una notevole riduzione dei costi e degli adempimenti da parte dell amministrazione della giustizia ed al trasferimento dei medesimi sugli utilizzatori privati per il tramite dei gestori di servizi di Posta Elettronica Certificata. Infatti tutti i flussi di trasmissione degli atti processuali e di comunicazione dagli Uffici Giudiziari ai soggetti processuali (dall esterno verso l interno e viceversa) vengono effettuati attraverso il canale della P.E.C. standar disciplinata come detto dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Inoltre la digitalizzazione dei servizi della giustizia prevede l utilizzo dei sistemi informatici e telematici non più limitatamente al processo civile ma anche ad alcune fasi di quello penale, con ovvie ricadute specie sui costi dell attività di notificazione e comunicazione all interno del processo. In buona sostanza i soggetti processuali o che svolgono una qualsivoglia funzione all interno di un procedimento giurisdizionale (avvocati, ausiliari del giudice, consulenti tecnici, ecc.) previa abilitazione ed autenticazione, possono inviare tutti gli atti processuali di propria competenza, direttamente alle cancellerie degli uffici giudiziari interessati e, nel contempo, ricevere da esse tutte le comunicazioni rilevanti per il procedimento o i procedimenti ai quali sono interessati o nel caso tipico degli avvocati, nei quali sono costituiti come difensori. La casella di Posta Elettronica Certificata diventa, nella pratica, lo studio del professionista e sostituisce a tutti gli effetti processuali, qualsiasi tipo di elezione di domicilio fisica e tradizionale; da essa vengono inviati gli atti processuali sottoscritti dal difensore o dall ausiliario del giudice (ad es. il Consulente Tecnico d Ufficio) e in essa vengono spediti i biglietti di cancelleria e qualsiasi comunicazione proveniente dagli uffici giudiziari o da altri soggetti processuali abilitati all utilizzo del sistema (si pensi ad esempio allo scambio delle comparse o delle memorie di causa). V. I flussi di deposito Con le modifiche contenute nelle nuove regole tecniche non è più prevista la necessità di depositare gli atti indirizzati agli uffici giudiziari tramite un Punto di Accesso ma il professionista deve utilizzare la propria casella di Posta Elettronica Certificata il cui indirizzo deve essere comunicato al Consiglio dell Ordine professionale di appartenenza, il quale avrà cura di comunicarlo alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia per l inserimento nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). Detto registro costituisce uno schedario nazionale di tutti i soggetti abilitati all uso del sistema Processo Telematico sul territorio nazionale ed, ovviamente, dei relativi indirizzi. Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari vengono invece rilasciati da un dominio, appositamente istituito, chiamato Giustiziacert in pratica un fornitore unico di indirizzi P.E.C. per tutti i soggetti interni al sistema giudiziario e per tutto il territorio nazionale; presso il dominio Giustiziacert sono attestati tutti gli organi giurisdizionali. I flussi di deposito documentale tra i soggetti abilitati esterni (in pratica tutti i professionisti che hanno una qualsivoglia veste in un procedimento giurisdizionale) ed i sistemi dei registri di cancelleria (quindi gli uffici giudiziari) tran- Guida Rapida P.E.C. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 2/7

sitano in ragione delle disposizioni contenute nelle nuove regole tecniche del Processo Telematico dagli indirizzi che i gestori di Posta Elettronica Certificata hanno rilasciato ai singoli professionisti agli indirizzi forniti ai singoli uffici nel dominio Giustiziacert con la stessa validità legale che in precedenza avevano i flussi di deposito in transito attraverso il Gestore Centrale ed i singoli Gestori Locali (uffici giudiziari) nella vigenza delle vecchie regole tecniche. La principale differenza tra il sistema previgente e l attuale è costituita dal fatto che le caselle di posta certificata a disposizione degli utenti del sistema Processo Telematico non sono più riservate alle comunicazioni ed ai flussi di deposito con il sistema medesimo, ma sono caselle P.E.C. standar aperte quindi ad ogni tipo di comunicazione anche non proveniente da domini P.E.C. La redazione degli atti sottoscritti con firma digitale ed il loro imbustamento segue la medesima procedura e gli stessi software di redazione e firma utilizzati in precedenza e che vengono forniti ai professionisti o direttamente dai Punti di Accesso (trasformati in fornitori di servizi a valore aggiunto) oppure dai fornitori dei programmi gestionali di studio ormai integrati con la funzione di redattore atti per il Processo Telematico. Il sistema processo telematico altro non è se non una modalità di gestione dei flussi informativi e documentali diretti agli uffici giudiziari