Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 13 Febbraio 2014 LE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI DEI CREDITI TRIBUTARI DAL 2014 NORMATIVA



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Transcript:

Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 13 Febbraio 2014 LE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI DEI CREDITI TRIBUTARI DAL 2014 La Legge di Stabilità 2014 ha apportato innumerevoli novità fiscali, tra le quali il nuovo obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dalle quali emerge un credito tributario eccedente 15.000, che un contribuente intende utilizzare in compensazione orizzontale, ai sensi dell art. 17 D.Lgs. n.241/97. NORMATIVA Le nuove regole introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, ad opera del co. 574 dell art.1, riguardano esclusivamente le compensazioni orizzontali dei crediti relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all art.3 d.p.r. n.602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori ad 15.000. Rimangono così escluse, così come previsto per l Iva, dalle nuove disposizioni normative le compensazioni verticali (Ires con Ires, Irpef con Irpef, ecc). Sulla base della disposizione normativa sopra riportata si creano sostanzialmente due blocchi di compensazioni: il primo che prevede le compensazioni libere, senza la necessità di porre in essere alcun adempimento e che riguarda le compensazioni orizzontali di crediti tributari sino alla concorrenza di 15.000; il secondo, costituito dalle compensazioni eccedenti la soglia di 15.000, per le quali al momento dell invio del modello dichiarativo è necessaria l apposizione del visto di conformità. STUDIO DI MILANO CLAUDIO NATALE Ragioniere Commercialista LAURA NATALE Responsabile EDP DARIO NATALE Ragioniere Commercialista DANIELE RONCHI STEFANO TARRICONE FRANCESCO MONACO STEFANO VITTORIA ELISA SALVADEO SABINO BARBAROSSA DIEGO BOSCHIROLI Praticanti: ILARIA REDAELLI Consulenti legali: ANDREA DI GREGORIO Avvocato in Milano MARCO BERNARDI Avvocato in Milano Consulente del lavoro: Studio Della Monica Studio in Milano Via Vincenzo Monti 47 20123 Milano Tel. 0248007139 (r.a.) Fax 0248006146 Cod. Fisc./P. IVA 04752970154 www.studiopaa.com 1

I CREDITI OGGETTO DI MONITORAGGIO I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in particolare il credito: Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi; per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. Unico PF e maggiorazione Ires derivante dal mod. Unico SC; per imposte sostitutive (a esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe); Irap derivante dalla relativa dichiarazione; per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770. L Agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite nel corso di Telefisco, ad esplicita domanda, ha precisato che il limite di 15.000 è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione, in quanto dalla lettera della norma non si rinvengono ostacoli in tale senso. LE TIPOLOGIE DI CONTROLLI Così come per il credito Iva, il monitoraggio non dovrebbe portare ad un attestazione sulla correttezza delle operazioni poste a monte che hanno generato il credito evidenziato nella dichiarazione, bensì si limita ad un mero controllo relativo a: 1. regolarità formale della dichiarazione e della esistenza della documentazione di base; 2. controllo volto a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell imponibile e dell imposta, nonché nel riporto del credito dell anno precedente; 3. apparente normalità dell esistenza del credito (interrogandosi, dunque, sulle modalità con cui il medesimo si è formato); 4. corrispondenza dei dati indicati dal modello rispetto a quelli emergenti dalla documentazione contabile, ove esistente; 5. corrispondenza delle scritture contabili alla relativa documentazione (probabilmente con una analisi a campione, quantomeno nelle ipotesi di crediti Irpef, Ires e Irap). 2

I SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA I soggetti abilitati al rilascio dello stesso dovrebbero essere: i responsabili dell assistenza fiscale (c.d. Raf) dei Caf-imprese; gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30/9/93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, anch essi ai sensi del co.3 dell articolo citato. LA DECORRENZA - Nella seguente tabella vengono esposti quali crediti fanno parte della nuova normativa: Anno d imposta a cui si riferisce il credito che si intende compensare orizzontalmente Credito relativo all anno 2012 Limiti all utilizzo in compensazione Nessun limite all utilizzo, compensazione orizzontale libera Credito relativo all anno 2013 Per compensazione di crediti superiori ad 15.000 è necessaria l apposizione del visto di conformità nella dichiarazione da cui emerge il credito SANZIONI PER APPOSIZIONE DEL VISTO Per quanto concerne l infedele apposizione del visto di conformità, trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie di cui all art. 39, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 241/97, secondo cui è applicabile una sanzione amministrativa di importo compreso tra: un minimo di 258, ed un massimo di 2.582. 3

Diversamente, nel caso di utilizzo di crediti inesistenti, va rammentato che: è stata prevista la sanzione nella misura dal 100 al 200% del loro importo; è stata prevista un ulteriore maggiorazione della sanzione (D.L. n.5/09) fissandola al 200% nell ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore ad 50.000,00; è esclusa, ai sensi dell art.10, co.1, lett.a), n.8 D.L. n.78/09, la definizione agevolata di cui agli artt. 16, co. 3, e 17, co. 2 D.Lgs. n.472/97 (pagamento di un quarto della sanzione irrogata). MANDATO PER APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITA In sede di predisposizione delle prossime dichiarazioni dei redditi lo Studio avrà cura di avvisare i contribuenti interessati dalla predetta normativa. Per i soggetti interessati il costo minimo per il rilascio del visto di conformità è di 600 + iva + 4% cassa. Per le dichiarazioni più complesse il costo sarà determinato tenendo conto anche del tempo necessario richiesto per le verifiche imposte dalla normativa, in questo caso il costo orario aggiuntivo sarà addebitato alla tariffa di 65,00 + iva + 4% cassa. Il fondo spese include la presentazione del modello F24 a zero tramite il canale telematico Entratel. Proposta di mandato per il rilascio del visto di conformità Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della ditta/società, dà incarico al Rag. Dario Natale di rilasciare il visto di conformità per la dichiarazione iva relativa all anno 2013 FIRMA: Per l espletamento dell incarico è richiesto un fondo spese di 641,28 da versare presso la Banca Popolare di Milano, Ag. 349, IBAN IT49T0558401660000000000019, intestato alla PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI, mentre il saldo, determinato a consuntivo sulla base del lavoro effettivamente svolto, sarà addebitato al prezzo di 65,00 all ora. 4

La fattura dovrà essere saldata entro il 30 settembre 2014. Sarà cura dello Studio avvisare il cliente sul costo del visto di conformità in anticipo sulla base della complessità della dichiarazione. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI 5