SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE MODULO DI RISPOSTA RISPOSTA AL QUESITO: Cosa deve essere scritto su in etichetta di barattolo di miele? In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel dettaglio il prodotto, possiamo consigliare quanto segue. MIELE Gli obblighi relativi all'etichettatura del miele, oltre che nel D.Lgs. 109/92 e s.m.i., sono contenuti nel D.Lgs. 179/2004 e s.m.i. che attua la Direttiva 2001/110/CE concernente specificatamente la produzione e la commercializzazione del miele. ATTENZIONE : Il Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è in vigore dal 13 dicembre 2011, ma la sua applicazione è obbligatoria a decorrere dal 13 dicembre 2014 con poche eccezioni: - 13 dicembre 2016 - etichettatura nutrizionale; - 1 gennaio 2014 - allegato VI, parte B (relativo alle carni macinate). Nel corso del testo di seguito riportato sono evidenziati i punti principali in cui tale Regolamento modifica o integra la legislazione attualmente in vigore. INDICAZIONI OBBLIGATORIE - Denominazione di vendita. La denominazione di vendita: miele è riservata al miele definito nell'art. 1 del D.Lgs. 179/2004. Art.1. D.Lvo 179/2004. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Alla denominazione miele possono essere aggiunte specificazioni riguardanti l origine botanica e l origine geografica (che logicamente dovranno 1
corrispondere al vero). La Commissione Europea ha espresso alcune puntualizzazioni, in particolare, se in etichetta viene rivendicata un origine territoriale, è necessario indicare la precisa localizzazione regionale, territoriale o topografica del luogo. Potranno essere aggiunte, ove presenti, anche eventuali criteri di qualità previsti dalla normativa comunitaria e posseduti dal prodotto (ad esempio marchio DOP, IGP, etc.). Vanno evitate altre denominazioni espressamente non previste dalla legislazione vigente (ad esempio puro, purissimo, vergine integrale, etc.); - Quantità. Il Decreto Legislativo n. 109/92, all articolo 9, indica che la quantità si può esprimere come quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, come quantità nominale. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara, si tratta di un peso fisso, che non ammette tolleranze. La quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. Il Decreto Legislativo 109/92 lascia il produttore ed il confezionatore liberi nella scelta delle modalità di indicazione della quantità (quantità netta, quantità nominale), ma, una volta operata la scelta, si devono rispettare il significato attribuito alle singole diciture e le condizioni d uso. La mancanza delle diciture suddette lascia intendere che si tratta di quantità nominale se il prodotto è confezionato a gamme unitarie costanti e di quantità netta negli altri casi. Il Decreto Legislativo 109/92, come anche le norme metrologiche, prescrivono l indicazione della quantità mediante un valore numerico seguito dal simbolo o dal relativo nome, ma nulla hanno prescritto circa l obbligo di indicazione della dicitura peso netto ; tale dicitura, pertanto, è da ritenersi non obbligatoria, ma la sua indicazione non è vietata. Se la quantità indicata in etichetta è la quantità nominale, vi sono due possibilità: - preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi CEE (normativa comunitaria - Legge 690/1978 e s.m.i., Decreto del Ministro dell Industria, del 2
Commercio e dell Artigianato 27 febbraio 1979 s.m.i., Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 13 marzo 1979 s.m.i., Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, Decreto Ministeriale 5 agosto 1976); - preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE (normativa nazionale - D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 s.m.i., Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12). In entrambi i casi di ricorda di rispettare le indicazioni della normativa relative all altezza dei caratteri utilizzati per esprimere il peso/quantità. La scelta tra i due sistemi (quello con marchio CEE e quello senza) dipende dall operatore interessato e, ovviamente, presuppone il rispetto di quanto sopra riportato; - Nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; ATTENZIONE: il regolamento UE 1169/2011 identifica come responsabile delle informazioni sugli alimenti l operatore del settore alimentare che compare in etichetta (nome o ragione sociale e indirizzo per esteso). - La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diversa dai dati già indicati in etichetta per il punto precedente); ATTENZIONE : il regolamento UE 1169/2011 non lo prevede; dal 13/12/2014 può essere mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva, purché non sia sostitutiva dell operatore responsabile delle informazioni obbligatorie sul prodotto; - Il lotto di produzione identificato da un codice, determinato dal produttore o dal confezionatore o dal primo venditore stabilito nella Comunità europea, preceduto dalla lettera L ; - Il termine minimo di conservazione (TMC) espresso con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene il riferimento al giorno o con "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi. Durante il periodo di conservazione il prodotto deve mantenere le caratteristiche chimico-fisiche definite nell allegato al D.Lgs. 179/2004. E determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità; ATTENZIONE : il regolamento UE 1169/2011, l Allegato X prevede l indicazione da consumarsi preferibilmente entro il quando la data comporta l indicazione del giorno, da consumarsi preferibilmente entro fine negli altri casi 3
- il Paese o i Paesi d origine in cui il miele è stato raccolto (Stato, es. Paese d origine: ITALIA). Non è considerato sufficiente indicare la sola origine regionale o territoriale (es. Toscana, Val di Susa). Per il miele di produzione italiana è altresì possibile utilizzare la dizione Miele Italiano (Circolare n.4/2012); - Le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; - Le istruzioni per l uso, ove necessario. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza devono figurare nello stesso campo visivo. Dal 13/12/2014 l obbligo non riguarderà più il TMC o data di scadenza. Una particolare attenzione viene posta nel regolamento 1169/2011 al modo con cui le informazioni vengono riportate, in modo che siano facilmente comprensibili e sufficientemente chiare e non risultino nascoste o comunque limitate o separate da altri elementi grafici o da scritte che possono interferire. Per questo motivo vengono fornite le dimensioni minime dei caratteri, la cui parte mediana altezza della x è pari o superiore a 1,2 mm (allegato IV): Qualora la superficie dell imballaggio sia inferiore a 80 cm 2, la dimensione minima della x deve essere pari o superiore a 0,9 mm (è possibile applicare già questa prescrizione del Regolamento in quanto non in contrasto con le disposizioni della normativa attualmente in vigore). Come precedentemente detto, l applicazione del Regolamento UE n. 1169/2011 è obbligatoria a decorrere dal 13 dicembre 2014. Tuttavia l articolo 54 Disposizioni transitorie indica che: 4
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte (si rammenta che per prodotti etichettati si intendono i prodotti preconfezionati con etichetta affissa sulla confezione stessa). Si informa, ai sensi dell art. 13 del D.lgs. 196/03, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all espletamento della procedura. I dati raccolti saranno trattati con l utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi. All interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall art. 7 del citato D.lgs. 196/03. Titolari del trattamento sono la Camera di commercio di Milano (Via Meravigli, 9/b, 20123, Milano) e Tema SCpA(Via Meravigli, 9/b, 20123 Milano). 5