pertanto gli atti processuali redatti dal professionista (ad es. l avvocato difensore di una parte) oltre a svolgere la funzione tipica di atti del processo devono contenere tutti quegli elementi informatici necessari e sufficienti ad implementare automaticamente e senza l intervento dell operatore umano, i registri di cancelleria e tutte le basi dati contenenti le informazioni rilevanti a livello processuale. La normativa vigente prevede fin dal D.M. 27 marzo 2000, n. 264 che i registri presenti presso gli uffici giudiziari debbano essere tenuti in modalità informatica ed il successivo D.M. 24 aprile 2009 ha dettato le nuove regole procedurali di gestione dei medesimi, per tali motivi il flusso informativo telematico è strutturato secondo modalità che consentano direttamente ai software di redazione degli atti processuali, la contemporanea generazione di file in grado di popolare i suddetti registri, onde velocizzare i tempi di acquisizione dell informazione ed evitare gli errori dovuti alla rielaborazione del dato da parte dell operatore nel momento dell inserimento del dato stesso nel sistema informatico dell ufficio giudiziario. Tramite la sottoscrizione a valore legale dell atto processuale e dei file di controllo mediante la Firma Digitale (vedi) ed attraverso l utilizzo della Posta Elettronica Certificata come canale di trasmissione si ottengono la generazione di un documento ed un sistema di deposito che hanno le medesime caratteristiche del flusso tradizionale cartaceo, nel rispetto di una normativa tecnica che rispecchi i parametri previsti dal codice civile e dal codice di procedura civile, per l introduzione e lo svolgimento di un procedimento giurisdizionale di qualsiasi genere. Lo schema che segue (desunto dalla documentazione ufficiale della Direzione Generale dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e redatto dall Ing. Giulio Borsari) illustra lo schema di funzionamento del Processo Telematico con i soggetti interessati: Schema di architettura del sistema (www.processotelematico.giustizia.it autore ing. Giulio Borsari) Guida Rapida P.E.C. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 3/7

Il flusso di deposito telematico dell atto processuale avviene tra la casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto mittente (risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici) e quella dell Ufficio giudiziario destinatario dell atto; il momento legale della ricezione dell atto è quello del rilascio della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) emessa dal gestore P.E.C. Ministeriale. Successivamente al controllo automatico della busta telematica e degli atti da parte del personale di Cancelleria vengono inviate al mittente le comunicazioni relative all esito dei controlli automatici effettuati rispettivamente dal Dominio Giustizia e di quelli procedurali effettuati dalla Cancelleria. Schema dei flussi di deposito e comunicazioni di cancelleria (www.processotelematico.giustizia.it autore ing. Giulio Borsari) VI. I flussi di comunicazione e notificazione L art. 51 del D.L 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24) prevede che le notificazioni e le comunicazioni successive all introduzione di un procedimento giurisdizionale civile ed effettuate direttamente dalle Cancellerie ai destinatari costituiti nel processo, vengano eseguite attraverso il sistema del Processo Telematico tramite invio da parte della casella di Posta Elettronica Certificata dell ufficio giudiziario alla casella del professionista iscritto nel ReGIndE e si intendono perfezionate nel momento in cui il gestore di Posta Elettronica Certificata del destinatario, genera la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) in forma breve che viene inserita nel fascicolo informatico. Tale modalità è stata resa operativa già in numerose sedi giudiziarie e presenta il vantaggio di rendere immediate le comunicazioni, effettuate tramite biglietti di cancelleria, dei provvedimenti dei giudici o delle variazioni sui registri informatici e consente altresì di allegare al biglietto di cancelleria il provvedimento da comunicarsi con un notevole risparmio, sia in termini economici sia dal punto di vista temporale, dal momento che il biglietto di cancelleria viene generato automaticamente dal sistema dei registri dell ufficio giudiziario ed il suo invio alla casella dell avvocato costituito è immediato. Fuori dai casi previsti dall art. 51 tutte le notificazioni avvengono in via ordinaria tramite gli Ufficiali Giudiziari (vedi paragrafo n. 8) ma la normativa prevede una specifica modalità telematica sia per l invio degli atti con la richiesta di notificazione agli ufficiali giudiziari sia per la notifica vera e propria e l apposizione della relata informatica. VII. La consultazione Il presupposto dell accesso ai registri di cancelleria e che le parti, i loro difensori, gli ausiliari del giudice e svariati altri soggetti hanno necessità, ognuno per la parte che gli compete nel processo e quindi limitatamente alla propria sfera di competenza, di consultare le informazioni e gli atti presenti nei registri di cancelleria e nei fascicoli processuali, di estrarne copia pagando i relativi diritti e di essere aggiornati in ordine alle variazioni subite dai registri e dai documenti. Guida Rapida P.C.T. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 4/7

