La CORRETTA GESTIONE dei RIFIUTI in AZIENDA. Piacenza, 05 aprile 2012



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La CORRETTA GESTIONE dei RIFIUTI in AZIENDA

La CORRETTA GESTIONE dei RIFIUTI in AZIENDA Argomenti trattati: La normativa e la nozione di rifiuto Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti Gestione dei rifiuti: deposito temporaneo, trasporto, smaltimento e recupero e relative autorizzazioni La documentazione: formulari registri MUD Il punto sul SISTRI Relatore: Vito Emanuele MAGNANTE Responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-ADR di ECORICERCHE S.r.l., opera nel settore della Gestione dei Rifiuti da oltre quindici anni in qualità di consulente e Responsabile Tecnico di aziende di trasporto rifiuti e di impianti di recupero/smaltimento. Dal 2001 si occupa di formazione nel settore ambientale per imprese ed enti pubblici e privati 2

INTRODUZIONE Nella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornata con il D.Lgs. 205/2010 del 03 dic 2010, in vigore dal 25 dic 2010. Concetto di GESTIONE": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (definizione prevista nell art. 183 comma 1 lettera n) 3

Struttura della parte IV D.Lgs. 152/06: Titoli-Capi-Articoli 4

Struttura della parte IV D.Lgs. 152/06: Allegati dei Titoli I-II-III-IV-VI 5

Struttura della parte IV D.Lgs. 152/06: Allegati del Titolo V 6

Definizioni Il D.Lgs. 152/06 prevede all art. 183 alcune definizioni che definiscono una serie di termini, la conoscenza dei quali garantisce la corretta lettura e interpretazione degli adempimenti previsti dal testo normativo. Per rifiuto si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. GESTIONE": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento to dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi ti successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (Art. 183 comma 1 lettera n) 7

Classificazione dei rifiuti Ai fini dell attuazione della normativa, i rifiuti sono classificabili secondo due criteri urbani ORIGINE speciali pericolosi PERICOLOSITA non pericolosi 8

Criterio: ORIGINE Si definiscono RIFIUTI URBANI (art. 184 D.Lgs. 152/06): a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 9

Criterio: ORIGINE Si definiscono RIFIUTI SPECIALI (art. 184 D.Lgs. 152/06): a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto); c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 10

Criterio: PERICOLOSITA In base a questo criterio esistono: RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI DEFINIZIONE = "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto (art. 184 comma 4) Nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 questi sono identificati con asterisco (*) RNP 12.01.01 = limatura e trucioli di materiali ferrosi RNP 15.01.01 = imballaggi in carta e cartone RP 13.02.06* = scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione RP 15.01.10* = imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze RP 16.06.01* = batterie al piombo 11

La normativa prevede quindi per tutta una serie di rifiuti che la classificazione come pericolosi o non pericolosi sia assegnata mediante accertamento analitico (o comunque è correlata all'effettiva presenza di concreti fattori di pericolosità). In tali casi nell elenco figurano due voci (cd voci specchio o codici omologhi ): una riferita al rifiuto classificato pericoloso se vengono superati i limiti di concentrazione fissati dalla norma. l altra a quello non pericoloso. Esempio: 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209 12

Codifica dei rifiuti Ai fini della codifica dei rifiuti, con il D.Lgs. 152/06 fa proprie le direttive del D.Lgs. 22/97, assumendo quale riferimento per il sistema di codifica, il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), il quale è una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i Paesi CE. Il catalogo CER è sottoposto a revisione periodica (si pensi all identificazione di nuovi RIFIUTI legati al progredire della tecnologia e della ricerca scientifica). Attualmente: 839 codici rifiuto 405 codici rifiuti pericolosi 131 codici specchio 303 codici rifiuti non pericolosi 67 codici [XY.ZK.99] non pericolosi 2 codici [XY.ZK.99] pericolosi 13

Modalità di CODIFICA: Ogni rifiuto è designato con un codice a 6 cifre (tre gruppi di due cifre) la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell indice del Catalogo; la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell ambito dello stesso raggruppamento; le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti. Codice CER: 12. 01. 07 Famiglia principale (tipologia produttiva) Sottofamiglia (dettaglio della tipologia produttiva) Tipologia del Rifiuto La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti generali comuni a molte tipologie produttive (quali imballaggi, olii, solventi, ecc.). 14

Raggruppamenti principali dei codici CER 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PROD DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI I raggruppamenti principali rappresentano la prima coppia del codice CER di un rifiuto 15

11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08) 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 16. RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 17. RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 18. RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE 19. RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 20. RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 16

Esempi di codici CER 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 12 06 stampi di scarto 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE. E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi 17

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1) 13 01 04* emulsioni clorurate 13 01 05* emulsioni non clorurate 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 13 02 04* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 06* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 07* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione13 03 06* 18

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone 15 01 02 imballaggi in plastica 15 01 03 imballaggi in legno 15 01 04 imballaggi metallici 15 01 05 imballaggi in materiali compositi 15 01 06 imballaggi in materiali misti 15 01 07 imballaggi in vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 19