I servizi di consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli informatici possono avvenire secondo una duplice modalità illustrata nella figura che segue: Schema del flusso di consultazione dei registri di cancelleria (www.processotelematico.giustizia.it autore ing. Giulio Borsari) I Punti di Accesso, che nella vecchia infrastruttura del Processo Civile Telematico costituivano l unico canale e consentivano una modalità esclusiva di contatto con il sistema giurisdizionale civile, sono stati di fatto trasformati in fornitori di servizi di consultazione e dunque l avvocato costituito od il professionista abilitato - tramite autenticazione forte a mezzo di dispositivo apposito possono accedere attraverso essi ai registri di cancelleria od in alternativa possono farlo attraverso il Portale dei Servizi Telematici. Detta infrastruttura consente sia l accesso nella modalità prevista dal PdA sia in modalità anonima da parte di qualsiasi soggetto interessato a reperire i dati pubblici relativi ad un procedimento giurisdizionale. Ovviamente - a seconda della modalità di accesso ed in ragione delle autorizzazioni previste per i singoli soggetti la visibilità degli eventi presenti sui registri informatici e dei documenti conservati nel fascicolo sarà più o meno consentita. Il Portale dei Servizi Telematici rende possibile la consultazione ed il reperimento di informazioni da parte di soggetti che non avrebbero titolo all iscrizione presso un Punto di Accesso perché non abilitate all utilizzo del Processo Telematico. Sul Portale sono ovviamente presenti innumerevoli servizi di consultazione non limitati ai registri di cancelleria ma estesi a svariate tipologie di utenti ed informazioni rilasciate dal Dominio Giustizia. VIII. I pagamenti telematici Il sistema di pagamento delle spese di giustizia (contributo unificato, marche da bollo, diritti di copia) è indubitabilmente una delle principali ragioni della complessità gestionale ed organizzativa dei flussi documentali di qualsiasi procedimento giurisdizionale; l acquisto, l apposizione sull originale dell atto e/o sulle copie, l annullamento delle marche da bollo, costringono soggetti processuali e personale di cancelleria ad una serie di attività che certamente non rendono celere la gestione degli atti processuali o di attività come la richiesta e la consegna delle copie dei medesimi. Lo schema che segue illustra le modalità telematiche di pagamento delle spese di giustizia le quali, originariamente sperimentate per il contributo unificato, possono essere estese a tutte quelle incombenze per le quali risulti necessario disporre di una ricevuta di pagamento la quale sebbene sia tradizionalmente emessa su supporto cartaceo può certamente rientrare nell ampia categoria dei documenti informatici qualora fornita dei requisiti per essi previsti. Pertanto, il soggetto abilitato esterno, sia tramite Punto di Accesso che attraverso il Portale dei Servizi Telematici, può svolgere le operazioni di richiesta e pagamento delle spese di giustizia sia tramite canale bancario che postale e ricevere una ricevuta di pagamento telematico munita di un codice univoco che una volta comunicato all Ufficio Giudiziario erogatore del servizio consente di annullare la ricevuta al fine di impedirne il riutilizzo in procedimento diverso da quello per il quale è stata emessa. Guida Rapida P.C.T. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 5/7

Il Momento Legislativo - Roma Schema del flusso dei pagamenti telematici (www.processotelematico.giustizia.it autore ing. Giulio Borsari) Il sistema, oltre a garantire la certezza dei flussi di pagamento e ad eliminare le problematiche di gestione delle marche tradizionali, ha già reso possibile in fase di sperimentazione e consentirà una volta a regime, un monitoraggio puntuale e costante delle spese di giustizia così che il Ministero della Giustizia sarà in grado di conoscere e controllare l importo complessivo delle spese sostenute dall utenza e, conseguentemente, del ammontare degli introiti sui relativi capitoli di bilancio. IX. Le notificazioni telematiche via U.N.E.P. L art. 149-bis codice di procedura civile, introdotto per disciplinare le notifiche telematiche effettuate dagli ufficiali giudiziari, prevede delle modalità specifiche di richiesta e svolgimento dell attività di notifica da parte degli Ufficiali Giudiziari. Nello schema che segue sono illustrate le modalità di svolgimento dell attività di notificazione utilizzando il sistema del Processo Telematico il quale, ferme restando le regole generali in tema di utilizzo della P.E.C. da parte dei soggetti richiedenti l attività di notificazione, rende possibili i flussi di notifica sia in presenza di soggetti muniti di caselle di Posta Elettronica Certificata che verso destinatari non dotati di P.E.C. o muniti di caselle di Posta Elettronica di altro tipo come alcune pubbliche amministrazioni o soggetti privati Schema del flusso delle notificazioni via UNEP (www.processotelematico.giustizia.it autore ing. Giulio Borsari) Guida Rapida P.C.T. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 6/7

In buona sostanza il soggetto che richiede l intervento dell Ufficiale Giudiziario invia attraverso i propri strumenti telematici il documento informatico da notificare (o la copia informatica del documento cartaceo) all Ufficio Notificazioni competente passando attraverso il dominio Giustiziacert ed il Gestore dei Servizi Telematici ministeriale. Una volta ricevuto l atto e la richiesta di notificazione l Ufficiale Giudiziario svolge l attività richiesta con modalità differenti a seconda che il documento inviatogli sia un originale informatico od una copia informatica di un originale cartaceo ma, anche e soprattutto, in funzione della possibilità in capo al destinatario dell atto, di ricevere o meno documenti informatici. Ovviamente quindi la notificazione segue canali tradizionali o modalità telematiche in funzione di una serie di variabili complesse e nelle quali entrano in gioco soggetti diversi ed oggetti aventi caratteristiche anche notevolmente differenti. Ad esempio se la richiesta di notificazione di un originale informatico perviene telematicamente all Ufficiale Giudiziario il quale deve notificarlo ad un destinatario sprovvisto di strumenti telematici, l Ufficiale deve previamente trasformare in copia cartacea il documento ricevuto salvo poi una volta effettuata la notifica redigere una relazione di notificazione in formato digitale, unirla in modo univoco all atto notificato che deve essere ritrasmesso al richiedente nel medesimo formato con il quale questi lo aveva fatto pervenire all UNEP. Com è facile intuire un attività di tal genere presenta una serie di complessità che le norme vigenti - mutuate per esigenze di carattere pratico dalla emulazione di attività ordinariamente effettuate su e a mezzo di documenti tradizionali - non riescono a ricomprendere appieno nella loro formulazione attuale e che andranno riviste anche in funzione della ormai ineludibile esigenze di eliminare il c.d. doppio binario ossia la coesistenza nell ambito del medesimo procedimento giurisdizionale, sia dei documenti tradizionali cartacei che di quelli informatici; ciò in ragione della intrinseca incompatibilità dei sistemi di trattamento del documento informatico rispetto a quello cartaceo. X. Considerazioni conclusive Il Processo Telematico inteso come sistema di produzione, validazione, trasmissione, conservazione e duplicazione dei documenti all interno dei procedimenti giurisdizionali costituisce, dato il livello attuale di funzionamento del Sistema Giustizia, un punto di partenza ineludibile per qualsiasi tentativo di modernizzazione del nostro apparato giudiziario. La carenza endemica di fondi, personale e risorse di qualsivoglia genere rende impensabile qualsiasi riforma che non passi attraverso un utilizzo massivo e generalizzato di sistemi informatici e telematici per gestire una mole di informazioni e di documenti impossibile ormai da controllare con sistemi tradizionali. Affinché una trasformazione reale, effettiva e funzionale possa realizzarsi occorre innanzitutto un cambio di mentalità che parta dal presupposto in base al quale un procedimento giurisdizionale è il confronto delle parti davanti ad un giudice terzo e che tutta l attività connessa con la produzione documentale e la gestione del fascicolo non riveste un importanza giuridica ma una necessità informativa che deve essere disciplinata da poche regole, chiare e non suscettibili di interpretazione. Occorre passare dal concetto fisico-materiale di documento al diverso livello concettuale di informazione in base al quale tutto quanto viene immesso e contenuto in un fascicolo processuale deve poter essere condiviso, controllato e consultato da qualsivoglia operatore che ne abbia titolo in qualsiasi momento e da qualunque luogo in maniera da riportare il processo a quello che realmente dovrebbe essere, facendolo uscire dal pantano documentale e gestionale nel quale si trova attualmente. Si ringrazia la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, nella persona dell ingegnere Giulio Borsari per l autorizzazione all utilizzo degli schemi illustrativi delle funzioni del Processo Telematico Guida Rapida P.C.T. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 7/7