ALLEGATO I parte IV D.Lg.152/06 Caratteristiche di pericolo per i rifiuti H1 Esplosivo H8 Corrosivo H2 Comburente H9 Infettivo H3A Facilmente infiammabile H10 Teratogeno H3B Infiammabile H11 Mutageno H4 Irritante H12 Sostanze o preparati che a contatto con l acqua, l aria o un acido sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti H6 Tossico H14 Ecotossico H7 Cancerogeno H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate 20

Per una valutazione analitica ad hoc, occorre considerare SEMPRE preventivamente lo scopo e il destino finale cui avviare il rifiuto. Le analisi sui rifiuti possono essere distinte in: Analisi dei rifiuti Definire CER Rifiuto e valutarne la sua (eventuale) pericolosità Classificazione analisi sul tal quale (analisi sul rifiuto nello stato di origine ai fini della classificazione) Tra le altre analisi che possono essere svolte sui rifiuti possiamo annoverare: Test di cessione (analisi ai fini dello smaltimento dei rifiuti) Test di cessione (analisi ai fini dell avvio a recuperabilità dei rifiuti) Analisi ai sensi del titolo V D.Lgs. 15206 parte IV (bonifiche) 21

IMPORTANZA della CODIFICA e CLASSIFICAZIONE Definire CORRETTAMENTE il codice CER di un rifiuto e le sue (eventuali) caratteristiche di pericolo è fondamentale per la GESTIONE (art. 183 comma 1 lettera n Corretto deposito temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb) Corretta gestione materiale degli stessi (movimentazione, manipolazione, ecc. ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro) Corretta etichettatura e scelta degli (eventuali) imballaggi Corretta definizione degli impianti di destino Corretta individuazione del trasportatore Corretta applicazione della norma ADR/RID Corretta gestione documentale (formulario registro MUD / SISTRI) 22

La gestione dei rifiuti Tutta la nuova disciplina del D.Lgs. 152/06 parte quarta ruota attorno al concetto di Gestione dei Rifiuti. Nel termine gestione sono compresi, così come riportato nell art. 183 comma 1 lettera n), la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Nell ambito della Gestione possiamo distinguere: la gestione dei rifiuti prodotti da terzi la gestione dei trasporti dei rifiuti prodotti in proprio e da terzi ognuna delle quali segue criteri precisi, così come ci sono specifiche regole per la gestione dei rifiuti prodotti 23

Definizioni Il D.Lgs. 152/06 prevede all art. 183, oltre alla definizione di rifiuto altre definizioni la cui conoscenza e interpretazione garantisce il corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla norma: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 24

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 25

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.; u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta; 26

GESTIONE Attività connesse con la produzione/gestione del rifiuto 27

I rifiuti prodotti in proprio: deposito temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb) bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento. 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo 28

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (METODO TEMPORALE); quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi (METODO QUANTITATIVO). In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno Non serve alcuna comunicazione preventiva o alcuna autorizzazione per poter effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti (pericolosi e non) prodotti dalla propria attività, purché questo avvenga nel rispetto dei requisiti sopra citate previsti nell art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs 152/06. L eccezione alla regola è se il deposito temporaneo, per esigenze particolari dell Azienda, non rientri nei quantitativi stabiliti dalla norma di cui all art. 183 comma 1 lettera bb), andrà richiesto alla Regione/Provincia competente una autorizzazione specifica per lo stoccaggio di rifiuti propri. 29

ATTENZIONE all articolo 187: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art 183, comma 1, lettera nn). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 30

Articolo 188 Oneri dei produttori e dei detentori 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194. 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. 4. omissis 31

Produttore di rifiuti: conferimento solo a soggetti autorizzati Il produttore che consegni a terzi i propri rifiuti per lo smaltimento, ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetto autorizzato, altrimenti risponde del reato in concorso con il terzo. La corretta gestione dei rifiuti, infatti, grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni dai quali derivano i rifiuti, e tale "coinvolgimento" trova puntuale specificazione nell'articolo 188, Dlgs 152/2006. Il produttore che ometta di controllare se il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia autorizzato al loro smaltimento, contribuisce alla commissione del reato di gestione illecita di rifiuti, secondo consolidata giurisprudenza formatasi già sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 e ribadita dalla Cassazione con sentenza 11 febbraio 2008, n. 6420. L affidamento a terzi dei rifiuti da smaltire comporta precisi obblighi di accertamento per il soggetto che li conferisce, pena l'affermazione della responsabilità penale per culpa in eligendo. La sentenza della Corte di Cassazione del 01 marzo 2012 n 8018 ribadisce che il produttore/detentore del rifiuto deve verificare l'affidabilità del terzo tramite le necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico. Questo perché il detentore dei rifiuti ha l obbligo di disfarsene in conformità delle prescrizioni dettate dall articolo 188 del Dlgs 152/2006, sicchè lo stesso risponde, a titolo di colpa, in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi. 32

Le modalità di alienazione dei rifiuti prevedono: RECUPERO SMALTIMENTO La gestione dei rifiuti di terzi Tutte le attività di gestione dei rifiuti prodotti da terzi, DEVONO essere autorizzate (D.Lgs. 152/06 parte IV Capo IV). 33

Le modalità di alienazione dei rifiuti prevedono: Art. 183 comma 1 lettera t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Art. 183 comma 1 lettera z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento 34

RECUPERO Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 35

SMALTIMENTO Allegato B della Parte IV del D.Lgs. 152/06 D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali) D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente) D6 Scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera) D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 36